Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1346, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 875/2023, pubblicata in data 28/03/2023, del
Tribunale di Foggia in composizione monocratica ,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliat a in Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 167/3 presso lo studio dell'avv. Domenico Ardolino (fax 081 422031; domicilio digitale p.e.c. it), da cui è rappresentata e difesa Email_1 Email_2 in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio primo grado,
– appellante –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Capaldo (p.e.c.
e dall'avv. Maria Laura Mari (p.e.c. Email_3
fax 0881-311588) in virtù di Email_4 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30/04/2024, elettivamente domiciliate presso il Settore Avvocatura dell'Ente
Provincia in alla via P. Telesforo n. 25 , CP_1
– appellata –
Con provvedimento in data 17/06/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni,
CP_ Proc. n. 1346/2023 R.G.A.C.C.
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ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 06/06/2025, riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Con sentenza n. 875/2023, pubblicata in data 28/03/2023, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n.
5933/2019 R.G. tra l'attrice e la convenuta Parte_1 CP_1
[l'attrice aveva chiesto che, previa disapplicazione del Regolamento
[...] provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
(Cosap) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale della CP_1
n. 44 del 19/11/2018, fossero annullati gli avvisi di pagamento Cosap anno
[...]
2019 richiamati nell'atto introduttivo (prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/451/100; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/74/137; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif.
63953/64/136; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/71/101; prot. n. 17838 del
2/04/2019 rif. 63953/65/136; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/63/101; prot. n.
17838 del 2/04/2019 rif. 63953/62/101; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/73/100; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/72/119; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif.
63953/70/136; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/452/100; prot. n. 17838 d el
2/04/2019 rif. 63953/442/119; prot. n. 17838 del 2/04/2019 rif. 63953/441/119 ) e dichiarata la non debenza degli importi ivi indicati o, in subordine, fosse effettuato il ricalcolo degli importi secondo diversi presupposti], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva: 1) rigettava la domanda, perché infondata, dovendo dichiararsi l'obbligo di al pagamento Parte_1 di quanto stabilito dal vigente Regolamento Cosap;
2) condannava
[...] al pagamento, in favore di , delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze del giudizio, che liquidava in €. 4.217,00, oltre rimborso forfettario al 15%., C.A.P. ed CP_3
[...
. IL PROCESS O D I APPEL LO.
I.B.
1. con atto di citazione notificato in data Parte_1
30/10/2023, proponeva appello, nei confronti di , Controparte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di voler così provvedere:
1) dichiarare la nullità della sentenza per violazione delle norme del procedimento
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(violazione degli artt. 127 ter comma 4° e 309 c.p.c.); 2) in ogni caso, nel merito, in integrale riforma della sentenza di primo grado , accogliere la domanda spiegata in via subordinata in primo grado da essa appellante ed annullare gli avvisi di pagamento Cosap impugnati in primo grado e dichiarare il C osap dovuto da essa appellante commisurato sulle reali superficie di occupazione di sottosuolo mediante cavidotti ed altri manufatti di proprietà di essa appellante.
I.B.2. , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 30/04/2024, si costituiva nel giudizio di appello , deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo pertanto a questa Corte di voler così provvedere: 1) rigettare l'appello, in quanto totalmente infondato in punto di fatto e di diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con conseguente conferma degli avvisi di pagamento Cosap così come calcolati;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
I.B.
3. Con note depositate telematicamente in data 10/04/2025 , l'appellante comunicava la cessazione della materia del contendere, deducendo: che, nel primo grado di giudizio (proc. n. 5933/2019 R.G. Trib. Foggia), essa appellante aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 32 D.Lg. n. 150/2011, chiedendo annullarsi gli avvisi di pagamento Cosap emessi dall'appellata per l'anno 2019 recanti complessivamente una richiesta di euro 369.000,00 in dipendenza delle occupazioni di sottosuolo pubblico della società mediante cavidotti che erano stati interrati sotto le strade provinciali;
che nel 2021 essa appellante aveva ricevuto dall'appellata le ingiunzioni di pagamento recanti la richiesta di pagamento del
Cosap per l'anno 2019 (già sub judice dell'anteriore procedimento n. 5933/2019
R.G.), per il successivo anno 2020, nonché l'irrogazione delle sanzioni, per complessivi 1.478.177,00 (€. 369.000,00 a titolo di Cosap per ciascuno dei due anni, oltre sanzioni); che dette ingiunzioni erano state opposte innanzi al
Tribunale di Foggia in altro giudizio (proc. n. 7700/2021 R.G.); che, ammessa la c.t.u. sollecitata da essa appellante, constatati gli errori di quantificazione da sempre eccepiti (anche nell'anteriore giudizio, all'attualità in grado di appello), le parti avevano infine sottoscritto una transazione con la determinazione di quanto effettivamente dovuto annualmente a titolo di Cosap (calcolato dal c.t.u. in €. 215.293,70 per ciascun anno); che da tale transazione era scaturito l'obbligo di pagamento di complessivi €. 10.587,40 dovuti da essa appellante al netto di
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quanto già spontaneamente pagato perché ab origine considerato corretto;
che si producevano (A) la transazione sottoscritta dalle parti nel novembre 2024 , (B) la distinta di bonifico di €. 10.587,40 effettuato da essa appellante a favore dell'appellata in adempimento agli obblighi della transazione , (C) il provvedimento del Tribunale di Foggia in data 13/02/2025 contenente l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo n.
7700/2021 R.G.; che la transazione regola va (anche) la debenza del Cosap dovuto per l'anno 2019, costituente l'unico oggetto del presente giudizio di appello n.
1346/2023 R.G. (in particolare, nell'atto transattivo si leggeva: “le parti si danno reciprocamente atto che le superfici di occupazione, come sopra individuate e nelle misure transattivamente concordate, conducono ad una liquidazione di €
215.293,70 annui, a titolo di COSAP. Tale importo, al netto del versamento di €
210.000,00 già effettuato dalla società per l'anno 2019, nonché del versamento di euro € 210.000,00 già effettuato per l 'anno 2020, comporta un saldo, rispettivamente, di € 5.293,70 per l 'anno 2019 e di euro € 5.293,70 per l 'anno
2020, ossia, complessivamente un saldo di € 10.587,40, che sarà corrisposto dalla società , senza maggiorazione di sanzioni, entro sessanta Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale”); che, quindi, era venuta meno la materia del contendere e la aveva già ricevuto il Controparte_1 pagamento di quanto ad essa spettante a titolo di Cosap per l'anno 2019, sicché si chiedeva di adottare i consequenziali provvedimenti, con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio , a tal proposito evidenziando che, a fronte di una originaria pretesa di €. 369.000,00 dell'appellata, era risultata per tabulas la debenza di un importo di soli €. 5.293,70 in eccedenza a quanto ab origine considerati dovuti e pagati spontaneamente da essa appellante.
I.B.
4. Con note conclusive depositate in data 14/04/2025, l'appellata deduceva
(tra l'altro): che, dopo il giudizio n. 5933/2019 R.G. (definito, in primo grado, con la sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Foggia, impugnata nel presente giudizio di appello n. 1346/2023 R.G. ), aveva instaurato Parte_1 un secondo giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia (n. 7700/2021 R.G.), avente ad oggetto opposizione agli avvisi di accertamento Cosap 2019 e Cosap 2020; che in tale giudizio era stato nominato un c.t.u., che aveva ritenuto sussistente la debenza delle somme di cui agli opposti avvisi di accertamento per le esistenti e
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sottoscritte concessioni e proced uto al ricalcolo delle somme da versarsi, quantificandole in €. 215.293,70 per ciascun anno;
che Parte_1 acquisita la proposta transattiva formulata dal c.t.u., aveva accettato le condizioni ed i termini dell'accordo, in cui erano state specificate le somme spettanti ad essa a titolo di canone ed erano stati definiti i tempi di Controparte_1 pagamento entro i quali avrebbe dovuto corrispondere Parte_1 la differenza a titolo di Cosap;
che essa , parimenti, Controparte_1 aveva accettato la proposta, avendola ritenuta vantaggiosa;
che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo e del pagamento effettuato da
[...]
il giudizio n. 7700/2021 R.G. Trib. Foggia era stato dichiarato Parte_1 estinto;
che, alla luce di quanto narrato e d a seguito degli accertamenti espletati da essa presso il proprio Ufficio Tributi, Controparte_1 [...] nulla più doveva relativamente ad entrambe le annualità Cosap Parte_1
(2019 e 2020); che tuttavia, essendo stata riconosciuta la debenza delle somme da parte di e, dunque, la fondatezza delle r agioni Parte_1 rappresentate da essa , l'appellante andava condannata CP_1 CP_1 al pagamento, in favore di essa appellata, di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.
I.B.
5. Con provvedimento in data 17/06/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 06/06/2025, riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. I procuratori delle parti, con le note depositate nel presente giudizio Co d'appello (v. sopra, sub I.B.
3. e .4.), hanno dato atto dell'accordo concluso da appellante e appellata (come da “scrittura privata di transazione e conciliazione” allegata dall'appellante alle note depositate telematicamente in data 10/04/2025 ) ed hanno concordemente dedotto che l'appellante nulla più deve all'appellata, alla quale è stato integralmente corrisposto l'importo dovuto a titolo di Cosap per l'anno 2019, transattivamente determinato in €. 215.293,70.
II.B. Alla luce delle convergenti deduzioni delle parti, può essere dichiarata la
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cessazione della materia del contendere.
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone: a) che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) che vi sia la manifestazione di volontà di non voler proseguire la causa.
Nel caso in esame i presupposti suindicati sussistono tutti, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
II.C. Le parti non hanno raggiunto alcuna intesa sulle spese processuali (infatti l'appellante ha chiesto compensarsi per intero le spese del doppio grado di giudizio, mentre l'appellata ha chiesto condannarsi l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ), sicché, essendo cessata la materia del contendere, occorre procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chieder ne congiuntamente la compensazione1.
A tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi:
♠ che la pretesa di nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di Cosap per l'anno 2019 ammontava ad €. 241.703,00 Parte_1
(v. avvisi di pagamento Cosap 2019 ed allegati bollettini prodotti nel giudizio di primo grado);
♠ che e , in sede di Parte_1 CP_1 CP_1 transazione conclusa a novembre del 2024 (in adesione alla proposta transattivo-conciliativa formulata dal c.t.u. nominato in altro giudizio, n.
7700/2021 R.G. Trib. Foggia, pendente tra le medesime parti) , hanno convenuto che l'importo dovuto dalla prima alla seconda a titolo di Cosap per l'anno 2019 ammontava a €. 215.293,70 [dall'accordo transattivo si evince, dunque, che l'importo che ha riconosciuto Parte_1 spettare a a titolo di Cosap per l'anno 2019 era Controparte_1 pari a poco meno del 90% (89,0736565%) dell'importo originariamente
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preteso da con gli avvisi di pagamento Cosap 2019 Controparte_1
e i bollettini allegati dei quali s'è detto in precedenza2];
♠ che il predetto importo (€. 215.293,70) è stato totalmente versato da
[...]
a [in due quote: la prima, di €. Parte_1 Controparte_1
210.000,00, corrisposta nell'arco temporale compreso tra l'introduzione del presente giudizio di appello ad ottobre del 2023 (verosimilmente, successivamente all'esito delle indagini peritali espletate nel giudizio n.
7700/2021 R.G. Trib. Foggia) e la stipula dell'atto di transazione a novembre del 2024; la seconda, di €. 5.293,70, corrisposta dopo la stipula dell'atto di transazione a novembre del 2024 (e quindi anch'essa, ovviamente, nel corso del presente giudizio di appello );
♠ che la Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi ) ha chiarito che, nelle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli Enti pubblici di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri Enti pubblici approvato con R.D. n. 639/1910 (come la presente controversia è, atteso che con l'atto Parte_2 introduttivo del primo grado di giudizio, aveva proposto opposizione ex artt.
3 del R.D. n. 639/1910 e 32 del D.Lg. n. 150/2011 nei confronti di
), “la P.A. opposta assume la posizione sostanziale Controparte_1 di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”3. 2 a tale risultato si giunge con la seguente semplice equazione: 215.293,70 : 241.703 = X : 100; X = (215.293,70 × 100) : 241.703; X = 21.529.370 : 241.703; X = 89,0736565. 3 così Cass., ord. n. 23346/2022. In senso conforme Cass., sent. n. 9989/2016 (secondo cui “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero
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Tutto ciò osservato, devono allora coerentemente trarsi le seguenti conclusioni :
♣ la P.A., essendo attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione ex art. 3 del R.D. n. 639/1910 (mentre l'opponente, pur essendo attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, analogamente a quanto accade nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), può essere ritenuta soccombente soltanto quando la pretesa creditoria risult a totalmente infondata (il che si verifica nell'ipotesi di accoglimento totale dell'opposizione), mentre non è soccombente quando la pretesa creditoria risulta totalmente fondata (il che si verifica nell'ipotesi di rigetto integrale dell'opposizione) o anche solo parzialmente fondata (il che si verifica nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione);
♣ nel caso in esame, qualora non fosse cessata la materia del contendere, la
l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”) e, più di recente, Cass., ord. n. 9381/2021 (che ha ribadito il medesimo principio). In senso conforme, da ultimo, Cass., n. 10629/2024, che, in motivazione, ha incisivamente osservato (tra l'altro): che, in tempi passati, l'oggetto della controversia rappresentato dall'opposizione all'ingiunzione emessa dalla P.A. ai sensi del R.D. n. 639/1910 era stato assimilato a un'azione di accertamento negativo;
che successivamente, però, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie doganali e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto privato, era ben fermo nel ritenere che il thema decidendum della lite non si esaurisse nella verifica formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estendesse necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A., così equiparando il giudizio di opposizione all'ingiunzione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
che, in un giudizio così strutturato, l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale (a cui incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.), mentre l'opponente è attore solo e soltanto in senso formale (a cui incombe, quindi, solo l'onere di provare l'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa avanzata dalla P.A. o l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione); che, dunque, è l'ingiunzione stessa ad integrare, nei limiti dell'impugnazione formulata, gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, sicché, con il rigetto dell'avversa opposizione oppure la conferma dell'ingiunzione, la P.A. opposta, senza necessità di formule sacramentali, richiede all'organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione e l'emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell'opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva un'espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), con l'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali.
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pretesa creditoria di sarebbe risultata fondata Controparte_1 quasi totalmente (90% circa) e quindi l'opposizione proposta da Parte_2
. sarebbe stata accolta solo in minima parte (10% circa),
[...] essendo emerso dalle indagini peritali espletate nel giudizio n. 7700/2021
R.G. pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Foggia, poste a fondamento della transazione conclusa da appellante ed appellata a novembre del 2024 (dunque nel corso del presente giudizio di appello), che
[...]
allorquando aveva instaurato sia il giudizio di primo grado n. Parte_1
5933/2019 R.G. dinanzi al Tribunale di Foggia (agosto 2019) sia il presente giudizio di appello n. 1346/2023 R.G. dinanzi a questa Corte (ottobre 2023), contestando radicalmente la pretesa di , era ancora Controparte_1 debitrice di quest'ultima di €. 215.293,70 per Cosap 2019 non versato, ossia di un importo di poco inferiore alla somma originariamente pretesa da
(€. 241.703,00, come da avvisi di pagamento Controparte_1
Cosap 2019 e bollettini allegati prodotti nel primo grado del giudizio ), pagato da non ante causam, bensì in causa (e Parte_1 precisamente nel corso del presente giudizio di appello );
♣ conseguentemente, ai fini della soccombenza virtuale, CP_1
è parte vittoriosa (quantunque non totalmente) e
[...] Parte_1
è parte soccombente (quantunque non totalmente)4.
[...]
Quanto sopra esposto giustifica la compensazione, per ⅕, sia delle spese del primo grado di giudizio (liquidate nella medesima misura di cui alla sentenza impugnata) sia delle spese del presente grado di giudizio {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori minimi (avuto riguardo, in particolare, alla natura ed all'oggettiva semplicità del giudizio, alla facilità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, alle caratteristiche dell'attività prestata ed al limitato impegno richiesto dalla stessa) per la fase di studio, la fase introduttiva
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e la fase decisionale [nulla può essere riconosciuto per la fase istruttoria e/o di trattazione, non risultan do svolte attività concretamente sussumibili , ai sensi dell'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/20145 e succ. modd.6, nell'alveo di tale fase7], applicando le disposizioni dei citati D.M. Giustizia n.
55/2014 e successivi DD.MM. modificativi [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema8, formulato con riferimento al
D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM.
Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M.
Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia , rientrante nello scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00 – dei parametri di cui alla tabella “12.
Giudizi innanzi alla Corte di appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014
e succ. modd. ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa}, ai sensi dell'art. 92 comma
2° c.p.c., sicché va condannata alla rifusione, in favore Parte_1 di , dei residui ⅘ (con riferimento, ovviamente, sia alle Controparte_1 5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 6 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 7 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 8 Cass., sez. un., sentt. nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., sent. n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).
Proc. n. 1346/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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spese del primo grado di giudizio sia alle spese del presente grado di giudizio ).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1346/2023 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 30/10/2023, nei confronti di , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, avverso la sentenza n. 875/2023, pubblicata in data 28/03/2023, del
Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa per ⅕, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio, liquidate nel medesimo importo di cui alla sentenza impugnata (€. 4.217,00), e condanna . alla rifusione, in favore di Parte_2 CP_1
, dei residui ⅘ (€. 3.373,60), oltre rimborso spese forfettarie
[...] nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed
I.V.A. come per legge;
3) compensa, per ⅕, le spese del presente grado di giudizio tra le parti e condanna . alla rifusione, in favore di Parte_2 CP_1
, dei residui ⅘, liquidando il tutto in €. 4.995,50 (euro
[...] quattromilanovecentonovantacinque/50), tutti per compenso, e determinando il dovuto in €. 3.996,40 (tremilanovecentonovantasei/40), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge .
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 26/06/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. CH ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1346/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass., sent. n. 10553/2009; Cass., ord. n. 30251/2023. 4 negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel medesimo senso, con riferimento al profilo della soccombenza, in relazione ad altre fattispecie di giudizi di opposizione, sostanzialmente equiparate a quella per cui è il presente processo (opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 R.D. n. 639/1910). Si vedano, infatti: Cass., ord. n. 4982/2024 nonché Cass., ord. n. 17137/2022 e Cass., sent. n. 9587/2015 (tutte in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c.); Cass., ord. n. 23434/2023 e Cass., n. 17858/2018 (entrambe in materia di opposizione a cartella esattoriale).