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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
- Dott.ssa Michela Bortolami Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 27.8.2024 al R.G. n. 31-1/2024 Procedimento
Unitario, promosso d a in persona del Presidente, legale Parte_1
rappresentante pro tempore, c.f. con sede in , Via Cosulich, 10, P.IVA_1 Pt_1
con proc. e dom. l'avv. Chiara Valle del foro di;
Pt_1
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i
UR con sede legale a in Via Giulia n. 29, CAP 34126, P.Iva CP_1 Pt_1
, pec. P.IVA_2 Email_1
RESISTENTE
1
1) c.f. Parte_2 CodiceFiscale_1
2) , c.f. ; Parte_3 C.F._2
3) , c.f. , Parte_4 C.F._3
costituiti con distinti atti di intervento depositati rispettivamente il 5, il 6 e il 10
febbraio 2025, ciascuno con procc. e domm. gli avv.ti Gianfranco Carbone e Lorenza
Guglielmoni del Foro di;
Pt_1
4) , c.f. , costituito con atto di intervento Controparte_2 CodiceFiscale_4
depositato il 4 aprile 2025, rappresentato e difeso dall'avv. Erik Martellani del foro di . Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di UR presentato da;
CP_1 Parte_1
ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che Società resistente ha la propria sede nel circondario dell'Ufficio;
EVIDENZIATO che la ricorrente , sulla base di un preciso compendio Parte_1
documentale, costituito dalle denunce dei lavoratori occupati nei cantieri, inviate dalla stessa resistente UR tramite il Server Nazionale M.U.T., e dall'estratto CP_1
conto della situazione debitoria dell'impresa suddetta, vanta un credito cospicuo, a titolo di contributi dovuti in relazione ai lavoratori occupati nelle lavorazioni eseguite dalla società resistente nella Provincia di dal mese di settembre 2021 al mese Pt_1
pag. 2 di 10 di aprile 2024, il cui ammontare, al netto di rivalutazione, interessi e spese, risulta pari a 61.215,67 euro;
DATO ATTO che la Società resistente, il cui oggetto sociale consiste nell'attività di costruzione, ristrutturazione, trasformazione e restauro di immobili, si è
tempestivamente costituita in data 8 ottobre 2024 chiedendo il rigetto della domanda di apertura della procedura concorsuale liquidatoria e la rifusione delle spese del procedimento;
nella propria memoria UR ha allegato di non versare in CP_1
stato di insolvenza;
di essere invece in piena attività, sottolineando altresì di avere depositato fin dall'anno della propria costituzione i bilanci di esercizio;
di occupare sette lavoratori dipendenti, numero che ha detto essere in crescita rispetto al primo anno di attività; di vantare numerosi crediti verso imprese e privati, in fase di recupero;
di essere inoltre titolare di ingenti crediti fiscali nei confronti dell'Agenzia
delle Entrate, cui avere riguardo come possibili oggetti di una futura cessione a soggetti terzi acquirenti;
peraltro, nella medesima memoria di costituzione ha rappresentato di voler provvedere al pagamento del debito maturato nei confronti dell'ente ricorrente;
EVIDENZIATO che a fronte di siffatta volontà di UR reiterata dal suo CP_1
difensore durante la prima udienza tenutasi il 15 ottobre 2025, il giudice relatore,
constatata la non opposizione del difensore de , il quale dava conferma Parte_1
del fatto che la società resistente avesse cominciato ad effettuare pagamenti a rientro dal debito, ha acconsentito a un congruo differimento del procedimento unitario;
pag. 3 di 10 RAMMENTATO che successivamente, nelle more, sono intervenuti via via quattro ex dipendenti, i cui atti di costituzione, per quanto è stato possibile, dunque nel caso dei primi tre intervenuti ( e ), sono stati anche Parte_2 Pt_3 Parte_4
puntualmente notiziati alle parti costituite (in attuazione di quanto disposto con provvedimenti del giudice relatore, tutti emessi in data 3 marzo 2025), non essendo stato viceversa possibile fornire anticipata notizia dell'intervento svolto dall'ultimo lavoratore ( ), costituitosi ormai nell'imminenza dell'udienza di rinvio, svoltasi CP_2
il 22 aprile 2025;
RILEVATO che all'udienza di cui sopra la Società resistente, mercé il suo difensore,
ha sollecitato un ulteriore rinvio, enunciando l'intendimento di completare il pagamento del credito vantato dalla ricorrente e, quanto alle Parte_1
posizioni dei lavoratori intervenuti, di volere “aprire un tavolo di trattative” per giungere alla loro definizione;
che i difensori della ricorrente e degli intervenuti hanno al contrario insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale (il difensore degli ex dipendenti lavoratori viepiù evidenziando “che l'esperienza recente non
ha portato a una soluzione effettiva negli interessi dei tre lavoratori, il credito
dei quali è indiscutibile laddove la società UR bietta di avere effettuato CP_1
dei pagamenti e di dovere di meno”);
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali
ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni pag. 4 di 10 assunte;
in tal senso, depongono anzitutto la radice e l'entità cospicua del credito dell'ente ricorrente, unitamente alla considerazione del vasto arco temporale (circa tre anni e mezzo) di maturazione del credito stesso;
a ciò si aggiunga la considerazione dei creditori intervenuti, tutti ex dipendenti, i quali, ciascuno in forza di titoli giudiziali definitivi, vantano crediti per stipendi arretrati e tfr, nella misura globale di 20.000,00 euro;
si dica poi che le visure camerali offerte dalla stessa Società
debitrice e dai creditori, ricorrente e quattro intervenuti, indicano UR ome CP_1
un'impresa inattiva dal 13.3.2024; siffatta evidenza (non lo ha spiegato la Società
debitrice nella propria successiva costituzione in questo procedimento) si ricollega al fatto che appunto a tale epoca risale l'annotazione di decadenza dalla carica del suo amministratore unico, sig. , effettuata dal Conservatore del Registro CP_3
a seguito di una comunicazione trasmessagli della Procura della Repubblica;
tale decadenza, come si desume dal richiamo al combinato disposto degli artt. 2475 e 2482
c.c., contenuto nella suddetta annotazione, va posta in relazione alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di uffici direttivi irrogata al;
questi ciò non di CP_3
meno ha rilasciato la procura alle liti ai fini della successiva costituzione della Società
debitrice nel presente procedimento;
secondo quanto riferito sempre dal , CP_3
presente all'udienza del 22 aprile 2025 nella dichiarata qualità (stavolta) di socio unico, alla prolungata situazione di assenza dell'organo gestorio la Società (ossia il
) avrebbe posto rimedio (solo formale?) appena “a partire da dicembre 2024” CP_3
nominando come amministratore unico, “tale , suo conoscente da tanti Persona_1
anni ed operante nel settore dell'edilizia” (v. verb. ud. 22.4.2025); la Società debitrice ha sostenuto difensivamente di non avere mai smesso di esercitare l'attività
pag. 5 di 10 caratteristica, a questo punto occorre ritenere in una situazione di grave, non episodica, irregolarità; vero è che, con riguardo all'ultimo trimestre del 2023, le visure camerali registrano l'impiego di n. 7 dipendenti, sei dei quali con mansioni di operaio;
bisogna peraltro considerare che, nei limiti di quanto la documentazione in atti consente di arguire, la forza lavoro costituita dagli operai, ossia il fattore saliente in un settore come quello dell'edilizia, sembra essersi nel frattempo di molto assottigliata, quantomeno di quattro unità, corrispondenti agli odierni ex dipendenti intervenuti, il cui rapporto di lavoro sembra essere cessato proprio a cavallo tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024; all'insieme di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, sinora descritti, concorre infine la constatazione per cui l'ultimo bilancio depositato da UR isale all'esercizio chiuso al 31.12.2022; CP_1
RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett. d), CCII1;
RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie pag. 6 di 10 si è costituito senza svolgere alcuna contestazione a tale riguardo;
ad ogni modo, dal bilancio 2021 risulta il superamento dei requisiti dimensionali dell'attivo (pari ad
493.017 euro) e dei ricavi (pari a 480.362 euro), e tale evidenza resta confermata anche nel bilancio (come detto, l'ultimo disponibile) relativo al 2022 (voce attivo:
607.648 euro;
voce ricavi: 307.504 euro);
RILEVATA infine la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co.
5, CCII, alla luce dell'entità dei crediti dell'ente ricorrente, degli ex dipendenti intervenuti e dell'evidenza degli estratti di ruolo trasmessi dall' Controparte_4
(da cui emergono ulteriori debiti della Società, per la gran parte nei
[...]
confronti dell' e dell' nella misura globale di circa 161.000 euro); CP_5 CP_6
RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di UR con sede legale CP_1
in 34126 , Via Giulia n. 29, P.Iva , pec. ; Pt_1 P.IVA_2 Email_2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in , quale Curatore, il dott. che alla luce Pt_1 Persona_2
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art.
pag. 7 di 10 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
pag. 8 di 10 STABILISCE
il giorno 16 settembre 2025, ad ore 10:20, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
pag. 9 di 10 al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348;