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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2099/2021, pubblicata il 17 giugno 2021 e notificata il 2 luglio 2021, iscritto al n. 3543/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025 e pendente
TRA la codice fiscale , con sede in Caserta, frazione Parte_1 P.IVA_1
San Leucio, Strada Statale n. 87 Sannitica, costituitasi in persona di , di- Controparte_1
chiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ro- saria Manselli (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale , con sede in Caserta, alla Controparte_2 P.IVA_2
Via dell'Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore Generale e legale rappre- sentante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Mare- Controparte_3
sca (codice fiscale - appellata - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata il 20 luglio 2017, la (nel Parte_1
prosieguo, per maggior comodità, anche solo ), titolare di una casa di cura privata provvi- Pt_1
soriamente accreditata per l'erogazione di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della
N. 3543/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 11 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
“neuropsichiatria” in favore degli assistiti dal nell'ambito territo- Controparte_5
riale dell' (nel prosieguo anche solo , conveniva quest'ul- Controparte_2
tima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir, «in via principale, accertare e dichiarare che la attrice ha erogato prestazioni espressamente autorizzate dal DSM, in osser- vanza dei disposti ci dui ai dd.cc. 66/2012 e 4/2013 pari a n. 1662 giorni di degenza fatturate nel mese di dicembre 2016» e «quindi che l'importo unilateralmente detratto dalla onvenuta pari ad € 381090,80 afferisce quanto ad € 279216,000 a prestazioni rese nel mese di dicembre
2026» e «per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 256536,00 pre- via ricostruzione contabile delle partite di dare e avere, oltre interessi maturati su detta somma
e anche su quelle di cui alle fatture tardivamente pagate rispetto ai termini essenziali previste in contratto», esponendo:
a) che l'art. 5, co. 3, del contratto volto, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992,
a regolare i suoi rapporti con l' per l'anno 2016, da essa sottoscritto il 28 febbraio 2017, prevedeva che: “la liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel 2016 dovrà essere effettuata dall' entro il 30 aprile 2016 e, comunque, entro 60 giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche e i controlli, previa comu- nicazione alla sottoscritta casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare di base annuale. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la sottoscritta casa di cura si impegna ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali contestazioni, potrà emettere nuovamente l'addebito”;
b) che con tale contratto il cd. tetto di spesa assegnatole per l'anno 2016 era stato fis- sato nell'importo di 3.937.870,00 €;
c) che, fino alla data del 5 gennaio 2017, essa aveva però emesso nei confronti dell' fatture relative a prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2016 per un importo complessivo di
4.318.960,08 € e dunque apparentemente eccedente di 381.090,80 € il suddetto tetto di spesa, sicché, il 20 aprile 2017 l' le aveva chiesto l'emissione di una nota di credito per tale ultimo importo;
N. 3543/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 11 Parte_1 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITAL Pt_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
d) che, con una nota del 27 aprile 2017, essa aveva contestato tale richiesta rappresen- tando che l'importo di 381.090,80 € si riferiva a prestazioni sanitarie erogate nel mese di dicem- bre del 2016 previa autorizzazione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), conformemente a quanto disposto dal decreto commissariale n. 66/2012, come successivamente confermato dal decreto commissariale n. 4/2013, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, le presta- zioni erogate da strutture accreditate a indirizzo neuropsichiatrico, ancorché l'importo del rela- tivo corrispettivo fosse eccedente il tetto di spesa, dovevano essere remunerate integralmente e che pertanto essa, avendo regolarmente eseguito le prestazioni sanitarie in questione confi- dando sulla loro remunerazione, aveva diritto di ottenerne il corrispettivo;
e) che la sua pretesa creditoria era peraltro conforme ai principi interpretativi ed attuativi dei predetti decreti commissariale fissati con il verbale d'intesa sottoscritto il 10 maggio 2012 dalla Regione Campania, in persona del Commissario ad acta e dall' Controparte_6
[...]
I.1.2. Costituendosi in giudizio, l' contestava l'avversa pretesa creditoria in quanto relativa a corrispettivi eccedenti l'inderogabile tetto di spesa assegnato alla , da questa Pt_1
esplicitamente accettato sottoscrivendo il suindicato contratto e non superabile né per effetto dei predetti decreti commissariali e/o del predetto verbale d'intesa, riguardanti solo l'anno
2012, né per effetto dell'autorizzazione al ricovero rilasciata dal Dipartimento Salute Mentale.
Sicché chiedeva il rigetto della domanda della . Pt_1
I.1.3. Quindi, con le memorie rispettivamente depositate nel primo dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente): la società attrice chiedeva, in via subordinata, cioè per il caso in cui non fosse stata accolta la domanda da essa inizialmente formulata, la condanna dell' a pagarle un indennizzo dell'importo di 279.216,00 € o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre agli interessi e al «maggior danno», a titolo di ingiustificato arricchimento: l' eccepiva che la giurisdizione sulla controversia spettava al giudice ammi- nistrativo.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la propria sentenza n. 2099/2021, pubblicata il 17 giugno 2021 e notificata il 2 luglio 2021, af- fermata la riconducibilità della controversia nella sfera della giurisdizione ordinaria, rigettava
N. 3543/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 11 Parte_1 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«la domanda» della e condannava l'attrice a rifondere all' le spese processuali, che Pt_1
distraeva in favore del difensore della convenuta, osservando che il contratto invocato dalla prima prevedeva espressamente il limite entro il quale le prestazioni sanitarie dalla stessa ero- gate in favore degli assistiti dal nell'anno 2016 e peraltro, essendo Controparte_5
stato stipulato all'inizio del 2017, implicava l'accettazione di quel limite da parte della , e Pt_1
che non sussisteva alcuna ragione per ritenere che detto limite potesse essere superato in ra- gione della natura di dette prestazioni o delle relative autorizzazioni da parte del Dipartimento
Salute Mentale.
I.2.1. Avverso tale decisione e per ottenere la sua riforma e l'accoglimento della do- manda da essa formulata in via principale, con la conseguente condanna della controparte a pagarle l'importo di 279.216,00 €, «oltre interessi maturati su detta somma ex D lgs
231/20022», o almeno di quella da essa formulata in via subordinata, con la conseguente con- danna della controparte a pagarle un «indennizzo pari ad € 279.216,00 oltre interessi al tasso legale o maggiore che riterrà l'Adita Corte da di della maturazione e sino all'effettivo soddisfo», la , con una citazione notificata all' il 3 agosto 2021, s'è dunque appellata a questa Pt_1
Corte sulla base di quattro motivi, intitolati, rispettivamente:
1) «Sull'onere della prova ricadente a carico della : assenza di attività pro- CP_4
batoria»;
2) «Sull'avvenuta sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice appellante in data successiva allo spirare dell'annualità: riforma sul punto»;
3) «Sulle autorizzazioni adottate dal DSM indicanti la Controparte_7
obbligatorietà delle prestazioni»;
[...]
4) «Sulla azione di ingiustificato arricchimento».
I.2.2. L' dal suo canto, costituendosi innanzi a questa Corte l'11 novembre 2021, ha eccepito l'inammissibilità, per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., ribadito la contestazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia e comunque contestato la fondatezza dell'avverso appello, del quale ha chiesto quindi il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
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I.2.4. L'appellante, però:
- con la propria comparsa conclusionale, ha, per la prima volta, eccepito, a sostegno della domanda da essa avanzata in via subordinata, che il contratto da essa invocato è nullo ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. poiché stipulato dopo la fine dell'anno 2016 e dunque in contra- sto con le norme imperative e, in particolare, con quelle di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs.
502/1992 che impongono la predeterminazione del tetto di spesa che limita la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie accreditate;
- con la propria memoria di replica, ha invocato a sostegno delle proprie ragioni due sen- tenze pronunciate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una delle quali, a suo avviso, tale da potere costituire un cd. giudicato esterno rispetto al giudizio oggetto del presente processo.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall' l'appello in esame va giudicato rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impu- gnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello an- teriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dalla alla sentenza impugnata e le modifiche Pt_1
di tale sentenza conseguentemente chieste dall'appellante a questa Corte e di valutare positi- vamente la congruenza delle prime rispetto alle seconde e rispetto alla motivazione e alle sta- tuizioni della decisione impugnata.
II.2. Inammissibile è invece la contestazione da parte dell'appellata della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto del presente processo.
Infatti, avendo il primo Giudice esplicitamente affermato la sussistenza della propria giurisdizione in proposito, l' avrebbe dovuto contestare la relativa decisione proponendo un tempestivo appello incidentale (cfr., ad es., Cass., SS.UU., 11799/2017), che invece non ha, né può ritenersi abbia implicitamente, proposto, avendo conclusivamente chiesto esplicitamente la conferma della sentenza appellata (cfr.: Cass. 24056/2014, secondo cui [n]on integra ap- pello incidentale la censura dell'appellato diretta a contestare un passaggio motivazionale della sentenza impugnata, se nelle conclusioni viene chiesta la conferma integrale della decisione»;
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Cass., 13056/2007, secondo cui, «[a]ffinché si possa parlare di appello incidentale, occorre che l'appellato formuli una domanda di riforma della sentenza sfavorevole, non essendo suffi- ciente una semplice critica alla motivazione»).
II.3. Del tutto irrilevanti ai fini della decisione chiesta a questa Corte sono poi le sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere invocate dall'appellante per la prima volta con la propria memoria di replica.
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, l'appellante non ha fornito la debita prova che una di esse è passata in giudicato e comunque entrambi tali sentenze si riferiscono ai rapporti tra la e l' appellata concernenti anni diversi dal 2016 e, precisamente, il Pt_1
2011 e il 2012 e dunque disciplinati da altri contratti e danno ragione alla prima sull'esclusivo rilievo che la seconda non aveva in quei casi provato che la prima avesse superato il tetto di spesa assegnatole per quegli anni, mentre nella specie è pacifico che la prima ha superato il tetto di spesa previsto dal contratto da essa stipulato con la seconda per l'anno 2016 e quel che è in discussione è il diritto della prima di ottenere la remunerazione contrattuale o, in su- bordine, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. di tutte le prestazioni erogate ancorché eccedenti quel limite.
II.4. Evidentemente rilevante ai fini della presente decisione, anche quella sulla do- manda formulata dall'appellante in via principale, ma, ad avviso di questo Collegio, infondata,
è invece l'eccezione di nullità del contratto tra le parti stipulato il 28 febbraio 2017 sollevata dalla , sia pur (senza il timore di contraddirsi) in via subordinata, con la propria comparsa Pt_1
conclusionale.
Infatti, secondo l'appellante, tale contratto, siccome concluso dopo la fine del 2016, è contrario alle norme che, secondo la medesima appellante, impongono inderogabilmente la predeterminazione dei ccdd. tetti delle spese sanitarie a carico della finanza pubblica e, in par- ticolare, a quanto disposto dalll'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.
Senonché, va in proposito innanzitutto osservato che questa Corte d'Appello, pur con- sapevole di quanto in proposito in senso contrario affermato dalla Corte di Cassazione con la sua ordinanza n. 8722 del 3 aprile 2024 (almeno allo stato, non massimata e, per quel che con- sta a questo Collegio, rimasta isolata) proprio in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell'art.
N. 3543/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 11 Parte_1 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio Sanitario Na- zionale, ha, in occasione di molteplici altre recenti, pronunce, che questo Collegio ritiene di do- ver condividere, che non vi sono ostacoli giuridici di principio alla possibilità che le parti di un contratto che deve essere necessariamente concluso per iscritto (come, in linea generale, quelli conclusi da una o più pubbliche amministrazioni) attribuiscano allo stesso efficacia re- troattiva in modo tale da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti e le conseguenze giuridiche dei comportamenti dalle stesse (di fatto) già tenuti (in tal senso, v. Cass.
15530/2000), che, secondo la sua massima ufficiale, affermò, in relazione ad un caso in cui una delle parti di un contratto di locazione immobiliare era una pubblica amministrazione, che
«[n]on sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso effi- cacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione»).
Il fatto che i contratti di cui siano parti una o più pubbliche amministrazioni devono es- sere stipulati per iscritto non impedisce dunque – al contrario di quanto affermato dall'ordi- nanza della Suprema Corte n. 8722/2024 – che ad essi sia attribuita efficacia retroattiva, sem- preché, ovviamente, tale sia l'inequivoca volontà di tutte le parti, come nella specie indubitabile alla stregua del chiaro ed univoco tenore logico-letterale del contratto in questione e dei com- portamenti tenuti dopo la sua conclusione dalle parti, compresa la , che infatti ne ha invo- Pt_1
cato e continua ad invocarne l'applicazione a sostegno della domanda da essa formulata in via principale.
Per quel che poi rileva ai fini della specifica questione di nullità sollevata dalla in Pt_1
relazione al contratto dalla medesima società invocato a fondamento della propria domanda principale, va evidenziato che la stessa Corte di Cassazione ha di recente riconosciuto che «[i]n tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto re- troattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture accreditate con il ono legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferi- CP_8
mento, che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica
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obiettivamente complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente» (così la massima ufficiale di Cass. 25184/2024).
II.5. Può dunque passarsi all'esame dei motivi dell'appello della , cominciando dal Pt_1
primo, con il quale la società appellante sostiene, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la sua domanda poiché l' non aveva provato, com'era suo onere, che la somma oggetto della controversia eccedesse il limite quantitativo oltre il quale cessava il suo obbligo di remunerare le prestazioni sanitarie dalla medesima appellante erogate nel 2016.
La censura così mossa dall'appellante alla decisione del Giudice di prime cure è però palesemente infondata.
Nella specie, infatti, il superamento di tale limite era ed è pacifico, essendo stato am- messo dalla stessa già con la citazione introduttiva del processo di primo grado e, prim'an- Pt_1
cora, con la nota datata 26 aprile 2017 da essa inviata all' per contestare la richiesta da parte di quest'ultima della nota di credito di importo pari a quello fatturato dalla prima in ecce- denza rispetto a quel limite.
II.6. Infondato è pure il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale la si Pt_1
duole che il primo Giudice non abbia considerato che il contratto da essa stipulato con l' per l'anno 2016 recava la data del 28 febbraio 2017 e che pertanto non poteva essere conside- rato un'implicita rinuncia alla remunerazione delle prestazioni sanitarie da essa erogate per conto del Servizio Nazionale il cui corrispettivo eccedeva il predetto tetto di spesa. CP_5
Vero è infatti l'esatto contrario, come correttamente osservato dal primo Giudice.
Infatti, posto che, per quanto detto, deve ritenersi che il contratto in questione sia valido sebbene stipulato dopo l'erogazione delle prestazioni sanitarie la cui remunerazione è oggetto della controversia in esame, è evidente che la sua sottoscrizione anche da parte della , Pt_1
certamente consapevole dell'importo complessivo delle fatture che aveva emesso nei con- fronti dell' per le prestazioni sanitarie per conto di questa erogate nel 2016, implicava l'ac- cettazione di tutte le condizioni ivi previste, compresa quella concernente il limite, inferiore al predetto importo, entro il quale tali prestazioni potevano essere remunerate.
II.7. Ad analogo esito è destinato lo scrutinio del terzo motivo dell'appello in esame, con
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il quale la GEIS si duole che il primo Giudice abbia giudicato irrilevanti ai fini del decidere le au- torizzazioni al ricovero nella casa di cura di cui essa è titolare rilasciate dal Dipartimento di Sa- lute Mentale della stessa anche dopo che le prestazioni da essa fatturate nei confronti di quest'ultima avevano superato il cd. tetto di spesa.
Invero, è innanzitutto evidente che la ben sapeva anche di tali autorizzazioni allor- Pt_1
ché sottoscrisse il predetto contratto accettandone tutte le condizioni, compresa quelle con- cernente il predetto limite di spesa.
Peraltro, la medesima società appellante – al contrario di quel ce quest'ultima pare voler sostenere – non era obbligata ad accettare i ricoveri cui tali autorizzazioni si riferiscono, giacché, com'è pacifico, all'epoca in cui queste vennero rilasciate, il contratto volto a regolare i suoi rap- porti con l' per l'anno 2016 non era ancora stato stipulato.
II.8. Infine, con il quarto motivo dell'appello in esame, la , sia pur senza invocare, Pt_1
almeno esplicitamente, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o la norma che lo enuncia, cioè l'art. 112 c.p.c., si duole che il Giudice di prime cure abbia «totalmente oscurato la domanda ex art. 2041 c.c.» da essa proposta, sia pur in via subordinata, con la prima delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente).
La doglianza è fondata, avendo il primo Giudice effettivamente del tutto omesso di pro- nunciarsi su tale domanda, che però va giudicata inammissibile, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, la l'ha formulata con la memoria da essa depositata nel primo dei Pt_1
termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente) limitandosi ad affermare «in ogni caso evidenti i requisiti per il riconoscimento dell'azione sussidiaria» senza peritarsi di specifi- carli, non avendo nemmeno asserito di essersi impoverita e di aver correlativamente arricchito l' erogando le prestazioni sanitarie in questione.
Peraltro, anche a volerla ritenere ammissibile, tale domanda non potrebbe essere ac- colta, non avendo la fornito alcuna prova dell'entità del suo impoverimento, che certa- Pt_1
mente non può essere considerato in re ipsa pari all'importo contrattuale delle prestazioni sa- nitarie erogate, come si suol dire, extra budget, né addotto di non poterla fornire, e non sussi- stendo i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa dell'indennizzo ad essa even- tualmente spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c.
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II.9. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello in esame va dunque in defini- tiva respinto, con la conseguente conferma della sentenza appellata, sia pur con l'aggiunta della dichiarazione dell'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento formulata dalla società appellante sulla quale il primo Giudice ha, come s'è detto, omesso di pronunciarsi.
II.10. Segue, per il cd. principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – rapportando alle risultanze processuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquida- zione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00
€), nel complessivo importo di 13.800,00 €, di cui 2.600,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.600,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 3.100,00 € per il compenso relativo alla fase della trattazione, 3.700,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e
1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile, né necessario, liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e in- certi.
II.11. Deve inoltre darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, che ricorrono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2099/2021, pubblicata il 17 giugno 2021 e notificata il 2 luglio 2021, proposto dalla il 3 agosto 2021: Parte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, integrandola con la dichiarazione dell'inammissibilità della domanda formulata in via subordinata dalla suddetta società;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 13.800,00 €, di cui 12.000,00 € per il totale dei compensi
N. 3543/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 11 Parte_1 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
e 1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori acces- sori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3543/2021 r.g.aa.cc. c. Pag. 11 di 11 Parte_1 Parte_1 CP_4
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2099/2021, pubblicata il 17 giugno 2021 e notificata il 2 luglio 2021, iscritto al n. 3543/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 25 febbraio 2025 e pendente
TRA la codice fiscale , con sede in Caserta, frazione Parte_1 P.IVA_1
San Leucio, Strada Statale n. 87 Sannitica, costituitasi in persona di , di- Controparte_1
chiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ro- saria Manselli (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E
l' (codice fiscale , con sede in Caserta, alla Controparte_2 P.IVA_2
Via dell'Unità Italiana n. 28, costituitasi in persona del suo Direttore Generale e legale rappre- sentante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Mare- Controparte_3
sca (codice fiscale - appellata - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con una citazione notificata il 20 luglio 2017, la (nel Parte_1
prosieguo, per maggior comodità, anche solo ), titolare di una casa di cura privata provvi- Pt_1
soriamente accreditata per l'erogazione di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della
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“neuropsichiatria” in favore degli assistiti dal nell'ambito territo- Controparte_5
riale dell' (nel prosieguo anche solo , conveniva quest'ul- Controparte_2
tima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir, «in via principale, accertare e dichiarare che la attrice ha erogato prestazioni espressamente autorizzate dal DSM, in osser- vanza dei disposti ci dui ai dd.cc. 66/2012 e 4/2013 pari a n. 1662 giorni di degenza fatturate nel mese di dicembre 2016» e «quindi che l'importo unilateralmente detratto dalla onvenuta pari ad € 381090,80 afferisce quanto ad € 279216,000 a prestazioni rese nel mese di dicembre
2026» e «per l'effetto condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 256536,00 pre- via ricostruzione contabile delle partite di dare e avere, oltre interessi maturati su detta somma
e anche su quelle di cui alle fatture tardivamente pagate rispetto ai termini essenziali previste in contratto», esponendo:
a) che l'art. 5, co. 3, del contratto volto, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992,
a regolare i suoi rapporti con l' per l'anno 2016, da essa sottoscritto il 28 febbraio 2017, prevedeva che: “la liquidazione del saldo di tutte le fatture mensili relative alle prestazioni rese nel 2016 dovrà essere effettuata dall' entro il 30 aprile 2016 e, comunque, entro 60 giorni dal completamento della documentazione necessaria per le verifiche e i controlli, previa comu- nicazione alla sottoscritta casa di Cura della determinazione del saldo liquidabile in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni, nonché delle eventuali regressioni tariffarie da applicare di base annuale. Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la sottoscritta casa di cura si impegna ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente, fermo restando che, all'esito positivo di eventuali contestazioni, potrà emettere nuovamente l'addebito”;
b) che con tale contratto il cd. tetto di spesa assegnatole per l'anno 2016 era stato fis- sato nell'importo di 3.937.870,00 €;
c) che, fino alla data del 5 gennaio 2017, essa aveva però emesso nei confronti dell' fatture relative a prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2016 per un importo complessivo di
4.318.960,08 € e dunque apparentemente eccedente di 381.090,80 € il suddetto tetto di spesa, sicché, il 20 aprile 2017 l' le aveva chiesto l'emissione di una nota di credito per tale ultimo importo;
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d) che, con una nota del 27 aprile 2017, essa aveva contestato tale richiesta rappresen- tando che l'importo di 381.090,80 € si riferiva a prestazioni sanitarie erogate nel mese di dicem- bre del 2016 previa autorizzazione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM), conformemente a quanto disposto dal decreto commissariale n. 66/2012, come successivamente confermato dal decreto commissariale n. 4/2013, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, le presta- zioni erogate da strutture accreditate a indirizzo neuropsichiatrico, ancorché l'importo del rela- tivo corrispettivo fosse eccedente il tetto di spesa, dovevano essere remunerate integralmente e che pertanto essa, avendo regolarmente eseguito le prestazioni sanitarie in questione confi- dando sulla loro remunerazione, aveva diritto di ottenerne il corrispettivo;
e) che la sua pretesa creditoria era peraltro conforme ai principi interpretativi ed attuativi dei predetti decreti commissariale fissati con il verbale d'intesa sottoscritto il 10 maggio 2012 dalla Regione Campania, in persona del Commissario ad acta e dall' Controparte_6
[...]
I.1.2. Costituendosi in giudizio, l' contestava l'avversa pretesa creditoria in quanto relativa a corrispettivi eccedenti l'inderogabile tetto di spesa assegnato alla , da questa Pt_1
esplicitamente accettato sottoscrivendo il suindicato contratto e non superabile né per effetto dei predetti decreti commissariali e/o del predetto verbale d'intesa, riguardanti solo l'anno
2012, né per effetto dell'autorizzazione al ricovero rilasciata dal Dipartimento Salute Mentale.
Sicché chiedeva il rigetto della domanda della . Pt_1
I.1.3. Quindi, con le memorie rispettivamente depositate nel primo dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente): la società attrice chiedeva, in via subordinata, cioè per il caso in cui non fosse stata accolta la domanda da essa inizialmente formulata, la condanna dell' a pagarle un indennizzo dell'importo di 279.216,00 € o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre agli interessi e al «maggior danno», a titolo di ingiustificato arricchimento: l' eccepiva che la giurisdizione sulla controversia spettava al giudice ammi- nistrativo.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la propria sentenza n. 2099/2021, pubblicata il 17 giugno 2021 e notificata il 2 luglio 2021, af- fermata la riconducibilità della controversia nella sfera della giurisdizione ordinaria, rigettava
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«la domanda» della e condannava l'attrice a rifondere all' le spese processuali, che Pt_1
distraeva in favore del difensore della convenuta, osservando che il contratto invocato dalla prima prevedeva espressamente il limite entro il quale le prestazioni sanitarie dalla stessa ero- gate in favore degli assistiti dal nell'anno 2016 e peraltro, essendo Controparte_5
stato stipulato all'inizio del 2017, implicava l'accettazione di quel limite da parte della , e Pt_1
che non sussisteva alcuna ragione per ritenere che detto limite potesse essere superato in ra- gione della natura di dette prestazioni o delle relative autorizzazioni da parte del Dipartimento
Salute Mentale.
I.2.1. Avverso tale decisione e per ottenere la sua riforma e l'accoglimento della do- manda da essa formulata in via principale, con la conseguente condanna della controparte a pagarle l'importo di 279.216,00 €, «oltre interessi maturati su detta somma ex D lgs
231/20022», o almeno di quella da essa formulata in via subordinata, con la conseguente con- danna della controparte a pagarle un «indennizzo pari ad € 279.216,00 oltre interessi al tasso legale o maggiore che riterrà l'Adita Corte da di della maturazione e sino all'effettivo soddisfo», la , con una citazione notificata all' il 3 agosto 2021, s'è dunque appellata a questa Pt_1
Corte sulla base di quattro motivi, intitolati, rispettivamente:
1) «Sull'onere della prova ricadente a carico della : assenza di attività pro- CP_4
batoria»;
2) «Sull'avvenuta sottoscrizione del contratto da parte dell'attrice appellante in data successiva allo spirare dell'annualità: riforma sul punto»;
3) «Sulle autorizzazioni adottate dal DSM indicanti la Controparte_7
obbligatorietà delle prestazioni»;
[...]
4) «Sulla azione di ingiustificato arricchimento».
I.2.2. L' dal suo canto, costituendosi innanzi a questa Corte l'11 novembre 2021, ha eccepito l'inammissibilità, per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., ribadito la contestazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia e comunque contestato la fondatezza dell'avverso appello, del quale ha chiesto quindi il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
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I.2.4. L'appellante, però:
- con la propria comparsa conclusionale, ha, per la prima volta, eccepito, a sostegno della domanda da essa avanzata in via subordinata, che il contratto da essa invocato è nullo ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c. poiché stipulato dopo la fine dell'anno 2016 e dunque in contra- sto con le norme imperative e, in particolare, con quelle di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs.
502/1992 che impongono la predeterminazione del tetto di spesa che limita la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie accreditate;
- con la propria memoria di replica, ha invocato a sostegno delle proprie ragioni due sen- tenze pronunciate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una delle quali, a suo avviso, tale da potere costituire un cd. giudicato esterno rispetto al giudizio oggetto del presente processo.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Innanzitutto va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall' l'appello in esame va giudicato rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impu- gnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello an- teriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dalla alla sentenza impugnata e le modifiche Pt_1
di tale sentenza conseguentemente chieste dall'appellante a questa Corte e di valutare positi- vamente la congruenza delle prime rispetto alle seconde e rispetto alla motivazione e alle sta- tuizioni della decisione impugnata.
II.2. Inammissibile è invece la contestazione da parte dell'appellata della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto del presente processo.
Infatti, avendo il primo Giudice esplicitamente affermato la sussistenza della propria giurisdizione in proposito, l' avrebbe dovuto contestare la relativa decisione proponendo un tempestivo appello incidentale (cfr., ad es., Cass., SS.UU., 11799/2017), che invece non ha, né può ritenersi abbia implicitamente, proposto, avendo conclusivamente chiesto esplicitamente la conferma della sentenza appellata (cfr.: Cass. 24056/2014, secondo cui [n]on integra ap- pello incidentale la censura dell'appellato diretta a contestare un passaggio motivazionale della sentenza impugnata, se nelle conclusioni viene chiesta la conferma integrale della decisione»;
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Cass., 13056/2007, secondo cui, «[a]ffinché si possa parlare di appello incidentale, occorre che l'appellato formuli una domanda di riforma della sentenza sfavorevole, non essendo suffi- ciente una semplice critica alla motivazione»).
II.3. Del tutto irrilevanti ai fini della decisione chiesta a questa Corte sono poi le sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere invocate dall'appellante per la prima volta con la propria memoria di replica.
Invero, a prescindere da ogni altra considerazione, l'appellante non ha fornito la debita prova che una di esse è passata in giudicato e comunque entrambi tali sentenze si riferiscono ai rapporti tra la e l' appellata concernenti anni diversi dal 2016 e, precisamente, il Pt_1
2011 e il 2012 e dunque disciplinati da altri contratti e danno ragione alla prima sull'esclusivo rilievo che la seconda non aveva in quei casi provato che la prima avesse superato il tetto di spesa assegnatole per quegli anni, mentre nella specie è pacifico che la prima ha superato il tetto di spesa previsto dal contratto da essa stipulato con la seconda per l'anno 2016 e quel che è in discussione è il diritto della prima di ottenere la remunerazione contrattuale o, in su- bordine, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. di tutte le prestazioni erogate ancorché eccedenti quel limite.
II.4. Evidentemente rilevante ai fini della presente decisione, anche quella sulla do- manda formulata dall'appellante in via principale, ma, ad avviso di questo Collegio, infondata,
è invece l'eccezione di nullità del contratto tra le parti stipulato il 28 febbraio 2017 sollevata dalla , sia pur (senza il timore di contraddirsi) in via subordinata, con la propria comparsa Pt_1
conclusionale.
Infatti, secondo l'appellante, tale contratto, siccome concluso dopo la fine del 2016, è contrario alle norme che, secondo la medesima appellante, impongono inderogabilmente la predeterminazione dei ccdd. tetti delle spese sanitarie a carico della finanza pubblica e, in par- ticolare, a quanto disposto dalll'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.
Senonché, va in proposito innanzitutto osservato che questa Corte d'Appello, pur con- sapevole di quanto in proposito in senso contrario affermato dalla Corte di Cassazione con la sua ordinanza n. 8722 del 3 aprile 2024 (almeno allo stato, non massimata e, per quel che con- sta a questo Collegio, rimasta isolata) proprio in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell'art.
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8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie agli assistiti del Servizio Sanitario Na- zionale, ha, in occasione di molteplici altre recenti, pronunce, che questo Collegio ritiene di do- ver condividere, che non vi sono ostacoli giuridici di principio alla possibilità che le parti di un contratto che deve essere necessariamente concluso per iscritto (come, in linea generale, quelli conclusi da una o più pubbliche amministrazioni) attribuiscano allo stesso efficacia re- troattiva in modo tale da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti e le conseguenze giuridiche dei comportamenti dalle stesse (di fatto) già tenuti (in tal senso, v. Cass.
15530/2000), che, secondo la sua massima ufficiale, affermò, in relazione ad un caso in cui una delle parti di un contratto di locazione immobiliare era una pubblica amministrazione, che
«[n]on sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso effi- cacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione»).
Il fatto che i contratti di cui siano parti una o più pubbliche amministrazioni devono es- sere stipulati per iscritto non impedisce dunque – al contrario di quanto affermato dall'ordi- nanza della Suprema Corte n. 8722/2024 – che ad essi sia attribuita efficacia retroattiva, sem- preché, ovviamente, tale sia l'inequivoca volontà di tutte le parti, come nella specie indubitabile alla stregua del chiaro ed univoco tenore logico-letterale del contratto in questione e dei com- portamenti tenuti dopo la sua conclusione dalle parti, compresa la , che infatti ne ha invo- Pt_1
cato e continua ad invocarne l'applicazione a sostegno della domanda da essa formulata in via principale.
Per quel che poi rileva ai fini della specifica questione di nullità sollevata dalla in Pt_1
relazione al contratto dalla medesima società invocato a fondamento della propria domanda principale, va evidenziato che la stessa Corte di Cassazione ha di recente riconosciuto che «[i]n tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto re- troattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture accreditate con il ono legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferi- CP_8
mento, che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica
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obiettivamente complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente» (così la massima ufficiale di Cass. 25184/2024).
II.5. Può dunque passarsi all'esame dei motivi dell'appello della , cominciando dal Pt_1
primo, con il quale la società appellante sostiene, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la sua domanda poiché l' non aveva provato, com'era suo onere, che la somma oggetto della controversia eccedesse il limite quantitativo oltre il quale cessava il suo obbligo di remunerare le prestazioni sanitarie dalla medesima appellante erogate nel 2016.
La censura così mossa dall'appellante alla decisione del Giudice di prime cure è però palesemente infondata.
Nella specie, infatti, il superamento di tale limite era ed è pacifico, essendo stato am- messo dalla stessa già con la citazione introduttiva del processo di primo grado e, prim'an- Pt_1
cora, con la nota datata 26 aprile 2017 da essa inviata all' per contestare la richiesta da parte di quest'ultima della nota di credito di importo pari a quello fatturato dalla prima in ecce- denza rispetto a quel limite.
II.6. Infondato è pure il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale la si Pt_1
duole che il primo Giudice non abbia considerato che il contratto da essa stipulato con l' per l'anno 2016 recava la data del 28 febbraio 2017 e che pertanto non poteva essere conside- rato un'implicita rinuncia alla remunerazione delle prestazioni sanitarie da essa erogate per conto del Servizio Nazionale il cui corrispettivo eccedeva il predetto tetto di spesa. CP_5
Vero è infatti l'esatto contrario, come correttamente osservato dal primo Giudice.
Infatti, posto che, per quanto detto, deve ritenersi che il contratto in questione sia valido sebbene stipulato dopo l'erogazione delle prestazioni sanitarie la cui remunerazione è oggetto della controversia in esame, è evidente che la sua sottoscrizione anche da parte della , Pt_1
certamente consapevole dell'importo complessivo delle fatture che aveva emesso nei con- fronti dell' per le prestazioni sanitarie per conto di questa erogate nel 2016, implicava l'ac- cettazione di tutte le condizioni ivi previste, compresa quella concernente il limite, inferiore al predetto importo, entro il quale tali prestazioni potevano essere remunerate.
II.7. Ad analogo esito è destinato lo scrutinio del terzo motivo dell'appello in esame, con
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il quale la GEIS si duole che il primo Giudice abbia giudicato irrilevanti ai fini del decidere le au- torizzazioni al ricovero nella casa di cura di cui essa è titolare rilasciate dal Dipartimento di Sa- lute Mentale della stessa anche dopo che le prestazioni da essa fatturate nei confronti di quest'ultima avevano superato il cd. tetto di spesa.
Invero, è innanzitutto evidente che la ben sapeva anche di tali autorizzazioni allor- Pt_1
ché sottoscrisse il predetto contratto accettandone tutte le condizioni, compresa quelle con- cernente il predetto limite di spesa.
Peraltro, la medesima società appellante – al contrario di quel ce quest'ultima pare voler sostenere – non era obbligata ad accettare i ricoveri cui tali autorizzazioni si riferiscono, giacché, com'è pacifico, all'epoca in cui queste vennero rilasciate, il contratto volto a regolare i suoi rap- porti con l' per l'anno 2016 non era ancora stato stipulato.
II.8. Infine, con il quarto motivo dell'appello in esame, la , sia pur senza invocare, Pt_1
almeno esplicitamente, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato o la norma che lo enuncia, cioè l'art. 112 c.p.c., si duole che il Giudice di prime cure abbia «totalmente oscurato la domanda ex art. 2041 c.c.» da essa proposta, sia pur in via subordinata, con la prima delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente).
La doglianza è fondata, avendo il primo Giudice effettivamente del tutto omesso di pro- nunciarsi su tale domanda, che però va giudicata inammissibile, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione, la l'ha formulata con la memoria da essa depositata nel primo dei Pt_1
termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (nel testo allora vigente) limitandosi ad affermare «in ogni caso evidenti i requisiti per il riconoscimento dell'azione sussidiaria» senza peritarsi di specifi- carli, non avendo nemmeno asserito di essersi impoverita e di aver correlativamente arricchito l' erogando le prestazioni sanitarie in questione.
Peraltro, anche a volerla ritenere ammissibile, tale domanda non potrebbe essere ac- colta, non avendo la fornito alcuna prova dell'entità del suo impoverimento, che certa- Pt_1
mente non può essere considerato in re ipsa pari all'importo contrattuale delle prestazioni sa- nitarie erogate, come si suol dire, extra budget, né addotto di non poterla fornire, e non sussi- stendo i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa dell'indennizzo ad essa even- tualmente spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c.
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II.9. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello in esame va dunque in defini- tiva respinto, con la conseguente conferma della sentenza appellata, sia pur con l'aggiunta della dichiarazione dell'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento formulata dalla società appellante sulla quale il primo Giudice ha, come s'è detto, omesso di pronunciarsi.
II.10. Segue, per il cd. principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – rapportando alle risultanze processuali ai parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquida- zione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00
€), nel complessivo importo di 13.800,00 €, di cui 2.600,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.600,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 3.100,00 € per il compenso relativo alla fase della trattazione, 3.700,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria e
1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori che non è possibile, né necessario, liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e in- certi.
II.11. Deve inoltre darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, che ricorrono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2099/2021, pubblicata il 17 giugno 2021 e notificata il 2 luglio 2021, proposto dalla il 3 agosto 2021: Parte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, integrandola con la dichiarazione dell'inammissibilità della domanda formulata in via subordinata dalla suddetta società;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 13.800,00 €, di cui 12.000,00 € per il totale dei compensi
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e 1.800,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori acces- sori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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