Articolo 20 della Legge 8 agosto 1955, n. 770
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 settembre 1955
Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 533, 534, 535 e 536 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende Autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 13 settembre 1955