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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5527/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5527/2024 dell'udienza del 31/03/2025
Il giorno 31 marzo 2025, alle ore 09:34, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Sono presenti: per parte ricorrente, l'Avv. Cicatiello Sonia, per delega dell'Avv. D'Ambrosio
Ferdinando, la quale si riporta al ricorso introduttivo e a tutti i propri atti di causa, nonché alle domande e conclusioni ivi formulate chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese di lite e attribuzione;
per parte resistente, l'Avv. Parzanese , il quale si riporta alla Controparte_2
propria comparsa di costituzione e risposta e alle difese e conclusioni già ivi spiegate, chiedendone l'accoglimento, con conseguente rigetto della domanda attorea;
l'Avv. Parzanese chiede termine per note.
L'Avv. Cicatiello, per parte ricorrente, sulla richiesta del termine per note formulata da parte resistente rappresenta la natura meramente documentale della causa.
Il Giudice, letti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:48, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5527/2024 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Orta di Atella Parte_1 C.F._1 alla Via S. Caterina da Siena n. 16, presso lo studio dell'Avv. D'ambrosio Ferdinando (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo
RICORRENTE
E (c.f.: , elettivamente domiciliata in Gricignano CP_1 C.F._3
Di Aversa alla Via Vittorio Ronza n. 26, presso lo studio dell'Avv. Parzanese Angelo Igor Ludwig (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato telematicamente in data
01/07/2024, e, poi, ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha adìto questo Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di al pagamento della somma di euro 62.000,00 (oltre CP_1 interessi legali), pari al doppio di quella versata a titolo di caparra confirmatoria in n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
forza di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data
08/09/2022.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che con detto preliminare di compravendita l'odierna resistente, , aveva promesso in vendita ad CP_1 essa , che si era impegnata ad acquistare, l'appartamento residenziale Parte_1 sito in Sant'Arpino (CE) alla Via Irma Bandiera, identificato in Catasto al Foglio 1 –
Particella 5031 – Subalterno 2, composto da 4 vani, Categoria A/2, Classe 2, piano T, con rendita di € 258,23. Ha dedotto, ancora, la ricorrente di aver versato alla resistente, a titolo di caparra confirmatoria, in dieci (10) rate mensili, tramite il marito
, la somma complessiva di euro 31.000,00 (trentunomila/00); Persona_1 esponeva, poi, che, non avendo la promittente venditrice rispettato il termine per la consegna del bene (convenuto nel giorno 01/01/2023 all'art. 4 del contratto preliminare), con raccomandate del 16/11/2023 e del 29/11/2023, aveva inviato diffida alla stipula del contratto definitivo innanzi al notaio dott. in Persona_2
Sant'Arpino e, stante la mancata comparizione della , di aver receduto dal CP_1 contratto di compravendita;
anche il tentativo di mediazione obbligatorio, esperito innanzi all'organismo InMediaLex s.r.l. fissato il giorno 13/02/2024, era andato deserto.
Ella ricorrente formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- in accoglimento di tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dall'attore, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di €. 62.000,00 oltre gli interessi legali;
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di cui al presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
06/12/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha resistito all'avversa CP_1 pretesa eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda attorea per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, ne ha eccepito l'infondatezza per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai pagamenti dall'attrice assunti come eseguiti ed essendo le ricevute versate in atti intestate a tale , soggetto estraneo al contratto. Non vi sarebbe – Persona_1 secondo la resistente – prova del credito, né corrispondenza tra quanto riportato all'art. 4 del contratto e le ricevute stesse;
non vi sarebbe, altresì, prova che giustifichi i pagamenti del 06/07/2022 e del giorno 11/07/2022 e quello come caparra confirmatoria;
vi sarebbe discordanza tra quanto statuito nel contratto e quanto riportato nelle diffide.
Alla prima udienza di trattazione fissata del 16 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, in assenza di istanze istruttorie costituende articolate dalle parti e in assenza di alcun “giustificato motivo” che legittimasse la concessione dell'ulteriore n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
appendice temporale prevista dall'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio) — peraltro neppure prospettato dalle parti — la causa veniva rinviata per la precisazione delle occlusioni alla odierna udienza di discussione del 31 marzo
2025, ex art. 281-sexies c.p.c..
In via pregiudiziale di rito, va affermata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, avanzata da parte resistente, per l'asserito mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, poiché la domanda attorea eccede il limite di valore previsto dall'art. 3, D.L. 162/2014, onde l'inapplicabilità, alla specie, della procedura conciliativa in esame.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti in appresso indicati.
E' risultato documentalmente provato in atti che tra le odierne parti in causa risulta essere stato stipulato, in data 29 agosto 2022, un contratto preliminare con il quale l'odierna convenuta, in qualità di promittente venditrice, prometteva di vendere alla attrice, in qualità di promissaria acquirente, l'unità immobiliare sita in Sant'Arpino
(CE) alla Via Irma Bandiera identificato al catasto al Foglio 1 – Particella 5031 –
Subalterno 2 composto da 4 vani Categoria A/2 Classe 2, con rendita di € 258,23, (cfr. contratto preliminare prodotto in atti da parte attrice).
Nella scrittura privata dianzi richiamata le parti pattuivano, altresì, di fissare il prezzo complessivo della compravendita in euro 75.000,00, dandosi reciprocamente atto che, di predetta somma, euro 30.000,00 erano stati già pagati dalla promissaria acquirente con tre rate da euro 10.000,00 così suddivise: euro 10.000,00 pagati in data
6 luglio 2022; euro 10.000,00 pagati in data in data 11 luglio 2022 ed euro 10.000, pagati alla data della sottoscrizione dell'atto e “da valere come caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile” (cfr. art. 4 della scrittura privata stipulata tra le parti e prodotta in atti dalla istante); pattuivano, inoltre, le parti che la restante parte del prezzo, pari ad euro 45.000,00, sarebbe stata versata con rate da euro 500,00 mensili a partire dal giorno 01/01/2023 indicando tale giorno quale “data che coincide con il pieno possesso dell'immobile da parte dell'acquirente.”.
A fronte di tali accordi contrattuali (documentalmente provati in atti e assolutamente pacifici tra le parti, non avendo la convenuta sollevato in merito alcuna specifica e circoscritta contestazione), parte attrice ha dedotto l'inadempimento della controparte agli obblighi sanciti nel menzionato contratto preliminare, non avendo la promittente venditrice dato seguito alla stipula del definitivo entro i termini pattuiti in contratto, ed essendo rimasto senza effetto l'invito al rogito definitivo rivoltole dalla odierna ricorrente (anche tale ultima circostanza mai specificamente contestata dalla resistente).
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
In diritto giova rammentare l'oramai pacifico principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte in materia di riparto dell'onere della prova in tema di domanda di risoluzione e risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, secondo cui, nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto in giudizio, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore (cfr. Cass., SS.UU., 13533/2001 e le innumerevoli successive pronunce conformi, tra cui, ex multis Cass. 11173/2012;
7530/2012; 3373/2010).
Alla stregua di quanto precede, producendo il titolo negoziale dedotto in lite e deducendo l'altrui inadempimento alle obbligazioni ivi sancite, dimostrando i pagamenti effettuati, l'attrice risulta aver certamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, essendo, piuttosto, spettato a parte convenuta provare, di contro, il proprio adempimento o qualsivoglia ulteriore fatto estintivo, modificativo o impeditivo rispetto al diritto azionato da controparte.
Tuttavia, assumendo sul punto una condotta processuale quasi del tutto inerte, nulla di tutto ciò risulta aver dedotto e provato la resistente, che neppure ha articolato alcuna istanza istruttoria al riguardo.
Ed invero, la resistente, benché ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio, non ha sollevato eccezioni relative all'inadempimento contestatole, non ha fornito alcuna prova contraria, non ha disconosciuto la documentazione prodotta nei suoi confronti, né tantomeno ha provato l'eventuale stipula del contratto definitivo.
Del tutto irrilevante a paralizzare la pretesa della ricorrente è l'eccezione secondo cui le quietanze in atti sarebbero state rilasciate a tale , quale “soggetto Persona_1 estraneo al contratto”, poiché nelle quietanze in atti quest'ultimo risulta essere stato espressamente indicato dalla medesima (alla quale tutte le dichiarazioni di CP_1 quietanza in atti sono univocamente riconducibili, per averle ella sottoscritte, con sottoscrizione in alcun modo contestata nell'ambito del presente giudizio, né diversamente sconfessata da qualsivoglia prova contraria) come marito della Pt_1
inoltre, tutte le causali indicate nelle quietanze in atti recano espressamente
[...] sia la dicitura “acquisto casa”, che anche il riferimento nominativo alla . Parte_1
Se ciò non bastasse, inoltre, la circostanza che l'attrice ebbe a versare alla convenuta le somme innanzi indicate (e del tutto conformi all'ammontare delle quietanze in atti, che, anzi, eccedono quanto previsto in contratto di euro 1.000,00) si evince anche dallo stesso contratto preliminare stipulato tra le parti, ove queste ultime si davano n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
— appunto — reciprocamente atto del versamento, da parte della promissaria acquirente (la ) alla promittente venditrice (la ) della complessiva Pt_1 CP_1 somma di euro 30.000,00 (cfr. il già su richiamato art. 4 della scrittura privata stipulata tra le parti).
Dunque, deve ritenersi pienamente documentalmente dimostrato in atti che la resistente, pur incassando la somma di euro 31.000,00 per la vendita dell'unità immobiliare de qua, non si sia mai adoperata per pervenire alla stipula del contratto definitivo, nonostante le ripetute diffide ricevute in tal senso della odierna attrice, rimanendo, rispetto ad esse, del tutto inerte e inadempiente.
Tutti gli elementi innanzi illustrati convergono, in modo univoco, a dimostrare la definitiva volontà della convenuta di sottrarsi agli obblighi contrattuali assunti con il contratto preliminare qui dedotto in lite.
Venendo, invece, alle conseguenze scaturenti dall'accertato inadempimento, parte ricorrente ha espressamente chiesto di ricollegare all'inadempimento della resistente
— che legittima il suo recesso dal contratto preliminare per cui è causa — il conseguente proprio diritto al pagamento, in suo favore, del doppio della caparra confirmatoria elargita alla controparte, ex art. 1385 c.c., che ha quantificato in euro
62.000,00, oltre gli interessi determinati nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c..
Tale domanda può trovare certamente accoglimento nell'an, ma non é del tutto fondata nella determinazione che parte attrice ha operato del “quantum”; la ricorrente, infatti, ha provato di essere titolare di un diritto di credito nei confronti della resistente, ma ha errato nel quantificarlo.
In diritto, giova preliminarmente osservare che in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'articolo 1385 cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o, se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento stesso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ. e il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'articolo 1223 cod. civ. (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
05/02/2018 , n. 2747).
Val bene, inoltre, rammentare che la caparra confirmatoria ha natura composita — consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili — e funzione eclettica, in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
cauzione); consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice;
indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte.
Invero, la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata (cfr. Cass. civ. sez. 2 , sent. n. 17923 del 23/08/2007; Cass. civ. sez. 3, sent. n.
11356 del 16/05/2006; Cass. civ. sez. 3, sent. n. 18850 del 20/09/2004; più di recente cfr.
Cass. civ. sent. 19801 del 12/07/2021; Cass. civ., Ordinanza Sez. 2 , n. 20532 del
29/09/2020, secondo cui “La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell' "an" e nel "quantum””.).
Nella specie, dall'esame del tenore della domanda attorea, non vi sono dubbi che la ricorrente abbia optato proprio per il recesso ex art. 1385 c.c. (peraltro da essa inequivocabilmente manifestato alla controparte anche nelle missive stragiudiziale a quest'ultima inviate prima dell'introduzione del presente giudizio e parimenti prodotte in atti).
Orbene, avendo parte ricorrente pacificamente consegnato una caparra confirmatoria alla parte promittente venditrice inadempiente, la stessa ha diritto di esigere il doppio della somma versata a tale titolo, con esclusione del diritto al cumulo di ogni ulteriore risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda di recesso ex art. 1385
c.c. avanzata da parte attrice, in relazione al contratto preliminare dedotto in lite, va accolta e, conseguentemente, deve ritenersi accertato il diritto della stessa parte di ottenere il pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria illo tempore già integralmente versata alla originaria promittente venditrice in sede di sottoscrizione del preliminare;
va, tuttavia, precisato che le parti, nel contratto in atti, hanno attribuito espressa funzione di caparra confirmatoria, non all'intero importo complessivamente elargito dalla istante in favore della convenuta, bensì al solo limitato importo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
Il dato testuale del contratto stipulato tra le parti è stato molto chiaro in tale senso, essendo stato ivi concordato tra le parti quanto segue: «Il prezzo della suddetta vendita viene stabilito in Euro 75.000,00 dico (settantacinquemila//00). Di detta somma Euro
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
30.000,00 (trentamila//00) sono stati già pagati con tre rate da €. 10.000,00 così suddivise: -
€. 10.000,00 pagati in data in data 06.07.22; - €. 10.000,00 pagati in data in data 11.07.22; -
€. 10.000,00 pagati alla data della sottoscrizione del presente atto/scrittura e da valere come caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile.[…]» (cfr. il già richiamato art. 4 del contratto preliminare prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente).
Ne consegue che, degli euro 30.000,00 previsti in contratto, solo al limitato importo di euro 10.000,00 le parti attribuivano — pattiziamente ed espressamente — la funzione di caparra confirmatoria, dovendosi, invece, considerare tutto il residuo importo versato dalla attrice in favore della convenuta in anticipata esecuzione del contratto in oggetto quale mero acconto sul totale dovuto.
Invero, la differenza sostanziale tra acconto e caparra risiede nel fatto che mentre il primo non ha alcuna rilevanza risarcitoria in caso di mancata conclusione del contratto, la seconda vincola e garantisce le parti rispetto al mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato.
Dunque, l'acconto non costituisce altro che una somma che viene versata dal potenziale acquirente a titolo di anticipo sul prezzo di vendita senza funzione di garanzia alcuna.
Ciò vuol dire che qualora non si pervenga alla stipula del contratto definitivo, tale somma dovrà essere sempre restituita all'acquirente, anche nel caso in cui la mancata vendita sia proprio a lui imputabile (trattandosi di mera ripetizione dell'indebito, ovvero della semplice restituzione di somme rimaste prive dell'originario titolo giustificativo e che nulla ha a che vedere con causali risarcitorie o reintegratorie da fatto illecito); tuttavia, è chiaro che le somme corrisposte a mero titolo di acconto vanno restituite sic et sempliciter (oltre, tuttavia, agli interessi a far data dalla domanda, ex art. 2033 c.c., dovendo, di contro, l'istante che li pretenda dal giorno del versamento provare la mala fede dell'accipiens, che non si presume — prova non fornita dall'istante nel caso di specie — ), e non già nel loro ammontare doppio, proprio per la già ricordata totalmente diversa funzione rispetto alla caparra confirmatoria.
Va anche qui precisato che a nulla vale la diversa indicazione che, invece, emerge dalle ricevute/quietanze di pagamento prodotte in atti dalla istante (in cui tutte le causali sono indicate in “Caparra x acquisto casa”); ed invero, da tale generica e atecnica dizione non può farsi discendere né una forza modificativa della pattuizione contrattuale espressamente stipulata tra le parti, né una interpretazione della clausola contrattuale in discorso diversa da quella letterale.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la quietanza costituisce una semplice dichiarazione di scienza con valenza confessoria, priva di efficacia negoziale, con la n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
quale il creditore attesta di aver ricevuto un pagamento (non potendosi, quindi, ad essa attribuire alcuna efficacia modificativa unilaterale di una previsione negoziale pattizia).
Alla luce di tutto quanto innanzi argomentato, pertanto, va affermato il diritto della ricorrente a conseguire, dalla resistente, la somma di euro 20.000,00 (quale doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. di euro 10.000,00 dalla prima versata alla seconda a tal titolo), nonché la somma di euro 21.000,00 (a titolo di semplice restituzione delle ulteriori somme versate dalla prima in favore della seconda a titolo di mero acconto-prezzo per l'acquisto dell'unità immobiliare de qua, in forza del contratto preliminare poi rimasto inadempiuto tra le parti), per complessivi euro
41.000,00 (quarantunomila/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma
1., c.p.c., dalla domanda stragiudiziale (risalente alla messa in mora del 15/11/2023 prodotta in atti da parte attrice e di cui parte convenuta non ha mai contestato la ricezione) e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea e stante, dunque, il prodursi di una soccombenza parziale in parte qua, sussistono, ex art. 92, comma 2, c.p.c., i presupposti per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua dell'un terzo, dovendosi porre la quota dei residui due terzi ad esclusivo carico della parte convenuta soccombente.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte ricorrente parzialmente vittoriosa, avuto, tuttavia, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando ai sensi degli artt. 281-terdecies e
281-sexies c.p.c., nella causa avente ad oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”, pendente tra — ricorrente — e — resistente —, Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione, condanna la resistente, al CP_1
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
pagamento, in favore della ricorrente, , della somma complessiva Parte_1 di euro 41.000,00 (quarantunomila/00), per le casuali di cui in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1., c.p.c., dal 15/11/2023 (per le ragioni di cui in motivazione) e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura di 1/3 (un terzo), le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando parte resistente, CP_1
al pagamento, in favore di parte ricorrente, , dei residui 2/3
[...] Parte_1
(due terzi) delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) per spese, ed euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. D'Ambrosio
Ferdinando, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 31/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5527/2024 dell'udienza del 31/03/2025
Il giorno 31 marzo 2025, alle ore 09:34, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Sono presenti: per parte ricorrente, l'Avv. Cicatiello Sonia, per delega dell'Avv. D'Ambrosio
Ferdinando, la quale si riporta al ricorso introduttivo e a tutti i propri atti di causa, nonché alle domande e conclusioni ivi formulate chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese di lite e attribuzione;
per parte resistente, l'Avv. Parzanese , il quale si riporta alla Controparte_2
propria comparsa di costituzione e risposta e alle difese e conclusioni già ivi spiegate, chiedendone l'accoglimento, con conseguente rigetto della domanda attorea;
l'Avv. Parzanese chiede termine per note.
L'Avv. Cicatiello, per parte ricorrente, sulla richiesta del termine per note formulata da parte resistente rappresenta la natura meramente documentale della causa.
Il Giudice, letti gli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15:48, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5527/2024 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Orta di Atella Parte_1 C.F._1 alla Via S. Caterina da Siena n. 16, presso lo studio dell'Avv. D'ambrosio Ferdinando (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo
RICORRENTE
E (c.f.: , elettivamente domiciliata in Gricignano CP_1 C.F._3
Di Aversa alla Via Vittorio Ronza n. 26, presso lo studio dell'Avv. Parzanese Angelo Igor Ludwig (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._4 calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato telematicamente in data
01/07/2024, e, poi, ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha adìto questo Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di al pagamento della somma di euro 62.000,00 (oltre CP_1 interessi legali), pari al doppio di quella versata a titolo di caparra confirmatoria in n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
forza di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data
08/09/2022.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che con detto preliminare di compravendita l'odierna resistente, , aveva promesso in vendita ad CP_1 essa , che si era impegnata ad acquistare, l'appartamento residenziale Parte_1 sito in Sant'Arpino (CE) alla Via Irma Bandiera, identificato in Catasto al Foglio 1 –
Particella 5031 – Subalterno 2, composto da 4 vani, Categoria A/2, Classe 2, piano T, con rendita di € 258,23. Ha dedotto, ancora, la ricorrente di aver versato alla resistente, a titolo di caparra confirmatoria, in dieci (10) rate mensili, tramite il marito
, la somma complessiva di euro 31.000,00 (trentunomila/00); Persona_1 esponeva, poi, che, non avendo la promittente venditrice rispettato il termine per la consegna del bene (convenuto nel giorno 01/01/2023 all'art. 4 del contratto preliminare), con raccomandate del 16/11/2023 e del 29/11/2023, aveva inviato diffida alla stipula del contratto definitivo innanzi al notaio dott. in Persona_2
Sant'Arpino e, stante la mancata comparizione della , di aver receduto dal CP_1 contratto di compravendita;
anche il tentativo di mediazione obbligatorio, esperito innanzi all'organismo InMediaLex s.r.l. fissato il giorno 13/02/2024, era andato deserto.
Ella ricorrente formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“- in accoglimento di tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dall'attore, condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di €. 62.000,00 oltre gli interessi legali;
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di cui al presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
06/12/2024 si è costituita in giudizio , la quale ha resistito all'avversa CP_1 pretesa eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda attorea per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, ne ha eccepito l'infondatezza per mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai pagamenti dall'attrice assunti come eseguiti ed essendo le ricevute versate in atti intestate a tale , soggetto estraneo al contratto. Non vi sarebbe – Persona_1 secondo la resistente – prova del credito, né corrispondenza tra quanto riportato all'art. 4 del contratto e le ricevute stesse;
non vi sarebbe, altresì, prova che giustifichi i pagamenti del 06/07/2022 e del giorno 11/07/2022 e quello come caparra confirmatoria;
vi sarebbe discordanza tra quanto statuito nel contratto e quanto riportato nelle diffide.
Alla prima udienza di trattazione fissata del 16 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, in assenza di istanze istruttorie costituende articolate dalle parti e in assenza di alcun “giustificato motivo” che legittimasse la concessione dell'ulteriore n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
appendice temporale prevista dall'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio) — peraltro neppure prospettato dalle parti — la causa veniva rinviata per la precisazione delle occlusioni alla odierna udienza di discussione del 31 marzo
2025, ex art. 281-sexies c.p.c..
In via pregiudiziale di rito, va affermata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, avanzata da parte resistente, per l'asserito mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, poiché la domanda attorea eccede il limite di valore previsto dall'art. 3, D.L. 162/2014, onde l'inapplicabilità, alla specie, della procedura conciliativa in esame.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata solo parzialmente fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti in appresso indicati.
E' risultato documentalmente provato in atti che tra le odierne parti in causa risulta essere stato stipulato, in data 29 agosto 2022, un contratto preliminare con il quale l'odierna convenuta, in qualità di promittente venditrice, prometteva di vendere alla attrice, in qualità di promissaria acquirente, l'unità immobiliare sita in Sant'Arpino
(CE) alla Via Irma Bandiera identificato al catasto al Foglio 1 – Particella 5031 –
Subalterno 2 composto da 4 vani Categoria A/2 Classe 2, con rendita di € 258,23, (cfr. contratto preliminare prodotto in atti da parte attrice).
Nella scrittura privata dianzi richiamata le parti pattuivano, altresì, di fissare il prezzo complessivo della compravendita in euro 75.000,00, dandosi reciprocamente atto che, di predetta somma, euro 30.000,00 erano stati già pagati dalla promissaria acquirente con tre rate da euro 10.000,00 così suddivise: euro 10.000,00 pagati in data
6 luglio 2022; euro 10.000,00 pagati in data in data 11 luglio 2022 ed euro 10.000, pagati alla data della sottoscrizione dell'atto e “da valere come caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile” (cfr. art. 4 della scrittura privata stipulata tra le parti e prodotta in atti dalla istante); pattuivano, inoltre, le parti che la restante parte del prezzo, pari ad euro 45.000,00, sarebbe stata versata con rate da euro 500,00 mensili a partire dal giorno 01/01/2023 indicando tale giorno quale “data che coincide con il pieno possesso dell'immobile da parte dell'acquirente.”.
A fronte di tali accordi contrattuali (documentalmente provati in atti e assolutamente pacifici tra le parti, non avendo la convenuta sollevato in merito alcuna specifica e circoscritta contestazione), parte attrice ha dedotto l'inadempimento della controparte agli obblighi sanciti nel menzionato contratto preliminare, non avendo la promittente venditrice dato seguito alla stipula del definitivo entro i termini pattuiti in contratto, ed essendo rimasto senza effetto l'invito al rogito definitivo rivoltole dalla odierna ricorrente (anche tale ultima circostanza mai specificamente contestata dalla resistente).
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
In diritto giova rammentare l'oramai pacifico principio di diritto sancito dalla
Suprema Corte in materia di riparto dell'onere della prova in tema di domanda di risoluzione e risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, secondo cui, nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto in giudizio, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore (cfr. Cass., SS.UU., 13533/2001 e le innumerevoli successive pronunce conformi, tra cui, ex multis Cass. 11173/2012;
7530/2012; 3373/2010).
Alla stregua di quanto precede, producendo il titolo negoziale dedotto in lite e deducendo l'altrui inadempimento alle obbligazioni ivi sancite, dimostrando i pagamenti effettuati, l'attrice risulta aver certamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, essendo, piuttosto, spettato a parte convenuta provare, di contro, il proprio adempimento o qualsivoglia ulteriore fatto estintivo, modificativo o impeditivo rispetto al diritto azionato da controparte.
Tuttavia, assumendo sul punto una condotta processuale quasi del tutto inerte, nulla di tutto ciò risulta aver dedotto e provato la resistente, che neppure ha articolato alcuna istanza istruttoria al riguardo.
Ed invero, la resistente, benché ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio, non ha sollevato eccezioni relative all'inadempimento contestatole, non ha fornito alcuna prova contraria, non ha disconosciuto la documentazione prodotta nei suoi confronti, né tantomeno ha provato l'eventuale stipula del contratto definitivo.
Del tutto irrilevante a paralizzare la pretesa della ricorrente è l'eccezione secondo cui le quietanze in atti sarebbero state rilasciate a tale , quale “soggetto Persona_1 estraneo al contratto”, poiché nelle quietanze in atti quest'ultimo risulta essere stato espressamente indicato dalla medesima (alla quale tutte le dichiarazioni di CP_1 quietanza in atti sono univocamente riconducibili, per averle ella sottoscritte, con sottoscrizione in alcun modo contestata nell'ambito del presente giudizio, né diversamente sconfessata da qualsivoglia prova contraria) come marito della Pt_1
inoltre, tutte le causali indicate nelle quietanze in atti recano espressamente
[...] sia la dicitura “acquisto casa”, che anche il riferimento nominativo alla . Parte_1
Se ciò non bastasse, inoltre, la circostanza che l'attrice ebbe a versare alla convenuta le somme innanzi indicate (e del tutto conformi all'ammontare delle quietanze in atti, che, anzi, eccedono quanto previsto in contratto di euro 1.000,00) si evince anche dallo stesso contratto preliminare stipulato tra le parti, ove queste ultime si davano n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
— appunto — reciprocamente atto del versamento, da parte della promissaria acquirente (la ) alla promittente venditrice (la ) della complessiva Pt_1 CP_1 somma di euro 30.000,00 (cfr. il già su richiamato art. 4 della scrittura privata stipulata tra le parti).
Dunque, deve ritenersi pienamente documentalmente dimostrato in atti che la resistente, pur incassando la somma di euro 31.000,00 per la vendita dell'unità immobiliare de qua, non si sia mai adoperata per pervenire alla stipula del contratto definitivo, nonostante le ripetute diffide ricevute in tal senso della odierna attrice, rimanendo, rispetto ad esse, del tutto inerte e inadempiente.
Tutti gli elementi innanzi illustrati convergono, in modo univoco, a dimostrare la definitiva volontà della convenuta di sottrarsi agli obblighi contrattuali assunti con il contratto preliminare qui dedotto in lite.
Venendo, invece, alle conseguenze scaturenti dall'accertato inadempimento, parte ricorrente ha espressamente chiesto di ricollegare all'inadempimento della resistente
— che legittima il suo recesso dal contratto preliminare per cui è causa — il conseguente proprio diritto al pagamento, in suo favore, del doppio della caparra confirmatoria elargita alla controparte, ex art. 1385 c.c., che ha quantificato in euro
62.000,00, oltre gli interessi determinati nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c..
Tale domanda può trovare certamente accoglimento nell'an, ma non é del tutto fondata nella determinazione che parte attrice ha operato del “quantum”; la ricorrente, infatti, ha provato di essere titolare di un diritto di credito nei confronti della resistente, ma ha errato nel quantificarlo.
In diritto, giova preliminarmente osservare che in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'articolo 1385 cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o, se inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento stesso;
ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ. e il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'articolo 1223 cod. civ. (cfr. Cassazione civile , sez. II ,
05/02/2018 , n. 2747).
Val bene, inoltre, rammentare che la caparra confirmatoria ha natura composita — consistendo in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili — e funzione eclettica, in quanto è volta a garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte (sotto tale profilo avvicinandosi alla n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
cauzione); consente, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice;
indica la preventiva e forfettaria liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell'inadempimento della controparte.
Invero, la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata (cfr. Cass. civ. sez. 2 , sent. n. 17923 del 23/08/2007; Cass. civ. sez. 3, sent. n.
11356 del 16/05/2006; Cass. civ. sez. 3, sent. n. 18850 del 20/09/2004; più di recente cfr.
Cass. civ. sent. 19801 del 12/07/2021; Cass. civ., Ordinanza Sez. 2 , n. 20532 del
29/09/2020, secondo cui “La caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell' "an" e nel "quantum””.).
Nella specie, dall'esame del tenore della domanda attorea, non vi sono dubbi che la ricorrente abbia optato proprio per il recesso ex art. 1385 c.c. (peraltro da essa inequivocabilmente manifestato alla controparte anche nelle missive stragiudiziale a quest'ultima inviate prima dell'introduzione del presente giudizio e parimenti prodotte in atti).
Orbene, avendo parte ricorrente pacificamente consegnato una caparra confirmatoria alla parte promittente venditrice inadempiente, la stessa ha diritto di esigere il doppio della somma versata a tale titolo, con esclusione del diritto al cumulo di ogni ulteriore risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento che ha giustificato il recesso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la domanda di recesso ex art. 1385
c.c. avanzata da parte attrice, in relazione al contratto preliminare dedotto in lite, va accolta e, conseguentemente, deve ritenersi accertato il diritto della stessa parte di ottenere il pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria illo tempore già integralmente versata alla originaria promittente venditrice in sede di sottoscrizione del preliminare;
va, tuttavia, precisato che le parti, nel contratto in atti, hanno attribuito espressa funzione di caparra confirmatoria, non all'intero importo complessivamente elargito dalla istante in favore della convenuta, bensì al solo limitato importo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
Il dato testuale del contratto stipulato tra le parti è stato molto chiaro in tale senso, essendo stato ivi concordato tra le parti quanto segue: «Il prezzo della suddetta vendita viene stabilito in Euro 75.000,00 dico (settantacinquemila//00). Di detta somma Euro
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
30.000,00 (trentamila//00) sono stati già pagati con tre rate da €. 10.000,00 così suddivise: -
€. 10.000,00 pagati in data in data 06.07.22; - €. 10.000,00 pagati in data in data 11.07.22; -
€. 10.000,00 pagati alla data della sottoscrizione del presente atto/scrittura e da valere come caparra confirmatoria per l'acquisto dell'immobile.[…]» (cfr. il già richiamato art. 4 del contratto preliminare prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente).
Ne consegue che, degli euro 30.000,00 previsti in contratto, solo al limitato importo di euro 10.000,00 le parti attribuivano — pattiziamente ed espressamente — la funzione di caparra confirmatoria, dovendosi, invece, considerare tutto il residuo importo versato dalla attrice in favore della convenuta in anticipata esecuzione del contratto in oggetto quale mero acconto sul totale dovuto.
Invero, la differenza sostanziale tra acconto e caparra risiede nel fatto che mentre il primo non ha alcuna rilevanza risarcitoria in caso di mancata conclusione del contratto, la seconda vincola e garantisce le parti rispetto al mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato.
Dunque, l'acconto non costituisce altro che una somma che viene versata dal potenziale acquirente a titolo di anticipo sul prezzo di vendita senza funzione di garanzia alcuna.
Ciò vuol dire che qualora non si pervenga alla stipula del contratto definitivo, tale somma dovrà essere sempre restituita all'acquirente, anche nel caso in cui la mancata vendita sia proprio a lui imputabile (trattandosi di mera ripetizione dell'indebito, ovvero della semplice restituzione di somme rimaste prive dell'originario titolo giustificativo e che nulla ha a che vedere con causali risarcitorie o reintegratorie da fatto illecito); tuttavia, è chiaro che le somme corrisposte a mero titolo di acconto vanno restituite sic et sempliciter (oltre, tuttavia, agli interessi a far data dalla domanda, ex art. 2033 c.c., dovendo, di contro, l'istante che li pretenda dal giorno del versamento provare la mala fede dell'accipiens, che non si presume — prova non fornita dall'istante nel caso di specie — ), e non già nel loro ammontare doppio, proprio per la già ricordata totalmente diversa funzione rispetto alla caparra confirmatoria.
Va anche qui precisato che a nulla vale la diversa indicazione che, invece, emerge dalle ricevute/quietanze di pagamento prodotte in atti dalla istante (in cui tutte le causali sono indicate in “Caparra x acquisto casa”); ed invero, da tale generica e atecnica dizione non può farsi discendere né una forza modificativa della pattuizione contrattuale espressamente stipulata tra le parti, né una interpretazione della clausola contrattuale in discorso diversa da quella letterale.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la quietanza costituisce una semplice dichiarazione di scienza con valenza confessoria, priva di efficacia negoziale, con la n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
quale il creditore attesta di aver ricevuto un pagamento (non potendosi, quindi, ad essa attribuire alcuna efficacia modificativa unilaterale di una previsione negoziale pattizia).
Alla luce di tutto quanto innanzi argomentato, pertanto, va affermato il diritto della ricorrente a conseguire, dalla resistente, la somma di euro 20.000,00 (quale doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. di euro 10.000,00 dalla prima versata alla seconda a tal titolo), nonché la somma di euro 21.000,00 (a titolo di semplice restituzione delle ulteriori somme versate dalla prima in favore della seconda a titolo di mero acconto-prezzo per l'acquisto dell'unità immobiliare de qua, in forza del contratto preliminare poi rimasto inadempiuto tra le parti), per complessivi euro
41.000,00 (quarantunomila/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma
1., c.p.c., dalla domanda stragiudiziale (risalente alla messa in mora del 15/11/2023 prodotta in atti da parte attrice e di cui parte convenuta non ha mai contestato la ricezione) e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea e stante, dunque, il prodursi di una soccombenza parziale in parte qua, sussistono, ex art. 92, comma 2, c.p.c., i presupposti per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua dell'un terzo, dovendosi porre la quota dei residui due terzi ad esclusivo carico della parte convenuta soccombente.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014
(così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal
23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass.
SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte ricorrente parzialmente vittoriosa, avuto, tuttavia, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, in fatto e in diritto, dirimenti ai fini decisori.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando ai sensi degli artt. 281-terdecies e
281-sexies c.p.c., nella causa avente ad oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”, pendente tra — ricorrente — e — resistente —, Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione, condanna la resistente, al CP_1
n. 5527/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 10 N. 5527/2024 R.G.A.C.
pagamento, in favore della ricorrente, , della somma complessiva Parte_1 di euro 41.000,00 (quarantunomila/00), per le casuali di cui in motivazione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1., c.p.c., dal 15/11/2023 (per le ragioni di cui in motivazione) e sino al soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura di 1/3 (un terzo), le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando parte resistente, CP_1
al pagamento, in favore di parte ricorrente, , dei residui 2/3
[...] Parte_1
(due terzi) delle dette spese, che qui si liquidano (già al netto della quota compensata) in complessivi euro 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) per spese, ed euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. D'Ambrosio
Ferdinando, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Aversa, 31/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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