Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 4.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5693/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
n. il 22/12/1955 in Piedimonte Etneo, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Camarata Chiara Alfia;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “-
La ricorrente di anni 68 è affetta da: “Insufficienza staticodinamica artrite Parte_1 reumatoide terzo stadio con deformazione alle mani artroprotesi ginocchio destro spondiloartrosi diffusa anterolistesi L5-S1 osteoporosi diffusa. Sindrome ansiosa- depressiva. Ipertensione arteriosa”. - Le suddette infermità determino una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% però in atto non integrano per le condizioni psico-fisiche generali gli estremi per la concessione del beneficio della indennità di accompagnamento. - Ai sensi della legge 104/1992 è da considerare portatore di handicap comma 3 art. 3.- La decorrenza si ritiene fissarla da Luglio 2023”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare che la NO
, sin dalla data della domanda in sede amministrativa è invalida con totale Parte_1
e permanente inabilità lavorativa e si trova, altresì, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogna di un'assistenza continua, con diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/80, dal 1°
2) accertare, descrivere e quantificare le patologie da cui è affetta la NO e se tali Parte_1 patologie le danno il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, senza obbligo di revisione periodica;
3) Provvedere ad ogni altro incombente CP_ di cui all'art. 445 bis c.p.c. 4) condannare l' al pagamento delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili a decorrere dalla data della visita con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di non aver percepito alcun anticipo, con storno in foglio separato”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “-Artrite reumatoide cronica con incipiente e progressivo peggioramento, all'attualità in fase di distribuzione, al Quarto stadio, con compromissione dei movimenti delle mani specie a sinistra;
-Valgismo 1° dito piede destro e sub-lussazioni metatarso-falangea, con conseguenti difficoltà deambulatorie, -
Spondilodiscoartrosi, con osteosclerosi discogenetica e spondilolistesi di L5, con compromissioni di movimento del tronco, ipotonia generalizzata agli arti inferiori. -
Pregresso intervento di artroprotesi al ginocchio destro (2019). Quantificando la percentuale invalidante riscontrata nella ricorrente SI.ra , di anni 69, alla Parte_1 luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico complessivo, si perviene e si conferma una invalidità nella misura dello
100X% (CENTO%) non riducibile a norma della Legge 118/71, e si ritiene riconoscere allo stesso il diritto all'Indennità di Accompagnamento a norma della L.18/80, a far data dal mese di Aprile 2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di aprile 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 04/03/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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