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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 446/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 piazza San Francesco d'Assisi, n. 12, cod. fisc. rappresentato e C.F._1 difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Salerno, piazza San
Francesco d'Assisi, n. 12; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Domenico Di
Giuseppe, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via Vienna, n. 27; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 579/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza, in totale riforma della gravata sentenza: 1) dichiarare ed accertare 1 l'intervenuta estinzione del debito, costituito dalle cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento oggetto di opposizione innanzi al Tribunale di Salerno RG.
n.4714/2020; 2) dichiarare ed accertare che a seguito della estinzione del debito costituito dalle cartelle di pagamento di cui al pignoramento del 03.10.2018 non residua alcun credito in favore dell' pari ad € 3.753,96; 3) condannare l' CP_3 Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'avv.to ex artt.96
[...] Pt_1 Parte_1
c.p.c. e 2043 c.c. per l'indebita prosecuzione dell'azione esecutiva, in subordine pari agli interessi moratori maturati sulla somma di € 13.706,13, trattenuta dal terzo pignorato per conto dell' dalla data del 31.07.2019, sino alla effettiva liberazione del credito, CP_3 ovvero nella misura equitativa che l'Ill.ma Corte di Appello vorrà determinare;
4) condannare l' al pagamento in favore dell'attuale Controparte_1 appellante delle spese e compenso del giudizio di primo grado e secondo grado”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello proposto siccome inammissibile per carenza di interesse ad agire in capo alla parte al momento dell'introduzione della c.d. fase del merito;
- rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e diritto;
- rigettare, sempre e comunque, la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte avversa, siccome inammissibile, infondata e non provata nell'an e nel quantum;
- confermare per l'effetto la statuizione alla condanna alla spese di lite di parte avversa del primo grado di giudizio;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello da distrarsi in favore dello scrivente procuratore per dichiarato anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 579/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso dall'avv. ex art. 615, comma 2, Parte_1
c.p.c., con ricorso spiegato il 20 ottobre 2019 avverso il pignoramento esattoriale del 3 ottobre 2018, eseguito dall' , a norma degli artt. 72 bis Controparte_1
e 48 bis D.P.R. n. 602/1973, presso l' , così Parte_2 provvedeva: 1) rigettava l'opposizione all'esecuzione, unitamente alla domanda risarcitoria, ritenendo che l'avv. alla data del 30 agosto 2019, vale a dire quando Pt_1 aveva chiesto all' di rinunciare all'atto di Controparte_1 pignoramento, era ancora debitore nei confronti degli Enti impositori della somma di euro
3.753,96; 2) condannava l'avv. alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'avv. con atto di citazione Pt_1 notificato il 23 aprile 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal 2 giudice di primo grado sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie,
l'opponente, al momento della proposizione del ricorso di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., aveva integralmente estinto l'esposizione debitoria per la quale l' Controparte_1
aveva intrapreso il procedimento espropriativo presso l'
[...] TE
; 2) il giudice di prime cure aveva riconosciuto la sussistenza di un
[...] residuo debito di euro 3.753,96 a carico dell'opponente, nonostante l' CP_1
non avesse formulato alcuna domanda al riguardo;
3) benché
[...] CP_1
l'opponente avesse ripianato l'intero debito alla data del 30 luglio 2019, l'
[...]
aveva illegittimamente continuato a coltivare l'azione esecutiva, cui Controparte_1 non rinunciava neanche a seguito della richiesta del 30 agosto 2019, impedendo senza alcuna ragione giustificatrice lo svincolo delle somme dovutegli dall' Parte_2
per prestazioni professionali, sicché la domanda di risarcimento dei danni da
[...] responsabilità processuale aggravata era meritevole di accoglimento.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 giugno 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto Controparte_1 con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 3/17 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
579/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell , vale a dire del terzo Parte_2 pignorato nel procedimento espropriativo esattoriale n. 10020183220000406005, incardinato dall' nei confronti dell'avv. ex Controparte_1 Pt_1 artt. 48 bis e 72 bis D.P.R. n. 602/1973, con atto di pignoramento del 3 ottobre 2018.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del
3 suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dall'avv. con Pt_1 ricorso depositato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 20 ottobre 2019, ex art. 615, comma 2, c.p.c., e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione notificato il 20 giugno 2020 si è svolto senza la necessaria partecipazione dell
[...]
, terzo pignorato che, in data 29 agosto 2018, aveva segnalato Parte_2 all' , a norma dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. Controparte_1
602/1973, di essere tenuto a corrispondere al debitore la somma di euro 18.406,34 e che, dunque, era portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinatario di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza del diritto degli Enti impositori di procedere ad espropriazione forzata nei confronti dell'esecutato, in tal modo consentendogli di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, l' , debitrice dell'avv. per Parte_2 Pt_1 prestazioni professionali espletate in suo favore, non poteva non essere evocata nel giudizio di opposizione da costui promosso nei confronti dell' Controparte_1
per ottenere l'accertamento negativo dell'an exequendum, giacché dall'esito
[...] della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della legittimità o dell'illegittimità del pignoramento presso terzi o, comunque, dell'intervenuto soddisfacimento dei crediti coattivamente azionati, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua necessaria partecipazione.
4 La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione dell'appello proposto dall'avv. per contestare il rigetto dell'opposizione all'esecuzione e della domanda Pt_1 di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata.
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, la formazione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuti soltanto in pendenza della controversia incardinata dall'avv. con ricorso spiegato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 20 ottobre Pt_1
2019, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 579/2024 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato il 23 aprile 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
5 2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 446/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 piazza San Francesco d'Assisi, n. 12, cod. fisc. rappresentato e C.F._1 difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Salerno, piazza San
Francesco d'Assisi, n. 12; appellante-opponente
E
, con sede legale in Roma, alla via Controparte_1
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_1
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Controparte_2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Domenico Di
Giuseppe, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via Vienna, n. 27; appellata-opposta
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 579/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza, in totale riforma della gravata sentenza: 1) dichiarare ed accertare 1 l'intervenuta estinzione del debito, costituito dalle cartelle di pagamento poste a fondamento del pignoramento oggetto di opposizione innanzi al Tribunale di Salerno RG.
n.4714/2020; 2) dichiarare ed accertare che a seguito della estinzione del debito costituito dalle cartelle di pagamento di cui al pignoramento del 03.10.2018 non residua alcun credito in favore dell' pari ad € 3.753,96; 3) condannare l' CP_3 Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti dall'avv.to ex artt.96
[...] Pt_1 Parte_1
c.p.c. e 2043 c.c. per l'indebita prosecuzione dell'azione esecutiva, in subordine pari agli interessi moratori maturati sulla somma di € 13.706,13, trattenuta dal terzo pignorato per conto dell' dalla data del 31.07.2019, sino alla effettiva liberazione del credito, CP_3 ovvero nella misura equitativa che l'Ill.ma Corte di Appello vorrà determinare;
4) condannare l' al pagamento in favore dell'attuale Controparte_1 appellante delle spese e compenso del giudizio di primo grado e secondo grado”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- rigettare l'appello proposto siccome inammissibile per carenza di interesse ad agire in capo alla parte al momento dell'introduzione della c.d. fase del merito;
- rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto e diritto;
- rigettare, sempre e comunque, la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte avversa, siccome inammissibile, infondata e non provata nell'an e nel quantum;
- confermare per l'effetto la statuizione alla condanna alla spese di lite di parte avversa del primo grado di giudizio;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello da distrarsi in favore dello scrivente procuratore per dichiarato anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 579/2024, il Tribunale di Salerno, nel definire la fase di merito del giudizio di opposizione promosso dall'avv. ex art. 615, comma 2, Parte_1
c.p.c., con ricorso spiegato il 20 ottobre 2019 avverso il pignoramento esattoriale del 3 ottobre 2018, eseguito dall' , a norma degli artt. 72 bis Controparte_1
e 48 bis D.P.R. n. 602/1973, presso l' , così Parte_2 provvedeva: 1) rigettava l'opposizione all'esecuzione, unitamente alla domanda risarcitoria, ritenendo che l'avv. alla data del 30 agosto 2019, vale a dire quando Pt_1 aveva chiesto all' di rinunciare all'atto di Controparte_1 pignoramento, era ancora debitore nei confronti degli Enti impositori della somma di euro
3.753,96; 2) condannava l'avv. alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'avv. con atto di citazione Pt_1 notificato il 23 aprile 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal 2 giudice di primo grado sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie,
l'opponente, al momento della proposizione del ricorso di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., aveva integralmente estinto l'esposizione debitoria per la quale l' Controparte_1
aveva intrapreso il procedimento espropriativo presso l'
[...] TE
; 2) il giudice di prime cure aveva riconosciuto la sussistenza di un
[...] residuo debito di euro 3.753,96 a carico dell'opponente, nonostante l' CP_1
non avesse formulato alcuna domanda al riguardo;
3) benché
[...] CP_1
l'opponente avesse ripianato l'intero debito alla data del 30 luglio 2019, l'
[...]
aveva illegittimamente continuato a coltivare l'azione esecutiva, cui Controparte_1 non rinunciava neanche a seguito della richiesta del 30 agosto 2019, impedendo senza alcuna ragione giustificatrice lo svincolo delle somme dovutegli dall' Parte_2
per prestazioni professionali, sicché la domanda di risarcimento dei danni da
[...] responsabilità processuale aggravata era meritevole di accoglimento.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11 giugno 2024, l'
[...]
contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto Controparte_1 con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 22 maggio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 3/17 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
Il giudizio di appello deve essere definito con la declaratoria di nullità della sentenza n.
579/2024 del Tribunale di Salerno e la conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell , vale a dire del terzo Parte_2 pignorato nel procedimento espropriativo esattoriale n. 10020183220000406005, incardinato dall' nei confronti dell'avv. ex Controparte_1 Pt_1 artt. 48 bis e 72 bis D.P.R. n. 602/1973, con atto di pignoramento del 3 ottobre 2018.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nel superare il precedente orientamento secondo cui il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito, onde non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del
3 suo creditore (cfr., ex plurimis, Cass. 19 maggio 2009, n. 11585; Cass. 26 giugno 2015, n.
13191; Cass. 5 giugno 2020, n. 10813), ha sancito, per ragioni di sistema, di semplicità e di chiarezza, con principio ormai consolidato, che il terzo pignorato riveste sempre la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., per avere, in ogni caso, in punto di diritto, un interesse a parteciparvi, con la conseguenza che l'originaria incompletezza del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la nullità della decisione di merito, con rinvio, ex art. 354, comma 1, c.p.c., al giudice di primo grado affinché provveda ad integrarlo (cfr., ex plurimis, Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 19 maggio 2022, n. 16236; Cass. ord.
3 novembre 2022, n. 32445; Cass. ord. 4 maggio 2023, n. 11695).
Nella fattispecie de qua agitur, il giudizio di opposizione introdotto dall'avv. con Pt_1 ricorso depositato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 20 ottobre 2019, ex art. 615, comma 2, c.p.c., e proseguito, nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con atto di citazione notificato il 20 giugno 2020 si è svolto senza la necessaria partecipazione dell
[...]
, terzo pignorato che, in data 29 agosto 2018, aveva segnalato Parte_2 all' , a norma dell'art. 48 bis, comma 1, D.P.R. n. Controparte_1
602/1973, di essere tenuto a corrispondere al debitore la somma di euro 18.406,34 e che, dunque, era portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad essere destinatario di una pronuncia che accertasse, con efficacia di giudicato, l'esistenza o l'inesistenza del diritto degli Enti impositori di procedere ad espropriazione forzata nei confronti dell'esecutato, in tal modo consentendogli di individuare il soggetto a favore del quale effettuare pagamenti liberatori ed estinguere la propria obbligazione, sicché la sentenza impugnata risulta inutiliter data, per essere stata emanata, in mancanza dell'indefettibile presupposto dell'integrità del contraddittorio, in violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c..
In sostanza, l' , debitrice dell'avv. per Parte_2 Pt_1 prestazioni professionali espletate in suo favore, non poteva non essere evocata nel giudizio di opposizione da costui promosso nei confronti dell' Controparte_1
per ottenere l'accertamento negativo dell'an exequendum, giacché dall'esito
[...] della controversia dipendeva l'identificazione del soggetto nei cui confronti adempiere efficacemente la propria obbligazione, a seconda della legittimità o dell'illegittimità del pignoramento presso terzi o, comunque, dell'intervenuto soddisfacimento dei crediti coattivamente azionati, con la conseguente nullità della sentenza con la quale il Tribunale di Salerno ha definito l'incidente cognitivo di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza la sua necessaria partecipazione.
4 La declaratoria di nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Salerno per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, precludono ab imis la valutazione dell'appello proposto dall'avv. per contestare il rigetto dell'opposizione all'esecuzione e della domanda Pt_1 di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata.
Ed infatti, la rimessione della causa al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio che la impone, con la conseguenza che il giudice d'appello deve necessariamente limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa al primo giudice, al quale è riservato il riesame di qualsiasi ulteriore questione (cfr., ex plurimis, Cass. 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. 14 gennaio 2003, n.
432; Cass. 28 novembre 2022, n. 34897).
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, il giudice d'appello, qualora rimetta la causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., deve provvedere su quelle del processo di secondo grado.
Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha generato la nullità della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di demandare la relativa decisione al giudice nuovamente investito della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. 5 maggio 2003, n. 6762; Cass. 16 luglio 2010, n. 16765; Cass. ord. 6 maggio 2021, n. 11865).
Nel caso in esame, la formazione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, essendo intervenuti soltanto in pendenza della controversia incardinata dall'avv. con ricorso spiegato dinnanzi al giudice dell'esecuzione il 20 ottobre Pt_1
2019, legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 579/2024 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato il 23 aprile 2024, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Salerno, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c.;
5 2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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