TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 15184/2023 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
[...]
Parte_1
[...]
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta en- trambi del Foro di Roma contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Indirizzi di residenza dei ricorrenti indicati nella Procura alle liti.
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
[...]
al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis in CP_1 quanto discendenti in linea retta di , nato il Persona_1
23/10/1862 a Castelcucco (TV), che emigrato in Brasile ivi contraeva matrimonio, in data 08/03/1886, con e dalla cui unione ebbe origine l'odierna discen- Controparte_2 denza. Il sig. mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Persona_1
Il è rimasto contumace. Controparte_1
1 Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
La causa è stata istruita documentalmente, con integrazione nel corso del giudizio, ed è passata in decisione in data 16.06.2025 sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nell'atto introduttivo.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva infat- ti: “Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione “residuale” di cui all'art. 7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Legge, in parti- colare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 Cost. ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con
2 la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va innanzitutto osservato che l'avo nacque a Castelcuc- Persona_1 co (TV) il 23/10/1862 e quindi prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia (av- venuta il 22.10.1866), mentre non è possibile – sulla scorta di quanto in atti – avere con- tezza del fatto che comunque l'espatrio sia avvenuto in epoca successiva, talché si pone la questione in ordine alla sussistenza o meno della cittadinanza italiana in capo al mede- simo.
Orbene. Al riguardo si osserva innanzitutto come, al fine di poter fondare l'esito positi- vo di una tale valutazione, non appaia in sé risolutore né pienamente soddisfacente il ri- chiamo alle previsioni di cui al Codice Civile del 1865 (artt.4-15) in materia di cittadinan- za e la circostanza che tali disposizioni fossero tratte dal precedente Codice Civile del
Regno di Sardegna (Statuto Albertino del 1848). Per quanto quest'ultimo riconoscesse, infatti, i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli e le rela- tive statuizioni del Cod. Civ. del 1865 (contenute negli artt. 4-15) li riprendessero, resta da considerare che non appaiono in essi rinvenibili norme da cui, direttamente o indiret- tamente, potersi ricavare il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana in ca- po a coloro che erano emigrati all'estero prima della proclamazione del Regno di Italia
(1861) e, nello specifico dei territori Veneti, prima dell'annessione al Regno di Italia
(22.10.1866).
Del pari, non appaiono in tal senso chiarificatrici neppure la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.1.1901 – che, stante la vastità dello stesso, andava a disciplinare il fenomeno dell'emigrazione, con specifiche disposizioni in particolare in ordine all'emigrazione ver- so i paesi transoceanici – e successivamente la legge n. 217 del 17.5.1906.
Certo si dà atto, come riconosciuto anche da varia giurisprudenza di merito, di come - a fronte di un fenomeno di tale vastità - si determinò un ampio ed articolato dibattito po- litico, che evidentemente andò ad incidere sul riconoscimento della cittadinanza (pur so- lo parzialmente modificandone la disciplina).
In tale contesto si inserisce, a parere di questo giudicante, l'interpretazione delle norme che ha inteso portare al positivo riconoscimento della cittadinanza italiana anche a colo-
3 ro che erano emigrati in epoca anteriore all'ingresso nel Regno d'Italia dello stato preu- nitario di appartenenza.
Tale orientamento è consolidato in sede amministrativa e basato sostanzialmente sulla considerazione di “non esclusione” – nel Cod. Civ. del 1865 - della fattispecie:
“ ... l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del
1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n.
555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno D'Italia. Tuttavia, è da sottolineare che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno
D'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza ita- liana …” (così in “Io cittadino- Regole per la Cittadinanza, Controparte_3
civili Direzione Centrale per i diritti civili, la
[...] Controparte_4 cittadinanza e le minoranze. E negli stessi termini “Il massimario per l'ufficiale di stato civile”, ed. 2012).
Il discrimine è dunque individuato in due presupposti: (1) l'essere stato (o meno) il sog- getto ancora in vita, seppur all'estero, al momento dell'ingresso dello Stato preunitario di appartenenza nel Regno d'Italia; (2) non aver a tale data (volontariamente) acquisito la cittadinanza dello stato estero.
Dovendosi condividere tale interpretazione, appare argomento in tal senso ulteriormen- te idoneo a fondare la valutazione positiva il principio di uguaglianza – sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione italiana – da cui non può che ricavarsi il principio per cui per tutti gli individui nati in uno degli Stati preunitari deve essere adottata la stessa solu- zione, non potendosi distinguere i nati nel Regno Sabaudo da coloro che erano prove- nienti dagli altri regni o territori (tra cui i veneti provenienti dall'Impero Austroungari- co), confluiti nel Regno di Italia in tempi diversi.
Per le ragioni esposte, si deve pertanto ritenere che , na- Persona_1 to prima dell'annessione del Veneto al Regno di Italia il 22 ottobre 1866, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione.
4 E' altresì documentato che , emigrato in Brasile, non si Persona_1 naturalizzò mai cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizza- zione, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capa- cità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengo- no”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamen- te che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civi- le del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinan- za in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da deci- sioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
5 La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por- tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinan- za straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova riscontro nella documentazione versata in atti telemati- camente, documentazione tutta debitamente tradotta ed apostillata.
In particolare, quanto all'avo capostipite la produzione Persona_1 del certificato di Battesimo della Parrocchia di S. Giorgio, Comune di Castelcucco (TV), con autentica della Curia Vescovile di Treviso, va ritenuta pacificamente ammissibile ai fini della prova in ragione del fatto che alla data di nascita dello stesso (23.10.1862) non erano ancora stati istituiti in Veneto gli uffici comunali dello stato civile ed ancora vigeva il sistema di stato civile istituito dall'Impero austro-ungarico, la cui tenuta era, per legge, affidata ai parroci: sistema che venne a cessare il 31.08.1871 quando entrò in vigore il sistema di stato civile del Regno di Italia (dal 01.09.1871).
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discen- denza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in re- lazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto agli eventuali modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fo- netico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
6 Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo alle ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone le discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta che il Consola- to Generale d'Italia di Porto Alegre, territorialmente competente in base alle residenze per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, si trova in una situazione di grave arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione delle domande previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre le ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_1
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo
7 in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che: nato in [...] il [...], Parte_1
nato in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_1 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 16 Giugno 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
8