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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, in composizione Collegiale ed in persona dei Giudici
Dr.ssa Enrica De Sire Presidente
Dr.ssa Aurelia CuomoGiudice est
Dr.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di RG 3237/2022
TRA
nato a [...] il [...] rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Pietro Varriale, giusta procura in atti
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
Vittorio De Filippo, giusta procura in atti
(cf. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Sede
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore proponeva azione, ex art. 221 c.p.c., al fine di sentir dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta ai seguenti documenti:
-avviso di accertamento TARSU - anno 2011, prot. n. L 110002267 del 10-11-16; -avviso di accertamento TARSU - anno 2012, prot. n. 5287 del 28-11-17.
Con comparsa di costituzione depositata il 03.08.2022, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale, nel contestare la domanda, preliminarmente ne eccepiva la nullità, CP_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità, rilevando, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva.
In data 06.10.2022, si costituiva in giudizio altresì l'Avvocatura distrettuale dello Stato per conto dell' contestando l'avversa domanda, rilevando il suo difetto di CP_3
legittimazione passiva.
Nel corso del giudizio parte attrice, in data 14.11.2023, a mezzo del suo procuratore costituito dichiarava di rinunciare alla propria azione nei confronti delle convenute.
Le convenute prendevano atto di tale rinuncia nei loro confronti e chiedevano la condanna delle spese di parte attrice.
All'udienza del 4-12-2024, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
In via assolutamente preliminare il Collegio dà atto dell'intervenuta rinuncia “all'azione” da parte di , formalizzata attraverso deposito di scritto autografo da Parte_1
parte del medesimo da parte del suo difensore costituito in data 14.11.2023.
La rinuncia all'azione, come noto, implica la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto e costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa ed a differenza della rinuncia agli atti del giudizio non richiede alcuna accettazione ad opera delle controparti, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18255 del 10/09/2004).
Va dunque dichiarata la cessata materia del contendere per intervenuta rinunzia.
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della decisione e dell'assenza di attività istruttoria né di rilevanti questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, definitivamente pronuciando, così provvede:
1) Dichiara la cassata materia del contendere per intervenuta rinunzia all'azione; 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, quantificate in euro 3.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 13.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire