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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti all'esito della discussione orale all'udienza del 12 marzo 2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies, III comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1104/2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Alberto Costantino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Ferrara
RICORRENTE contro
(C.F. in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avvocati Andrea Girardi e Fabiana Schiavone, elettivamente domiciliato in Milano, presso Itas Law Tech s.t.p.a.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. ha promosso Parte_1
un'azione di accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 del codice civile finalizzata alla condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza di infortunio accaduto sul manto stradale della via Romito.
1 La ricorrente ha allegato che in data 3 agosto 2021, alle ore 13 circa, percorrendo detta via, metteva il piede in una buca formatasi per effetto dello sgretolamento dell'asfalto sul marciapiede e cadeva a terra. Veniva poi trasportata in ambulanza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale cittadino S. Anna di Cona ove era posta la diagnosi di frattura del malleolo peroneale e lesione del tendine deltoideo della gamba destra. In data 16 agosto 2021 veniva quindi sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e la reinserzione del legamento deltoideo.
Ha riferito di ripercussioni attuali consistenti nello zoppicamento, dolenzia e gonfiore della caviglia. Quanto alle abitudini di vita, ha allegato di far fatica a fare le scale, di non riuscire a mantenere la posizione eretta per più di pochi secondi e di necessitare di terapia locale con ghiaccio e antidolorifici tutte le sere, oltre che di provare vergogna per le cicatrici.
Notevoli, poi, anche i riverberi del malessere fisico sullo stato psichico e morale.
In diritto, la difesa della ricorrente ha dedotto la responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. a carico del in qualità di custode della strada dove è avvenuto l'incidente, CP_1
ritenendo sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo dato dallo stato di dissesto del marciapiede nel centro abitato.
Nella prospettiva attorea, può escludersi un comportamento abnorme del pedone – unica circostanza idonea a recidere il nesso causale – allorché “l'insidia” non era segnalata ed era, peraltro, difficilmente visibile, trovandosi al crocevia.
Confermerebbe la circostanza anche un teste, il sig. che si trovava a Testimone_1
passare in loco al momento della caduta.
La responsabilità dell'ente sarebbe altresì evincibile dal fatto che dopo il sinistro, il manto del marciapiede è stato ripristinato.
Il quantum richiesto, pari ad € 48.488,10, è stato determinato sulla base della consulenza medico legale del dr. , il quale ha quantificato un danno Persona_1
biologico permanente nella misura del 15/16%, oltre a 30 giorni di inabilità temporanea totale al 100%, 90 giorni al 75%, 30 giorni al 50%.
§2. Si è tempestivamente costituito il contestando la ricostruzione Controparte_1
della ricorrente, in primo luogo, in relazione al fatto, in considerazione della mancata prova circa la dinamica del sinistro, essendo definita anche nel referto di P.S. come
“dubbia”. 2 Nessun riscontro, poi, è stato offerto dal teste, il sig. che, a ben vedere, ha Tes_1
riferito di aver visto la ricorrente già per terra sul marciapiede e non il momento della caduta.
In relazione allo stato dei luoghi, l'ente resistente ha evidenziato, oltre alle perfette condizioni di visibilità date dalla luce diurna di una mattina serena di agosto, come tutto il marciapiede della via percorsa presentasse un manto “diffusamente irregolare”
e che, per tali ragioni, non si possa configurare alcuna insidia o situazione di pericolo occulta in un punto specifico, ma un mero dislivello facilmente evitabile, una anomalia agevolmente visibile da un normale utente della strada.
A ciò andrebbe soggiunto, nella prospettiva difensiva, la conoscenza dei luoghi da parte della ricorrente, residente a soli 69 metri dal luogo della caduta.
La difesa di parte resistente ritiene, quindi, che la condotta sia ascrivibile unicamente al contegno della danneggiata, che non solo non prestava attenzione alla strada che stava percorrendo ma indossava calzature poco indicate e sicure (ciabatte infradito), così escludendo il nesso eziologico tra il difetto di manutenzione stradale e quanto accaduto.
In relazione al quantum della richiesta risarcitoria, ha ritenuto non provato il danno biologico, non essendo sufficiente allo scopo la documentazione medica prodotta, dalla quale emerge solamente il percorso terapeutico svolto e non i postumi invalidanti lamentati. La consulenza medica di parte invece, costituendo documento di provenienza unilaterale, non sarebbe “opponibile” ai convenuti, costituendo mera allegazione difensiva.
Non vi sarebbero, infine, i presupposti per la personalizzazione del danno né per l'aumento per la parte di sofferenza morale, né sarebbero dovute tutte le spese mediche richieste, alcune non riconducibili alla ricorrente, e gli interessi ex art. 1284 c.c.
Alla prima udienza sono state concesse le memorie di cui al IV comma dell'art. 281 duodecies c.p.c.; successivamente, si è proceduto con l'escussione dei testi richiesti da parte ricorrente, e All'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
del 12 marzo 2025, precisate le conclusioni, le parti hanno discusso la causa che viene decisa secondo le seguenti considerazioni ai sensi dell'art.281 sexies, III comma del codice di rito.
§3. L'art.2051 del codice civile dispone: “Ciascuno è responsabile del danno 3 cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma configura una responsabilità di tipo oggettivo del custode.
Egli risponde dei danni sol che risulti un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Il custode si libera della responsabilità provando il caso fortuito.
A carico del danneggiato è invece la prova nel nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.
Nel caso di specie la parte ricorrente deve quindi provare che la caduta sulla strada è stata provocata dal bene custodito dal ossia dal manto stradale della via CP_1
Romiti, strada pacificamente rientrante nel patrimonio dell'Ente.
§4. Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta.
Dalle fotografie dello stato dei luoghi prodotte non è percepibile alcuna “buca” intesa quale cavità del manto stradale più fonda che estesa, bensì limitati tratti di piano sgretolamento del manto (doc.1 fasc. attrice).
Non è visibile, in altre parole, la “buca” dentro la quale il piede della ricorrente sarebbe entrato facendola rovinare a terra.
A ciò si aggiunga che il referto di pronto soccorso, nel riportare l'accaduto, fa genericamente riferimento ad una “dinamica dubbia”, il che lascia supporre che nemmeno l'infortunata, al momento di accesso in pronto soccorso, abbia saputo riferire quanto accadutole.
Nessun elemento utile alla ricostruzione dei fatti può trarsi, poi, dalle deposizioni testimoniali assunte. ha riferito di essere passato in auto al momento dell'incidente. Egli Testimone_1
ha visto la signora prima in piedi e poi a terra, ma non ha potuto apprezzare il motivo della caduta.
Avvicinatosi alla passante, questa ha riferito di avere male alla gamba;
dolore riferito anche qualche tempo dopo, allorquando l'aveva incontrata casualmente.
Nemmeno il teste marito della ricorrente, ha riferito in merito alla Testimone_2
dinamica del fatto. Egli aveva ricevuto una telefonata della moglie, la quale gli aveva detto “di essere caduta, inciampata” e di non essere in grado di alzarsi.
Il verbo inciampare utilizzato dal teste non è coerente con la dinamica allegata in
4 ricorso (ha messo il piede in una buca ed è caduta) ed è compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, determinata ad esempio dal tipo di calzature utilizzate, infradito di gomma leggere e pieghevoli, che possono aver costituito “inciampo” per la ricorrente.
Il testimone, in ogni caso, non può assurgere a prova del fatto, essendo “de relato actoris” in punto dichiarazioni rese dalla moglie.
La ricorrente, in conclusione, non ha provato che la caduta è stata determinata dalle condizioni del manto stradale.
Ella non ha assolto all'onere su di essa incombente (Cass. Sez. 3, 08/07/2024, n. 18518
Cass. Sez. 3, 13/07/2011, n. 15389, Rv. 618568 - 01)
Alla stregua delle considerazioni che precedono va esclusa la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 del codice civile. Controparte_1
§5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo
2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 460 per fase di studio, euro 389 per fase introduttiva, euro 840 per fase di trattazione/istruttoria, euro 851 per fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- DICHIARA TENUTA E CONDANNA alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2540,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e c.p.a. , tributi e contributi.
5 Ferrara, 4 aprile 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti all'esito della discussione orale all'udienza del 12 marzo 2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies, III comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1104/2024, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Alberto Costantino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Ferrara
RICORRENTE contro
(C.F. in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avvocati Andrea Girardi e Fabiana Schiavone, elettivamente domiciliato in Milano, presso Itas Law Tech s.t.p.a.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso semplificato ex art. 281 decies c.p.c. ha promosso Parte_1
un'azione di accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 del codice civile finalizzata alla condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza di infortunio accaduto sul manto stradale della via Romito.
1 La ricorrente ha allegato che in data 3 agosto 2021, alle ore 13 circa, percorrendo detta via, metteva il piede in una buca formatasi per effetto dello sgretolamento dell'asfalto sul marciapiede e cadeva a terra. Veniva poi trasportata in ambulanza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale cittadino S. Anna di Cona ove era posta la diagnosi di frattura del malleolo peroneale e lesione del tendine deltoideo della gamba destra. In data 16 agosto 2021 veniva quindi sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura con placca e viti e la reinserzione del legamento deltoideo.
Ha riferito di ripercussioni attuali consistenti nello zoppicamento, dolenzia e gonfiore della caviglia. Quanto alle abitudini di vita, ha allegato di far fatica a fare le scale, di non riuscire a mantenere la posizione eretta per più di pochi secondi e di necessitare di terapia locale con ghiaccio e antidolorifici tutte le sere, oltre che di provare vergogna per le cicatrici.
Notevoli, poi, anche i riverberi del malessere fisico sullo stato psichico e morale.
In diritto, la difesa della ricorrente ha dedotto la responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. a carico del in qualità di custode della strada dove è avvenuto l'incidente, CP_1
ritenendo sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo dato dallo stato di dissesto del marciapiede nel centro abitato.
Nella prospettiva attorea, può escludersi un comportamento abnorme del pedone – unica circostanza idonea a recidere il nesso causale – allorché “l'insidia” non era segnalata ed era, peraltro, difficilmente visibile, trovandosi al crocevia.
Confermerebbe la circostanza anche un teste, il sig. che si trovava a Testimone_1
passare in loco al momento della caduta.
La responsabilità dell'ente sarebbe altresì evincibile dal fatto che dopo il sinistro, il manto del marciapiede è stato ripristinato.
Il quantum richiesto, pari ad € 48.488,10, è stato determinato sulla base della consulenza medico legale del dr. , il quale ha quantificato un danno Persona_1
biologico permanente nella misura del 15/16%, oltre a 30 giorni di inabilità temporanea totale al 100%, 90 giorni al 75%, 30 giorni al 50%.
§2. Si è tempestivamente costituito il contestando la ricostruzione Controparte_1
della ricorrente, in primo luogo, in relazione al fatto, in considerazione della mancata prova circa la dinamica del sinistro, essendo definita anche nel referto di P.S. come
“dubbia”. 2 Nessun riscontro, poi, è stato offerto dal teste, il sig. che, a ben vedere, ha Tes_1
riferito di aver visto la ricorrente già per terra sul marciapiede e non il momento della caduta.
In relazione allo stato dei luoghi, l'ente resistente ha evidenziato, oltre alle perfette condizioni di visibilità date dalla luce diurna di una mattina serena di agosto, come tutto il marciapiede della via percorsa presentasse un manto “diffusamente irregolare”
e che, per tali ragioni, non si possa configurare alcuna insidia o situazione di pericolo occulta in un punto specifico, ma un mero dislivello facilmente evitabile, una anomalia agevolmente visibile da un normale utente della strada.
A ciò andrebbe soggiunto, nella prospettiva difensiva, la conoscenza dei luoghi da parte della ricorrente, residente a soli 69 metri dal luogo della caduta.
La difesa di parte resistente ritiene, quindi, che la condotta sia ascrivibile unicamente al contegno della danneggiata, che non solo non prestava attenzione alla strada che stava percorrendo ma indossava calzature poco indicate e sicure (ciabatte infradito), così escludendo il nesso eziologico tra il difetto di manutenzione stradale e quanto accaduto.
In relazione al quantum della richiesta risarcitoria, ha ritenuto non provato il danno biologico, non essendo sufficiente allo scopo la documentazione medica prodotta, dalla quale emerge solamente il percorso terapeutico svolto e non i postumi invalidanti lamentati. La consulenza medica di parte invece, costituendo documento di provenienza unilaterale, non sarebbe “opponibile” ai convenuti, costituendo mera allegazione difensiva.
Non vi sarebbero, infine, i presupposti per la personalizzazione del danno né per l'aumento per la parte di sofferenza morale, né sarebbero dovute tutte le spese mediche richieste, alcune non riconducibili alla ricorrente, e gli interessi ex art. 1284 c.c.
Alla prima udienza sono state concesse le memorie di cui al IV comma dell'art. 281 duodecies c.p.c.; successivamente, si è proceduto con l'escussione dei testi richiesti da parte ricorrente, e All'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
del 12 marzo 2025, precisate le conclusioni, le parti hanno discusso la causa che viene decisa secondo le seguenti considerazioni ai sensi dell'art.281 sexies, III comma del codice di rito.
§3. L'art.2051 del codice civile dispone: “Ciascuno è responsabile del danno 3 cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma configura una responsabilità di tipo oggettivo del custode.
Egli risponde dei danni sol che risulti un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Il custode si libera della responsabilità provando il caso fortuito.
A carico del danneggiato è invece la prova nel nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.
Nel caso di specie la parte ricorrente deve quindi provare che la caduta sulla strada è stata provocata dal bene custodito dal ossia dal manto stradale della via CP_1
Romiti, strada pacificamente rientrante nel patrimonio dell'Ente.
§4. Ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta.
Dalle fotografie dello stato dei luoghi prodotte non è percepibile alcuna “buca” intesa quale cavità del manto stradale più fonda che estesa, bensì limitati tratti di piano sgretolamento del manto (doc.1 fasc. attrice).
Non è visibile, in altre parole, la “buca” dentro la quale il piede della ricorrente sarebbe entrato facendola rovinare a terra.
A ciò si aggiunga che il referto di pronto soccorso, nel riportare l'accaduto, fa genericamente riferimento ad una “dinamica dubbia”, il che lascia supporre che nemmeno l'infortunata, al momento di accesso in pronto soccorso, abbia saputo riferire quanto accadutole.
Nessun elemento utile alla ricostruzione dei fatti può trarsi, poi, dalle deposizioni testimoniali assunte. ha riferito di essere passato in auto al momento dell'incidente. Egli Testimone_1
ha visto la signora prima in piedi e poi a terra, ma non ha potuto apprezzare il motivo della caduta.
Avvicinatosi alla passante, questa ha riferito di avere male alla gamba;
dolore riferito anche qualche tempo dopo, allorquando l'aveva incontrata casualmente.
Nemmeno il teste marito della ricorrente, ha riferito in merito alla Testimone_2
dinamica del fatto. Egli aveva ricevuto una telefonata della moglie, la quale gli aveva detto “di essere caduta, inciampata” e di non essere in grado di alzarsi.
Il verbo inciampare utilizzato dal teste non è coerente con la dinamica allegata in
4 ricorso (ha messo il piede in una buca ed è caduta) ed è compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, determinata ad esempio dal tipo di calzature utilizzate, infradito di gomma leggere e pieghevoli, che possono aver costituito “inciampo” per la ricorrente.
Il testimone, in ogni caso, non può assurgere a prova del fatto, essendo “de relato actoris” in punto dichiarazioni rese dalla moglie.
La ricorrente, in conclusione, non ha provato che la caduta è stata determinata dalle condizioni del manto stradale.
Ella non ha assolto all'onere su di essa incombente (Cass. Sez. 3, 08/07/2024, n. 18518
Cass. Sez. 3, 13/07/2011, n. 15389, Rv. 618568 - 01)
Alla stregua delle considerazioni che precedono va esclusa la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 del codice civile. Controparte_1
§5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo
2014 n. 55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 460 per fase di studio, euro 389 per fase introduttiva, euro 840 per fase di trattazione/istruttoria, euro 851 per fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- DICHIARA TENUTA E CONDANNA alla rifusione in favore del Parte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2540,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e c.p.a. , tributi e contributi.
5 Ferrara, 4 aprile 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
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