Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme per il Corpo agenti di custodia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuove norme per il Corpo agenti di custodia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.