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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 18046/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
31/12/2024
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa BONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele CAMPO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 21/09/2019 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Villafranca di Verona (VR) (atto n. 30 - parte I - anno
2019), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Assegnare a la casa coniugale sita in Villafranca di Verona Parte_1
(VR), via Angelo Messedaglia, n. 126, che continuerà ad abitare con il figlio minore come sta già facendo, con gli arredi e corredi in essa Persona_1
esistenti, divisi in sede di separazione con ogni conseguente spesa, nessuna esclusa, a suo carico.
3) Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del medesimo, precisando che quest'ultimo sarà collocato stabilmente presso la madre, dove avrà la residenza. I
genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio minore con sé;
eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione.
2 4) avrà il diritto - dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
suddividendo le visite in due settimane tipo (1 e 2), che Persona_1
andranno ad alternarsi l'un l'altra:
settimana 1:
- il martedì con prelievo del figlio minore alle ore 18.30, salvo preavviso, e accompagnamento dello stesso alle ore 20.30 presso l'abitazione materna;
- il giovedì con prelievo del figlio minore dalle ore 18.30 e pernottamento dello stesso presso l'abitazione paterna, che avrà cura di riaccompagnarlo a scuola il venerdì
mattina.
settimana 2:
- il martedì con prelievo del figlio minore alle ore 18.30 e accompagnamento dello stesso alle ore 20.30 presso l'abitazione materna e/o l'abitazione dei nonni materni a Povegliano Veronese (VR);
- il venerdì con prelievo del figlio minore alle ore 18.30, pernottamento presso l'abitazione paterna sia il giorno stesso sia il sabato e accompagnamento la domenica alle ore 18.30.
Durante il periodo estivo l'accompagnamento di avverrà alle Persona_1
ore 21.00, stante l'allungarsi delle giornate.
Durante le vacanze estive, e avranno Parte_1 Parte_2
il diritto - obbligo di tenere con sé il figlio minore per due settimane cadauno, anche non consecutive, da ripartirsi nel mese di giugno, luglio, agosto e settembre.
, da parte sua, ha il diritto - obbligo di vedere e tenere con sé il Parte_2
figlio minore anche con pernottamento durante le due settimane allo stesso spettanti.
3 In particolare, per il mese di agosto, e Parte_1 Parte_2
concordemente decideranno come suddividere tra gli stessi i periodi continuativi per tenere il figlio minore.
Dopo le vacanze estive, durante il fine settimana, Parte_2
alternativamente il sabato o la domenica e durante la settimana, continuerà a vedere e tenere con sé il figlio minore presso la propria abitazione anche per il pernottamento, come da calendario sopra indicato.
Le vacanze pasquali e natalizie verranno suddivise in periodi di eguale durata tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, alternando di anno in anno le festività con la precisazione che, se il figlio minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre, il padre lo avrà con sé il giorno della vigilia e dell'ultimo dell'anno; così
pure nel periodo delle vacanze pasquali, se il figlio minore trascorrerà la Pasqua
con un genitore, l'altro lo terrà con sé per il Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo. In ogni caso, nel giorno del compleanno del figlio minore sarà
assicurato un incontro con il genitore con cui non si trovi.
I genitori si comunicheranno vicendevolmente il periodo di ferie estivo entro il giorno
30 aprile di ogni anno, il periodo di ferie per le vacanze natalizie verrà comunicato entro il giorno 31 ottobre di ogni anno e il periodo di ferie per le vacanze pasquali verrà comunicato entro il giorno 28 febbraio di ogni anno o comunque entro tempi ragionevoli, salvo diverso accordo tra le parti.
Tutto ciò compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro dei coniugi, aderendo questi a qualunque modifica si dovesse rendere necessaria, attesa l'importanza della bigenitorialità per i figli.
Nel caso in cui non possa prelevare il figlio minore Parte_2 Per_1
nel periodo allo stesso assegnato in conseguenza di malattia o altro
[...]
4 impedimento, il figlio minore rimarrà presso l'abitazione materna e il padre avrà il diritto di fargli visita previo accordo telefonico con la madre.
Ogni mattina accompagnerà il figlio minore Parte_1 Per_1
a scuola, salvo il giorno di competenza del padre.
[...]
5) corrisponderà a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di Persona_1
euro 400,00 entro il giorno 15 di ciascun mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a , assegno che verrà adeguato secondo Parte_1
l'indice I.S.T.A.T. dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, di seguito riportato:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la CP_1
farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, cure termali e fisioterapiche,
nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo
5 nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (B.E.S.); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI)
(spese con accordo) chi dei due ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della
6 prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese mediche che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al capo II), rimangono escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare,
anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute della prole.
6) presta il consenso affinché l'assegno unico e universale venga Parte_2
percepito integralmente da , presso la quale attualmente è Parte_1
collocata la residenza del figlio minore Persona_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a pretendere reciprocamente alcunché a titolo di mantenimento e/o contributo di mantenimento per sé stessi.
8) Le parti prestano, sin da ora, l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e il consenso al rilascio di quello individuale del figlio minore Persona_1
impegnandosi a sottoscrivere la relativa documentazione.
9) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico - patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualunque titolo o ragione in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio.
10) Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio ed esonerano il Presidente del Tribunale
dall'ascolto dello stesso.
7 11) Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione.
12) Spese di causa compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio,
ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta,
altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
8 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 04/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
9
N. 18046/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
31/12/2024
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa BONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele CAMPO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 21/09/2019 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Villafranca di Verona (VR) (atto n. 30 - parte I - anno
2019), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Assegnare a la casa coniugale sita in Villafranca di Verona Parte_1
(VR), via Angelo Messedaglia, n. 126, che continuerà ad abitare con il figlio minore come sta già facendo, con gli arredi e corredi in essa Persona_1
esistenti, divisi in sede di separazione con ogni conseguente spesa, nessuna esclusa, a suo carico.
3) Disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, Persona_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del medesimo, precisando che quest'ultimo sarà collocato stabilmente presso la madre, dove avrà la residenza. I
genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, sino al raggiungimento della maggiore età del figlio, vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio minore con sé;
eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione.
2 4) avrà il diritto - dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
suddividendo le visite in due settimane tipo (1 e 2), che Persona_1
andranno ad alternarsi l'un l'altra:
settimana 1:
- il martedì con prelievo del figlio minore alle ore 18.30, salvo preavviso, e accompagnamento dello stesso alle ore 20.30 presso l'abitazione materna;
- il giovedì con prelievo del figlio minore dalle ore 18.30 e pernottamento dello stesso presso l'abitazione paterna, che avrà cura di riaccompagnarlo a scuola il venerdì
mattina.
settimana 2:
- il martedì con prelievo del figlio minore alle ore 18.30 e accompagnamento dello stesso alle ore 20.30 presso l'abitazione materna e/o l'abitazione dei nonni materni a Povegliano Veronese (VR);
- il venerdì con prelievo del figlio minore alle ore 18.30, pernottamento presso l'abitazione paterna sia il giorno stesso sia il sabato e accompagnamento la domenica alle ore 18.30.
Durante il periodo estivo l'accompagnamento di avverrà alle Persona_1
ore 21.00, stante l'allungarsi delle giornate.
Durante le vacanze estive, e avranno Parte_1 Parte_2
il diritto - obbligo di tenere con sé il figlio minore per due settimane cadauno, anche non consecutive, da ripartirsi nel mese di giugno, luglio, agosto e settembre.
, da parte sua, ha il diritto - obbligo di vedere e tenere con sé il Parte_2
figlio minore anche con pernottamento durante le due settimane allo stesso spettanti.
3 In particolare, per il mese di agosto, e Parte_1 Parte_2
concordemente decideranno come suddividere tra gli stessi i periodi continuativi per tenere il figlio minore.
Dopo le vacanze estive, durante il fine settimana, Parte_2
alternativamente il sabato o la domenica e durante la settimana, continuerà a vedere e tenere con sé il figlio minore presso la propria abitazione anche per il pernottamento, come da calendario sopra indicato.
Le vacanze pasquali e natalizie verranno suddivise in periodi di eguale durata tra i genitori compatibilmente con i loro impegni lavorativi, alternando di anno in anno le festività con la precisazione che, se il figlio minore trascorrerà il giorno di Natale con la madre, il padre lo avrà con sé il giorno della vigilia e dell'ultimo dell'anno; così
pure nel periodo delle vacanze pasquali, se il figlio minore trascorrerà la Pasqua
con un genitore, l'altro lo terrà con sé per il Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo. In ogni caso, nel giorno del compleanno del figlio minore sarà
assicurato un incontro con il genitore con cui non si trovi.
I genitori si comunicheranno vicendevolmente il periodo di ferie estivo entro il giorno
30 aprile di ogni anno, il periodo di ferie per le vacanze natalizie verrà comunicato entro il giorno 31 ottobre di ogni anno e il periodo di ferie per le vacanze pasquali verrà comunicato entro il giorno 28 febbraio di ogni anno o comunque entro tempi ragionevoli, salvo diverso accordo tra le parti.
Tutto ciò compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro dei coniugi, aderendo questi a qualunque modifica si dovesse rendere necessaria, attesa l'importanza della bigenitorialità per i figli.
Nel caso in cui non possa prelevare il figlio minore Parte_2 Per_1
nel periodo allo stesso assegnato in conseguenza di malattia o altro
[...]
4 impedimento, il figlio minore rimarrà presso l'abitazione materna e il padre avrà il diritto di fargli visita previo accordo telefonico con la madre.
Ogni mattina accompagnerà il figlio minore Parte_1 Per_1
a scuola, salvo il giorno di competenza del padre.
[...]
5) corrisponderà a , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1
al mantenimento per il figlio minore la somma mensile di Persona_1
euro 400,00 entro il giorno 15 di ciascun mese, con bonifico bancario sul conto corrente intestato a , assegno che verrà adeguato secondo Parte_1
l'indice I.S.T.A.T. dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, di seguito riportato:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la CP_1
farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di euro 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari, cure termali e fisioterapiche,
nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo
5 nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (B.E.S.); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II), IV) e VI)
(spese con accordo) chi dei due ritenga necessaria o utile la spesa comunicherà la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della
6 prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
Nel caso di spese mediche che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quali, a titolo esemplificativo, quelle numerate al capo II), rimangono escluse dalla forfettizzazione, al fine di evitare,
anche potenzialmente, che detta modalità di mantenimento possa incidere negativamente sulle esigenze di cura e di salute della prole.
6) presta il consenso affinché l'assegno unico e universale venga Parte_2
percepito integralmente da , presso la quale attualmente è Parte_1
collocata la residenza del figlio minore Persona_1
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a pretendere reciprocamente alcunché a titolo di mantenimento e/o contributo di mantenimento per sé stessi.
8) Le parti prestano, sin da ora, l'assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e il consenso al rilascio di quello individuale del figlio minore Persona_1
impegnandosi a sottoscrivere la relativa documentazione.
9) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico - patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualunque titolo o ragione in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio.
10) Le parti si danno reciprocamente atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali del figlio ed esonerano il Presidente del Tribunale
dall'ascolto dello stesso.
7 11) Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione.
12) Spese di causa compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio,
ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso. Risulta,
altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
8 I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 04/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
9