Sentenza 29 dicembre 2009
Massime • 2
La produzione e la vendita di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ...", o quella "da consumarsi entro il ...", non integra, qualora la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma soltanto l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 7 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2 del d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181) e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, riferendosi l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283 ai casi in cui le sostanze alimentari siano "in cattivo stato di conservazione", ossia preparate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni normative dettate a garanzia della loro buona conservazione, sotto il profilo igienico-sanitario, e volte a prevenire la loro precoce alterazione, e non attenendo, invece, la data di scadenza dei detti prodotti alla modalità della loro conservazione. (La S.C., nell'affermare il riportato principio, ha ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689).
In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.(Fattispecie relativa a sanzione amministrativa non attinente alla materia della circolazione stradale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/12/2009, n. 27508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27508 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13859-2005 preposto da:
GA NI, sia in proprio che nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della SOCIETÀ VALDOSTANA DI RISTORAZIONE ALBERGHIERA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENOZZO GOZZOLI 60, presso lo studio dell'avvocato MONTONE REMO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
e contro
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA in persone del Presidente pro tempore;
- intimato -
sul ricorso 25228-2005 proposto da:
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA in persona del Presidente pro tempero, elettivamente domicilato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso io studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente ricorso inc. -
contro
GA NI, sia in proprio che nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico iella SOCIETÀ VALDOSTANA DI RISTORAZIONE ALBERGHIERA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DENOZZO GOZZOLI 60, presso lo studio dell'avvocato MONTONE REMO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente ricorso inc. -
avverso la sentenza n. 217/2004 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il 04/06/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito l'Avvocato MONTONE Remo, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per accoglimento 4^ motivo del ricorso principale, inammissibilità ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA E\, sia in proprio che nella sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della Società Valdostana di Ristorazione alberghiera srl con sede in *Sarre*, ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 giugno 2004 con la quale il Tribunale di Aosta in veste monocratica, decidendo sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione del pagamento della somma complessiva di Euro 75.660,00 emessa a carico del ricorrente per varie infrazioni in materia di alimenti, annullava l'ordinanza impugnata limitatamente alla violazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2 (verbale n. *39/26*) per incompetenza dell'autorità amministrativa, la confermava per il resto, rideterminando la sanzione pecuniaria dovuta in Euro 13.944,00, compensando tra le parti le spese di lite.
Resiste con controricorso la Regione Autonoma Valle d'Aosta che ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a due censure, resistite dal GA\ con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi,il principale e 'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Cio' posto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale in quanto tardivo. il ricorso principale (la cui notifica non doveva essere eseguita all'Avvocatura dello Stato poiché dinanzi al Tribunale la Regione aveva scelto di farsi rappresentare da un proprio funzionario della L. n. 689 del 1981, ex art. 23 e della L. n. 196 del 1978, art. 59 come sostituito dal D.Lgs. n. 71 del 2004, art. 1)è stato notificato alla Regione in data 15 luglio 2005.
Il controricorso,contenente il ricorso incidentale (tra l'altro indirizzato,per evidente errore materiale, al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale)è stato notificato al GA\ in data 11 ottobre 2005, quindi oltre il termine di quaranta giorni previsto dal codice di rito civile (pur tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale).
Passando al ricorso principale,con il primo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, errata interpretazione, falsa applicazione e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 nullità dei verbali di contestazione di illecito amministrativo per violazione del diritto di difesa e per omessa contestazione immediata e conseguente nullità dell'ordinanza ingiunzione;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che nel caso di specie, poiché l'accertamento delle presunte violazioni era stato effettuato dai NAS in occasione del sequestro dell'azienda eseguito il *27 marzo 1997* alla presenza di esso GA\, la contestazione immediata era possibile, mentre essa era stata effettuata mediante notifica dei verbali in data *22 aprile 1997*, a distanza cioè di circa un mese dall'accertamento. La doglianza è infondata.
Invero sul punto il giudice "a quo" si è correttamente uniformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi tra le tante la sentenza n. 6097 del 2001) secondo la quale in tema di sanzioni amministrative la mancata contestazione immediata della sanzione,anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della medesima e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, come nel caso di specie, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento delle violazioni.
Diverso il caso,citato dal ricorrente,della contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S., in cui essa ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore (vedi ex plurimis Cass. n. 11184/2001, n. 13774/2002,n. 8837/2005). Con il secondo mezzo si deduce,sempre in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 omesso esame di fatti rilevanti e omessa pronuncia sulla domanda;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. nonché della L. n. 689 del 1981, art. 24 "difetto di competenza e di poteri dell'autorità amministrativa (RAVA) in favore del giudice penale (Trib. Di Alessandria); nullità del l'ordinanza ingiunzione;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva il ricorrente che il vincolo di connessione con i contestati illeciti amministrativi (quale motivo di incompetenza e quindi di difetto di poteri dell'autorità amministrativa) era stato eccepito con il ricorso al Tribunale in relazione a tutti i reati per i quali erano all'epoca dei fatti pendenti: un procedimento dinanzi al Tribunale di Alessandria per il reato di cui all'art. 356 c.p.; un diverso procedimento pendente inizialmente dinanzi al Tribunale di Aosta (e poi trasmesso ad Alessandria) per le contravvenzioni di cui al D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 110, art. 5, lett. b) L. 30 aprile 1962, n. 283 e per il delitto di cui agli artt. 81, 56, 515 c.p..
A fronte di tale complessivo e totale rapporto di connessione (dedotto cioè in relazione a tutti i verbali dei NAS e per tutte le fattispecie criminose che erano state all'epoca contestate all'amministratore della Società di Ristorazione) il giudice "a quo" si era limitato ad esaminare il rapporto tra i fatti contestati nei verbali dei NAS indicati ai nn. *39/26 e 39/20* ritenendo sussistente il vincolo di connessione esclusivamente tra la violazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2 contestata con il verbale n. *39/26* ed il reato di cui all'art. 356 c.p. con conseguente annullamento parziale dell'ordinanza - ingiunzione limitatamente a tale ultima violazione. Non era stato quindi preso in esame il rapporto tra tutte le violazioni amministrative ed il reato di tentata frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. nonostante tale imputazione fosse inevitabilmente fondata sulla detenzione per la vendita di tutti i prodotti (viziati, contraffatti e/o irregolari) oggetto di sequestro penale, a prescindere dal tipo di violazione amministrativa accertata in modo specifico per ciascun gruppo di prodotto.
Con omessa pronuncia, quindi, sul difetto di competenza dell'autorità amministrativa (RAVA) L. n. 689 del 1981, ex art. 24 e sulla conseguente nullità dell'ordinanza - ingiunzione. La censura è infondata.
Non sussiste i vizio di omesso esame di questioni sollevate dall'opponente posto che il motivo di opposizione non era sul punto specifico giacché il vincolo di connessione tra le violazioni amministrative ed i fatti-reato oggetto dei procedimenti penali pendenti dinanzi ai Tribunali di Alessandria e di Aosta era stato messo in evidenza dal GA\ soltanto in relazione ai verbali n. *39/26 e 39/20* e non con riferimento agli altri verbali. Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 omessa e/o errata valutazione del rapporto di connessione tra i fatti, di reato e gli illeciti amministrativi di cui al verbale n. *39/20*; omessa pronuncia;
violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 24, del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10, comma 7 della L. n. 283 del 1962, art. 5; difetto di competenza e di poteri dell'autorità amministrativa (RAVA) in favore del giudice penale (Tribunale di Alessandria), nullità dell'ordinanza-ingiunzione;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Ribadisce innanzi tutto il GA\, anche con riguardo al verbale n. *39/20*, la mancanza di esame del rapporto di connessione tra l'illecito amministrativo ed il reato previsto dall'art. 56 e 515 c.p.. Aggiunge che nel caso di specie doveva trovare applicazione la
L. n. 689 del 1981, art. 24 con conseguente competenza del giudice penale, stante l'evidente connessione, negata dal giudice "a quo", tra la norma di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10, comma 7 e la L. n. 283 del 1962, art. 5 proprio per l'identità delle rispettive condotte indicate nei verbali dei NAS e nel capo di imputazione di cui alla lett. b) della sentenza del giudice penale.
La doglianza non può essere accolta.
Questa Suprema Corte(vedi Cass. n. 2010/ 96 e 30858/2008)si è invero già pronunciata nel senso che la detenzione e la vendita di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il ...", o quella "da consumarsi entro il ..." non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10, comma 7, e art. 18. Ciò in quanto la L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) si riferisce ai casi in cui la sostanze alimentari siano conservate male, cioè preparate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni normative dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire la loro precoce alterazione: e la data di scadenza non attiene per nulla alle modalità della loro conservazione.
Con il quarto mezzo si deduce, infine, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 violazione e falsa applicazione dell'art. 8,
comma 1 e della L. n. 689 del 1981, art. 11 e art. 23, comma 11;
errore sulla rideterminazione della sanzione pecuniaria;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rileva il GA\ che il giudice "a quo" ha errato nel prendere a riferimento quale illecito più grave, su cui commisurare la sanzione e il relativo cumulo, quello della detenzione di prodotti alimentari con termine minimo di conservazione superato di cui al verbale n. *39/19*, essendo stato tale verbale formalmente archiviato dalla RAVA già con la stessa ordinanza-ingiunzione. La censura è fondata. Nel procedere,infatti,al cumulo giuridico il Tribunale, ai fini della individuazione della violazione più grave,ha fatto riferimento a verbale *39/19* che riguardava un numero di prodotti con termine minimo di conservazione superato, ma tale verbale non aveva formato oggetto di opposizione perché archiviato dalla Regione. Pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale,rigettati i primi tre motivi del ricorso principale, in accoglimento del quarto, l'impugnata sentenza va in relazione ad esso cassata con rinvio della causa al Tribunale di Aosta in persona di diverso magi strato il quale applicherà il cumulo giuridico individuando la violazione più grave con riguardo a diverso verbale oggetto di opposizione, provvedendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale,rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie il quarto, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Aosta in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2009