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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/12/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. 46-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI EN
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE
Dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 46-1/2025 R.G. P.U. promosso da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
IA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata nonché da rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Magliulo presso il Parte_2 cui studio risulta elettivamente domiciliata nei confronti di
, con sede in VIA DEI Controparte_1
MUTIL. ED INVAL. D.LAV 1 ASCOLI EN P.Iva/C.F. , AP- P.IVA_1
206667, contumace.
******
Letti i ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati in data 3 luglio 2025 e 13 ottobre 2025 nei confronti della (di seguito anche solo CP_2
”); CP_1
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice, ritualmente adita, non è comparsa né ha altrimenti reso dichiarazioni di sorta o prodotto memorie o documenti a difesa;
ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale ha ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto non risulta provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII); sul punto deve rilevarsi, peraltro, che all'esito dell'istruttoria condotta d'ufficio nonché dalla visura agli atti emerge che la resistente non ha depositato alcun bilancio dal 2022 ad oggi dovendosi peraltro prendere atto che dalla documentazione agli atti risultano ampiamente superate quanto meno le soglie relative all'indebitamento totale e all'attivo patrimoniale (v. bilancio 2022 agli atti); considerato che i creditori istanti vantano, rispettivamente, un credito Parte_1 complessivamente pari a oltre € 20.000,00 (oltre interessi e spese) originariamente portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo il 19 novembre 2024, come risulta dalla documentazione agli atti (cfr. all. ricorso), un credito Controparte_3 di oltre € 120.000,00 portato da decreto ingiuntivo confermato con sentenza n. 779/24 divenuta irrevocabile il 18 aprile 2025 (cfr. all. 3 del ricorso); ritenuto, poi, che la versi in stato di insolvenza non essendo più in grado di CP_1 adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento del credito vantato dai creditori istanti e infruttuosità del tentativo di pignoramento presso terzi eseguito dalla (cfr. all. ricorso); mancato deposito dei bilanci Parte_1
d'esercizio dal 2022 (come da visura camerale in atti); presenza di un'esposizione debitoria rilevante nei confronti dell'agenzia delle Entrate (pari a oltre € 445.000,00 per debiti fiscali e oltre € 100.000,00 per debiti tributari non ancora presso l'agente della riscossione, cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Ascoli Piceno) nonché nei confronti dell' pari a circa € 18000,00 già presso CP_4
l'agente della riscossione ed ulteriori € 4.000,00 non ancora affidati (v. certificazione trasmessa dall'Ente agli atti); rilevato, sul punto specifico dello stato di insolvenza, che lo stesso è reso manifesto anche dall'incapacità della di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo CP_1 relativamente modesto di quelli vantati degli odierni ricorrenti;
rilevato come anche di recente la Suprema Corte di Cassazione abbia ribadito come “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, ritenuto, quindi, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni” (cfr. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087) dovendosi quindi tenere conto, oltre che dell'inadempimento nei confronti dei ricorrenti (di per sé rilevante dati gli importi
“modesti” e i tentativi di recupero già messi in atto senza successo), anche degli altri indici sopra ricordati e sintomatici della decozione (l'indebitamento nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell' il tentativo infruttuoso di eseguire un pignoramento presso CP_4 terzi); rilevato, inoltre, che pure sia sintomatico dello stato di insolvenza il mancato deposito di bilanci dal 2022 (in termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul debitore, l'avvenuto deposito dei bilanci relativamente all'ultimo triennio non sia in sé sufficiente, potendo il Tribunale ravvisarne l'inattendibilità ove riscontri circostanze significative in tal senso (la mancata tempestività del loro deposito costituisce di per sé sola ragione sufficiente a fondare il giudizio di inattendibilità, cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/02/2023, n. 3454. Si legge poi nella pronuncia citata che “il suddetto adempimento (il deposito del bilancio) assolve a una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15 l.f. sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 c.c., giacché ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali”); ritenuto, conclusivamente, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico- finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni;
ritenuto, poi, che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII e che la prova deve quindi essere data da chi è in possesso dei dati e dei documenti e non da altri soggetti che nulla possono sapere in proposito (già nella vigenza della legge fallimentare si sottolineava come tale distribuzione dell'onere della prova evitasse di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che sceglievano di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositavano la documentazione contabile da cui sarebbe stato possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza delle soglie dimensionali); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in VIA DEI MUTIL. ED INVAL. Controparte_1
D.LAV 1 ASCOLI EN P.Iva/C.F. , AP-206667, P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Calagna Giudice Delegato per la procedura,
NOMINA
Curatore il dott. (con studio in Via Crivelli, N.11 - San Benedetto Del Persona_1
Tronton) che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 20 marzo 2026 ore 10,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Calagna Dott.ssa Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI EN
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Alessandra Panichi PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Sirianni GIUDICE
Dott.ssa Francesca Calagna GIUDICE REL.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 46-1/2025 R.G. P.U. promosso da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1
IA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata nonché da rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Magliulo presso il Parte_2 cui studio risulta elettivamente domiciliata nei confronti di
, con sede in VIA DEI Controparte_1
MUTIL. ED INVAL. D.LAV 1 ASCOLI EN P.Iva/C.F. , AP- P.IVA_1
206667, contumace.
******
Letti i ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati in data 3 luglio 2025 e 13 ottobre 2025 nei confronti della (di seguito anche solo CP_2
”); CP_1
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice, ritualmente adita, non è comparsa né ha altrimenti reso dichiarazioni di sorta o prodotto memorie o documenti a difesa;
ritenuta la competenza del Tribunale adito atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, la quale ha ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, in quanto non risulta provata la sua qualità di impresa minore rilevante ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII (l'onere della prova grava sul debitore ex articolo 121 CCII); sul punto deve rilevarsi, peraltro, che all'esito dell'istruttoria condotta d'ufficio nonché dalla visura agli atti emerge che la resistente non ha depositato alcun bilancio dal 2022 ad oggi dovendosi peraltro prendere atto che dalla documentazione agli atti risultano ampiamente superate quanto meno le soglie relative all'indebitamento totale e all'attivo patrimoniale (v. bilancio 2022 agli atti); considerato che i creditori istanti vantano, rispettivamente, un credito Parte_1 complessivamente pari a oltre € 20.000,00 (oltre interessi e spese) originariamente portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo il 19 novembre 2024, come risulta dalla documentazione agli atti (cfr. all. ricorso), un credito Controparte_3 di oltre € 120.000,00 portato da decreto ingiuntivo confermato con sentenza n. 779/24 divenuta irrevocabile il 18 aprile 2025 (cfr. all. 3 del ricorso); ritenuto, poi, che la versi in stato di insolvenza non essendo più in grado di CP_1 adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi, documentati in atti anche a seguito dell'istruttoria d'ufficio: inadempimento del credito vantato dai creditori istanti e infruttuosità del tentativo di pignoramento presso terzi eseguito dalla (cfr. all. ricorso); mancato deposito dei bilanci Parte_1
d'esercizio dal 2022 (come da visura camerale in atti); presenza di un'esposizione debitoria rilevante nei confronti dell'agenzia delle Entrate (pari a oltre € 445.000,00 per debiti fiscali e oltre € 100.000,00 per debiti tributari non ancora presso l'agente della riscossione, cfr. documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale di Ascoli Piceno) nonché nei confronti dell' pari a circa € 18000,00 già presso CP_4
l'agente della riscossione ed ulteriori € 4.000,00 non ancora affidati (v. certificazione trasmessa dall'Ente agli atti); rilevato, sul punto specifico dello stato di insolvenza, che lo stesso è reso manifesto anche dall'incapacità della di fare fronte ai propri debiti in considerazione dell'importo CP_1 relativamente modesto di quelli vantati degli odierni ricorrenti;
rilevato come anche di recente la Suprema Corte di Cassazione abbia ribadito come “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività, ritenuto, quindi, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico-finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni” (cfr. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087) dovendosi quindi tenere conto, oltre che dell'inadempimento nei confronti dei ricorrenti (di per sé rilevante dati gli importi
“modesti” e i tentativi di recupero già messi in atto senza successo), anche degli altri indici sopra ricordati e sintomatici della decozione (l'indebitamento nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell' il tentativo infruttuoso di eseguire un pignoramento presso CP_4 terzi); rilevato, inoltre, che pure sia sintomatico dello stato di insolvenza il mancato deposito di bilanci dal 2022 (in termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sul debitore, l'avvenuto deposito dei bilanci relativamente all'ultimo triennio non sia in sé sufficiente, potendo il Tribunale ravvisarne l'inattendibilità ove riscontri circostanze significative in tal senso (la mancata tempestività del loro deposito costituisce di per sé sola ragione sufficiente a fondare il giudizio di inattendibilità, cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/02/2023, n. 3454. Si legge poi nella pronuncia citata che “il suddetto adempimento (il deposito del bilancio) assolve a una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare ex art. 15 l.f. sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, in applicazione dell'art. 2435 c.c., giacché ragioni di tutela, anche a fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di questi adempimenti formali”); ritenuto, conclusivamente, che gli inadempimenti delle obbligazioni a carico della debitrice si sono protratti per un lasso di tempo tale da evidenziare che la crisi economico- finanziaria della stessa è ormai irreversibile, tanto che non vi è più disponibilità di mezzi normali di pagamento per far fronte alle esposizioni;
ritenuto, poi, che la resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di non aver superato (nel periodo di riferimento) nessuna delle tre soglie dimensionali richiamate dall'articolo 121 CCII e che la prova deve quindi essere data da chi è in possesso dei dati e dei documenti e non da altri soggetti che nulla possono sapere in proposito (già nella vigenza della legge fallimentare si sottolineava come tale distribuzione dell'onere della prova evitasse di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che sceglievano di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non depositavano la documentazione contabile da cui sarebbe stato possibile rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza delle soglie dimensionali); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
, con sede in VIA DEI MUTIL. ED INVAL. Controparte_1
D.LAV 1 ASCOLI EN P.Iva/C.F. , AP-206667, P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Calagna Giudice Delegato per la procedura,
NOMINA
Curatore il dott. (con studio in Via Crivelli, N.11 - San Benedetto Del Persona_1
Tronton) che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 20 marzo 2026 ore 10,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Calagna Dott.ssa Alessandra Panichi