Articolo 2882 del Codice civile
Articolo 2881Articolo 2883
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19 aprile 1942
Art. 2882.

(Formalita' per la cancellazione).

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.

Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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