Cass. civ., sez. III, sentenza 18/10/2005, n. 20140
CASS
Sentenza 18 ottobre 2005

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In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica, (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e perciò in termini formalmente corretti e misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici. (Nella specie il giudice di appello aveva ritenuto che l'aggettivo "brutale", usato per definire un invito rivolto nel corso di un'assemblea dal ricorrente al presidente dell'assemblea stessa, e il giudizio di inciviltà emesso sul comportamento complessivo dello stesso ricorrente, costituissero legittimo esercizio del diritto di critica. La S.C., in applicazione dei principi soprariportati, ha confermato la sentenza di merito).

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.

In ipotesi di responsabilità solidale tra coobbligati, vertendosi in causa scindibile (art. 332, cod.proc. civ.), nel caso in cui l'appello venga proposto nei confronti di uno solo dei litisconsorti, la integrazione del contraddittorio erroneamente disposta dal giudice non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato pretermesso, qualora, nelle more, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

La norma la quale dispone che la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poichè in tal caso, mancando la pluralità di rapporti processuali, soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio.

Commentari3

  • 1Rimozione video diffamatori online con ricorso d’urgenza (art. 700): requisiti, prove e limiti secondo Tribunale di Milano 2026
    Lorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 2 febbraio 2026

    Introduzione La recente cronaca ha fatto emergere un tema di sempre più grande interesse che è quello legato alla rimozione video diffamatori online con ricorso d'urgenza. Quando online circola un contenuto che lede la reputazione, il problema non è solo “avere ragione”: è fermare la diffusione prima che il danno diventi incontrollabile. È qui che entra in gioco la tutela cautelare civile: in casi selezionati, il giudice può ordinare la rimozione immediata di video o post e adottare misure urgenti, senza attendere i tempi del processo ordinario. Attenzione però: questa non è una scorciatoia per “zittire” qualcuno. La tutela d'urgenza richiede un equilibrio delicato tra: diritti della …

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  • 2Dire la verità non costituisce diffamazione (Cass. civ., sent. 22600/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2018

    La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza). Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 22600/13; depositata il 3 ottobre 2013 (..) Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nell'azione di …

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  • 3Libertà d’espressione, ingiuria, diffamazione in internet e tutela del cittadino.
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    § 1. Premessa. Il rapporto tra esseri umani non conosce solo aspetti positivi di reciproco sostegno, socializzazione, amicizia ed, eventualmente, amore: ingiuria, diffamazione e minacce sono fattispecie antiche come il mondo. Tuttavia l'esistenza di internet e la sua crescente importanza nella vita quotidiana di milioni di individui pongono nuovi problemi. Mediante questo mezzo l'ingiuria e la diffamazione hanno la possibilità di “globalizzarsi”: fatte salve le barriere linguistiche, un'ingiuria postata a Roma su un sito internet può essere letta a Pechino o a Sidney. Se poi il potenziale lettore non ha un corredo di conoscenze tali da fargli discernere un'informazione autentica da una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/10/2005, n. 20140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20140
Data del deposito : 18 ottobre 2005

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