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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/12/2024, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1345/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CANINO LUCIA
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
ORLANDO GIORDANO e ORLANDO VINCENZO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 27/11/2024.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 5.07.2022, , n.q. di genitore esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , nato in data [...], chiedeva accertarsi Per_1
rispetto a detto minore la paternità naturale di essendo già stato accertato Controparte_1
che costui non era figlio del marito (sent. n. 971/2021). Persona_2
Deduceva, infatti, di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale con il Lo Giudice dal maggio
2004 al febbraio 2015, da cui era nato un figlio e rappresentava che il convenuto non aveva mai negato di esserne il padre ed inizialmente aveva contribuito al suo mantenimento con la somma mensile di € 500,00 per poi disinteressarsi del minore una volta cessata la loro relazione sentimentale.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. e disporsi eventuale ammissione di consulenza medico legale finalizzata all'accertamento della discendenza biologica.
Per l'effetto, chiedeva che venisse posto carico del Lo Giudice un assegno di mantenimento in favore del minore pari almeno ad € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita di e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre collocataria, oltre al Per_1
70% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio Lo Giudice non contestando di aver intrattenuto una relazione CP_1
con la ricorrente ma sollevando dubbi circa la propria condizione di padre biologico del minore.
In data 18.03.2023, si costituiva il minore , in persona del curatore speciale Persona_3
Avv. D'Aleo, che aderiva alla domanda spiegata da parte attrice, chiedendo disporsi C.T.U. volta ad accertare la paternità.
*****
All'udienza del 3.04.2024, il curatore rappresentava la volontà del minore di mantenere il cognome della madre, in segno di riconoscenza, e di aggiungere quello del padre naturale.
pagina 2 di 5 Nella stessa occasione, comparse le parti personalmente, dopo interlocuzione, chiedevano di avviare a decisione la causa sullo status e sulla attribuzione del doppio cognome.
Indi, con sentenza parziale n. 341/24 del 13/05/24, il Tribunale di Trapani dichiarava che
è figlio di con la possibilità di aggiungere il cognome Persona_4 Controparte_1
del padre a quello della madre.
Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione al mantenimento ed all'affidamento del minore.
All'udienza del 27/11/2024 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1).Il convenuto Lo Giudice manifesta la volontà di cedere al proprio figlio CP_1 [...]
i seguenti beni immobili di sua proprietà e più precisamente un Controparte_2
appartamento per civile abitazione sito in Trapani all'indirizzo di via N. Montanti n° 1, posto al piano 2° di un edificio di maggiori dimensioni, censito al catasto fabbricati di Trapani al foglio
12, part. 865, sub 51, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita € 581,02. Costituiscono pertinenza dell'appartamento suddetto e verranno ricompresi nella cessione: a) un locale garage sito in
Trapani nella via N. Montanti n° 1, piano terra, censito nel catasto fabbricati di Trapani al foglio
12, part. 865, sub 20, cat. C/6, classe 7, mq 18, rendita € 56,71; b) un posto auto allo scoperto sito in Trapani all'indirizzo di via N. Montanti n° 1piano terra, censito nel catasto fabbricati di Trapani al foglio 12 part. 865, sub 37, cat. C/6, classe 1, mq 12, rendita € 22,93.
2) Il sig. si obbliga a formalizzare il relativo atto di donazione, dinanzi al Controparte_1
notaio di Trapani, non appena il minore conseguirà le necessarie Per_5 Per_1
autorizzazioni da parte del competente Giudice Tutelare e, comunque, entro e non oltre il termine di un mese dall'ottenimento delle stesse, assumendo, altresì, l'obbligo di farsi carico delle spese notarili occorrenti per la stipula dell'anzidetto rogito. A tal uopo si specifica che interverrà all'atto, al fine di accettare il suddetto trasferimento, l'Avv. Maria Patrizia D'Aleo, nella sua qualità di curatore speciale del minore, la quale si farà carico di ottenere le sopra menzionate autorizzazioni.
pagina 3 di 5 Precisa il sig. che l'appartamento dianzi descritto, con le relative Controparte_1
pertinenze, è in atto locato al sig. , con contratto stipulato il 28/06/2017, con Parte_2
decorrenza 1/07/2017-30/06/2021, rinnovato tacitamente per un ulteriore quadriennio, dietro la corresponsione da parte del conduttore di un canone mensile di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00).
Si fa obbligo pertanto il locatore, sig. di comunicare al sopra nominato Controparte_1
conduttore, sig. , disdetta del contratto, che andrà a scadere il 30/06/2025, Parte_2
indicandogli il nome del cessionario, , alla madre del quale, Controparte_2
sig.ra , il locatore medesimo sarà tenuto a versare il canone pattuito a far Parte_1 tempo dal mese di dicembre 2024 fino alla scadenza del contratto e/o al rilascio dell'immobile.
3) Per quel che riguarda il contributo per il mantenimento del minore Controparte_2
resta fermo quanto statuito dal Tribunale di Trapani con la sentenza n° 341/2024,
[...]
talchè il sig. rimane obbligato a versare per il suddetto titolo, direttamente Controparte_1
alla madre, sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché a contribuire nella misura del 70%
a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie secondo il Protocollo approvato presso l'intestato Tribunale.
4) La GN , con l'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte dal Parte_1 convenuto, nel dichiararsi interamente soddisfatta, rinuncia a tutte le pretese azionate con l'atto introduttivo del presente giudizio, ivi compresa la richiesta di indennizzo per il mantenimento del minore fin dalla data della di lui nascita. Per_1
Resta inteso che l'efficacia di ogni elemento della presente convenzione viene espressamente subordinata alla stipula dell'atto di donazione che il sig. si è obbligato di Controparte_1
stipulare in favore del minore . Persona_4
5) In ordine all'affidamento del minore , le parti convengono che lo stesso venga Per_1
affidato condivisamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio Contr della madre e prosecuzione della presa in carico da parte del per la individuazione in concreto delle modalità di incontro fra padre e figlio;
la UOS PSG riferirà a sei mesi al G.T. pagina 4 di 5 6) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra tutte le parti.”
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da accordo.
P.Q.M.
- regola i termini del regime di affido e mantenimento del minore alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- mantiene ferme le deleghe in atto con onere di riferire a sei mesi al G.T.;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1345/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CANINO LUCIA
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
ORLANDO GIORDANO e ORLANDO VINCENZO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 27/11/2024.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 5.07.2022, , n.q. di genitore esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul minore , nato in data [...], chiedeva accertarsi Per_1
rispetto a detto minore la paternità naturale di essendo già stato accertato Controparte_1
che costui non era figlio del marito (sent. n. 971/2021). Persona_2
Deduceva, infatti, di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale con il Lo Giudice dal maggio
2004 al febbraio 2015, da cui era nato un figlio e rappresentava che il convenuto non aveva mai negato di esserne il padre ed inizialmente aveva contribuito al suo mantenimento con la somma mensile di € 500,00 per poi disinteressarsi del minore una volta cessata la loro relazione sentimentale.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. e disporsi eventuale ammissione di consulenza medico legale finalizzata all'accertamento della discendenza biologica.
Per l'effetto, chiedeva che venisse posto carico del Lo Giudice un assegno di mantenimento in favore del minore pari almeno ad € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla data di nascita di e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre collocataria, oltre al Per_1
70% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio Lo Giudice non contestando di aver intrattenuto una relazione CP_1
con la ricorrente ma sollevando dubbi circa la propria condizione di padre biologico del minore.
In data 18.03.2023, si costituiva il minore , in persona del curatore speciale Persona_3
Avv. D'Aleo, che aderiva alla domanda spiegata da parte attrice, chiedendo disporsi C.T.U. volta ad accertare la paternità.
*****
All'udienza del 3.04.2024, il curatore rappresentava la volontà del minore di mantenere il cognome della madre, in segno di riconoscenza, e di aggiungere quello del padre naturale.
pagina 2 di 5 Nella stessa occasione, comparse le parti personalmente, dopo interlocuzione, chiedevano di avviare a decisione la causa sullo status e sulla attribuzione del doppio cognome.
Indi, con sentenza parziale n. 341/24 del 13/05/24, il Tribunale di Trapani dichiarava che
è figlio di con la possibilità di aggiungere il cognome Persona_4 Controparte_1
del padre a quello della madre.
Con separata ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti in relazione al mantenimento ed all'affidamento del minore.
All'udienza del 27/11/2024 le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1).Il convenuto Lo Giudice manifesta la volontà di cedere al proprio figlio CP_1 [...]
i seguenti beni immobili di sua proprietà e più precisamente un Controparte_2
appartamento per civile abitazione sito in Trapani all'indirizzo di via N. Montanti n° 1, posto al piano 2° di un edificio di maggiori dimensioni, censito al catasto fabbricati di Trapani al foglio
12, part. 865, sub 51, cat. A/2, classe 5, vani 7,5, rendita € 581,02. Costituiscono pertinenza dell'appartamento suddetto e verranno ricompresi nella cessione: a) un locale garage sito in
Trapani nella via N. Montanti n° 1, piano terra, censito nel catasto fabbricati di Trapani al foglio
12, part. 865, sub 20, cat. C/6, classe 7, mq 18, rendita € 56,71; b) un posto auto allo scoperto sito in Trapani all'indirizzo di via N. Montanti n° 1piano terra, censito nel catasto fabbricati di Trapani al foglio 12 part. 865, sub 37, cat. C/6, classe 1, mq 12, rendita € 22,93.
2) Il sig. si obbliga a formalizzare il relativo atto di donazione, dinanzi al Controparte_1
notaio di Trapani, non appena il minore conseguirà le necessarie Per_5 Per_1
autorizzazioni da parte del competente Giudice Tutelare e, comunque, entro e non oltre il termine di un mese dall'ottenimento delle stesse, assumendo, altresì, l'obbligo di farsi carico delle spese notarili occorrenti per la stipula dell'anzidetto rogito. A tal uopo si specifica che interverrà all'atto, al fine di accettare il suddetto trasferimento, l'Avv. Maria Patrizia D'Aleo, nella sua qualità di curatore speciale del minore, la quale si farà carico di ottenere le sopra menzionate autorizzazioni.
pagina 3 di 5 Precisa il sig. che l'appartamento dianzi descritto, con le relative Controparte_1
pertinenze, è in atto locato al sig. , con contratto stipulato il 28/06/2017, con Parte_2
decorrenza 1/07/2017-30/06/2021, rinnovato tacitamente per un ulteriore quadriennio, dietro la corresponsione da parte del conduttore di un canone mensile di € 450,00
(quattrocentocinquanta/00).
Si fa obbligo pertanto il locatore, sig. di comunicare al sopra nominato Controparte_1
conduttore, sig. , disdetta del contratto, che andrà a scadere il 30/06/2025, Parte_2
indicandogli il nome del cessionario, , alla madre del quale, Controparte_2
sig.ra , il locatore medesimo sarà tenuto a versare il canone pattuito a far Parte_1 tempo dal mese di dicembre 2024 fino alla scadenza del contratto e/o al rilascio dell'immobile.
3) Per quel che riguarda il contributo per il mantenimento del minore Controparte_2
resta fermo quanto statuito dal Tribunale di Trapani con la sentenza n° 341/2024,
[...]
talchè il sig. rimane obbligato a versare per il suddetto titolo, direttamente Controparte_1
alla madre, sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché a contribuire nella misura del 70%
a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie secondo il Protocollo approvato presso l'intestato Tribunale.
4) La GN , con l'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte dal Parte_1 convenuto, nel dichiararsi interamente soddisfatta, rinuncia a tutte le pretese azionate con l'atto introduttivo del presente giudizio, ivi compresa la richiesta di indennizzo per il mantenimento del minore fin dalla data della di lui nascita. Per_1
Resta inteso che l'efficacia di ogni elemento della presente convenzione viene espressamente subordinata alla stipula dell'atto di donazione che il sig. si è obbligato di Controparte_1
stipulare in favore del minore . Persona_4
5) In ordine all'affidamento del minore , le parti convengono che lo stesso venga Per_1
affidato condivisamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio Contr della madre e prosecuzione della presa in carico da parte del per la individuazione in concreto delle modalità di incontro fra padre e figlio;
la UOS PSG riferirà a sei mesi al G.T. pagina 4 di 5 6) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra tutte le parti.”
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate come da accordo.
P.Q.M.
- regola i termini del regime di affido e mantenimento del minore alle condizioni di cui all'accordo richiamato in parte motiva;
- mantiene ferme le deleghe in atto con onere di riferire a sei mesi al G.T.;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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