Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
A norma dell'art. 4 della legge n. 515 del 1993, il committente responsabile delle pubblicazioni elettorali risponde del contenuto di queste ma non dei modi con i quali esse sono divulgate, in quanto la norma per l'affissione dei manifesti rinvia alla legge n. 212 del 1956, per la quale solo gli autori materiali delle violazioni e i loro concorrenti materiali possono rispondere della trasgressione (essendo obbligati in solido con loro a pagare la sanzione gli stessi partiti, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981) e non la persona cui è stata attribuita la qualifica indicata (nella specie, il manifesto elettorale del candidato di un partito era stato affisso nello spazio riservato al candidato di un altro partito). Al primo era stato, dunque, ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del disposto dell'art. 8 della legge n. 212 del 1956, come modificato dalla legge n. 515 del 1993. Il giudice rigettava l'opposizione, sul presupposto che il committente della pubblicità dovesse rispondere pure dell'affissione operata da volontari del suo partito. La S.C., enunciando il massimato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione, ritenendo che, nella specie, non risultava provato l'elemento soggettivo della violazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9935 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo Grieco - Presidente -
Dott. Giovanni Losavio - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella Luccioli - Consigliere -
Dott. Mario Rosario Morelli - Consigliere -
Dott. Fabrizio Forte - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 13268 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
AR TE, committente la pubblicità elettorale del P.D.S., rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Massimo Valsecchi di Bergamo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla V. E. D'Onofrio n. 43, presso il prof. Antonio Lombardi.
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI BERGAMO, in persona del prefetto ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentata e difesa.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Bergamo n. 221 del 14 - 16 aprile 1999. Udita, all'udienza del 26 aprile 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. dr. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 aprile 1999 il Pretore di Bergamo rigettava l'opposizione di EF SE, rappresentante del P.d.S. nazionale, all'ordinanza del locale prefetto con la quale gli era ingiunto il pagamento di L. 200.000 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 8 della L. 4 aprile 1956 n. 212, modificato dalla L. 10 dicembre 1993 n.515, per aver fatto affiggere un manifesto del P.d.S., nel quale l'opponente era indicato come committente responsabile, in uno spazio riservato al candidato del Polo delle libertà, come accertato con verbale della polizia municipale di S. Giovanni NC (BG) del 17 aprile 1996. L'opponente aveva dedotto che la sanzione non era legittima non essendo egli autore materiale della violazione, per la quale vi era stata inoltre l'oblazione prevista dall'art. 1, comma 69, della L. 28 dicembre 1995 n. 549 e dall'art. 1, comma 174, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, presso l'Ufficio del Registro di Roma, in rapporto ad identica trasgressione commessa in Roma il 16 aprile 1997, con conseguente sanatoria d'ogni affissione contestata. Il pretore riteneva che l'opponente, quale committente responsabile della pubblicità del P.d.S., dovesse rispondere pure dell'affissione operata da volontari del partito, che non potevano ignorare la disciplina degli spazi elettorali a garanzia della par condicio dei vari partecipanti alle elezioni, escludendo che l'oblazione sanasse, con le violazioni commesse a Roma nel 1997, quelle oggetto di causa. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso con tre motivi illustrati da memoria il SE. La Prefettura di Bergamo s'è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 8 della L. 4 aprile 1956 n. 212, come modificato dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975 n.130, non avendo l'amministrazione comunale di
Bergamo emesso il regolamento per la disciplina degli spazi di affissione, di cui all'art. 1, comma 69, della L. 28 dicembre 1995 n. 549. 1.1. Il comma 69 dell'art. 1 della L. 549/95 sancisce: "Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali"; la violazione contestata attiene invece all'uso di tali spazi in uno di questi periodi e quindi, pur senza un regolamento comunale previsto dalla legge per affissioni di manifesti politici "al di fuori dei periodi elettorali", risulta violato il divieto di affiggere manifesti di un partito o di un candidato "negli spazi riservati alla propaganda elettorale" d'altri gruppi o partecipanti alle elezioni (art. 8 L. 212/56). Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.
2. Con la seconda censura si denuncia violazione degli indicati artt. 8 L. 212/56 e 6 L. 130/75 dal pretore, il quale ha ritenuto irrilevante l'identificazione di chi ha posto in essere materialmente l'affissione ed ha affermato la responsabilità per detta azione del committente la pubblicità elettorale del partito per il quale i manifesti fanno propaganda.
Per il ricorrente il committente può rispondere del contenuto dei manifesti ma non delle modalità d'affissione di questi e dell'occupazione con essi di spazi destinati a terzi.
2.1. Per la sentenza di merito, il fatto che il SE è "committente responsabile" della pubblicazione del manifesto affisso fuori dagli spazi consentiti, determina la sua responsabilità per la violazione.
La propaganda elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è disciplinata dalla L. 10 dicembre 1993 n. 515 che, all'art. 3, 1^ comma, per quella effettuata "a mezzo di manifesti", l'ammette "nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni", precisando al 2^ comma:
"Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile".
Si evince dal dettato letterale della norma, che distingue la propaganda con i manifesti da quella realizzata con altri mezzi, l'implicito oggetto della responsabilità del committente in essa regolata, che è la Pubblicazione di propaganda elettorale, e non riguarda le modalità con cui quest'ultima si attua.
A carico del committente responsabile della propaganda è espressamente posto dall'art. 15, comma 3, della L. n. 515 del 1993, in solido con l'esecutore materiale, l'obbligo di rimborso della spesa sostenuta dal comune per rimuovere ogni propaganda abusiva, e a tale obbligazione civile da responsabiltà oggettiva non si riferisce la difesa della controricorrente che richiama la solidarietà nel pagamento delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 24 novembre 1981 n. 689; per la violazione invece deve sempre dimostrarsi un'"azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa", di chi ne è l'autore (art. 3 L. 689/81). Il committente, se risponde dei contenuti della propaganda, non è automaticamente responsabile per l'affissione dei manifesti, salvo che non si provi un rapporto diretto d'incarico dato da lui agli attacchini per l'affissione vietata, che nel caso non è dimostrato in quanto il ricorrente è il responsabile nazionale della pubblicità elettorale del P.d.S., con rapporti non facilmente configurabili o individuabili con le articolazioni territoriali e periferiche di organizzazione delle affissioni dei manifesti da lui predisposti.
Se può configurarsi una responsabilità concorrente con quella degli autori materiali delle affissioni (art.5 L. 689/81), essa può investire più facilmente e sempre se provata, gli organi periferici del partito che hanno consegnato i manifesti per la loro affissione o i candidati interessati alla pubblicità che li riguarda, per aver ordinato l'affissione fuori degli spazi consentiti eseguita da soggetti da loro organizzati.
Il committente responsabile delle pubblicazioni di pubblicità elettorale, di cui all'art. 3 della l. 515 del 1993, risponde del contenuto di queste ma non dei modi con i quali esse sono divulgate, rinviando la norma per l'affissione dei manifesti alla legge n. 212/56, per la quale gli autori materiali delle violazioni e i loro concorrenti morali possono rispondere della trasgressione, essendo obbligati in solido con loro a pagare la sanzione gli stessi partiti, ai sensi dell'art. 6, comma tre della L. 689/81 e non la persona cui è stata attribuita la qualifica indicata.
Il secondo motivo di ricorso è quindi fondato perché anche per la violazione di cui è causa occorre la prova dell'elemento soggettivo della violazione.
3. L'affermata fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo di esso, che lamenta la violazione del comma 174 dell'art.1 L. 23 dicembre 1996 n. 662, per non essersi ritenuta sanata la violazione de qua dall'oblazione in essa prevista. È infatti sufficiente l'accoglimento del secondo motivo di ricorso per la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per rilevare che la responsabilità del SE non è provata, questa Corte, per l'art. 384 c.p.c. può decidere nel merito l'opposizione, che deve essere accolta, essendo incontestato che l'opponente non è l'autore materiale della violazione.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della controricorrente, sia per il giudizio di merito che per quello di legittimità, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e accoglie il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione del SE all'ordinanza ingiunzione, che annulla. Condanna la Prefettura di Bergamo alle spese dell'intero giudizio, che liquida, per il giudizio di merito, in L. 1.000.000, di cui L. 700.000 per onorari e L.150.000 per spese e, per quello di legittimità in L. 600.000 per onorari e in L. 45.000 per spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001