Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9935
CASS
Sentenza 20 luglio 2001

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A norma dell'art. 4 della legge n. 515 del 1993, il committente responsabile delle pubblicazioni elettorali risponde del contenuto di queste ma non dei modi con i quali esse sono divulgate, in quanto la norma per l'affissione dei manifesti rinvia alla legge n. 212 del 1956, per la quale solo gli autori materiali delle violazioni e i loro concorrenti materiali possono rispondere della trasgressione (essendo obbligati in solido con loro a pagare la sanzione gli stessi partiti, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981) e non la persona cui è stata attribuita la qualifica indicata (nella specie, il manifesto elettorale del candidato di un partito era stato affisso nello spazio riservato al candidato di un altro partito). Al primo era stato, dunque, ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del disposto dell'art. 8 della legge n. 212 del 1956, come modificato dalla legge n. 515 del 1993. Il giudice rigettava l'opposizione, sul presupposto che il committente della pubblicità dovesse rispondere pure dell'affissione operata da volontari del suo partito. La S.C., enunciando il massimato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione, ritenendo che, nella specie, non risultava provato l'elemento soggettivo della violazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9935
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9935
    Data del deposito : 20 luglio 2001

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