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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
MA RE MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6229/2016 R.G.
tra
e rappresenti e difesi dall'avv. Francesco Trapani presso il Parte_1 Parte_2
cui studio hanno eletto domicilio (comunicazioni a 0883532588 e
Email_1
- Attori- convenuti in riconvenzione -
e
, , rappresentati e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
difesi dall'avv. presso il cui studio in Barletta alla via Sant'Antonio n. 73/e Controparte_1
hanno eletto domicilio (comunicazioni a 0883536292 e Email_2
- Convenuti – attori in riconvenzione -
OGGETTO: “azione di annullamento delibera assembleare.”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 12.12.2024)
Per tutte le parti costituite: come da note di trattazione scritta depositate per udienza del
12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e agivano nei Parte_1 Parte_2
confronti dei convenuti come in rubrica indicati deducendo quanto segue.
Premettevano che l'assemblea condominiale, con presidente l'avv. e segretario il sig. CP_1
(delegato dal , - con verbale riportante data 27.05.16 - Controparte_5 Controparte_4
deliberava: “a) lo scioglimento del condominio di via Milano n. 73175 (Barletta-BT) ex art. 61 comma 1
disp. att. c.c.; b) la redistribuzione dei valori millesimali avanzanti dall'esclusione dell'immobile del CP_4
1 Giovanni ripartendoli, con criterio di proporzionalità matematica in base ai valori della tabella A, fra gli
"altri tre condomini" del presunto "condominio parziale" rimasto in essere;
c) l'attribuzione in comproprietà
tra e del vano "deposito (entrando nell'androne scale a Parte_3 Controparte_4
sinistra) ove è allocato il contatore AqP Spa, con accesso dal civico 75, i cui millesimi (5,55) verranno
attribuiti solo all'immobile~ contraddistinto con il subalterno 3 (proprietà Parte_3
al fine di accollare a quest'ultimo immobile in via definitiva ed irrevocabile le relative spese ordinarie e
straordinarie ... al fine di concedere per il futuro l'esclusivo diritto di voto nelle assemblee ... con l'unico fine
di rendere più agevole la ripartizione delle spese e per non dover convocare alle assemblee anche l'altro
comproprietario . Controparte_4
Deducevano quali motivi di impugnazione della delibera:
a) nullità, annullabilità e/o invalidità della deliberazione in relazione al punto: a)
"scioglimento del condominio di via Milano n. 73175 in Barletta ex art. 61 comma 1 disp.
att. c.c." essendo, la delibera, sul punto, inficiata dall'inesistenza dei presupposti previsti dall'art. 61, comma 1, delle disp. att. c.c. in quanto condizione per l'applicabilità della norma è l'esistenza di un originario condominio composto da corpi di fabbrica, che hanno caratteristiche di edifici autonomi. Nel caso che ci occupa, invece, l'immobile è costituito da un unico originario corpo di fabbrica, del quale l'unità immobiliare del sig. a parte CP_4
integrante; la mancanza di edifici con carattere di autonomia, come da relazione a firma del geom. , e dunque la mancanza del presupposto per Controparte_6
l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 61 co. 1, disp. att. c.p.c., rende invalida la delibera e dunque annullabile;
b) nullità ed annullabilità della delibera impugnata relativamente alla modificazione dei criteri generali di riparto delle spese stabiliti dalla legge, dalle tabelle millesimali con relativo regolamento approvato, ed errata applicazione dei criteri di riparto con particolare riferimento ai seguenti punti della citata delibera: “continuerà ad applicarsi solo la tabella
A dei valori millesimale;
... previa esclusione dell'immobile di proprietà di CP_4
- ... i relativi millesimi avanzati dall'esclusione dell'immobile del
[...] CP_4
verranno ripartiti secondo gli stessi valori proporzionali della detta tabella
[...]
millesima/e A diviso gli altri tre condomini, secondo un calcolo prettamente matematico" -
"... in caso di eventuali riparazioni urgenti relative alla facciata il ne Controparte_4
risponderà solo se pertinenti all'ingresso del civico 73 del piano terra del suo immobile". La
2 delibera è inficiata dalla totale nullità in quanto i criteri di ripartizione delle spese afferenti la facciata comune del fabbricato indicati in essa violano i criteri di riparto, legali (art. 1123
c.c.) e di regolamento condominiale (doc. 10) deliberati all'unanimità dall'assemblea il
10.03.12 (doc. 11). Invero, la determinazione di escludere l'immobile di Controparte_4
dalla ripartizione e partecipazione alle spese, modificandone i criteri previsti, incide gravemente ed illegittimamente sui diritti individuali dei condomini Controparte_7
attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di loro esclusiva proprietà. Tanto
sarebbe ammissibile solo ove vi fosse stata una convenzione con la quale il soggetto leso
(IC e OR) avesse aderito a tale modificazione, il che non vi è nella fattispecie che ci occupa;
c) nullità della delibera impugnata relativamente al punto in cui si attribuisce il vano deposito con accesso dal civico 75 tra i signori e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
con esclusione dei condomini e nonché attribuzione del valore Parte_1 Parte_2
millesimale di tale vano ai sub 3 di proprietà con esclusione dei Parte_4
condomini e , in quanto incide sulla proprietà di un bene comune, Parte_1 Parte_2
qual è il vano ripostiglio, sicchè ex art. 1117 c.c. sul vano in questione vi è il diritto in comproprietà anche degli odierni attori quali comproprietari degli immobili facenti parte del compendio immobiliare.
Concludevano pertanto chiedendo, preliminarmente, accertare e dichiarare senza giustificato motivo la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, con pagamento delle relative spese, nonché accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o invalidità della delibera assembleare del 27.5.2016 per i motivi di cui i nn. A – B – C della narrativa e, conseguentemente,
disporne la revoca o l'annullamento. Con condanna alle competenze di lite.
Con comparsa di costituzione del 6.3.2017 si costituivano i convenuti , Controparte_1
, (avv. in proprio e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
quale difensore costituito per gli altri convenuti) che, in via preliminare chiedevano dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo la delibera impugnata del 27.5.2016 sostituita con altra delibera del 10.10.2016, non impugnata;
deducevano inoltre che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione era determinato da erronea verbalizzazione;
deducevano, inoltre la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non derivando alcun pregiudizio economico e
3 fattuale dalla separazione del locale a piano terra atteso che tale separazione è, nei fatti sempre esistita come si evince dal rogito del 1928, inoltre considerando che il locale in questione non ha con il né scarichi né altro che ne impedisca la separazione che, invece, Controparte_8
comportava la possibilità di avvantaggiarsi di tempistiche più celeri, inoltre essendo le tabelle millesimali alleggerite da quelle relative al locale.
Inoltre, deducevano l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo alla mancata convocazione della comproprietaria essendo la relativa convocazione inviata con pec al Parte_2
coniuge, inoltre osservando che la aveva ricevuto personale convocazione per la Parte_2
riunione del 10.10.2016 in cui veniva deliberata successiva delibera che sostituiva la precedente;
deduceva la validità della delibera del 27.5.2016 poiché approvata con la maggioranza qualificata come richiesto dall'art. 1136 c.c.
Proponevano altresì domanda riconvenzionale con cui chiedevano condannare gli attori all'esibizione della certificazione sismica e del collaudo statico dell'intero fabbricato nonché
all'esibizione dell'autorizzazione ex art. 28 l. n. 64/1974 o, in mancanza del relativo titolo abilitativo con ordine alle parti attrici di demolizione delle due stanze e del terrazzino edificati al terzo piano dell'immobile in Barletta alla via Milano n. 75, con condanna degli attori per lite temeraria e condanna al pagamento delle competenze legali da distrarre in favore dei procuratori costituiti in quanto dichiaratisi antistatari.
Alla udienza di prima comparizione del 7.3.2017, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava dal precedente titolare del ruolo all'udienza del 17.9.2019, quando la causa era ulteriormente rinviata in ragione del piano di smaltimento dell'arretrato fino all'udienza dell'1.12.2022 quando la causa era riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi e poi rimessa sul ruolo al fine dell'accertamento tecnico relativo alla ricorrenza dei presupposti in fatto di cui all'art. 61 disp. att. c.c. e poi nuovamente riservata per la decisione all'udienza del 12.12.2024
ed a quella udienza trattenuta la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi che entrambe le parti depositavano, reiterando le richieste in precedenza formulate.
4 Diritto.
La domanda proposta da e è fondata e deve essere accolta. Parte_1 Parte_2
In via preliminare, è rigettata la difesa di parte convenuta che deduce la cessazione della materia del contendere per essere la delibera impugnata del 27.5.2016 sostituita dalla successiva delibera del 10.10.2016 atteso che una seconda delibera sostituisce la prima se, trattando del medesimo argomento, lo affronta con un deliberato avente ad oggetto i punti su cui intende sostituire la precedente delibera.
Nel caso che ci occupa, occorre in primo luogo osservare che alcuna delle parti ha depositato la delibera del 10.10.2016 che si afferma abbia sostituito la precedente oggetto dell'odierna impugnazione atteso che, pur recando l'indice del fascicolo di parte convenuta menzione del predetto atto, tuttavia la stessa non è rintracciabile all'interno del fascicolo.
Del contenuto della delibera del 10.10.2016, dunque, si può avere contezza, stante la mancata contestazione dell'altra parte, esaminando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, che, riporta nel corpo del relativo atto un estratto della delibera.
Si legge qui testualmente che “in base all'art. 2377 c.c. comma VIII, i tre proprietari oggi presenti,
modificando e sostituendo la delibera del 27/05/2016, tenendo fermo lo scioglimento del condominio ivi
deliberato, specificano e confermano che i criteri di ripartizione delle parti comuni (ivi incluse le facciate)
saranno deliberati e decisi nel momento in cui i lavori si renderanno necessari (tra 15/20 anni) e comunque
secondo quanto disposto in via imperativa dagli artt. 1101 e 1123 c.c. e ss., quindi quanto detto nel verbale
dell'assemblea del 27/05/2016 aveva solo un intento esemplificativo e giuridicamente non rilevante (oltreché
vago), di conseguenza tale rilievo (oggi eliminato) non può essere di certo impugnato. Per quanto attiene alla
asserita (seppur inveritiera) diversa redistribuzione dei valori millesimali eccepita dai comproprietari
, i proprietari oggi presenti invitano questi ultimi dissidenti ad eseguire il calcolo Controparte_9
matematico tra le tabelle del 2012 (anche da loro approvate) e quelle oggetto della disputa così si potranno
rendere conto dell'identità tra le stesse della proporzione dei valori di proprietà di tutti gli immobili
condominiali, ovviamente eliminando quelli dell'immobile del sig. . CP_4
Dallo stralcio riportato della delibera, si ripete non contestato dalla parte attrice, si evince che con la delibera del 10.10.2016, i proprietari dell'immobile per cui è procedimento espressamente deliberavano di tenere ferma la disposizione relativa allo scioglimento del condominio, e provvedevano a diversamente articolare soltanto la parte attuativa conseguente a tale scioglimento, decidendo la diversa distribuzione delle tabelle millesimali.
5 Pertanto, non può essere accolto l'argomento per cui la prima delibera sarebbe stata superata da quella del 10.10.2016 atteso che quest'ultima non affrontava il medesimo argomento dello scioglimento della comunione, se non per confermare la precedente statuizione.
Occorre dunque esaminare il motivo di impugnazione della delibera relativo all'invalidità della stessa nella parte in cui veniva deliberato il condominio parziale con esclusione del vano/ deposito posto a piano terra della via Milano n. 75 in mancanza del presupposto di cui all'art. 61 disp. att.
c.c. che richiede, a tal fine, che “qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per pieni o porzioni
di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il
condominio può essere sciolto ed i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio
separato”.
Nel caso che ci occupa, il consulente d'ufficio ing. al quale era chiesto di Persona_1
chiarire “se l'edificio per cui è procedimento si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi al fine dello scioglimento del condominio e della successiva costituzione di condominio separato”,
concludeva nel senso che “complessivamente l'edificio per cui è procedimento non si possa dividere in
parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi al fine dello scioglimento del condominio e della
successiva costituzione di condominio separato”.
Condivise sono le ragioni che supportano tale conclusione e che sono individuate dal consulente nel rilievo per cui “dal punto di vista strutturale il fabbricato sia da considerarsi unico e che
l'organizzazione strutturale complessiva induca a ritenere che non si possa dividere l'edificio in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi”; inoltre, evidenziava il ctu l'unicità del cortile e dei pluviali per la raccolta dell'acqua piovana, infine unica canna fumaria (cfr. per analoga fattispecie di recente Trib. Modena, sent. 1147/2025).
Pertanto, mancando i presupposti per l'adozione del cd. condominio separato, deve concludersi per la declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto della delibera impugnata del 27.5.2016.
Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione relativi alla modalità di attuazione della delibera di costituzione del separato. CP_8
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa è inammissibile essendosi le parti convenute costituite il giorno prima dell'udienza di prima comparizione.
Per tali ragioni, la domanda proposta da e è accolta con Parte_1 Parte_2
conseguente declaratoria di nullità della delibera assembleare impugnata del 27.5.2016, assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
6 Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per le controversie di valore indeterminato a bassa complessità.
Quanto alla domanda delle parti attrici di ristoro dei costi sopportati per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, cui le parti convenute non intendevano presentarsi pur regolarmente citati, occorre osservare che infondata è la giustificazione addotta trattarsi di omessa verbalizzazione da parte del mediatore della presenza dei convenuti, non avendo questi corrisposto gli importi dovuti per oneri, sicchè, a fronte della richiesta di parte attrice ed in applicazione della normativa di cui al d. lgs. n. 28/2010, la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese sopportate dall'attrice per l'instaurazione del procedimento di mediazione nonché al versamento in favore dello Stato del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
MA RE MO - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6229/2019
del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato il 29.10.2016 e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera assembleare adottata dal condominio in Barletta alla via Milano nn. 73/75 del 27.5.2016;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti Controparte_1
,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti convenute;
4. dichiara tenuti e condanna i convenuti , Controparte_1 CP_2 CP_3
, in soldo tra loro al pagamento delle spese e competenze di lite in
[...] Controparte_4
favore degli attori e che, in relazione al valore Parte_1 Parte_2
indeterminato della controversia, liquida in euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria,
fase decisionale), cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, IV e AS come per legge;
condanna i convenuti al rimborso della somma di euro 132, 65 quale spesa sostenuta per l'instaurazione del procedimento di mediazione;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti le competenze per ctu come liquidate in corso di causa;
6. manda alla Cancelleria per il recupero in favore del bilancio dello Stato della somma pari al
7 doppio del contributo unificato versato.
Così deciso in Trani, 14.10.2025
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Il Giudice
MA RE MO