Art. 2.
Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065 , al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed i ruoli organici dei segretari e degli economi-cassieri degli educandati femminili dello Stato, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038 , alle leggi 25 luglio 1952, n. 1079, 22 marzo 1952, n. 209 , al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Di conseguenza sono soppressi il ruolo organico degli economi dei convitti nazionali di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065 , al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed i ruoli organici dei segretari e degli economi-cassieri degli educandati femminili dello Stato, di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038 , alle leggi 25 luglio 1952, n. 1079, 22 marzo 1952, n. 209 , al quadro 31-b), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , ed al quadro 32-a), annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .