Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2009, n. 27508
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Sentenza 29 dicembre 2009

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La produzione e la vendita di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ...", o quella "da consumarsi entro il ...", non integra, qualora la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma soltanto l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 7 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2 del d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181) e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, riferendosi l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283 ai casi in cui le sostanze alimentari siano "in cattivo stato di conservazione", ossia preparate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni normative dettate a garanzia della loro buona conservazione, sotto il profilo igienico-sanitario, e volte a prevenire la loro precoce alterazione, e non attenendo, invece, la data di scadenza dei detti prodotti alla modalità della loro conservazione. (La S.C., nell'affermare il riportato principio, ha ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689).

In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.(Fattispecie relativa a sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2009, n. 27508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27508
    Data del deposito : 29 dicembre 2009

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