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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Parte_1 C.F._1
Guerriero (C.F.: pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso di lui in Taurasi (Av) alla Via Risorgimento n.1
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del Procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa da (P. IVA e C.F. ) e, congiuntamente e Controparte_2 P.IVA_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Renata Castellan (C.F. ) e Sebastiano Angelo Scarpa C.F._3
(C.F. ; pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Falcolini sito in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Via
Arcora Provinciale n. 110
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
305/2022 - emesso dall'intestato Tribunale in data 31.03.2022 e notificato il successivo 16.04.2022 - con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 5.950,04, oltre interessi contrattuali convenuti e spese del procedimento monitorio, in favore della ricorrente CP_1
Con la proposta opposizione il , in via principale, ha disconosciuto l'autenticità di ogni
[...] Pt_1
pagina 1 di 7 sottoscrizione di atti e contratti afferenti alla domanda monitoria e, in via meramente gradata, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della odierna opposta, rassegnando le seguenti conclusioni innanzi a questo Tribunale: “- Accertare e dichiarare in via preliminare la assoluta estraneità del sig.
, da ogni pattuizione, non avendo questi mai sottoscritto alcun contratto, inoltre si Parte_1 disconoscono tutte le sottoscrizioni, nonché ogni atto e mediante il quali parte avversa richiede somme di danaro;
- Ancora in via subordinata accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'odierna società opposta;
- Ed infine, alla luce delle richiesta innanzi articolate, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiararne l'integrale nullità ed inesistenza giuridica e/o pronunziare l'annullamento per tutti i motivi innanzi esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali ex art 15 TF.”.
Radicatosi il contradditorio, si è costituita regolarmente la società opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato e, nel merito ed in via principale, il rigetto dell'opposizione avversaria giacché infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Denegata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., è stata espletata l'istruttoria tramite acquisizione della documentazione versata in atti ed esperimento di c.t.u. grafologica. Depositato l'elaborato peritale, la scrivente ha rinviato il giudizio all'udienza del 01.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note sino a 30 giorni prima. Ad esito di detta udienza, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ I fatti di causa, il giudizio monitorio e l'opposizione
Per poter affrontare il merito della presente controversia appare utile ripercorrere brevemente i fatti di causa. Con ricorso monitorio iscritto a ruolo in data 30.03.2022, adiva questo Controparte_1
Tribunale affinché emettesse ingiunzione di pagamento nei confronti di per l'importo Parte_1 di € 5.950,04 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente convenuto e spese di procedura. A supporto dell'istanza, la società ricorrente esponeva che in data 30.10.2013,
stipulava il contratto di finanziamento n. 7140701 con Unicredit S.p.a.; che l'istituto Parte_1 creditizio cedeva pro soluto il credito derivante dal predetto rapporto a con Controparte_3 contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del TUB, giusta pubblicazione in G.U. n. 52 Parte II del
30.04.2016; che cedeva a sua volta pro soluto il credito a con Controparte_3 Controparte_4 contratto di cessione del 25.06.2021, giusta pubblicazione in G.U. n. 81 Parte II del 10.07.2021; che pagina 2 di 7 l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata al debitore a mezzo raccomandata a/r del 29.07.2021, regolarmente ricevuta in data 11.08.2021; che con atto di fusione per notar del 04.10.2021 (Rep. 471 – Racc. 335), si Persona_1 Controparte_4 fondeva per incorporazione in he subentrava in tutti i rapporti Controparte_5 anteriori, anche processuali, afferenti all'incorporata ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.; che in data
22.02.2022, variava la propria denominazione e ragione Controparte_5 sociale in la quale, in relazione al contratto di finanziamento n. 7140701, Controparte_1 risultava aver maturato nei confronti del un credito di € 5.950,04, oltre interessi di mora al tasso Pt_1 contrattualmente previsto pari a 14,90% calcolati sul capitale sino all'effettivo soddisfo.
In accoglimento della domanda monitoria, l'intestato Tribunale emetteva il d.i. 305/2022 oggetto della presente opposizione.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato, odierna opponente, ha Parte_1 disconosciuto “l'autenticità di ogni sottoscrizione di atti e contratti afferente alla richiesta di parte avversa, nonché ogni documento originale e duplicato in ogni sua parte”, precisando che mai ha sottoscritto alcun contratto di finanziamento con parte avversa o con ogni soggetto che ha di poi ceduto il credito oggetto della pretesa e derivante dal contratto di finanziamento avente il numero 7140701.
In via meramente gradata, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, di e di tutti Controparte_1 gli innumerevoli successivi passaggi e cessioni di crediti.
§ È noto che con l'atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento si instauri un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Ne consegue che “al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni” (cfr. Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Tanto premesso, si procede all'esame dei motivi di opposizione proposti.
§ Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta
Benché la relativa doglianza sia stata proposta dall'opponente in via meramente gradata, è doveroso analizzare in via prioritaria l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, atteso che trattasi di eccezione pregiudiziale di rito. Sul punto, parte opponente si limita a dedurre che pagina 3 di 7 l'odierna convenuta sarebbe priva di legittimazione ad agire in ragione delle “innumerevoli” cessioni aventi ad oggetto il credito controverso, originante, come detto, da un finanziamento concesso al da Unicredit S.p.a. con contratto n. n. 7140701 del 20.10.2013. Pt_1
L'eccezione non è sorretta da allegazioni puntuali e specifiche, palesandosi per contro estremamente generica e laconica.
Premesso che il credito contestato ha costituito oggetto di due sole cessioni - intervenute rispettivamente tra Unicredit S.p.a. e e tra quest'ultima e (che si è Controparte_3 Controparte_4 fusa per incorporazione in la quale ha poi variato ragione e Controparte_5 denominazione sociale in - va comunque dato atto di come la società opposta abbia Controparte_1 ampiamente documentato di essere legittimata all'azione monitoria. Invero, agli atti del giudizio monitorio risulta la seguente documentazione: i) visura ordinaria di (cfr. doc. 1), ii) Controparte_1 avviso di pubblicazione della cessione intervenuta a favore di in G.U. del Controparte_3
30.04.2016 (cfr. doc. 4), iii) contratto di cessione del 25.06.2021 concluso tra e Controparte_3
(cfr. doc. 5), iv) avviso di pubblicazione della predetta cessione in G.U. del Controparte_4
10.07.2021 (cfr. doc. 6), v) comunicazione al debitore della cessione anzidetta con prova di avvenuta ricezione (cfr. doc. 7 e 8).
Giova a questo punto rammentare il principio giurisprudenziale a mente del quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'IT (cfr. Cass.
22/04/2024, n.10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).
Nel caso di specie, oltre agli avvisi di pubblicazione in G.U. che certificano il susseguirsi delle cessioni anzi richiamate, è stata versata in atti anche la missiva del 29.07.2021 con la quale veniva comunicata al l'avvenuta cessione in favore della con prova di avvenuta ricezione in data Pt_1 Controparte_4
12.08.2021 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio). In conclusione, l'eccezione deve essere rigettata in quanto priva di fondamento.
§ Nel merito
pagina 4 di 7 Va dunque analizzato il motivo di opposizione principale con il quale il ha dedotto l'apocrifia Pt_1 delle sottoscrizioni apposte sul contratto di carta di credito optional revolving n. 7140701 concluso con
Unicredit S.p.a. in data 30.10.2013.
Avendo parte convenuta formulato istanza di verificazione con comparsa di costituzione e risposta, all'esito della disposta c.t.u. grafologica è emersa l'apocrifia della firma.
L'esperto ha infatti così concluso la propria relazione, con argomentazioni scevre da profili di censurabilità: “ Nella fattispecie in esame, ampie sono anche le similitudini formali riscontrate tra le firme in verifica e le comparative del sig. dovute evidentemente ad un tentativo di Parte_1 imitazione di firma con modello prestabilito (il modello utilizzato, probabilmente, come detto, è la firma stesa in calce alla carta di identità del sig. siglata nella presente indagine con la lettera Pt_1
C1) e moltissime sono le differenze sostanziali riscontrate, con particolare riferimento al Ritmo, al
Movimento, al livello Grafico Generale per cui si ritiene che le firme in verifica NON rientrano nell'ambito di variabilità dell'autografia del sig. , ragion per cui le stesse NON Parte_1 provengono dalla sua mano e sono da ritenersi pertanto apocrife. Tutto quanto suesposto e documentato nella relazione tecnica, tenuto conto del materiale comparativo a disposizione presente agli atti in originale e che il documento in verifica è presente anch'esso in originale, mi permette di affermare che le firme ad apparente nome “ ” apposte sul contratto denominato Parte_1
“richiesta carta miles & more oro” n. 7140701 del 20/10/2013 siglate con le lettere da V1 a V6, NON rientrano nell'ambito della variabilità dell'autografia del sig. , ragion per cui NON Parte_1 provengono dalla sua mano e sono pertanto apocrife.”.
Pur essendo condivisibili sotto il profilo scientifico, le conclusioni della perizia si rivelano da sole insufficienti ai fini della neutralizzazione della pretesa creditoria ed occorre analizzare anche l'ulteriore materiale probatorio offerto in sede monitoria e di cognizione.
Va infatti evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007), nella specie va rilevato che, nel rispetto dei criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. , l'opposta, attrice sostanziale, non ha provato la pretesa creditoria, essendo in contestazione l'erogazione del credito.
pagina 5 di 7 Orbene, nella specie va valorizzata la circostanza per la quale il non si sia limitato al Pt_1 disconoscimento delle sottoscrizioni, avendo egli altresì contestato ex art. 115 c.p.c. che sia stata data esecuzione al rapporto contrattuale tramite utilizzo della linea di credito e della carta (cfr. opposizione nella parte in cui afferma “che mai ha interagito con società di finanziamento che oggi richiedono somme di danaro, e mai ha materialmente percepito somme e/o ricevuto accrediti per eventuali prestiti, di fatto mai avanzata o inoltrata una richiesta volta ad ottenere somme di danaro presso le società oggi richiedenti.”).
Trovano pertanto applicazione gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, in base ai quali l'opposto, originario ricorrente in via monitoria ed attore in senso sostanziale, sia gravato dell'onere di dimostrare che il rapporto sia esistito e che abbia avuto esecuzione.
Tale evenienza doveva essere oggetto di prova e non può desumersi a contrario dalle allegazioni difensive dell'opponente, rese peraltro al di fuori delle preclusioni istruttorie, nella parte in cui la sua difesa ha dedotto che non gli era stato fornito il piano di ammortamento dell'asserito finanziamento.
Da tale contegno difensivo non può desumersi la prova, della quale era onerata la cessionaria, che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.
Tale prova non emerge con la necessaria chiarezza, laddove il rapporto in lite è configurabile come concessione di linea di credito rotativo, di cui al contratto prodotto in atti, che, come noto, è una messa a disposizione di una somma di denaro, rimborsabile attraverso il pagamento di rate a cadenza mensile.
Orbene, trattandosi di una messa a disposizione di somme, opera il principio espresso da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21092 del 19/10/2016 a mente del quale “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente”.
Peraltro, l'estratto conto prodotto in via monitoria non è sottoscritto dalla originaria creditrice
Unicredit, che avrebbe stipulato il contratto disconosciuto, ma solo da una delle cessionarie, senza evidenze di quietanze (cfr. estratto conto al 25.06.2021).
pagina 6 di 7 A ciò si aggiunga che il contratto prevedeva il pagamento in modalità rateale e con addebito automatico su conto corrente e che in atti non vi è prova dell'addebito. Non vi è evidenza, quindi, circa il fatto che il si sia avvalso della carta di credito in modalità revolving. Pt_1
Infine, in questo quadro assume rilevanza la circostanza per cui la richiesta rechi la data del
20.10.2013, mentre il timbro di accettazione della banca riporti la diversa data del 30.10.2013. Per tutte le ragioni su esposte, l'opposizione deve ritenersi fondata e deve essere accolta, con revoca del d.i..
§ Sulle spese di lite
Le spese della mediazione e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e possono essere parzialmente compensate, in ragione di 1/3, per l'atteggiamento stragiudiziale della parte opponente.
Va richiamato il principio giurisprudenziale - affermatosi in tema di sottoscrizioni apocrife - a mente del quale: “La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante
l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere
l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.) (cfr. Cassazione
Civile, ordinanza n. 20882/2021). L'opponente ben avrebbe potuto agire nei confronti della società già
a seguito della notifica di avvenuta cessione del 29.07.2021 (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo monitorio); il suo comportamento silente fino alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 21.3.2022, invece, integra un grave motivo idoneo a compensare parzialmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la spiegata opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 305/2022;
- compensa per 1/3 le spese di lite;
- condanna la parte opposta a rifondere all'opponente 2/3 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali ed € 145,00 per esborsi, oltre IVA,
c.p.a. e spese generali al 15 % con attribuzione;
- pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Avellino, 13/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1936/2022 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Parte_1 C.F._1
Guerriero (C.F.: pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso di lui in Taurasi (Av) alla Via Risorgimento n.1
OPPONENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del Procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa da (P. IVA e C.F. ) e, congiuntamente e Controparte_2 P.IVA_2 disgiuntamente, dagli avv.ti Renata Castellan (C.F. ) e Sebastiano Angelo Scarpa C.F._3
(C.F. ; pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Falcolini sito in Casalnuovo di Napoli (Na) alla Via
Arcora Provinciale n. 110
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
305/2022 - emesso dall'intestato Tribunale in data 31.03.2022 e notificato il successivo 16.04.2022 - con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma capitale di € 5.950,04, oltre interessi contrattuali convenuti e spese del procedimento monitorio, in favore della ricorrente CP_1
Con la proposta opposizione il , in via principale, ha disconosciuto l'autenticità di ogni
[...] Pt_1
pagina 1 di 7 sottoscrizione di atti e contratti afferenti alla domanda monitoria e, in via meramente gradata, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della odierna opposta, rassegnando le seguenti conclusioni innanzi a questo Tribunale: “- Accertare e dichiarare in via preliminare la assoluta estraneità del sig.
, da ogni pattuizione, non avendo questi mai sottoscritto alcun contratto, inoltre si Parte_1 disconoscono tutte le sottoscrizioni, nonché ogni atto e mediante il quali parte avversa richiede somme di danaro;
- Ancora in via subordinata accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'odierna società opposta;
- Ed infine, alla luce delle richiesta innanzi articolate, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiararne l'integrale nullità ed inesistenza giuridica e/o pronunziare l'annullamento per tutti i motivi innanzi esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali ex art 15 TF.”.
Radicatosi il contradditorio, si è costituita regolarmente la società opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato e, nel merito ed in via principale, il rigetto dell'opposizione avversaria giacché infondata in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Denegata la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c., è stata espletata l'istruttoria tramite acquisizione della documentazione versata in atti ed esperimento di c.t.u. grafologica. Depositato l'elaborato peritale, la scrivente ha rinviato il giudizio all'udienza del 01.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note sino a 30 giorni prima. Ad esito di detta udienza, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ I fatti di causa, il giudizio monitorio e l'opposizione
Per poter affrontare il merito della presente controversia appare utile ripercorrere brevemente i fatti di causa. Con ricorso monitorio iscritto a ruolo in data 30.03.2022, adiva questo Controparte_1
Tribunale affinché emettesse ingiunzione di pagamento nei confronti di per l'importo Parte_1 di € 5.950,04 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente convenuto e spese di procedura. A supporto dell'istanza, la società ricorrente esponeva che in data 30.10.2013,
stipulava il contratto di finanziamento n. 7140701 con Unicredit S.p.a.; che l'istituto Parte_1 creditizio cedeva pro soluto il credito derivante dal predetto rapporto a con Controparte_3 contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 del TUB, giusta pubblicazione in G.U. n. 52 Parte II del
30.04.2016; che cedeva a sua volta pro soluto il credito a con Controparte_3 Controparte_4 contratto di cessione del 25.06.2021, giusta pubblicazione in G.U. n. 81 Parte II del 10.07.2021; che pagina 2 di 7 l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata al debitore a mezzo raccomandata a/r del 29.07.2021, regolarmente ricevuta in data 11.08.2021; che con atto di fusione per notar del 04.10.2021 (Rep. 471 – Racc. 335), si Persona_1 Controparte_4 fondeva per incorporazione in he subentrava in tutti i rapporti Controparte_5 anteriori, anche processuali, afferenti all'incorporata ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.; che in data
22.02.2022, variava la propria denominazione e ragione Controparte_5 sociale in la quale, in relazione al contratto di finanziamento n. 7140701, Controparte_1 risultava aver maturato nei confronti del un credito di € 5.950,04, oltre interessi di mora al tasso Pt_1 contrattualmente previsto pari a 14,90% calcolati sul capitale sino all'effettivo soddisfo.
In accoglimento della domanda monitoria, l'intestato Tribunale emetteva il d.i. 305/2022 oggetto della presente opposizione.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato, odierna opponente, ha Parte_1 disconosciuto “l'autenticità di ogni sottoscrizione di atti e contratti afferente alla richiesta di parte avversa, nonché ogni documento originale e duplicato in ogni sua parte”, precisando che mai ha sottoscritto alcun contratto di finanziamento con parte avversa o con ogni soggetto che ha di poi ceduto il credito oggetto della pretesa e derivante dal contratto di finanziamento avente il numero 7140701.
In via meramente gradata, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, di e di tutti Controparte_1 gli innumerevoli successivi passaggi e cessioni di crediti.
§ È noto che con l'atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento si instauri un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Ne consegue che “al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni” (cfr. Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Tanto premesso, si procede all'esame dei motivi di opposizione proposti.
§ Sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta
Benché la relativa doglianza sia stata proposta dall'opponente in via meramente gradata, è doveroso analizzare in via prioritaria l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, atteso che trattasi di eccezione pregiudiziale di rito. Sul punto, parte opponente si limita a dedurre che pagina 3 di 7 l'odierna convenuta sarebbe priva di legittimazione ad agire in ragione delle “innumerevoli” cessioni aventi ad oggetto il credito controverso, originante, come detto, da un finanziamento concesso al da Unicredit S.p.a. con contratto n. n. 7140701 del 20.10.2013. Pt_1
L'eccezione non è sorretta da allegazioni puntuali e specifiche, palesandosi per contro estremamente generica e laconica.
Premesso che il credito contestato ha costituito oggetto di due sole cessioni - intervenute rispettivamente tra Unicredit S.p.a. e e tra quest'ultima e (che si è Controparte_3 Controparte_4 fusa per incorporazione in la quale ha poi variato ragione e Controparte_5 denominazione sociale in - va comunque dato atto di come la società opposta abbia Controparte_1 ampiamente documentato di essere legittimata all'azione monitoria. Invero, agli atti del giudizio monitorio risulta la seguente documentazione: i) visura ordinaria di (cfr. doc. 1), ii) Controparte_1 avviso di pubblicazione della cessione intervenuta a favore di in G.U. del Controparte_3
30.04.2016 (cfr. doc. 4), iii) contratto di cessione del 25.06.2021 concluso tra e Controparte_3
(cfr. doc. 5), iv) avviso di pubblicazione della predetta cessione in G.U. del Controparte_4
10.07.2021 (cfr. doc. 6), v) comunicazione al debitore della cessione anzidetta con prova di avvenuta ricezione (cfr. doc. 7 e 8).
Giova a questo punto rammentare il principio giurisprudenziale a mente del quale “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'IT (cfr. Cass.
22/04/2024, n.10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).
Nel caso di specie, oltre agli avvisi di pubblicazione in G.U. che certificano il susseguirsi delle cessioni anzi richiamate, è stata versata in atti anche la missiva del 29.07.2021 con la quale veniva comunicata al l'avvenuta cessione in favore della con prova di avvenuta ricezione in data Pt_1 Controparte_4
12.08.2021 (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio). In conclusione, l'eccezione deve essere rigettata in quanto priva di fondamento.
§ Nel merito
pagina 4 di 7 Va dunque analizzato il motivo di opposizione principale con il quale il ha dedotto l'apocrifia Pt_1 delle sottoscrizioni apposte sul contratto di carta di credito optional revolving n. 7140701 concluso con
Unicredit S.p.a. in data 30.10.2013.
Avendo parte convenuta formulato istanza di verificazione con comparsa di costituzione e risposta, all'esito della disposta c.t.u. grafologica è emersa l'apocrifia della firma.
L'esperto ha infatti così concluso la propria relazione, con argomentazioni scevre da profili di censurabilità: “ Nella fattispecie in esame, ampie sono anche le similitudini formali riscontrate tra le firme in verifica e le comparative del sig. dovute evidentemente ad un tentativo di Parte_1 imitazione di firma con modello prestabilito (il modello utilizzato, probabilmente, come detto, è la firma stesa in calce alla carta di identità del sig. siglata nella presente indagine con la lettera Pt_1
C1) e moltissime sono le differenze sostanziali riscontrate, con particolare riferimento al Ritmo, al
Movimento, al livello Grafico Generale per cui si ritiene che le firme in verifica NON rientrano nell'ambito di variabilità dell'autografia del sig. , ragion per cui le stesse NON Parte_1 provengono dalla sua mano e sono da ritenersi pertanto apocrife. Tutto quanto suesposto e documentato nella relazione tecnica, tenuto conto del materiale comparativo a disposizione presente agli atti in originale e che il documento in verifica è presente anch'esso in originale, mi permette di affermare che le firme ad apparente nome “ ” apposte sul contratto denominato Parte_1
“richiesta carta miles & more oro” n. 7140701 del 20/10/2013 siglate con le lettere da V1 a V6, NON rientrano nell'ambito della variabilità dell'autografia del sig. , ragion per cui NON Parte_1 provengono dalla sua mano e sono pertanto apocrife.”.
Pur essendo condivisibili sotto il profilo scientifico, le conclusioni della perizia si rivelano da sole insufficienti ai fini della neutralizzazione della pretesa creditoria ed occorre analizzare anche l'ulteriore materiale probatorio offerto in sede monitoria e di cognizione.
Va infatti evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007), nella specie va rilevato che, nel rispetto dei criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. , l'opposta, attrice sostanziale, non ha provato la pretesa creditoria, essendo in contestazione l'erogazione del credito.
pagina 5 di 7 Orbene, nella specie va valorizzata la circostanza per la quale il non si sia limitato al Pt_1 disconoscimento delle sottoscrizioni, avendo egli altresì contestato ex art. 115 c.p.c. che sia stata data esecuzione al rapporto contrattuale tramite utilizzo della linea di credito e della carta (cfr. opposizione nella parte in cui afferma “che mai ha interagito con società di finanziamento che oggi richiedono somme di danaro, e mai ha materialmente percepito somme e/o ricevuto accrediti per eventuali prestiti, di fatto mai avanzata o inoltrata una richiesta volta ad ottenere somme di danaro presso le società oggi richiedenti.”).
Trovano pertanto applicazione gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, in base ai quali l'opposto, originario ricorrente in via monitoria ed attore in senso sostanziale, sia gravato dell'onere di dimostrare che il rapporto sia esistito e che abbia avuto esecuzione.
Tale evenienza doveva essere oggetto di prova e non può desumersi a contrario dalle allegazioni difensive dell'opponente, rese peraltro al di fuori delle preclusioni istruttorie, nella parte in cui la sua difesa ha dedotto che non gli era stato fornito il piano di ammortamento dell'asserito finanziamento.
Da tale contegno difensivo non può desumersi la prova, della quale era onerata la cessionaria, che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.
Tale prova non emerge con la necessaria chiarezza, laddove il rapporto in lite è configurabile come concessione di linea di credito rotativo, di cui al contratto prodotto in atti, che, come noto, è una messa a disposizione di una somma di denaro, rimborsabile attraverso il pagamento di rate a cadenza mensile.
Orbene, trattandosi di una messa a disposizione di somme, opera il principio espresso da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21092 del 19/10/2016 a mente del quale “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente”.
Peraltro, l'estratto conto prodotto in via monitoria non è sottoscritto dalla originaria creditrice
Unicredit, che avrebbe stipulato il contratto disconosciuto, ma solo da una delle cessionarie, senza evidenze di quietanze (cfr. estratto conto al 25.06.2021).
pagina 6 di 7 A ciò si aggiunga che il contratto prevedeva il pagamento in modalità rateale e con addebito automatico su conto corrente e che in atti non vi è prova dell'addebito. Non vi è evidenza, quindi, circa il fatto che il si sia avvalso della carta di credito in modalità revolving. Pt_1
Infine, in questo quadro assume rilevanza la circostanza per cui la richiesta rechi la data del
20.10.2013, mentre il timbro di accettazione della banca riporti la diversa data del 30.10.2013. Per tutte le ragioni su esposte, l'opposizione deve ritenersi fondata e deve essere accolta, con revoca del d.i..
§ Sulle spese di lite
Le spese della mediazione e del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e possono essere parzialmente compensate, in ragione di 1/3, per l'atteggiamento stragiudiziale della parte opponente.
Va richiamato il principio giurisprudenziale - affermatosi in tema di sottoscrizioni apocrife - a mente del quale: “La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante
l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere
l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c.) (cfr. Cassazione
Civile, ordinanza n. 20882/2021). L'opponente ben avrebbe potuto agire nei confronti della società già
a seguito della notifica di avvenuta cessione del 29.07.2021 (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo monitorio); il suo comportamento silente fino alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del 21.3.2022, invece, integra un grave motivo idoneo a compensare parzialmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la spiegata opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. n. 305/2022;
- compensa per 1/3 le spese di lite;
- condanna la parte opposta a rifondere all'opponente 2/3 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali ed € 145,00 per esborsi, oltre IVA,
c.p.a. e spese generali al 15 % con attribuzione;
- pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto.
Avellino, 13/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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