Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'esito dell'udienza del 31 Gennaio 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3918 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, C.so Delle Provincie n. 203, presso lo studio dell'avv.
Concetta La Delfa, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Accertamento negativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 17.04.2024, la ricorrente proponeva domanda di accertamento negativo di iscrizione alla Gestione Commercianti per il periodo dal 31.12.2020 in poi.
La ricorrente premetteva di essere amministratore e legale rappresentante della ditta con sede P_2 in Paternò, P.zza Stazione n. 3, P.IVA ; che in tale veste aveva richiesto ed ottenuto l'iscrizione P.IVA_1
P_ alla Gestione Separata , ove versava i relativi contributi, nonché dall'anno 2017 in quella Commercianti, in quanto inizialmente svolgeva anche attività lavorativa nella suddetta società, essendo quest'ultima priva di personale dipendente;
che in data 30.11.2022 aveva presentato istanza di cancellazione dell'iscrizione nella
Gestione Commercianti, con effetto dal 31.12.2020, non svolgendo più dal 31.12.2020 in favore della società
1
l'azienda alle proprie dipendenze cinque unità di personale che si occupavano di tutta l'attività lavorativa;
che P_ l' , dapprima con nota datata 10.12.2022 comunicava di avere necessità di un approfondimento istruttorio e successivamente respingeva la domanda;
che avverso tale rigetto aveva presentato ricorso amministrativo, rimasto inesitato.
Precisava, inoltre, che dal 30.03.2022 ella risultava iscritta all'Ordine dei Giornalisti e che negli anni precedenti all'iscrizione aveva svolto attività di collaborazione giornalistica autonoma, come da certificazioni uniche anni
2020, 2021 2022 ed attestazioni, che allegava. P_ Conseguentemente l'iscrizione alla Gestione Commercianti era divenuta illegittima, al pari del rifiuto dell' alla sua cancellazione, in quanto non sussistevano più i requisiti soggettivi e oggettivi di cui dell'art. 1, comma
203, della legge 662/1996, per mantenere la sua iscrizione nella predetta Gestione.
Alla luce di quanto sopra, previa sospensione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…
P_ dichiarare ed accertare che la ricorrente non è tenuta all'iscrizione nella gestione commercianti per il periodo dal 31/12/2020 in poi e che nessuna somma a tal titolo può essere richiesta alla ricorrente, dichiarando illegittimo, e per l'effetto annullando, il provvedimento di rigetto della richiesta di cancellazione
P_ dell' di Catania;
- di seguito annullare e revocare, o in qualunque altro modo dichiarare nullo ed
P_ P_ annullabile e revocare tutti i provvedimenti con i quali la sede di Catania ha richiesto alla ricorrente
P_ il pagamento di somme, anche per sanzioni ed interessi, per presunti contributi e sanzioni dovuti alla gestione Commercianti per il periodo dal 31/\12/2020 in poi e di tutti gli atti annessi, connessi e conseguenti, poiché infondati, ingiusti ed illegittimi per i motivi sopra esposti e non dovute le somme richieste. Con vittoria di spese e compensi.”.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, l'Ente previdenziale restava intimato.
Parte ricorrente, in allegato alle note depositate in data 05.11.2024, produceva la sentenza n. 4379/2024 emessa nel giudizio n. 2372/2024 R.G. del Tribunale di Catania, avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito emesso per il recupero dei contributi per il periodo 01/2021 – 12/2022, sul presupposto della mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Con ordinanza del 12.11.2024, resa all'esito dell'udienza dell'8.11.2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
2 Va preliminarmente rilevato come nelle more del presente giudizio è stata emessa la sentenza n. 4379/2024 nel giudizio n. 2372/2024 R.G. del Tribunale di Catania, avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito emesso per il recupero dei contributi per il periodo 01/2021 – 12/2022, la quale accogliendo il ricorso ha annullato la pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito impugnato per la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente per tali periodi.
Tuttavia, tale pronuncia, pur avendo dato atto che per il periodo dall'1/2021 al 12.2022 non sussistevano in capo alla ricorrente i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti non ha contestualmente disposto P_ l'illegittimità della stessa e l'annullamento del diniego opposto dall' alla sua cancellazione da tale
Gestione.
Quindi, la superiore pronuncia non spiega effetti preclusivi in ordine al riesame delle medesime questioni giuridiche, stante la diversità del petitum immediato e non viola il principio del ne bis in idem.
Tuttavia, nella decisione della presente controversia ritiene questo giudicante di dover richiamare le motivazioni già espresse, in merito alla mancanza dei presupposti impositivi in capo alla ricorrente, nella suindicata sentenza, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 Disp. di Attuaz.
c.p.c.
Sul punto, la predetta sentenza così statuisce: “5. Venendo al merito, occorre muovere dalla eccezione formulata dall'opponente di insussistenza del presupposto costitutivo della pretesa contributiva, rappresentato dall'esercizio di una attività commerciale nel periodo dedotto in causa, esercizio che la parte opponente ha negato permanere, ragione per cui la stessa ha chiesto disporsi la cancellazione dalla Gestione Commercianti.
6. Ebbene, reputa il Tribunale che l'opposizione avverso il ruolo sia fondata e che la stessa debba essere accolta. Deve verificarsi se sussista oppure no il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 L. 662/1996, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale da parte del socio amministratore, quale è la ricorrente (cfr. la visura camerale allegata al ricorso), con i caratteri dell'abitualità e prevalenza. Ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione del socio amministratore e, per quanto rileva nella specie, del permanere di tale obbligo, deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996. Ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n.
45 “le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad essere relative e gestiscono imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n.
426 e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l'esercizio dell'attività”. L'art. 1 della
3 legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996, nel disciplinare l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
6.1. Come è evidente, non è sufficiente che il soggetto interessato sia titolare di una impresa organizzata e/o diretta prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia ed abbia la piena responsabilità dell'impresa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione dell'impresa, ma è anche necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che la posizione di socio e amministratore della società non comporta di per sé l'obbligatorietà dell'iscrizione nella gestione dei commercianti. Tale obbligo sorge solo ove la abitualità e la prevalenza del lavoro personale riguardano non solo il profilo direttivo-organizzativo, ma anche quello della partecipazione diretta all'attività economica costituente l'oggetto esclusivo o principale dell'impresa. L'attività di tipo amministrativo e quella di tipo lavorativo, in generale, attengono ad una partecipazione alla vita aziendale di natura diversa: la prima comporta una partecipazione all'attività aziendale di gestione e di rappresentanza ed è sostanzialmente rivolta a garantire il funzionamento dell'azienda stessa e del suo organismo sociale;
la seconda, invece, è sostanzialmente rivolta a garantire in concreto la realizzazione dell'oggetto sociale mediante il concorso della collaborazione prestata dai vari lavoratori della società nelle attività di gestione. Ed è a tale ultima attività che consegue l'iscrizione nella gestione in questione. Ne discende che la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non basta a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa;
né è sufficiente, quando -come dedotto dalla parte ricorrente- sia venuto meno il presupposto dell'espletamento in via prevalente e abituale dell'attività d'impresa, a far mantenere inalterato l'obbligo di iscrizione sorto in precedenza perché ne ricorrevano i presupposti.
7. Ciò posto, va evidenziato che, a fronte della richiesta di cancellazione presentata dalla ricorrente con la Comunicazione Unica indirizzata all'Ufficio
Registro Imprese, da cui risulta che la stessa ha dichiarato di non essere più socio lavoratore della società dal
31 dicembre 2020 occupandosi da allora della sola amministrazione aziendale (cfr. il documento “domanda di cancellazione”), e a fronte, altresì, della documentazione allegata al ricorso da cui emerge che la società, nel periodo dedotto in causa, ha avuto alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, come del resto
4 P_ riconosciuto anche dall' , e che la ricorrente ha svolto attività autonoma di collaborazione giornalistica (cfr. certificazioni uniche, attestazioni e richiesta iscrizione all'albo giornalisti), la prova in ordine alla partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale (e cioè stabile e sistematico) anche nel periodo cui si riferisce la pretesa P_ contributiva gravava sull' .
Ebbene, osserva questo giudice come, in presenza delle ragioni prospettate dall'opponente, che ha dedotto, offrendo idonea documentazione, il mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa con carattere di abitualità
e prevalenza nel periodo cui si riferisce la pretesa contributiva per avere cessato l'espletamento dell'attività commerciale all'interno dell'azienda, l'ente previdenziale convenuto non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato, ovvero del requisito della partecipazione personale all'attività aziendale con i caratteri della abitualità e della prevalenza nel periodo cui si riferisce la pretesa contributiva. Mette conto, in proposito, evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010).
Alla luce del superiore principio l convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente era tenuta P_1 al pagamento di quanto richiesto, dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitele. Ne consegue che, gravando sull'ente previdenziale l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva, incombeva su questi dimostrare la continuativa partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità da parte della ricorrente anche nel periodo cui si riferisce la contribuzione pretesa.”. P_ Pertanto, va dichiarato che la ricorrente non è più tenuta all'iscrizione nella Gestione Commercianti per il periodo dal 31.12.2020 in poi e l'illegittimità del rigetto della sua cancellazione dalla Gestione Commercianti a decorrere dalla suddetta data, essendo venuti meno i requisiti per mantenere tale iscrizione. P_ Né l , in ossequio al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., (cfr. Cass. n.
12108/2010), ha fornito prova del contrario, non essendosi neppure costituita.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.04.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
5 2. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente non è più tenuta all'iscrizione nella Gestione P_ Commercianti per il periodo dal 31.12.2020 in poi e l'illegittimità del rigetto della sua cancellazione P_ dalla Gestione Commercianti operato dall' .
3. Condanna l alla refusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in P_1 complessivi € 2.608,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore antistatario, avv. Concetta La Delfa.
Così deciso in Catania all'udienza del 31.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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