TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2024
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1879 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
titolare della Carta d'Identità n° e C.F. Parte_1 NumeroDiCarta_1
, in nome proprio e - congiuntamente a in qualità di P.IVA_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale - in nome e per conto figlio minore Persona_1
titolare della titolare della Carta d'Identità n° Detran/RJ e
[...] Numero_2
C.F. , titolare della titolare della Carta P.IVA_2 Parte_2
d'Identità n° e C.F. NumeroDiC_3 NumeroDi_4 tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso avv.ti Mariapia Galli e André Henriques Gomes, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
in persona del Ministro in carica, rapp.to, difeso, Controparte_2 dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies e ss. c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare che il procedimento amministrativo intrapreso dai ricorrenti per il riconoscimento del proprio status civitatis Italiano jure sanguinis, in quanto discendenti diretti per linea paterna, implica tempi irragionevoli, con conseguente lesione degli interessi vantati, che equivale al diniego del riconoscimento del diritto e, per l'effetto, dichiarare che:
- nato a [...] il [...], Parte_2 [...]
Rio de Janeiro (Brasile) il 11.5.1987 e Parte_1 Persona_1
, nato nello Stato di Rio de Janeiro – Brasile il 27.4.2021, sono cittadini
[...] italiani dalla nascita;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, in considerazione del fatto che, essendo la linea di discendenza paterna, l'accoglimento dell'istanza amministrativa non richiedeva alcuna interpretazione giurisprudenziale, ma solo l'esperimento in tempi ragionevoli, del doveroso procedimento amministrativo e l'applicazione di norme mai messe in discussione”.
2. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio sostenendo – al netto di eventuali difetti relativi alle apostille dei documenti prodotti – di non voler contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in tal senso ostativo;
in merito al lamentato mancato riscontro dell'istanza amministrativa inoltrata dal ricorrente presso la competente sede consolare, parte resistente allegava ragioni di tipo numerico/burocratico, sottolineando il doveroso rispetto della complessità della procedura, il numero sempre più crescente di tali istanze e le risorse umane estremamente limitate a disposizione;
concludeva, pertanto, chiedendo la compensazione delle spese.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A, emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine. La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha, difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene previsto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il aveva in passato sostenuto Controparte_3
l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912; interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza non possono precludere l'accesso alla tutela dinanzi all'A.G.: parte ricorrente, del resto, ha dedotto di essersi attivata invano per via consolare, non essendo riuscita ad ottenere l'effettiva presa in carico della propria richiesta, prevedendo verosimili tempi di attesa di 10/11 anni (doc.14-15-16). Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che secondo la Cassazione (cfr. Cass., Ss.Uu., nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
E' stato, inoltre, riconosciuto che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017). In atti, inoltre, risulta che:
• in data 07.09.1886, nel Comune di Monte San Giusto (MC), nasceva Persona_2
(doc.1);
• emigrato in Brasile, in data 13.07.1915 il predetto contraeva matrimonio con
[...]
(doc.2) e dalla loro unione nasceva, in data 01.07.1921, Per_3 Persona_4
(doc.5);
• in data 31.07.1970, contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
(doc.6) e dalla loro unione nasceva, in data 05.12.1955, Persona_6
(doc.8);
[...]
• in data 04.08.1984, contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
(doc.9) e dalla loro unione nasceva, in data 11.05.1987, Persona_7 Pt_1
(doc.10);
[...] Pt_1
• in data 05.07.2018, contraeva matrimonio con Parte_1 Controparte_1
(doc.11) e dalla loro unione nasceva, in data 27.04.2021,
[...] Persona_1
(doc.12).
[...]
Va poi rilevato che la circostanza che on si è mai naturalizzato Persona_6 cittadino brasiliano [cfr. certificato negativo di naturalizzazione sub all. 3) ricorso introduttivo], i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis. È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. Ss.Uu., n. 25317/2022). 4. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della particolarità della vicenda, delle questioni giuridiche e di competenza ad essa sottese, nonché della mancata opposizione dell'amministrazione resistente, la quale ha, vieppiù, evidenziato la cronica insostenibilità del flusso delle domande di cittadinanza per fattori per larga parte non dipendenti dall'Amministrazione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1879-2024 così provvede: dichiara la sussistenza in capo ai ricorrenti, ut supra meglio idd., del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_2 di procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 06/02/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1879 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
titolare della Carta d'Identità n° e C.F. Parte_1 NumeroDiCarta_1
, in nome proprio e - congiuntamente a in qualità di P.IVA_1 Controparte_1 esercenti la potestà genitoriale - in nome e per conto figlio minore Persona_1
titolare della titolare della Carta d'Identità n° Detran/RJ e
[...] Numero_2
C.F. , titolare della titolare della Carta P.IVA_2 Parte_2
d'Identità n° e C.F. NumeroDiC_3 NumeroDi_4 tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso avv.ti Mariapia Galli e André Henriques Gomes, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
in persona del Ministro in carica, rapp.to, difeso, Controparte_2 dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies e ss. c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare che il procedimento amministrativo intrapreso dai ricorrenti per il riconoscimento del proprio status civitatis Italiano jure sanguinis, in quanto discendenti diretti per linea paterna, implica tempi irragionevoli, con conseguente lesione degli interessi vantati, che equivale al diniego del riconoscimento del diritto e, per l'effetto, dichiarare che:
- nato a [...] il [...], Parte_2 [...]
Rio de Janeiro (Brasile) il 11.5.1987 e Parte_1 Persona_1
, nato nello Stato di Rio de Janeiro – Brasile il 27.4.2021, sono cittadini
[...] italiani dalla nascita;
- ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, in considerazione del fatto che, essendo la linea di discendenza paterna, l'accoglimento dell'istanza amministrativa non richiedeva alcuna interpretazione giurisprudenziale, ma solo l'esperimento in tempi ragionevoli, del doveroso procedimento amministrativo e l'applicazione di norme mai messe in discussione”.
2. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio sostenendo – al netto di eventuali difetti relativi alle apostille dei documenti prodotti – di non voler contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in tal senso ostativo;
in merito al lamentato mancato riscontro dell'istanza amministrativa inoltrata dal ricorrente presso la competente sede consolare, parte resistente allegava ragioni di tipo numerico/burocratico, sottolineando il doveroso rispetto della complessità della procedura, il numero sempre più crescente di tali istanze e le risorse umane estremamente limitate a disposizione;
concludeva, pertanto, chiedendo la compensazione delle spese.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A, emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine. La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha, difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene previsto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il aveva in passato sostenuto Controparte_3
l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912; interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Il mancato esperimento e/o la pendenza della procedura amministrativa volta all'ottenimento, per tale via, della cittadinanza non possono precludere l'accesso alla tutela dinanzi all'A.G.: parte ricorrente, del resto, ha dedotto di essersi attivata invano per via consolare, non essendo riuscita ad ottenere l'effettiva presa in carico della propria richiesta, prevedendo verosimili tempi di attesa di 10/11 anni (doc.14-15-16). Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova ricordare che secondo la Cassazione (cfr. Cass., Ss.Uu., nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
E' stato, inoltre, riconosciuto che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017). In atti, inoltre, risulta che:
• in data 07.09.1886, nel Comune di Monte San Giusto (MC), nasceva Persona_2
(doc.1);
• emigrato in Brasile, in data 13.07.1915 il predetto contraeva matrimonio con
[...]
(doc.2) e dalla loro unione nasceva, in data 01.07.1921, Per_3 Persona_4
(doc.5);
• in data 31.07.1970, contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
(doc.6) e dalla loro unione nasceva, in data 05.12.1955, Persona_6
(doc.8);
[...]
• in data 04.08.1984, contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
(doc.9) e dalla loro unione nasceva, in data 11.05.1987, Persona_7 Pt_1
(doc.10);
[...] Pt_1
• in data 05.07.2018, contraeva matrimonio con Parte_1 Controparte_1
(doc.11) e dalla loro unione nasceva, in data 27.04.2021,
[...] Persona_1
(doc.12).
[...]
Va poi rilevato che la circostanza che on si è mai naturalizzato Persona_6 cittadino brasiliano [cfr. certificato negativo di naturalizzazione sub all. 3) ricorso introduttivo], i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis. È appena il caso di rilevare che non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale talché neppure è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. Ss.Uu., n. 25317/2022). 4. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, anche in considerazione della particolarità della vicenda, delle questioni giuridiche e di competenza ad essa sottese, nonché della mancata opposizione dell'amministrazione resistente, la quale ha, vieppiù, evidenziato la cronica insostenibilità del flusso delle domande di cittadinanza per fattori per larga parte non dipendenti dall'Amministrazione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1879-2024 così provvede: dichiara la sussistenza in capo ai ricorrenti, ut supra meglio idd., del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_2 di procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 06/02/2025
Il Giudice
Lara Seccacini