Articolo 2846 del Codice civile
Articolo 2630Articolo 2752
Versione
19 aprile 1942
Art. 2846.

(Spese d'iscrizione).

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e' patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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