TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9511 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48789/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 48789/2018 promossa da:
in persona del curatore, rappresenta e Parte_1
difesa dall'Avv. Raffaella Mastroeni parte attrice contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
parte convenuta prov. ora Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata dall'Avv. Sandra Cassoni
parte convenuta
Pag. 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il
[...]
a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione Parte_1
pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in favore del
Giudice ordinario, adiva l'intestato Tribunale nei confronti di
[...]
Controparte_1
e di ora
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_4
Dichiarare la nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 c.c. della polizza fideiussoria sottoscritta tra d garanzia della rateizzazione Parte_1 Controparte_6
concessa a quest'ultima in relazione all'omesso delle ritenute fiscali trattenute nell'anno 2006
e all'omesso versamento dell'imposte IRAP, IRES ed IVA per l'anno 2006, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del
D.P.R. n. 633 del 1972;
2) Di conseguenza, dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia la cartella di pagamento n. 09720130292945062, in quanto illegittima;
3) Dichiarare nulla la cartella di pagamento n. 09720130292945062, in quanto illegittima per i vizi ed i difetti enunciati ai punti n.2, 3 e 4 di cui al ricorso proposto innanzi alla
Tributaria Provinciale di Roma e riportato nel corpo del presente atto;
CP_7
4) Dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva come la avesse Parte_1
svolto attività di intermediazione finanziaria e concessione di fidi sino alla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza n. 35/2013 e che la cartella di pagamento notificata il 29 dicembre 2014 contenesse l'intimazione al pagamento in forza di un contratto stipulato con la In Controparte_8
Pag. 2 di 13 proposito, eccepiva la nullità del contratto di garanzia Parte_1
in ragione del quale veniva chiamata a rispondere in qualità di coobbligata alla evidenziando che non possedeva la qualità di intermediario Controparte_8
finanziario iscritto nell'apposito albo prescritto quale requisito/presupposto soggettivo dalla norma imperativa di cui agli artt. 106, 107 e 155 del D.lgs. n.
385 del 1993 (T.U.B.).
1.2.In subordine l'attrice si doleva della mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi: in particolare, evidenziava come la cartella indicasse un ammontare di interessi senza alcun riferimento al tasso di interesse applicato.
1.3.Infine, parte attrice lamentava che l'Amministrazione finanziaria non l'avesse tempestivamente notiziata degli atti concernenti l'esposizione debitoria di prima della notificazione degli atti impositivi, con la Controparte_8
conseguenza che, in mancanza del prodromico contraddittorio procedimentale, il diritto di difesa della risultava irrimediabilmente leso con Pt_1
conseguente nullità della cartella di pagamento ex art. 6 dello Statuto del
Contribuente (legge 212 del 2000).
1.4.Si costituiva , nelle more subentrata ex lege Controparte_9
nei rapporti attivi e passivi di che Controparte_10
deduceva come al fosse stata notificata la Parte_1
cartella 097 20130292945062 501 per l'importo complessivo di euro 194.557,73 per tributi erariali iscritti a ruolo dall' Controparte_1
I di in qualità di coobbligato con la
[...] CP_1 Controparte_6
1.5.Inoltre sottolineava come la curatela del Controparte_9
fallimento di con un'unica domanda, avesse proposto sia Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c. con riferimento al merito della pretesa iscritta a ruolo, quanto anche opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in considerazione delle contestazioni relative alle regolarità formali del titolo circa la mancata indicazione del contratto di fideiussione e nullità della cartella per mancata indicazione dei tassi di interesse.
Pag. 3 di 13 1.6. Deduceva, dunque, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché proposta con atto introduttivo notificato solo in data 26.02.2015, ben oltre, cioè, il termine di 20 giorni prescritto dal codice di rito.
1.7.Quanto alla sollevata eccezione di nullità per mancata indicazione del contratto di fideiussione, l' evidenziava come la cartella Controparte_11
era stata predisposta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze sicché i suoi elementi formali e sostanziali della cartella erano predeterminati.
1.8. Eccepiva, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande relative alla formazione del titolo esecutivo e circa la non debenza della pretesa tributaria poiché essa si occupa essenzialmente di somme iscritte a ruolo e non pagate attuando esclusivamente la fase esecutiva di riscossione senza poter sindacare la legittimità del ruolo e/o la correttezza e regolarità della pretesa.
1.9.Si costituiva, altresì, l' , Direzione Provinciale I di Controparte_1
che deduceva la legittimità dell' “atto di fideiussione” rilasciato CP_1
all' da in forza del quale Controparte_1 Parte_1
quest'ultima era obbligata al pagamento della somma complessiva richiesta di euro 185.907,13, rilevando che sia i confidi iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U.B. che quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B. erano idonei a garantire i crediti dell'erario, eccependo in ogni caso l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
1.10. rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni “Voglia Controparte_1
dichiarare inammissibile, o comunque, rigettare la domanda di parte attrice nei confronti dell' perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e CP_1 CP_1
compensi”.
2.Deve preliminarmente osservarsi che nel caso di specie il
[...]
ha proposto congiuntamente opposizione ex art. 615 c.p.c. e ex Parte_1
art. 617 c.p.c.
Pag. 4 di 13 2.1Le doglianze relative al diritto di parte istante di procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente devono, infatti, inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione (Cass. sez. III, n. 29383/2024), mentre le contestazioni rispetto alla regolarità formale della cartella di pagamento nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Cass., Sez. VI-3,
n.1096/2021).
2.2.Ciò impone la loro distinta considerazione in base al consolidato principio secondo cui “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del
27/08/2014, Rv. 632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv.
636948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del
13/11/2023, Rv. 669336 - 01)” (Cass. Sez. III n. 3793/2024).
2.3.Orbene, deve osservarsi in tal senso che nel caso di specie come eccepito da parte opposta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata tardivamente proposta atteso che alla data di deposito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
(19.03.2015) era già elasso il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (29.12.2014).
3.Quanto all'eccepita nullità del contratto si rileva quanto segue.
3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che dalla documentazione depositata in atti risulta che in data 19.01.2010 e Parte_1 Controparte_6
stipulavano un “atto di fideiussione” con il quale la prima si costituiva fideiussore della seconda in favore dell'Amministrazione Finanziaria per l'importo totale di € 277.143,77, un atto datato 25.01.2010 con il quale
[...]
su richiesta dell' , confermava la validità Parte_1 Controparte_1
e la regolare emissione della polizza fideiussoria.
Pag. 5 di 13 3.2. Parti del contratto atipico di garanzia erano dunque Parte_1
e mentre l'Amministrazione Finanziaria restava terza Controparte_6
beneficiaria.
3.3. Deve a questo punto evidenziarsi che dal tenore complessivo dell'atto, nonostante il abbia chiesto dichiararsi la “la Parte_1
nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 c.c. della polizza fideiussoria sottoscritta tra
[...]
a garanzia della rateizzazione concessa a Controparte_12 Controparte_6
quest'ultima in relazione all'omesso delle ritenute fiscali trattenute nell'anno 2006 e all'omesso versamento dell'imposte IRAP, IRES ed IVA per l'anno 2006, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R.
n. 633 del 1972”, deve intendersi che parte opponente non abbia inteso proporre una domanda di accertamento della nullità del predetto contratto ma, alla luce del tenore complessivo dell'atto, nonché delle conclusioni rassegnate, un'eccezione per paralizzare la pretesa avanzata nei propri confronti.
3.4.D'altra parte tale interpretazione, conforma a quella data anche dalle controparti e sul punto non smentita dall'opponente, è coerente con la mancata chiamata in giudizio di contraente nei confronti del quale la Controparte_6
declaratoria di nullità proposta in via principale doveva eventualmente essere chiesta.
3.5. La possibilità di proporre eccezioni veniva espressamente esclusa dal contratto stipulato nel quale veniva previsto all'art. 3 “Avviso di inadempimento
– Pagamento” che “Qualora il contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria, con lettera raccomanda a.r. inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere al il versamento di Controparte_13
tutta la residua somma dovuta – previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati – ed il provvederà, senza Controparte_13
eccezioni, al pagamento al competente concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che il Contraente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento”.
Pag. 6 di 13 3.6. Rispetto all'eccezione sollevata dall' , può pertanto Controparte_1
affermarsi che si tratti di un contratto atipico di garanzia, rispetto al quale, per espressa previsione contrattuale, sono precluse al garante le eccezioni di merito.
3.7. Tale principio di impermeabilità, in assonanza con quanto elaborato in giurisprudenza in materia di contratto autonomo di garanzia, non è però privo di eccezioni.
“Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da CP_14
contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n.
3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre
2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044)” (Cass. sez. I, n. 371/2018).
3.8. Mentre deve escludersi nel caso di specie la rilevanza di eccezioni relative al rapporto principale, in considerazione della espressa pattuizione contrattuale contenuta nel contratto denominato “atto di fideiussione”, può, invece, vagliarsi la sollevata eccezione di nullità del contratto di garanzia che, secondo quanto dedotto da parte opponente invaliderebbe il contratto come conseguenza della mancata iscrizione di agli elenchi speciali degli Parte_1
intermediari autorizzati ai sensi degli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario non possa trarsi la conseguenza dell'invalidità del contratto.
3.9. Come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (in materia di conferimento dell'incarico di recupero anche forzoso dei crediti a banche o
Pag. 7 di 13 intermediari finanziari non iscritti nell'apposito albo, in violazione degli artt. 2, comma 6, della l. n. 130/1999 e 106 T.U.B.), non è accoglibile la tesi secondo cui alla violazione di norme che prevedono l'iscrizione in appositi albi conseguirebbe, in considerazione della loro natura imperativa e inderogabile, in quanto poste a presidio di interessi di natura pubblicistica, la declaratoria di nullità, sotto il profilo civilistico dei negozi intersoggettivi e degli atti compiuti in loro violazione, “− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il
T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
(cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. CP_15
106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”
Pag. 8 di 13 (Cass. sez. III, n. 7243/2024).
3.10. Tale ricostruzione, ineccepibile sul piano logico giuridico, consente peraltro di scongiurare che la nullità del contratto possa essere invocata proprio dalla parte che vi ha dato causa determinando un esito perverso, minando allo stesso interesse che le norme violate intendono tutelare.
3.11.Agli stessi esiti, d'altra parte, era pervenuta la Suprema Corte nel suo massimo Consesso (Ss. Un. 8472/2022) laddove, rispetto all'attività di prestazione di garanzie da parte di c.d. confidi minore, nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, escludeva la nullità del contratto sulla scorta delle seguenti considerazioni: “È noto che la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva al fine di escludere la nullità dell'atto negoziale in conflitto con norme imperative, potendo intendersi che ad essa sopperisca l'art. 1418 c.c., comma 1 in quanto letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr. Cass. n. 1591 del 1960).
In effetti, già nella Relazione al codice civile (n. 649) si precisava che "la violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita".
L'indagine si sposta allora alla verifica in concreto degli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore.
La complessità dell'indagine è accentuata dalla constatazione della inattendibilità della identificazione delle norme imperative con quelle inderogabili: se la norma imperativa è per sua natura inderogabile, non è necessariamente vero il contrario, potendosi riscontrare norme inderogabili (dai privati) che non costituiscono espressione di interessi pubblici fondamentali per l'ordinamento. Inoltre, se norma imperativa fosse sinonimo di norma inderogabile non si spiegherebbe la possibilità di derogarvi ad opera dell'autonomia privata, nel caso in cui "la legge disponga diversamente" (come da inciso finale dell'art. 1418 c.c., comma 1) con la previsione di una sanzione diversa dalla nullità e la possibilità di assicurare l'effettività della
Pag. 9 di 13 norma (imperativa) attraverso la previsione di rimedi diversi non direttamente incidenti sul negozio (cfr., in generale, Cass. n. 525 del 2020, n. 8499 del 2018, n. 25222 del 2010, n.
5372 del 2003 e, tra le più risalenti, n. 892 del 1946).
5.1.- La giurisprudenza ha individuato le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ravvisando il fondamento della disciplina della nullità nella idea della incompletezza o imperfezione della fattispecie negoziale per mancanza dei requisiti essenziali (cfr. Cass. n. 19024 del 2005); un analogo concetto è espresso nel riferimento alla "violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto"
(cfr. Cass. n. 525 del 2020, n. 25222 del 2010), che è ipotesi non riscontrabile in presenza di una diversa forma di invalidità (come, ad esempio, l'annullabilità).
La marginalità della categoria della nullità ha conferme testuali, laddove l'art. 2231 c.c., comma 1, non prevede la nullità del contratto ma si limita ad escludere l'azione per il pagamento della retribuzione a chi effettua una prestazione professionale senza essere iscritto in albi o elenchi (si veda anche l'art. 2126 c.c. in senso limitativo degli effetti della nullità del contratto di lavoro).
La giurisprudenza progressivamente ha esteso la nullità anche alla violazione di norme che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007): in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (cfr., tra le altre, Cass. n. 4853 del
2012, n. 20261 del 2006, n. 9797 del 2005), o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n.
5052 del 2001), oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti (cfr. Cass. n. 4605 del 1983).
In definitiva, pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento
Pag. 10 di 13 accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali.
Una volta superato l'approccio del codice del 1865, che configurava la nullità del contratto come uno strumento che consentiva di disconoscere gli effetti del negozio quando la manifestazione di volontà e lo stesso volere negoziale fossero compromessi (o la fattispecie fosse dissonante rispetto allo schema legale tipico), il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività (cfr., da ultimo, Cass, n. 2316 del 2022, e n. 27210 del
2017), con riferimento al diritto alla salute e ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa).
Nella ricordata evoluzione giurisprudenziale si è intravisto in dottrina il segno del passaggio dal "dogma della fattispecie" al "dogma dell'interesse pubblico", intendendosi con quest'ultima espressione segnalare, in termini critici, l'eccessiva genericità della nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella individuazione di sempre nuove ipotesi di nullità, in potenziale frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionali.
In realtà, il rischio paventato può essere evitato se si considera che la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale. (…)
La fideiussione non è un contratto indefettibilmente "bancario", nè tale la considera il codice civile;
non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorchè uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal TUB, ad eccezione che per le regole di trasparenza
(titolo VI del T.u.b.) che qui non vengono in rilievo. Per il resto, la disciplina legislativa di questa figura è identica tanto che la fideiussione sia prestata da una banca, quanto da un altro soggetto, e non diversamente avviene nel caso in cui creditore garantito dalla fideiussione sia una banca”.
3.12.D'altra parte tale impostazione trova conferma anche nelle disposizioni
Pag. 11 di 13 che positivamente contemplano le conseguenze sul piano negoziale della mancata iscrizione a particolari registri o albi. Se, infatti, l'art. 2331 c.c. (peraltro richiamato anche dalla giurisprudenza sopra citata) disciplina il caso in cui la società compia operazioni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, ancora più significativo sotto il profilo sistematico è l'art. 167 del d.lgs.
209/2005 (Codice delle assicurazioni private) il quale, pur prevedendo al primo comma che il contratto stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari sia colpito da nullità (e comunque non assoluta ma “di protezione”, in quanto può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato), ma stabilisce, in deroga alle regole generali che disciplinano le conseguenze della declaratoria di nullità, che alla pronuncia di nullità consegua la restituzione dei premi pagati, restando invece irripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3.13. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. deve, pertanto, essere rigettata, dovendo respingersi l'eccezione di nullità della polizza fideiussoria.
Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata e che non si è costituita per cui nei suoi confronti non vi sono Controparte_1
spese di lite da rifondersi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi;
rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720130292945062;
Condanna altresì il a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite che liquida in € 8.433 per Controparte_9
Pag. 12 di 13 compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. se dovute da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Condanna altresì il a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite che liquida in € 8.433 per compensi, oltre Controparte_1
esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre accessori dovuti per legge
Così è deciso in Roma in data 23.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 48789/2018 promossa da:
in persona del curatore, rappresenta e Parte_1
difesa dall'Avv. Raffaella Mastroeni parte attrice contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;
parte convenuta prov. ora Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
rappresentata dall'Avv. Sandra Cassoni
parte convenuta
Pag. 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il
[...]
a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione Parte_1
pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in favore del
Giudice ordinario, adiva l'intestato Tribunale nei confronti di
[...]
Controparte_1
e di ora
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_4
Dichiarare la nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 c.c. della polizza fideiussoria sottoscritta tra d garanzia della rateizzazione Parte_1 Controparte_6
concessa a quest'ultima in relazione all'omesso delle ritenute fiscali trattenute nell'anno 2006
e all'omesso versamento dell'imposte IRAP, IRES ed IVA per l'anno 2006, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del
D.P.R. n. 633 del 1972;
2) Di conseguenza, dichiarare nulla, annullare e/o con qualsiasi statuizione privare di efficacia la cartella di pagamento n. 09720130292945062, in quanto illegittima;
3) Dichiarare nulla la cartella di pagamento n. 09720130292945062, in quanto illegittima per i vizi ed i difetti enunciati ai punti n.2, 3 e 4 di cui al ricorso proposto innanzi alla
Tributaria Provinciale di Roma e riportato nel corpo del presente atto;
CP_7
4) Dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva come la avesse Parte_1
svolto attività di intermediazione finanziaria e concessione di fidi sino alla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza n. 35/2013 e che la cartella di pagamento notificata il 29 dicembre 2014 contenesse l'intimazione al pagamento in forza di un contratto stipulato con la In Controparte_8
Pag. 2 di 13 proposito, eccepiva la nullità del contratto di garanzia Parte_1
in ragione del quale veniva chiamata a rispondere in qualità di coobbligata alla evidenziando che non possedeva la qualità di intermediario Controparte_8
finanziario iscritto nell'apposito albo prescritto quale requisito/presupposto soggettivo dalla norma imperativa di cui agli artt. 106, 107 e 155 del D.lgs. n.
385 del 1993 (T.U.B.).
1.2.In subordine l'attrice si doleva della mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi: in particolare, evidenziava come la cartella indicasse un ammontare di interessi senza alcun riferimento al tasso di interesse applicato.
1.3.Infine, parte attrice lamentava che l'Amministrazione finanziaria non l'avesse tempestivamente notiziata degli atti concernenti l'esposizione debitoria di prima della notificazione degli atti impositivi, con la Controparte_8
conseguenza che, in mancanza del prodromico contraddittorio procedimentale, il diritto di difesa della risultava irrimediabilmente leso con Pt_1
conseguente nullità della cartella di pagamento ex art. 6 dello Statuto del
Contribuente (legge 212 del 2000).
1.4.Si costituiva , nelle more subentrata ex lege Controparte_9
nei rapporti attivi e passivi di che Controparte_10
deduceva come al fosse stata notificata la Parte_1
cartella 097 20130292945062 501 per l'importo complessivo di euro 194.557,73 per tributi erariali iscritti a ruolo dall' Controparte_1
I di in qualità di coobbligato con la
[...] CP_1 Controparte_6
1.5.Inoltre sottolineava come la curatela del Controparte_9
fallimento di con un'unica domanda, avesse proposto sia Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma c.p.c. con riferimento al merito della pretesa iscritta a ruolo, quanto anche opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in considerazione delle contestazioni relative alle regolarità formali del titolo circa la mancata indicazione del contratto di fideiussione e nullità della cartella per mancata indicazione dei tassi di interesse.
Pag. 3 di 13 1.6. Deduceva, dunque, la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché proposta con atto introduttivo notificato solo in data 26.02.2015, ben oltre, cioè, il termine di 20 giorni prescritto dal codice di rito.
1.7.Quanto alla sollevata eccezione di nullità per mancata indicazione del contratto di fideiussione, l' evidenziava come la cartella Controparte_11
era stata predisposta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze sicché i suoi elementi formali e sostanziali della cartella erano predeterminati.
1.8. Eccepiva, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande relative alla formazione del titolo esecutivo e circa la non debenza della pretesa tributaria poiché essa si occupa essenzialmente di somme iscritte a ruolo e non pagate attuando esclusivamente la fase esecutiva di riscossione senza poter sindacare la legittimità del ruolo e/o la correttezza e regolarità della pretesa.
1.9.Si costituiva, altresì, l' , Direzione Provinciale I di Controparte_1
che deduceva la legittimità dell' “atto di fideiussione” rilasciato CP_1
all' da in forza del quale Controparte_1 Parte_1
quest'ultima era obbligata al pagamento della somma complessiva richiesta di euro 185.907,13, rilevando che sia i confidi iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U.B. che quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B. erano idonei a garantire i crediti dell'erario, eccependo in ogni caso l'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
1.10. rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni “Voglia Controparte_1
dichiarare inammissibile, o comunque, rigettare la domanda di parte attrice nei confronti dell' perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e CP_1 CP_1
compensi”.
2.Deve preliminarmente osservarsi che nel caso di specie il
[...]
ha proposto congiuntamente opposizione ex art. 615 c.p.c. e ex Parte_1
art. 617 c.p.c.
Pag. 4 di 13 2.1Le doglianze relative al diritto di parte istante di procedere ad esecuzione nei confronti dell'opponente devono, infatti, inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione (Cass. sez. III, n. 29383/2024), mentre le contestazioni rispetto alla regolarità formale della cartella di pagamento nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Cass., Sez. VI-3,
n.1096/2021).
2.2.Ciò impone la loro distinta considerazione in base al consolidato principio secondo cui “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del
27/08/2014, Rv. 632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del 29/09/2015, Rv.
636948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv. 640586 – 01; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del
13/11/2023, Rv. 669336 - 01)” (Cass. Sez. III n. 3793/2024).
2.3.Orbene, deve osservarsi in tal senso che nel caso di specie come eccepito da parte opposta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. è stata tardivamente proposta atteso che alla data di deposito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
(19.03.2015) era già elasso il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (29.12.2014).
3.Quanto all'eccepita nullità del contratto si rileva quanto segue.
3.1. Deve innanzitutto rilevarsi che dalla documentazione depositata in atti risulta che in data 19.01.2010 e Parte_1 Controparte_6
stipulavano un “atto di fideiussione” con il quale la prima si costituiva fideiussore della seconda in favore dell'Amministrazione Finanziaria per l'importo totale di € 277.143,77, un atto datato 25.01.2010 con il quale
[...]
su richiesta dell' , confermava la validità Parte_1 Controparte_1
e la regolare emissione della polizza fideiussoria.
Pag. 5 di 13 3.2. Parti del contratto atipico di garanzia erano dunque Parte_1
e mentre l'Amministrazione Finanziaria restava terza Controparte_6
beneficiaria.
3.3. Deve a questo punto evidenziarsi che dal tenore complessivo dell'atto, nonostante il abbia chiesto dichiararsi la “la Parte_1
nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 c.c. della polizza fideiussoria sottoscritta tra
[...]
a garanzia della rateizzazione concessa a Controparte_12 Controparte_6
quest'ultima in relazione all'omesso delle ritenute fiscali trattenute nell'anno 2006 e all'omesso versamento dell'imposte IRAP, IRES ed IVA per l'anno 2006, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600 del 1973 e/o dell'art. 54 bis del D.P.R.
n. 633 del 1972”, deve intendersi che parte opponente non abbia inteso proporre una domanda di accertamento della nullità del predetto contratto ma, alla luce del tenore complessivo dell'atto, nonché delle conclusioni rassegnate, un'eccezione per paralizzare la pretesa avanzata nei propri confronti.
3.4.D'altra parte tale interpretazione, conforma a quella data anche dalle controparti e sul punto non smentita dall'opponente, è coerente con la mancata chiamata in giudizio di contraente nei confronti del quale la Controparte_6
declaratoria di nullità proposta in via principale doveva eventualmente essere chiesta.
3.5. La possibilità di proporre eccezioni veniva espressamente esclusa dal contratto stipulato nel quale veniva previsto all'art. 3 “Avviso di inadempimento
– Pagamento” che “Qualora il contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria, con lettera raccomanda a.r. inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere al il versamento di Controparte_13
tutta la residua somma dovuta – previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati – ed il provvederà, senza Controparte_13
eccezioni, al pagamento al competente concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che il Contraente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento”.
Pag. 6 di 13 3.6. Rispetto all'eccezione sollevata dall' , può pertanto Controparte_1
affermarsi che si tratti di un contratto atipico di garanzia, rispetto al quale, per espressa previsione contrattuale, sono precluse al garante le eccezioni di merito.
3.7. Tale principio di impermeabilità, in assonanza con quanto elaborato in giurisprudenza in materia di contratto autonomo di garanzia, non è però privo di eccezioni.
“Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
quando, infine, la nullità del dipenda da CP_14
contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n.
3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre
2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044)” (Cass. sez. I, n. 371/2018).
3.8. Mentre deve escludersi nel caso di specie la rilevanza di eccezioni relative al rapporto principale, in considerazione della espressa pattuizione contrattuale contenuta nel contratto denominato “atto di fideiussione”, può, invece, vagliarsi la sollevata eccezione di nullità del contratto di garanzia che, secondo quanto dedotto da parte opponente invaliderebbe il contratto come conseguenza della mancata iscrizione di agli elenchi speciali degli Parte_1
intermediari autorizzati ai sensi degli artt. 106 e 107 del Testo Unico Bancario non possa trarsi la conseguenza dell'invalidità del contratto.
3.9. Come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (in materia di conferimento dell'incarico di recupero anche forzoso dei crediti a banche o
Pag. 7 di 13 intermediari finanziari non iscritti nell'apposito albo, in violazione degli artt. 2, comma 6, della l. n. 130/1999 e 106 T.U.B.), non è accoglibile la tesi secondo cui alla violazione di norme che prevedono l'iscrizione in appositi albi conseguirebbe, in considerazione della loro natura imperativa e inderogabile, in quanto poste a presidio di interessi di natura pubblicistica, la declaratoria di nullità, sotto il profilo civilistico dei negozi intersoggettivi e degli atti compiuti in loro violazione, “− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il
T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza
(cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; − in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. CP_15
106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”
Pag. 8 di 13 (Cass. sez. III, n. 7243/2024).
3.10. Tale ricostruzione, ineccepibile sul piano logico giuridico, consente peraltro di scongiurare che la nullità del contratto possa essere invocata proprio dalla parte che vi ha dato causa determinando un esito perverso, minando allo stesso interesse che le norme violate intendono tutelare.
3.11.Agli stessi esiti, d'altra parte, era pervenuta la Suprema Corte nel suo massimo Consesso (Ss. Un. 8472/2022) laddove, rispetto all'attività di prestazione di garanzie da parte di c.d. confidi minore, nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, escludeva la nullità del contratto sulla scorta delle seguenti considerazioni: “È noto che la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva al fine di escludere la nullità dell'atto negoziale in conflitto con norme imperative, potendo intendersi che ad essa sopperisca l'art. 1418 c.c., comma 1 in quanto letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio (cfr. Cass. n. 1591 del 1960).
In effetti, già nella Relazione al codice civile (n. 649) si precisava che "la violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita".
L'indagine si sposta allora alla verifica in concreto degli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore.
La complessità dell'indagine è accentuata dalla constatazione della inattendibilità della identificazione delle norme imperative con quelle inderogabili: se la norma imperativa è per sua natura inderogabile, non è necessariamente vero il contrario, potendosi riscontrare norme inderogabili (dai privati) che non costituiscono espressione di interessi pubblici fondamentali per l'ordinamento. Inoltre, se norma imperativa fosse sinonimo di norma inderogabile non si spiegherebbe la possibilità di derogarvi ad opera dell'autonomia privata, nel caso in cui "la legge disponga diversamente" (come da inciso finale dell'art. 1418 c.c., comma 1) con la previsione di una sanzione diversa dalla nullità e la possibilità di assicurare l'effettività della
Pag. 9 di 13 norma (imperativa) attraverso la previsione di rimedi diversi non direttamente incidenti sul negozio (cfr., in generale, Cass. n. 525 del 2020, n. 8499 del 2018, n. 25222 del 2010, n.
5372 del 2003 e, tra le più risalenti, n. 892 del 1946).
5.1.- La giurisprudenza ha individuato le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ravvisando il fondamento della disciplina della nullità nella idea della incompletezza o imperfezione della fattispecie negoziale per mancanza dei requisiti essenziali (cfr. Cass. n. 19024 del 2005); un analogo concetto è espresso nel riferimento alla "violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto"
(cfr. Cass. n. 525 del 2020, n. 25222 del 2010), che è ipotesi non riscontrabile in presenza di una diversa forma di invalidità (come, ad esempio, l'annullabilità).
La marginalità della categoria della nullità ha conferme testuali, laddove l'art. 2231 c.c., comma 1, non prevede la nullità del contratto ma si limita ad escludere l'azione per il pagamento della retribuzione a chi effettua una prestazione professionale senza essere iscritto in albi o elenchi (si veda anche l'art. 2126 c.c. in senso limitativo degli effetti della nullità del contratto di lavoro).
La giurisprudenza progressivamente ha esteso la nullità anche alla violazione di norme che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all'art. 1418 c.c., comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa (cfr., in generale, Cass. n. 8066 del 2016, SU n. 26724 del 2007): in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre (cfr., tra le altre, Cass. n. 4853 del
2012, n. 20261 del 2006, n. 9797 del 2005), o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 16281 del 2005, n. 11247 del 2003, n.
5052 del 2001), oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti (cfr. Cass. n. 4605 del 1983).
In definitiva, pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento
Pag. 10 di 13 accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali.
Una volta superato l'approccio del codice del 1865, che configurava la nullità del contratto come uno strumento che consentiva di disconoscere gli effetti del negozio quando la manifestazione di volontà e lo stesso volere negoziale fossero compromessi (o la fattispecie fosse dissonante rispetto allo schema legale tipico), il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività (cfr., da ultimo, Cass, n. 2316 del 2022, e n. 27210 del
2017), con riferimento al diritto alla salute e ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa).
Nella ricordata evoluzione giurisprudenziale si è intravisto in dottrina il segno del passaggio dal "dogma della fattispecie" al "dogma dell'interesse pubblico", intendendosi con quest'ultima espressione segnalare, in termini critici, l'eccessiva genericità della nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella individuazione di sempre nuove ipotesi di nullità, in potenziale frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionali.
In realtà, il rischio paventato può essere evitato se si considera che la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale. (…)
La fideiussione non è un contratto indefettibilmente "bancario", nè tale la considera il codice civile;
non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorchè uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal TUB, ad eccezione che per le regole di trasparenza
(titolo VI del T.u.b.) che qui non vengono in rilievo. Per il resto, la disciplina legislativa di questa figura è identica tanto che la fideiussione sia prestata da una banca, quanto da un altro soggetto, e non diversamente avviene nel caso in cui creditore garantito dalla fideiussione sia una banca”.
3.12.D'altra parte tale impostazione trova conferma anche nelle disposizioni
Pag. 11 di 13 che positivamente contemplano le conseguenze sul piano negoziale della mancata iscrizione a particolari registri o albi. Se, infatti, l'art. 2331 c.c. (peraltro richiamato anche dalla giurisprudenza sopra citata) disciplina il caso in cui la società compia operazioni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, ancora più significativo sotto il profilo sistematico è l'art. 167 del d.lgs.
209/2005 (Codice delle assicurazioni private) il quale, pur prevedendo al primo comma che il contratto stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari sia colpito da nullità (e comunque non assoluta ma “di protezione”, in quanto può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato), ma stabilisce, in deroga alle regole generali che disciplinano le conseguenze della declaratoria di nullità, che alla pronuncia di nullità consegua la restituzione dei premi pagati, restando invece irripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3.13. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. deve, pertanto, essere rigettata, dovendo respingersi l'eccezione di nullità della polizza fideiussoria.
Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata e che non si è costituita per cui nei suoi confronti non vi sono Controparte_1
spese di lite da rifondersi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi;
rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720130292945062;
Condanna altresì il a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite che liquida in € 8.433 per Controparte_9
Pag. 12 di 13 compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. se dovute da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Condanna altresì il a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite che liquida in € 8.433 per compensi, oltre Controparte_1
esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre accessori dovuti per legge
Così è deciso in Roma in data 23.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 13 di 13