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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6550 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa IS AV Presidente rel.
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3116 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( cf ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato Federico Caporaso ( cf ) – giusta procura in atti - ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sessa Aurunca alla Via Avezzano n. 4.
Per le comunicazioni fax 0823/1602059; PEC: Email_1
Appellante
E
nata in [...] il [...] (cf Controparte_1
); rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Posillipo (cf C.F._3
) in virtù di mandato allegato in atti ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del predetto sito in Caserta alla Piazza Matteotti n. 63.
Per le comunicazioni: fax 0823/1546901; Email_2
Appellata - appellante incidentale
CONCLUSIONI L'appellante e l'appellata - appellante incidentale - hanno entrambi concluso nelle rispettive note scritte per la dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/12/2021 dinanzi al Tribunale di Santa AR Capua Vetere, Pt_1 aveva convenuto in giudizio per sentir dichiarare la cessazione degli
[...] Controparte_1 effetti civili del matrimonio da egli contratto con la predetta in data 28/12/1995 in Macerata Campania
(CE) e per sentir revocare quanto stabilito in sede di separazione, definita con decreto di omologa del
16.4.2002, con riferimento al mantenimento per la moglie e per la figlia Per_1
In data 16/2/2022 si era costituita la , la quale nella propria comparsa di costituzione - CP_1 confutate le avverse argomentazioni - aveva rilevato che le esigenze della figlia negli ultimi Per_1
20 anni erano aumentate, per cui aveva chiesto concedersi la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore della predetta, dalla somma di euro 400,00 allo stato corrisposta alla somma di euro 750,00, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT. In subordine, la predetta aveva chiesto concedersi la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in una somma ritenuta equa, comunque superiore agli attuali euro 400,00 mensili.
Ancora, la predetta aveva chiesto condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni per la somma di euro 150.000,00 in favore della figlia causati della deprivazione della figura parentale paterna Per_1
e dalla sua assoluta assenza nella vita della figlia. Spese di lite vinte.
Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza n. 24/2024, con la quale il Tribunale di
Santa AR Capua Vetere aveva così provveduto:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Macerata Campania (CE) il
28/12/1995 tra e;
Parte_1 Controparte_1
-dispone che il dovrà contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, versando alla Pt_1 controparte la somma mensile di € 340,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
il predetto dovrà inoltre versare alla resistente € 100,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla resistente;
- compensa le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il e con lo stesso, all'esito delle argomentazioni Pt_1 esposte, ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne pari alla somma di € 340,00, nonché dell'assegno divorzile di € 100,00 posto in favore della Per_1
, entrambi rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT. CP_1 Si è costituita quest'ultima, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto dal , Pt_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché la conferma della sentenza impugnata ed in via incidentale la riforma dell'importo stabilito per l'assegno divorzile in favore della , CP_1 chiedendo l'aumento dello stesso ad almeno euro 500,00 mensili, somma questa rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT . Spese vinte.
Disposto lo svolgimento del processo con le modalità della trattazione scritta, in data 30.6.2025 il difensore della ha depositato l'atto riproducente l'accordo transattivo intervenuto tra le parti CP_1
e regolarmente sottoscritto dalle stesse.
Nel rispetto del termine per note fissato da questa Corte, la ha inoltre depositato note CP_1 chiedendo - in ragione del raggiunto accordo - la cessata materia del contendere e l'intervenuta estinzione del giudizio.
Analoghe richieste ha formulato il nelle proprie note scritte. Pt_1
All'esito del deposito di note, con ordinanza dell'8.10.2025, la presente causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
Tanto premesso rileva questa Corte che, come da atto di transazione del 17.2.2025 regolarmente sottoscritto dalle stesse ed allegato in atti, le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale CP_1 ha rinunciato sia all'assegno divorzile di € 100,00, sia al mantenimento della figlia
[...] maggiorenne -in entrambi i casi oltre rivalutazione ISTAT - nonché al 50% delle spese extra-assegno; ciò in quanto la figlia dal mese successivo sarebbe divenuta indipendente economicamente per occupazione al lavoro. Il dal canto suo ha preso atto di tale rinuncia che ha accettato, con conseguente esonero Pt_1
a partire dal successivo mese di Marzo, dal pagamento a suo carico della somma di € 340,00 in favore della moglie e di € 100,00 in favore della figlia.
Le parti hanno inoltre rinunciato reciprocamente ad ogni pretesa risarcitoria o restitutoria ed hanno dichiarato di non aver nulla altro a pretendere rispettivamente.
Infine, in ordine alle spese di lite è stato stabilito che le stesse dovevano essere interamente compensate tra le parti.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Spese compensate.
p.q.m.
La Corte così provvede:
a) dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio avente ad oggetto l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 4/24 emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere.
[...]
b) spese compensate. Napoli, c.c. del 14.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa IS AV
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa IS AV Presidente rel.
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3116 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( cf ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato Federico Caporaso ( cf ) – giusta procura in atti - ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sessa Aurunca alla Via Avezzano n. 4.
Per le comunicazioni fax 0823/1602059; PEC: Email_1
Appellante
E
nata in [...] il [...] (cf Controparte_1
); rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Posillipo (cf C.F._3
) in virtù di mandato allegato in atti ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del predetto sito in Caserta alla Piazza Matteotti n. 63.
Per le comunicazioni: fax 0823/1546901; Email_2
Appellata - appellante incidentale
CONCLUSIONI L'appellante e l'appellata - appellante incidentale - hanno entrambi concluso nelle rispettive note scritte per la dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/12/2021 dinanzi al Tribunale di Santa AR Capua Vetere, Pt_1 aveva convenuto in giudizio per sentir dichiarare la cessazione degli
[...] Controparte_1 effetti civili del matrimonio da egli contratto con la predetta in data 28/12/1995 in Macerata Campania
(CE) e per sentir revocare quanto stabilito in sede di separazione, definita con decreto di omologa del
16.4.2002, con riferimento al mantenimento per la moglie e per la figlia Per_1
In data 16/2/2022 si era costituita la , la quale nella propria comparsa di costituzione - CP_1 confutate le avverse argomentazioni - aveva rilevato che le esigenze della figlia negli ultimi Per_1
20 anni erano aumentate, per cui aveva chiesto concedersi la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore della predetta, dalla somma di euro 400,00 allo stato corrisposta alla somma di euro 750,00, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT. In subordine, la predetta aveva chiesto concedersi la revisione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia in una somma ritenuta equa, comunque superiore agli attuali euro 400,00 mensili.
Ancora, la predetta aveva chiesto condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni per la somma di euro 150.000,00 in favore della figlia causati della deprivazione della figura parentale paterna Per_1
e dalla sua assoluta assenza nella vita della figlia. Spese di lite vinte.
Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza n. 24/2024, con la quale il Tribunale di
Santa AR Capua Vetere aveva così provveduto:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Macerata Campania (CE) il
28/12/1995 tra e;
Parte_1 Controparte_1
-dispone che il dovrà contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, versando alla Pt_1 controparte la somma mensile di € 340,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
il predetto dovrà inoltre versare alla resistente € 100,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla resistente;
- compensa le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il e con lo stesso, all'esito delle argomentazioni Pt_1 esposte, ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne pari alla somma di € 340,00, nonché dell'assegno divorzile di € 100,00 posto in favore della Per_1
, entrambi rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT. CP_1 Si è costituita quest'ultima, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello principale proposto dal , Pt_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché la conferma della sentenza impugnata ed in via incidentale la riforma dell'importo stabilito per l'assegno divorzile in favore della , CP_1 chiedendo l'aumento dello stesso ad almeno euro 500,00 mensili, somma questa rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT . Spese vinte.
Disposto lo svolgimento del processo con le modalità della trattazione scritta, in data 30.6.2025 il difensore della ha depositato l'atto riproducente l'accordo transattivo intervenuto tra le parti CP_1
e regolarmente sottoscritto dalle stesse.
Nel rispetto del termine per note fissato da questa Corte, la ha inoltre depositato note CP_1 chiedendo - in ragione del raggiunto accordo - la cessata materia del contendere e l'intervenuta estinzione del giudizio.
Analoghe richieste ha formulato il nelle proprie note scritte. Pt_1
All'esito del deposito di note, con ordinanza dell'8.10.2025, la presente causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
Tanto premesso rileva questa Corte che, come da atto di transazione del 17.2.2025 regolarmente sottoscritto dalle stesse ed allegato in atti, le parti hanno raggiunto un accordo in forza del quale CP_1 ha rinunciato sia all'assegno divorzile di € 100,00, sia al mantenimento della figlia
[...] maggiorenne -in entrambi i casi oltre rivalutazione ISTAT - nonché al 50% delle spese extra-assegno; ciò in quanto la figlia dal mese successivo sarebbe divenuta indipendente economicamente per occupazione al lavoro. Il dal canto suo ha preso atto di tale rinuncia che ha accettato, con conseguente esonero Pt_1
a partire dal successivo mese di Marzo, dal pagamento a suo carico della somma di € 340,00 in favore della moglie e di € 100,00 in favore della figlia.
Le parti hanno inoltre rinunciato reciprocamente ad ogni pretesa risarcitoria o restitutoria ed hanno dichiarato di non aver nulla altro a pretendere rispettivamente.
Infine, in ordine alle spese di lite è stato stabilito che le stesse dovevano essere interamente compensate tra le parti.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Spese compensate.
p.q.m.
La Corte così provvede:
a) dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio avente ad oggetto l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 4/24 emessa dal Tribunale di Santa AR Capua Vetere.
[...]
b) spese compensate. Napoli, c.c. del 14.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa IS AV