CA
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2024, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5405 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 (al quale è riunito il procedimento n.5447/18 R.G.), passata in decisione all'udienza del 6 febbraio 2024 e vertente tra
TRA
1) – (P.Iva C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi;
2) c.f. , rappresentato e difeso – per procura in Parte_2 C.F._1 atti- dall' Avv. Eva Utzeri
APPELLANTI E
, Controparte_1 in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege;
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
nella qualità di Presidente del C.d.A. della sino Parte_2 Controparte_2 al 16.05.2010, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
Controparte_3
[...] , prot. n.10621 del 20.05.2013,
[...] notificata il 23.05.2013, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 160.876,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art.70 Reg. CE n.1493/99 e dell'art.34 comma 1, legge 82/2006. A fondamento del ricorso il ricorrente censurava l'ordinanza ingiunzione impugnata sotto i profili che si vanno sinteticamente ad enucleare: 1) annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa;
2) annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo di contestazione immediata della violazione, e difetto di motivazione sul punto;
3) carenza della prova della violazione contestata, non essendo all'uopo sufficienti le risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza;
4) nullità dell'ordinanza ingiunzione per anomalie, imprecisioni, inattendibilità delle rilevazioni e misurazioni effettuate Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la declaratoria di annullamento della stessa, vinte le spese di lite.
Il ricorso veniva iscritto al N.R.G. 2368/2013 dinanzi al Tribunale di Civitavecchia. Si costituiva nel giudizio, a mezzo posta e con funzionario all'uopo delegato, il
[...]
argomentando per l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva Controparte_1 la reiezione, con il favore delle spese di lite. Con successivo ricorso depositato il 18 giugno 2013 e notificato all'autorità competente, la
[...] (d'ora in poi solo , operante nel settore della Controparte_4 Parte_1 produzione e commercializzazione dei prodotti vinosi, proponeva opposizione avverso la medesima ordinanza-ingiunzione.
A fondamento del ricorso la ricorrente, obbligata in solido al pagamento della sanzione, unitamente a censurava l'ordinanza ingiunzione impugnata sotto i profili che si vanno Parte_2 sinteticamente ad enucleare: 1) nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata corretta individuazione del soggetto responsabile, in quanto comminata nei confronti di Parte_2 all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. della Cantina e per ciò solo ritenuto autore materiale della condotta contestata, con conseguente caducazione del provvedimento anche nei confronti dell'ente obbligato in solido;
2) nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al soggetto ritenuto erroneamente autore materiale dell'illecito amministrativo;
3) carenza della prova della violazione contestata, non essendo all'uopo sufficienti le risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza;
4) nullità dell'ordinanza ingiunzione per anomalie, imprecisioni, inattendibilità delle rilevazioni e misurazioni effettuate e, più in generale, per la discordanza tra gli elementi accertati dagli Agenti e quelle certificati dal Collegio Sindacale nel bilancio di esercizio chiuso al 31.05.2010, a distanza di solo 18 giorni dall'inizio del controllo;
5) inidoneità della motivazione dell'ordinanza, con riferimento alla specifiche controdeduzioni sollevate dalla ricorrente ai sensi dellart.18 legge 689/1981.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la declaratoria di annullamento della stessa, vinte le spese di lite.
Il ricorso veniva iscritto al N.R.G.2397/2013 dinanzi al Tribunale di Civitavecchia.
Si costituiva nel giudizio, a mezzo posta e con funzionario all'uopo delegato, il
[...]
argomentando per l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva Controparte_1 la reiezione, con il favore delle spese di lite. Concessa, con ordinanza resa all'udienza del 15.01.2014, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata dalla veniva disposta la riunione dei Parte_1 giudizi.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le opposizioni, nulla disponendo per le spese di lite. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha in primo luogo esaminato le questioni preliminari , così delibando: “ Vale preliminarmente evidenziare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale presta convinta adesione, nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale (v. Cass. n.12663/2010, in massima ed in motivazione, Cass. n.1205/2009, ord.
n.12932/2011). Ancora in premessa, deve dichiararsi l'inammissibilità della istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in garanzia effettuata da , atteso che “Nel procedimento Parte_2
d'opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è inammissibile l'intervento del terzo ad istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ. (come pure l'intervento, sia autonomo che adesivo,
a norma del precedente art. 105) non essendo configurabili in tale giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido, situazioni di comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia (Cass. n. 286/1997). Deve inoltre dichiararsi l'inutilizzabilità per intervenuta decadenza, della documentazione prodotta dall'avv. Eva Utzeri nell'interesse di sia con il deposito Parte_2 telematico del 10.07.2015 che in occasione delle note difensive dimesse per l'odierna udienza (all. 1, 5,6,7 del 10.07.2015, all. 2. 6, 7 del 19.01.2018).
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli;
né ricorrono nella specie le condizioni per l'esercizio dei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.
Infatti integra un motivo di opposizione nuovo da parte di , e come tale inammissibile, Parte_2 quello riguardante il mancato rispetto delle procedure di rilevazione delle giacenze previste in atti amministrativi e norme di legge da parte degli Agenti della , come dedotte ed Parte_3 argomentate per la prima volta nelle note difensive.
Analogamente deve dirsi con riferimento alla deduzioni riguardanti il calcolo corretto dei volumi di un cilindro liquido, con il relativi schemi illustrativi”.
Nel merito, poi, il Tribunale ha dapprima delibato in ordine ai motivi di opposizione proposti dalla
, formulando le seguenti considerazioni: “ la –obbligata in Parte_1 Parte_1 solido a nella qualità di legale rappresentante di essa- ha eccepito la nullità Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione, assumendo che quest'ultimo non potesse essere identificato, per il solo fatto di rivestire “per avventura” tale carica, quale “autore materiale del fatto in contestazione”, pena la violazione dell'art.3 legge 689/1981, in tema di responsabilità personale dell'illecito amministrativo;
stando alle allegazioni della ricorrente, invero, le attività materiali di verifica dei registri di carico e scarico e di verifica dei quantitativi di vino in entrata ed in uscita non sono attività materiali che spettano al legale rappresentante, essendo anzi state affidate ad una società esterna al pari delle attività di coordinamento generale, attribuite ad un professionista. La mancata individuazione (così nel ricorso) del soggetto autore materiale dell'illecito, riverbererebbe i suoi effetti anche nei confronti dell'obbligato in via solidale con effetto caducatorio nei confronti di entrambi, della pretesa sanzionatoria. In ogni caso, a tutto concedere, sarebbe da escludersi l'elemento soggettivo dell'illecito. Un simile assunto non merita di essere condiviso, atteso che, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 689/1981 il quale richiede, oltre alla capacità di intendere e di volere, la colpa o il dolo (artt. 2 e 3), se da un lato responsabile della violazione amministrativa è la persona fisica, mentre la persona giuridica non può considerarsi autore della violazione medesima cui la legge ricollega l'applicazione delle sanzioni anzidette essendo soltanto obbligata in solido con il rappresentante o dipendente della stessa che sia invece autore della riferita violazione (art. 6 della sopra citata legge
689/1981) avendo posto in essere, nell'interesse della persona giuridica già indicata, l'attività illecita imputabile a quest'ultima, dall'altro lato, tuttavia, proprio il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica della quale è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure uno o l'altro di essi (ferma la necessità della contestazione o della notificazione della violazione nei confronti del soggetto chiamato, in guisa da metterlo in grado di far pervenire all'autorità stessa scritti a sua difesa), così che, anzi, la responsabilità solidale dell'ente o datore di lavoro per l'infrazione amministrativa del proprio legale rappresentante o dipendente, relativamente al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, può essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione, nel testo dell'ordinanza- ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla medesima ordinanza, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga cioè questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, laddove non rileva neppure la circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non idonea a condizionare il vincolo di solidarietà (Cass. 23 aprile 1991, n. 4405; Cass. 4 febbraio 1998, n.1144; Cass. 30 maggio 2001, n. 7351; Cass. 30 maggio 2002, n. 7909).
Dunque, la ha trascurato di considerare che l'identificazione e la indicazione Parte_1 dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità della ordinanza- ingiunzione nei confronti dell'obbligato solidale.
La Suprema Corte, infatti, ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite (Cass. 890/1994), in tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, che l'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dall'art. 14 della legge 689/1981 che, dopo avere posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all'obbligato solidale, prevede, nell'ultimo comma, che l'omissione di tale attività comporta l'estinzione dell'obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l'omissione stessa si è verificata;
onde tale estinzione non impedisce l'assoggettamento a sanzione dell'altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione).
Non vi è quindi un legame necessario tra le due obbligazioni, il cui collegamento è solo genetico, nel senso che l'obbligazione solidale sorge soltanto se è stato commesso un illecito amministrativo, nei suoi elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi (artt. 3 e 4 della legge). a prescindere, dunque, dalla (mancata) identificazione dall'autore materiale dalla violazione in quanto la ratio dalla norma non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dall'autore dalla trasgressione, bensì di evitare che l'illecito resti impunito anche quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli dalla stessa individuati in basa allo specifico rapporto giuridico con l'autore indicato in ciascuno dei tre commi (Cass. 172/1997; 1114/1997; 9935/2001 in motivaz.).
Pertanto, pacifica essendo la carica di legale rappresentante di sino alla data del 16 Parte_2 maggio 2010, la questione si pone, esclusivamente in termini di dimostrazione in primo luogo che il ritenuto materialmente trasgressore, non esercitasse alcuna delle attività contestate, né ne Pt_2 avesse la responsabilità e ciò, si badi, malgrado l'esistenza di un rapporto organico tra questi e la società cooperativa stessa.
Tale dimostrazione non è stata fornita, perché i contratti di consulenza sub.doc. 14 e 15 sono priva di data certa, ed inidonei a dimostrare gli assunti della ricorrente. In secondo luogo, la censura opera sul piano della dimostrazione di esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo al legale rappresentante. Anche sotto questo profilo, si osserva preliminarmente che in tema di sanzioni amministrative non opera la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., ma per converso quello di legittimità dell'agere amministrativo (v.Cass. n. 7090/2005). Inoltre, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pone una presunzione iuris tantum di colpa in colui che abbia posto in essere o mancato di impedire un fatto vietato o rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempla come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa e di aver usato tutta la diligenza possibile per evitare la commissione dell'illecito. Sotto questo profilo, nulla l'opponente ha dedotto né si è offerta di provare. Parte_1
Nel caso di specie, dunque, il titolo della responsabilità della persona giuridica non può che gravare su colui che al momento dell'accertamento rivestiva la carica di legale rappresentante p.t. della società cooperativa, mirando il sistema a dissuadere quelle condotte (in vigilando o in eligendo) che possono agevolare la violazione delle norme amministrative (così Cass. SS.UU. n.22804/2017)”.
Il primo giudice, quindi, ha affrontato i motivi di opposizione proposti dal così delibando: “ Pt_2
In primis, l'autore materiale della condotta, all'epoca dell'inizio della verifica ispettiva (13.05.2010)
Presidente del C.d.A della ha predicato la propria estraneità ai fatti contestati Parte_1 sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3 legge 689/1981, in quanto ha dedotto di aver attuato tutte le cautele del caso, mediante l'adozione di protocolli e procedure rigorosamente disciplinate dai regolamenti interni al fine di evitare errori ed irregolarità nella tenuta dei registri contabili e delle giacenze di magazzino, di cui in ogni caso si occupavano dipendenti della cantina altamente qualificati.
Tuttavia, il motivo di opposizione va respinto, non essendo stato provato alcunchè a riguardo.
Non risultano agli atti di causa i protocolli citati né i regolamenti interni (malgrado la loro indicizzazione), mentre la prova testimoniale richiesta (v. cap. 8 del ricorso introduttivo) oltre che di natura eminentemente documentale, si appalesa superflua non essendo sufficiente per quanto si vedrà infra, dimostrare chi fossero i soggetti materialmente incaricati della tenuta dei registri di cantina nella società, quanto di aver adottato ogni misura idonea al controllo del rispetto delle procedure dedotte.
Infatti, come sopra esposto, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pone una presunzione iuris tantum di colpa in colui che abbia posto in essere o mancato di impedire un fatto vietato o rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempla come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa e di aver usato tutta la diligenza possibile per evitare la commissione dell'illecito. Inoltre, la circostanza secondo cui la responsabilità avrebbe dovuto riguardare anche gli altri membri del consiglio di amministrazione, cui spettava per statuto, non già la rappresentanza legale ma il dover di controllo e di garanzia dell'attuazione delle legge (v. statuto in atti), non incide né sotto il profilo della entità della sanzione né dell'esonero di responsabilità, né infine sulla legittimità dell'ordinanza ingiunzione, atteso che la responsabilità per l'illecito amministrativo nell'ambito della società non può che riguardare le persone fisiche che hanno compiti di amministrazione (e dunque non riguarda il Collegio Sindacale quale organo di controllo), e semmai i singoli soci aventi il potere di amministrazione possono essere individuati a loro volta quali ulteriori obbligati in solido o concorrenti formali (a seconda che la condotta contestata sia omissiva o commissiva).
Resta sempre salva la prova, non dedotta né fornita nel caso di specie, secondo cui ad un amministratore sia stata attribuita in via esclusiva l'incombenza che ha dato luogo alla contestazione.
ha poi eccepito la annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per la violazione Parte_2 dell'art.14 legge 681/1989. Ciò posto, si osserva che l'art. 14 legge 689/1981 dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido;
tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “….in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione”.(Fattispecie relativa a sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale, per la quale vale apposita disciplina) v. Cass. n. 27508/2009.
La rilevanza della (eventuale) violazione all'obbligo di immediata contestazione, nelle sanzioni amministrative per violazioni diverse da quelle al codice della strada, si attesta pertanto sul piano esclusivamente probatorio, poichè “determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della constatazione dell'infrazione” (Cass. n.19664/2005). Pertanto deve escludersi una illegittimità tout court dell'ordinanza impugnata, neppure in ordine all'eccepito difetto di motivazione, risultando peraltro adeguatamente esplicitate le ragioni che hanno condotto la Amministrazione alla contestazione differita”.
Infine, il Tribunale ha esaminato analiticamente le censure sollevate in entrambe le opposizioni, formulando le considerazioni che si riportano testualmente: “ L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa a seguito del verbale di contestazione del 16 novembre 2010 redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Roma nei confronti di nella qualità di Parte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Parte_1 sino alla data del 16 maggio 2010 – quale autore materiale- e della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_4 Controparte_5 obbligata in solido. Il verbale di contestazione in esame è stato redatto ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981, a seguito dell'espletamento delle operazioni di verifica con processo verbale di rilevamento giacenze in data 13 maggio 2010 e protratta sino alla data del 2 settembre 2010.
Nel corso della suddetta attività ispettiva, gli agenti accertatori hanno riscontrato e dunque contestato le seguenti irregolarità: 1) irregolare tenuta del registro di carico e scarico generale di commercializzazione vini da tavola e D.O.C. n.498, vidimato dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, di Roma in data 28.08.2009, costituente Organizzazione_1 violazione dell'art.70 reg. CE n.1493/99, sanzionato dall'art. 1, comma 10, dlgs n.260/2000; 2) Detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati, sanzionato dall'art. 34, comma 1, legge n.82/2006. Quanto all'illecito amministrativo sub.1), nel verbale di contestazione, gli Agenti hanno dato atto di aver effettuato (v. lett. C,) la comparazione tra la giacenza contabile con quella effettiva del prodotto vinicolo denominato “Vino Bianco D.O.P. Cerveteri anno 2009 certificato” e con il prodotto vinicolo denominato “Vino bianco del Lazio produzione 2009” alla data del 13.05.2010, rilevando Org_2 rispettivamente una eccedenza di prodotto vinicolo superiore alla tolleranza ammessa, per litri
48.111,35 ed una deficienza oltre i cali ammessi di -3.468,88 litri (punti 4 e 5) ed ancora la comparazione tra la giacenza contabile con quella effettiva del prodotto vinicolo denominato “Vino rosso I.G.T. del Lazio produzione 2008” e con il prodotto vinicolo denominato “Vino Rosso I.G.P. Lazio produzione 2009” alla data del 13.05.2010, rilevando rispettivamente una deficienza di prodotto oltre i cali ammessi di -30.669,70 litri ed una eccedenza superiore alla tolleranza ammessa, pari a litri 221.270,62 (punti 6 e 7). Quanto all'illecito amministrativo sub.2), si rileva nel citato verbale che le eccedenze riscontrate ai punti 4 e 7, integrano altresì la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina. Giova ulteriormente osservare, in fatto, che risulta in atti il processo verbale di rilevamento giacenze
(all. n.1 al verbale di contestazione), redatto dai militari verbalizzanti alla presenza ed in contraddittorio con il sig. , dipendente della società cooperativa e responsabile Parte_4 amministrativo, nonché con la continua assistenza di Parte_5 Persona_1 Per_2
tutti dipendenti della società cooperativa.
[...]
Per replicare, sin da subito, in ordine all'eccepito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione,
è sufficiente richiamare il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. SS.UU. n.1786/2010).
Venendo alla disamina dei restanti motivi di opposizione, valga quanto di seguito esposto.
In iure, deve richiamarsi il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte e rilevante nella fattispecie che ci occupa, per cui l'atto redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da chi figura averlo redatto, delle dichiarazioni rese, nell'occorrenza, dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, laddove la fede privilegiata non può essere attribuita ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative ad accadimenti avvenuti sì in presenza del pubblico ufficiale, ma che inevitabilmente involgano suoi apprezzamenti personali, perché, svolgendosi così repentinamente da non potere essere verificati e controllati secondo un metro obiettivo, sono mediati dall'occasionale percezione sensoriale del verbalizzante
(confr. Cass. civ. 22 giugno 2010, n. 15108; Cass. civ. 29 agosto 2008, n. 21816; Cass. civ. 27 ottobre
2008, n. 25842). Nel caso poi, come nella fattispecie che ci occupa, in cui non è stata possibile la contestazione immediata, è necessario valutare attentamente le circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale, sono stati effettuati. Pertanto, l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di contestazione non immediata copre senz'altro l'effettuazione dei rilievi (quindi le perplessità sollevate su tutte le rilevazioni in sé e sulla verifica del numero delle bottiglie esaminate dovevano essere azionate con la querela di falso) ma non le risultanze di essi, che possono essere superate da prova contraria, che deve essere fornita dall'opponente sulla base di concrete circostanze di fatto. Orbene, tanto chiarito, ritiene in primo luogo il Tribunale che la questione, sollevata da entrambi gli opponenti, relativa alla perfetta corrispondenza tra “vino registrato” e vino effettivamente presente nei serbatoi in azienda, con riferimento alle quantità totali, ed asseritamente risultante dai dati annotati nei registri aziendali alla data del 12.05.2010, è priva di concreta rilevanza, poiché gli illeciti amministrativi contestati sono integrati anche dalla condotte contestate, riguardanti solo alcune quantità di prodotti presenti in cantina, che gli Agenti hanno selezionato in quanto ritenute
“più rappresentative per qualità e quantità stoccate”. L'indagine, dunque, legittimamente si è svolta su alcune tipologie di prodotto presenti in cantina al momento del controllo, e non su tutte né vi era alcun obbligo di ulteriormente motivare. Sostiene poi l'opponente che le eccedenze riscontrate, tanto nel vino rosso Controparte_4 che nel vino bianco D.O.P. alla data del 13.05.2010 non sussistevano alla data di chiusura Org_2 dell'anno di esercizio al 31.05.2010 secondo le rilevazioni effettuate dal Collegio Sindacale, essendovi una perfetta corrispondenza delle quantità totali. Ribadita l'irrilevanza della perfetta corrispondenza delle quantità totali, per quanto sopra esposto, si osserva che l'assunto dell'opponente non è idoneo ad infirmare le rilevazioni effettate dai militari operanti, peraltro alla presenza e con la stretta collaborazione dei dipendenti stessi dell'azienda, in una data antecedente il controllo fisico effettato dal collegio sindacale, proprio perché trattasi di due momenti temporali diversi.
Con riferimento alle riscontrate mancanze di vino, la sostiene che tra il 12 maggio Parte_1
2010 ed il 14 maggio 2010, proprio a cavallo della verifica effettuata il 13 maggio 2010, il
[...] aveva provveduto all'acquisto ed al carico del vino Bianco I.G.P. produzione Org_3 2009/2010, per circa 828,10 ettolitri;
pertanto all'esito di tale operazione doveva considerarsi presente in cantina la minor giacenza di Hl 46,74 di vino, come risultante dal bilancio di esercizio alla fine dell'anno redatto dal Collegio sindacale. Ebbene, dalle controdeduzioni effettuate dalla Guardia di Finanza, in atti, si rileva i militari avevano già provveduto ad una rettifica della giacenza contabile del prodotto vinicolo in questione (in seguito a specifica segnalazione del dipendente delegato del 3.06.2010), in quanto alle ore Parte_5
8,28 del 13.05.2010 (in orario antecedente l'inizio delle operazioni di verifica) era iniziato il trasporto di vino sfuso in favore della “ rilevabile dal documento di Organizzazione_3 CP_6 accompagnamento XIT n.1143/09 (v. doc. 10 parte opponente) emesso dalla Parte_1
Gli altri documenti (sempre sub.10) attestano il trasporto successivo al 13.05.2010 (v.doc. di accompagnamento n.XIT 1145/09, del 14.05.2010), oppure contestuale, ma ad un orario, 13.23 (doc.
n.XIT 1144/09) di per sé compatibile, in assenza di prova e rilievi contrari mai forniti in sede di richiesta di rettifica, con la avvenuta annotazione nei registri contabili di commercializzazione vini analizzati dagli agenti operanti. Né può inferirsi che la rettifica di questo dato contabile, che trova esclusiva ragione nella circostanza che il trasporto era iniziato poco prima del controllo (e non nel corso di esso) e non era ancora stato evidentemente riportato dalla opponente nei propri registri contabili, possa minare, di per Pt_1 sé, l'attendibilità dei rilievi non essendo stato in alcun modo dimostrato che, contrariamente a quanto dedotto nell'ordinanza impugnata, vi fossero operazioni di carico e scarico dei prodotti in corso di espletamento nella giornata del 13.05.2010 e che, soprattutto, tale operazioni inerissero proprio ai medesimi prodotti oggetto di risconto contabile/fisico.
La dimostrazione, sotto questo profilo, avrebbe dovuto riguardare partite di vino cedute dalla società cooperativa a propri clienti, estratte dal deposito prima dell'inizio delle operazioni di rilevamento giacenze effettuate il 13.05.2010 in sede di accesso, e non ancora annotate nel registro di commercializzazione vini.
Sul punto, nulla è stato né allegato né provato dagli opponenti.
In merito, poi, alla carenza di vino rosso I.G.T. produzione 2009/2009, nessun rilievo concreto può rivestire la circostanza che alla data del 31.05.2010 il Collegio sindacale abbia certificato la perfetta corrispondenza tra il prodotto presente in cantina e quello annotato nei registri;
sul punto si rimanda alle considerazioni sopra esposte.
Infine, entrambi hanno censurato le modalità di rilevazione delle quantità di prodotto sfuso: in primo luogo è del tutto irrilevante la deduzione secondo cui alle operazioni suddette avrebbe assistito personale della cooperativa non adeguatamente qualificato in quanto in materia di sanzioni amministrative o, con riferimento a , delegato dal Conti, ma legittimato solo fino Parte_4 al 16.05.2010; neppure rileva che l'ordinanza ingiunzione abbia addotto a sostegno dei propri accertamenti, l'assenza di specifiche contestazioni alle operazioni in corso da parte dei dipendenti e delegati;
l'art. 13, legge n. 689 del 1981 non richiede che l'attività di accertamento dell'illecito sia svolta con la partecipazione dell'interessato - prevista soltanto nel caso della revisione di analisi su campione (arte. 15, legge cit); questa disciplina non vulnera il diritto di difesa dell'interessato, garantito sia dalla contestazione dell'illecito mediante la notificazione - imposta dall'impossibilità della contestazione immediata, per la necessità di verifiche tecniche - sia dalla facoltà di controdedurre, in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione, cosa peraltro avvenuta per entrambi i ricorrenti nel caso che ci occupa (v. Cass. n. 1114/2003). Quanto al resto delle censure che condurrebbero ad una inesatta/imprecisa quantificazione del vino contenuto nelle vasche e nei serbatoi, riguardanti 1) la probabile scarsa precisione dei misuratori a pressione dei silos in metallo di capacità da 600 hl a causa della omessa recente revisione;
2) il malfunzionamento dei misuratori a pressione dei silos in metallo di capacità da 690 e 2000 hl;
3) il calore della temperatura esterna che tende a far aumentare il volume del prodotto;
4) le formazioni tartariche che possono incidere sulla quantità di vino contenuta nei serbatoio;
5) problemi di cartellonistica;
ritiene il Tribunale che, oltre a dover richiamare il processo verbale di rilevamento giacenza, e le controdeduzioni fornite sul punto dagli organi accertatori, le critiche mosse alle modalità di rilevazione si sono attestate al livello di mere congetture, ipotesi prive di qualsivoglia substrato concreto. Con riguardo poi all'aspetto, strenuamente evidenziato da , circa la inesattezza dei Parte_2 criteri di misurazione del vino sfuso, giova evidenziare che l'assunto secondo cui non sarebbe stato rilevato il livello di liquido raggiunto all'interno dei singoli serbatoi, come poteva evincersi dalla mancata compilazione del campo relativo alle altezze in cm è palesemente smentito per tabulas: l'avv. Utzeri, nelle note difensive, ha incomprensibilmente dedotto che non sarebbero stati acquisiti i rilievi mediante misuratori a pressione, mentre ciò è espressamente indicato nel processo verbale di rilevamento giacenze, il che spiega come sia avvenuta la rilevazione del livello di liquido contenuto nei serbatoi, in conformità a quanto dichiarato dagli agenti verbalizzanti”.
§ 2 — Ha proposto appello (n. 5405/18 R.G.) la società Parte_6 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo , previa riforma dell'impugnata sentenza “Revocare in via definitiva ed in ogni sua parte l'ordinanza-ingiunzione n. 609 / 2013 del
15 giugno 2013 prot. n. 0010621 emessa dall' Controparte_3
perché infondata sia in fatto che in diritto stante i motivi dedotti
[...] dichiarandola con qualunque statuizione priva di effetti;
- Condannare la P.A. appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. In ogni caso accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto ad alcun titolo dalla appellante”. Ha resistito il appellato chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Ha altresì proposto appello (n. 5447/18 R.G.) , contestando la sentenza di primo Parte_2 grado sotto vari profili e , dopo aver invocato anche la sospensione del giudizio ex art. 295 CPC per intervenuta presentazione di querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo
, previa riforma dell'impugnata sentenza “ NEL MERITO: in accoglimento dell'opposizione come proposta, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione come notificata, per i motivi tutti di cui alla narrativa del ricorso in opposizione, annullare la ordinanza ingiunzione n. 609/2013
[...]
Direttore generale del Dipartimento Controparte_1 [...]
frodi dei prodotti agroalimentari - direzione Controparte_3 generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;
SEMPRE NEL MERITO MA IN SUBORDINE: annullare o, in estremo subordine modificare la ordinanza ingiunzione della cui opposizione si tratta mediante la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima applicabile, o comunque, in misura proporzionale tenendo conto della responsabilità collegiale dell'Organo Amministrativo, preposto collegialmente al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di quella dell'Organo
Collegiale di Controllo”.
Conti, inoltre, ha chiesto che “ attesa la omessa pronuncia del Tribunale di Civitavecchia sulle istanze istruttorie tempestivamente articolate” vengano ammesse le prove testimoniali sulle circostanze che ha pure articolato nel gravame.
Si è costituito il appellato , resistendo al gravame. CP_1
Nel giudizio promosso dalla società cooperativa la Corte, espletata la prima udienza di comparizione
(dinanzi alla prima sezione tabellarmente competente sulla materia oggetto di causa), veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 marzo 2021, poi rinviata al 1 aprile
2021.
In data 19 gennaio 2021 veniva disposta la riunione al procedimento portante del giudizio di appello promosso da (n. 5447/18 R.G.) e l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva Parte_2 rinviata al 23 settembre 2021, poi differita al 10 marzo 2022.
Venivano acquisite le note finali autorizzate, depositate da tutte le parti in giudizio.
In particolare, il – con le note depositate il 23 agosto 2021 – produceva la sentenza emessa dal Pt_2
Tribunale di Roma n. 12066/21 con riguardo alla querela di falso dal medesimo proposta in via principale, unitamente ad altri documenti.
La causa, quindi, veniva rinviata per lo stesso incombente all'udienza del 23 marzo 2023, rispetto alla quale venivano concesse note di trattazione scritta , depositate da tutte le parti in giudizio.
All'udienza del 22 marzo 2023 uno dei componenti del collegio formulava dichiarazione di astensione che veniva accolta, in data 27 marzo 2023, dal Presidente della Corte.
La causa, pertanto, veniva assegnata alla seconda sezione della Corte di appello (come da disposizione tabellare) ed assegnata inoltre a questo relatore in data 11 aprile 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni con memorie conclusionali anticipate e note di trattazione scritta e La Corte ha deciso la causa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello proposto dalla (composto di 26 pagine) è articolato in Parte_1 due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ Erronea e falsa motivazione su di un punto decisivo della controversia – Mancata individuazione del soggetto responsabile – Conseguente non ascrivibilità di alcuna responsabilità al soggetto indicato quale obbligato in solido “ - la società appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata individuazione di un responsabile materiale di quanto contestato, sicchè non poteva riconnettersi alla alcuna responsabilità. CP_4
Richiamata giurisprudenza, la società appellante ribadisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per assenza di responsabilità in capo alla medesima nonché per mancata individuazione dell'autore materiale dell'illecito amministrativo.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ Erronea qualificazione in merito al rispettivo riparto dell'onere della prova tra P.A. e parte privata – Erronea valutazione dell'efficacia probatoria del verbale della Guardia di Finanza - Erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine al raggiungimento della prova circa l'effettiva sussistenza del fatto contestato” – la società appellante si duole che il primo giudice avrebbe fondato la sentenza sul solo accertamento della guardia di finanza, non tenendo conto degli elementi documentali e peritali posti a sua disposizione dalla parte opponente, peraltro non contestati ex art. 115 CPC dall'amministrazione in sede di opposizione ove si era costituita via posta, senza offrire altri elementi oltre le dichiarazioni degli agenti operanti l'accertamento. Richiama quindi una perizia di parte (a firma del consulente e deduce che l'accertamento non Per_3 ha valore di fede privilegiata contenendo valutazioni degli agenti operanti, ribadendo che non vi sarebbe certezza negli accertamenti con riguardo alle quantità accertate, tenuto anche conto di quanto rilevato alla data del 31 maggio 2010, cioè 18 giorni dopo il controllo della Guardia di Finanza, a dimostrazione della regolarità dei registri rispetto alle quantità effettive esistenti in cantina sociale.
Analizza, poi, l'appellante le singole “eccedenze” con riguardo alle diverse tipologie di prodotto vinicolo concludendo che “ devono ritenersi infondate le rilevazioni degli agenti accertatori sia in relazione alla irregolare tenuta dei registri che in ordine alla detenzione di prodotto non giustificato da documentazione presente in cantina e pertanto assolutamente regolare deve ritenersi l'attività posta in essere dalla società scrivente”.
Le stesse conclusioni vengono poi formulate con riguardo alla “ presunta mancanza di prodotto vinicolo”, proseguendo le doglianze con riguardo alle modalità di rilevazione utilizzate dalla Guardia di Finanza, prive di certezza e di adeguato riscontro, come segnatamente indicate.
§ 4 — L'appello proposto dal – composto di 41 pagine – è articolato in quattro motivi. Pt_2
§ 4.1 — Con il primo motivo – titolato “ Riforma della sentenza gravata - il capo primo “questioni preliminari” - errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali - omessa valutazione delle istanze introduttive e del fascicolo di parte ricorrente - omessa pronuncia - omessa e/ o insufficiente motivazione - in ordine alle questioni preliminari concernenti la ritenuta inutilizzabilita' per intervenuta decadenza della documentazione prodotta con le note conclusive - in ordine all'asserita prospettazione di nuovo motivo” – l'appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe Pt_2 commesso nell'escludere la utilizzabilità di documentazione allegata alle note del 5.4.17, a precisazione di quanto sarebbe già contenuto nell'atto di opposizione, senza alcuna novità, evidenziando che non sussisterebbero note alla data del 10 luglio 2015 e del 19 gennaio 2018, come erroneamente indicato dal Tribunale.
§ 4.2 — Con il secondo motivo – titolato “ Riforma della sentenza impugnata - il capo terzo “analisi delle censure sollevate esclusivamente nell'opposizione iscritta al NRG 2368/2013 - errore di fatto e di diritto - errata valutazione dei fatti e dei documenti prodotti - omessa valutazione dei documenti prodotti - motivazione illogica e contraddittoria omessa pronuncia — le censure mosse all'accertamento presupposto” - l'appellante si duole degli errori che il Tribunale avrebbe Pt_2 commesso con riguardo alle sue specifiche censure in sede di opposizione relativamente alla mancata contestazione immediata della violazione, alla non utilizzabilità della mancata contestazione del delegato alle operazioni di accertamento (valorizzata nell'ordinanza ingiunzione), la Parte_4 carenza di elemento soggettivo – con particolare richiamo alle cautele adottate dal e sulle quali Pt_2 quest'ultimo chiede prova testimoniale oltre che indicare lo Statuto come utile a tal fine con Cont precisazione che non vi era contestazione del ex art. 115 - in considerazione della CP_1 collegialità del CDA e della presenza di collaboratori anche esterni alla cooperativa, il tutto al fine di dimostrare la sua buona fede.
Aggiunge l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la presenza, ai fini della gestione della cooperativa, del collegio sindacale e la circostanza che egli non si occupasse della gestione della cantina.
§4.3 – Con il terzo motivo – titolato “ Motivazione omissiva, insufficiente e contraddittoria. La sentenza dapprima privilegia il diritto del soggetto sanzionato a far valere i suoi diritti in sede di opposizione, ma poi in concreto non garantisce piena attuazione ai riconosciuti diritti di “difesa differita”. Mancata considerazione che gli accertamenti si siano svolti in assenza di contraddittorio con l'opponente e non riconoscimento dei conseguenti limiti del valore probatorio degli accertamenti degli operanti” - l'appellante ripropone la questione relativa alla difesa differita ed alla carenza Pt_2 di contraddittorio nei suoi riguardi, rilevando che l'unica possibilità è stata quella di proporre osservazioni alle quali gli operanti hanno poi controdedotto, circostanze che secondo l'appellante comportano la non piena attendibilità probatoria degli stessi accertamenti nei suoi confronti.
§4.4 – Con il quarto motivo – titolato “ Riforma della sentenza impugnata - il capo quarto “analisi delle censure sollevate in entrambe le opposizioni” - errore di fatto e di diritto - errata valutazione dei fatti processuali - le procedure di rilevazione delle giacenze - inosservanza - omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta idoneità delle procedure di rilevazione giacenze - in ordine alla ritenuta “fede privilegiata” del verbale di accertamento della GDF” – il ripropone Pt_2 tutta la questione relativa alla non attendibilità delle rilevazioni operate dalla Guardia di Finanza che avrebbe modificato le indicazioni circa le modalità delle rilevazioni stesse a seguito delle contestazioni formulate dagli interessati, con particolare riguardo alla utilizzazione (dapprima non risultante) del metodo a pressione.
E' in questo motivo di doglianza, poi, che viene inserita la prospettazione della querela di falso principale proposta dinanzi al Tribunale di Roma avverso il detto accertamento.
§ 5 — I due appelli, riuniti ex art. 335 CPC, debbono essere entrambi respinti in quanto in parte inammissibili e in parte infondati.
I motivi di impugnazione, peraltro, possono essere unitamente delibati perché strettamente connessi tra loro.
Va, sin da subito, evidenziato che è ormai cosa giudicata la statuizione del Tribunale in ordine alla non estensibilità del giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione mediante chiamata del terzo
(nel caso di specie la compagnia di assicurazione), per espressa (anche) acquiescenza delle parti appellanti.
E' pure necessario indicare – come ha già correttamente fatto il Tribunale – che il rito applicabile alla controversia in esame è quello speciale del lavoro ex art. 414 CPC e segg., con tutto quanto ne consegue in ordine alla “cristallizzazione” degli argomenti posti a fondamento delle due opposizioni ed alla necessaria specificità dei motivi di opposizione, rispetto ai quali , dunque, non è possibile né aggiungere né tanto meno formulare ampliamenti dell'indagine a titolo di “precisazione”, come previsto nell'art. 183 comma 6 CPC.
Ovvio che il rito ordinario, in questa controversia, non è applicabile e che, di conseguenza, ciò che non è stato sin da subito prospettato in modo specifico non può essere successivamente introdotto come mera “precisazione” di argomenti, appunto , meramente generici nei quali, dunque, “tutto” potrebbe essere fatto rientrare.
Questa precisazione è fondamentale per comprendere le ragioni per le quali il primo giudice ha chiaramente indicato come precluso e come nuovo ogni argomento che, via via , nel giudizio di primo grado è stato inserito nelle difese di entrambe le parti opponenti con specifica attenzione ai metodi di rilevazione e di misurazione adottati dagli agenti operanti.
Proprio gli appellanti, nei rispettivi atti di gravame, richiamano le doglianze (anche testuali) delle originarie rispettive opposizioni dalle quali emergono, appunto, generiche affermazioni sull'annullabilità dell'ordinanza con riguardo a generiche affermazioni circa le misurazioni (da cui, ovviamente, sono poi scaturite le contestazioni circa la non corrispondenza tra il dato reale di quanto trovato nella cantina e quanto risultante dalle scritture e dai registri. Cont Ovvio che se l'atto di opposizione ex art. 414 contiene una generica ed apodittica doglianza, in essa tutto può essere fatto rientrare con la conseguenza che il disposto normativo (che impone invece sin da subito una “discovery” tipica del rito lavoristico) viene così “bypassato” per introdurre via via indicazioni nuove o comunque non riconducibili ad una precisa doglianza.
E per questo motivo le doglianze proposte in questa sede con riguardo a quel profilo dell'accertamento risultano infondate, per quanto suggestive.
Allegare, infatti, le metodologie da utilizzare significa formulare una precisa contestazione che non compare nella originaria opposizione.
Utile, peraltro, ricordare che la Corte di Legittimità ha, di recente, affermato con l'ordinanza n.
30964/23: “In tema di tutela delle frodi alimentari, la disciplina in materia di campionamento e di analisi indica soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, di talché il mancato rispetto dei suindicati criteri non rende nulle le relative operazioni, in assenza di un'espressa comminatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'inutilizzabilità del prelievo di campioni di mosto avvenuto in difformità dalla disciplina in materia e conseguentemente l'invalidità delle analisi eseguite e la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata); principio attraverso il quale non può che essere vagliata anche la fattispecie in esame.
Se, quindi, le perizie di parte – dei consulenti e – possono essere utilizzate al pari degli Per_3 Per_4 atti difensivi (come insegna la Corte di Legittimità anche nelle recenti pronunce), va detto che si concorda appieno con la considerazione che il Tribunale ha formulato al riguardo e che, invero, non viene presa in alcuna considerazione da alcuno degli appellanti. Vale a dire che il primo giudice ha ritenuto che le prospettazioni formulate (anche riguardo alle tarature ed alle modalità di verifica nei silos) restano mere “congetture”: invero, ancora in questa sede si dice che certe modalità di misurazione potrebbero non rendere certa la misurazione stessa , ma il tutto sempre e comunque a titolo generico, senza alcun preciso riferimento al caso concreto.
In ordine, poi, alla doglianza del – che si duole della dichiarata decadenza e/o della novità delle Pt_2 questioni introdotte anche con documentazione con le note del 10.7.15 e del 19.1.18 – si osserva che nel fascicolo telematico consultabile risulta, invero, portante il procedimento n. 2397/13 che, invece,
è successivo al portante n. 2368/13 R.G., promosso quest'ultimo dal (mentre l'altro è stato Pt_2 proposto dalla società cooperativa).
Peraltro, proprio dalla consultazione del fascicolo d'ufficio n. 2397/13 emerge l'anomalia di una riunione tra i due giudizi avvenuta all'udienza del 16 marzo 2016, per essere poi revocata in data 23 marzo 2016 e , in pari data, nuovamente annotata dalla Cancelleria, che, erroneamente, ha lasciato come portante il fascicolo riunito n. 2397/13 (e non il n. 2368/13).
Da tutto ciò consegue – anche ai fini del rispetto dell'art. 342 CPC – che l'appellante non Pt_2 specifica se l'assenza di note (ad eccezione di quelle del 5.4.17 che sono visibili) riguarda il fascicolo relativo al procedimento promosso dalla società cooperativa o anche quello relativo al procedimento da lui stesso promosso. Era suo onere fornire l'allegazione ed anche il riscontro, sicchè in ragione di tale mancanza la Corte non può farsi carico di ulteriori accertamenti, tenuto anche conto di quanto già detto, avente peraltro carattere assorbente.
Né vale a scardinare il ragionamento del Tribunale l'intervenuta pronuncia del Tribunale di Roma sulla querela di falso principale proposta dal se è pur vero che la stessa è stata dichiarata Pt_7 inammissibile, il Collegio ha precisato (facendo espresso rinvio alla sentenza oggi impugnata) che l'assenza di fede privilegiata in capo al verbale di accertamento non fa affatto venir meno la valenza probatoria dello stesso.
Così precisa la sentenza n. 12.066/21 emessa tra il ed il qui appellato, ormai passata Pt_2 CP_1 in giudicato come affermato dal difensore del elle sue note conclusionali: “ pure nella sentenza Pt_2 conclusiva del giudizio di opposizione alla sanzione si premette che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di contestazione copre l'effettuazione dei rilievi (quindi le perplessità sollevate su tutte le rilevazioni in sé e sulla verifica del numero delle bottiglie esaminate dovevano essere azionate con la querela di falso), ma non le risultanze di essi che possono essere superate da prova contraria che deve essere fornita dall'opponente. Tutte le circostanze ritenute false non sono coperte da fidefacienza, poiché l'attore censura l'inidoneità degli strumenti e dei metodi utilizzati per la misurazione delle quantità delle giacenze del vino e non la veridicità dei fatti avvenuti durante le operazioni di accertamento. Anche per quanto riguarda la circostanza ritenuta falsa della avvenuta misurazione tramite manometri pure del vino contenuto presso i due contenitori in cemento, e non soltanto dei silos, deve rilevarsi che nell'allegato
1 del verbale del 13.5.2010 tale circostanza non è specificamente indicata e che nel verbale integrativo si dà espressamente atto, così come riportato a anche da parte attrice a pag. 12 dell'atto di citazione, che per le vasche in cemento, sprovviste di misuratori a pressione, è stato accertato che le stesse erano completamente piene per l'intera capacità”.
Le considerazioni sopra testualmente riportate sono ormai vincolanti tra le parti ed evidenziano, peraltro, come la querela di falso – alla luce di quanto sopra riportato – sarebbe stata del tutto ininfluente e/o irrilevante se proposta in via incidentale.
Pertanto, non può che concordarsi con quanto già affermato dal primo giudice: gli accertamenti si sono svolti nel pieno contraddittorio, alla presenza sia di un rappresentante dell'impresa – segnatamente il che, pacificamente, è stato delegato dal legale rappresentante – sia Parte_8 Pt_2 di altri dipendenti operanti nella cantina, con la conseguenza che le sottoscrizioni apposte in calce al verbale (per conto della società e dello stesso legale rappresentante in forza della delega pacificamente formulata in favore del attestano le modalità dell'accertamento, ivi Parte_8 compresa l'annotazione a mano del sistema a pressione.
Del tutto inconferente (oltre che nuova per le ragioni già dette) la mancanza della indicazione dell'”altezza” in cm nella “quinta” colonna, visto che si è proceduto con modalità ben specifiche che nulla avevano a che vedere con la misura dell'altezza del liquido (che invece gli appellanti invocano con apposita asta o similare).
Venendo, quindi, ad esaminare le doglianze delle parti in ordine alle rispettive responsabilità, non può che concordarsi con il Tribunale in ordine alla individuazione del soggetto responsabile dell'illecito e co-responsabile per il pagamento della sanzione ex artt. 6 e 14 L. n. 689/81.
Entrambe le parti appellanti non colgono quel ragionamento logico-giuridico che il primo giudice ha effettuato in piena aderenza all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia: il co- obbligato (l'impresa) è vincolato (con possibilità ovviamente di regresso nei confronti dell'autore dell'illecito) ai fini di prestare garanzie circa l'effettivo pagamento delle sanzioni nonché ai fini di deterrenza.
Tale vincolo – contrariamente a quanto sembrerebbe prospettare la società cooperativa – esiste anche nel caso in cui non sia stato possibile individuare l'autore dell'illecito, come indicato nella sentenza impugnata che , sul punto, non ha ricevuto specifico attacco o puntuale
contro
-argomentazione. Ciò posto , in caso di impresa il responsabile dell'illecito – visto che la responsabilità deve ricadere su una persona fisica – si identifica con il titolare dell'azienda e se quest'ultima svolte attività in forma societaria , non può che essere il legale rappresentante dell'ente.
Come ha già detto, poi, il Tribunale, è onere del legale rappresentante (e tale era il al momento Pt_2 dell'accertamento, perdendo tale qualità solo tre giorni dopo) dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo in ragione, ad esempio, delle grandi dimensioni dell'azienda o della impossibilità di svolgere comunque un controllo sull'operato gestorio dell'azienda stessa (v. Cass. N. 12264/07; Cass.
N. 3879/12). Ovvio, poi, che in presenza di specifiche procedure e ripartizione di compiti è possibile affermare che davvero il legale rappresentante ha fatto tutto quanto possibile per evitare che vi fosse l'inadeguatezza di chi aveva la responsabilità della gestione della cantina.
Ma, come già indicato nella sentenza e non smentito nell'appello – che richiama semplicemente lo statuto, senza neppure riportarne i contenuti – non vi è prova concreta che il abbia dato tutte le Pt_2 indicazioni ed abbia adottato tutte le cautele possibili;
né tanto meno vi è prova di vere e proprie deleghe idonee a far ritenere che i collaboratori (interni o esterni alla cooperativa) avessero poteri di rappresentanza della società stessa.
In conclusione, al è stato contestato un comportamento colposo per aver omesso vigilanza e Pt_2 controllo circa la tenuta delle scritture e dei registri in conformità con la realtà vale a dire con le quantità presenti nella cantina;
irrilevante che egli presiedesse un organo collegiale, atteso che – appunto – la rappresentanza e quindi la responsabilità per la gestione della società cooperativa è comunque a lui riconducibile in assenza di elementi in senso contrario.
Né le prove orali sono utili in tal senso: contrariamente a quanto lamentato dal il Tribunale Pt_2 non ha commesso alcuna omissione al riguardo, precisando (v. pag. 7 della sentenza) come le circostanze articolate erano da comprovarsi documentalmente e che , in ogni caso , erano irrilevanti ed insufficienti allo scopo ben precisato (come sopra testualmente riportata).
L'appartenenza, poi, del ad un organo collegiale – il consiglio di amministrazione – è del tutto Pt_2 irrilevante rispetto alla finalità, appunto, di cui alla L. n. 689/81, atteso che la rappresentanza della società era esclusivamente in capo al medesimo, mentre l'organismo da statuto ha altri profili di competenza. In sostanza, l'organo collegiale opera nell'interesse della società cooperativa, ma non in rappresentanza di essa, elemento quest'ultimo da ricondurre al solo odierno appellante che, Pt_2 dunque, neppure può invocare una riduzione della sanzione per tale profilo.
Va pure ricordato , a conclusione di tale ragionamento, (v. Cass. N. 24386/23) che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, senza che rilevi l'eventuale affidamento incolpevole, che invece il ancora invoca in questa sede. Pt_2
Ancora: con riguardo al procedimento in contraddittorio, questo è stato espletato nel pieno rispetto della normativa in materia, con l'audizione peraltro del , divenuto successivamente legale CP_5 rappresentante della società cooperativa. Ed infatti, ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. n. 689/81 è proprio il legale rappresentante ad essere legittimato per la richiesta di audizione, richiesta che dunque vi è stata ed è stata soddisfatta , visto che il legale rappresentante della società è stato sentito il 19 febbraio 2013. Se, poi, il non ha potuto partecipare in ragione della perdita della carica (sin dal 16 maggio Pt_2
2010) non è certo fatto imputabile né alla Guardia di Finanza né tanto meno al qui appellato, CP_1 essendovi stato pieno rispetto del contraddittorio sin dal momento dell'ispezione.
Né si può dolere che l'unico strumento a disposizione consiste – per legge – nelle osservazioni, atteso che egli avrebbe, sin dal 13 maggio 2010, potuto essere presente (perché è stato prontamente informato) all'ispezione ed al conseguente accertamento presso la cantina sociale;
la scelta di non essere presente, pertanto, ma di delegare la sua funzione ad altri non è di certo imputabile , si ripete, alla parte oggi appellata ( o agli agenti accertatori).
Del tutto inconferenti così come irrilevanti le prospettazioni degli appellanti in ordine a condotte di Cont non contestazione che il avrebbe tenuto ex art. 115 : in realtà, al di là delle modalità CP_1 di costituzione nel giudizio di primo grado (la cui legittimità è stata affermata in sentenza ed è ormai accertata in via definitiva), la parte originaria convenuta ha sempre richiamato, a fondamento delle proprie difese, quanto verbalizzato dagli agenti operanti e quanto dagli stessi riportato anche nelle controdeduzioni, sicchè trattasi di atteggiamento difensivo ben lungi dal concordare con le argomentazioni dei due opponenti.
Ancora, la difesa c.d. differita è consentita dalla normativa operante in materia, sicchè – proprio perché trattasi di violazioni non relative al codice della strada – non si comprende quale sia la compromissione del diritto di difesa, considerato anche quanto già detto in ordine sia alle osservazioni proposte sia alla audizione del legale rappresentante della società cooperativa.
Infine, non vi sono argomenti specifici formulati con riguardo alla irrilevanza, affermata dal
Tribunale, degli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale al 31 maggio 2010, vale a dire ben oltre il tempo dell'accertamento: non si comprende se gli appellanti vogliono ricorrere ad un ragionamento induttivo oppure utilizzare semplicemente risultanze di provenienza unilaterale per porre in dubbio
(in modo non adeguato, pertanto) le risultanze verificate durante l'ispezione alla presenza, si ripete, di una persona specificamente delegata a rappresentare l'azienda durante l'accertamento.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, gli appelli vanno respinti, non essendovi – proprio in ragione di tutti i ragionamenti espressi – elementi neppure per rideterminare la sanzione, profilo per il quale i gravami sono pure generici.
§ 6 — Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ciascun appellante – senza vincolo di solidarietà – e in favore del appellato che ha dovuto formulare separate difese in ragione CP_1 di differenti motivi di doglianza.
Dette spese vanno liquidate applicando le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi (in considerazione della molteplicità delle questioni proposte, con atti difensivi peraltro non inconsistenti), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appelli introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 69/18 del tribunale di Civitavecchia, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna ciascuna delle parti appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore del CP_1 appellato nella misura di Euro 14.317,00 , oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute – ciascuna - a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5405 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 (al quale è riunito il procedimento n.5447/18 R.G.), passata in decisione all'udienza del 6 febbraio 2024 e vertente tra
TRA
1) – (P.Iva C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi;
2) c.f. , rappresentato e difeso – per procura in Parte_2 C.F._1 atti- dall' Avv. Eva Utzeri
APPELLANTI E
, Controparte_1 in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege;
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
nella qualità di Presidente del C.d.A. della sino Parte_2 Controparte_2 al 16.05.2010, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
Controparte_3
[...] , prot. n.10621 del 20.05.2013,
[...] notificata il 23.05.2013, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa di euro 160.876,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art.70 Reg. CE n.1493/99 e dell'art.34 comma 1, legge 82/2006. A fondamento del ricorso il ricorrente censurava l'ordinanza ingiunzione impugnata sotto i profili che si vanno sinteticamente ad enucleare: 1) annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa;
2) annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo di contestazione immediata della violazione, e difetto di motivazione sul punto;
3) carenza della prova della violazione contestata, non essendo all'uopo sufficienti le risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza;
4) nullità dell'ordinanza ingiunzione per anomalie, imprecisioni, inattendibilità delle rilevazioni e misurazioni effettuate Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la declaratoria di annullamento della stessa, vinte le spese di lite.
Il ricorso veniva iscritto al N.R.G. 2368/2013 dinanzi al Tribunale di Civitavecchia. Si costituiva nel giudizio, a mezzo posta e con funzionario all'uopo delegato, il
[...]
argomentando per l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva Controparte_1 la reiezione, con il favore delle spese di lite. Con successivo ricorso depositato il 18 giugno 2013 e notificato all'autorità competente, la
[...] (d'ora in poi solo , operante nel settore della Controparte_4 Parte_1 produzione e commercializzazione dei prodotti vinosi, proponeva opposizione avverso la medesima ordinanza-ingiunzione.
A fondamento del ricorso la ricorrente, obbligata in solido al pagamento della sanzione, unitamente a censurava l'ordinanza ingiunzione impugnata sotto i profili che si vanno Parte_2 sinteticamente ad enucleare: 1) nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata corretta individuazione del soggetto responsabile, in quanto comminata nei confronti di Parte_2 all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. della Cantina e per ciò solo ritenuto autore materiale della condotta contestata, con conseguente caducazione del provvedimento anche nei confronti dell'ente obbligato in solido;
2) nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo al soggetto ritenuto erroneamente autore materiale dell'illecito amministrativo;
3) carenza della prova della violazione contestata, non essendo all'uopo sufficienti le risultanze del verbale redatto dalla Guardia di Finanza;
4) nullità dell'ordinanza ingiunzione per anomalie, imprecisioni, inattendibilità delle rilevazioni e misurazioni effettuate e, più in generale, per la discordanza tra gli elementi accertati dagli Agenti e quelle certificati dal Collegio Sindacale nel bilancio di esercizio chiuso al 31.05.2010, a distanza di solo 18 giorni dall'inizio del controllo;
5) inidoneità della motivazione dell'ordinanza, con riferimento alla specifiche controdeduzioni sollevate dalla ricorrente ai sensi dellart.18 legge 689/1981.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la declaratoria di annullamento della stessa, vinte le spese di lite.
Il ricorso veniva iscritto al N.R.G.2397/2013 dinanzi al Tribunale di Civitavecchia.
Si costituiva nel giudizio, a mezzo posta e con funzionario all'uopo delegato, il
[...]
argomentando per l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva Controparte_1 la reiezione, con il favore delle spese di lite. Concessa, con ordinanza resa all'udienza del 15.01.2014, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata dalla veniva disposta la riunione dei Parte_1 giudizi.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto le opposizioni, nulla disponendo per le spese di lite. § 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha in primo luogo esaminato le questioni preliminari , così delibando: “ Vale preliminarmente evidenziare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui il Tribunale presta convinta adesione, nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale (v. Cass. n.12663/2010, in massima ed in motivazione, Cass. n.1205/2009, ord.
n.12932/2011). Ancora in premessa, deve dichiararsi l'inammissibilità della istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in garanzia effettuata da , atteso che “Nel procedimento Parte_2
d'opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è inammissibile l'intervento del terzo ad istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ. (come pure l'intervento, sia autonomo che adesivo,
a norma del precedente art. 105) non essendo configurabili in tale giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido, situazioni di comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia (Cass. n. 286/1997). Deve inoltre dichiararsi l'inutilizzabilità per intervenuta decadenza, della documentazione prodotta dall'avv. Eva Utzeri nell'interesse di sia con il deposito Parte_2 telematico del 10.07.2015 che in occasione delle note difensive dimesse per l'odierna udienza (all. 1, 5,6,7 del 10.07.2015, all. 2. 6, 7 del 19.01.2018).
Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli;
né ricorrono nella specie le condizioni per l'esercizio dei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.
Infatti integra un motivo di opposizione nuovo da parte di , e come tale inammissibile, Parte_2 quello riguardante il mancato rispetto delle procedure di rilevazione delle giacenze previste in atti amministrativi e norme di legge da parte degli Agenti della , come dedotte ed Parte_3 argomentate per la prima volta nelle note difensive.
Analogamente deve dirsi con riferimento alla deduzioni riguardanti il calcolo corretto dei volumi di un cilindro liquido, con il relativi schemi illustrativi”.
Nel merito, poi, il Tribunale ha dapprima delibato in ordine ai motivi di opposizione proposti dalla
, formulando le seguenti considerazioni: “ la –obbligata in Parte_1 Parte_1 solido a nella qualità di legale rappresentante di essa- ha eccepito la nullità Parte_2 dell'ordinanza ingiunzione, assumendo che quest'ultimo non potesse essere identificato, per il solo fatto di rivestire “per avventura” tale carica, quale “autore materiale del fatto in contestazione”, pena la violazione dell'art.3 legge 689/1981, in tema di responsabilità personale dell'illecito amministrativo;
stando alle allegazioni della ricorrente, invero, le attività materiali di verifica dei registri di carico e scarico e di verifica dei quantitativi di vino in entrata ed in uscita non sono attività materiali che spettano al legale rappresentante, essendo anzi state affidate ad una società esterna al pari delle attività di coordinamento generale, attribuite ad un professionista. La mancata individuazione (così nel ricorso) del soggetto autore materiale dell'illecito, riverbererebbe i suoi effetti anche nei confronti dell'obbligato in via solidale con effetto caducatorio nei confronti di entrambi, della pretesa sanzionatoria. In ogni caso, a tutto concedere, sarebbe da escludersi l'elemento soggettivo dell'illecito. Un simile assunto non merita di essere condiviso, atteso che, nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 689/1981 il quale richiede, oltre alla capacità di intendere e di volere, la colpa o il dolo (artt. 2 e 3), se da un lato responsabile della violazione amministrativa è la persona fisica, mentre la persona giuridica non può considerarsi autore della violazione medesima cui la legge ricollega l'applicazione delle sanzioni anzidette essendo soltanto obbligata in solido con il rappresentante o dipendente della stessa che sia invece autore della riferita violazione (art. 6 della sopra citata legge
689/1981) avendo posto in essere, nell'interesse della persona giuridica già indicata, l'attività illecita imputabile a quest'ultima, dall'altro lato, tuttavia, proprio il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica della quale è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure uno o l'altro di essi (ferma la necessità della contestazione o della notificazione della violazione nei confronti del soggetto chiamato, in guisa da metterlo in grado di far pervenire all'autorità stessa scritti a sua difesa), così che, anzi, la responsabilità solidale dell'ente o datore di lavoro per l'infrazione amministrativa del proprio legale rappresentante o dipendente, relativamente al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, può essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione, nel testo dell'ordinanza- ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla medesima ordinanza, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga cioè questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, laddove non rileva neppure la circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non idonea a condizionare il vincolo di solidarietà (Cass. 23 aprile 1991, n. 4405; Cass. 4 febbraio 1998, n.1144; Cass. 30 maggio 2001, n. 7351; Cass. 30 maggio 2002, n. 7909).
Dunque, la ha trascurato di considerare che l'identificazione e la indicazione Parte_1 dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità della ordinanza- ingiunzione nei confronti dell'obbligato solidale.
La Suprema Corte, infatti, ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite (Cass. 890/1994), in tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, che l'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dall'art. 14 della legge 689/1981 che, dopo avere posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all'obbligato solidale, prevede, nell'ultimo comma, che l'omissione di tale attività comporta l'estinzione dell'obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l'omissione stessa si è verificata;
onde tale estinzione non impedisce l'assoggettamento a sanzione dell'altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione).
Non vi è quindi un legame necessario tra le due obbligazioni, il cui collegamento è solo genetico, nel senso che l'obbligazione solidale sorge soltanto se è stato commesso un illecito amministrativo, nei suoi elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi (artt. 3 e 4 della legge). a prescindere, dunque, dalla (mancata) identificazione dall'autore materiale dalla violazione in quanto la ratio dalla norma non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dall'autore dalla trasgressione, bensì di evitare che l'illecito resti impunito anche quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli dalla stessa individuati in basa allo specifico rapporto giuridico con l'autore indicato in ciascuno dei tre commi (Cass. 172/1997; 1114/1997; 9935/2001 in motivaz.).
Pertanto, pacifica essendo la carica di legale rappresentante di sino alla data del 16 Parte_2 maggio 2010, la questione si pone, esclusivamente in termini di dimostrazione in primo luogo che il ritenuto materialmente trasgressore, non esercitasse alcuna delle attività contestate, né ne Pt_2 avesse la responsabilità e ciò, si badi, malgrado l'esistenza di un rapporto organico tra questi e la società cooperativa stessa.
Tale dimostrazione non è stata fornita, perché i contratti di consulenza sub.doc. 14 e 15 sono priva di data certa, ed inidonei a dimostrare gli assunti della ricorrente. In secondo luogo, la censura opera sul piano della dimostrazione di esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo al legale rappresentante. Anche sotto questo profilo, si osserva preliminarmente che in tema di sanzioni amministrative non opera la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost., ma per converso quello di legittimità dell'agere amministrativo (v.Cass. n. 7090/2005). Inoltre, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pone una presunzione iuris tantum di colpa in colui che abbia posto in essere o mancato di impedire un fatto vietato o rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempla come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa e di aver usato tutta la diligenza possibile per evitare la commissione dell'illecito. Sotto questo profilo, nulla l'opponente ha dedotto né si è offerta di provare. Parte_1
Nel caso di specie, dunque, il titolo della responsabilità della persona giuridica non può che gravare su colui che al momento dell'accertamento rivestiva la carica di legale rappresentante p.t. della società cooperativa, mirando il sistema a dissuadere quelle condotte (in vigilando o in eligendo) che possono agevolare la violazione delle norme amministrative (così Cass. SS.UU. n.22804/2017)”.
Il primo giudice, quindi, ha affrontato i motivi di opposizione proposti dal così delibando: “ Pt_2
In primis, l'autore materiale della condotta, all'epoca dell'inizio della verifica ispettiva (13.05.2010)
Presidente del C.d.A della ha predicato la propria estraneità ai fatti contestati Parte_1 sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3 legge 689/1981, in quanto ha dedotto di aver attuato tutte le cautele del caso, mediante l'adozione di protocolli e procedure rigorosamente disciplinate dai regolamenti interni al fine di evitare errori ed irregolarità nella tenuta dei registri contabili e delle giacenze di magazzino, di cui in ogni caso si occupavano dipendenti della cantina altamente qualificati.
Tuttavia, il motivo di opposizione va respinto, non essendo stato provato alcunchè a riguardo.
Non risultano agli atti di causa i protocolli citati né i regolamenti interni (malgrado la loro indicizzazione), mentre la prova testimoniale richiesta (v. cap. 8 del ricorso introduttivo) oltre che di natura eminentemente documentale, si appalesa superflua non essendo sufficiente per quanto si vedrà infra, dimostrare chi fossero i soggetti materialmente incaricati della tenuta dei registri di cantina nella società, quanto di aver adottato ogni misura idonea al controllo del rispetto delle procedure dedotte.
Infatti, come sopra esposto, l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pone una presunzione iuris tantum di colpa in colui che abbia posto in essere o mancato di impedire un fatto vietato o rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempla come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa e di aver usato tutta la diligenza possibile per evitare la commissione dell'illecito. Inoltre, la circostanza secondo cui la responsabilità avrebbe dovuto riguardare anche gli altri membri del consiglio di amministrazione, cui spettava per statuto, non già la rappresentanza legale ma il dover di controllo e di garanzia dell'attuazione delle legge (v. statuto in atti), non incide né sotto il profilo della entità della sanzione né dell'esonero di responsabilità, né infine sulla legittimità dell'ordinanza ingiunzione, atteso che la responsabilità per l'illecito amministrativo nell'ambito della società non può che riguardare le persone fisiche che hanno compiti di amministrazione (e dunque non riguarda il Collegio Sindacale quale organo di controllo), e semmai i singoli soci aventi il potere di amministrazione possono essere individuati a loro volta quali ulteriori obbligati in solido o concorrenti formali (a seconda che la condotta contestata sia omissiva o commissiva).
Resta sempre salva la prova, non dedotta né fornita nel caso di specie, secondo cui ad un amministratore sia stata attribuita in via esclusiva l'incombenza che ha dato luogo alla contestazione.
ha poi eccepito la annullabilità dell'ordinanza ingiunzione per la violazione Parte_2 dell'art.14 legge 681/1989. Ciò posto, si osserva che l'art. 14 legge 689/1981 dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido;
tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “….in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione”.(Fattispecie relativa a sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale, per la quale vale apposita disciplina) v. Cass. n. 27508/2009.
La rilevanza della (eventuale) violazione all'obbligo di immediata contestazione, nelle sanzioni amministrative per violazioni diverse da quelle al codice della strada, si attesta pertanto sul piano esclusivamente probatorio, poichè “determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale, in cui le sue risultanze possono essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, data l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo all'epoca della constatazione dell'infrazione” (Cass. n.19664/2005). Pertanto deve escludersi una illegittimità tout court dell'ordinanza impugnata, neppure in ordine all'eccepito difetto di motivazione, risultando peraltro adeguatamente esplicitate le ragioni che hanno condotto la Amministrazione alla contestazione differita”.
Infine, il Tribunale ha esaminato analiticamente le censure sollevate in entrambe le opposizioni, formulando le considerazioni che si riportano testualmente: “ L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa a seguito del verbale di contestazione del 16 novembre 2010 redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo Polizia Tributaria di Roma nei confronti di nella qualità di Parte_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Parte_1 sino alla data del 16 maggio 2010 – quale autore materiale- e della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_4 Controparte_5 obbligata in solido. Il verbale di contestazione in esame è stato redatto ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981, a seguito dell'espletamento delle operazioni di verifica con processo verbale di rilevamento giacenze in data 13 maggio 2010 e protratta sino alla data del 2 settembre 2010.
Nel corso della suddetta attività ispettiva, gli agenti accertatori hanno riscontrato e dunque contestato le seguenti irregolarità: 1) irregolare tenuta del registro di carico e scarico generale di commercializzazione vini da tavola e D.O.C. n.498, vidimato dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali, di Roma in data 28.08.2009, costituente Organizzazione_1 violazione dell'art.70 reg. CE n.1493/99, sanzionato dall'art. 1, comma 10, dlgs n.260/2000; 2) Detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati, sanzionato dall'art. 34, comma 1, legge n.82/2006. Quanto all'illecito amministrativo sub.1), nel verbale di contestazione, gli Agenti hanno dato atto di aver effettuato (v. lett. C,) la comparazione tra la giacenza contabile con quella effettiva del prodotto vinicolo denominato “Vino Bianco D.O.P. Cerveteri anno 2009 certificato” e con il prodotto vinicolo denominato “Vino bianco del Lazio produzione 2009” alla data del 13.05.2010, rilevando Org_2 rispettivamente una eccedenza di prodotto vinicolo superiore alla tolleranza ammessa, per litri
48.111,35 ed una deficienza oltre i cali ammessi di -3.468,88 litri (punti 4 e 5) ed ancora la comparazione tra la giacenza contabile con quella effettiva del prodotto vinicolo denominato “Vino rosso I.G.T. del Lazio produzione 2008” e con il prodotto vinicolo denominato “Vino Rosso I.G.P. Lazio produzione 2009” alla data del 13.05.2010, rilevando rispettivamente una deficienza di prodotto oltre i cali ammessi di -30.669,70 litri ed una eccedenza superiore alla tolleranza ammessa, pari a litri 221.270,62 (punti 6 e 7). Quanto all'illecito amministrativo sub.2), si rileva nel citato verbale che le eccedenze riscontrate ai punti 4 e 7, integrano altresì la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina. Giova ulteriormente osservare, in fatto, che risulta in atti il processo verbale di rilevamento giacenze
(all. n.1 al verbale di contestazione), redatto dai militari verbalizzanti alla presenza ed in contraddittorio con il sig. , dipendente della società cooperativa e responsabile Parte_4 amministrativo, nonché con la continua assistenza di Parte_5 Persona_1 Per_2
tutti dipendenti della società cooperativa.
[...]
Per replicare, sin da subito, in ordine all'eccepito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione,
è sufficiente richiamare il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. SS.UU. n.1786/2010).
Venendo alla disamina dei restanti motivi di opposizione, valga quanto di seguito esposto.
In iure, deve richiamarsi il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte e rilevante nella fattispecie che ci occupa, per cui l'atto redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da chi figura averlo redatto, delle dichiarazioni rese, nell'occorrenza, dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, laddove la fede privilegiata non può essere attribuita ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative ad accadimenti avvenuti sì in presenza del pubblico ufficiale, ma che inevitabilmente involgano suoi apprezzamenti personali, perché, svolgendosi così repentinamente da non potere essere verificati e controllati secondo un metro obiettivo, sono mediati dall'occasionale percezione sensoriale del verbalizzante
(confr. Cass. civ. 22 giugno 2010, n. 15108; Cass. civ. 29 agosto 2008, n. 21816; Cass. civ. 27 ottobre
2008, n. 25842). Nel caso poi, come nella fattispecie che ci occupa, in cui non è stata possibile la contestazione immediata, è necessario valutare attentamente le circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale, sono stati effettuati. Pertanto, l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di contestazione non immediata copre senz'altro l'effettuazione dei rilievi (quindi le perplessità sollevate su tutte le rilevazioni in sé e sulla verifica del numero delle bottiglie esaminate dovevano essere azionate con la querela di falso) ma non le risultanze di essi, che possono essere superate da prova contraria, che deve essere fornita dall'opponente sulla base di concrete circostanze di fatto. Orbene, tanto chiarito, ritiene in primo luogo il Tribunale che la questione, sollevata da entrambi gli opponenti, relativa alla perfetta corrispondenza tra “vino registrato” e vino effettivamente presente nei serbatoi in azienda, con riferimento alle quantità totali, ed asseritamente risultante dai dati annotati nei registri aziendali alla data del 12.05.2010, è priva di concreta rilevanza, poiché gli illeciti amministrativi contestati sono integrati anche dalla condotte contestate, riguardanti solo alcune quantità di prodotti presenti in cantina, che gli Agenti hanno selezionato in quanto ritenute
“più rappresentative per qualità e quantità stoccate”. L'indagine, dunque, legittimamente si è svolta su alcune tipologie di prodotto presenti in cantina al momento del controllo, e non su tutte né vi era alcun obbligo di ulteriormente motivare. Sostiene poi l'opponente che le eccedenze riscontrate, tanto nel vino rosso Controparte_4 che nel vino bianco D.O.P. alla data del 13.05.2010 non sussistevano alla data di chiusura Org_2 dell'anno di esercizio al 31.05.2010 secondo le rilevazioni effettuate dal Collegio Sindacale, essendovi una perfetta corrispondenza delle quantità totali. Ribadita l'irrilevanza della perfetta corrispondenza delle quantità totali, per quanto sopra esposto, si osserva che l'assunto dell'opponente non è idoneo ad infirmare le rilevazioni effettate dai militari operanti, peraltro alla presenza e con la stretta collaborazione dei dipendenti stessi dell'azienda, in una data antecedente il controllo fisico effettato dal collegio sindacale, proprio perché trattasi di due momenti temporali diversi.
Con riferimento alle riscontrate mancanze di vino, la sostiene che tra il 12 maggio Parte_1
2010 ed il 14 maggio 2010, proprio a cavallo della verifica effettuata il 13 maggio 2010, il
[...] aveva provveduto all'acquisto ed al carico del vino Bianco I.G.P. produzione Org_3 2009/2010, per circa 828,10 ettolitri;
pertanto all'esito di tale operazione doveva considerarsi presente in cantina la minor giacenza di Hl 46,74 di vino, come risultante dal bilancio di esercizio alla fine dell'anno redatto dal Collegio sindacale. Ebbene, dalle controdeduzioni effettuate dalla Guardia di Finanza, in atti, si rileva i militari avevano già provveduto ad una rettifica della giacenza contabile del prodotto vinicolo in questione (in seguito a specifica segnalazione del dipendente delegato del 3.06.2010), in quanto alle ore Parte_5
8,28 del 13.05.2010 (in orario antecedente l'inizio delle operazioni di verifica) era iniziato il trasporto di vino sfuso in favore della “ rilevabile dal documento di Organizzazione_3 CP_6 accompagnamento XIT n.1143/09 (v. doc. 10 parte opponente) emesso dalla Parte_1
Gli altri documenti (sempre sub.10) attestano il trasporto successivo al 13.05.2010 (v.doc. di accompagnamento n.XIT 1145/09, del 14.05.2010), oppure contestuale, ma ad un orario, 13.23 (doc.
n.XIT 1144/09) di per sé compatibile, in assenza di prova e rilievi contrari mai forniti in sede di richiesta di rettifica, con la avvenuta annotazione nei registri contabili di commercializzazione vini analizzati dagli agenti operanti. Né può inferirsi che la rettifica di questo dato contabile, che trova esclusiva ragione nella circostanza che il trasporto era iniziato poco prima del controllo (e non nel corso di esso) e non era ancora stato evidentemente riportato dalla opponente nei propri registri contabili, possa minare, di per Pt_1 sé, l'attendibilità dei rilievi non essendo stato in alcun modo dimostrato che, contrariamente a quanto dedotto nell'ordinanza impugnata, vi fossero operazioni di carico e scarico dei prodotti in corso di espletamento nella giornata del 13.05.2010 e che, soprattutto, tale operazioni inerissero proprio ai medesimi prodotti oggetto di risconto contabile/fisico.
La dimostrazione, sotto questo profilo, avrebbe dovuto riguardare partite di vino cedute dalla società cooperativa a propri clienti, estratte dal deposito prima dell'inizio delle operazioni di rilevamento giacenze effettuate il 13.05.2010 in sede di accesso, e non ancora annotate nel registro di commercializzazione vini.
Sul punto, nulla è stato né allegato né provato dagli opponenti.
In merito, poi, alla carenza di vino rosso I.G.T. produzione 2009/2009, nessun rilievo concreto può rivestire la circostanza che alla data del 31.05.2010 il Collegio sindacale abbia certificato la perfetta corrispondenza tra il prodotto presente in cantina e quello annotato nei registri;
sul punto si rimanda alle considerazioni sopra esposte.
Infine, entrambi hanno censurato le modalità di rilevazione delle quantità di prodotto sfuso: in primo luogo è del tutto irrilevante la deduzione secondo cui alle operazioni suddette avrebbe assistito personale della cooperativa non adeguatamente qualificato in quanto in materia di sanzioni amministrative o, con riferimento a , delegato dal Conti, ma legittimato solo fino Parte_4 al 16.05.2010; neppure rileva che l'ordinanza ingiunzione abbia addotto a sostegno dei propri accertamenti, l'assenza di specifiche contestazioni alle operazioni in corso da parte dei dipendenti e delegati;
l'art. 13, legge n. 689 del 1981 non richiede che l'attività di accertamento dell'illecito sia svolta con la partecipazione dell'interessato - prevista soltanto nel caso della revisione di analisi su campione (arte. 15, legge cit); questa disciplina non vulnera il diritto di difesa dell'interessato, garantito sia dalla contestazione dell'illecito mediante la notificazione - imposta dall'impossibilità della contestazione immediata, per la necessità di verifiche tecniche - sia dalla facoltà di controdedurre, in sede amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione, cosa peraltro avvenuta per entrambi i ricorrenti nel caso che ci occupa (v. Cass. n. 1114/2003). Quanto al resto delle censure che condurrebbero ad una inesatta/imprecisa quantificazione del vino contenuto nelle vasche e nei serbatoi, riguardanti 1) la probabile scarsa precisione dei misuratori a pressione dei silos in metallo di capacità da 600 hl a causa della omessa recente revisione;
2) il malfunzionamento dei misuratori a pressione dei silos in metallo di capacità da 690 e 2000 hl;
3) il calore della temperatura esterna che tende a far aumentare il volume del prodotto;
4) le formazioni tartariche che possono incidere sulla quantità di vino contenuta nei serbatoio;
5) problemi di cartellonistica;
ritiene il Tribunale che, oltre a dover richiamare il processo verbale di rilevamento giacenza, e le controdeduzioni fornite sul punto dagli organi accertatori, le critiche mosse alle modalità di rilevazione si sono attestate al livello di mere congetture, ipotesi prive di qualsivoglia substrato concreto. Con riguardo poi all'aspetto, strenuamente evidenziato da , circa la inesattezza dei Parte_2 criteri di misurazione del vino sfuso, giova evidenziare che l'assunto secondo cui non sarebbe stato rilevato il livello di liquido raggiunto all'interno dei singoli serbatoi, come poteva evincersi dalla mancata compilazione del campo relativo alle altezze in cm è palesemente smentito per tabulas: l'avv. Utzeri, nelle note difensive, ha incomprensibilmente dedotto che non sarebbero stati acquisiti i rilievi mediante misuratori a pressione, mentre ciò è espressamente indicato nel processo verbale di rilevamento giacenze, il che spiega come sia avvenuta la rilevazione del livello di liquido contenuto nei serbatoi, in conformità a quanto dichiarato dagli agenti verbalizzanti”.
§ 2 — Ha proposto appello (n. 5405/18 R.G.) la società Parte_6 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo , previa riforma dell'impugnata sentenza “Revocare in via definitiva ed in ogni sua parte l'ordinanza-ingiunzione n. 609 / 2013 del
15 giugno 2013 prot. n. 0010621 emessa dall' Controparte_3
perché infondata sia in fatto che in diritto stante i motivi dedotti
[...] dichiarandola con qualunque statuizione priva di effetti;
- Condannare la P.A. appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. In ogni caso accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto ad alcun titolo dalla appellante”. Ha resistito il appellato chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Ha altresì proposto appello (n. 5447/18 R.G.) , contestando la sentenza di primo Parte_2 grado sotto vari profili e , dopo aver invocato anche la sospensione del giudizio ex art. 295 CPC per intervenuta presentazione di querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo
, previa riforma dell'impugnata sentenza “ NEL MERITO: in accoglimento dell'opposizione come proposta, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione come notificata, per i motivi tutti di cui alla narrativa del ricorso in opposizione, annullare la ordinanza ingiunzione n. 609/2013
[...]
Direttore generale del Dipartimento Controparte_1 [...]
frodi dei prodotti agroalimentari - direzione Controparte_3 generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;
SEMPRE NEL MERITO MA IN SUBORDINE: annullare o, in estremo subordine modificare la ordinanza ingiunzione della cui opposizione si tratta mediante la riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima applicabile, o comunque, in misura proporzionale tenendo conto della responsabilità collegiale dell'Organo Amministrativo, preposto collegialmente al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di quella dell'Organo
Collegiale di Controllo”.
Conti, inoltre, ha chiesto che “ attesa la omessa pronuncia del Tribunale di Civitavecchia sulle istanze istruttorie tempestivamente articolate” vengano ammesse le prove testimoniali sulle circostanze che ha pure articolato nel gravame.
Si è costituito il appellato , resistendo al gravame. CP_1
Nel giudizio promosso dalla società cooperativa la Corte, espletata la prima udienza di comparizione
(dinanzi alla prima sezione tabellarmente competente sulla materia oggetto di causa), veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 marzo 2021, poi rinviata al 1 aprile
2021.
In data 19 gennaio 2021 veniva disposta la riunione al procedimento portante del giudizio di appello promosso da (n. 5447/18 R.G.) e l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva Parte_2 rinviata al 23 settembre 2021, poi differita al 10 marzo 2022.
Venivano acquisite le note finali autorizzate, depositate da tutte le parti in giudizio.
In particolare, il – con le note depositate il 23 agosto 2021 – produceva la sentenza emessa dal Pt_2
Tribunale di Roma n. 12066/21 con riguardo alla querela di falso dal medesimo proposta in via principale, unitamente ad altri documenti.
La causa, quindi, veniva rinviata per lo stesso incombente all'udienza del 23 marzo 2023, rispetto alla quale venivano concesse note di trattazione scritta , depositate da tutte le parti in giudizio.
All'udienza del 22 marzo 2023 uno dei componenti del collegio formulava dichiarazione di astensione che veniva accolta, in data 27 marzo 2023, dal Presidente della Corte.
La causa, pertanto, veniva assegnata alla seconda sezione della Corte di appello (come da disposizione tabellare) ed assegnata inoltre a questo relatore in data 11 aprile 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni con memorie conclusionali anticipate e note di trattazione scritta e La Corte ha deciso la causa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello proposto dalla (composto di 26 pagine) è articolato in Parte_1 due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ Erronea e falsa motivazione su di un punto decisivo della controversia – Mancata individuazione del soggetto responsabile – Conseguente non ascrivibilità di alcuna responsabilità al soggetto indicato quale obbligato in solido “ - la società appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata individuazione di un responsabile materiale di quanto contestato, sicchè non poteva riconnettersi alla alcuna responsabilità. CP_4
Richiamata giurisprudenza, la società appellante ribadisce la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per assenza di responsabilità in capo alla medesima nonché per mancata individuazione dell'autore materiale dell'illecito amministrativo.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ Erronea qualificazione in merito al rispettivo riparto dell'onere della prova tra P.A. e parte privata – Erronea valutazione dell'efficacia probatoria del verbale della Guardia di Finanza - Erroneità e carenza di motivazione della sentenza in ordine al raggiungimento della prova circa l'effettiva sussistenza del fatto contestato” – la società appellante si duole che il primo giudice avrebbe fondato la sentenza sul solo accertamento della guardia di finanza, non tenendo conto degli elementi documentali e peritali posti a sua disposizione dalla parte opponente, peraltro non contestati ex art. 115 CPC dall'amministrazione in sede di opposizione ove si era costituita via posta, senza offrire altri elementi oltre le dichiarazioni degli agenti operanti l'accertamento. Richiama quindi una perizia di parte (a firma del consulente e deduce che l'accertamento non Per_3 ha valore di fede privilegiata contenendo valutazioni degli agenti operanti, ribadendo che non vi sarebbe certezza negli accertamenti con riguardo alle quantità accertate, tenuto anche conto di quanto rilevato alla data del 31 maggio 2010, cioè 18 giorni dopo il controllo della Guardia di Finanza, a dimostrazione della regolarità dei registri rispetto alle quantità effettive esistenti in cantina sociale.
Analizza, poi, l'appellante le singole “eccedenze” con riguardo alle diverse tipologie di prodotto vinicolo concludendo che “ devono ritenersi infondate le rilevazioni degli agenti accertatori sia in relazione alla irregolare tenuta dei registri che in ordine alla detenzione di prodotto non giustificato da documentazione presente in cantina e pertanto assolutamente regolare deve ritenersi l'attività posta in essere dalla società scrivente”.
Le stesse conclusioni vengono poi formulate con riguardo alla “ presunta mancanza di prodotto vinicolo”, proseguendo le doglianze con riguardo alle modalità di rilevazione utilizzate dalla Guardia di Finanza, prive di certezza e di adeguato riscontro, come segnatamente indicate.
§ 4 — L'appello proposto dal – composto di 41 pagine – è articolato in quattro motivi. Pt_2
§ 4.1 — Con il primo motivo – titolato “ Riforma della sentenza gravata - il capo primo “questioni preliminari” - errata valutazione dei fatti e delle risultanze processuali - omessa valutazione delle istanze introduttive e del fascicolo di parte ricorrente - omessa pronuncia - omessa e/ o insufficiente motivazione - in ordine alle questioni preliminari concernenti la ritenuta inutilizzabilita' per intervenuta decadenza della documentazione prodotta con le note conclusive - in ordine all'asserita prospettazione di nuovo motivo” – l'appellante si duole dell'errore che il Tribunale avrebbe Pt_2 commesso nell'escludere la utilizzabilità di documentazione allegata alle note del 5.4.17, a precisazione di quanto sarebbe già contenuto nell'atto di opposizione, senza alcuna novità, evidenziando che non sussisterebbero note alla data del 10 luglio 2015 e del 19 gennaio 2018, come erroneamente indicato dal Tribunale.
§ 4.2 — Con il secondo motivo – titolato “ Riforma della sentenza impugnata - il capo terzo “analisi delle censure sollevate esclusivamente nell'opposizione iscritta al NRG 2368/2013 - errore di fatto e di diritto - errata valutazione dei fatti e dei documenti prodotti - omessa valutazione dei documenti prodotti - motivazione illogica e contraddittoria omessa pronuncia — le censure mosse all'accertamento presupposto” - l'appellante si duole degli errori che il Tribunale avrebbe Pt_2 commesso con riguardo alle sue specifiche censure in sede di opposizione relativamente alla mancata contestazione immediata della violazione, alla non utilizzabilità della mancata contestazione del delegato alle operazioni di accertamento (valorizzata nell'ordinanza ingiunzione), la Parte_4 carenza di elemento soggettivo – con particolare richiamo alle cautele adottate dal e sulle quali Pt_2 quest'ultimo chiede prova testimoniale oltre che indicare lo Statuto come utile a tal fine con Cont precisazione che non vi era contestazione del ex art. 115 - in considerazione della CP_1 collegialità del CDA e della presenza di collaboratori anche esterni alla cooperativa, il tutto al fine di dimostrare la sua buona fede.
Aggiunge l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la presenza, ai fini della gestione della cooperativa, del collegio sindacale e la circostanza che egli non si occupasse della gestione della cantina.
§4.3 – Con il terzo motivo – titolato “ Motivazione omissiva, insufficiente e contraddittoria. La sentenza dapprima privilegia il diritto del soggetto sanzionato a far valere i suoi diritti in sede di opposizione, ma poi in concreto non garantisce piena attuazione ai riconosciuti diritti di “difesa differita”. Mancata considerazione che gli accertamenti si siano svolti in assenza di contraddittorio con l'opponente e non riconoscimento dei conseguenti limiti del valore probatorio degli accertamenti degli operanti” - l'appellante ripropone la questione relativa alla difesa differita ed alla carenza Pt_2 di contraddittorio nei suoi riguardi, rilevando che l'unica possibilità è stata quella di proporre osservazioni alle quali gli operanti hanno poi controdedotto, circostanze che secondo l'appellante comportano la non piena attendibilità probatoria degli stessi accertamenti nei suoi confronti.
§4.4 – Con il quarto motivo – titolato “ Riforma della sentenza impugnata - il capo quarto “analisi delle censure sollevate in entrambe le opposizioni” - errore di fatto e di diritto - errata valutazione dei fatti processuali - le procedure di rilevazione delle giacenze - inosservanza - omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta idoneità delle procedure di rilevazione giacenze - in ordine alla ritenuta “fede privilegiata” del verbale di accertamento della GDF” – il ripropone Pt_2 tutta la questione relativa alla non attendibilità delle rilevazioni operate dalla Guardia di Finanza che avrebbe modificato le indicazioni circa le modalità delle rilevazioni stesse a seguito delle contestazioni formulate dagli interessati, con particolare riguardo alla utilizzazione (dapprima non risultante) del metodo a pressione.
E' in questo motivo di doglianza, poi, che viene inserita la prospettazione della querela di falso principale proposta dinanzi al Tribunale di Roma avverso il detto accertamento.
§ 5 — I due appelli, riuniti ex art. 335 CPC, debbono essere entrambi respinti in quanto in parte inammissibili e in parte infondati.
I motivi di impugnazione, peraltro, possono essere unitamente delibati perché strettamente connessi tra loro.
Va, sin da subito, evidenziato che è ormai cosa giudicata la statuizione del Tribunale in ordine alla non estensibilità del giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione mediante chiamata del terzo
(nel caso di specie la compagnia di assicurazione), per espressa (anche) acquiescenza delle parti appellanti.
E' pure necessario indicare – come ha già correttamente fatto il Tribunale – che il rito applicabile alla controversia in esame è quello speciale del lavoro ex art. 414 CPC e segg., con tutto quanto ne consegue in ordine alla “cristallizzazione” degli argomenti posti a fondamento delle due opposizioni ed alla necessaria specificità dei motivi di opposizione, rispetto ai quali , dunque, non è possibile né aggiungere né tanto meno formulare ampliamenti dell'indagine a titolo di “precisazione”, come previsto nell'art. 183 comma 6 CPC.
Ovvio che il rito ordinario, in questa controversia, non è applicabile e che, di conseguenza, ciò che non è stato sin da subito prospettato in modo specifico non può essere successivamente introdotto come mera “precisazione” di argomenti, appunto , meramente generici nei quali, dunque, “tutto” potrebbe essere fatto rientrare.
Questa precisazione è fondamentale per comprendere le ragioni per le quali il primo giudice ha chiaramente indicato come precluso e come nuovo ogni argomento che, via via , nel giudizio di primo grado è stato inserito nelle difese di entrambe le parti opponenti con specifica attenzione ai metodi di rilevazione e di misurazione adottati dagli agenti operanti.
Proprio gli appellanti, nei rispettivi atti di gravame, richiamano le doglianze (anche testuali) delle originarie rispettive opposizioni dalle quali emergono, appunto, generiche affermazioni sull'annullabilità dell'ordinanza con riguardo a generiche affermazioni circa le misurazioni (da cui, ovviamente, sono poi scaturite le contestazioni circa la non corrispondenza tra il dato reale di quanto trovato nella cantina e quanto risultante dalle scritture e dai registri. Cont Ovvio che se l'atto di opposizione ex art. 414 contiene una generica ed apodittica doglianza, in essa tutto può essere fatto rientrare con la conseguenza che il disposto normativo (che impone invece sin da subito una “discovery” tipica del rito lavoristico) viene così “bypassato” per introdurre via via indicazioni nuove o comunque non riconducibili ad una precisa doglianza.
E per questo motivo le doglianze proposte in questa sede con riguardo a quel profilo dell'accertamento risultano infondate, per quanto suggestive.
Allegare, infatti, le metodologie da utilizzare significa formulare una precisa contestazione che non compare nella originaria opposizione.
Utile, peraltro, ricordare che la Corte di Legittimità ha, di recente, affermato con l'ordinanza n.
30964/23: “In tema di tutela delle frodi alimentari, la disciplina in materia di campionamento e di analisi indica soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, di talché il mancato rispetto dei suindicati criteri non rende nulle le relative operazioni, in assenza di un'espressa comminatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'inutilizzabilità del prelievo di campioni di mosto avvenuto in difformità dalla disciplina in materia e conseguentemente l'invalidità delle analisi eseguite e la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata); principio attraverso il quale non può che essere vagliata anche la fattispecie in esame.
Se, quindi, le perizie di parte – dei consulenti e – possono essere utilizzate al pari degli Per_3 Per_4 atti difensivi (come insegna la Corte di Legittimità anche nelle recenti pronunce), va detto che si concorda appieno con la considerazione che il Tribunale ha formulato al riguardo e che, invero, non viene presa in alcuna considerazione da alcuno degli appellanti. Vale a dire che il primo giudice ha ritenuto che le prospettazioni formulate (anche riguardo alle tarature ed alle modalità di verifica nei silos) restano mere “congetture”: invero, ancora in questa sede si dice che certe modalità di misurazione potrebbero non rendere certa la misurazione stessa , ma il tutto sempre e comunque a titolo generico, senza alcun preciso riferimento al caso concreto.
In ordine, poi, alla doglianza del – che si duole della dichiarata decadenza e/o della novità delle Pt_2 questioni introdotte anche con documentazione con le note del 10.7.15 e del 19.1.18 – si osserva che nel fascicolo telematico consultabile risulta, invero, portante il procedimento n. 2397/13 che, invece,
è successivo al portante n. 2368/13 R.G., promosso quest'ultimo dal (mentre l'altro è stato Pt_2 proposto dalla società cooperativa).
Peraltro, proprio dalla consultazione del fascicolo d'ufficio n. 2397/13 emerge l'anomalia di una riunione tra i due giudizi avvenuta all'udienza del 16 marzo 2016, per essere poi revocata in data 23 marzo 2016 e , in pari data, nuovamente annotata dalla Cancelleria, che, erroneamente, ha lasciato come portante il fascicolo riunito n. 2397/13 (e non il n. 2368/13).
Da tutto ciò consegue – anche ai fini del rispetto dell'art. 342 CPC – che l'appellante non Pt_2 specifica se l'assenza di note (ad eccezione di quelle del 5.4.17 che sono visibili) riguarda il fascicolo relativo al procedimento promosso dalla società cooperativa o anche quello relativo al procedimento da lui stesso promosso. Era suo onere fornire l'allegazione ed anche il riscontro, sicchè in ragione di tale mancanza la Corte non può farsi carico di ulteriori accertamenti, tenuto anche conto di quanto già detto, avente peraltro carattere assorbente.
Né vale a scardinare il ragionamento del Tribunale l'intervenuta pronuncia del Tribunale di Roma sulla querela di falso principale proposta dal se è pur vero che la stessa è stata dichiarata Pt_7 inammissibile, il Collegio ha precisato (facendo espresso rinvio alla sentenza oggi impugnata) che l'assenza di fede privilegiata in capo al verbale di accertamento non fa affatto venir meno la valenza probatoria dello stesso.
Così precisa la sentenza n. 12.066/21 emessa tra il ed il qui appellato, ormai passata Pt_2 CP_1 in giudicato come affermato dal difensore del elle sue note conclusionali: “ pure nella sentenza Pt_2 conclusiva del giudizio di opposizione alla sanzione si premette che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di contestazione copre l'effettuazione dei rilievi (quindi le perplessità sollevate su tutte le rilevazioni in sé e sulla verifica del numero delle bottiglie esaminate dovevano essere azionate con la querela di falso), ma non le risultanze di essi che possono essere superate da prova contraria che deve essere fornita dall'opponente. Tutte le circostanze ritenute false non sono coperte da fidefacienza, poiché l'attore censura l'inidoneità degli strumenti e dei metodi utilizzati per la misurazione delle quantità delle giacenze del vino e non la veridicità dei fatti avvenuti durante le operazioni di accertamento. Anche per quanto riguarda la circostanza ritenuta falsa della avvenuta misurazione tramite manometri pure del vino contenuto presso i due contenitori in cemento, e non soltanto dei silos, deve rilevarsi che nell'allegato
1 del verbale del 13.5.2010 tale circostanza non è specificamente indicata e che nel verbale integrativo si dà espressamente atto, così come riportato a anche da parte attrice a pag. 12 dell'atto di citazione, che per le vasche in cemento, sprovviste di misuratori a pressione, è stato accertato che le stesse erano completamente piene per l'intera capacità”.
Le considerazioni sopra testualmente riportate sono ormai vincolanti tra le parti ed evidenziano, peraltro, come la querela di falso – alla luce di quanto sopra riportato – sarebbe stata del tutto ininfluente e/o irrilevante se proposta in via incidentale.
Pertanto, non può che concordarsi con quanto già affermato dal primo giudice: gli accertamenti si sono svolti nel pieno contraddittorio, alla presenza sia di un rappresentante dell'impresa – segnatamente il che, pacificamente, è stato delegato dal legale rappresentante – sia Parte_8 Pt_2 di altri dipendenti operanti nella cantina, con la conseguenza che le sottoscrizioni apposte in calce al verbale (per conto della società e dello stesso legale rappresentante in forza della delega pacificamente formulata in favore del attestano le modalità dell'accertamento, ivi Parte_8 compresa l'annotazione a mano del sistema a pressione.
Del tutto inconferente (oltre che nuova per le ragioni già dette) la mancanza della indicazione dell'”altezza” in cm nella “quinta” colonna, visto che si è proceduto con modalità ben specifiche che nulla avevano a che vedere con la misura dell'altezza del liquido (che invece gli appellanti invocano con apposita asta o similare).
Venendo, quindi, ad esaminare le doglianze delle parti in ordine alle rispettive responsabilità, non può che concordarsi con il Tribunale in ordine alla individuazione del soggetto responsabile dell'illecito e co-responsabile per il pagamento della sanzione ex artt. 6 e 14 L. n. 689/81.
Entrambe le parti appellanti non colgono quel ragionamento logico-giuridico che il primo giudice ha effettuato in piena aderenza all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia: il co- obbligato (l'impresa) è vincolato (con possibilità ovviamente di regresso nei confronti dell'autore dell'illecito) ai fini di prestare garanzie circa l'effettivo pagamento delle sanzioni nonché ai fini di deterrenza.
Tale vincolo – contrariamente a quanto sembrerebbe prospettare la società cooperativa – esiste anche nel caso in cui non sia stato possibile individuare l'autore dell'illecito, come indicato nella sentenza impugnata che , sul punto, non ha ricevuto specifico attacco o puntuale
contro
-argomentazione. Ciò posto , in caso di impresa il responsabile dell'illecito – visto che la responsabilità deve ricadere su una persona fisica – si identifica con il titolare dell'azienda e se quest'ultima svolte attività in forma societaria , non può che essere il legale rappresentante dell'ente.
Come ha già detto, poi, il Tribunale, è onere del legale rappresentante (e tale era il al momento Pt_2 dell'accertamento, perdendo tale qualità solo tre giorni dopo) dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo in ragione, ad esempio, delle grandi dimensioni dell'azienda o della impossibilità di svolgere comunque un controllo sull'operato gestorio dell'azienda stessa (v. Cass. N. 12264/07; Cass.
N. 3879/12). Ovvio, poi, che in presenza di specifiche procedure e ripartizione di compiti è possibile affermare che davvero il legale rappresentante ha fatto tutto quanto possibile per evitare che vi fosse l'inadeguatezza di chi aveva la responsabilità della gestione della cantina.
Ma, come già indicato nella sentenza e non smentito nell'appello – che richiama semplicemente lo statuto, senza neppure riportarne i contenuti – non vi è prova concreta che il abbia dato tutte le Pt_2 indicazioni ed abbia adottato tutte le cautele possibili;
né tanto meno vi è prova di vere e proprie deleghe idonee a far ritenere che i collaboratori (interni o esterni alla cooperativa) avessero poteri di rappresentanza della società stessa.
In conclusione, al è stato contestato un comportamento colposo per aver omesso vigilanza e Pt_2 controllo circa la tenuta delle scritture e dei registri in conformità con la realtà vale a dire con le quantità presenti nella cantina;
irrilevante che egli presiedesse un organo collegiale, atteso che – appunto – la rappresentanza e quindi la responsabilità per la gestione della società cooperativa è comunque a lui riconducibile in assenza di elementi in senso contrario.
Né le prove orali sono utili in tal senso: contrariamente a quanto lamentato dal il Tribunale Pt_2 non ha commesso alcuna omissione al riguardo, precisando (v. pag. 7 della sentenza) come le circostanze articolate erano da comprovarsi documentalmente e che , in ogni caso , erano irrilevanti ed insufficienti allo scopo ben precisato (come sopra testualmente riportata).
L'appartenenza, poi, del ad un organo collegiale – il consiglio di amministrazione – è del tutto Pt_2 irrilevante rispetto alla finalità, appunto, di cui alla L. n. 689/81, atteso che la rappresentanza della società era esclusivamente in capo al medesimo, mentre l'organismo da statuto ha altri profili di competenza. In sostanza, l'organo collegiale opera nell'interesse della società cooperativa, ma non in rappresentanza di essa, elemento quest'ultimo da ricondurre al solo odierno appellante che, Pt_2 dunque, neppure può invocare una riduzione della sanzione per tale profilo.
Va pure ricordato , a conclusione di tale ragionamento, (v. Cass. N. 24386/23) che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, senza che rilevi l'eventuale affidamento incolpevole, che invece il ancora invoca in questa sede. Pt_2
Ancora: con riguardo al procedimento in contraddittorio, questo è stato espletato nel pieno rispetto della normativa in materia, con l'audizione peraltro del , divenuto successivamente legale CP_5 rappresentante della società cooperativa. Ed infatti, ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. n. 689/81 è proprio il legale rappresentante ad essere legittimato per la richiesta di audizione, richiesta che dunque vi è stata ed è stata soddisfatta , visto che il legale rappresentante della società è stato sentito il 19 febbraio 2013. Se, poi, il non ha potuto partecipare in ragione della perdita della carica (sin dal 16 maggio Pt_2
2010) non è certo fatto imputabile né alla Guardia di Finanza né tanto meno al qui appellato, CP_1 essendovi stato pieno rispetto del contraddittorio sin dal momento dell'ispezione.
Né si può dolere che l'unico strumento a disposizione consiste – per legge – nelle osservazioni, atteso che egli avrebbe, sin dal 13 maggio 2010, potuto essere presente (perché è stato prontamente informato) all'ispezione ed al conseguente accertamento presso la cantina sociale;
la scelta di non essere presente, pertanto, ma di delegare la sua funzione ad altri non è di certo imputabile , si ripete, alla parte oggi appellata ( o agli agenti accertatori).
Del tutto inconferenti così come irrilevanti le prospettazioni degli appellanti in ordine a condotte di Cont non contestazione che il avrebbe tenuto ex art. 115 : in realtà, al di là delle modalità CP_1 di costituzione nel giudizio di primo grado (la cui legittimità è stata affermata in sentenza ed è ormai accertata in via definitiva), la parte originaria convenuta ha sempre richiamato, a fondamento delle proprie difese, quanto verbalizzato dagli agenti operanti e quanto dagli stessi riportato anche nelle controdeduzioni, sicchè trattasi di atteggiamento difensivo ben lungi dal concordare con le argomentazioni dei due opponenti.
Ancora, la difesa c.d. differita è consentita dalla normativa operante in materia, sicchè – proprio perché trattasi di violazioni non relative al codice della strada – non si comprende quale sia la compromissione del diritto di difesa, considerato anche quanto già detto in ordine sia alle osservazioni proposte sia alla audizione del legale rappresentante della società cooperativa.
Infine, non vi sono argomenti specifici formulati con riguardo alla irrilevanza, affermata dal
Tribunale, degli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale al 31 maggio 2010, vale a dire ben oltre il tempo dell'accertamento: non si comprende se gli appellanti vogliono ricorrere ad un ragionamento induttivo oppure utilizzare semplicemente risultanze di provenienza unilaterale per porre in dubbio
(in modo non adeguato, pertanto) le risultanze verificate durante l'ispezione alla presenza, si ripete, di una persona specificamente delegata a rappresentare l'azienda durante l'accertamento.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, gli appelli vanno respinti, non essendovi – proprio in ragione di tutti i ragionamenti espressi – elementi neppure per rideterminare la sanzione, profilo per il quale i gravami sono pure generici.
§ 6 — Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ciascun appellante – senza vincolo di solidarietà – e in favore del appellato che ha dovuto formulare separate difese in ragione CP_1 di differenti motivi di doglianza.
Dette spese vanno liquidate applicando le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi (in considerazione della molteplicità delle questioni proposte, con atti difensivi peraltro non inconsistenti), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appelli introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 69/18 del tribunale di Civitavecchia, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta gli appelli;
2. Condanna ciascuna delle parti appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore del CP_1 appellato nella misura di Euro 14.317,00 , oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute – ciascuna - a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore