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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2024, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 27.6.2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1549/ 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DIAZ FAUSTO e Walter Parte_1
Domenico Casciello presso il cui studio elettivamente domicilia in della resistenza III traversa 3 84018 Scafati
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Armando Gambino Controparte_1 con il quale elettivamente domicilia come in atti
Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.3.2022 ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo Parte_1 CP_1 condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 14.820,98, costituente la differenza residua a titolo di TFS.
In particolare, a seguito di pignoramento presso terzi, l' ha dichiarato di CP_1 dovere al la somma di euro 50.000,00. Pertanto, avendo soddisfatto il debito di Pt_1 cui alla procedura esecutiva a favore di per Controparte_2
l'importo di euro 12.277,55 e avendo corrisposto ad esso ricorrente solo la somma a titolo di TFS di euro 22901,57, residua la somma di euro 14820,98 a concorrenza dell'importo di 50.000,00 dichiarato quale debito.
Conclude pertanto per sentir dichiarare: CP_
“in via preliminare, ai sensi dell' art. 210 c.p.c. di ordinare all' , Gestione ex
sede di 2, l'esibizione della dichiarazione resa dal terzo, avente CP_3 CP_1 numero , effettuata in data 02.12.2021, dalla quale si PartitaIVA_1 evince il credito del dott. nei confronti del suddetto istituto;
Parte_1
in via principale, volersi, condannare l' , in virtù della summenzionata CP_1 dichiarazione, alla restituzione e/o pagamento della somma di Euro salvo meri errori di calcolo, in favore del ricorrente, con favore di pese e compensi, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, per fattone anticipo”.
Si è costituito l' che ha contro dedotto e concluso per il rigetto del CP_1 ricorso.
La domanda non è fondata e va rigettata.
Il ricorrente, ora collocato a riposo e titolare di pensione CPDEL ha prestato servizio presso la AUSL di 3-Sud dal 24.11.1981 al 30.11.2017, ha CP_1 riscosso tutto quanto dovutogli dall' , come chiarito dall' CP_1 CP_4 convenuto.
In particolare espone l' : ”In data 23.01.2020 l' ha provveduto al CP_1 CP_1 pagamento della prima tranche del trattamento di fine servizio (indennità- premio di servizio) erogando l'importo complessivo di €. 45.643,39.
In data 22.12.2020 l' ha provveduto al pagamento della seconda tranche CP_1 del trattamento di fine servizio (indennità-premio di servizio) erogando
l'importo complessivo di €. 43.202,26. Al momento dell'erogazione della terza tranche dell'indennità-premio di servizio, l' , effettuata la previa verifica di CP_1 eventuali debiti verso l'Erario ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, ha trattenuto in via cautelativa l'importo di €. 5.725,40 in favore del creditore
. Controparte_2
Quindi, sulla terza rata di TFS, pagata con mandato 951/2236 del
27/12/2021, la sede ha provveduto ad accantonare l'importo di €. CP_1
5.725,40, pari al 1/5 della somma netta della prima tranche spettante di €
28.626,97.
Successivamente, in data 21.02.2022, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato all' un pignoramento presso terzi ai sensi Controparte_5 degli artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Con mandato n. 951/751 del 28/04/2022 l' ha ottemperato all'ordine CP_1 diretto di pagamento, e quindi si è provveduto al versamento di € 5.725,40 in favore dell' . Controparte_6
Non esistono ulteriori somme da liquidare in favore del ricorrente”.
L' ha pertanto chiarito di aver provveduto a versare le prime due CP_1 tranches di TFS rispettivamente in data 23.01.2020 e in data 22.12.2020 al netto delle ritenute di legge e la terza l'ha pagata previa detrazione dell'importo di euro 5725,40 pignorato.
Ne consegue che il ricorrente ha ricevuto, a titolo di TFS, tutto quello che gli spettava, decurtato l'importo di €. 5.725,40, trattenuto per legge a seguito di verifica di eventuali debiti erariali.
Quanto chiarito dall' consente di fugare ogni dubbio sulla correttezza CP_1 delle somme liquidate al ricorrente. La dichiarazione peraltro di debitoria per euro 50.000,00 si riferisce alla prima tranche, il cui l'importo lordo di era di
€. 50.000.
Ne consegue che nulla deve più riscuotere il ricorrente a titolo di TFS.
Quanto alle spese di lite va tenuto in considerazione il susseguirsi di atti e pagamenti non del tutto chiari e che l' bene avrebbe fatto a fornire al CP_1 chiarimenti su tutti passaggi al momento della liquidazione delle varie Pt_1 tranches di TFS. Infatti, tutto trae origine dalla dichiarazione del debito di euro 50.000,00 senza che alcun chiarimento sulla stessa sia poi intervenuto.
Ne consegue che le spese non possono gravare sul ricorrente, sebbene sia soccombente.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_7
NAPOLI 2 così provvede:
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata,2/07/2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto