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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2762/2024
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2762 /2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 02/04/2025 , alle ore 12.03, innanzi alla dott.ssa Margherita Pastorino, sono comparsi, mediante collegamento da remoto, l'Avv. SOLDANI FEDERICO per parte appellante e l'Avv. dello Stato
Georgia Ponzoni per l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO* DI TORINO per la parte appellata.
Il Giudice autorizza le parti a discutere la causa.
Gli Avvocati delle parti discutono la causa richiamandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Ponzoni precisa le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
L'avv. Soldani chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in appello, chiedendo in subordine in caso di soccombenza la compensazione delle spese di lite.
Gli avvocati delle parti autorizzano il Giudice a che sia data lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione in loro assenza.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, non presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina1 di 6 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Margherita Pastorino
all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella CAUSA n. r.g. n. 2762 /2024 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOLDANI FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Dante, 6 27029
VIGEVANO, giusta mandato in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ) (già Controparte_2 P.IVA_1 costituita in primo grado per il ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso i cui uffici, siti in
Torino, via Arsenale n. 21, è domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante e per parte appellata: come da verbale di udienza in data odierna.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 21.3.2023 il signor impugnava il verbale di contestazione per Parte_2 violazione del Codice della strada n. 700017690104 del 17.3.2023 elevato dal , Controparte_3
Dipartimento della P.S., Sezione Polizia Stradale di Milano con il quale veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art 172 co. 2 e c 3 bis CDS, chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia del verbale impugnato, quantomeno sino alla definizione del procedimento n. 1274/2021 pendente pagina2 di 6 davanti il Giudice di Pace di Vigevano e nel merito di annullare il verbale di violazione del codice della strada impugnato.
Si costituiva la , per conto e nell'interesse del , che Controparte_4 Controparte_3
chiedeva in sostanza il rigetto del ricorso.
Venivano effettuati diversi rinvii della causa e a fronte della mancata comparizione delle parti all'udienza del 29.10.2024 e successivamente all'udienza del 12.11.2024 il Giudice visti gli artt. 181
e 309 c.p.c. ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio.
Contro tale provvedimento proponeva appello , evidenziando intanto che in Parte_2
sostanza il Verbale opposto con il ricorso avanti il Giudice di Pace di Tortona, poneva fondamento esclusivamente su un precedente Verbale, oggetto di impugnazione e non ancora produttivo di efficacia e che per tali motivi non essendo ancora ad oggi definita la causa avanti il GDP di Vigevano pregiudiziale a quella proposta avanti il GDP di Tortona erano stati chiesti, sulla scorta di tali motivazioni, diversi rinvii di udienza (Rinvio dell'udienza del 03.10.2023, Rinvio dell'udienza del
12.03.2024, Rinvio dell'udienza del 09.07.2024, Rinvio dell'udienza del 29.10.2024, Rinvio dell'udienza del 13.11.2024) e che in occasione di tale ultima udienza il giudice di Pace di Tortona, pure a conoscenza del richiesto rinvio, rigettava la stessa e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del giudizio.
Parte appellante proponeva il seguente motivo di appello: violazione dell'art 295 cpc per non avere in sostanza il Giudice di prime cure sospeso o comunque rinviato la causa sino alla definizione di quella sottoposta all'attenzione del GDP di Vigevano non ancora definita e chiedeva, in sostanza, in riforma dell'Ordinanza impugnata la sospensione dell'efficacia del verbale di contestazione impugnato e nel merito di annullare l'ordinanza impugnata ed ordinare al Giudice di Pace di Tortona la riassunzione, remissione, iscrizione e/o trattazione a ruolo della causa n. 120/2023.
Si costituiva in giudizio la che contestava il motivo di appello avversario, Controparte_4
evidenziando in sostanza che dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata dalla
– e dalla quale si potevano ben leggere gli scritti contenuti sui verbali di contestazione e CP_4
sanzione – emergeva chiaramente che il provvedimento impugnato (n. 700017690104) avanti al GdP di Tortona, dott. Asteggiano, aveva come suo antecedente il verbale di contestazione della Polstrada di Tortona n. del 08.04.2021 (e conseguente provvedimento della MC-PV del NumeroDiCa_1
02/09/2021 segnalato nel verbale n. 700014690105) e non il verbale della Polizia Municipale di
Vigevano del 09.11.2022 impugnato davanti al GDP di Vigevano;
inoltre rappresentava che la concessione del rinvio di udienza, al di fuori delle ipotesi codificate, era un evento sottoposto a cautele e concesso nei casi strettamente necessari e che nel caso in esame il Giudice di Pace di Tortona aveva preso in considerazione le numerose istanze di rinvio proposte dal legale del e ne aveva Pt_1
pagina3 di 6 accordate molte per poi, infine, verificare il fondamento di tali continue istanze di rinvio, fondamento che era stato escluso così come era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 295 cpc;
concludeva pertanto la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello avversario, con vittoria di spese.
*****
Preliminarmente si rileva l'ammissibilità procedurale dell'appello proposto considerato che: “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma
2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2,
c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, n.23997).
Tale questione oltretutto non risulta neanche in contestazione tra le parti.
Ciò detto l'appello risulta infondato.
Risultano infatti sussistere i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc.
A tale proposito l'art 309 cpc prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”
L'art 181 co.1 cpc prevede poi che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie le parti non sono comparse in udienza per bene due udienze successive, a quella del 29.10.2024, ove già il Giudice di prime cure indicava rinvio visti gli artt 181 e 309 cpc, e a quella successiva, così rinviata del 12 novembre 2024 (cfr. verbali di udienza del fascicolo di primo grado).
A poco rileva che la parte ricorrente abbia formulata istanze di rinvio, considerato che il Giudice non si può ritenere obbligato a concedere i rinvii richiesti, non essendo oltretutto stati dedotti e provati giustificati impedimenti alla partecipazione dell'udienza e non risultano neanche applicabile nel caso di specie l'art 295 cpc come meglio si dirà nel prosieguo, con la conseguenza che la mancata partecipazione all'udienza per due udienze consecutive non può che portare all'estinzione del pagina4 di 6 procedimento e alla cancellazione della causa dal ruolo, proprio come avvenuto nel caso di specie in primo grado. In sostanza alla luce di quanto sopra, il ricorrente, pure avendo proposto istanza di rinvio dell'udienza del 12 novembre 2024 (oltretutto con istanza datata al giorno precedente, al 11.11.2024)
a fronte della mancata comparizione già all'udienza precedente, in mancanza di comunicazione di un effettivo rinvio, avrebbe dovuto al fine di evitare l'estinzione del giudizio partecipare all'udienza fissata.
Nello specifico non si ritiene come già sopra indicato applicabile l'art. 295 cpc e non si ritiene pertanto che la mancata concessione del rinvio da parte del Giudice di prime cure abbia violato tale norma, non potendosi pertanto accogliere il motivo di appello di cui sopra.
A tale proposito si rileva intanto che non risulta che con le istanze di rinvio delle udienza del
29.10.2024 e 12.11.2024 l'odierno appellante avesse chiesto la sospensione del giudizio, risultando richiesti solo rinvii di udienza, ma in ogni caso non risulta neanche che sussistessero i presupposti per una eventuale sospensione/rinvio della causa, considerato che, come fatto notare dalla CP_4 convenuta il verbale “collegato” a quello impugnato nel giudizio di primo grado davanti al GDP
Tortona non risulta neanche essere quello impugnato davanti al GDP di Vigevano. Nel caso di specie invero risulta impugnato davanti al Giudice di pace di Tortona il verbale n. 700017690104 e nello stesso si fa riferimento a precedente violazione risultante dal verbale nr AL1920000271PTR del
7.7.2021 (cfr. doc. 1 parte ricorrente fascicolo di primo grado), mentre il verbale che risulta oggetto dell'impugnazione davanti al Giudice di pace di Vigevano è il verbale n. 70463 del 9.11.2022 (cfr. doc. 3 ricorrente fascicolo di primo grado). Si tratta quindi di verbali differenti pertanto neanche risulterebbero sussistere in ogni caso eventuali presupposti di sospensione ex art 295 cpc.
Ciò detto la mancata sospensione del giudizio di primo grado e/o il mancato rinvio delle udienze di cui sopra non legittimavano la parte ricorrente, odierna appellante, a non presenziare alle rispettive udienze fissate, con la conseguenza che risulta legittima l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio impugnata nel presente procedimento di appello.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conferma dell'ordinanza impugnata del 12.11.2024.
Spese di lite
Le spese di lite, in forza del principio di soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante e liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tabella III, tenuto conto del rito applicato, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100) esclusa la fase istruttoria non svolta.
Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
pagina5 di 6 L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge
24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello presentato da e per l'effetto conferma il provvedimento Parte_1
impugnato (ordinanza del Giudice di Pace di Tortona del 12 novembre 2024);
2. Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in € 515,00 per compenso, oltre
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge
24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
Alessandria, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
pagina6 di 6
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2762 /2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 02/04/2025 , alle ore 12.03, innanzi alla dott.ssa Margherita Pastorino, sono comparsi, mediante collegamento da remoto, l'Avv. SOLDANI FEDERICO per parte appellante e l'Avv. dello Stato
Georgia Ponzoni per l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO* DI TORINO per la parte appellata.
Il Giudice autorizza le parti a discutere la causa.
Gli Avvocati delle parti discutono la causa richiamandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Ponzoni precisa le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta, con vittoria delle spese di lite.
L'avv. Soldani chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in appello, chiedendo in subordine in caso di soccombenza la compensazione delle spese di lite.
Gli avvocati delle parti autorizzano il Giudice a che sia data lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione in loro assenza.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, non presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina1 di 6 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Margherita Pastorino
all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella CAUSA n. r.g. n. 2762 /2024 promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOLDANI FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Dante, 6 27029
VIGEVANO, giusta mandato in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ) (già Controparte_2 P.IVA_1 costituita in primo grado per il ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso i cui uffici, siti in
Torino, via Arsenale n. 21, è domiciliata;
APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante e per parte appellata: come da verbale di udienza in data odierna.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 21.3.2023 il signor impugnava il verbale di contestazione per Parte_2 violazione del Codice della strada n. 700017690104 del 17.3.2023 elevato dal , Controparte_3
Dipartimento della P.S., Sezione Polizia Stradale di Milano con il quale veniva contestata al ricorrente la violazione dell'art 172 co. 2 e c 3 bis CDS, chiedendo in via preliminare di sospendere l'efficacia del verbale impugnato, quantomeno sino alla definizione del procedimento n. 1274/2021 pendente pagina2 di 6 davanti il Giudice di Pace di Vigevano e nel merito di annullare il verbale di violazione del codice della strada impugnato.
Si costituiva la , per conto e nell'interesse del , che Controparte_4 Controparte_3
chiedeva in sostanza il rigetto del ricorso.
Venivano effettuati diversi rinvii della causa e a fronte della mancata comparizione delle parti all'udienza del 29.10.2024 e successivamente all'udienza del 12.11.2024 il Giudice visti gli artt. 181
e 309 c.p.c. ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del giudizio.
Contro tale provvedimento proponeva appello , evidenziando intanto che in Parte_2
sostanza il Verbale opposto con il ricorso avanti il Giudice di Pace di Tortona, poneva fondamento esclusivamente su un precedente Verbale, oggetto di impugnazione e non ancora produttivo di efficacia e che per tali motivi non essendo ancora ad oggi definita la causa avanti il GDP di Vigevano pregiudiziale a quella proposta avanti il GDP di Tortona erano stati chiesti, sulla scorta di tali motivazioni, diversi rinvii di udienza (Rinvio dell'udienza del 03.10.2023, Rinvio dell'udienza del
12.03.2024, Rinvio dell'udienza del 09.07.2024, Rinvio dell'udienza del 29.10.2024, Rinvio dell'udienza del 13.11.2024) e che in occasione di tale ultima udienza il giudice di Pace di Tortona, pure a conoscenza del richiesto rinvio, rigettava la stessa e ordinava la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l'estinzione del giudizio.
Parte appellante proponeva il seguente motivo di appello: violazione dell'art 295 cpc per non avere in sostanza il Giudice di prime cure sospeso o comunque rinviato la causa sino alla definizione di quella sottoposta all'attenzione del GDP di Vigevano non ancora definita e chiedeva, in sostanza, in riforma dell'Ordinanza impugnata la sospensione dell'efficacia del verbale di contestazione impugnato e nel merito di annullare l'ordinanza impugnata ed ordinare al Giudice di Pace di Tortona la riassunzione, remissione, iscrizione e/o trattazione a ruolo della causa n. 120/2023.
Si costituiva in giudizio la che contestava il motivo di appello avversario, Controparte_4
evidenziando in sostanza che dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata dalla
– e dalla quale si potevano ben leggere gli scritti contenuti sui verbali di contestazione e CP_4
sanzione – emergeva chiaramente che il provvedimento impugnato (n. 700017690104) avanti al GdP di Tortona, dott. Asteggiano, aveva come suo antecedente il verbale di contestazione della Polstrada di Tortona n. del 08.04.2021 (e conseguente provvedimento della MC-PV del NumeroDiCa_1
02/09/2021 segnalato nel verbale n. 700014690105) e non il verbale della Polizia Municipale di
Vigevano del 09.11.2022 impugnato davanti al GDP di Vigevano;
inoltre rappresentava che la concessione del rinvio di udienza, al di fuori delle ipotesi codificate, era un evento sottoposto a cautele e concesso nei casi strettamente necessari e che nel caso in esame il Giudice di Pace di Tortona aveva preso in considerazione le numerose istanze di rinvio proposte dal legale del e ne aveva Pt_1
pagina3 di 6 accordate molte per poi, infine, verificare il fondamento di tali continue istanze di rinvio, fondamento che era stato escluso così come era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 295 cpc;
concludeva pertanto la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello avversario, con vittoria di spese.
*****
Preliminarmente si rileva l'ammissibilità procedurale dell'appello proposto considerato che: “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma
2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2,
c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2019, n.23997).
Tale questione oltretutto non risulta neanche in contestazione tra le parti.
Ciò detto l'appello risulta infondato.
Risultano infatti sussistere i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc.
A tale proposito l'art 309 cpc prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181”
L'art 181 co.1 cpc prevede poi che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie le parti non sono comparse in udienza per bene due udienze successive, a quella del 29.10.2024, ove già il Giudice di prime cure indicava rinvio visti gli artt 181 e 309 cpc, e a quella successiva, così rinviata del 12 novembre 2024 (cfr. verbali di udienza del fascicolo di primo grado).
A poco rileva che la parte ricorrente abbia formulata istanze di rinvio, considerato che il Giudice non si può ritenere obbligato a concedere i rinvii richiesti, non essendo oltretutto stati dedotti e provati giustificati impedimenti alla partecipazione dell'udienza e non risultano neanche applicabile nel caso di specie l'art 295 cpc come meglio si dirà nel prosieguo, con la conseguenza che la mancata partecipazione all'udienza per due udienze consecutive non può che portare all'estinzione del pagina4 di 6 procedimento e alla cancellazione della causa dal ruolo, proprio come avvenuto nel caso di specie in primo grado. In sostanza alla luce di quanto sopra, il ricorrente, pure avendo proposto istanza di rinvio dell'udienza del 12 novembre 2024 (oltretutto con istanza datata al giorno precedente, al 11.11.2024)
a fronte della mancata comparizione già all'udienza precedente, in mancanza di comunicazione di un effettivo rinvio, avrebbe dovuto al fine di evitare l'estinzione del giudizio partecipare all'udienza fissata.
Nello specifico non si ritiene come già sopra indicato applicabile l'art. 295 cpc e non si ritiene pertanto che la mancata concessione del rinvio da parte del Giudice di prime cure abbia violato tale norma, non potendosi pertanto accogliere il motivo di appello di cui sopra.
A tale proposito si rileva intanto che non risulta che con le istanze di rinvio delle udienza del
29.10.2024 e 12.11.2024 l'odierno appellante avesse chiesto la sospensione del giudizio, risultando richiesti solo rinvii di udienza, ma in ogni caso non risulta neanche che sussistessero i presupposti per una eventuale sospensione/rinvio della causa, considerato che, come fatto notare dalla CP_4 convenuta il verbale “collegato” a quello impugnato nel giudizio di primo grado davanti al GDP
Tortona non risulta neanche essere quello impugnato davanti al GDP di Vigevano. Nel caso di specie invero risulta impugnato davanti al Giudice di pace di Tortona il verbale n. 700017690104 e nello stesso si fa riferimento a precedente violazione risultante dal verbale nr AL1920000271PTR del
7.7.2021 (cfr. doc. 1 parte ricorrente fascicolo di primo grado), mentre il verbale che risulta oggetto dell'impugnazione davanti al Giudice di pace di Vigevano è il verbale n. 70463 del 9.11.2022 (cfr. doc. 3 ricorrente fascicolo di primo grado). Si tratta quindi di verbali differenti pertanto neanche risulterebbero sussistere in ogni caso eventuali presupposti di sospensione ex art 295 cpc.
Ciò detto la mancata sospensione del giudizio di primo grado e/o il mancato rinvio delle udienze di cui sopra non legittimavano la parte ricorrente, odierna appellante, a non presenziare alle rispettive udienze fissate, con la conseguenza che risulta legittima l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio impugnata nel presente procedimento di appello.
Ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conferma dell'ordinanza impugnata del 12.11.2024.
Spese di lite
Le spese di lite, in forza del principio di soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante e liquidate in base al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tabella III, tenuto conto del rito applicato, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100) esclusa la fase istruttoria non svolta.
Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
pagina5 di 6 L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge
24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello presentato da e per l'effetto conferma il provvedimento Parte_1
impugnato (ordinanza del Giudice di Pace di Tortona del 12 novembre 2024);
2. Dichiara tenuta e condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in € 515,00 per compenso, oltre
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge
24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”.
Alessandria, 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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