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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2023
Corte di Appello di Bologna
2^ SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RODA' Parte_1 C.F._1
DOMENICO ANTONIO ( ) e dell'avv. BORELLO MICHELE C.F._2
( , elettivamente domiciliato presso i difensori avv.ti BORELLO C.F._3
MICHELE e RODA' DOMENICO ANTONIO nei loro domicili digitali e Email_1
Email_2
appellante
pagina 1 di 24 Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
BIZZOCCHI SARA elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 100
RIMINI presso il difensore avv. BIZZOCCHI SARA
appellato
AD OGGETTO: ISCRIZIONE IPOTECARIA ILLEGITTIMA –
RISARCIMENTO DANNO - SPESE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
IPOTECARIA IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 02.04.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE : << Preliminarmente Parte_1
Accertare e considerare tempestiva la costituzione dell'appellante o, in subordine, considerare lo stesso rimesso in termini, sulla scorta dei principio enunciati nella sentenza n° 238 della suprema Corte.
Nel merito
Voglia la Corte d' Appello di Bologna, in riforma totale della la sentenza n° 942/2022 del Tribunale di Forlì, Giudice Unico Dr.ssa Agnese Cicchetti, emessa a seguito della causa r.g. n° 2690/2019, depositata in data 21/10/2022, notificata in data 27/10/2022:
Accertare e dichiarare che ha ottenuto l' adempimento di quanto Controparte_1
prescritto nella sentenza n° 5151/2017 Tribunale di Milano, avendo tra l' altro fornito la di lui disponibilità a prestare il consenso alla cancellazione dell' ipoteca senza tuttavia accollarsi i costi di cancellazione.
pagina 2 di 24 Accertare e dichiarare che non ha usato la dovuta diligenza, e anzi ha Controparte_1
compiuto un atto puramente emulatorio, nell' iscrivere ipoteca numero generale 50180 numero particolare 8781 sugli immobili di (negozi in viale Monza 40, Parte_1
Milano, foglio 233 particella 58 sub 61 e 62) prima ancora della notifica dell' atto di precetto e essendo garantito dal patrimonio, oltre che di , della Parte_1 [...]
[...]
e di Zurich Insurance Company LTD, così ponendo in essere un abuso Controparte_2
del diritto.
Accertare e dichiarare che non ha usato la normale diligenza nell' Controparte_1
iscrivere la suddetta ipoteca sui beni di per un valore proporzionato Parte_1
rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e
2876 c.c.), così ponendo in essere, mediante l' eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale.
Condannare inoltre a risarcire il danno ex art. 96, co. 2, c.p.c. per un Controparte_1
importo pari al danno provocato a , il quale è stato leso sia nell' immagine, Parte_1
per un importo che comprensivo dell' aumento soggettivo si ritiene equo consistere in €
3.000,00, sia nella perdita della possibilità di disporre dell' immobile, per un importo che comprensivo dell' aumento soggettivo si ritiene equo consistere in € 3.000,00.
Condannare quindi a pagare in totale € 6.000,00 da corrispondere a Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno. Parte_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dall' appellato, si chiede il rigetto
e, in considerazione di quanto esposto, si chiede altresì di condannare Controparte_1
per lite temeraria avendo avanzato in questo giudizio una pretesa paradossale.
Si chiede la restituzione di spese per l' ipoteca e compensi professionali pagati in forza della sentenza impugnata per un totale di € 4.687,08
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.>>
pagina 3 di 24 APPELLATO << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
contrariis reiectis:
1. rigettare l'avverso atto di appello confermando in toto la sentenza n.
942/2022 – Tribunale di Forlì pubblicata in data 21.10.2022 e notificata il
27.10.2022;
2. con vittoria di spese e compensi di lite del secondo grado di giudizio, spese generali, IVA e Cpa compresi come per legge. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 25.11.2022, Parte_1
chiedeva, in via preliminare, l'accertamento della sua tempestiva costituzione o, in subordine, la rimessione in termini;
nel merito, domandava la completa riforma della sentenza impugnata, affidandosi a sei motivi di appello.
1.2 Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza di primo grado, nulla opponendo circa la costituzione dell'appellante.
1.3 La causa veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
2. L'appello è infondato fondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 942/2022, emessa in data 18.10.2022, pubblicata in data 21.10.2022, notificata in data 27.10.2022, il Tribunale di Forlì, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno appellante di accertamento della condotta illegittima e abusiva nonché di condanna, dell' odierno appellato, al risarcimento dei danni ex artt. 2043 cc e
96, comma 2, cpc e, accogliendo la domanda riconvenzionale di quest'ultimo, lo ha condannato a rifondere le spese sostenute per l'iscrizione e per la successiva cancellazione ipotecaria, condannandolo altresì alla rifusione delle spese di lite.
pagina 4 di 24 2.1 Non è contestato che l'appellante abbia completamente onorato la condanna, corrispondendo la complessiva somma di €. 4.687,08, di cui chiede la restituzione (Cfr.
Appello pag. 19).
3. La sentenza va confermata nella decisione finale ed in particolare relativamente al rigetto dell'invocato risarcimento del danno all'immagine sociale e da
“perdita di chance” a carico del CP_1
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 30 luglio 2019,
conveniva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 Controparte_1
della condotta illegittima del convenuto nonché la condanna di quest'ultimo ad assentire con atto notarile alla cancellazione dell'ipoteca con contestuale pagamento delle spese di cancellazione e con richiesta di risarcimento dei danni lamentati ex artt. 2043 cc e 96, comma 2, cpc. Nello specifico, la parte attorea lamentava l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale iscritta dal convenuto su due immobili di sua proprietà (negozi siti nel
Comune di Milano) in forza della sentenza civile n. 5151/2017 del Tribunale di Milano per il recupero di parte (circa €. 20.000,00) delle somme liquidate (circa €. 80.000,00) al nell'ambito del predetto giudizio. A fondamento della domanda, l'attore CP_1
sosteneva che non vi era alcun pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, essendovi altri soggetti (la e la AG Zurich, assicuratrice del CP_2
coobbligati in solido e solvibili, che la predetta ipoteca era stata iscritta Pt_1
arbitrariamente prima della notifica dell'atto di precetto e comunque per un importo sproporzionato (€. 40.000,00) ossia il doppio del valore del credito da recuperare, nonché su due beni immobili di valore evidentemente superiore (circa €. 180.000,00 cadauno) al credito vantato e che in ogni caso non era stata fornita alcuna comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria a suo carico. Da tale iscrizione l'attore lamentava di aver subito un grave pregiudizio, non potendo disporre dei beni ipotecati a causa del gravame iscritto, oltre ad un danno all'immagine, avendo appreso dell'iscrizione soltanto all'atto di richiesta di fido bancario, comunque concessogli.
pagina 5 di 24 3.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la domanda in fatto e in diritto e promuovendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione e per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, al cui incombente egli si era sempre dichiarato disponibile, in conseguenza del pagamento del debito residuo da parte di altro coobbligato ( ), a fronte del rimborso delle CP_2
spese sostenute e cancellazione che aveva attuato con atto notarile 05.09.2019 a seguito della notifica dell'atto di citazione al fine di far cessare ogni contesa, pur sempre rivendicando le spese.
3.3 Sulla base delle produzioni documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << “Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese sostenute per
l'iscrizione ipotecaria num. gen. 50180 e num. part. 8781 e per la successiva cancellazione per complessivi €. 2.578,41;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €. 98,00 per esborsi ed €. 1.378,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”>>.
4. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure a sei motivi.
Va premesso che risulta incontestato, ma anche perché oggetto di prova documentale, e, quindi, va considerato pacifico che:
a) Il Tribunale di Milano con sentenza n. 515/17, publicata il 09.05.2017, ha condannato in solido , medico-chirurgo, e Parte_1 Controparte_2
struttura sanitaria, al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
per una ipotesi di malpractrice sanitaria in relazione all'intervento di
“parafimosi, idrovaricocele bilaterale” del 14.07.2010, ripartendo internamente la responsabilità in maniera paritaria e condannando la pagina 6 di 24 AG Zurich, terza chiamata, a manlevare l'assicurato da Parte_1
quanto tenuto a pagare pro quota. Il credito ammontava a complessivi €
80.000,00 circa, comprensivi di spese legali.
b) Nei mesi di maggio e di giugno 2017 (docc. 3 – 4 fascicolo di I° grado la coobbligata e la compagnia Zurich versavano CP_1 Controparte_2
rispettivamente il 25% ed il 50% delle somme dovute al restando CP_1
scoperto il saldo di circa €. 20.000,00.
c) I debitori solidali e, quindi, anche , venivano messi in mora con Parte_1
vari solleciti inoltrati via PEC nel maggio e in agosto 2017 (Cfr. docc. 2-3-5-
9 fascicolo di I° grado prima per il totale e, poi, per il saldo CP_1
residuo.
d) In data 11.07.2017 il Sig. iscriveva ipoteca giudiziale sui beni del CP_1
dott. due magazzini/negozi siti in via Monza, 40 di Milano, per la Pt_1
somma complessiva di €. 40.000,00.
e) Il 2 e 3 del mese di ottobre 2017 il notificava ai due debitori solidali CP_1
atto di Precetto (doc. 10 fascicolo di I° grado ed in data 9.11.2017 CP_1
otteneva il pagamento delle somme precettate (doc. 14 fascicolo di I° grado
. Tale pagamento veniva eseguito da che si CP_1 Controparte_2
riservava di agire in regresso nei confronti del dott. (docc. 12 e 13 Pt_1
fascicolo di I° grado . Stante l'intervenuta soddisfazione del credito CP_1
l'odierno appellato, ovviamente, non procedeva oltre e lasciava decadere l'atto di precetto.
f) Il 21.03.2019 il dott. per il tramite del proprio difensore, contestava al Pt_1
l' illegittima iscrizione dell'ipoteca e ne chiedeva la cancellazione a CP_1
cura e spese dello stesso (cfr. doc. 17 fascicolo di I° grado CP_1
, il quale si dichiarava disponibile a prestare assenso alla CP_1
cancellazione previo rimborso delle spese sostenute (cfr. docc. 18, 20 fascicolo di I° grado . CP_1
pagina 7 di 24 g) Il dott. promuoveva, quindi, innanzi al Tribunale di Forlì il giudizio Pt_1
R.G. 2690/2019 ed in data 05.09.2019, successivamente alla notifica
(30.07.2019) dell'atto di citazione, il con atto notarile prestava CP_1
l'assenso alla cancellazione della trascrizione dell'ipoteca, provvedendovi inoltre a proprie spese.
È evidente, quindi, che in epoca precedente alla notifica dell'atto di citazione il creditore ipotecario era disposto a prestare il consenso alla cancellazione a condizione CP_1
che gli venissero rimborsate le spese di iscrizione e non dovesse sopportare quelle per la cancellazione. Il debitore ipotecario non era disponibile ad accollarsi entrambi i Pt_1
costi e ha adito il Tribunale. Soltanto dopo la notifica dell'atto di citazione e prima della sua costituzione in giudizio, il ha cancellato l'ipoteca a proprie spese. CP_1
4.1 Con il primo motivo si censura l'erroneità della sentenza, perchè <sussiste la responsabilità di per abuso dei mezzi processuali con condanna Controparte_1
dell'appellato al risarcimento del danno dato che questi ha mantenuto l' iscrizione ipotecaria anche dopo essere stato pagato. >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 8).
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha riconosciuto e condannato il al risarcimento del danno per abuso dei mezzi CP_1
processuali, trascurando, secondo la tesi dell'appellante, << “la circostanza che
[...]
ha mantenuto l' iscrizione ipotecaria dopo essere stato pagato e fino a quando CP_1
ha ricevuto la citazione con la domanda di cancellazione, considerato che in questo periodo l' iscrizione ipotecaria è stata mantenuta senza titolo.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6). L'appellante sostiene che il Sig. a seguito dell'estinzione CP_1
dell'intero debito, << anziché dare notizia di aver inteso iscrivere una ipoteca giudiziale del tutto inutile e fornire all' interessato l' assenso alla cancellazione, per procedere alla liberazione degli immobili dal diritto reale di garanzia, ha continuato nel suo atteggiamento persecutorio nei confronti di . Parte_1
Contro ogni principio di buona fede, non solo non ha spontaneamente Controparte_1
fornito l' assenso alla cancellazione una volta ricevuto il pagamento, essendosi rifiutato
pagina 8 di 24 di provvedere a tale adempimento dopo l' esplicita richiesta di , e ha Parte_1
provveduto alla cancellazione dell'ipoteca solamente dopo la proposizione della domanda in primo grado. >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 10-11), così violando l'art. 1200 cc.
4.1.1La censura è infondata.
Va premesso che, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, <<
“l'ipoteca è una forma di garanzia reale che consente al creditore di porre un vincolo su uno o più beni del debitore, assicurandosi in tal modo una prelazione, opponibile anche ai terzi, sul bene oggetto della garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito, così da consentire al creditore di agire per il recupero del proprio credito sul bene oggetto della garanzia reale, anche se nelle more alienato ad altri soggetti.
Nel caso di specie il Sig. a fronte delle reiterate e documentate richieste di CP_1
pagamento rivolte ai condebitori solidali, e in forza di un valido titolo esecutivo quale è la sentenza civile di condanna n° 5151/2017 del Tribunale di Milano, legittimamente ha esercitato il diritto di garantirsi il recupero del credito mediante iscrizione ipotecaria sui beni di uno dei condebitori a sua scelta. […]
È proprio la sentenza di condanna munita di formula esecutiva che fa sorgere in capo alla parte vittoriosa il diritto di potersi garantire in via privilegiata il recupero del credito mediante l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a fronte dell'inadempimento della parte soccombente, nel successivo procedimento di espropriazione forzata.” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
Va altresì premesso che, in primis, come correttamente statuito dal Tribunale mediante il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 23 marzo 2017,
n. 7597), << “L'iscrizione ipotecaria può avvenire anche a insaputa del debitore” >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 5) per cui non sussiste alcun onere in proposito in capo al creditore di informativa del proprio debitore, e che, in secundis, << “[In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e
pagina 9 di 24 2835 cod. civ.), e di attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, sorge soltanto a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, che non ha "in parte qua" natura di norma imperativa. Ed infatti] il creditore non è obbligato di sua iniziativa a chiedere detta cancellazione, mentre, per converso, grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere la cancellazione e, quindi, in primo luogo sul debitore, proprietario dell' immobile soggetto a vincolo (Cass. n. 10893/99)”
-> (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013 (Rv. 626876 - 01); conforme
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994 (Rv. 487527 - 01)).
Inoltre, si osserva come secondo la disciplina positiva, art. 1196 cc, le spese del pagamento sono a carico del debitore e costituisce ius receptum che tra le spese vi rientrino sia i costi materiali sia quelli giuridici e, quindi, costituisce ius receptum che quelle necessarie alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale rientrino nella previsione dell'art. 1196 cc [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 25/11/1975 (Rv. 378209 - 01).
Nel caso de quo, pertanto, la mancata comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e la mancata cancellazione dell'ipoteca giudiziale a seguito dell'avvenuto pagamento dell'intero credito garantito, non costituiscono condotte di per sé illegittime del creditore, ciò in quanto <In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso, una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale;
ne consegue che nel giudizio promosso dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per converso,
l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile. >> [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15435 del
20/06/2013 (Rv. 626877 - 01); conforme Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999 (Rv.
530411 - 01)].
pagina 10 di 24 L'illegittimità del comportamento dell'odierno appellato potrebbe al più essere integrata, invece, dal rifiuto a prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca de qua, una volta estinto l'intero debito (v. doc. 18 fascicolo I grado appellato), e dopo l'esplicita richiesta del (v. doc. 17 fascicolo I grado appellato). Difatti, l'art. 1200 Pt_1
cc, rubricato “Liberazione dalla garanzie”, disponendo che << “Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità” >>, pone in capo al creditore, secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione,
l'obbligazione contrattuale di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca una volta estinto il debito, << dovendo in caso contrario rispondere dei danni >> (cfr.
Cass. 20 giugno 2013, n. 15435). Tuttavia, è evidente che nel momento in cui, resosi conto dell'esistenza di una ipoteca gravante i propri beni, il chiedeva al Pt_1 CP_1
di provvedere alla cancellazione, questi, non si limitava a negare il proprio assenso, trattandosi peraltro ormai di una ipoteca priva di utilità effettività, ma si dichiarava disponibile a prestarlo e chiedeva il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione, diritto a lui riconosciuto dal disposto dell'art. 2846 c.c., a mente del quale le spese
d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario ma devono essere anticipate dal richiedente, rimborso al quale il riteneva di non Pt_1
essere tenuto allora come oggi.
Deve, pertanto, escludersi la responsabilità dell'odierno appellato in ragione della indisponibilità del debitore ipotecario a sostenere le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.
4.2 Con il secondo motivo di appello rubricato come <<Sussiste la soccombenza di che ha provveduto alla cancellazione dell' ipoteca Controparte_1
solo a seguito della notificazione della citazione, e quindi è tenuto a corrispondere le spese e i compensi professionali che ha dovuto pagare per costringere l' Parte_1
appellato a cancellare l' ipoteca.>> (Cfr. Atto di citazione in appello pag. 11/12) si censura la sentenza impugnata per << “Mancato riconoscimento della soccombenza di
pagina 11 di 24 che ha provveduto alla cancellazione dell' ipoteca solo a seguito Controparte_1
della notificazione della citazione, e quindi è tenuto a corrispondere le spese e i compensi professionali che ha dovuto pagare per costringere l' appellato Parte_1
a cancellare l'ipoteca.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
In sintesi, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, avendo dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di condanna dell'odierno appellato ad assentire con atto notarile alla cancellazione dell'ipoteca per intervenuto adempimento dopo la notificazione della citazione, non ha però provveduto a condannare il al pagamento delle spese processuali. Sostiene che < CP_1 [...]
ha costretto a rivolgersi ad un avvocato per vedere tutelati i CP_1 Parte_1
propri diritti, anziché provvedere a quanto di sua competenza anche dopo essere stato sollecitato in tal senso da . Ricostruendo, quindi, la dinamica degli Parte_1
interessi in conflitto, appare giusto che venga condannato […] al pagamento CP_1
delle spese processuali, non avendogli data altra possibilità se non quella di adire le vie legali per ottenere giustizia.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12).
4.2.1 La censura non è fondata.
L'appellante tralascia di considerare che il mediante domanda CP_1
riconvenzionale, accolta dal Giudice di prime cure, ha richiesto e ottenuto, il rimborso dei costi di iscrizione e cancellazione ipotecaria, che aveva anticipato. Pertanto, può correttamente affermarsi la cessazione della materia del contendere sul punto, dato che, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellato, << “[…] la cancellazione è stata eseguita ma i relativi costi sono stati posti a carico del Dott. ” >> (cfr. Pt_1
Comparsa di costituzione e risposta appellato), mentre occorreva pronunciarsi sulle spese.
L'art. 91, comma 1, cpc dispone che << “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” >>.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, << “La condanna della
pagina 12 di 24 parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., peraltro, non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza (Cass.28 marzo 2001,
n. 4485)” >> (cfr. Cass. 15 luglio 2008, n. 19456).
Il Giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente condannato il al Pt_1
pagamento delle spese processuali sulla base del principio di soccombenza, tenuto conto anche di quella virtuale legata alla pronuncia in ordine alla cancellazione d'ipoteca, e, nello specifico, in presenza di una situazione di soccombenza totale dell'allora attore, avendo il Tribunale rigettato ogni sua domanda e accolto la domanda riconvenzionale dell'allora convenuto.
A parere della Corte, ferma la correttezza della statuizione di cessazione della materia del contendere in ordine alla cancellazione dell'ipoteca, che era già avvenuta a cura e spese del sia pure dopo la pendenza della lite, si anticipa che il rigetto CP_1
del quarto motivo di appello dovrà necessariamente comportare anche la conferma della soccombenza e l'addebito delle spese in capo all'attore/appellante.
4.3 Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale.
4.3.1 Con il terzo motivo, rubricato come <Sussiste la responsabilità di con la di lui condanna al risarcimento del danno per abuso dei Controparte_1
mezzi processuali a favore di […] per eccesso nella determinazione del Parte_1
credito, dato che l' odierno appellato ha iscritto ipoteca per un valore spropositato, violando i parametri previsti dagli artt. 2874 e ss. c.c.>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12), l'appellante sostiene il << “Mancato riconoscimento della responsabilità di con condanna dell' appellato al risarcimento del Controparte_1
danno per abuso dei mezzi processuali, e in particolare per eccesso nella determinazione del credito, e quindi al di là del caso di inesistenza del diritto di credito al momento dell'iscrizione ipotecaria” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7).
pagina 13 di 24 4.3.2 Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per <Mancato riconoscimento del diritto di al risarcimento danni che non è escluso dalla Parte_1
opportunità concessa dal codice civile al debitore di chiedere la riduzione dell' ipoteca.>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7), rubricando il motivo come <<
Sussiste il diritto di al risarcimento danni, che non è escluso dalla Parte_1
opportunità concessa dal codice civile al debitore di chiedere la riduzione dell' ipoteca.>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14).
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado, nonostante ha accertato che l'ipoteca giudiziale de qua è stata iscritta per un importo pari a €. 40.000,00 a fronte di un credito residuo di €. 20.000,00 circa, non ha condannato il al risarcimento dei danni ex artt. 2043 cc e 96, comma 2, cpc per CP_1
eccesso nella determinazione del credito iscritto, configurandosi un “abuso dei mezzi processuali” ossia un abuso del diritto -nello specifico- di iscrivere ipoteca.
Lamenta altresì l'erroneità della statuizione del Giudice di prime cure, volta a negare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de qua per eccesso nella determinazione del credito, secondo cui << “se il debitore ritiene che il valore dell'immobile ipotecato sia eccessivo rispetto al doppio del debito, potrà chiedere la riduzione dell'ipoteca consentita dal codice civile all'art. 2872, oppure offrendo in garanzia un bene di valore inferiore, purché di valore almeno doppio del debito” >> (cfr. sentenza impugnata pag.,
6). Sostiene che << “sul punto, la sentenza di primo grado va considerata manifestamente illogica, in quanto pretende dal debitore una richiesta di riduzione (da due immobili a un solo immobile gravato, e da quarantamila a ventimila di importo di credito garantito) quando è chiaramente emerso in causa che si è accorto Parte_1
della iscrizione ipotecaria dopo che il credito era estinto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15).
Da ultimo, l'appellante sostiene che in ogni caso << “La possibilità data dal dall' art.
2872 c.c. al debitore di chiedere la riduzione dell' ipoteca, oppure di offrire in garanzia un bene di valore inferiore, non esclude il diritto al risarcimento del danno nei confronti
pagina 14 di 24 del creditore, che abbia abusato del proprio diritto, iscrivendo ipoteca su due beni immobili di valore molto maggiore del valore del credito da garantire […]. La tutela inibitoria esclude quella risarcitoria quando è in effetti esercitata, sicché impedisce la produzione del danno.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 14-15).
4.3.3 Le censure non sono fondate e, quindi, vanno respinte.
Preliminarmente è opportuno richiamare le norme del codice civile in materia di iscrizione ipotecaria e di riduzione dell'ipoteca giudiziale con riferimento all'ipotesi di eccesso nella determinazione del credito iscritto e di sproporzione tra l'importo del credito iscritto e il valore dei beni ipotecati.
L'art. 2874 cc prevede la riduzione delle ipoteche (legali e giudiziali) << “[…] se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che
l'autorità giudiziaria dichiara dovuta” >>, laddove, ai sensi del successo art. 2875 cc,
<< “ Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855” >>, ossia delle spese di iscrizione, rinnovazione e di quelle occorrenti per l'intervento del processo di esecuzione, nonché degli interessi legali e moratori.
Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte di merito, l'ipoteca giudiziale dell'11.7.2017 è stata iscritta per un importo pari ad €. 40.000,00 a fronte di un credito residuo di €. 20.000,000 circa, ossia per un importo pari al doppio del credito vantato, su questo aspetto, sui valori e sulle proporzioni le parti ed il Tribunale nelle rispettive valutazioni, sono perfettamente allineati.
Come noto, e come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << l'iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del credito vantato è prassi consolidata nell'ambito di controversie bancarie (v. art. 39, comma 3 del TUB nonché lo schema- tipo di contratto di finanziamento fondiario suggerito dall'Abi) o relative a crediti tributari, laddove l'art. 77, comma 1 dPR 602/73 prevede, per l'agente di riscossione,
pagina 15 di 24 che l'ipoteca possa essere iscritta per importo pari al doppio del credito per cui si procede;
tale ultima statuizione, sebbene non specificamente applicabile al caso di specie, esprime un giudizio da parte del legislatore in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza dell'iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del credito, come avvenuto nel caso di specie.>> (cfr. sentenza impugnata pag. 6). Pertanto, l'importo dell'iscrizione ipotecaria de qua, pari al doppio del credito vantato, è nello specifico legittimo e non contrario ad alcuna norma imperativa, in quanto volto a garantire, oltre al capitale, anche la restituzione degli interessi legali e moratori, nonché le spese legali e giudiziarie necessarie nell'ipotesi in cui il creditore debba procedere, in presenza di perdurante inadempimento del debitore, al pignoramento immobiliare. Del resto è lo stesso appellante che, con valore tranciante della questione, negli scritti finali ha affermato come << Il problema non è tanto il fatto che nella nota di iscrizione sia stato dichiarato un valore del credito garantito doppio rispetto al debito residuo, ma che sono stati ipotecati due beni di valore eccessivo rispetto all' importo da tutelare. Ma anche la definizione dell' importo garantito è eccessiva, dato che – seppure volessimo applicare il combinato disposto dell' art. 2875 c.c. e dell' art. 2855 c.c. – avremmo un credito residuo di € 20.141,33, cui, prima di incrementare l' ammontare di un terzo, andrebbero aggiunte «le spese dell' atto di costituzione d' ipoteca, quelle dell' iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l' intervento nel processo di esecuzione».
La Difesa di non può ricomprendere tutte le spese di una Controparte_1
imprevedibile procedura esecutiva, ossia gli onorari degli avvocati, la perizia di stima, il compenso del delegato alla vendita, la pubblicità o chissà cos' altro. L' art. 2875 c.c. consente di incrementare il credito degli interessi e l' art. 2855 c.c. delle spese di iscrizione e delle spese «ordinarie occorrenti per l' intervento nel processo di esecuzione». Seppure con gli incrementi l' importo di € 20.141,33 arrivasse fino all' ammontare di € 24.000,00, con l' aumento di un terzo, si arriverebbe a € 32.000,00, non
€ 40.000,00. Ma non è certo questo il punto. L' imprudenza è determinata da un lato dall'iscrizione di una ipoteca mentre il credito era garantito da Zurich e dall' altro lato
pagina 16 di 24 dall'iscrizione dell'ipoteca su due immobili di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, quando solo uno dei due era di valore eccessivo rispetto al credito da garantire>>. Il punto non condivisibile di questa ricostruzione riguarda certamente la quantificazione delle spese da sostenere in vista di un eventuale processo esecutivo, che di certo all'epoca dell'iscrizione ipotecaria non era possibile escludere con ragionevole certezza, posto che in maniera invero inspiegabile la si era rifiutata di Parte_2
corrispondere spontaneamente l'intera quota del proprio debito (id est 50% della somma omnicomprensiva di circa €. 80.000 rinveniente dalla decisione del Tribunale di Milano) mentre la AG aveva fatto fronte interamente alla sua quota (50%) obbligazionaria di manleva e, quindi, altrettanto ragionevolmente non avrebbe corrisposto alcunché di ulteriore. Infatti, la previsione degli esborsi in vista di una procedura esecutiva, degli interessi e delle spese d'iscrizione può determinarsi congruamente in un importo ben superiore a quello stimato dall'odierno appellante e tale da far ritenere congrua l'iscrizione per la somma omnicomprensiva di capitali, interessi, spese sostenute e sostenende in vista di una procedura esecutiva, per complessivi €.
40.000,00, che in ogni caso appare certamente più vicina ad una previsione realistica rispetto a quella allegata dall'appellante.
In ogni caso per questa censura vale quello che si andrà successivamente a stabilire
(mancanza di danno) con riguardo al valore dei beni ipotecati.
Fattispecie diversa dall'eccessivo importo del credito iscritto, rispetto al credito vantato è, invece, la sproporzione tra il valore dei beni compresi nell'iscrizione e l'importo del credito iscritto. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte di merito, costituisce fatto non contestato la circostanza per cui l'ipoteca giudiziale de qua
è stata iscritta per un importo pari ad €. 40.000,000 su due beni di valore complessivo pari ad €. 360.000,00 (180.000 + 180.000), valore allegato e non oggetto di contestazione e che può ritenersi congruo, trattandosi di due magazzini siti in Milano alla Via Monza, con ricorso al notorio. Risulta, pertanto, evidente la sproporzione tra il valore degli immobili ipotecati e l'importo del credito indicato dall'odierno appellato pagina 17 di 24 nell'iscrizione ipotecaria. Tuttavia è altrettanto evidente che, pur a tutto voler concedere alla difesa dell'appellante, non può ritenersi sussistente né è provato il danno all'immagine e la perdita di chance allegati, con la conseguenza che, essendo l'iscrizione avvenuta in un momento in cui sussisteva ancora un debito residuo e certamente al suo pagamento era tenuto anche il in virtù della solidarietà, Pt_1
l'ipoteca è stata legittimamente iscritta ed altrettanto legittimo si è configurato il comportamento successivo del creditore ipotecario come già posto in evidenza.
La sentenza della Suprema Corte n. 6533 del 5 aprile 2016, richiamata dall'appellante a sostegno della propria tesi, concerne una fattispecie diversa dal caso de quo. Difatti, la richiamata sentenza ha previsto la possibilità di configurare una forma di abuso del diritto, con conseguente applicazione dell'art. 96, comma 2, cpc, nella condotta del creditore che iscriva ipoteca giudiziale sui beni del debitore, il cui valore sia eccedente la cautela secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 cc, in un caso in cui il diritto di credito originariamente vantato si era, poi, rilevato inesistente e, quindi, l'ipoteca risultava iscritta in modo imprudente.
Il presente giudizio, invece, attiene ad un'ipoteca iscritta su beni di valore sproporzionato rispetto ad un credito, che invece si presentava come certo ed effettivo, talché difetta il requisito principale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, cpc, ossia l'accertamento negativo del diritto di credito azionato.
In ogni caso, la pronuncia del 2016 ha condotto all'affermazione di un nuovo approccio interpretativo, avallato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 39441 del 13 dicembre 2021, ove si afferma espressamente che << “[…] il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente ( a fortiori se sproporzionato ) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito […], non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun
pagina 18 di 24 limite di continenza o proporzionalità della cautela.” >> (cfr. Cass. 13 dicembre 2021,
n. 39441).
Tuttavia, il preteso danno provocato all'immagine sociale dell'appellante e la c.d. “perdita di chance” lamentata dallo stesso, vengono meramente affermati senza allegare né fornire alcuna prova, neppure presuntiva, dei pregiudizi lamentati. Difatti,
l'odierno appellante si limita a sostenere di aver sofferto un danno all'immagine sociale in quanto << “risultava avere due immobili con una ipoteca giudiziale, mentre non aveva obbligazioni con nessuno” >> nonché un danno da perdita di chances, in quanto
<< “per un lungo periodo sarebbe stato intralciato nel vendere i due immobili ipotecati qualora avesse voluto disporne” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19). Null'altro viene circostanziato circa il discredito patito e la perdita di occasioni di collocazione sul mercato immobiliare, mentre è del tutto evidente. per stessa allegazione del debitore ipotecario. che questi si è accorto dell'ipoteca soltanto successivamente, e verosimilmente in epoca anteriore e prossima al 21.03.2019, quando da tempo non era più debitore, come può desumersi dalla PEC (Cfr. doc. 4 fascicolo I e doc. 17 Pt_1
fascicolo I inviata dal suo difensore a quello dell'appellato, quindi , <Un CP_1
anno e mezzo dopo, quando si è accorto (doc 4 – I grado) dell' ipoteca per Parte_1
un rilievo della di lui banca….>> senza che medio tempore si fosse, non solo, accusato, ma anche neppure sospettato, un qualche pregiudizio. Non è, poi, inutile ricordare come lo stesso afferma che quella iscrizione non pregiudicò in nulla la pratica bancaria Pt_1
ed i rapporti con l'Istituto di credito.
Risulta, pertanto, evidente la mancanza di prova sul punto, non essendo stata allegata alcuna prova della pretesa lesione all'immagine sociale né la prova, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellato, << “di proposte di acquisto non onorate o anche solo sfumate a causa dell'iscrizione di ipoteca” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 7).
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “Il principio secondo cui alla mancata cancellazione dell'ipoteca consegue il diritto del debitore al
pagina 19 di 24 risarcimento del danno – il quale è in “re ipsa” e trova la causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dal creditore – si riferisce esclusivamente all'“an debeatur”, che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova di un concreto pregiudizio economico è riservata alla fase successiva di determinazione e liquidazione, che non preclude al giudice di negare la sussistenza stessa del danno” >> (cfr. Cass. 3 novembre 1994, n. 9039), poiché << “spetta al debitore medesimo dare la prova di aver subito un danno” >> [cfr. Cass. 20 giugno
2013, n. 15435; nello stesso senso anche Cass. 22 giugno 2020, n. 12123 per cui <<
“[…] il pregiudizio da iscrizione ipotecaria illegittima, si identifica – come visto – nel solo fatto della perdita di “una o più occasioni di commerciare il bene” (se, ovviamente, ne sussista prova […])” >>].
Pertanto, non essendo stato dimostrato che l'appellante abbia subito i danni lamentati, l'azione risarcitoria de qua deve essere rigettata.
4.4 Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale.
4.4.1 Con il quinto motivo l'appellante, censurando l'erroneità della sentenza impugnata per << “Attribuzione, da parte del Giudice di prime cure, al debitore dei costi di iscrizione e della cancellazione dell' ipoteca giudiziale (che erano stati corrisposti a autorità e professionisti dal creditore), fraintendendo il disposto dell' art.
2846 c.c., e non tenendo conto del più recente indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 12410 del 2016” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 8) sostiene che << “I costi di iscrizione dell' ipoteca giudiziale pagati dal creditore non vanno attribuiti al debitore qualora l' iscrizione ipotecaria non sia stata funzionale alla procedura esecutiva immobiliare, ma sia servita al creditore, per essere rassicurato circa l' adempimento, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 12410 del 2016.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16).
pagina 20 di 24 4.4.2 Con il sesto motivo, censura la sentenza per << “Attribuzione, da parte del
Giudice di prime cure, al debitore dei costi di iscrizione e della cancellazione dell' ipoteca giudiziale (che erano stati corrisposti a autorità e professionisti dal creditore), nonostante che sia emerso in causa che l' iscrizione fosse illegittima per eccesso di determinazione del credito da garantire e in quanto il diritto reale di garanzia sia stato iscritto su due immobili, entrambi di valore superiore al credito da garantire.” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 8).
4.4.3 Le censure sono infondate, anche per quanto si è già anticipato.
In estrema sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha condannato il alla rifusione delle spese sostenute dal per l'iscrizione e Pt_1 CP_1
per la successiva cancellazione ipotecaria sulla base del disposto di cui all'art. 2846 cc, non tenendo conto, secondo la tesi dell'appellante, della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto de quo.
L'appellante richiama la giurisprudenza della Suprema Corte per cui << “Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” >> (cfr. Cass. 16 giugno 2016, n. 12410). La stessa giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, privilegiando << “una diversa interpretazione dell'art. 2846 c.c. che evidenzi l'autonomia della iscrizione ipotecaria rispetto al credito la cui recuperabilità essa è finalizzata a facilitare” >>, prevede espressamente il caso
<< “che il creditore, pur avendo proceduto ad iscrivere ipoteca su alcuni beni del debitore, promuova l'espropriazione su altri beni […]: in questo caso le spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria relativa a beni rimasti del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute neppure quali spese di esecuzione.” >> (cfr. Cass. 16 giugno 2016, n. 12410).
pagina 21 di 24 La richiamata pronuncia, tuttavia, non è riferibile al caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, riguardando una fattispecie affatto diversa dal caso de quo.
Difatti, nella pronuncia della Suprema Corte si prevede l'ipotesi in cui il creditore, iscritta l'ipoteca su alcuni beni del debitore, aveva promosso l'espropriazione su altri beni dello stesso, diversi da quelli compresi nell'iscrizione, ponendo, quindi, in essere un comportamento interruttivo della strumentalità insita nelle spese necessarie a favorire il recupero coattivo del credito sul singolo bene ipotecato. Nel caso de quo, invece,
l'estinzione dell'intero debito, a seguito della notificazione dell'atto di precetto, ha fatto venir meno la necessità di procedere alle successive fasi dell'esecuzione forzata. La mancata espropriazione degli immobili ipotecati, in ragione dell'avvenuto pagamento del debito, non può, pertanto, costituire motivo di imputazione delle spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria in capo al creditore. In caso contrario, difatti, si avrebbe una illegittima lesione del diritto del creditore al recupero coattivo del proprio credito, onerando lo stesso delle spese necessarie e strumentali alla soddisfazione del proprio diritto nell'ipotesi in cui non sia necessario procedere all'esecuzione forzata in ragione del solo successivo adempimento del debitore. La censura de qua, pertanto, deve essere rigettata.
L'odierno appellante sostiene altresì (sesto motivo) che, poiché l'iscrizione ipotecaria de qua è illegittima, è onere del creditore accollarsi le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca stessa, a norma dell'art. 2877 cc, dovendo, in caso contrario, il debitore pagare a causa di una condotta illegittima che subisce.
Nel dichiarare infondato il motivo si richiama sul punto quanto già sostenuto nel precedente par. 4.3.3.
5. Consegue altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato spese che si Controparte_1
liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate tenuto conto della soccombenza, che fa sostanzialmente capo in maniera pressoché totale all'odierno appellante, e pagina 22 di 24 secondo il corrispondente scaglione di valore, desunto dalla domanda, posto dal DM
55/2014 e succ. mod..
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater
DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore dell'appellato Controparte_1
che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e
CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante nonché dell'appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 28.02.2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 23 di 24 pagina 24 di 24
Corte di Appello di Bologna
2^ SEZIONE CIVILE
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte in persona dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RODA' Parte_1 C.F._1
DOMENICO ANTONIO ( ) e dell'avv. BORELLO MICHELE C.F._2
( , elettivamente domiciliato presso i difensori avv.ti BORELLO C.F._3
MICHELE e RODA' DOMENICO ANTONIO nei loro domicili digitali e Email_1
Email_2
appellante
pagina 1 di 24 Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._4
BIZZOCCHI SARA elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 100
RIMINI presso il difensore avv. BIZZOCCHI SARA
appellato
AD OGGETTO: ISCRIZIONE IPOTECARIA ILLEGITTIMA –
RISARCIMENTO DANNO - SPESE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
IPOTECARIA IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 02.04.2024:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE : << Preliminarmente Parte_1
Accertare e considerare tempestiva la costituzione dell'appellante o, in subordine, considerare lo stesso rimesso in termini, sulla scorta dei principio enunciati nella sentenza n° 238 della suprema Corte.
Nel merito
Voglia la Corte d' Appello di Bologna, in riforma totale della la sentenza n° 942/2022 del Tribunale di Forlì, Giudice Unico Dr.ssa Agnese Cicchetti, emessa a seguito della causa r.g. n° 2690/2019, depositata in data 21/10/2022, notificata in data 27/10/2022:
Accertare e dichiarare che ha ottenuto l' adempimento di quanto Controparte_1
prescritto nella sentenza n° 5151/2017 Tribunale di Milano, avendo tra l' altro fornito la di lui disponibilità a prestare il consenso alla cancellazione dell' ipoteca senza tuttavia accollarsi i costi di cancellazione.
pagina 2 di 24 Accertare e dichiarare che non ha usato la dovuta diligenza, e anzi ha Controparte_1
compiuto un atto puramente emulatorio, nell' iscrivere ipoteca numero generale 50180 numero particolare 8781 sugli immobili di (negozi in viale Monza 40, Parte_1
Milano, foglio 233 particella 58 sub 61 e 62) prima ancora della notifica dell' atto di precetto e essendo garantito dal patrimonio, oltre che di , della Parte_1 [...]
[...]
e di Zurich Insurance Company LTD, così ponendo in essere un abuso Controparte_2
del diritto.
Accertare e dichiarare che non ha usato la normale diligenza nell' Controparte_1
iscrivere la suddetta ipoteca sui beni di per un valore proporzionato Parte_1
rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge (artt. 2875 e
2876 c.c.), così ponendo in essere, mediante l' eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale.
Condannare inoltre a risarcire il danno ex art. 96, co. 2, c.p.c. per un Controparte_1
importo pari al danno provocato a , il quale è stato leso sia nell' immagine, Parte_1
per un importo che comprensivo dell' aumento soggettivo si ritiene equo consistere in €
3.000,00, sia nella perdita della possibilità di disporre dell' immobile, per un importo che comprensivo dell' aumento soggettivo si ritiene equo consistere in € 3.000,00.
Condannare quindi a pagare in totale € 6.000,00 da corrispondere a Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno. Parte_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dall' appellato, si chiede il rigetto
e, in considerazione di quanto esposto, si chiede altresì di condannare Controparte_1
per lite temeraria avendo avanzato in questo giudizio una pretesa paradossale.
Si chiede la restituzione di spese per l' ipoteca e compensi professionali pagati in forza della sentenza impugnata per un totale di € 4.687,08
Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio.>>
pagina 3 di 24 APPELLATO << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1
contrariis reiectis:
1. rigettare l'avverso atto di appello confermando in toto la sentenza n.
942/2022 – Tribunale di Forlì pubblicata in data 21.10.2022 e notificata il
27.10.2022;
2. con vittoria di spese e compensi di lite del secondo grado di giudizio, spese generali, IVA e Cpa compresi come per legge. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 25.11.2022, Parte_1
chiedeva, in via preliminare, l'accertamento della sua tempestiva costituzione o, in subordine, la rimessione in termini;
nel merito, domandava la completa riforma della sentenza impugnata, affidandosi a sei motivi di appello.
1.2 Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame e la conferma della sentenza di primo grado, nulla opponendo circa la costituzione dell'appellante.
1.3 La causa veniva trattenuta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
2. L'appello è infondato fondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 942/2022, emessa in data 18.10.2022, pubblicata in data 21.10.2022, notificata in data 27.10.2022, il Tribunale di Forlì, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno appellante di accertamento della condotta illegittima e abusiva nonché di condanna, dell' odierno appellato, al risarcimento dei danni ex artt. 2043 cc e
96, comma 2, cpc e, accogliendo la domanda riconvenzionale di quest'ultimo, lo ha condannato a rifondere le spese sostenute per l'iscrizione e per la successiva cancellazione ipotecaria, condannandolo altresì alla rifusione delle spese di lite.
pagina 4 di 24 2.1 Non è contestato che l'appellante abbia completamente onorato la condanna, corrispondendo la complessiva somma di €. 4.687,08, di cui chiede la restituzione (Cfr.
Appello pag. 19).
3. La sentenza va confermata nella decisione finale ed in particolare relativamente al rigetto dell'invocato risarcimento del danno all'immagine sociale e da
“perdita di chance” a carico del CP_1
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato in data 30 luglio 2019,
conveniva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 Controparte_1
della condotta illegittima del convenuto nonché la condanna di quest'ultimo ad assentire con atto notarile alla cancellazione dell'ipoteca con contestuale pagamento delle spese di cancellazione e con richiesta di risarcimento dei danni lamentati ex artt. 2043 cc e 96, comma 2, cpc. Nello specifico, la parte attorea lamentava l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale iscritta dal convenuto su due immobili di sua proprietà (negozi siti nel
Comune di Milano) in forza della sentenza civile n. 5151/2017 del Tribunale di Milano per il recupero di parte (circa €. 20.000,00) delle somme liquidate (circa €. 80.000,00) al nell'ambito del predetto giudizio. A fondamento della domanda, l'attore CP_1
sosteneva che non vi era alcun pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, essendovi altri soggetti (la e la AG Zurich, assicuratrice del CP_2
coobbligati in solido e solvibili, che la predetta ipoteca era stata iscritta Pt_1
arbitrariamente prima della notifica dell'atto di precetto e comunque per un importo sproporzionato (€. 40.000,00) ossia il doppio del valore del credito da recuperare, nonché su due beni immobili di valore evidentemente superiore (circa €. 180.000,00 cadauno) al credito vantato e che in ogni caso non era stata fornita alcuna comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria a suo carico. Da tale iscrizione l'attore lamentava di aver subito un grave pregiudizio, non potendo disporre dei beni ipotecati a causa del gravame iscritto, oltre ad un danno all'immagine, avendo appreso dell'iscrizione soltanto all'atto di richiesta di fido bancario, comunque concessogli.
pagina 5 di 24 3.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la domanda in fatto e in diritto e promuovendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione e per la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, al cui incombente egli si era sempre dichiarato disponibile, in conseguenza del pagamento del debito residuo da parte di altro coobbligato ( ), a fronte del rimborso delle CP_2
spese sostenute e cancellazione che aveva attuato con atto notarile 05.09.2019 a seguito della notifica dell'atto di citazione al fine di far cessare ogni contesa, pur sempre rivendicando le spese.
3.3 Sulla base delle produzioni documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale: << “Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- rigetta le domande proposte da;
Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese sostenute per
l'iscrizione ipotecaria num. gen. 50180 e num. part. 8781 e per la successiva cancellazione per complessivi €. 2.578,41;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €. 98,00 per esborsi ed €. 1.378,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”>>.
4. L'appellante, come anticipato, affida le proprie censure a sei motivi.
Va premesso che risulta incontestato, ma anche perché oggetto di prova documentale, e, quindi, va considerato pacifico che:
a) Il Tribunale di Milano con sentenza n. 515/17, publicata il 09.05.2017, ha condannato in solido , medico-chirurgo, e Parte_1 Controparte_2
struttura sanitaria, al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
per una ipotesi di malpractrice sanitaria in relazione all'intervento di
“parafimosi, idrovaricocele bilaterale” del 14.07.2010, ripartendo internamente la responsabilità in maniera paritaria e condannando la pagina 6 di 24 AG Zurich, terza chiamata, a manlevare l'assicurato da Parte_1
quanto tenuto a pagare pro quota. Il credito ammontava a complessivi €
80.000,00 circa, comprensivi di spese legali.
b) Nei mesi di maggio e di giugno 2017 (docc. 3 – 4 fascicolo di I° grado la coobbligata e la compagnia Zurich versavano CP_1 Controparte_2
rispettivamente il 25% ed il 50% delle somme dovute al restando CP_1
scoperto il saldo di circa €. 20.000,00.
c) I debitori solidali e, quindi, anche , venivano messi in mora con Parte_1
vari solleciti inoltrati via PEC nel maggio e in agosto 2017 (Cfr. docc. 2-3-5-
9 fascicolo di I° grado prima per il totale e, poi, per il saldo CP_1
residuo.
d) In data 11.07.2017 il Sig. iscriveva ipoteca giudiziale sui beni del CP_1
dott. due magazzini/negozi siti in via Monza, 40 di Milano, per la Pt_1
somma complessiva di €. 40.000,00.
e) Il 2 e 3 del mese di ottobre 2017 il notificava ai due debitori solidali CP_1
atto di Precetto (doc. 10 fascicolo di I° grado ed in data 9.11.2017 CP_1
otteneva il pagamento delle somme precettate (doc. 14 fascicolo di I° grado
. Tale pagamento veniva eseguito da che si CP_1 Controparte_2
riservava di agire in regresso nei confronti del dott. (docc. 12 e 13 Pt_1
fascicolo di I° grado . Stante l'intervenuta soddisfazione del credito CP_1
l'odierno appellato, ovviamente, non procedeva oltre e lasciava decadere l'atto di precetto.
f) Il 21.03.2019 il dott. per il tramite del proprio difensore, contestava al Pt_1
l' illegittima iscrizione dell'ipoteca e ne chiedeva la cancellazione a CP_1
cura e spese dello stesso (cfr. doc. 17 fascicolo di I° grado CP_1
, il quale si dichiarava disponibile a prestare assenso alla CP_1
cancellazione previo rimborso delle spese sostenute (cfr. docc. 18, 20 fascicolo di I° grado . CP_1
pagina 7 di 24 g) Il dott. promuoveva, quindi, innanzi al Tribunale di Forlì il giudizio Pt_1
R.G. 2690/2019 ed in data 05.09.2019, successivamente alla notifica
(30.07.2019) dell'atto di citazione, il con atto notarile prestava CP_1
l'assenso alla cancellazione della trascrizione dell'ipoteca, provvedendovi inoltre a proprie spese.
È evidente, quindi, che in epoca precedente alla notifica dell'atto di citazione il creditore ipotecario era disposto a prestare il consenso alla cancellazione a condizione CP_1
che gli venissero rimborsate le spese di iscrizione e non dovesse sopportare quelle per la cancellazione. Il debitore ipotecario non era disponibile ad accollarsi entrambi i Pt_1
costi e ha adito il Tribunale. Soltanto dopo la notifica dell'atto di citazione e prima della sua costituzione in giudizio, il ha cancellato l'ipoteca a proprie spese. CP_1
4.1 Con il primo motivo si censura l'erroneità della sentenza, perchè <sussiste la responsabilità di per abuso dei mezzi processuali con condanna Controparte_1
dell'appellato al risarcimento del danno dato che questi ha mantenuto l' iscrizione ipotecaria anche dopo essere stato pagato. >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 8).
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha riconosciuto e condannato il al risarcimento del danno per abuso dei mezzi CP_1
processuali, trascurando, secondo la tesi dell'appellante, << “la circostanza che
[...]
ha mantenuto l' iscrizione ipotecaria dopo essere stato pagato e fino a quando CP_1
ha ricevuto la citazione con la domanda di cancellazione, considerato che in questo periodo l' iscrizione ipotecaria è stata mantenuta senza titolo.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6). L'appellante sostiene che il Sig. a seguito dell'estinzione CP_1
dell'intero debito, << anziché dare notizia di aver inteso iscrivere una ipoteca giudiziale del tutto inutile e fornire all' interessato l' assenso alla cancellazione, per procedere alla liberazione degli immobili dal diritto reale di garanzia, ha continuato nel suo atteggiamento persecutorio nei confronti di . Parte_1
Contro ogni principio di buona fede, non solo non ha spontaneamente Controparte_1
fornito l' assenso alla cancellazione una volta ricevuto il pagamento, essendosi rifiutato
pagina 8 di 24 di provvedere a tale adempimento dopo l' esplicita richiesta di , e ha Parte_1
provveduto alla cancellazione dell'ipoteca solamente dopo la proposizione della domanda in primo grado. >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 10-11), così violando l'art. 1200 cc.
4.1.1La censura è infondata.
Va premesso che, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, <<
“l'ipoteca è una forma di garanzia reale che consente al creditore di porre un vincolo su uno o più beni del debitore, assicurandosi in tal modo una prelazione, opponibile anche ai terzi, sul bene oggetto della garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito, così da consentire al creditore di agire per il recupero del proprio credito sul bene oggetto della garanzia reale, anche se nelle more alienato ad altri soggetti.
Nel caso di specie il Sig. a fronte delle reiterate e documentate richieste di CP_1
pagamento rivolte ai condebitori solidali, e in forza di un valido titolo esecutivo quale è la sentenza civile di condanna n° 5151/2017 del Tribunale di Milano, legittimamente ha esercitato il diritto di garantirsi il recupero del credito mediante iscrizione ipotecaria sui beni di uno dei condebitori a sua scelta. […]
È proprio la sentenza di condanna munita di formula esecutiva che fa sorgere in capo alla parte vittoriosa il diritto di potersi garantire in via privilegiata il recupero del credito mediante l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a fronte dell'inadempimento della parte soccombente, nel successivo procedimento di espropriazione forzata.” >> (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
Va altresì premesso che, in primis, come correttamente statuito dal Tribunale mediante il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 23 marzo 2017,
n. 7597), << “L'iscrizione ipotecaria può avvenire anche a insaputa del debitore” >>
(cfr. sentenza impugnata pag. 5) per cui non sussiste alcun onere in proposito in capo al creditore di informativa del proprio debitore, e che, in secundis, << “[In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore a prestare il proprio consenso alla cancellazione, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882 comma secondo, 2821 e
pagina 9 di 24 2835 cod. civ.), e di attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore, sorge soltanto a seguito dell'estinzione dell'intero debito, potendo egli eventualmente rinunciare a tale integrale adempimento, in base ad una scelta di opportunità, in tal modo derogando alla disciplina codicistica, che non ha "in parte qua" natura di norma imperativa. Ed infatti] il creditore non è obbligato di sua iniziativa a chiedere detta cancellazione, mentre, per converso, grava su chiunque vi abbia interesse l'onere di chiedere la cancellazione e, quindi, in primo luogo sul debitore, proprietario dell' immobile soggetto a vincolo (Cass. n. 10893/99)”
-> (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013 (Rv. 626876 - 01); conforme
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994 (Rv. 487527 - 01)).
Inoltre, si osserva come secondo la disciplina positiva, art. 1196 cc, le spese del pagamento sono a carico del debitore e costituisce ius receptum che tra le spese vi rientrino sia i costi materiali sia quelli giuridici e, quindi, costituisce ius receptum che quelle necessarie alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale rientrino nella previsione dell'art. 1196 cc [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 25/11/1975 (Rv. 378209 - 01).
Nel caso de quo, pertanto, la mancata comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria e la mancata cancellazione dell'ipoteca giudiziale a seguito dell'avvenuto pagamento dell'intero credito garantito, non costituiscono condotte di per sé illegittime del creditore, ciò in quanto <In materia di cancellazione delle ipoteche, l'obbligazione del creditore di prestare il proprio consenso, una volta che il debito sia estinto, riveste natura contrattuale;
ne consegue che nel giudizio promosso dal debitore per il risarcimento del danno conseguente all'omessa cancellazione di un'ipoteca, spetta al debitore medesimo dare la prova di avere subito un danno, posto che il creditore non è obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione, e gravando, per converso,
l'adempimento dell'obbligo al consenso su chiunque ne abbia interesse, e a maggior ragione sul proprietario dell'immobile. >> [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15435 del
20/06/2013 (Rv. 626877 - 01); conforme Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999 (Rv.
530411 - 01)].
pagina 10 di 24 L'illegittimità del comportamento dell'odierno appellato potrebbe al più essere integrata, invece, dal rifiuto a prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca de qua, una volta estinto l'intero debito (v. doc. 18 fascicolo I grado appellato), e dopo l'esplicita richiesta del (v. doc. 17 fascicolo I grado appellato). Difatti, l'art. 1200 Pt_1
cc, rubricato “Liberazione dalla garanzie”, disponendo che << “Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità” >>, pone in capo al creditore, secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione,
l'obbligazione contrattuale di prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca una volta estinto il debito, << dovendo in caso contrario rispondere dei danni >> (cfr.
Cass. 20 giugno 2013, n. 15435). Tuttavia, è evidente che nel momento in cui, resosi conto dell'esistenza di una ipoteca gravante i propri beni, il chiedeva al Pt_1 CP_1
di provvedere alla cancellazione, questi, non si limitava a negare il proprio assenso, trattandosi peraltro ormai di una ipoteca priva di utilità effettività, ma si dichiarava disponibile a prestarlo e chiedeva il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione, diritto a lui riconosciuto dal disposto dell'art. 2846 c.c., a mente del quale le spese
d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario ma devono essere anticipate dal richiedente, rimborso al quale il riteneva di non Pt_1
essere tenuto allora come oggi.
Deve, pertanto, escludersi la responsabilità dell'odierno appellato in ragione della indisponibilità del debitore ipotecario a sostenere le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca.
4.2 Con il secondo motivo di appello rubricato come <<Sussiste la soccombenza di che ha provveduto alla cancellazione dell' ipoteca Controparte_1
solo a seguito della notificazione della citazione, e quindi è tenuto a corrispondere le spese e i compensi professionali che ha dovuto pagare per costringere l' Parte_1
appellato a cancellare l' ipoteca.>> (Cfr. Atto di citazione in appello pag. 11/12) si censura la sentenza impugnata per << “Mancato riconoscimento della soccombenza di
pagina 11 di 24 che ha provveduto alla cancellazione dell' ipoteca solo a seguito Controparte_1
della notificazione della citazione, e quindi è tenuto a corrispondere le spese e i compensi professionali che ha dovuto pagare per costringere l' appellato Parte_1
a cancellare l'ipoteca.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
In sintesi, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, avendo dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di condanna dell'odierno appellato ad assentire con atto notarile alla cancellazione dell'ipoteca per intervenuto adempimento dopo la notificazione della citazione, non ha però provveduto a condannare il al pagamento delle spese processuali. Sostiene che < CP_1 [...]
ha costretto a rivolgersi ad un avvocato per vedere tutelati i CP_1 Parte_1
propri diritti, anziché provvedere a quanto di sua competenza anche dopo essere stato sollecitato in tal senso da . Ricostruendo, quindi, la dinamica degli Parte_1
interessi in conflitto, appare giusto che venga condannato […] al pagamento CP_1
delle spese processuali, non avendogli data altra possibilità se non quella di adire le vie legali per ottenere giustizia.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12).
4.2.1 La censura non è fondata.
L'appellante tralascia di considerare che il mediante domanda CP_1
riconvenzionale, accolta dal Giudice di prime cure, ha richiesto e ottenuto, il rimborso dei costi di iscrizione e cancellazione ipotecaria, che aveva anticipato. Pertanto, può correttamente affermarsi la cessazione della materia del contendere sul punto, dato che, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellato, << “[…] la cancellazione è stata eseguita ma i relativi costi sono stati posti a carico del Dott. ” >> (cfr. Pt_1
Comparsa di costituzione e risposta appellato), mentre occorreva pronunciarsi sulle spese.
L'art. 91, comma 1, cpc dispone che << “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” >>.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, << “La condanna della
pagina 12 di 24 parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., peraltro, non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene a titolo di risarcimento dei danni (il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza (Cass.28 marzo 2001,
n. 4485)” >> (cfr. Cass. 15 luglio 2008, n. 19456).
Il Giudice di primo grado ha, pertanto, correttamente condannato il al Pt_1
pagamento delle spese processuali sulla base del principio di soccombenza, tenuto conto anche di quella virtuale legata alla pronuncia in ordine alla cancellazione d'ipoteca, e, nello specifico, in presenza di una situazione di soccombenza totale dell'allora attore, avendo il Tribunale rigettato ogni sua domanda e accolto la domanda riconvenzionale dell'allora convenuto.
A parere della Corte, ferma la correttezza della statuizione di cessazione della materia del contendere in ordine alla cancellazione dell'ipoteca, che era già avvenuta a cura e spese del sia pure dopo la pendenza della lite, si anticipa che il rigetto CP_1
del quarto motivo di appello dovrà necessariamente comportare anche la conferma della soccombenza e l'addebito delle spese in capo all'attore/appellante.
4.3 Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale.
4.3.1 Con il terzo motivo, rubricato come <Sussiste la responsabilità di con la di lui condanna al risarcimento del danno per abuso dei Controparte_1
mezzi processuali a favore di […] per eccesso nella determinazione del Parte_1
credito, dato che l' odierno appellato ha iscritto ipoteca per un valore spropositato, violando i parametri previsti dagli artt. 2874 e ss. c.c.>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 12), l'appellante sostiene il << “Mancato riconoscimento della responsabilità di con condanna dell' appellato al risarcimento del Controparte_1
danno per abuso dei mezzi processuali, e in particolare per eccesso nella determinazione del credito, e quindi al di là del caso di inesistenza del diritto di credito al momento dell'iscrizione ipotecaria” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7).
pagina 13 di 24 4.3.2 Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per <Mancato riconoscimento del diritto di al risarcimento danni che non è escluso dalla Parte_1
opportunità concessa dal codice civile al debitore di chiedere la riduzione dell' ipoteca.>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 7), rubricando il motivo come <<
Sussiste il diritto di al risarcimento danni, che non è escluso dalla Parte_1
opportunità concessa dal codice civile al debitore di chiedere la riduzione dell' ipoteca.>> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14).
In estrema sintesi l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado, nonostante ha accertato che l'ipoteca giudiziale de qua è stata iscritta per un importo pari a €. 40.000,00 a fronte di un credito residuo di €. 20.000,00 circa, non ha condannato il al risarcimento dei danni ex artt. 2043 cc e 96, comma 2, cpc per CP_1
eccesso nella determinazione del credito iscritto, configurandosi un “abuso dei mezzi processuali” ossia un abuso del diritto -nello specifico- di iscrivere ipoteca.
Lamenta altresì l'erroneità della statuizione del Giudice di prime cure, volta a negare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de qua per eccesso nella determinazione del credito, secondo cui << “se il debitore ritiene che il valore dell'immobile ipotecato sia eccessivo rispetto al doppio del debito, potrà chiedere la riduzione dell'ipoteca consentita dal codice civile all'art. 2872, oppure offrendo in garanzia un bene di valore inferiore, purché di valore almeno doppio del debito” >> (cfr. sentenza impugnata pag.,
6). Sostiene che << “sul punto, la sentenza di primo grado va considerata manifestamente illogica, in quanto pretende dal debitore una richiesta di riduzione (da due immobili a un solo immobile gravato, e da quarantamila a ventimila di importo di credito garantito) quando è chiaramente emerso in causa che si è accorto Parte_1
della iscrizione ipotecaria dopo che il credito era estinto.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 15).
Da ultimo, l'appellante sostiene che in ogni caso << “La possibilità data dal dall' art.
2872 c.c. al debitore di chiedere la riduzione dell' ipoteca, oppure di offrire in garanzia un bene di valore inferiore, non esclude il diritto al risarcimento del danno nei confronti
pagina 14 di 24 del creditore, che abbia abusato del proprio diritto, iscrivendo ipoteca su due beni immobili di valore molto maggiore del valore del credito da garantire […]. La tutela inibitoria esclude quella risarcitoria quando è in effetti esercitata, sicché impedisce la produzione del danno.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 14-15).
4.3.3 Le censure non sono fondate e, quindi, vanno respinte.
Preliminarmente è opportuno richiamare le norme del codice civile in materia di iscrizione ipotecaria e di riduzione dell'ipoteca giudiziale con riferimento all'ipotesi di eccesso nella determinazione del credito iscritto e di sproporzione tra l'importo del credito iscritto e il valore dei beni ipotecati.
L'art. 2874 cc prevede la riduzione delle ipoteche (legali e giudiziali) << “[…] se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che
l'autorità giudiziaria dichiara dovuta” >>, laddove, ai sensi del successo art. 2875 cc,
<< “ Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855” >>, ossia delle spese di iscrizione, rinnovazione e di quelle occorrenti per l'intervento del processo di esecuzione, nonché degli interessi legali e moratori.
Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte di merito, l'ipoteca giudiziale dell'11.7.2017 è stata iscritta per un importo pari ad €. 40.000,00 a fronte di un credito residuo di €. 20.000,000 circa, ossia per un importo pari al doppio del credito vantato, su questo aspetto, sui valori e sulle proporzioni le parti ed il Tribunale nelle rispettive valutazioni, sono perfettamente allineati.
Come noto, e come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << l'iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del credito vantato è prassi consolidata nell'ambito di controversie bancarie (v. art. 39, comma 3 del TUB nonché lo schema- tipo di contratto di finanziamento fondiario suggerito dall'Abi) o relative a crediti tributari, laddove l'art. 77, comma 1 dPR 602/73 prevede, per l'agente di riscossione,
pagina 15 di 24 che l'ipoteca possa essere iscritta per importo pari al doppio del credito per cui si procede;
tale ultima statuizione, sebbene non specificamente applicabile al caso di specie, esprime un giudizio da parte del legislatore in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza dell'iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del credito, come avvenuto nel caso di specie.>> (cfr. sentenza impugnata pag. 6). Pertanto, l'importo dell'iscrizione ipotecaria de qua, pari al doppio del credito vantato, è nello specifico legittimo e non contrario ad alcuna norma imperativa, in quanto volto a garantire, oltre al capitale, anche la restituzione degli interessi legali e moratori, nonché le spese legali e giudiziarie necessarie nell'ipotesi in cui il creditore debba procedere, in presenza di perdurante inadempimento del debitore, al pignoramento immobiliare. Del resto è lo stesso appellante che, con valore tranciante della questione, negli scritti finali ha affermato come << Il problema non è tanto il fatto che nella nota di iscrizione sia stato dichiarato un valore del credito garantito doppio rispetto al debito residuo, ma che sono stati ipotecati due beni di valore eccessivo rispetto all' importo da tutelare. Ma anche la definizione dell' importo garantito è eccessiva, dato che – seppure volessimo applicare il combinato disposto dell' art. 2875 c.c. e dell' art. 2855 c.c. – avremmo un credito residuo di € 20.141,33, cui, prima di incrementare l' ammontare di un terzo, andrebbero aggiunte «le spese dell' atto di costituzione d' ipoteca, quelle dell' iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l' intervento nel processo di esecuzione».
La Difesa di non può ricomprendere tutte le spese di una Controparte_1
imprevedibile procedura esecutiva, ossia gli onorari degli avvocati, la perizia di stima, il compenso del delegato alla vendita, la pubblicità o chissà cos' altro. L' art. 2875 c.c. consente di incrementare il credito degli interessi e l' art. 2855 c.c. delle spese di iscrizione e delle spese «ordinarie occorrenti per l' intervento nel processo di esecuzione». Seppure con gli incrementi l' importo di € 20.141,33 arrivasse fino all' ammontare di € 24.000,00, con l' aumento di un terzo, si arriverebbe a € 32.000,00, non
€ 40.000,00. Ma non è certo questo il punto. L' imprudenza è determinata da un lato dall'iscrizione di una ipoteca mentre il credito era garantito da Zurich e dall' altro lato
pagina 16 di 24 dall'iscrizione dell'ipoteca su due immobili di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, quando solo uno dei due era di valore eccessivo rispetto al credito da garantire>>. Il punto non condivisibile di questa ricostruzione riguarda certamente la quantificazione delle spese da sostenere in vista di un eventuale processo esecutivo, che di certo all'epoca dell'iscrizione ipotecaria non era possibile escludere con ragionevole certezza, posto che in maniera invero inspiegabile la si era rifiutata di Parte_2
corrispondere spontaneamente l'intera quota del proprio debito (id est 50% della somma omnicomprensiva di circa €. 80.000 rinveniente dalla decisione del Tribunale di Milano) mentre la AG aveva fatto fronte interamente alla sua quota (50%) obbligazionaria di manleva e, quindi, altrettanto ragionevolmente non avrebbe corrisposto alcunché di ulteriore. Infatti, la previsione degli esborsi in vista di una procedura esecutiva, degli interessi e delle spese d'iscrizione può determinarsi congruamente in un importo ben superiore a quello stimato dall'odierno appellante e tale da far ritenere congrua l'iscrizione per la somma omnicomprensiva di capitali, interessi, spese sostenute e sostenende in vista di una procedura esecutiva, per complessivi €.
40.000,00, che in ogni caso appare certamente più vicina ad una previsione realistica rispetto a quella allegata dall'appellante.
In ogni caso per questa censura vale quello che si andrà successivamente a stabilire
(mancanza di danno) con riguardo al valore dei beni ipotecati.
Fattispecie diversa dall'eccessivo importo del credito iscritto, rispetto al credito vantato è, invece, la sproporzione tra il valore dei beni compresi nell'iscrizione e l'importo del credito iscritto. Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte di merito, costituisce fatto non contestato la circostanza per cui l'ipoteca giudiziale de qua
è stata iscritta per un importo pari ad €. 40.000,000 su due beni di valore complessivo pari ad €. 360.000,00 (180.000 + 180.000), valore allegato e non oggetto di contestazione e che può ritenersi congruo, trattandosi di due magazzini siti in Milano alla Via Monza, con ricorso al notorio. Risulta, pertanto, evidente la sproporzione tra il valore degli immobili ipotecati e l'importo del credito indicato dall'odierno appellato pagina 17 di 24 nell'iscrizione ipotecaria. Tuttavia è altrettanto evidente che, pur a tutto voler concedere alla difesa dell'appellante, non può ritenersi sussistente né è provato il danno all'immagine e la perdita di chance allegati, con la conseguenza che, essendo l'iscrizione avvenuta in un momento in cui sussisteva ancora un debito residuo e certamente al suo pagamento era tenuto anche il in virtù della solidarietà, Pt_1
l'ipoteca è stata legittimamente iscritta ed altrettanto legittimo si è configurato il comportamento successivo del creditore ipotecario come già posto in evidenza.
La sentenza della Suprema Corte n. 6533 del 5 aprile 2016, richiamata dall'appellante a sostegno della propria tesi, concerne una fattispecie diversa dal caso de quo. Difatti, la richiamata sentenza ha previsto la possibilità di configurare una forma di abuso del diritto, con conseguente applicazione dell'art. 96, comma 2, cpc, nella condotta del creditore che iscriva ipoteca giudiziale sui beni del debitore, il cui valore sia eccedente la cautela secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 cc, in un caso in cui il diritto di credito originariamente vantato si era, poi, rilevato inesistente e, quindi, l'ipoteca risultava iscritta in modo imprudente.
Il presente giudizio, invece, attiene ad un'ipoteca iscritta su beni di valore sproporzionato rispetto ad un credito, che invece si presentava come certo ed effettivo, talché difetta il requisito principale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, cpc, ossia l'accertamento negativo del diritto di credito azionato.
In ogni caso, la pronuncia del 2016 ha condotto all'affermazione di un nuovo approccio interpretativo, avallato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 39441 del 13 dicembre 2021, ove si afferma espressamente che << “[…] il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente ( a fortiori se sproporzionato ) rispetto all'importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito […], non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun
pagina 18 di 24 limite di continenza o proporzionalità della cautela.” >> (cfr. Cass. 13 dicembre 2021,
n. 39441).
Tuttavia, il preteso danno provocato all'immagine sociale dell'appellante e la c.d. “perdita di chance” lamentata dallo stesso, vengono meramente affermati senza allegare né fornire alcuna prova, neppure presuntiva, dei pregiudizi lamentati. Difatti,
l'odierno appellante si limita a sostenere di aver sofferto un danno all'immagine sociale in quanto << “risultava avere due immobili con una ipoteca giudiziale, mentre non aveva obbligazioni con nessuno” >> nonché un danno da perdita di chances, in quanto
<< “per un lungo periodo sarebbe stato intralciato nel vendere i due immobili ipotecati qualora avesse voluto disporne” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 19). Null'altro viene circostanziato circa il discredito patito e la perdita di occasioni di collocazione sul mercato immobiliare, mentre è del tutto evidente. per stessa allegazione del debitore ipotecario. che questi si è accorto dell'ipoteca soltanto successivamente, e verosimilmente in epoca anteriore e prossima al 21.03.2019, quando da tempo non era più debitore, come può desumersi dalla PEC (Cfr. doc. 4 fascicolo I e doc. 17 Pt_1
fascicolo I inviata dal suo difensore a quello dell'appellato, quindi , <Un CP_1
anno e mezzo dopo, quando si è accorto (doc 4 – I grado) dell' ipoteca per Parte_1
un rilievo della di lui banca….>> senza che medio tempore si fosse, non solo, accusato, ma anche neppure sospettato, un qualche pregiudizio. Non è, poi, inutile ricordare come lo stesso afferma che quella iscrizione non pregiudicò in nulla la pratica bancaria Pt_1
ed i rapporti con l'Istituto di credito.
Risulta, pertanto, evidente la mancanza di prova sul punto, non essendo stata allegata alcuna prova della pretesa lesione all'immagine sociale né la prova, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellato, << “di proposte di acquisto non onorate o anche solo sfumate a causa dell'iscrizione di ipoteca” >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 7).
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, << “Il principio secondo cui alla mancata cancellazione dell'ipoteca consegue il diritto del debitore al
pagina 19 di 24 risarcimento del danno – il quale è in “re ipsa” e trova la causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dal creditore – si riferisce esclusivamente all'“an debeatur”, che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova di un concreto pregiudizio economico è riservata alla fase successiva di determinazione e liquidazione, che non preclude al giudice di negare la sussistenza stessa del danno” >> (cfr. Cass. 3 novembre 1994, n. 9039), poiché << “spetta al debitore medesimo dare la prova di aver subito un danno” >> [cfr. Cass. 20 giugno
2013, n. 15435; nello stesso senso anche Cass. 22 giugno 2020, n. 12123 per cui <<
“[…] il pregiudizio da iscrizione ipotecaria illegittima, si identifica – come visto – nel solo fatto della perdita di “una o più occasioni di commerciare il bene” (se, ovviamente, ne sussista prova […])” >>].
Pertanto, non essendo stato dimostrato che l'appellante abbia subito i danni lamentati, l'azione risarcitoria de qua deve essere rigettata.
4.4 Il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine processuale.
4.4.1 Con il quinto motivo l'appellante, censurando l'erroneità della sentenza impugnata per << “Attribuzione, da parte del Giudice di prime cure, al debitore dei costi di iscrizione e della cancellazione dell' ipoteca giudiziale (che erano stati corrisposti a autorità e professionisti dal creditore), fraintendendo il disposto dell' art.
2846 c.c., e non tenendo conto del più recente indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 12410 del 2016” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 8) sostiene che << “I costi di iscrizione dell' ipoteca giudiziale pagati dal creditore non vanno attribuiti al debitore qualora l' iscrizione ipotecaria non sia stata funzionale alla procedura esecutiva immobiliare, ma sia servita al creditore, per essere rassicurato circa l' adempimento, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 12410 del 2016.” >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 16).
pagina 20 di 24 4.4.2 Con il sesto motivo, censura la sentenza per << “Attribuzione, da parte del
Giudice di prime cure, al debitore dei costi di iscrizione e della cancellazione dell' ipoteca giudiziale (che erano stati corrisposti a autorità e professionisti dal creditore), nonostante che sia emerso in causa che l' iscrizione fosse illegittima per eccesso di determinazione del credito da garantire e in quanto il diritto reale di garanzia sia stato iscritto su due immobili, entrambi di valore superiore al credito da garantire.” >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 8).
4.4.3 Le censure sono infondate, anche per quanto si è già anticipato.
In estrema sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha condannato il alla rifusione delle spese sostenute dal per l'iscrizione e Pt_1 CP_1
per la successiva cancellazione ipotecaria sulla base del disposto di cui all'art. 2846 cc, non tenendo conto, secondo la tesi dell'appellante, della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto de quo.
L'appellante richiama la giurisprudenza della Suprema Corte per cui << “Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” >> (cfr. Cass. 16 giugno 2016, n. 12410). La stessa giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, privilegiando << “una diversa interpretazione dell'art. 2846 c.c. che evidenzi l'autonomia della iscrizione ipotecaria rispetto al credito la cui recuperabilità essa è finalizzata a facilitare” >>, prevede espressamente il caso
<< “che il creditore, pur avendo proceduto ad iscrivere ipoteca su alcuni beni del debitore, promuova l'espropriazione su altri beni […]: in questo caso le spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria relativa a beni rimasti del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute neppure quali spese di esecuzione.” >> (cfr. Cass. 16 giugno 2016, n. 12410).
pagina 21 di 24 La richiamata pronuncia, tuttavia, non è riferibile al caso sottoposto all'esame di questa Corte di merito, riguardando una fattispecie affatto diversa dal caso de quo.
Difatti, nella pronuncia della Suprema Corte si prevede l'ipotesi in cui il creditore, iscritta l'ipoteca su alcuni beni del debitore, aveva promosso l'espropriazione su altri beni dello stesso, diversi da quelli compresi nell'iscrizione, ponendo, quindi, in essere un comportamento interruttivo della strumentalità insita nelle spese necessarie a favorire il recupero coattivo del credito sul singolo bene ipotecato. Nel caso de quo, invece,
l'estinzione dell'intero debito, a seguito della notificazione dell'atto di precetto, ha fatto venir meno la necessità di procedere alle successive fasi dell'esecuzione forzata. La mancata espropriazione degli immobili ipotecati, in ragione dell'avvenuto pagamento del debito, non può, pertanto, costituire motivo di imputazione delle spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria in capo al creditore. In caso contrario, difatti, si avrebbe una illegittima lesione del diritto del creditore al recupero coattivo del proprio credito, onerando lo stesso delle spese necessarie e strumentali alla soddisfazione del proprio diritto nell'ipotesi in cui non sia necessario procedere all'esecuzione forzata in ragione del solo successivo adempimento del debitore. La censura de qua, pertanto, deve essere rigettata.
L'odierno appellante sostiene altresì (sesto motivo) che, poiché l'iscrizione ipotecaria de qua è illegittima, è onere del creditore accollarsi le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca stessa, a norma dell'art. 2877 cc, dovendo, in caso contrario, il debitore pagare a causa di una condotta illegittima che subisce.
Nel dichiarare infondato il motivo si richiama sul punto quanto già sostenuto nel precedente par. 4.3.3.
5. Consegue altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato spese che si Controparte_1
liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate tenuto conto della soccombenza, che fa sostanzialmente capo in maniera pressoché totale all'odierno appellante, e pagina 22 di 24 secondo il corrispondente scaglione di valore, desunto dalla domanda, posto dal DM
55/2014 e succ. mod..
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater
DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore dell'appellato Controparte_1
che liquida in €. 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e
CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante nonché dell'appellante incidentale di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 28.02.2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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