Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/1979, n. 4387
CASS
Sentenza 21 luglio 1979

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le sanzioni del ripristino del contratto di locazione e del risarcimento del danno al conduttore comminata dall'art 8 della legge 23 maggio 1950 n 253 a carico del locatore che, dopo avere ottenuta la sentenza dichiarativa della cessazione della proroga legale della locazione e ordinante il rilascio dell'immobile per una propria necessita, ai sensi degli artt 4 n 1 e 2 e 6, quarto comma, della legge citata, abbia dato lo stesso immobile in locazione ad altro conduttore o comunque non lo abbia adibito all'uso in relazione al quale aveva agito - sono inapplicabili allorche risulti che la mancata destinazione sia in concreto giustificata da esigenze meritevoli di tutela, e cioe quando il locatore provi che la sua condotta contra legem e stata determinata da circostanze esimenti sorte dopo l'esecuzione della sentenza suddetta (ed escludenti percio il suo dolo o colpa). Ne la validita di questo principio e venuta meno per l'art 2 quinquies della legge 12 agosto 1974 n 351, secondo cui il locatore assolve gli obblighi di legge allorche destini l'immobile all'uso effettivo in relazione alla dedotta necessita entro sei mesi dal giorno in cui ne ha avuto la disponibilita, salvo il caso di forza maggiore: infatti quest'ultima opera solo nell'ambito della detta prescrizione temporale, e non altera il principio generale, ricollegante la responsabilita per inadempimento al dolo o alla colpa.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/07/1979, n. 4387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4387
    Data del deposito : 21 luglio 1979

    Testo completo