Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
R.G.928/2017
Verbale di udienza del 18.04.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc h. 9,14
Il gop lette le note conclusionali e le note a trattazione scritte depositate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dr. Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 928 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno
2017 discussa mediante il deposito di note scritte all'udienza del 18.04.2025
TRA
, C.F. , in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2 orrente in Teano (CE) alla Via Strada Statale Casilina, Km. 179, N.A. , C.F.
[...] Parte_3
e P.I. rappr . ta e di fesa – giusta mandato a margine del ricorso introduttivo dall 'Avv. P.IVA_1 [...]
, con studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Aldo Moro n. 218 ove, con Parte_4 questa, elett.te domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore pro Controparte_1 tempore, C.F. , rappresentato e difeso dal funzionario De Vincentis Giulia P.IVA_2
RESISTENTE
udienza di discussione 18.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
Con ricorso, depositato in data 30.01.2017 presso la Sezione Lavoro presso l'intestato Tribunale, in opposizione a sanzione amministrativa, notificata a mezzo posta alla ricorrente, in proprio e n.q. di legale rappresentante della in data 17.03.2016 e 18.03.2016, Controparte_2 [...]
in proprio e nella qualità, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n.95/2016 emessa dalla , facente seguito al Controparte_1 verbale di accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza Tenenza di Sessa Aurunca in data
05.02.2014, trasmesso in data 12.11.2014 ai sensi dell'art. 17 l. 689/1981, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 4 bis co.4 del D.lgs 181/2000 e art. 3 co. 3 L. n. 73/02 per avere impiegato n. 2 lavoratori subordinati, entrambi occupati per il periodo dal 3.1.2014 e dal 20.01.2014 al 05.02.2014 ovvero 11.02.2014 data in cui effettuava la comunicazione Unilav di assunzione dei lavoratori tali e Con l'ordinanza impugnata veniva richiesto il Persona_1 Per_2 pagamento della somma di €.10.084,40. Il giudizio inizialmente assegnato alla sezione lavoro, con ordinanza del 19.12.2016 resa dal G.L. dr.
Vollero veniva trasmesso al Presidente per la riassegnazione ed in seguito assegnato a questa sezione dell'intestato Tribunale. Indi, con il decreto di fissazione della comparizione personale, il precedente Istruttore ordinava il deposito della copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, contestazione e notificazione della violazione alla di . Controparte_1 CP_1 Si costituiva in giudizio l' a mezzo dei funzionari dr. De Controparte_3
Vincentis, e il quale concludeva per il rigetto della proposta opposizione. CP_4 CP_5
La causa veniva più volte rinviata e, da ultimo, all'udienza dell'08.10.2023 per la discussione orale
(281 – sexsies c.p.c.) con la concessione dei termini per il deposito di note conclusive e note di trattazione scritta in luogo della discussione orale.
MOTIVI IN DIRITTO
In primo luogo, occorre ribadire che la presente controversia viene decisa facendo applicazione del cd. principio della ragion più liquida che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cfr. Cass. civile, sezione III, Ordinanza, 6 settembre 2022 n. 26214.).
Va preliminarmente ribadito che, nell'ordinamento giuridico italiano, le sanzioni possono essere penali o amministrative.
In Italia, per l'applicazione di una sanzione, anche amministrativa, vige il principio di legalità (art.1 legge n. 689/1981) in base al quale solo con una legge è possibile fissare sanzioni. Il ricorso avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di cui agli artt. 22 e 22 bis L. 689/1981, oggi sostituiti dall'art. 6 D. Lgs. 150/2011, è esperibile per impugnare i provvedimenti amministrativi di irrogazioni di sanzioni amministrative denominati "ordinanze ingiunzioni".
Tali provvedimenti costituiscono l'atto finale del procedimento amministrativo disciplinato dagli artt.
13 e ss. L. 689/1981.
In particolare, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative si compone di due fasi.
Nella prima, la Pubblica Amministrazione accerta e contesta una violazione amministrativa, immediatamente o mediante notifica degli estremi della violazione entro novanta giorni dall'accertamento, ex artt. 13 e 14 L. 689/1981.
A seguito della contestazione, il trasgressore può, entro i trenta giorni successivi alla notifica del verbale di accertamento, far pervenire all'Amministrazione propri scritti difensivi e documenti e, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, chiudere il procedimento mediante pagamento della sanzione in misura ridotta, ex art. 16 L. 689/1981.
Solo ove il trasgressore non versi l'importo in tale misura, l'ente accertatore provvede ad inoltrare un rapporto all'Amministrazione Competente, ai sensi dell'art. 17 L. 689/1981.
Di qui, si sviluppa la seconda fase del procedimento: l'Amministrazione che riceve il predetto rapporto, verificati i documenti e sentiti gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, emette un'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione in misura intera o, in caso opposto, ordinanza di archiviazione.
Entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, il trasgressore può presentare ricorso contro tale provvedimento davanti all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
150/2011.
L'ordinanza ingiunzione, pertanto, non costituisce "l'atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all'esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l'autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette l'ordinanza motivata di ingiunzione" (Cass. n. 11559 del 11/05/2017).
La previsione di una tutela giurisdizionale contro la sola ordinanza ingiunzione, poi, si giustifica sul rilievo che solamente con l'emissione di tale provvedimento la sanzione viene concretamente irrogata e la P.A. può pretenderne il pagamento, agendo, se necessario, in via esecutiva. Di conseguenza, unicamente tale provvedimento risulta potenzialmente lesivo e, quindi, impugnabile dal "trasgressore", mentre l'atto di accertamento e contestazione della violazione amministrativa, essendo solamente prodromico all'adozione dell'ordinanza ingiunzione, non è autonomamente impugnabile.
Venendo al merito del presente giudizio, sotto un primo profilo, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della legge n. 689/81 “non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. civ., Sez. Unite, 28/01/2010, n. 1786). Del pari l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata (sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189; Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005,
n. 407).
Relativamente alla invocata tardività, da parte opponente, della notifica della ordinanza – ingiunzione verbale poiche la contestazione gli venne notificata ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 deve rilevarsi che l'articolo 14 legge 689/81 dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente solamente quando è possibile. Nel caso di specie la contestazione fu immediata previa escussione dei lavoratori.
L'attività di accertamento non si esaurisce nel momento in cui viene acquisita la notizia del fatto potenzialmente illecito, bensì nel momento in cui sono compiute tutte le indagini per riscontrare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione ed è solo al compimento di tali indagini che inizia a decorrere il termine di legge per la notificazione degli estremi della violazione (fra le tante Cassazione n. 3043 del 2009). Il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 comincia a decorre quindi dopo la acquisizione di tutti i dati di fatto testimoniali e documentali e quindi dal completamento delle indagini necessarie.
Nel caso che ci occupa i fatti sono stati per la prima volta denunciati nella loro materialità alla DTL in data 12.11.2014 dalla Guardia di Finanza di che a sua volta in data 05.02.2014 aveva redatto Pt_3 il rapporto sottoscritto dalla;
gli accertamenti venivano iniziati a mezzo del Parte_1 funzionario cui non veniva dato riscontro dal ricorrente. Testimone_1
Per tutti i motivi innanzi richiamati deve ritenersi che la contestazione non è fondata.
Tali circostanze hanno poi trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai due lavoratori e riportati nel verbale redatto dagli agenti della Guardia di Finanza.
Infatti il lavoratore ebbe a dichiarare di essere stato assunto in data 3.01.2014 quale Persona_3 lavoratore subordinato per una paga giornaliera di €. 25,00. Parimenti ebbe a dichiarare di Per_2 essere stato assunto il 20.01.2014 con le mansioni di addetto alle opere da giardino per la paga giornaliera di €. 25,00.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti di legge per ritenere accaduta la violazione amministrativa contestata con l'ordinanza - ingiunzione opposta e, dunque, legittimo l'operato della P.A..
Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione opposta è legittima e fondata e deve essere respinta l'opposizione proposta dal ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 750,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 95/2016 emessa dalla
[...]
, nei confronti di , in proprio e n.q. di legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante della e per l'effetto conferma la sanzione irrogata;
Controparte_2
- condanna la ricorrente , in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1
, al pagamento delle spese di lite della presente Controparte_6 controversia in favore della che liquida in complessivi €.750,00 per compensi CP_7 professionali, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Santa Maria C.V., 18.04.2025 Il G.o.p.
Avv. Raffaelina Chioccarelli