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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 940/2024 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ROSSOLI TIZIANO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
esercente la responsabilità genitoriale su (nato a [...] -Lettonia- il Parte_1 Persona_1
13/4/2008) unitamente al resistente , ha chiesto al Tribunale la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del medesimo, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la corresponsione di un contributo al mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie.
A supporto della domanda di affido esclusivo, ha dedotto il totale disinteresse morale e materiale del padre per la vita del figlio, precisando di aver sempre provveduto da sola alla crescita del minore. Allegazioni confermate in sede di interrogatorio libero, all'udienza dell'11/11/2024, in cui la ha rappresentato che il figlio Parte_1 intrattiene solo rapporti telefonici con il padre, il quale vive in provincia di Catania dove ha un'altra famiglia ed altri figli nati successivamente e che i due si sono visti personalmente una sola volta quando il minore aveva due anni.
Il resistente non si è costituito in giudizio, malgrado la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
All'udienza del 12.6.2025 si è provveduto all'audizione del minore , che ha riferito in Persona_1 ordine alla sua relazione con il padre, confermandone l'assenza morale e materiale dalla sua vita, dichiarando di intrattenere con lui solo sporadici contatti telefonici e affermando che avrebbe difficoltà a riconoscerlo qualora lo incontrasse, attesa la loro carente frequentazione. Ha aggiunto di essere interessato al recupero del rapporto con il padre ed espresso il desiderio di passare del tempo con lui.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
Orbene, in punto di affidamento del figlio minore, il Collegio osserva che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), come regola, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
pagina 2 di 6 c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato"
(art.337-quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Ne discende che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31902).
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui aderisce anche questo
Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
(quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le esigenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587;
Cass. Civ. 19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593).
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore. Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il
Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità pagina 3 di 6 genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Nel caso di specie, si ritiene che l'affidamento esclusivo sia il regime più idoneo al preminente interesse del minore poiché la totale condivisione tra i genitori delle scelte concernenti la vita del figlio costituirebbe un ostacolo per la crescita e l'educazione del ragazzo, atteso l'atteggiamento non collaborativo del resistente e stante la sua perdurante irreperibilità, tale da rendere particolarmente difficoltosa la gestione delle incombenze quotidiane relative alla vita del ragazzo.
Ebbene, il totale disinteresse manifestato da sempre verso la vita del figlio, ormai diciassettenne, ad avviso del
Collegio, rivela una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte del signor , il quale risulta, altresì, inadempiente al versamento di qualsivoglia contributo al mantenimento del Per_1 minore e poco interessato al suo percorso di crescita, tanto da non aver alcun significativo rapporto con lo stesso.
Esigenze che, pertanto, possono ritenersi adeguatamente tutelate attraverso la misura dell'affidamento esclusivo in favore della ricorrente.
D'altra parte, la ha dimostrato piena capacità genitoriale, essendosi sempre occupata in via esclusiva Parte_1 della cura del figlio e non avendo mai assunto un atteggiamento ostacolante nel rapporto tra padre e figlio, essendosi sempre dimostrata collaborativa e aperta rispetto alla ripresa di un rapporto con l'altro genitore.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene dunque opportuno disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, secondo il modello dell'affido esclusivo, ritenendo trattarsi della scelta maggiormente rispondente all'interesse di considerato il suo rapporto con il padre, i limiti Persona_1 comunicativi esistenti tra le parti, la volontà manifestata dallo stesso minore in sede di audizione, nonché le difficoltà incontrate dalla ricorrente nell'acquisire il consenso dell'altro genitore, le quali potrebbero produrre effetti pregiudizievoli sul minore.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, si rileva che, in sede di audizione, il minore, appositamente interrogato sul punto, ha riferito di prediligere una compiuta regolamentazione piuttosto che una disposizione che lasci alle parti la facoltà di autogestire il calendario di incontri, dovendosi, pertanto, dar seguito ai suggerimenti proposti dal ragazzo, sicchè quest'ultimo potrà trascorrere quindici giorni consecutivi nel periodo estivo presso l'abitazione paterna, in Sicilia, e, a sua volta, il padre potrà far visita al figlio nel periodo natalizio
(23 dicembre - 7 gennaio) per almeno sette giorni consecutivi presso la residenza del ragazzo, con possibilità di pagina 4 di 6 estensione del presente calendario, previo accordo con il genitore affidatario e nel rispetto degli impegni di
Persona_1
Passando alla questione relativa al contributo al mantenimento del minore, premesso che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha riferito di prestare attività lavorativa come istruttrice di fitness con contratto Co.Co.Pro (e che dal mese successivo sarebbe stata assunta con un contratto a tempo indeterminato) e di percepire circa € 800,00 netti al mese.
Il ricorrente ha spontaneamente scelto di non costituirsi in giudizio, impedendo al Tribunale di avere contezza della sua situazione economica, di tal che ritiene il Collegio che il contributo economico paterno deve essere determinato nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutare automaticamente agli indici Istat (art. 337-ter comma
5 c.c.), tenendo in particolare considerazione la permanenza esclusiva del minore con la madre, tale da comportare per essa un importante aggravio economico per il mantenimento.
Quanto alla disciplina delle spese straordinarie, esse andranno poste a carico del resistente in misura pari al 50%, riportandosi al Protocollo d'intesa vigente in questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo le tariffe minime delle cause di valore indeterminabile-bassa complessità, stante la contumacia del resistente e la conseguente limitata difficoltà della difesa approntata dalla ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
Persona_1
2. disciplina il diritto di visita del padre nei confronti del minore come meglio indicato nella parte motiva, stabilendo che quest'ultimo potrà trascorrere quindici giorni consecutivi nel periodo estivo presso l'abitazione paterna, in Sicilia, e, a sua volta, il padre potrà far visita al figlio nel periodo natalizio (23 dicembre - 7 gennaio)
pagina 5 di 6 per almeno sette giorni consecutivi presso la residenza del ragazzo, con possibilità di estensione del presente calendario, previo accordo con il genitore affidatario e nel rispetto degli impegni di Persona_1
3. dispone che il resistente versi alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione Istat annuale, a partire Persona_1 dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
4. dispone che il padre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, indicate nel protocollo di intesa fra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo;
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Erika Capanna Pisce' dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 940/2024 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ROSSOLI TIZIANO Parte_1 ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
esercente la responsabilità genitoriale su (nato a [...] -Lettonia- il Parte_1 Persona_1
13/4/2008) unitamente al resistente , ha chiesto al Tribunale la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo del medesimo, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la corresponsione di un contributo al mantenimento nella misura di € 300,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie.
A supporto della domanda di affido esclusivo, ha dedotto il totale disinteresse morale e materiale del padre per la vita del figlio, precisando di aver sempre provveduto da sola alla crescita del minore. Allegazioni confermate in sede di interrogatorio libero, all'udienza dell'11/11/2024, in cui la ha rappresentato che il figlio Parte_1 intrattiene solo rapporti telefonici con il padre, il quale vive in provincia di Catania dove ha un'altra famiglia ed altri figli nati successivamente e che i due si sono visti personalmente una sola volta quando il minore aveva due anni.
Il resistente non si è costituito in giudizio, malgrado la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
All'udienza del 12.6.2025 si è provveduto all'audizione del minore , che ha riferito in Persona_1 ordine alla sua relazione con il padre, confermandone l'assenza morale e materiale dalla sua vita, dichiarando di intrattenere con lui solo sporadici contatti telefonici e affermando che avrebbe difficoltà a riconoscerlo qualora lo incontrasse, attesa la loro carente frequentazione. Ha aggiunto di essere interessato al recupero del rapporto con il padre ed espresso il desiderio di passare del tempo con lui.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
Orbene, in punto di affidamento del figlio minore, il Collegio osserva che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), come regola, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater (già 155 bis, primo comma,
pagina 2 di 6 c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato"
(art.337-quater come introdotto dal d.lgs. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Ne discende che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31902).
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Suprema Corte, a cui aderisce anche questo
Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
(quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le esigenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis, Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587;
Cass. Civ. 19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593).
Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore. Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il
Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità pagina 3 di 6 genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto. Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Nel caso di specie, si ritiene che l'affidamento esclusivo sia il regime più idoneo al preminente interesse del minore poiché la totale condivisione tra i genitori delle scelte concernenti la vita del figlio costituirebbe un ostacolo per la crescita e l'educazione del ragazzo, atteso l'atteggiamento non collaborativo del resistente e stante la sua perdurante irreperibilità, tale da rendere particolarmente difficoltosa la gestione delle incombenze quotidiane relative alla vita del ragazzo.
Ebbene, il totale disinteresse manifestato da sempre verso la vita del figlio, ormai diciassettenne, ad avviso del
Collegio, rivela una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte del signor , il quale risulta, altresì, inadempiente al versamento di qualsivoglia contributo al mantenimento del Per_1 minore e poco interessato al suo percorso di crescita, tanto da non aver alcun significativo rapporto con lo stesso.
Esigenze che, pertanto, possono ritenersi adeguatamente tutelate attraverso la misura dell'affidamento esclusivo in favore della ricorrente.
D'altra parte, la ha dimostrato piena capacità genitoriale, essendosi sempre occupata in via esclusiva Parte_1 della cura del figlio e non avendo mai assunto un atteggiamento ostacolante nel rapporto tra padre e figlio, essendosi sempre dimostrata collaborativa e aperta rispetto alla ripresa di un rapporto con l'altro genitore.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene dunque opportuno disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso la stessa, secondo il modello dell'affido esclusivo, ritenendo trattarsi della scelta maggiormente rispondente all'interesse di considerato il suo rapporto con il padre, i limiti Persona_1 comunicativi esistenti tra le parti, la volontà manifestata dallo stesso minore in sede di audizione, nonché le difficoltà incontrate dalla ricorrente nell'acquisire il consenso dell'altro genitore, le quali potrebbero produrre effetti pregiudizievoli sul minore.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, si rileva che, in sede di audizione, il minore, appositamente interrogato sul punto, ha riferito di prediligere una compiuta regolamentazione piuttosto che una disposizione che lasci alle parti la facoltà di autogestire il calendario di incontri, dovendosi, pertanto, dar seguito ai suggerimenti proposti dal ragazzo, sicchè quest'ultimo potrà trascorrere quindici giorni consecutivi nel periodo estivo presso l'abitazione paterna, in Sicilia, e, a sua volta, il padre potrà far visita al figlio nel periodo natalizio
(23 dicembre - 7 gennaio) per almeno sette giorni consecutivi presso la residenza del ragazzo, con possibilità di pagina 4 di 6 estensione del presente calendario, previo accordo con il genitore affidatario e nel rispetto degli impegni di
Persona_1
Passando alla questione relativa al contributo al mantenimento del minore, premesso che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha riferito di prestare attività lavorativa come istruttrice di fitness con contratto Co.Co.Pro (e che dal mese successivo sarebbe stata assunta con un contratto a tempo indeterminato) e di percepire circa € 800,00 netti al mese.
Il ricorrente ha spontaneamente scelto di non costituirsi in giudizio, impedendo al Tribunale di avere contezza della sua situazione economica, di tal che ritiene il Collegio che il contributo economico paterno deve essere determinato nella misura di € 300,00 mensili, da rivalutare automaticamente agli indici Istat (art. 337-ter comma
5 c.c.), tenendo in particolare considerazione la permanenza esclusiva del minore con la madre, tale da comportare per essa un importante aggravio economico per il mantenimento.
Quanto alla disciplina delle spese straordinarie, esse andranno poste a carico del resistente in misura pari al 50%, riportandosi al Protocollo d'intesa vigente in questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, secondo le tariffe minime delle cause di valore indeterminabile-bassa complessità, stante la contumacia del resistente e la conseguente limitata difficoltà della difesa approntata dalla ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente;
Persona_1
2. disciplina il diritto di visita del padre nei confronti del minore come meglio indicato nella parte motiva, stabilendo che quest'ultimo potrà trascorrere quindici giorni consecutivi nel periodo estivo presso l'abitazione paterna, in Sicilia, e, a sua volta, il padre potrà far visita al figlio nel periodo natalizio (23 dicembre - 7 gennaio)
pagina 5 di 6 per almeno sette giorni consecutivi presso la residenza del ragazzo, con possibilità di estensione del presente calendario, previo accordo con il genitore affidatario e nel rispetto degli impegni di Persona_1
3. dispone che il resistente versi alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione Istat annuale, a partire Persona_1 dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
4. dispone che il padre contribuisca, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, indicate nel protocollo di intesa fra l'intestato Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo;
5. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3809,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 14/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Erika Capanna Pisce' dott.ssa Silvia Fanesi
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