TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11458 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 6426/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SAMMARCO SERENA ricorrente contro
Controparte_1
Avv. DI GESU' SALVATORE
Resistente
E
Controparte_2 contumace
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.2.2025, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 09720240280675331000, notificatale in data 23.1.2025 da per l'importo CP_3 di € 2.606,72, di cui € 2.600,84 a titolo di contributi anni 2019 – 2020 ed € 5,88 a titolo di diritti di notifica, per conto della . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito:
pagina 1 di 3 che il contributo integrativo ex art. 11 L. 576/1980 relativamente all'anno 2019, quantificato in complessivi € 83,36 comprensivi di contributo integrativo (€ 48,00) sanzione (€ 30,00) e interessi (€
5,36), non è dovuto, essendo stato abrogato temporaneamente per gli anni dal 2018 al 2022 (art.15 del
Regolamento di attuazione dell'art.21 L.247/2012), ed è comunque prescritto;
che i contributi richiesti per l'anno 2020 (contributo soggettivo ex art. 10 L. 576/1980 – importo iscritto a ruolo - € 1.445,00, contributo integrativo ex art. 11 L. 576/1980 – importo iscritto a ruolo - €
457,00, nonché le sanzioni rispettivamente di € 346,80 per l'asserito omesso contributo soggettivo, €
109,68 per l'asserito omesso contributo integrativo nonché € 38,20 ed € 120,80 a titolo interessi rispettivamente per l'omesso versamento del contributo integrativo e di quello soggettivo) non sono dovuti, avendo la ricorrente corrisposto per l'anno 2020 i seguenti importi:
€ 359,00 contributi minimi soggettivi anno 2020 saldati il 20/02/2020;
€ 359,00 contributi minimi soggettivi anno 2020 saldati il 20/04/2020;
€ 359,00 contributi minimi soggettivi anno 2021 saldati il 20/06/2020;
463,39 contributi minimi soggettivi anno 2020 saldati il € 30/09/2020;
e così per complessivi € 1.513,39; che è comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.
2.- L è rimasta contumace, mentre si è costituita la Controparte_2 [...]
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso siccome Controparte_1 infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Quanto alla pretesa abrogazione del contributo soggettivo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247/12, “Il contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, primo comma, lettera b, non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato”. La ha documentato di aver richiesto sia per il 2019 che per il 2020 il CP_1 contributo integrativo, nella misura del 4% del volume d'affari IVA dichiarato.
5.- Quanto all'anno 2020, la ha documentato che per tale anno la ricorrente, “sulla base del CP_1 reddito professionale e del fatturato IVA, entrambi pari ad € 11.418,00, avrebbe dovuto corrispondere un contributo soggettivo minimo pari ad € 1.445,00 - pari al 50% del contributo soggettivo minimo nella misura intera di € 2.890,00, da versare per metà nell'anno di competenza e per la restante metà, ove dovuta (come nel caso di specie, avendo la professionista, per l'anno in esame, superato la soglia di € 10.300,00 a titolo di reddito professionale, fissata dall'art. 9, comma 1, del citato regolamento), nelle scadenze previste per il pagamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione. L'Avv. pagina 2 di 3 inoltre, avrebbe dovuto corrispondere un contributo integrativo di € 457,00 (pari al 4% del Pt_1 volume di affari IVA prodotto nell'anno), nonché un contributo di maternità di € 95,39”.
A fronte di tali deduzioni, che trovano riscontro nella documentazione allegata, la ricorrente risulta aver effettuato il pagamento del contributo di maternità e di parte del contributo soggettivo. Di qui l'iscrizione a ruolo delle somme residue dovute a titolo di contribuzione soggettiva e di contribuzione integrativa dovuta in eccedenza per l'anno 2020 e delle relative somme aggiuntive. Importi che sono stati richiesti alla ricorrente con diffida ricevuta tramite pec in data 30.11.2023. Circostanza quest'ultima che rende privo di rilievo l'assunto difensivo speso in udienza secondo cui il contributo soggettivo non è stato versato nella sua interezza perché non richiesto dalla attraverso i CP_1 bollettini di pagamento.
6.- Quanto alla prescrizione, va ricordato che il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
”. Controparte_1
Pertanto, il termine più ampio di 10 anni – che vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013, n.
6729) - nel caso di specie non risulta decorso.
5.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in € 1350,00, oltre accessori dovuti per
[...] legge.
Roma, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 6426/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SAMMARCO SERENA ricorrente contro
Controparte_1
Avv. DI GESU' SALVATORE
Resistente
E
Controparte_2 contumace
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.2.2025, ha proposto opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 09720240280675331000, notificatale in data 23.1.2025 da per l'importo CP_3 di € 2.606,72, di cui € 2.600,84 a titolo di contributi anni 2019 – 2020 ed € 5,88 a titolo di diritti di notifica, per conto della . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha eccepito:
pagina 1 di 3 che il contributo integrativo ex art. 11 L. 576/1980 relativamente all'anno 2019, quantificato in complessivi € 83,36 comprensivi di contributo integrativo (€ 48,00) sanzione (€ 30,00) e interessi (€
5,36), non è dovuto, essendo stato abrogato temporaneamente per gli anni dal 2018 al 2022 (art.15 del
Regolamento di attuazione dell'art.21 L.247/2012), ed è comunque prescritto;
che i contributi richiesti per l'anno 2020 (contributo soggettivo ex art. 10 L. 576/1980 – importo iscritto a ruolo - € 1.445,00, contributo integrativo ex art. 11 L. 576/1980 – importo iscritto a ruolo - €
457,00, nonché le sanzioni rispettivamente di € 346,80 per l'asserito omesso contributo soggettivo, €
109,68 per l'asserito omesso contributo integrativo nonché € 38,20 ed € 120,80 a titolo interessi rispettivamente per l'omesso versamento del contributo integrativo e di quello soggettivo) non sono dovuti, avendo la ricorrente corrisposto per l'anno 2020 i seguenti importi:
€ 359,00 contributi minimi soggettivi anno 2020 saldati il 20/02/2020;
€ 359,00 contributi minimi soggettivi anno 2020 saldati il 20/04/2020;
€ 359,00 contributi minimi soggettivi anno 2021 saldati il 20/06/2020;
463,39 contributi minimi soggettivi anno 2020 saldati il € 30/09/2020;
e così per complessivi € 1.513,39; che è comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione.
2.- L è rimasta contumace, mentre si è costituita la Controparte_2 [...]
la quale ha chiesto il rigetto del ricorso siccome Controparte_1 infondato.
Il Tribunale osserva quanto segue.
4.- Quanto alla pretesa abrogazione del contributo soggettivo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247/12, “Il contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, primo comma, lettera b, non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato”. La ha documentato di aver richiesto sia per il 2019 che per il 2020 il CP_1 contributo integrativo, nella misura del 4% del volume d'affari IVA dichiarato.
5.- Quanto all'anno 2020, la ha documentato che per tale anno la ricorrente, “sulla base del CP_1 reddito professionale e del fatturato IVA, entrambi pari ad € 11.418,00, avrebbe dovuto corrispondere un contributo soggettivo minimo pari ad € 1.445,00 - pari al 50% del contributo soggettivo minimo nella misura intera di € 2.890,00, da versare per metà nell'anno di competenza e per la restante metà, ove dovuta (come nel caso di specie, avendo la professionista, per l'anno in esame, superato la soglia di € 10.300,00 a titolo di reddito professionale, fissata dall'art. 9, comma 1, del citato regolamento), nelle scadenze previste per il pagamento della contribuzione dovuta in autoliquidazione. L'Avv. pagina 2 di 3 inoltre, avrebbe dovuto corrispondere un contributo integrativo di € 457,00 (pari al 4% del Pt_1 volume di affari IVA prodotto nell'anno), nonché un contributo di maternità di € 95,39”.
A fronte di tali deduzioni, che trovano riscontro nella documentazione allegata, la ricorrente risulta aver effettuato il pagamento del contributo di maternità e di parte del contributo soggettivo. Di qui l'iscrizione a ruolo delle somme residue dovute a titolo di contribuzione soggettiva e di contribuzione integrativa dovuta in eccedenza per l'anno 2020 e delle relative somme aggiuntive. Importi che sono stati richiesti alla ricorrente con diffida ricevuta tramite pec in data 30.11.2023. Circostanza quest'ultima che rende privo di rilievo l'assunto difensivo speso in udienza secondo cui il contributo soggettivo non è stato versato nella sua interezza perché non richiesto dalla attraverso i CP_1 bollettini di pagamento.
6.- Quanto alla prescrizione, va ricordato che il 2 febbraio 2013, quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 247/2012, è entrato in vigore l'art. 66 della medesima legge secondo cui “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
”. Controparte_1
Pertanto, il termine più ampio di 10 anni – che vale sia per i crediti sorti dopo l'entrata in vigore della nuova legge che per i crediti sorti prima, se per gli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il termine quinquennale non si era ancora maturato (v. Cass. civ., sez. lav., 18/03/2013, n.
6729) - nel caso di specie non risulta decorso.
5.- Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite liquidate in base alla soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in € 1350,00, oltre accessori dovuti per
[...] legge.
Roma, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3