Sentenza 17 gennaio 2022
Massime • 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
Testo completo
ciò però non significa che il soggetto "danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo" trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'articolo 144 "sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex articolo 144 perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex articolo 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative. 5.3 L'evidenza della irrazionalità dell'interpretazione del giudice d'appello, che scardina appunto la ratio normativa di tutela del danneggiato, trova ad abundantiam conferma in una ricostruzione sistematica più approfondita della normativa di r.c.a. Non può non condividersi, infatti, quanto sottolineato dal Procuratore Generale, che, accanto alla carenza di sostegno normativo all'interpretazione del giudice d'appello nel codice delle assicurazioni ut supra appena dimostrata, invoca la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, di cui l'articolo 18 sancisce che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro": ottica, questa, di perseguimento nella massima misura della tutela della vittima che conferma sine dubio pure la suprema fonte normativa interna, con particolare riguardo particolare agli articoli 2 e 24 Cost., e che da tempo si è trasfusa nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (sulla necessità di interpretare la normativa interna in conformità al diritto unionale anche per quanto concerne l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, con particolare riguardo, quindi, alla posizione del danneggiato cfr. da ultimo, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020 n. 13738 e Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1269). 6. Assorbito ogni altro rilievo presente nella argomentazione dei motivi in esame, risulta in conclusione priva di ogni fondamento l'interpretazione del giudice d'appello nel senso della inammissibilità dell'azione di cui all'articolo 144 cod. ass. esercitata dagli attuali ricorrenti, azione che tale inammissibilità invece non patisce. Pertanto, i primi due motivi del ricorso risultano fondati, in quanto l'interpretazione del giudice d'appello è manifestamente irrazionale e non correlata alla ratio di tutela del danneggiato che anima e sorregge tutto il codice delle assicurazioni. Il Consiglieri Estensore (\Ik Presidente Assorbito dunque il terzo motivo, in quanto riguardante le spese come disposte dalla sentenza che si viene ora a cassare, il ricorso deve essere accolto per i primi due motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, al Tribunale di Messina in persona di diverso giudice monocratico.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Messina in persona di diverso giudice. Così deciso in Roma in data 1 dicembre 2021