CA
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/09/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2317/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.12.2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del suo liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 sig. , con sede legale in Treviso, Piazza Silvio Trentin n. 5, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Gianluca Zamboni, con domicilio eletto presso il difensore, in
Treviso, via Frà Giocondo n. 36, appellante/attrice opponente in primo grado
E
C.F. , n. REA PD-164847, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del curatore, dr. , autorizzato alla costituzione nel iudizio di II Controparte_3 grado con provvedimento del G.D. dell'8.3.2024, con sede legale in Rovereto (TN), via Brennero n. 1/D, già con sede in Loreggia (PD), via Boscalto Est n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Vianello, con domicilio eletto presso il difensore, in Padova, Via F. Rismondo n. 2/E, appellato/ricorrente convenuto opposto in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1074/2023, pubblicata il 23.5.2023 a definizione del procedimento di primo grado n.
1439/2021, di opposizione al D.I. n. 49/2021 emesso in data 8.1.2021 in favore del ricorrente per il pagamento della somma di € 220.000, Controparte_2 oltre interessi e spese;
1 causa rimessa in decisione all'udienza del 10.7.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Accertati i fatti esposti, ritenuto il fondamento dei motivi di appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarandosene comunque la nullità e dichiarandosi che nulla è dovuto dalla parte opponente alla Parte_1 ricorrente procedura fallimentare. Spese e onorari rifusi, sia del grado di giudizio
d'appello, che della fase di opposizione di primo grado”;
➢ conclusioni di parte appellata [ Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e istanza, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità, con ogni conseguente statuizione;
in subordine, nel merito - per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande tutte formulate dalla appellante, in quanto inammissibili, infondate e/o non provate e, per
l'effetto e comunque, confermarsi la sentenza n. 1074/2023 del Tribunale di Padova del 20.05.2023, pubblicata in data 23.05.2023; ovvero, in via di ulteriore, stretto subordine, - accertare e dichiarare il diritto del ad Controparte_2 ottenere da il pagamento della somma in linea capitale di € Parte_1
220.000,00 (duecentoventimila/00), condannando quindi la nominata opponente
al pagamento in favore del del Parte_1 Controparte_2 predetto importo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00), oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora sino al saldo effettivo, per le causali tutte di cui alla narrativa del presente atto, e quindi di ripetizione dell'indebito pagamento dell'importo di € 220.000,00 effettuato dalla fallita a Controparte_2
a titolo di acconto per la cessione, mai avvenuta, delle quote societarie di Parte_1 cui alle scritture private 18.05.2011 e 26.06.2014, ovvero al pagamento della diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e successive spese occorrende”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso monitorio in data 22.12.2020, il Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Padova di ingiungere alla società (con sede legale Parte_1 in Treviso, Piazza Silvio Trentin n. 5), il pagamento della somma di € 220.000,00 in
2 linea capitale, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo, oltre alle spese, ai compensi professionali, agli accessori di legge, iva se dovuta, C.P.A., ed ogni successiva, occorrenda spesa, nello specifico allegando che:
i) è una società che si occupava della diretta costruzione, Controparte_4 dell'esercizio, della gestione e comunque della realizzazione di iniziative ed opere mobiliari ed immobiliari pubbliche e private, successivamente incorporata nel 2013 in poi dichiarata fallita;
Controparte_2
ii) è una società con sede legale in Treviso, Piazza Silvio Trentin n. 5, che Parte_1 si occupa principalmente di compravendita di immobili e costruzione di fabbricati di qualsiasi natura, specie e destinazione, nonché della loro gestione e amministrazione, sia in proprio che per conto terzi;
Pa iii) in data 18.5.2011, in Loreggia (PD), concludeva con un Controparte_4 contratto preliminare per l'acquisto della quota di partecipazione del 12,5% detenuta Pa da nella società Diaz S.r.l. al prezzo di € 460.000,00 (importo comprensivo anche Pa di un finanziamento soci di € 26.250,00 che aveva fino ad allora versato in favore di Diaz S.r.l.) da corrispondersi in n. 23 rate costanti e mensili dell'importo di €
20.000,00 a partire dal 15.6.2011 fino al saldo effettivo;
iv) in esecuzione di tale contratto preliminare corrispondeva a Controparte_4 Pa a titolo di acconto sul prezzo la complessiva somma di € 220.000,00 mediante undici distinti pagamenti eseguiti a mezzo di bonifico bancario dell'importo di € Pa 20.000,00 cadauno, accreditati sul conto corrente intestato a nelle date del
13.6.2011, 13.7.2011, 16.8.2011, 15.9.2011, 4.11.2011, 15.11.2011, 15.12.2011,
16.1.2012, 15.2.2012, 15.3.2012 e 15.7.2013;
v) in data 19.11.2013, incorporava Controparte_2 Controparte_4 subentrando ad essa, a far data dall'1.12.2013, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e in tutti i diritti ed obblighi comunque facenti capo a , tra Controparte_4 Pa cui quelli in essere tra e Controparte_4 vi) successivamente all'avvenuta incorporazione di in Controparte_4 CP_4 le parti sospendevano di comune accordo l'esecuzione del contratto preliminare del
18.5.2011; Pa vii) in data 26.6.2014, sempre in Loreggia (PD), e concludevano CP_4 Pa un'ulteriore scrittura privata con cui, tra l'altro, confermava di voler cedere a le proprie partecipazioni in Diaz S.r.l. al prezzo già pattuito di € CP_4
460.000,00, dando espressamente atto di aver già ricevuto da la somma CP_4 di € 220.000,00 a titolo di acconto. Nella medesima scrittura privata, e ZF CP_4
3 pattuivano, fra altro, che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato dinnanzi al notaio entro e non oltre la data del 31.10.2014. Tuttavia, le parti non addivenivano alla stipula del contratto definitivo (tanto meno entro il summenzionato termine), né davano compiuta esecuzione al contratto preliminare, ferma restando la già avvenuta corresponsione dell'acconto di € 220.000,00 da parte di CP_4 Pa
in favore di circostanza pacifica ed espressamente riconosciuta dalla
[...] stessa promittente venditrice;
viii) in data 14/29.4.2016, il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento di CP_2
[...] ix) in data 24.1.2018, il curatore di esaminati i documenti Controparte_2 contabili e fiscali depositati dalla fallita presso il Tribunale, riscontrava la mancata esecuzione del contratto preliminare di cessione delle quote di Diaz S.r.l. da parte di Pa nonostante l'avvenuto pagamento in suo favore dell'importo di € 220.000,00 e decideva pertanto, nonostante l'inopponibilità del contratto preliminare alla procedura fallimentare, stante il difetto di data certa di entrambe le scritture private
(del 18.5.2011 e del 26.6.2014), di sciogliersi dal contratto ex art. 72, comma 1,
L.F.; Pa x) nonostante la formale comunicazione inviatale dalla curatela, non provvedeva alla restituzione delle somme incassate a titolo di anticipo, con la Pa conseguenza che il è creditore nei confronti di della Controparte_2 somma di € 220.000,00 a titolo di capitale, oltre agli interessi di legge dalla data di costituzione in mora (24.1.2018) al saldo effettivo;
xi) a nulla erano valse le negoziazioni intercorse tra le parti e i rispettivi procuratori volte a definire bonariamente la controversia.
2. Il Tribunale di Padova accoglieva il ricorso emettendo a favore della Procedura istante il decreto ingiuntivo n. 49/2021, R.G. n. 7652/2020, per l'importo richiesto di
€ 220.000, oltre accessori e spese.
3. Proponeva ritualmente opposizione sulla base di Parte_1 cinque motivi – attinenti ai seguenti profili: 1) difetto di legittimazione attiva della curatela in mancanza dell'autorizzazione del comitato dei creditori necessaria, sia per sciogliersi dal preliminare del 2011, sia per proporre l'azione;
2. difetto di potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore;
3. difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 72 l.f. per l'esercizio del potere di scioglimento;
4. compensazione con il danno patrimoniale patito da a causa del mancato trasferimento delle Pt_1 quote societarie;
5. incompetenza per territorio del Tribunale di Padova – concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via preliminare, atteso che la presente
4 opposizione è fondata su prova scritta e di facile soluzione e che comunque i presupposti di inaccoglibilità dell'azione avversaria già emergono ictu oculi dalla documentazione ex adverso prodotta, ci si oppone sin d'ora alla concessione della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, se richiesta. In via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito dichiarandosi per l'effetto la competenza in suo luogo del Tribunale di Treviso, foro della sede legale dell'opponente; dichiararsi per conseguenza la nullità del decreto ingiuntivo opposto, comunque da revocarsi. In via preliminare gradata, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva, e comunque di capacità processuale ad esperire la domanda giudiziale in oggetto, in capo al curatore fallimentare a causa della mancata allegazione di autorizzazione da parte del comitato dei creditori allo scioglimento del contratto ex art. 72 L.F. In via preliminare gradata, accertarsi e dichiararsi l'assenza del potere sostanziale di sciogliersi dal contratto da parte del curatore fallimentare per carenza di autorizzazione da parte del comitato dei creditori. In via preliminare gradata, dichiararsi il difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 72 L.F. per l'esercizio del potere di scioglimento dal contratto, stante il grave inadempimento posto in essere dalla società di poi fallita e l'esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'opponente. Nel merito, dichiararsi nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni tutte svolte in narrativa, accertandosi l'infondatezza dell'azione monitoria, priva di prova, nonché accertandosi e dichiarandosi che nessuna somma è dovuta da parte del soggetto opponente per i motivi svolti. Compensarsi la pretesa creditoria restitutoria avversaria fino a concorrenza con il diritto risarcitorio che compete all'opponente per somma almeno pari al diritto al corrispettivo contrattuale;
diritto che espressamente si eccepisce in compensazione;
dichiararsi quindi che nessuna somma è dovuta dalla parte opponente. Spese ed onorari di causa rifusi”.
4. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto CP_2 resistendo alle domande avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, accertarsi e dichiararsi il diritto del
[...] ad ottenere da il pagamento della somma Controparte_2 Parte_1 in linea capitale di € 220.000,00, condannando, quindi, la opponente Parte_1
al pagamento in favore del del predetto
[...] Controparte_2 importo di € 220.000,00, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia.
5 5. La causa è stata istruita solo documentalmente, e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice di Padova ha respinto l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente a rimborsare alla curatela le spese di lite, nello specifico ritenendo:
i) in via preliminare, con riguardo al quinto motivo di opposizione, attinente alla pretesa incompetenza del Tribunale di Padova in favore di quella del Tribunale di
Treviso, che: “L'eccezione è stata formulata da in maniera incompleta e quindi Pt_1 si ritiene come non proposta con definitivo radicamento della competenza dell'adito giudice. dopo aver contestato che la domanda monitoria non è qualificabile come Pt_1 azione derivante dal , e quindi non è soggetta alla vis del Tribunale CP_2 fallimentare, ha così argomentato l'incompetenza del Tribunale di Padova: “Per altro verso, la sede legale della società ingiunta si trova in Treviso e, per altro verso ancora, controparte, per sua stessa dichiarazione in ricorso di inopponibilità ad essa delle scritture private per assenza di data certa, non può allegare a proprio favore, nè il relativo contenuto, nè il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. per il foro facoltativo delle cause relative a diritti di obbligazione. L'azione monitoria avversaria avrebbe pertanto dovuto essere promossa avanti il foro di Treviso, quale giudice della parte convenuta”. La società non ha allegato di non avere sedi secondarie, né Pt_1 stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice patavino (sulla necessità di simile allegazione per formulare un'eccezione completa cfr. Cass. 21253/2011). Ancora, non ha declinato la propria eccezione con riferimento ai fori dell'art. 20 c.p.c., Pt_1 ulteriore elemento che concorre nel far ritenere incompleta l'eccezione in esame”;
ii) sempre in via preliminare, con riguardo all'argomento proposto da con la Pt_1 prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., per cui l'azione del dovrebbe CP_2 ritenersi nulla e inammissibile per difetto di causa petendi in quanto la procedura fallimentare dichiara di considerare a sé inopponibili le scritture di cui ai doc. 3 e 6 e per altro verso invoca il contenuto delle scritture stesse sul presupposto di essersene sciolta ex art. 72 l.f., che “L'argomento non è dirimente. Sin dalla dichiarazione ex l.
72 l.f. del 24.2.2018 è stata chiara la posizione del Fallimento: il curatore sciogliendosi dal contratto preliminare ha optato per il rimedio in esame che presuppone la validità ed opponibilità dei due contratti preliminari, “nonostante” gli stessi contratti potrebbero anche essere ritenuti inopponibili alla massa per difetto di data certa. Ciò corrisponde alla possibilità, normalmente rimessa ad ogni parte processuale, di esercitare in via gradata alcuni diritti potestativi (non solo quello sottostante l'art. 72 l.f., ma anche il diritto di eccepire o meno l'inopponibilità di un
6 accordo per difetto di data certa), similmente a quanto accade in molti giudizi in cui una parte propone una domanda di annullamento contrattuale (che presuppone
l'invalidità dell'accordo) e, in subordine, chiede l'accertamento della risoluzione del medesimo contratto per inadempimento (domanda che presuppone esistenza e validità dell'accordo). Le eccezioni della non sono quindi idonee a respingere la Pt_1 domanda restitutoria avanzata dal ”; CP_2
iii) nel merito, con riguardo al primo e secondo motivo di opposizione, attinente al difetto di legittimazione;
al difetto di autorizzazione per lo scioglimento ex art. 72
l.f.; al difetto di potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore, che: “Il motivo in esame, sviluppato in più punti, non può ritenersi rinunciato da Pt_1 solo perché non riproposto in prima memoria;
perché una eccezione o una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione (in sede di precisazione delle conclusioni o ancora prima nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. n. 31571 del 03/12/2019).
Le questioni sono comunque infondate. Quanto al preteso difetto di legittimazione per “carenza di potere”, la tesi a pag. 2 della citazione non è esposta in maniera chiara. Quanto al potere in capo al curatore di disporre lo scioglimento ex art. 72 l.f. dal preliminare di acquisto di partecipazioni societarie, parte convenuta CP_2 costituendosi in giudizio ha dimesso sub doc. 9 l'autorizzazione del Giudice Delegato, emessa il 15.12.2017, previo parere del comitato dei creditori, parere che era stato reso, così come attestato dal G.D. nel provvedimento in esame, così ritenendosi superata ogni questione giuridica in merito”; iv) con riguardo al terzo motivo di opposizione, attinente al difetto dei presupposti ex art. 72 l.f., che: ritiene che il curatore non avesse la facoltà di sciogliersi dal Pt_1 preliminare di vendita in quanto si trattava di contratto “inadempiuto” dalla promissaria acquirente e non solo un contratto “ineseguito”. Contesta CP_4 quindi l'esistenza di alcun diritto in capo alla curatela a vedersi restituito il prezzo pagato in esecuzione del preliminare di vendita;
formula anche eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ritenendo la società in bonis CP_4 inadempiente, sia all'obbligo di pagare il residuo prezzo di vendita, sia all'obbligo di giungere alla stipula del definitivo di cessione. Quanto all'eccezione ex art. 1460 c.c. nel caso di specie la stessa non è dirimente;
invero, il meccanismo dell'eccezione di inadempimento (secondo cui ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la
7 sua obbligazione se l'altro è inadempiente) non ha ragion d'essere in un giudizio volto alla risoluzione del contratto e alla restituzione del prezzo pagato. Il non CP_2 chiede l'esecuzione del preliminare (caso in cui potrebbe opporsi l'eccezione ex art.
1460 c.c. contestando l'inadempimento della controparte), bensì unicamente
l'accertamento del diritto alla restituzione di somme in virtù dello scioglimento del contratto. Quanto alla lettura dell'art. 72 l.f. proposta dall'attrice, la tesi non è compatibile con il dettato della legge fallimentare, così come interpretata negli anni dalla giurisprudenza. In caso di Fallimento di uno dei contraenti, sia esso il promittente venditore o il promissario acquirente, il contratto preliminare resta sospeso fino a quando il curatore opera la scelta tra il subentro e lo scioglimento. In pendenza dello stato di sospensione resta esclusa la facoltà del promittente venditore in bonis di chiedere la risoluzione del contratto, ancorché con riguardo al pregresso inadempimento del compratore, e neppure è consentito configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 l. fall., prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non scelga tra il subentro nel contratto e lo scioglimento, alla controparte essendogli attribuito unicamente il potere di mettere in mora il curatore per indurlo ad effettuare la scelta (Cfr. Cass. 15.3.2013, n. 6649).
Nel caso in esame, in aggiunta, si rileva che tra la stipula del contratto del 26.6.2014 con cui le parti hanno rinegoziato la cessione delle quote societarie (doc. 6 monitorio)
e la dichiarazione ex art. 72 l.f. del 28.1.2018 (doc. 8 monitorio) non vi è alcuna richiesta della di eseguire il preliminare, né intimazione ad adempiere, né Pt_1 richieste risolutorie di sorta. Conseguentemente, non è nemmeno predicabile una situazione tesa all'accertamento incidenter tantum della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare (in ipotesi, in via automatica ed anteriormente al Fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto o adempiuto a una successiva diffida intimatagli ex art. 1454
c.c.). In conclusione, il diritto del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare, sancito dall'art. 72 l. fall., ha carattere potestativo, è applicabile in ogni ipotesi di contatto non ancora eseguito, ivi incluso, quindi, quello inadempiuto per scadenza di termini, si perfeziona con la mera comunicazione della volontà del suo titolare alla controparte, senza necessità di un intervento del giudice, cui compete soltanto di accertare che l'effetto si sia prodotto (Cass. 10.4.2013, n. 8686; conforme Cass.
16.9.2015, n. 18149)”;
v) con riguardo, infine, al quarto motivo di opposizione, attinente alla pretesa compensazione con il danno patrimoniale patito da a causa del mancato Pt_1 trasferimento delle quote societarie, che: “A pagina 7 della citazione introduttiva Z.F.
8 ritiene che dalla mancata esecuzione del preliminare sia derivato alla stessa attrice un “pregiudizio patrimoniale di valore pari, se non superiore, al corrispettivo della cessione di quote promessa mediante la scrittura di data 18.5.2011”. La deduzione non è condivisibile. Nel patrimonio della sono ancora presenti le quote societarie Pt_1 oggetto del preliminare, ossia la quota di partecipazione del 12,5% detenuta da Pt_1 nella società Diaz s.r.l.; sotto questo primo profilo non si rinviene alcun pregiudizio, non rinvenendosi alcuna riduzione nel patrimonio dell'attrice. Al contrario, per anni,
l'attrice ha goduto, non solo della proprietà delle predette quote societarie, ma ha anche avuto nel suo patrimonio la disponibilità dell'ingente somma versata a titolo di acconto sul prezzo dalla . Non è quindi ammissibile sostenere che la CP_4 Pt_1 possa, da un lato, mantenere la proprietà delle quote societarie in esame, e dall'altro conseguirne oggi il controvalore a titolo di risarcimento del danno”.
6. Ha proposto tempestivamente appello sulla base di Parte_1 cinque motivi – nello specifico attinenti ai seguenti profili: primo motivo: erronea reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
secondo motivo: erronea reiezione delle eccezioni riguardanti il difetto di legittimazione, il difetto di autorizzazione per lo scioglimento ex art. 72 L.F. ed il difetto del potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore;
terzo motivo: censurabilità della motivazione in punto sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F.; quarto motivo: erronea reiezione dell'eccezione di compensazione;
quinto motivo: inaccoglibilità per contraddittorietà e indeterminatezza della domanda avversaria formulata in comparsa di risposta – chiedendo, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Si è costituito il curatore della Procedura fallimentare ricorrente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza, prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. Precisate le conclusioni come sopra trascritte e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 10.7.2025 – tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT – la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
9. La curatela nel costituirsi in giudizio ha sollevato in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., contestando che l'atto d'appello
9 contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, risultando privo di una sufficiente parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, diretta in qualche modo a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure. In particolare, Pt_1 come risulterebbe evidente dalla lettura del suo atto di impugnazione, si sarebbe limitata a riproporre in maniera poco ordinata le censure già (poco chiaramente) espresse nel giudizio di primo grado, lamentandone il mancato accoglimento da parte del giudice e quindi, in modo generico, l'ingiustizia della statuizione di rigetto.
L'eccezione – tenuto conto dei termini in cui è stata articolata l'impugnazione – deve ritenersi infondata.
Invero, il vigente testo normativo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Ebbene, in applicazione dei richiamati principi, non può accogliersi la proposta eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essendo stati articolati dall'appellante specifici motivi d'appello, con i quali vengono censurate le statuizioni su cui si fonda la sentenza impugnata e sono indicate le ragioni delle censure e le soluzioni alternative oggetto della richiesta di riforma.
10. Venendo alle ragioni dell'impugnazione, il primo motivo – rubricato: “Erronea reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato: a) che non ha allegato Pt_1 di non avere sedi secondarie, nè alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice di Padova, dal che deriverebbe l'incompletezza e l'inefficacia dell'eccezione;
b) che non ha, inoltre, formulato la propria eccezione con riferimento ai fori Pt_1 dell'art. 20 c.p.c., da cui l'ulteriore elemento di incompletezza della difesa. Entrambe le proposizioni sarebbero infondate. Con riguardo alla prima questione, non sarebbe stato adeguatamente considerato il dato che si era costituita in giudizio Parte_1 allegando di trovarsi in stato di liquidazione, dichiarando espressamente di avere sede legale in Treviso, in persona del suo liquidatore, pure ivi residente, e producendo quale doc. 1 la propria visura camerale, riportante tutti i dati societari e le indicazioni
10 ricavabili dallo statuto e dell'atto costitutivo, dalla quale non emergeva l'esistenza di sedi secondarie o stabilimenti con rappresentanti abilitati a stare in giudizio nella circoscrizione del Tribunale di Padova. Attraverso detta completa produzione dei propri dati societari, non solo aveva allegato di avere sede legale in Treviso Parte_1 ed un liquidatore pure ivi residente, ma aveva anche “oggettivamente” allegato di non avere alcuna sede secondaria, nè stabilimenti presso il foro di Padova. Attraverso la propria iniziale produzione documentale l'opponente aveva quindi chiaramente allegato di non avere stabilimenti o sedi secondarie nella circoscrizione del Tribunale di Padova, la cui esistenza sarebbe altrimenti risultata dall'esame dello Statuto, dell'Atto costitutivo ed avrebbe trovato chiara rappresentazione nella pertinente visura camerale. Con riguardo alla seconda questione, non risponderebbe invece al vero che non abbia declinato la propria eccezione con riferimento ai fori Pt_1 alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., avendo invece eccepito, alla pag. 8 dell'atto di opposizione, che la controparte, stante la dichiarazione di inopponibilità ad essa, manifestata nel ricorso per decreto ingiuntivo, delle scritture private intercorse per assenza di data certa, non avrebbe potuto allegare a proprio favore, ed in effetti non allegò, il relativo contenuto per avvalersi del criterio dell'art. 20 c.p.c. per il foro facoltativo delle cause relative ai diritti di obbligazione. Detto criterio non sarebbe pertanto stato idoneo a radicare la causa ex art. 20 c.p.c. per mancata prospettazione in tal senso da parte della ricorrente. L'eccezione di incompetenza per territorio, quindi, sarebbe stata dedotta in maniera completa, oltre che documentata, e andava quindi accolta.
Il motivo è infondato sotto più profili e va quindi respinto. Il giudice di Padova ha invero esattamente colto le carenze dell'eccezione sollevata dall'opponente in punto di pretesa incompetenza del giudice adito, motivando in maniera corretta, in fatto e in diritto, la decisione assunta al riguardo, che va quindi confermata.
Quanto alla pretesa corretta formulazione dell'eccezione – negata dal primo giudice ed invece nuovamente rivendicata dall'appellante – va opportunamente richiamato quanto l'opponente aveva dedotto nell'atto di opposizione, che al riguardo risulta così formulato: “(omissis) 5) Incompetenza per territorio del Tribunale adito. “….. il credito restitutorio per le attribuzioni patrimoniali, eventualmente effettuate dal promissario compratore fallito, in forza di quel contratto, non può reputarsi inerente
a un'obbligazione nascente dalla stessa dichiarazione del curatore e nemmeno dalla dichiarazione di fallimento, ma è relativo ad un'obbligazione che trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale fin dal momento della sua esecuzione” (Cass.
2.11.199 n. 755). L'azione
11 esperita dalla procedura non può definirsi come derivante dal fallimento e non rientra pertanto nell'ambito delle azioni attratte dalla competenza del Tribunale fallimentare.
Per altro verso, la sede legale della società ingiunta si trova in Treviso e, per altro verso ancora, controparte, per sua stessa dichiarazione in ricorso di inopponibilità ad essa delle scritture private per assenza di data certa, non può allegare a proprio favore, nè il relativo contenuto, nè il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. per il foro facoltativo delle cause relative a diritti di obbligazione. L'azione monitoria avversaria avrebbe pertanto dovuto essere promossa avanti il foro di Treviso, quale giudice della parte convenuta”.
Tale essendo il contenuto della contestazione, la decisione del primo giudice, secondo cui l'eccezione di era stata formulata in maniera incompleta e doveva, quindi, Pt_1 ritenersi come “non proposta”, con definitivo radicamento della competenza del
Tribunale adito, è all'evidenza corretta e non emendabile nel senso preteso dall'appellante.
Costituisce, invero, insegnamento costante della S.C. quello per cui, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta ad allegare, e quindi a dimostrare, che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19
c.p.c., la società deve provare, non solo che la propria sede principale si trova altrove, ma anche che essa non dispone di alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. Inoltre, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21253 del
14.10.2011, Rv. 620004 – 01; Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del
3.7.2018, Rv. 649456 – 01: “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza
12 del giudice adito”; Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 16284 del 18.6.2019, Rv. 654348
– 01: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria)”; Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del
7.7.2020, Rv. 658508 – 01: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove
l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi,
l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n. 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti)”).
E' appena il caso di osservare che la contestazione del foro scelto dal ricorrente non può ritenersi implicita nella produzione di un documento (com'è nella specie la visura camerale della società opponente), atteso, da un lato, che il giudice non può essere chiamato ad ipotizzare il contenuto di un'eccezione alla luce delle possibili emergenze delle produzioni documentali fatte dall'eccipiente, e dall'altro che il piano della allegazione del fatto è diverso da quello della sua prova.
13 In ogni caso, non risulta effettuata dall'appellante alcuna contestazione specifica con riguardo ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., contestazione comunque infondata laddove si consideri che il contratto preliminare dal cui scioglimento deriva la pretesa restitutoria azionata in causa dal curatore del Controparte_2 fu stipulato in Loreggia, Comune della Provincia di Padova, e quindi nell'ambito del circondario del Tribunale adito. E che si trattasse di un onere di contestazione a cui l'opponente doveva specificamente provvedere risulta evidente laddove si consideri che le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, o qualsivoglia altra causa, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono azioni di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta di eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli art. 18 e 19 c.p.c., ma anche di quelli dell'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 8248 del 20.4.2005, Rv. 581691 – 01: “Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il "forum rei sitae"), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sia di quelli dell'art. 20 dello stesso codice. Pertanto, qualora si chieda la ripetizione di somme versate alla società erogatrice di acque irrigue in forza di applicazione di illegittimi aumenti tariffari, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio quella , nascente dal contratto di fornitura, di pagare il corrispettivo dovuto dall'ente, occorre far riferimento ai criteri di collegamento ex art. 20 cit., individuando il luogo in cui è nata l'obbligazione, ovvero quello in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo oggetto dell'obbligazione, di cui si chiede il parziale rimborso”; altresì Cassazione Sez. 3, sentenza n. 453 del
12.1.2007, Rv. 596536 – 01; Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20391 del
12.10.2015, Rv. 636724 – 01: “In tema di competenza per territorio derogabile, laddove l'azione di ripetizione di indebito involga anche la richiesta di accertamento dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il "forum contractus" è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, del quale si chiede accertare l'inesistenza, mentre il "forum
14 destinatae solutionis" è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta tale obbligazione)”).
11. Il secondo motivo – rubricato: “Erronea reiezione delle eccezioni riguardanti il difetto di legittimazione, il difetto di autorizzazione per lo scioglimento ex art. 72 L.F.
e il difetto del potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui: 1) ha ritenuto che la contestazione del difetto di legittimazione per carenza di potere sollevata a pag. 2 della citazione non fosse stata esposta in maniera chiara e, 2) nella parte in cui ha ritenuto che la contestazione relativa al potere del curatore di sciogliersi ex art. 72
l.f. dal preliminare di acquisto di partecipazioni societarie risultasse a sua volta infondata alla luce della produzione, effettuata dalla curatela sub doc. 9, dell'autorizzazione del giudice delegato del 15.12.2017, rilasciata previo parere del comitato dei creditori”, atteso che: sub 1), l'argomento era stato trattato alla pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione in maniera non chiara, essendosi testualmente allegato che, per quanto emerge dal ricorso per ingiunzione, la curatela non aveva allegato in alcun modo di essere dotata dell'indispensabile autorizzazione del comitato dei creditori. Il rilievo ostativo e negativo di tale carenza, ad evidenziare la chiarezza dell'eccezione, era stato illustrato alla pag. 3 dell'opposizione, ove era stato spiegato che la carenza dell'autorizzazione del comitato dei creditori si traduce nella possibilità di eccepire da parte del convenuto in giudizio il difetto di potere del curatore e quindi il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo al medesimo;
sub. 2), la produzione effettuata dalla curatela sub doc. 9 non poteva ritenersi a bene vedere pertinente alla domanda in concreto proposta dal curatore. Il giudice non ha infatti considerato che la fattispecie contrattuale posta in essere dalla e dalla Pt_1 fu complessa, e cioè costituita da due successivi contratti: Controparte_4 il contratto preliminare di cessione partecipazioni di data 18.5.2011 e la scrittura privata del 28 giugno 2014. Attraverso il secondo contratto entrambe le contraenti ribadirono la volontà contrattuale espressa nel primo, ed in particolare quella da parte di di cedere le proprie partecipazioni nella società Diaz S.r.l. e quella di Pt_1 CP_4 di acquistarle, confermando altresì l'ammontare del corrispettivo fissato in euro
460.000,00. Per l'effetto, la volontà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare del 18.5.2011, in presenza di un successivo contratto confermativo stipulato tra le medesime parti il 26.6.2014, non oggetto di alcuna volontà-facoltà di scioglimento, fu contrattualmente irrilevante, e di fatto inefficace, e non costituì alcuna valida causale restitutoria azionabile mediante l'ingiunzione di pagamento, atteso che l'obbligo di acquisto e di pagamento da parte della rimaneva CP_4
15 fermo in forza della seconda scrittura privata del 26 giugno 2014, ostativa rispetto ad ogni pretesa restitutoria del corrispettivo contrattuale di euro 460.000,00. Attesa la carenza di potere del curatore, non potè verificarsi, come non si verificò, alcuno scioglimento contrattuale tale da determinare il sorgere di alcun diritto restitutorio costituente il fondamento della pronunciata ingiunzione di pagamento.
Il motivo è infondato.
L'art. 72, comma 1, della legge fallimentare prevede che “Se un contratto è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti, quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.
Nel caso di specie il curatore del previo ottenimento del Controparte_2 parere favorevole del Comitato dei Creditori (nonché previa autorizzazione del G.D., rilasciata il 15/18.12.2017, per quanto a ben vedere non necessaria ai sensi della previsione della predetta disposizione, che nel testo vigente ratione temporis, successivo, cioè, alla modifica introdotta dalla legge n. 5/2006, non la prevede), con nota datata 24.1.2018, inviata lo stesso giorno a mezzo pec alla controparte contrattuale ha dichiarato di sciogliersi dal contratto preliminare relativo Parte_1 alla cessione/acquisto delle quote di proprietà di nella società Diaz S.r.l., Parte_1 riferendosi all'evidenza la determinazione del curatore (e la corrispondente autorizzazione del Comitato dei creditori e del G.D.) ad entrambi i contratti, essendo peraltro il secondo la mera riproduzione del primo, restando inalterati tutti gli elementi qualificanti della negoziazione, e cioè la volontà di – rispettivamente – cedere ( ed acquistare ( la quota del 12,50% della società Parte_1 Controparte_2
Diaz S.r.l., il prezzo corrispettivo originariamente convenuto (460.000 €) e l'imputazione in conto pagamento dell'anticipo di 220.000 € versato da
[...]
a il contenuto della dichiarazione del curatore è invero CP_4 Parte_1 chiaro e non fraintendibile, risultando così formulata: “Il sottoscritto dott.
[...]
, curatore del Fallimento della società con sede legale CP_3 Controparte_2 in Rovereto (TN), via Brennero nr. 1/D, cod. fisc. , n. REA TN-222812, P.IVA_2 già con sede in Loreggia (PD), via Boscalto Est nr. 24, n. REA PD-164847, in relazione al “contratto preliminare di cessione partecipazioni” privo di data certa (così come rinegoziato con successiva scrittura privata, del pari priva di data certa) pendente tra
16 la Società fallita e la Vostra Società, (e avente ad oggetto la cessione delle Parte_1 partecipazioni che detiene nella società Diaz contro il pagamento di un Parte_1 controvalore pari ad € 460.000,00), parzialmente eseguito dalla sola CP_2 con il pagamento in favore della Vostra Società della somma di 220.000,00 €,
[...] per quanto occorrer possa, attesa invero, fra altro, l'inopponibilità di tale contratto al
, comunque dichiara nell'interesse della massa dei creditori, di volersi CP_2 sciogliere dal suddetto contratto. Ciò posto ed in ogni caso – attesa, comunque,
l'esistenza in capo a di un credito per il menzionato importo capitale Controparte_2 di € 220.000,00 nei confronti della Vostra Società, credito così come risultante anche dall'espresso riconoscimento da Voi effettuato con la scrittura privata di rinegoziazione della cessione delle quote (nonché comprovato dalla documentazione bancaria da Voi prodotta) - Vi invito all'immediata restituzione della predetta somma di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) in favore del , pagamento che CP_2 dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: (omissis)”).
Così stando le cose, non può ritenersi nella sostanza dubbio – né certamente lo poteva essere per il Comitato dei Creditori e, per quanto possa rilevare, per il giudice delegato e per la stessa – che il curatore intendesse (ed abbia Parte_1 effettivamente inteso) sciogliersi dal contratto di riferimento, per tale intendendosi quello costituito dalla fattispecie risultante dalle due richiamate schede contrattuali
(del 2011 e del 2014), contenenti, per quanto qui rileva, un'unica volontà negoziale avente il predetto contenuto.
Va inoltre, e in ogni caso sottolineato, come la Procedura abbia prodotto in giudizio il provvedimento autorizzativo del G.D. del 17.12.2020 unitamente alla corrispondente istanza del curatore.
Ora, l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita dagli organi fallimentari si estende senza bisogno di specifica menzione a tutte le possibili pretese e istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione medesima, dovendo invero precisare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuovere e coprendo, senza bisogno di specifica menzione tutte le possibili pretese istanze strumentalmente pertinenti ai conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio a cui l'autorizzazione si riferisce.
L'autorizzazione 17.12.2020 data dal giudice delegato al recupero giudiziale della somma di € 220.000,00 corrisposta da alla debitrice è dunque CP_4 Pt_1 certamente estesa anche a tutte le domande necessarie e strumentali a ottenere tale recupero.
17 12. Il terzo motivo – rubricato: “Censurabilità della motivazione in punto sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F.” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione basato sul difetto dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F.; nello specifico, l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice sarebbe costituito dal fatto che nella fattispecie il preteso potere di scioglimento venne esercitato dal curatore in una situazione di oggettivo inadempimento della società poi fallita, di per sé tale non consentire di invocare l'art. 72 L.F., destinato a regolare le mere ipotesi di mancata esecuzione e cioè situazioni ontologicamente ben diverse.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
Va in primo luogo sottolineato il difetto di specificità del motivo, atteso che, a ben vedere, l'appellante non prende posizione in relazione alle argomentazioni sviluppate dal giudice, ma si limita, nella sostanza, a ripetere il convincimento espresso in primo grado con il terzo motivo di opposizione.
Il confronto tra il contenuto della sentenza e quello confutativo del motivo in esame rende il rilievo evidente.
In sentenza il giudice ha affermato: “
4.1. ritiene che il curatore non avesse la Pt_1 facoltà di sciogliersi dal preliminare di vendita in quanto si trattava di contratto
“inadempiuto” dalla promissaria acquirente e non solo un contratto CP_4
“ineseguito”. Contesta quindi l'esistenza di alcun diritto in capo alla curatela a vedersi restituito il prezzo pagato in esecuzione del preliminare di vendita;
formula anche eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ritenendo la società in bonis CP_4 inadempiente sia all'obbligo di pagare il residuo prezzo di vendita sia all'obbligo di giungere alla stipula del definitivo di cessione.
4.2. Quanto all'eccezione ex art. 1460
c.c. nel caso di specie la stessa non è dirimente;
invero il meccanismo dell'eccezione di inadempimento (secondo cui ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro è inadempiente) non ha ragion d'essere in un giudizio volto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo pagato. Il non CP_2 chiede l'esecuzione del preliminare (caso in cui potrebbe opporsi l'eccezione ex art.
1460 c.c. contestando l'inadempimento della controparte) bensì unicamente
l'accertamento del diritto alla restituzione di somme in virtù dello scioglimento del contratto.
4.3. Quanto alla lettura dell'art. 72 l.f. proposta dall'attrice la tesi non è compatibile con il dettato della legge fallimentare, così come interpretata negli anni dalla giurisprudenza. In caso di Fallimento di uno dei contraenti, sia esso il promittente venditore o il promissario acquirente, il contratto preliminare resta
18 sospeso fino a quando il curatore opera la scelta tra il subentro e lo scioglimento. In pendenza dello stato di sospensione resta esclusa la facoltà del promittente venditore in bonis di chiedere la risoluzione del contratto, ancorché con riguardo al pregresso inadempimento del compratore, e neppure è consentito configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 l. fall., prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non scelga tra il subentro nel contratto e lo scioglimento, alla controparte essendogli attribuito unicamente il potere di mettere in mora il curatore per indurlo ad effettuare la scelta (Cfr. Cass. 15.3.2013, n. 6649).
Nel caso in esame, in aggiunta, si rileva che tra la stipula del contratto del 26.6.2014 con cui le parti hanno rinegoziato la cessione delle quote societarie (doc. 6 monitorio)
e la dichiarazione ex art. 72 l.f. del 28.1.2018 (doc. 8 monitorio) non vi è alcuna richiesta della di eseguire il preliminare, né intimazione ad adempiere, né Pt_1 richieste risolutorie di sorta. Conseguentemente non è nemmeno predicabile una situazione tesa all'accertamento incidenter tantum della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare (in ipotesi in via automatica ed anteriormente al Fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto o adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454
c.c.). In conclusione, il diritto del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare, sancito dall'art. 72 l. fall., ha carattere potestativo, è applicabile in ogni ipotesi di contatto non ancora eseguito, ivi incluso, quindi, quello inadempiuto per scadenza di termini, si perfeziona con la mera comunicazione della volontà del suo titolare alla controparte, senza necessità di un intervento del giudice, cui compete soltanto di accertare che l'effetto si sia prodotto (Cass. 10.4.2013, n. 8686; conforme Cass.
16.9.2015, n. 18149)”.
L'appellante, per contro, non ha proceduto alla disamina critica delle esposte ragioni decisorie, ma ha semplicemente reiterato l'esposizione dell'argomento critico del primo grado (cfr. atto d'appello, pag. 18-20: “Non possono essere condivise nemmeno le deduzioni spese in motivazione della sentenza all'interno del paragrafo
4, volto alla confutazione dell'accoglibilità del motivo di opposizione fondato sul difetto, nella specie dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F. Secondo il tribunale non sarebbe rilevante l'eccezione di inadempimento formulata dalla parte opponente per il motivo che nella specie detta difesa non avrebbe ragion d'essere “in un giudizio volto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo pagato”.
Trattasi di deduzione per nulla ostativa rispetto all'eccezione di parte opponente, basata, prima che sulla sollevabilità dell'eccezione di inadempimento, sulla astratta invocabilità di una fattispecie legale (art. 72 L.F.) descrittiva di una situazione di mera
19 inesecuzione di obbligazioni contrattuali nel diverso caso di palese intervenuto inadempimento. L'esponente ha rilevato la non sussumibilità di un caso di inadempimento, pacifico agli atti, da parte della società poi fallita, in un'ipotesi di mera mancata esecuzione delle obbligazioni, dovuta a qualsivoglia altra ragione. La questione sollevata dalla concerne la non riconducibilità del caso per cui è Parte_1 causa nella fattispecie legale 72 L.F. azionata ciò nonostante dal fallimento:
l'esponente ha rilevato che trattandosi di ipotesi diversa da quella descritta e tutelata dall'art. 72 L.F., nessuna facoltà di scioglimento è sorta a favore della parte ricorrente, che per tale ragione non avrebbe potuto fondare l'ingiunzione di pagamento su di un potere non spettante e non certo, per l'effetto, validamente esercitabile ed esercitato. Le considerazioni in aggiunta svolte dal tribunale alla pag.
8 e 9 della sentenza chiariscono vieppiù di muoversi su di un piano diverso da quello, della configurabilità della vicenda nella fattispecie legale prevista dall'art. 72 L.F. sollevato dall'esponente. Il Giudice osserva che “tra la stipula del contratto del
26.6.2014 con cui le parti hanno rinegoziato la cessione delle quote societarie e la dichiarazione ex art. 72 L.F. e non vi è alcuna richiesta della di eseguire il Pt_1 preliminare, né intimazione ad adempiere, né richieste risolutorie di sorta”. Detto assunto è irrilevante perché il preteso potere di scioglimento venne esercitato in situazione di oggettivo inadempimento, di per sé tale non consentire di invocare l'art.
72 L.F., destinato a regolare le mere ipotesi di mancata esecuzione e cioè situazioni ontologicamente ben diverse”).
Il motivo è comunque infondato, considerato:
a) che la tesi dell'opponente secondo cui il potere del curatore di sciogliersi da un contratto “ineseguito o non compiutamente eseguito” non sussisterebbe in caso di contratto “inadempiuto” è sfornita di supporto normativo, peraltro neppure indicato, così come difetta il richiamo a corrispondenti precedenti giurisprudenziali;
b) che non risulta nella specie alcun inadempimento della società promissaria acquirente, poi fallita, all'obbligazione di acquisto delle quote di Diaz S.r.l.: invero,
dal 26.6.2014 fino al 29.4.2016, data della dichiarazione di fallimento di Pt_1
né in pendenza, né dopo la scadenza del termine previsto dal Controparte_2 contratto preliminare per la conclusione del definitivo tra le parti, ha mai preteso da di addivenire alla stipula del contratto definitivo notarile, né ha mai a tal CP_4 fine costituito in mora la promissaria acquirente contestualmente offrendosi di adempiere alla propria obbligazione di cedere le quote in esame, ma ha sollevato la questione dell'inadempimento della controparte dopo oltre sei anni dalla conclusione del preliminare e solo a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo da parte
20 della curatela, la quale, a propria volta, ha chiesto la restituzione in favore della massa dei creditori dell'importo versato dalla società in bonis a titolo di acconto sul prezzo e non già l'esecuzione del contratto preliminare;
c) che è pacifica l'applicabilità dell'art. 72 L.F. a tutti i rapporti ineseguiti o non compiutamente eseguiti pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, a prescindere dal fatto che essi configurino o meno una responsabilità per inadempimento della società poi fallita. Invero, le fattispecie contratti “ineseguiti o non compiutamente eseguiti” e contratti “inadempiuti” differiscono tra loro solo per l'imputabilità o meno al debitore della mancata esecuzione del contratto, trattandosi pur sempre di rapporti in cui è mancata l'esecuzione della prestazione. Con l'ulteriore considerazione che il quarto comma dell'art. 72 L.F. è chiaro nel prevedere che il contraente non fallito, in caso di scioglimento da parte del curatore del contratto rimasto ineseguito, o non compiutamente eseguito, è legittimato ad insinuarsi al passivo fallimentare per il credito “conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno”. Risulta quindi chiaro sulla base dello stesso tenore testuale dell'art. 72, co. 4, l.f. – che fa, invero espresso riferimento all'ipotesi di mancato adempimento e di risarcimento del danno – che tale norma ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le ipotesi di inadempimento, essendo diretta a disciplinare la totalità delle ipotesi derivanti dalla mancata esecuzione, alla data della dichiarazione di fallimento, delle prestazioni contrattualmente assunte dalla società in bonis, poi fallita.
13. Il quarto motivo – rubricato: erronea ricezione dell'eccezione di compensazione” – lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione della richiesta restitutoria con il pregiudizio prodottosi in capo alla promittente venditrice per il mancato conseguimento del corrispettivo contrattuale. La considerazione che ebbe a mantenere nel proprio patrimonio le Pt_1 quote societarie oggetto del preliminare, e che sotto questo profilo non avrebbe ricevuto alcun pregiudizio “non rinvenendosi alcuna riduzione nel patrimonio dell'attrice”, sarebbe inconferente, e comunque errata, non valutando adeguatamente il fatto che il soggetto che addiviene alla sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita di un determinato bene (nella specie le quote di una società a responsabilità limitata) in cambio di un corrispettivo monetario, ha già previamente valutato di ricavare un maggior vantaggio dall'ottenimento del relativo corrispettivo rispetto alla loro detenzione in proprietà.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
21 Presupposto del ragionamento dell'appellante è la titolarità in capo a sé di un controcredito risarcitorio conseguito per effetto della scelta operata dal curatore di sciogliersi dal contratto.
Ebbene, un tale credito nella fattispecie non sussiste.
La disposizione dell'art. 72 l.f. esprime invero il principio per cui lo scioglimento del rapporto contrattuale non giustifica l'insorgere in favore del contraente in bonis del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti della controparte verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento;
inadempimenti che tuttavia nella specie non sussistono (come correttamente rilevato dal primo giudice)
e comunque non sono stati posti da a fondamento di un'azione di Parte_1 risoluzione del contratto preliminare verificatosi per fatto e colpa della controparte anteriormente alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima (cfr. Cassazione, Sez.
Un. sentenza n. 755 del 2.11.1999, Rv. 530848 – 01; Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 5298 del 4.3.2013, Rv. 625347 – 01: “In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell'eccezione tesa all'accertamento, "incidenter tantum", della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 cod. civ.”).
14. Il quinto motivo – rubricato: “inaccoglibilità per contraddittorietà ed indeterminatezza della domanda avversaria formulata in comparsa di risposta” – denuncia l'erroneità della sentenza per non aver adeguatamente valutato, e conseguentemente sanzionato, la contraddittorietà dell'azione del curatore, il quale, da un lato dichiara, reiteratamente, di considerare a sé inopponibili le scritture di cui ai doc. 3 e 6, e dall'altro invoca il contenuto delle scritture stesse sul presupposto di essersene sciolta ex art. 72 L.F.: detta prospettazione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, risulterebbe insanabilmente contraddittoria e non integrerebbe
22 l'esposizione di una valida e determinata causa petendi a supporto della richiesta di pagamento.
Il motivo è infondato.
Come è stato correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nella specie non si ravvisa, infatti, alcuna contraddittorietà nell'agire del curatore, il quale, pur avendo dato atto (peraltro fin dalla dichiarazione del 24.1.2018 e poi ancora nel ricorso monitorio) del fatto (oggettivo) che il contratto di riferimento era privo di data certa opponibile al fallimento, non ne ha tratto alcuna conseguenza, dichiarando invece (in termini chiari e non fraintendibili) di riconoscerne l'esistenza e di intendere sciogliersi nell'interesse della massa dei creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 l.f.
In altri termini, il curatore, sciogliendosi dal contratto preliminare, ha optato per il rimedio in esame, che ne presuppone la validità e l'opponibilità. Ciò corrisponde alla possibilità, normalmente rimessa ad ogni parte processuale, di esercitare in via gradata alcuni diritti potestativi (non solo quello sottostante l'art. 72 l.f., ma anche il diritto di eccepire o meno l'inopponibilità di un accordo per difetto di data certa).
Va quindi confermato che l'eccezione sollevata dalla opponente non è Parte_1 idonea a respingere la domanda restitutoria avanzata dal . CP_2
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore del con Parte_1 Controparte_2 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi di studio e di introduzione e quello minimo per la fase istruttoria (limitata al deposito della nota sostitutiva della partecipazione alla prima udienza) e per quella decisoria (attesa la ripetizione delle medesime difese già sviluppate nell'atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione relativo al valore del d.i. opposto (da € 52.001 a € 260.000).
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
23 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2317/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1074/2023 del Tribunale di Padova;
b) condanna l'appellante società a rimborsare Parte_1 all'appellato le spese di lite del presente secondo Controparte_2 grado, che liquida, per compensi, in € 9.603,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante società Parte_1
dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
[...]
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2317/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 20.12.2023, vertente
TRA
, C.F./P.I. , in persona del suo liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 sig. , con sede legale in Treviso, Piazza Silvio Trentin n. 5, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Gianluca Zamboni, con domicilio eletto presso il difensore, in
Treviso, via Frà Giocondo n. 36, appellante/attrice opponente in primo grado
E
C.F. , n. REA PD-164847, in persona Controparte_2 P.IVA_2 del curatore, dr. , autorizzato alla costituzione nel iudizio di II Controparte_3 grado con provvedimento del G.D. dell'8.3.2024, con sede legale in Rovereto (TN), via Brennero n. 1/D, già con sede in Loreggia (PD), via Boscalto Est n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Vianello, con domicilio eletto presso il difensore, in Padova, Via F. Rismondo n. 2/E, appellato/ricorrente convenuto opposto in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.
1074/2023, pubblicata il 23.5.2023 a definizione del procedimento di primo grado n.
1439/2021, di opposizione al D.I. n. 49/2021 emesso in data 8.1.2021 in favore del ricorrente per il pagamento della somma di € 220.000, Controparte_2 oltre interessi e spese;
1 causa rimessa in decisione all'udienza del 10.7.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ ]: Parte_1
“Accertati i fatti esposti, ritenuto il fondamento dei motivi di appello, previa riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto dichiarandosene comunque la nullità e dichiarandosi che nulla è dovuto dalla parte opponente alla Parte_1 ricorrente procedura fallimentare. Spese e onorari rifusi, sia del grado di giudizio
d'appello, che della fase di opposizione di primo grado”;
➢ conclusioni di parte appellata [ Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione
e istanza, così giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. per difetto dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità, con ogni conseguente statuizione;
in subordine, nel merito - per tutti i motivi esposti, rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande tutte formulate dalla appellante, in quanto inammissibili, infondate e/o non provate e, per
l'effetto e comunque, confermarsi la sentenza n. 1074/2023 del Tribunale di Padova del 20.05.2023, pubblicata in data 23.05.2023; ovvero, in via di ulteriore, stretto subordine, - accertare e dichiarare il diritto del ad Controparte_2 ottenere da il pagamento della somma in linea capitale di € Parte_1
220.000,00 (duecentoventimila/00), condannando quindi la nominata opponente
al pagamento in favore del del Parte_1 Controparte_2 predetto importo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00), oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora sino al saldo effettivo, per le causali tutte di cui alla narrativa del presente atto, e quindi di ripetizione dell'indebito pagamento dell'importo di € 220.000,00 effettuato dalla fallita a Controparte_2
a titolo di acconto per la cessione, mai avvenuta, delle quote societarie di Parte_1 cui alle scritture private 18.05.2011 e 26.06.2014, ovvero al pagamento della diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A., I.V.A. e successive spese occorrende”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con ricorso monitorio in data 22.12.2020, il Controparte_2 chiedeva al Tribunale di Padova di ingiungere alla società (con sede legale Parte_1 in Treviso, Piazza Silvio Trentin n. 5), il pagamento della somma di € 220.000,00 in
2 linea capitale, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora fino al saldo effettivo, oltre alle spese, ai compensi professionali, agli accessori di legge, iva se dovuta, C.P.A., ed ogni successiva, occorrenda spesa, nello specifico allegando che:
i) è una società che si occupava della diretta costruzione, Controparte_4 dell'esercizio, della gestione e comunque della realizzazione di iniziative ed opere mobiliari ed immobiliari pubbliche e private, successivamente incorporata nel 2013 in poi dichiarata fallita;
Controparte_2
ii) è una società con sede legale in Treviso, Piazza Silvio Trentin n. 5, che Parte_1 si occupa principalmente di compravendita di immobili e costruzione di fabbricati di qualsiasi natura, specie e destinazione, nonché della loro gestione e amministrazione, sia in proprio che per conto terzi;
Pa iii) in data 18.5.2011, in Loreggia (PD), concludeva con un Controparte_4 contratto preliminare per l'acquisto della quota di partecipazione del 12,5% detenuta Pa da nella società Diaz S.r.l. al prezzo di € 460.000,00 (importo comprensivo anche Pa di un finanziamento soci di € 26.250,00 che aveva fino ad allora versato in favore di Diaz S.r.l.) da corrispondersi in n. 23 rate costanti e mensili dell'importo di €
20.000,00 a partire dal 15.6.2011 fino al saldo effettivo;
iv) in esecuzione di tale contratto preliminare corrispondeva a Controparte_4 Pa a titolo di acconto sul prezzo la complessiva somma di € 220.000,00 mediante undici distinti pagamenti eseguiti a mezzo di bonifico bancario dell'importo di € Pa 20.000,00 cadauno, accreditati sul conto corrente intestato a nelle date del
13.6.2011, 13.7.2011, 16.8.2011, 15.9.2011, 4.11.2011, 15.11.2011, 15.12.2011,
16.1.2012, 15.2.2012, 15.3.2012 e 15.7.2013;
v) in data 19.11.2013, incorporava Controparte_2 Controparte_4 subentrando ad essa, a far data dall'1.12.2013, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e in tutti i diritti ed obblighi comunque facenti capo a , tra Controparte_4 Pa cui quelli in essere tra e Controparte_4 vi) successivamente all'avvenuta incorporazione di in Controparte_4 CP_4 le parti sospendevano di comune accordo l'esecuzione del contratto preliminare del
18.5.2011; Pa vii) in data 26.6.2014, sempre in Loreggia (PD), e concludevano CP_4 Pa un'ulteriore scrittura privata con cui, tra l'altro, confermava di voler cedere a le proprie partecipazioni in Diaz S.r.l. al prezzo già pattuito di € CP_4
460.000,00, dando espressamente atto di aver già ricevuto da la somma CP_4 di € 220.000,00 a titolo di acconto. Nella medesima scrittura privata, e ZF CP_4
3 pattuivano, fra altro, che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato dinnanzi al notaio entro e non oltre la data del 31.10.2014. Tuttavia, le parti non addivenivano alla stipula del contratto definitivo (tanto meno entro il summenzionato termine), né davano compiuta esecuzione al contratto preliminare, ferma restando la già avvenuta corresponsione dell'acconto di € 220.000,00 da parte di CP_4 Pa
in favore di circostanza pacifica ed espressamente riconosciuta dalla
[...] stessa promittente venditrice;
viii) in data 14/29.4.2016, il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento di CP_2
[...] ix) in data 24.1.2018, il curatore di esaminati i documenti Controparte_2 contabili e fiscali depositati dalla fallita presso il Tribunale, riscontrava la mancata esecuzione del contratto preliminare di cessione delle quote di Diaz S.r.l. da parte di Pa nonostante l'avvenuto pagamento in suo favore dell'importo di € 220.000,00 e decideva pertanto, nonostante l'inopponibilità del contratto preliminare alla procedura fallimentare, stante il difetto di data certa di entrambe le scritture private
(del 18.5.2011 e del 26.6.2014), di sciogliersi dal contratto ex art. 72, comma 1,
L.F.; Pa x) nonostante la formale comunicazione inviatale dalla curatela, non provvedeva alla restituzione delle somme incassate a titolo di anticipo, con la Pa conseguenza che il è creditore nei confronti di della Controparte_2 somma di € 220.000,00 a titolo di capitale, oltre agli interessi di legge dalla data di costituzione in mora (24.1.2018) al saldo effettivo;
xi) a nulla erano valse le negoziazioni intercorse tra le parti e i rispettivi procuratori volte a definire bonariamente la controversia.
2. Il Tribunale di Padova accoglieva il ricorso emettendo a favore della Procedura istante il decreto ingiuntivo n. 49/2021, R.G. n. 7652/2020, per l'importo richiesto di
€ 220.000, oltre accessori e spese.
3. Proponeva ritualmente opposizione sulla base di Parte_1 cinque motivi – attinenti ai seguenti profili: 1) difetto di legittimazione attiva della curatela in mancanza dell'autorizzazione del comitato dei creditori necessaria, sia per sciogliersi dal preliminare del 2011, sia per proporre l'azione;
2. difetto di potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore;
3. difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 72 l.f. per l'esercizio del potere di scioglimento;
4. compensazione con il danno patrimoniale patito da a causa del mancato trasferimento delle Pt_1 quote societarie;
5. incompetenza per territorio del Tribunale di Padova – concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via preliminare, atteso che la presente
4 opposizione è fondata su prova scritta e di facile soluzione e che comunque i presupposti di inaccoglibilità dell'azione avversaria già emergono ictu oculi dalla documentazione ex adverso prodotta, ci si oppone sin d'ora alla concessione della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, se richiesta. In via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale adito dichiarandosi per l'effetto la competenza in suo luogo del Tribunale di Treviso, foro della sede legale dell'opponente; dichiararsi per conseguenza la nullità del decreto ingiuntivo opposto, comunque da revocarsi. In via preliminare gradata, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva, e comunque di capacità processuale ad esperire la domanda giudiziale in oggetto, in capo al curatore fallimentare a causa della mancata allegazione di autorizzazione da parte del comitato dei creditori allo scioglimento del contratto ex art. 72 L.F. In via preliminare gradata, accertarsi e dichiararsi l'assenza del potere sostanziale di sciogliersi dal contratto da parte del curatore fallimentare per carenza di autorizzazione da parte del comitato dei creditori. In via preliminare gradata, dichiararsi il difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 72 L.F. per l'esercizio del potere di scioglimento dal contratto, stante il grave inadempimento posto in essere dalla società di poi fallita e l'esercizio dell'eccezione di inadempimento da parte dell'opponente. Nel merito, dichiararsi nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni tutte svolte in narrativa, accertandosi l'infondatezza dell'azione monitoria, priva di prova, nonché accertandosi e dichiarandosi che nessuna somma è dovuta da parte del soggetto opponente per i motivi svolti. Compensarsi la pretesa creditoria restitutoria avversaria fino a concorrenza con il diritto risarcitorio che compete all'opponente per somma almeno pari al diritto al corrispettivo contrattuale;
diritto che espressamente si eccepisce in compensazione;
dichiararsi quindi che nessuna somma è dovuta dalla parte opponente. Spese ed onorari di causa rifusi”.
4. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto CP_2 resistendo alle domande avversarie e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, accertarsi e dichiararsi il diritto del
[...] ad ottenere da il pagamento della somma Controparte_2 Parte_1 in linea capitale di € 220.000,00, condannando, quindi, la opponente Parte_1
al pagamento in favore del del predetto
[...] Controparte_2 importo di € 220.000,00, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi dalla data di costituzione in mora sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare di giustizia.
5 5. La causa è stata istruita solo documentalmente, e quindi decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice di Padova ha respinto l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente a rimborsare alla curatela le spese di lite, nello specifico ritenendo:
i) in via preliminare, con riguardo al quinto motivo di opposizione, attinente alla pretesa incompetenza del Tribunale di Padova in favore di quella del Tribunale di
Treviso, che: “L'eccezione è stata formulata da in maniera incompleta e quindi Pt_1 si ritiene come non proposta con definitivo radicamento della competenza dell'adito giudice. dopo aver contestato che la domanda monitoria non è qualificabile come Pt_1 azione derivante dal , e quindi non è soggetta alla vis del Tribunale CP_2 fallimentare, ha così argomentato l'incompetenza del Tribunale di Padova: “Per altro verso, la sede legale della società ingiunta si trova in Treviso e, per altro verso ancora, controparte, per sua stessa dichiarazione in ricorso di inopponibilità ad essa delle scritture private per assenza di data certa, non può allegare a proprio favore, nè il relativo contenuto, nè il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. per il foro facoltativo delle cause relative a diritti di obbligazione. L'azione monitoria avversaria avrebbe pertanto dovuto essere promossa avanti il foro di Treviso, quale giudice della parte convenuta”. La società non ha allegato di non avere sedi secondarie, né Pt_1 stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice patavino (sulla necessità di simile allegazione per formulare un'eccezione completa cfr. Cass. 21253/2011). Ancora, non ha declinato la propria eccezione con riferimento ai fori dell'art. 20 c.p.c., Pt_1 ulteriore elemento che concorre nel far ritenere incompleta l'eccezione in esame”;
ii) sempre in via preliminare, con riguardo all'argomento proposto da con la Pt_1 prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., per cui l'azione del dovrebbe CP_2 ritenersi nulla e inammissibile per difetto di causa petendi in quanto la procedura fallimentare dichiara di considerare a sé inopponibili le scritture di cui ai doc. 3 e 6 e per altro verso invoca il contenuto delle scritture stesse sul presupposto di essersene sciolta ex art. 72 l.f., che “L'argomento non è dirimente. Sin dalla dichiarazione ex l.
72 l.f. del 24.2.2018 è stata chiara la posizione del Fallimento: il curatore sciogliendosi dal contratto preliminare ha optato per il rimedio in esame che presuppone la validità ed opponibilità dei due contratti preliminari, “nonostante” gli stessi contratti potrebbero anche essere ritenuti inopponibili alla massa per difetto di data certa. Ciò corrisponde alla possibilità, normalmente rimessa ad ogni parte processuale, di esercitare in via gradata alcuni diritti potestativi (non solo quello sottostante l'art. 72 l.f., ma anche il diritto di eccepire o meno l'inopponibilità di un
6 accordo per difetto di data certa), similmente a quanto accade in molti giudizi in cui una parte propone una domanda di annullamento contrattuale (che presuppone
l'invalidità dell'accordo) e, in subordine, chiede l'accertamento della risoluzione del medesimo contratto per inadempimento (domanda che presuppone esistenza e validità dell'accordo). Le eccezioni della non sono quindi idonee a respingere la Pt_1 domanda restitutoria avanzata dal ”; CP_2
iii) nel merito, con riguardo al primo e secondo motivo di opposizione, attinente al difetto di legittimazione;
al difetto di autorizzazione per lo scioglimento ex art. 72
l.f.; al difetto di potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore, che: “Il motivo in esame, sviluppato in più punti, non può ritenersi rinunciato da Pt_1 solo perché non riproposto in prima memoria;
perché una eccezione o una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione (in sede di precisazione delle conclusioni o ancora prima nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. n. 31571 del 03/12/2019).
Le questioni sono comunque infondate. Quanto al preteso difetto di legittimazione per “carenza di potere”, la tesi a pag. 2 della citazione non è esposta in maniera chiara. Quanto al potere in capo al curatore di disporre lo scioglimento ex art. 72 l.f. dal preliminare di acquisto di partecipazioni societarie, parte convenuta CP_2 costituendosi in giudizio ha dimesso sub doc. 9 l'autorizzazione del Giudice Delegato, emessa il 15.12.2017, previo parere del comitato dei creditori, parere che era stato reso, così come attestato dal G.D. nel provvedimento in esame, così ritenendosi superata ogni questione giuridica in merito”; iv) con riguardo al terzo motivo di opposizione, attinente al difetto dei presupposti ex art. 72 l.f., che: ritiene che il curatore non avesse la facoltà di sciogliersi dal Pt_1 preliminare di vendita in quanto si trattava di contratto “inadempiuto” dalla promissaria acquirente e non solo un contratto “ineseguito”. Contesta CP_4 quindi l'esistenza di alcun diritto in capo alla curatela a vedersi restituito il prezzo pagato in esecuzione del preliminare di vendita;
formula anche eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ritenendo la società in bonis CP_4 inadempiente, sia all'obbligo di pagare il residuo prezzo di vendita, sia all'obbligo di giungere alla stipula del definitivo di cessione. Quanto all'eccezione ex art. 1460 c.c. nel caso di specie la stessa non è dirimente;
invero, il meccanismo dell'eccezione di inadempimento (secondo cui ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la
7 sua obbligazione se l'altro è inadempiente) non ha ragion d'essere in un giudizio volto alla risoluzione del contratto e alla restituzione del prezzo pagato. Il non CP_2 chiede l'esecuzione del preliminare (caso in cui potrebbe opporsi l'eccezione ex art.
1460 c.c. contestando l'inadempimento della controparte), bensì unicamente
l'accertamento del diritto alla restituzione di somme in virtù dello scioglimento del contratto. Quanto alla lettura dell'art. 72 l.f. proposta dall'attrice, la tesi non è compatibile con il dettato della legge fallimentare, così come interpretata negli anni dalla giurisprudenza. In caso di Fallimento di uno dei contraenti, sia esso il promittente venditore o il promissario acquirente, il contratto preliminare resta sospeso fino a quando il curatore opera la scelta tra il subentro e lo scioglimento. In pendenza dello stato di sospensione resta esclusa la facoltà del promittente venditore in bonis di chiedere la risoluzione del contratto, ancorché con riguardo al pregresso inadempimento del compratore, e neppure è consentito configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 l. fall., prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non scelga tra il subentro nel contratto e lo scioglimento, alla controparte essendogli attribuito unicamente il potere di mettere in mora il curatore per indurlo ad effettuare la scelta (Cfr. Cass. 15.3.2013, n. 6649).
Nel caso in esame, in aggiunta, si rileva che tra la stipula del contratto del 26.6.2014 con cui le parti hanno rinegoziato la cessione delle quote societarie (doc. 6 monitorio)
e la dichiarazione ex art. 72 l.f. del 28.1.2018 (doc. 8 monitorio) non vi è alcuna richiesta della di eseguire il preliminare, né intimazione ad adempiere, né Pt_1 richieste risolutorie di sorta. Conseguentemente, non è nemmeno predicabile una situazione tesa all'accertamento incidenter tantum della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare (in ipotesi, in via automatica ed anteriormente al Fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto o adempiuto a una successiva diffida intimatagli ex art. 1454
c.c.). In conclusione, il diritto del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare, sancito dall'art. 72 l. fall., ha carattere potestativo, è applicabile in ogni ipotesi di contatto non ancora eseguito, ivi incluso, quindi, quello inadempiuto per scadenza di termini, si perfeziona con la mera comunicazione della volontà del suo titolare alla controparte, senza necessità di un intervento del giudice, cui compete soltanto di accertare che l'effetto si sia prodotto (Cass. 10.4.2013, n. 8686; conforme Cass.
16.9.2015, n. 18149)”;
v) con riguardo, infine, al quarto motivo di opposizione, attinente alla pretesa compensazione con il danno patrimoniale patito da a causa del mancato Pt_1 trasferimento delle quote societarie, che: “A pagina 7 della citazione introduttiva Z.F.
8 ritiene che dalla mancata esecuzione del preliminare sia derivato alla stessa attrice un “pregiudizio patrimoniale di valore pari, se non superiore, al corrispettivo della cessione di quote promessa mediante la scrittura di data 18.5.2011”. La deduzione non è condivisibile. Nel patrimonio della sono ancora presenti le quote societarie Pt_1 oggetto del preliminare, ossia la quota di partecipazione del 12,5% detenuta da Pt_1 nella società Diaz s.r.l.; sotto questo primo profilo non si rinviene alcun pregiudizio, non rinvenendosi alcuna riduzione nel patrimonio dell'attrice. Al contrario, per anni,
l'attrice ha goduto, non solo della proprietà delle predette quote societarie, ma ha anche avuto nel suo patrimonio la disponibilità dell'ingente somma versata a titolo di acconto sul prezzo dalla . Non è quindi ammissibile sostenere che la CP_4 Pt_1 possa, da un lato, mantenere la proprietà delle quote societarie in esame, e dall'altro conseguirne oggi il controvalore a titolo di risarcimento del danno”.
6. Ha proposto tempestivamente appello sulla base di Parte_1 cinque motivi – nello specifico attinenti ai seguenti profili: primo motivo: erronea reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
secondo motivo: erronea reiezione delle eccezioni riguardanti il difetto di legittimazione, il difetto di autorizzazione per lo scioglimento ex art. 72 L.F. ed il difetto del potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore;
terzo motivo: censurabilità della motivazione in punto sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F.; quarto motivo: erronea reiezione dell'eccezione di compensazione;
quinto motivo: inaccoglibilità per contraddittorietà e indeterminatezza della domanda avversaria formulata in comparsa di risposta – chiedendo, quindi, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Si è costituito il curatore della Procedura fallimentare ricorrente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza, prendendo posizione sulle ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. Precisate le conclusioni come sopra trascritte e depositati gli scritti conclusivi, all'udienza del 10.7.2025 – tenutasi in forma cartolare mediante deposito di note scritte in PCT – la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
9. La curatela nel costituirsi in giudizio ha sollevato in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., contestando che l'atto d'appello
9 contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, risultando privo di una sufficiente parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, diretta in qualche modo a confutare le ragioni addotte dal giudice di prime cure. In particolare, Pt_1 come risulterebbe evidente dalla lettura del suo atto di impugnazione, si sarebbe limitata a riproporre in maniera poco ordinata le censure già (poco chiaramente) espresse nel giudizio di primo grado, lamentandone il mancato accoglimento da parte del giudice e quindi, in modo generico, l'ingiustizia della statuizione di rigetto.
L'eccezione – tenuto conto dei termini in cui è stata articolata l'impugnazione – deve ritenersi infondata.
Invero, il vigente testo normativo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Ebbene, in applicazione dei richiamati principi, non può accogliersi la proposta eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., essendo stati articolati dall'appellante specifici motivi d'appello, con i quali vengono censurate le statuizioni su cui si fonda la sentenza impugnata e sono indicate le ragioni delle censure e le soluzioni alternative oggetto della richiesta di riforma.
10. Venendo alle ragioni dell'impugnazione, il primo motivo – rubricato: “Erronea reiezione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato: a) che non ha allegato Pt_1 di non avere sedi secondarie, nè alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice di Padova, dal che deriverebbe l'incompletezza e l'inefficacia dell'eccezione;
b) che non ha, inoltre, formulato la propria eccezione con riferimento ai fori Pt_1 dell'art. 20 c.p.c., da cui l'ulteriore elemento di incompletezza della difesa. Entrambe le proposizioni sarebbero infondate. Con riguardo alla prima questione, non sarebbe stato adeguatamente considerato il dato che si era costituita in giudizio Parte_1 allegando di trovarsi in stato di liquidazione, dichiarando espressamente di avere sede legale in Treviso, in persona del suo liquidatore, pure ivi residente, e producendo quale doc. 1 la propria visura camerale, riportante tutti i dati societari e le indicazioni
10 ricavabili dallo statuto e dell'atto costitutivo, dalla quale non emergeva l'esistenza di sedi secondarie o stabilimenti con rappresentanti abilitati a stare in giudizio nella circoscrizione del Tribunale di Padova. Attraverso detta completa produzione dei propri dati societari, non solo aveva allegato di avere sede legale in Treviso Parte_1 ed un liquidatore pure ivi residente, ma aveva anche “oggettivamente” allegato di non avere alcuna sede secondaria, nè stabilimenti presso il foro di Padova. Attraverso la propria iniziale produzione documentale l'opponente aveva quindi chiaramente allegato di non avere stabilimenti o sedi secondarie nella circoscrizione del Tribunale di Padova, la cui esistenza sarebbe altrimenti risultata dall'esame dello Statuto, dell'Atto costitutivo ed avrebbe trovato chiara rappresentazione nella pertinente visura camerale. Con riguardo alla seconda questione, non risponderebbe invece al vero che non abbia declinato la propria eccezione con riferimento ai fori Pt_1 alternativi di cui all'art. 20 c.p.c., avendo invece eccepito, alla pag. 8 dell'atto di opposizione, che la controparte, stante la dichiarazione di inopponibilità ad essa, manifestata nel ricorso per decreto ingiuntivo, delle scritture private intercorse per assenza di data certa, non avrebbe potuto allegare a proprio favore, ed in effetti non allegò, il relativo contenuto per avvalersi del criterio dell'art. 20 c.p.c. per il foro facoltativo delle cause relative ai diritti di obbligazione. Detto criterio non sarebbe pertanto stato idoneo a radicare la causa ex art. 20 c.p.c. per mancata prospettazione in tal senso da parte della ricorrente. L'eccezione di incompetenza per territorio, quindi, sarebbe stata dedotta in maniera completa, oltre che documentata, e andava quindi accolta.
Il motivo è infondato sotto più profili e va quindi respinto. Il giudice di Padova ha invero esattamente colto le carenze dell'eccezione sollevata dall'opponente in punto di pretesa incompetenza del giudice adito, motivando in maniera corretta, in fatto e in diritto, la decisione assunta al riguardo, che va quindi confermata.
Quanto alla pretesa corretta formulazione dell'eccezione – negata dal primo giudice ed invece nuovamente rivendicata dall'appellante – va opportunamente richiamato quanto l'opponente aveva dedotto nell'atto di opposizione, che al riguardo risulta così formulato: “(omissis) 5) Incompetenza per territorio del Tribunale adito. “….. il credito restitutorio per le attribuzioni patrimoniali, eventualmente effettuate dal promissario compratore fallito, in forza di quel contratto, non può reputarsi inerente
a un'obbligazione nascente dalla stessa dichiarazione del curatore e nemmeno dalla dichiarazione di fallimento, ma è relativo ad un'obbligazione che trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale fin dal momento della sua esecuzione” (Cass.
2.11.199 n. 755). L'azione
11 esperita dalla procedura non può definirsi come derivante dal fallimento e non rientra pertanto nell'ambito delle azioni attratte dalla competenza del Tribunale fallimentare.
Per altro verso, la sede legale della società ingiunta si trova in Treviso e, per altro verso ancora, controparte, per sua stessa dichiarazione in ricorso di inopponibilità ad essa delle scritture private per assenza di data certa, non può allegare a proprio favore, nè il relativo contenuto, nè il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. per il foro facoltativo delle cause relative a diritti di obbligazione. L'azione monitoria avversaria avrebbe pertanto dovuto essere promossa avanti il foro di Treviso, quale giudice della parte convenuta”.
Tale essendo il contenuto della contestazione, la decisione del primo giudice, secondo cui l'eccezione di era stata formulata in maniera incompleta e doveva, quindi, Pt_1 ritenersi come “non proposta”, con definitivo radicamento della competenza del
Tribunale adito, è all'evidenza corretta e non emendabile nel senso preteso dall'appellante.
Costituisce, invero, insegnamento costante della S.C. quello per cui, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta ad allegare, e quindi a dimostrare, che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19
c.p.c., la società deve provare, non solo che la propria sede principale si trova altrove, ma anche che essa non dispone di alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito. Inoltre, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21253 del
14.10.2011, Rv. 620004 – 01; Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del
3.7.2018, Rv. 649456 – 01: “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza
12 del giudice adito”; Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 16284 del 18.6.2019, Rv. 654348
– 01: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria)”; Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14096 del
7.7.2020, Rv. 658508 – 01: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove
l'eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall'opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l'indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest'ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l'opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi,
l'individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n. 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell'eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti)”).
E' appena il caso di osservare che la contestazione del foro scelto dal ricorrente non può ritenersi implicita nella produzione di un documento (com'è nella specie la visura camerale della società opponente), atteso, da un lato, che il giudice non può essere chiamato ad ipotizzare il contenuto di un'eccezione alla luce delle possibili emergenze delle produzioni documentali fatte dall'eccipiente, e dall'altro che il piano della allegazione del fatto è diverso da quello della sua prova.
13 In ogni caso, non risulta effettuata dall'appellante alcuna contestazione specifica con riguardo ai fori speciali concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c., contestazione comunque infondata laddove si consideri che il contratto preliminare dal cui scioglimento deriva la pretesa restitutoria azionata in causa dal curatore del Controparte_2 fu stipulato in Loreggia, Comune della Provincia di Padova, e quindi nell'ambito del circondario del Tribunale adito. E che si trattasse di un onere di contestazione a cui l'opponente doveva specificamente provvedere risulta evidente laddove si consideri che le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, o qualsivoglia altra causa, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono azioni di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta di eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli art. 18 e 19 c.p.c., ma anche di quelli dell'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 8248 del 20.4.2005, Rv. 581691 – 01: “Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il "forum rei sitae"), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sia di quelli dell'art. 20 dello stesso codice. Pertanto, qualora si chieda la ripetizione di somme versate alla società erogatrice di acque irrigue in forza di applicazione di illegittimi aumenti tariffari, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio quella , nascente dal contratto di fornitura, di pagare il corrispettivo dovuto dall'ente, occorre far riferimento ai criteri di collegamento ex art. 20 cit., individuando il luogo in cui è nata l'obbligazione, ovvero quello in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo oggetto dell'obbligazione, di cui si chiede il parziale rimborso”; altresì Cassazione Sez. 3, sentenza n. 453 del
12.1.2007, Rv. 596536 – 01; Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20391 del
12.10.2015, Rv. 636724 – 01: “In tema di competenza per territorio derogabile, laddove l'azione di ripetizione di indebito involga anche la richiesta di accertamento dell'inesistenza, oggettiva o soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il "forum contractus" è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, del quale si chiede accertare l'inesistenza, mentre il "forum
14 destinatae solutionis" è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta tale obbligazione)”).
11. Il secondo motivo – rubricato: “Erronea reiezione delle eccezioni riguardanti il difetto di legittimazione, il difetto di autorizzazione per lo scioglimento ex art. 72 L.F.
e il difetto del potere sostanziale di scioglimento dei contratti in capo al curatore” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui: 1) ha ritenuto che la contestazione del difetto di legittimazione per carenza di potere sollevata a pag. 2 della citazione non fosse stata esposta in maniera chiara e, 2) nella parte in cui ha ritenuto che la contestazione relativa al potere del curatore di sciogliersi ex art. 72
l.f. dal preliminare di acquisto di partecipazioni societarie risultasse a sua volta infondata alla luce della produzione, effettuata dalla curatela sub doc. 9, dell'autorizzazione del giudice delegato del 15.12.2017, rilasciata previo parere del comitato dei creditori”, atteso che: sub 1), l'argomento era stato trattato alla pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione in maniera non chiara, essendosi testualmente allegato che, per quanto emerge dal ricorso per ingiunzione, la curatela non aveva allegato in alcun modo di essere dotata dell'indispensabile autorizzazione del comitato dei creditori. Il rilievo ostativo e negativo di tale carenza, ad evidenziare la chiarezza dell'eccezione, era stato illustrato alla pag. 3 dell'opposizione, ove era stato spiegato che la carenza dell'autorizzazione del comitato dei creditori si traduce nella possibilità di eccepire da parte del convenuto in giudizio il difetto di potere del curatore e quindi il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo al medesimo;
sub. 2), la produzione effettuata dalla curatela sub doc. 9 non poteva ritenersi a bene vedere pertinente alla domanda in concreto proposta dal curatore. Il giudice non ha infatti considerato che la fattispecie contrattuale posta in essere dalla e dalla Pt_1 fu complessa, e cioè costituita da due successivi contratti: Controparte_4 il contratto preliminare di cessione partecipazioni di data 18.5.2011 e la scrittura privata del 28 giugno 2014. Attraverso il secondo contratto entrambe le contraenti ribadirono la volontà contrattuale espressa nel primo, ed in particolare quella da parte di di cedere le proprie partecipazioni nella società Diaz S.r.l. e quella di Pt_1 CP_4 di acquistarle, confermando altresì l'ammontare del corrispettivo fissato in euro
460.000,00. Per l'effetto, la volontà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare del 18.5.2011, in presenza di un successivo contratto confermativo stipulato tra le medesime parti il 26.6.2014, non oggetto di alcuna volontà-facoltà di scioglimento, fu contrattualmente irrilevante, e di fatto inefficace, e non costituì alcuna valida causale restitutoria azionabile mediante l'ingiunzione di pagamento, atteso che l'obbligo di acquisto e di pagamento da parte della rimaneva CP_4
15 fermo in forza della seconda scrittura privata del 26 giugno 2014, ostativa rispetto ad ogni pretesa restitutoria del corrispettivo contrattuale di euro 460.000,00. Attesa la carenza di potere del curatore, non potè verificarsi, come non si verificò, alcuno scioglimento contrattuale tale da determinare il sorgere di alcun diritto restitutorio costituente il fondamento della pronunciata ingiunzione di pagamento.
Il motivo è infondato.
L'art. 72, comma 1, della legge fallimentare prevede che “Se un contratto è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti, quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”.
Nel caso di specie il curatore del previo ottenimento del Controparte_2 parere favorevole del Comitato dei Creditori (nonché previa autorizzazione del G.D., rilasciata il 15/18.12.2017, per quanto a ben vedere non necessaria ai sensi della previsione della predetta disposizione, che nel testo vigente ratione temporis, successivo, cioè, alla modifica introdotta dalla legge n. 5/2006, non la prevede), con nota datata 24.1.2018, inviata lo stesso giorno a mezzo pec alla controparte contrattuale ha dichiarato di sciogliersi dal contratto preliminare relativo Parte_1 alla cessione/acquisto delle quote di proprietà di nella società Diaz S.r.l., Parte_1 riferendosi all'evidenza la determinazione del curatore (e la corrispondente autorizzazione del Comitato dei creditori e del G.D.) ad entrambi i contratti, essendo peraltro il secondo la mera riproduzione del primo, restando inalterati tutti gli elementi qualificanti della negoziazione, e cioè la volontà di – rispettivamente – cedere ( ed acquistare ( la quota del 12,50% della società Parte_1 Controparte_2
Diaz S.r.l., il prezzo corrispettivo originariamente convenuto (460.000 €) e l'imputazione in conto pagamento dell'anticipo di 220.000 € versato da
[...]
a il contenuto della dichiarazione del curatore è invero CP_4 Parte_1 chiaro e non fraintendibile, risultando così formulata: “Il sottoscritto dott.
[...]
, curatore del Fallimento della società con sede legale CP_3 Controparte_2 in Rovereto (TN), via Brennero nr. 1/D, cod. fisc. , n. REA TN-222812, P.IVA_2 già con sede in Loreggia (PD), via Boscalto Est nr. 24, n. REA PD-164847, in relazione al “contratto preliminare di cessione partecipazioni” privo di data certa (così come rinegoziato con successiva scrittura privata, del pari priva di data certa) pendente tra
16 la Società fallita e la Vostra Società, (e avente ad oggetto la cessione delle Parte_1 partecipazioni che detiene nella società Diaz contro il pagamento di un Parte_1 controvalore pari ad € 460.000,00), parzialmente eseguito dalla sola CP_2 con il pagamento in favore della Vostra Società della somma di 220.000,00 €,
[...] per quanto occorrer possa, attesa invero, fra altro, l'inopponibilità di tale contratto al
, comunque dichiara nell'interesse della massa dei creditori, di volersi CP_2 sciogliere dal suddetto contratto. Ciò posto ed in ogni caso – attesa, comunque,
l'esistenza in capo a di un credito per il menzionato importo capitale Controparte_2 di € 220.000,00 nei confronti della Vostra Società, credito così come risultante anche dall'espresso riconoscimento da Voi effettuato con la scrittura privata di rinegoziazione della cessione delle quote (nonché comprovato dalla documentazione bancaria da Voi prodotta) - Vi invito all'immediata restituzione della predetta somma di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) in favore del , pagamento che CP_2 dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: (omissis)”).
Così stando le cose, non può ritenersi nella sostanza dubbio – né certamente lo poteva essere per il Comitato dei Creditori e, per quanto possa rilevare, per il giudice delegato e per la stessa – che il curatore intendesse (ed abbia Parte_1 effettivamente inteso) sciogliersi dal contratto di riferimento, per tale intendendosi quello costituito dalla fattispecie risultante dalle due richiamate schede contrattuali
(del 2011 e del 2014), contenenti, per quanto qui rileva, un'unica volontà negoziale avente il predetto contenuto.
Va inoltre, e in ogni caso sottolineato, come la Procedura abbia prodotto in giudizio il provvedimento autorizzativo del G.D. del 17.12.2020 unitamente alla corrispondente istanza del curatore.
Ora, l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita dagli organi fallimentari si estende senza bisogno di specifica menzione a tutte le possibili pretese e istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione medesima, dovendo invero precisare soltanto il contenuto essenziale del giudizio da promuovere e coprendo, senza bisogno di specifica menzione tutte le possibili pretese istanze strumentalmente pertinenti ai conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio a cui l'autorizzazione si riferisce.
L'autorizzazione 17.12.2020 data dal giudice delegato al recupero giudiziale della somma di € 220.000,00 corrisposta da alla debitrice è dunque CP_4 Pt_1 certamente estesa anche a tutte le domande necessarie e strumentali a ottenere tale recupero.
17 12. Il terzo motivo – rubricato: “Censurabilità della motivazione in punto sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F.” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di opposizione basato sul difetto dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F.; nello specifico, l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice sarebbe costituito dal fatto che nella fattispecie il preteso potere di scioglimento venne esercitato dal curatore in una situazione di oggettivo inadempimento della società poi fallita, di per sé tale non consentire di invocare l'art. 72 L.F., destinato a regolare le mere ipotesi di mancata esecuzione e cioè situazioni ontologicamente ben diverse.
Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va quindi respinto.
Va in primo luogo sottolineato il difetto di specificità del motivo, atteso che, a ben vedere, l'appellante non prende posizione in relazione alle argomentazioni sviluppate dal giudice, ma si limita, nella sostanza, a ripetere il convincimento espresso in primo grado con il terzo motivo di opposizione.
Il confronto tra il contenuto della sentenza e quello confutativo del motivo in esame rende il rilievo evidente.
In sentenza il giudice ha affermato: “
4.1. ritiene che il curatore non avesse la Pt_1 facoltà di sciogliersi dal preliminare di vendita in quanto si trattava di contratto
“inadempiuto” dalla promissaria acquirente e non solo un contratto CP_4
“ineseguito”. Contesta quindi l'esistenza di alcun diritto in capo alla curatela a vedersi restituito il prezzo pagato in esecuzione del preliminare di vendita;
formula anche eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ritenendo la società in bonis CP_4 inadempiente sia all'obbligo di pagare il residuo prezzo di vendita sia all'obbligo di giungere alla stipula del definitivo di cessione.
4.2. Quanto all'eccezione ex art. 1460
c.c. nel caso di specie la stessa non è dirimente;
invero il meccanismo dell'eccezione di inadempimento (secondo cui ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro è inadempiente) non ha ragion d'essere in un giudizio volto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo pagato. Il non CP_2 chiede l'esecuzione del preliminare (caso in cui potrebbe opporsi l'eccezione ex art.
1460 c.c. contestando l'inadempimento della controparte) bensì unicamente
l'accertamento del diritto alla restituzione di somme in virtù dello scioglimento del contratto.
4.3. Quanto alla lettura dell'art. 72 l.f. proposta dall'attrice la tesi non è compatibile con il dettato della legge fallimentare, così come interpretata negli anni dalla giurisprudenza. In caso di Fallimento di uno dei contraenti, sia esso il promittente venditore o il promissario acquirente, il contratto preliminare resta
18 sospeso fino a quando il curatore opera la scelta tra il subentro e lo scioglimento. In pendenza dello stato di sospensione resta esclusa la facoltà del promittente venditore in bonis di chiedere la risoluzione del contratto, ancorché con riguardo al pregresso inadempimento del compratore, e neppure è consentito configurare l'inadempimento del curatore, atteso che l'art. 72 l. fall., prevede la sospensione dell'esecuzione del contratto fino a quando quest'ultimo non scelga tra il subentro nel contratto e lo scioglimento, alla controparte essendogli attribuito unicamente il potere di mettere in mora il curatore per indurlo ad effettuare la scelta (Cfr. Cass. 15.3.2013, n. 6649).
Nel caso in esame, in aggiunta, si rileva che tra la stipula del contratto del 26.6.2014 con cui le parti hanno rinegoziato la cessione delle quote societarie (doc. 6 monitorio)
e la dichiarazione ex art. 72 l.f. del 28.1.2018 (doc. 8 monitorio) non vi è alcuna richiesta della di eseguire il preliminare, né intimazione ad adempiere, né Pt_1 richieste risolutorie di sorta. Conseguentemente non è nemmeno predicabile una situazione tesa all'accertamento incidenter tantum della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare (in ipotesi in via automatica ed anteriormente al Fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto o adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454
c.c.). In conclusione, il diritto del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare, sancito dall'art. 72 l. fall., ha carattere potestativo, è applicabile in ogni ipotesi di contatto non ancora eseguito, ivi incluso, quindi, quello inadempiuto per scadenza di termini, si perfeziona con la mera comunicazione della volontà del suo titolare alla controparte, senza necessità di un intervento del giudice, cui compete soltanto di accertare che l'effetto si sia prodotto (Cass. 10.4.2013, n. 8686; conforme Cass.
16.9.2015, n. 18149)”.
L'appellante, per contro, non ha proceduto alla disamina critica delle esposte ragioni decisorie, ma ha semplicemente reiterato l'esposizione dell'argomento critico del primo grado (cfr. atto d'appello, pag. 18-20: “Non possono essere condivise nemmeno le deduzioni spese in motivazione della sentenza all'interno del paragrafo
4, volto alla confutazione dell'accoglibilità del motivo di opposizione fondato sul difetto, nella specie dei presupposti di applicabilità dell'art. 72 L.F. Secondo il tribunale non sarebbe rilevante l'eccezione di inadempimento formulata dalla parte opponente per il motivo che nella specie detta difesa non avrebbe ragion d'essere “in un giudizio volto alla risoluzione del contratto ed alla restituzione del prezzo pagato”.
Trattasi di deduzione per nulla ostativa rispetto all'eccezione di parte opponente, basata, prima che sulla sollevabilità dell'eccezione di inadempimento, sulla astratta invocabilità di una fattispecie legale (art. 72 L.F.) descrittiva di una situazione di mera
19 inesecuzione di obbligazioni contrattuali nel diverso caso di palese intervenuto inadempimento. L'esponente ha rilevato la non sussumibilità di un caso di inadempimento, pacifico agli atti, da parte della società poi fallita, in un'ipotesi di mera mancata esecuzione delle obbligazioni, dovuta a qualsivoglia altra ragione. La questione sollevata dalla concerne la non riconducibilità del caso per cui è Parte_1 causa nella fattispecie legale 72 L.F. azionata ciò nonostante dal fallimento:
l'esponente ha rilevato che trattandosi di ipotesi diversa da quella descritta e tutelata dall'art. 72 L.F., nessuna facoltà di scioglimento è sorta a favore della parte ricorrente, che per tale ragione non avrebbe potuto fondare l'ingiunzione di pagamento su di un potere non spettante e non certo, per l'effetto, validamente esercitabile ed esercitato. Le considerazioni in aggiunta svolte dal tribunale alla pag.
8 e 9 della sentenza chiariscono vieppiù di muoversi su di un piano diverso da quello, della configurabilità della vicenda nella fattispecie legale prevista dall'art. 72 L.F. sollevato dall'esponente. Il Giudice osserva che “tra la stipula del contratto del
26.6.2014 con cui le parti hanno rinegoziato la cessione delle quote societarie e la dichiarazione ex art. 72 L.F. e non vi è alcuna richiesta della di eseguire il Pt_1 preliminare, né intimazione ad adempiere, né richieste risolutorie di sorta”. Detto assunto è irrilevante perché il preteso potere di scioglimento venne esercitato in situazione di oggettivo inadempimento, di per sé tale non consentire di invocare l'art.
72 L.F., destinato a regolare le mere ipotesi di mancata esecuzione e cioè situazioni ontologicamente ben diverse”).
Il motivo è comunque infondato, considerato:
a) che la tesi dell'opponente secondo cui il potere del curatore di sciogliersi da un contratto “ineseguito o non compiutamente eseguito” non sussisterebbe in caso di contratto “inadempiuto” è sfornita di supporto normativo, peraltro neppure indicato, così come difetta il richiamo a corrispondenti precedenti giurisprudenziali;
b) che non risulta nella specie alcun inadempimento della società promissaria acquirente, poi fallita, all'obbligazione di acquisto delle quote di Diaz S.r.l.: invero,
dal 26.6.2014 fino al 29.4.2016, data della dichiarazione di fallimento di Pt_1
né in pendenza, né dopo la scadenza del termine previsto dal Controparte_2 contratto preliminare per la conclusione del definitivo tra le parti, ha mai preteso da di addivenire alla stipula del contratto definitivo notarile, né ha mai a tal CP_4 fine costituito in mora la promissaria acquirente contestualmente offrendosi di adempiere alla propria obbligazione di cedere le quote in esame, ma ha sollevato la questione dell'inadempimento della controparte dopo oltre sei anni dalla conclusione del preliminare e solo a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo da parte
20 della curatela, la quale, a propria volta, ha chiesto la restituzione in favore della massa dei creditori dell'importo versato dalla società in bonis a titolo di acconto sul prezzo e non già l'esecuzione del contratto preliminare;
c) che è pacifica l'applicabilità dell'art. 72 L.F. a tutti i rapporti ineseguiti o non compiutamente eseguiti pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, a prescindere dal fatto che essi configurino o meno una responsabilità per inadempimento della società poi fallita. Invero, le fattispecie contratti “ineseguiti o non compiutamente eseguiti” e contratti “inadempiuti” differiscono tra loro solo per l'imputabilità o meno al debitore della mancata esecuzione del contratto, trattandosi pur sempre di rapporti in cui è mancata l'esecuzione della prestazione. Con l'ulteriore considerazione che il quarto comma dell'art. 72 L.F. è chiaro nel prevedere che il contraente non fallito, in caso di scioglimento da parte del curatore del contratto rimasto ineseguito, o non compiutamente eseguito, è legittimato ad insinuarsi al passivo fallimentare per il credito “conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno”. Risulta quindi chiaro sulla base dello stesso tenore testuale dell'art. 72, co. 4, l.f. – che fa, invero espresso riferimento all'ipotesi di mancato adempimento e di risarcimento del danno – che tale norma ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le ipotesi di inadempimento, essendo diretta a disciplinare la totalità delle ipotesi derivanti dalla mancata esecuzione, alla data della dichiarazione di fallimento, delle prestazioni contrattualmente assunte dalla società in bonis, poi fallita.
13. Il quarto motivo – rubricato: erronea ricezione dell'eccezione di compensazione” – lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione della richiesta restitutoria con il pregiudizio prodottosi in capo alla promittente venditrice per il mancato conseguimento del corrispettivo contrattuale. La considerazione che ebbe a mantenere nel proprio patrimonio le Pt_1 quote societarie oggetto del preliminare, e che sotto questo profilo non avrebbe ricevuto alcun pregiudizio “non rinvenendosi alcuna riduzione nel patrimonio dell'attrice”, sarebbe inconferente, e comunque errata, non valutando adeguatamente il fatto che il soggetto che addiviene alla sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita di un determinato bene (nella specie le quote di una società a responsabilità limitata) in cambio di un corrispettivo monetario, ha già previamente valutato di ricavare un maggior vantaggio dall'ottenimento del relativo corrispettivo rispetto alla loro detenzione in proprietà.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
21 Presupposto del ragionamento dell'appellante è la titolarità in capo a sé di un controcredito risarcitorio conseguito per effetto della scelta operata dal curatore di sciogliersi dal contratto.
Ebbene, un tale credito nella fattispecie non sussiste.
La disposizione dell'art. 72 l.f. esprime invero il principio per cui lo scioglimento del rapporto contrattuale non giustifica l'insorgere in favore del contraente in bonis del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti della controparte verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento;
inadempimenti che tuttavia nella specie non sussistono (come correttamente rilevato dal primo giudice)
e comunque non sono stati posti da a fondamento di un'azione di Parte_1 risoluzione del contratto preliminare verificatosi per fatto e colpa della controparte anteriormente alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima (cfr. Cassazione, Sez.
Un. sentenza n. 755 del 2.11.1999, Rv. 530848 – 01; Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 5298 del 4.3.2013, Rv. 625347 – 01: “In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, ed in fattispecie relativa a contratto preliminare di compravendita, laddove il curatore del sopravvenuto fallimento del promissario acquirente, scioltosi dal menzionato contratto ex art. 72 legge fall., agisca nei confronti del promittente venditore per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme da lui incassate a titolo di caparra ed al risarcimento di asseriti danni, deve ritenersi ammissibile, da parte del convenuto, quale mero fatto impeditivo delle avverse domande ed estintivo della descritta obbligazione di restituzione, e quindi al solo fine di conseguirne il loro rigetto, la proposizione dell'eccezione tesa all'accertamento, "incidenter tantum", della già avvenuta risoluzione del predetto preliminare, in via automatica ed anteriormente al fallimento del promittente acquirente, per non avere quest'ultimo rispettato un termine essenziale previsto nel contratto né adempiuto ad una successiva diffida intimatagli ex art. 1454 cod. civ.”).
14. Il quinto motivo – rubricato: “inaccoglibilità per contraddittorietà ed indeterminatezza della domanda avversaria formulata in comparsa di risposta” – denuncia l'erroneità della sentenza per non aver adeguatamente valutato, e conseguentemente sanzionato, la contraddittorietà dell'azione del curatore, il quale, da un lato dichiara, reiteratamente, di considerare a sé inopponibili le scritture di cui ai doc. 3 e 6, e dall'altro invoca il contenuto delle scritture stesse sul presupposto di essersene sciolta ex art. 72 L.F.: detta prospettazione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice, risulterebbe insanabilmente contraddittoria e non integrerebbe
22 l'esposizione di una valida e determinata causa petendi a supporto della richiesta di pagamento.
Il motivo è infondato.
Come è stato correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nella specie non si ravvisa, infatti, alcuna contraddittorietà nell'agire del curatore, il quale, pur avendo dato atto (peraltro fin dalla dichiarazione del 24.1.2018 e poi ancora nel ricorso monitorio) del fatto (oggettivo) che il contratto di riferimento era privo di data certa opponibile al fallimento, non ne ha tratto alcuna conseguenza, dichiarando invece (in termini chiari e non fraintendibili) di riconoscerne l'esistenza e di intendere sciogliersi nell'interesse della massa dei creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 l.f.
In altri termini, il curatore, sciogliendosi dal contratto preliminare, ha optato per il rimedio in esame, che ne presuppone la validità e l'opponibilità. Ciò corrisponde alla possibilità, normalmente rimessa ad ogni parte processuale, di esercitare in via gradata alcuni diritti potestativi (non solo quello sottostante l'art. 72 l.f., ma anche il diritto di eccepire o meno l'inopponibilità di un accordo per difetto di data certa).
Va quindi confermato che l'eccezione sollevata dalla opponente non è Parte_1 idonea a respingere la domanda restitutoria avanzata dal . CP_2
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore del con Parte_1 Controparte_2 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi di studio e di introduzione e quello minimo per la fase istruttoria (limitata al deposito della nota sostitutiva della partecipazione alla prima udienza) e per quella decisoria (attesa la ripetizione delle medesime difese già sviluppate nell'atto di costituzione) nell'ambito dello scaglione relativo al valore del d.i. opposto (da € 52.001 a € 260.000).
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n.
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
23 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2317/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1074/2023 del Tribunale di Padova;
b) condanna l'appellante società a rimborsare Parte_1 all'appellato le spese di lite del presente secondo Controparte_2 grado, che liquida, per compensi, in € 9.603,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante società Parte_1
dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
[...]
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
24