Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2882.
(Formalita' per la cancellazione).
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
(Formalita' per la cancellazione).
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
Commentari • 36
- 1. Cassazione civile n. 6958/1994https://www.brocardi.it/ · 259.80124
[…] l'art. 2886 c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882 c.c.) ovvero dalla sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, prescrivendo che chi la richiede deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata, e cioè la dichiarazione di consenso o la sentenza (o altro provvedimento) di cui agli artt. 2882 e 2884 c.c. (massima n. 2) In tema di ipoteca, la natura reale del vincolo ed il valore costitutivo dell'iscrizione comportano che, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 369
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1020Provvedimento: […] Per quanto attiene la causa che ci occupa, il procedimento di cancellazione delle ipoteche, disciplinato dagli artt. 2882 c.c. e ss, stabilisce che si può procedere alla cancellazione previo consenso delle parti - ovvero di coloro che hanno interesse a mantenere in vita l'ipoteca - formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (art. 2882 c.c.).Leggi di più...
- procura speciale·
- lite temeraria art. 96 c.p.c.·
- cancellazione ipoteca giudiziale·
- inammissibilità domanda·
- spese processuali·
- consenso cancellazione·
- art. 2884 c.c.·
- interesse ad agire·
- art. 702-bis c.p.c.·
- art. 2882 c.c.