Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 4
In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica, (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e perciò in termini formalmente corretti e misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici. (Nella specie il giudice di appello aveva ritenuto che l'aggettivo "brutale", usato per definire un invito rivolto nel corso di un'assemblea dal ricorrente al presidente dell'assemblea stessa, e il giudizio di inciviltà emesso sul comportamento complessivo dello stesso ricorrente, costituissero legittimo esercizio del diritto di critica. La S.C., in applicazione dei principi soprariportati, ha confermato la sentenza di merito).
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.
In ipotesi di responsabilità solidale tra coobbligati, vertendosi in causa scindibile (art. 332, cod.proc. civ.), nel caso in cui l'appello venga proposto nei confronti di uno solo dei litisconsorti, la integrazione del contraddittorio erroneamente disposta dal giudice non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato pretermesso, qualora, nelle more, siano decorsi i termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..
La norma la quale dispone che la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poichè in tal caso, mancando la pluralità di rapporti processuali, soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio.
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La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza). Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 22600/13; depositata il 3 ottobre 2013 (..) Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nell'azione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/10/2005, n. 20140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20140 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
SI IO elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell'avvocato PASANISI Marcello che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI DI MAIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IS LI, PA OL, E.N.P.A.M. IN PERSONA del Presidente PA OL, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato MANNUCCI Luigi, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
ARBE INDUSTRIE GRAFICHE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Riccardo Bertolini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO GIUGNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO COLIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1597/02 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, emessa il 22/02/02, depositata il 22/04/02, R.G. 2324/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/05 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
uditi gli Avvocati LUIGI DI MAIO e MARCELLO PASANISI;
udito l'Avvocato LUIGI MANNUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale citazione innanzi al tribunale di Roma del febbraio 1996 IO NE conveniva in giudizio IA LL, OL PA, l'PA (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici) e la società Arbe industrie Grafiche spa per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, che reclamava a causa di due articoli, pubblicati sul "Giornale della Previdenza ", edito dalla predetta società, redatto dall'PA e di cui direttore responsabile era il LL e direttore il PA.
Assumeva che nei due articoli, che avevano offerto una distorta descrizione di un episodio che lo aveva visto protagonista, era stata lesa la sua reputazione personale e professionale in quanto gli erano stati attribuiti comportamenti incivili, bruschi ed irrispettosi, che egli non aveva tenuto.
Il tribunale adito rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese del giudizio.
Sull'impugnazione principale del soccombente e su quella incidentale di OL PA decideva la Corte d'appello di Roma con la sentenza pubblicata il 22 aprile 2002, la quale dichiarava inammissibile il gravame nei confronti di OL PA e dell'PA e lo rigettava nei confronti di IA LL e della società Arbe industrie Grafiche spa;
rigettava l'appello incidentale;
condannava IO NE alle spese del grado a favore del LL e della società;
compensava le spese nel rapporto tra il PA e l'PA ed il NE.
I giudici d'appello consideravano, anzitutto, che l'impugnazione non era stata notificata all'PA, nei cui confronti la sentenza era, pertanto, divenuta definitiva, poiché ad escludere il giudicato non poteva venire in rilievo la disposta integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., ordinata sull'erroneo presupposto della sussistenza della causa inscindibile e che, invece, era da intendere come avvenuto ai sensi dell'art. 332 stesso codice. Rilevavano, altresi, che il giudicato si era formato anche nei confronti di OL PA nella qualità di direttore del periodico "Giornale della Previdenza", poiché in primo grado per lo stesso era stato dichiarato il difetto di legittimazione e su tale punto della sentenza del tribunale IO NE non aveva proposto impugnazione.
Ritenevano, nel merito, che le espressioni che il NE aveva indicato come idonee ad offendere il suo prestigio, valutate nell'ambito del rapporto conflittuale esistente tra le parti, non sembravano acquistare, sotto il profilo oggettivo, quell'attitudine a ledere la pubblica stima con riferimento ai beni dell'onore e del decoro sul cui apprezzamento si fonda la buona reputazione, per cui era da escludere il reato di diffamazione.
Precisavano che la sola esposizione di fatti non conformi o non esattamente rispondenti al vero non integrava la diffamazione in assenza della efficacia lesiva dell'onore o del decoro. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IO NE, il quale ha affidato l'impugnazione a sei motivi.
Hanno resistito con controricorso IA LL, OL PA, la Fondazione PA (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli odontoiatri, già PA) e la società Arbe Industrie Grafiche spa.
OL PA, la fondazione PA e IA LL hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 160, 164 e 291 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice - il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che in grado di appello fosse mancata la vocatio in ius di OL PA nella sua qualità di presidente dell'PA. Assume che, a tutto concedere, il giudice di secondo grado avrebbe potuto dichiarare nulla la notificazione dell'appello nei confronti del PA, stante la consegna presso il procuratore domiciliatario di un unico atto riferito alla doppia sua qualifica di presidente dell'PA e di direttore del "Giornale della Previdenza"; ma in tal caso avrebbe dovuto disporne la rinnovazione, adempimento da ritenere disposto e verificato.
Evidenzia, inoltre, che la scelta operata dalla difesa del PA di interpretare la vocatio in ius come riferita alla sua qualità di direttore del giornale e non di presidente dell'PA appare arbitraria e non sostenuta da alcun fondamento giuridico e normativo. Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 331 cod. proc. civ. e 11 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.- il ricorrente assume che, dovendo l'PA essere considerato litisconsorte necessario nella causa avente ad oggetto la responsabilità solidale per danni da diffamazione a mezzo stampa del proprietario, dell'editore e degli autori della pubblicazione, dall'effettuata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice d'appello era conseguita la introduzione anche nei confronti di detto Ente della rituale e valida impugnazione, con la conseguenza che il giudice dell'appello non avrebbe potuto fare applicazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 332 cod. proc. civ. per dichiarare l'appello tardivamente proposto.
I due motivi, che sotto diverso profilo censurano la sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui il gravame proposto nei confronti dell'PA è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivamente introdotto, vanno trattati congiuntamente. Al riguardo, rileva, anzitutto questa Corte che l'ammissibilità dell'appello non può farsi discendere dall'argomento di cui al secondo motivo del ricorso, poiché, trattandosi nella specie di responsabilità solidale tra coobbligati (per la quale deve escludersi la ipotesi dell'inscindibilità delle cause ex art. 331 cod. proc. civ.), la disposta integrazione del contraddittorio, da intendere come litis denuntiatio, non impediva il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coobbligato pretermesso qualora fossero intanto decorsi i termini di cui agli art. 325 e 326 cod. proc. civ.. Se alla tesi del ricorrente non può giovare il profilo della censura di cui al secondo mezzo di doglianza (il quale, quindi, non può essere accolto), rileva questa Corte che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, invece, ravvisare che l'appello nei confronti dell'PA era stato ritualmente e tempestivamente introdotto con la citazione al PA notificata, ancorché in unica copia presso il comune difensore, sia personalmente come direttore del "Giornale della Previdenza", sia nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'PA.
In tale situazione risultava applicabile la regola di diritto, pacifica nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 11352/2003;
Cass., n. 4529/2001; Cass., n. 9726/86), a mente della quale la norma, la quale dispone che la notifica dell'atto d'impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti anche se costituite con unico difensore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica sta in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poiché in tal caso, mancando la pluralità di rapporti processuali, soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio.
Di conseguenza, accolto il primo motivo, l'impugnata sentenza, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l'appello di IO NE nei confronti dell'PA, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che procederà nel rispetto del principio di diritto di cui innanzi. Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 2 e 3 Cost. e 10 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.- il ricorrente assume che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della lesione del diritto all'onore ed alla reputazione insito nelle espressioni usate, cui erroneamente non sarebbe stata attribuita valenza diffamatoria.
Con il quarto motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 21 Cost. nonché la carente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia che il fatto narrato sarebbe radicalmente diverso da quello accaduto e che le modalità dell'informazione di stampa avrebbero superato i limiti della continenza, essendo stato utilizzato un linguaggio troppo colorito e lesivo della sua reputazione di persona e di medico.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente siccome connessi e concretanti l'unica sostanziale censura circa il mancato riconoscimento della valenza diffamatoria degli scritti e del superamento del limite della continenza, non possono essere accolti. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: Cass., n. 11420/2002; Cass., n. 13685/2001) che, in materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di critica, la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservati al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici.
Nella specie il giudice del merito - premesso che per realizzare il fatto-reato della diffamazione a mezzo della stampa non è sufficiente l'esposizione di fatti non conformi (o non esattamente conformi) al vero, ma è necessario che la ricostruzione dell'accaduto sia idonea a ledere l'onore ed il decoro della persona - ha ritenuto che le affermazioni del cronista non erano tanto dirette alla ricostruzione delle effettive modalità dell'azione del NE, quanto avevano lo scopo di informare di ciò che il ricorrente si prefiggeva e delle conseguenze che il comportamento dello stesso aveva cagionato nei partecipanti all'assemblea. in particolare, la Corte territoriale, con riferimento alla definizione di "brutale" dell'invito rivolto dal NE al presidente dell'assemblea ed al giudizio di "inciviltà" emesso sul comportamento complessivo dello stesso, ha affermato che la definizione corrispondeva all'impatto ed alla reazione che la condotta del ricorrente aveva provocato negli astanti e che il giudizio espresso era da valutare come legittimo esercizio del diritto di critica, rientrante nel diritto costituzionalmente protetto dal precetto primario dell'art. 21 della Costituzione. Il giudice del merito ha valutato, altresì, che, nell'esercizio di tale diritto, non era stato superato il limite della continenza, poiché le espressioni usate non erano trascese in volgare offesa o in denigrazione dell'altrui patrimonio morale e che il solo tono "ironico", usato a commento del fatto, neppure poteva consistere nel superamento del suddetto limite.
Non è censurabile, pertanto, la valutazione della sentenza impugnata, che, nella valutazione del testo dell'articolo nel contesto del rapporto conflittuale esistente tra le parti, ha escluso che sotto il profilo oggettivo le espressioni usate potessero avere l'attitudine a ledere la pubblica stima del NE con riferimento ai beni dell'onore e del decoro.
La conclusione, infatti, è rispettosa delle regole che, allo stesso modo del diritto di cronaca, debbono essere osservate anche per il diritto di critica, il cui legittimo esercizio deve corrispondere al rispetto dei requisiti seguenti:
a) interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa (secondo l'ipotesi di specie della generale categoria professionale dei medici destinatari del periodico in oggetto);
b) correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad hominem nè assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
e) corrispondenza tra la narrazione ed 1 fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate Irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.
Per il resto, non vi è dubbio che la critica consente il ricorso ad un linguaggio più pungente ed incisivo di quello proprio del semplice diritto di cronaca, sicché non coglie nel segno la censura che lamenta l'uso di un "linguaggio troppo colorito". Con il quinto motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 595 cod. pen., 11 e 12 della legge sulla stampa nonché la carente motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente sostiene che la sentenza denunciata avrebbe erroneamente escluso la lesione, realizzata con il mezzo della stampa, dei suoi diritti personalissimi all'onore, al decoro ed alla reputazione.
Assume che la sentenza sarebbe del tutto priva di motivazione sulla sussistenza dell'illecito in suo danno, perché il giudice del merito non aveva considerato che ad integrare il reato di diffamazione sussistevano sia il dato soggettivo del dolo generico, sia il dato oggettivo della divulgazione della notizia offensiva con il mezzo della stampa, con sicuro pregiudizio economicamente valutabile. Il motivo resta assorbito dalle considerazioni svolte a proposito della corretta esclusione della valenza diffamatoria dello scritto: una volta definitivamente stabilito che si è trattato di legittimo esercizio del diritto di critica, restando esclusa ogni pretesa risarcitoria del NE, non mette conto indagare in ordine anche agli altri elementi del preteso illecito.
Con il sesto motivo di doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il ricorrente critica la decisione del giudice del merito in ordine, condanna alle spese processuali, di cui denuncia l'eccessività assumendo che l'ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni era stata di lire 330.000.000 e che a detto ammontare il giudice del merito avrebbe dovuto rapportare la liquidazione delle spese, comunque non necessariamente nella misura massima degli onorari.
La censura non può essere accolta.
La condanna alle spese è stata adottata nei confronti della parte soccombente e non sussiste, perciò, la violazione della norma di cui all'art. 91 cod. proc. civ.. Quanto alla pretesa dedotta eccessività della liquidazione, occorre rilevare che la determinazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, per cui il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice siccome il ricorrente si è limitato a fare, è eccessivamente generico e rende il motivo inammissibile.
Il ricorso, pertanto, accolto il primo motivo, è rigettato nel resto con riferimento al rapporto con le parti diverse dall'PA. Sussistono giusti motivi (art. 92 cod. proc. civ.) per compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nel rapporto tra IO NE e la Fondazione PA;
rigetta per il resto il ricorso;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma;
compensa per intero le spese del giudizio di Cassazione tra tutte le parti. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2005