Articolo 2 della Legge 19 marzo 1985, n. 89
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23 marzo 1985
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme per il Corpo agenti di custodia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 marzo 1985