Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 511/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 5.11.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Jesi alla Via San Francesco n. 71, presso lo studio dell'Avv. Simone Fi lonzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Loreto P.IVA_2
(AN) alla Via Manzoni n. 6, elettivamente domiciliata in Recanati alla Via I° Luglio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Cristian Giampieri, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
Oggetto: contratti bancari in c/c – azione di ripetizione dell'indebito, appello avverso la sentenza non definitiva n. 1110/2021 emessa in data 21.09.2021 dal Tribunale di Ancona e
1
Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1110/2021 emessa in data 21.09.2021 e con sentenza definitiva n. 1479/2021 emessa in data 18.11.2021 il Tribunale di Ancona, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di incorporante di già Controparte_1 Controparte_2
al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dei tassi d'interesse praticati, Controparte_3
della contabilizzazione trimestrale degli interessi a debito in violazione del divieto d'anatocismo, dell'applicazione della c.m.s. e dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, con conseguente richiesta di condanna alla restituzione dell'indebito versato oltre interessi, in relazione al contratto di c/c n. 1628 acceso il 15.04.1993 e chiuso il 20.03.2017, con relative aperture di credito del 28.07.1993 e del 9.03.2005 e al c/c acceso in data
19.11.1998 con relativa apertura di credito del 14.09.2005, tutti estinti alla data di proposizione dell'azione, con ricostruzione del rapporto epurato delle voci ritenute illegittime, con condanna della banca alla restituzione del complessivo importo di
€.119.052,99 risultante dai conteggi del CTP incaricato, rigettata l'eccezione di prescrizione per l'assenza nel periodo considerato delle rimesse solutorie sollevata dalla convenuta CP_1
e riscontrate le illegittimità lamentate sulla scorta della CTU econometrica, ha rimesso la causa sul ruolo affinché il CTU procedesse al ricalcolo del saldo del c/c applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo successivo al 19.11.1998; espungendo la capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo al 30.6.2000 ed espungendo la commissione di massimo scoperto e la commissione di accordato.
Con sentenza definitiva ha accertato e dichiarato che il saldo del c/c n. 1628 ricalcolato ammonta ad €.135.771,45 a favore del cliente, con condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della suddetta somma, oltre interessi dalla data della sentenza definitiva al saldo effettivo, oltre al pagamento delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di CTU.
Avverso i citati provvedimenti ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza non definitiva con cui il primo giudice ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'addebito di somme non dovute a titolo di interessi ultralegali
2 maturati dal 19.11.1998 al 5.03.2015 (data di sottoscrizione della nuova “lettera di apertura di c/c”) per mancanza di una valida pattuizione, senza considerare che il loro addebito è avvenuto sulla base delle condizioni generali contenute nel contratto di apertura di c/c del
15.04.1993 quale contratto quadro, valevoli anche per tutti i contratti successivi e senza considerare, altresì, le ripetute pattuizioni dei tassi debitori nei contratti di apertura di credito e nelle comunicazioni degli affidamenti;
legittimo è da ritenersi l'anatocismo applicato con decorrenza dall'1.07.2000, non essendo necessaria una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, come erroneamente richiesto in sentenza, ma essendo sufficiente la loro comunicazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
erroneamente il primo giudice ha ritenuto illegittima la c.m.s., risultando indicate all'interno del contratto quadro sia l'aliquota che la periodicità di addebito delle stesse;
ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza non definitiva nella parte in cui ha accertato e dichiarato che il corretto saldo del conto ammonta ad €.135.771,45 a credito del correntista, anziché ad €.402,80 alla data del 10.03.2017, ai quali devono essere sottratti €.20,83 per competenze estintive ed €.461,46 per interessi debitori.
Si è regolarmente costituita in giudizio Parte_2
contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il
[...]
rigetto evidenziando la correttezza della sentenza impugnata di ritenere indeterminata la previsione del tasso debitore contenuta nella “lettera di apertura di c/c” del 19.11.1998, fondata sul presupposto che l'anticipazione s.b.f. è stata realizzata su conto unico e non su apposito conto anticipi e che la lettera in questione riporta la generica previsione di un “tasso debitore” senza precisare se esso sia riferito all'apertura di credito o all'anticipazione s.b.f., aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU;
corretta è da ritenersi la decisione del primo giudice di ritenere illegittimi gli interessi anatocistici addebitati per l'intera durata del rapporto, non essendo rinvenuta alcuna nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, trattandosi di un peggioramento delle condizioni venutosi a determinare in danno dei clienti per effetto dell'adeguamento alla delibera da parte delle banche;
deve, infine, ritenersi l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di c.m.s., risultando indeterminati sia il contratto di apertura di conto corrente del 15.04.1993 che il successivo contratto del 19.11.1998 quanto all'indicazione dei criteri necessari di determinazione, nonché l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di commissioni sugli affidamenti, espunti dal CTU in mancanza di valido titolo di adeguamento delle clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
3 A seguito di ordinanza del 5.11.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui, in adesione alla disamina operata dal CTU, ha rideterminato il saldo del c/c con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo successivo al 19.11.1998, in cui ha ritenuto mancante una valida pattuizione degli interessi ultralegali, ritenendoli validamente pattuiti per il solo periodo dal 15.04.1993 al 19.11.1998; il primo giudice, pertanto, avrebbe omesso di valutare la documentazione contrattuale in atti, erroneamente fondando il proprio convincimento circa la nullità delle clausole regolanti le condizioni economiche dei rapporti contestati sull'presupposto che al contratto di apertura di c/c sottoscritto in data 19.11.1998, nonché a tutti i contratti di apertura di credito stipulati in data successiva, debbano trovare applicazione le condizioni economiche pattuite per il contratto di c/c ordinario acceso in data 15.04.1993, da intendersi quale “contratto quadro (o madre)” riportante le condizioni generali valevoli anche per tutti i contratti seguenti, in particolare, la convenzione del tasso di apertura di credito (18,750%) e del tasso per scoperto di conto (21,750%), a cui la banca ha in effetti dato esecuzione nel corso dello svolgimento del rapporto.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come il Tribunale, nell'accogliere la domanda attorea secondo cui le condizioni di interesse concordate nel contratto di apertura di c/c del 19.11.1998 siano indeterminate in quanto non espressamente indicate come relative alla apertura di credito
(rimasto, quindi, sprovvisto di tasso), bensì riferite al solo al rapporto di conto corrente, abbia con logica e convincente motivazione condiviso le conclusioni cui è pervenuto il CTU il quale, espressamente rilevando l'omessa specificazione nel suddetto contratto a quale tipo di apertura di credito (s.b.f. o scoperto di conto) si riferisca il tasso debitore pari all'8,750% ivi previsto, dagli estratti scalari successivi al 19.11.1998 ha potuto “facilmente verificare come gli stessi contengano elementi per il conteggio delle competenze sia con riferimento ai numeri debitori, “normali” sia con riferimento ai numeri debitori riferiti a “SBF” … Non è chiaro, quindi, a parere del CTU, a quale tipo di apertura di credito (SBF o scoperto di conto) il tasso si riferisca”, come riportato anche nella sentenza non definitiva (cfr. pag. 4).
L'indeterminatezza del tasso debitore indicato nel nuovo rapporto di c/c del 1998, derivante appunto dall'assoluta e non colmabile incertezza se esso riguardi anche il contratto di
4 apertura di credito, è tecnicamente confermata dall'esame delle annotazioni riportate negli estratti scalari e riguardanti le competenze maturate sia con riferimento ai normali numeri debitori, sia a quelli riferiti al s.b.f., atteso che la società correntista godeva oltre che di un affidamento in conto corrente, anche di una anticipazione s.b.f., entrambe regolate sullo stesso conto per cui è l'odierna controversia.
Né a tale determinante carenza può supplire il ricorso all'applicazione dei tassi previsti nel contratto originario del 1993, nell'assunto della pretesa della banca appellante di attribuirvi la valenza di “contratto quadro” o “madre”, ad evidente dimostrazione della consapevolezza che il -generico- “tasso debitore” previsto nel contratto del 1998 non possa riguardare anche i casi di affidamento: il c.d. “contratto quadro”, quale ad esempio quello tra investitore e intermediario finanziario, è un contratto che fissa alcune condizioni generali per un rapporto tra le parti e che poi trova attuazione mediante uno o più contratti esecutivi, i quali definiscono le clausole specifiche per le singole operazioni o prestazioni, nel rispetto delle condizioni generali, mentre nel caso di specie si tratta di una successione di contratti di apertura di c/c a sé stanti, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia ed efficacia durante la vigenza, ma senza alcuna funzione attuativa/esecutiva dei precedenti rapporti di conto ormai superati.
Al lume di quanto sopra, va rigettata la richiesta di rinnovo/supplemento di CTU invocata al fine di eseguire il ricalcolo del saldo tenendo conto dell'applicabilità ai rapporti contestati delle condizioni economiche convenute con decorrenza dal 19.11.1998.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito, per il periodo successivo all'apertura del conto corrente del 19.11.1998,
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in presenza di condizioni di reciprocità nell'applicazione degli interessi attivi e passivi, sulla base dell'erroneo presupposto che per tali contratti di finanziamento sorti ante delibera CICR sarebbe richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione per non ritenersi sufficienti la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
L'assunto non può essere condiviso.
In merito alla segnalata illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, occorre considerare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal primo giudice e al quale questa
Corte territoriale intende dar seguito, per i contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9.02.2000, in applicazione dell'art. 7, co. 3 della
5 predetta delibera (a tenore del quale “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), si rende necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale (cfr. Cass. ord. n. 7105 del
12.03.2020).
Come già anticipato ed evidenziato, sulla questione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dell'adeguamento del contratto bancario alla suddetta delibera CICR, che prevede la uniforme periodicità delle condizioni di conto, l'orientamento giurisprudenziale più diffuso è quello di richiedere l'approvazione del cliente non solo quando prima di quella data il contratto fosse sprovvisto di una clausola di capitalizzazione, ma anche nei casi in cui vi fosse ma tale clausola sia da considerare nulla, poiché in entrambi i casi la previsione dell'anatocismo, seppur con la stessa periodicità, è peggiorativa rispetto alla situazione applicabile al rapporto prima di quel momento.
Nella premessa che l'indicazione data al CICR di stabilire le regole in ordine alla capitalizzazione degli interessi bancari, che ha portato alla emanazione della delibera in esame, è avvenuta a mezzo della modifica dell'art. 120, co. 2, TUB operata tramite la promulgazione dell'art. 25, co. 3, d.lgs. n. 342/993, va ricordata la dichiarazione di illegittimità (cfr. Corte Cost., sent. n. 425/2000) dell'intero comma 3 suddetto, sancendo così la inefficacia della norma non solo per la parte che eliminava ogni normativa per il periodo pregresso, ma anche per quella che conteneva l'indicazione dei principi da seguire nell'emanazione della delibera stessa, finalizzata a disciplinare i rapporti in essere. Per effetto della pronuncia della Consulta, dunque, le clausole anatocistiche contenute nei contratti in essere restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, come opportunamente osservato dalla Cassazione (cfr. Sent. 21095/04, nonché Cass. n. 1222 del 20.08.2003), con nullità delle preesistenti clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c., in tal modo perdurando per i contratti in essere gli effetti di nullità della clausola, in assenza e sino al riscontro della esplicita approvazione scritta del cliente;
il principio è stato poi ribadito dalle
Sezioni Unite della Cassazione, che hanno confermato la contrarietà a legge e la nullità delle clausole di capitalizzazione periodica degli interessi (così Cass. Civ., SS.UU., 2 dicembre
2010, n. 24418).
Per quanto qui interessa, all'art. 7 la suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera
6 medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB, a sua volta, ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E', quindi, sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2.09.2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
La Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord. n. 7105/2020, cit.) ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale”.
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 267779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra
l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR 2000”.
Sul punto specifico, anche codesta Corte, con orientamento consolidato formulato per la prima volta con sentenza n. 420/16, ha affermato che “l'art. 7 della delibera CICR 9.2.00, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:
1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di
7 entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00.
3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire il difetto di ogni anatocismo.
Ne consegue che la “nuova” previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti”.
Al riguardo occorre inoltre rilevare che con una recente sentenza è espressamente intervenuta la Suprema Corte, confermando la direttrice tracciata dalle precedenti pronunce e la necessità di una nuova pattuizione “escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'articolo 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)". La soluzione convince per la sua coerenza rispetto non soltanto alla posizione consolidata della giurisprudenza, ma anche all'evoluzione normativa, che porta necessariamente a richiedere un nuovo accordo tra le parti per la validità delle clausole di capitalizzazione” (Cassazione,
Sezione Prima Civile, 21 giugno 2021 n. 17634).
Non sussistono, dunque, ormai più dubbi sulla circostanza che il criterio di legittimità dell'anatocismo, individuato nella reciprocità della capitalizzazione, non possa essere valido per i contratti già in essere alla entrata in vigore della delibera (20.04.2000), ma solo per quelli di costituzione successiva, mentre per i contratti in corso a quella data, come quello che ci occupa, vale la disciplina precedente e quindi la nullità della clausola di capitalizzazione, con qualsiasi periodicità: dunque, la comunicazione di adeguamento dei
8 contratti di conto corrente alla Delibera CICR, sebbene rappresenti una condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel 2000, non può ritenersi di per sé sufficiente per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca successivamente a tale comunicazione;
in conformità della citata giurisprudenza di legittimità deve infatti ritenersi necessario l'intervento di una nuova pattuizione per iscritto della clausola, atteso che si tratta in ogni caso di una modifica peggiorativa delle precedenti condizioni che non prevedevano alcuna valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi passivi.
Nel caso di specie la clausola in esame non risulta essere stata rinegoziata espressamente per iscritto in data successiva all'entrata in vigore della circolare CICR 9.02.2000, pertanto correttamente è stata esclusa qualsivoglia forma di capitalizzazione (cfr. pag. 5, sul punto, anche la sentenza impugnata).
Il Collegio non può neppure condividere la richiesta avanzata in via subordinata di applicare l'anatocismo semestrale, ovvero, in via ulteriormente gradata, l'anatocismo annuale, nell'assunto che essa derivi da un uso normativo idoneo a derogare al divieto previsto dall'art. 1283 c.c., perché diverso da quello censurato dalla Cassazione, che prevede la periodicità trimestrale degli interessi debitori a fronte di una diversa periodicità, annuale, di quelli creditori.
Il Collegio, sul punto, reputa di condividere la giurisprudenza della Suprema Corte, a tenore della quale l'anatocismo su base trimestrale, applicato dalla banca sul conto corrente del proprio cliente, non può essere sostituito con uno di altra periodicità, come quello annuale o semestrale, in quanto non prevista dalla legge, in quanto posto sempre in violazione della legge (v. Cass. sent. n. 15135 del 2.07.2014), sul solco già tracciato dalle Sezioni Unite, che avevano puntualizzato che l'anatocismo è sempre contrario all'ordinamento e non solo quando viene applicato trimestralmente, atteso che non esiste alcun uso normativo che giustifichi, nel settore bancario, una deroga al divieto che l'art. 1283 c.c. pone all'anatocismo.
Con il terzo motivo la banca appellante si duole della statuizione impugnata per aver ritenuto l'illegittimità degli addebiti eseguiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, nel presupposto della indeterminatezza della clausola contenuta non solo nel contratto iniziale del 15.04.1993, ma anche in quello successivo del 19.11.1998, considerata la presenza del solo tasso in percentuale e senza alcuna indicazione sul suo funzionamento: a parere dell'appellante, il giudice non avrebbe dovuto condividere le risultanze del CTU, che avrebbe errato nel non considerare il legittimo esercizio dello ius variandi da parte della
9 banca e nel non precisare quali siano gli elementi di asserita indeterminatezza nella pattuizione della clausola oggetto di contestazione.
Il motivo è infondato.
Come stabilito dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, la determinatezza o determinabilità di tale clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, c. 4 del TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Posto che non vi è alcuna definizione normativa, la c.m.s. è stata diversamente definita o individuata: inizialmente essa rappresentava il compenso spettante alla banca per la sola messa a disposizione del cliente di un affidamento, indipendentemente dal suo utilizzo o meno;
con il passare del tempo, tuttavia, essa ha avuto diverse applicazioni ed è diventata un onere aggiuntivo all'interesse già previsto per la concessione del credito, calcolato sull'utilizzo massimo delle varie tipologie di fido nel trimestre in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre stesso e con applicazione contestuale al conteggio trimestrale degli interessi, con la conseguenza che essa è diventata un ulteriore addebito di interessi a beneficio della banca, privo di ragione pratica e fondamenti giuridici, in mancanza di norme che la riconoscessero, tanto da essere dichiarata giuridicamente illegittima con l'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009), mentre per i contratti sottoscritti nel periodo anteriore se ne deve ritenere la validità in presenza di determinati elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
In aderenza alla consolidata giurisprudenza ha affermato che “la c.m.s., per poter essere valida, deve essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, essendo necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità
10 di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, con la conseguenza che, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, configurandosi una violazione degli obblighi informativi a carico della banca ex art. 117 TUB, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico” (cfr., ex multis, la recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n 5359 del 29 febbraio 2024).
Tra la giurisprudenza di merito: “Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione” (App. Bari, sent. n. 66/2014).
E ancora, “è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto che indichi soltanto la percentuale dell'interesse ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare” (Trib. Milano 22.07.2016 n.
9266).
L'appellante critica, altresì, la sentenza per aver espunto dal ricalcolo del saldo anche la commissione di accordato, in adesione ai rilievi del CTU che, dall'esame dei contratti prodotti, non ha rilevato l'adeguamento della banca alle “clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185” che, invero, sarebbero riscontrabili dall'esame di estratti conto e scalari, oltre che dalle comunicazioni di affidamento dal 10.03.2010 e successive, nonché dal contratto di apertura di credito del
5.03.2015.
Osserva questa Corte territoriale come non sia possibile conferire a delle mere comunicazioni il valore di adeguamento alle citate previsioni di legge, non costituendo delle pattuizioni vincolanti per le parti;
difetta, inoltre, la prova da parte della banca di aver effettivamente eseguito, in corrispondenza di ogni addebito, un'istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento, trovando applicazione l'art. 117 bis, co. 2 TUB e l'art. 4, co. 2 del decreto CICR n. 644/2012, secondo cui “la CIV può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, da parte dell'intermediario, di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione della
CIV deve peraltro essere proporzionata” (cfr. ABF, Collegio di Bologna, 22 ottobre 2021,
n. 22002).
11 La difesa appellante contesta, infine, il rigetto della domanda di prescrizione avanzata dalla banca sulla base di una un'errata valutazione dei documenti versati in atti e di un'errata ripartizione dell'onere probatorio, per avere il primo giudice ritenuto provata la natura sempre affidata del conto corrente per cui è causa pur in assenza di un contratto scritto di affidamento, nonché per avere aderito agli accertamenti compiuti dal CTU in ordine alla natura solutoria ovvero ripristinatoria delle rimesse.
La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla banca, dalla lettura della sentenza definitiva si evince il pieno accoglimento dell'eccezione di prescrizione da essa formulata, in aderenza alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella sua relazione definitiva del 31.10.2021: ed infatti, in sede di ricalcolo del saldo del conto corrente controverso derivante dalla depurazione delle voci illegittime, ha detratto anche la somma di €.16.136,06 a titolo di addebiti prescritti fino al 22.11.2007 (nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione) passando da un saldo a favore del correntista di €.151.907,51 come ricalcolato nella prima perizia ad un saldo inferiore di €.135.771,45 sempre a favore del correntista, oggetto di successiva condanna nella sentenza definitiva.
Alla luce di quanto considerato, la Corte rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza non Parte_1
definitiva n. 1110/2021 emessa in data 21.09.2021 dal Tribunale di Ancona e avverso la sentenza definitiva n. 1479/2021 emessa in data 18.11.2021 dal Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
12 - Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA
e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 7.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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