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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 10415/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
FA RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10415/2024, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...]
e
, CP_1 Parte_2
nato il 3 giugno 1986 a Roma entrambi con il patrocinio dell'avv. Letizia Esposito
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_3
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 26 maggio 2018 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni della loro separazione:
1) I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ognuno provvederà al proprio mantenimento essendo gli stessi autonomi economicamente.
Ebbene, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti risulta che tra le stesse sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale.
Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. Pt_1
non può che rivelarsi intollerabile. Deve quindi essere Parte_2
pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Si prende atto che non vi sono pattuizioni accessorie tra le parti.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
2 dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il 2 Parte_1
novembre 1997 a Roma e , nato il [...] a Parte_3
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 26 maggio
2018; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00097, Parte 2, Serie A02, Anno 2018;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
FA RI
Il Presidente
TA IE
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
Filomena Albano Giudice
FA RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10415/2024, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...]
e
, CP_1 Parte_2
nato il 3 giugno 1986 a Roma entrambi con il patrocinio dell'avv. Letizia Esposito
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_3
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 26 maggio 2018 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni della loro separazione:
1) I coniugi vivranno separati in abitazioni diverse con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ognuno provvederà al proprio mantenimento essendo gli stessi autonomi economicamente.
Ebbene, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti risulta che tra le stesse sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale.
Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. Pt_1
non può che rivelarsi intollerabile. Deve quindi essere Parte_2
pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Si prende atto che non vi sono pattuizioni accessorie tra le parti.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
2 dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il 2 Parte_1
novembre 1997 a Roma e , nato il [...] a Parte_3
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 26 maggio
2018; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00097, Parte 2, Serie A02, Anno 2018;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
FA RI
Il Presidente
TA IE
3