Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 414/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
12/07/1967 Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- Dichiarare la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
- Ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Emettere sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la dimora coniugale sita in Fara Novarese, Via Dante nr. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenza, rimane nella disponibilità del Sig. ; CP_1
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ed espressamente a richiedere qualsiasi tipologia di mantenimento;
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4. I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione della emananda sentenza
*** CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere dei sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi ovvero fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c., con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, con le quali le parti chiederanno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 31/12/2014 in Medina Gounass (Senegal); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 142, parte 2, serie C, anno 2019;
- Ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Emettere sentenza di scioglimento alle seguenti condizioni:
1. Confermare che la dimora coniugale sita in Fara Novarese, Via Dante nr. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenza, rimane nella disponibilità del Sig. ; CP_1
2. Confermare che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a richiedere qualsiasi tipologia di mantenimento;
3. Darsi atto che i coniugi hanno già regolato i loro rapporti di natura patrimoniale
4. Darsi atto che i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
*** I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronuncia di separazione, sia per la fase relativa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
SENEGAL, in data 31/12/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania al n.142, parte 2, serie C, anno 2019. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Pag. 2 Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata GUINEA in Parte_1 data 01/01/1992 e , nato in BORGOSESIA (VC) in [...] Controparte_1
12/07/1967;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29.4.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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