Provvedimento: […] I)L'odierna appellante ha censurato la sentenza impugnata, Pt_1 nella parte in cui ha ritenuto che non potesse procedersi per le spese di iscrizione ipotecaria, se non in sede di esecuzione sull'immobile ipotecato, con la conseguente violazione dell'art. 2846 c.c., secondo il quale le spese di iscrizione ipotecaria sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal creditore, e dell'art. 2911 c.c., che vincola il creditore a pignorare l'immobile oggetto di ipoteca.
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