Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7794 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13.1.2025 tra (cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, (cod. fisc. Parte_2 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 [...]
(cod. fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3
, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4,
[...] presso lo studio dell'avv. Mario Santaroni, che le rappresenta e difende uni- tamente all'avv. Salvatore Emmanuele per procure alle liti su fogli separati allegati all'atto di citazione in appello;
-appellanti – appellate in via incidentale- e
(cod. fisc. ), in per- Controparte_3 P.IVA_4 sona del curatore pro tempore, avv. Maria Pia Iannaccone, elettivamente do- miciliato in Roma, Via G. Ferrari n. 12, presso lo studio dell'avv. Sergio Sme- dile, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, giusto decreto di autorizzazione e no- mina del g.d. del 18.2.2020, in atti;
-appellato – appellante in via incidentale-
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
- in via istruttoria, rimettere la causa sul ruolo e riconvocare il CTU, al fine di chiedergli i chiarimenti e le precisazioni dettagliatamente indicate al para- grafo B del presente scritto;
- nel merito, accogliere integralmente le conclusioni svolte nell'atto di appello ai nn. 1 e 2 (pag. 51) e respingere la impugnazione incidentale spiegata dalla curatela appellata.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”, e quindi:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, sospesa – in limine – la esecutività della decisione impugnata, in totale riforma della stessa:
In rito, dichiarare la estinzione del presente giudizio a causa della tardività della sua riassunzione;
Nel merito,
1. accertare e dichiarare non sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. relativamente agli atti di cessione di azienda per cui è causa e conseguente- mente rigettare la domanda di revoca ed inefficacia dei suddetti atti di ces- sione nei confronti della Curatela del Falliment Controparte_3
2. rigettare la domanda di restituzione dei rami di azienda per cui è causa e la conseguente domanda di pagamento dei frutti prodotti dalla gestione de- gli stessi, perché non provate ed infondate in fatto ed in diritto”; per “Rigettare l'appello perché infondato Controparte_3 per tutti i motivi proposti e, previa eventuale integrazione o modifica delle motivazioni, confermare la sentenza di primo grado;
in accoglimento dell'ap- pello incidentale condannare le società cessionarie alla restituzione delle aziende oggetto della cessione ordinando al Commissario Giudiziale il tra- sferimento delle stesse insieme con i frutti sino ad oggi accantonati, al netto delle spese di amministrazione”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 25.7.2014, il
[...]
ha convenuto in giudizio innanzi CP_4 Controparte_5 al Tribunale di Roma la la la Parte_1 CP_1 Controparte_2
2 chiedendo che fossero dichiarati nulli perché simulati o, comunque, inoppo- nibili alla massa dei creditori e revocati, ai sensi dell'art. 2901 c.c., i seguenti tre atti di cessione di ramo di azienda: (i) atto stipulato tra la CP_3
e la a rogito del notaio in Catania
[...] Parte_1 Persona_1
in data 14.9.2009 (rep. 47275; racc. 12759), avente ad oggetto il
[...] ramo di azienda con cui la società fallita esercitava attività la gestione della sala bingo situata in Catania, Via Caronda, 454; (ii) atto stipulato tra la FI- bingo S.r.l. e la a rogito del notaio in Catania CP_1 Persona_1
del 30.10.2009 (rep. 47472; racc. 12903), avente ad oggetto il
[...] ramo di azienda avente con cui la società fallita gestiva una sala bingo situata in Catania, Via Mulino Santa Lucia, 4; (iii) atto stipulato tra la Parte_1
e la a rogito del notaio in Roma del Controparte_2 Persona_2
25.3.2013 (rep. 838; racc. 543), avente ad oggetto il ramo di azienda con cui la gestiva la sala bingo in Catania, Via Caronda nn. Parte_1
454/460; con condanna delle società convenute, in solido tra loro, alla re- stituzione dei beni oggetto delle cessioni suddette, oltre al pagamento dei frutti percepiti dalla gestione delle sale bingo oggetto delle cessioni suddette dalla data di trasferimento delle stesse fino a quella della decisione, da quan- tificarsi mediante c.t.u.; ovvero, in subordine, laddove la restituzione delle sale bingo non fosse possibile o non dovuta, la condanna chi di ragione al pagamento dell'equivalente, da determinarsi sempre a mezzo di c.t.u.; somme tutte da maggiorare con interessi decorrenti dalla domanda e rivalu- tazione monetaria decorrente dalla data delle cessioni e fino alla sentenza;
con il favore delle spese legali.
A sostegno di tali domande la Curatela attrice ha allegato e dedotto che:
- la dichiarata fallita il 16.3.2012 senza attivo e con un Controparte_3 passivo di circa € 12.000.000,00, costituito quasi esclusivamente da debiti tributari e previdenziali, a partire dal 2001 venne gestita da Parte_4
e , il primo presidente del c.d.a. e dal 2009 con-
[...] Persona_3 sigliere sino alla messa in liquidazione della società e il secondo consigliere delegato sino al 29.12.2009, i quali, attraverso altre società (la Parte_1
e la FIgiochi S.r.l.), detenevano l'intero capitale sociale della fallita;
[...]
- la gestiva sale bingo, che tra il 2004 e il 2009 hanno Controparte_3 riportato margini di guadagno tra i 5 e i 6 milioni di euro annui, usufruendo
3 di due concessioni dei Monopoli di Stato (la n. 265/02 e la n. 303/03) e di una terza concessione, in un primo tempo revocata e oggetto di contenzioso in sede amministrativa;
- nonostante già dal 2006 versasse in stato di insolvenza e avesse camuffato le perdite di bilancio con crediti inesistenti o irrecuperabili, passati a defini- tiva perdita soltanto nell'esercizio 2010, nell'anno 2009 la Controparte_3 cedette, con due distinti atti, i rami di azienda che costituivano l'intera sua attività, vale a dire la sala bingo di Via Caronda n. 454 in Catania e la sala bingo di Via Mulino Santa Lucia n. 4 sempre in Catania, nonché con un terzo atto anche la concessione revocatale e oggetto di contenzioso amministra- tivo all'epoca in corso;
- in particolare, con atto del 14.9.2009 la Controparte_5 cedette alla che deteneva il 50% delle quote della fallita ed i Parte_1 cui soci erano la In.Im. S.r.l. (riconducibile ad ) e Persona_3 [...]
, il ramo di azienda relativo all'attività di gestione della sala bingo Per_4 di Via Caronda n. 454 in Catania, esercitata con concessione dei Monopoli di Stato n. 265/02, a condizione della voltura della concessione in capo alla cessionaria, condizione avveratasi il 23.11.2009;
- con delibera dell'assemblea dei soci del 3.12.2010, la Controparte_5
decise la cessione alla sua socia a integrazione
[...] Parte_1 del precedente atto notarile del 14.9.2009, anche della concessione dei Mo- nopoli di Stato aggiudicata con d.m. 30.4.2003, che le era stata revocata e la cui revoca era stata impugnata dinanzi al T.A.R.;
- con atto del 30.10.2009 la ha ceduto alla Controparte_5
che aveva la medesima compagine sociale della CP_1 Parte_1
(soci al 50% erano e la In.Im. S.r.l.), l'attività di gestione Persona_4 relativa alla sala bingo corrente in Catania, Via Mulino Santa Lucia n. 4, eser- citata in forza della concessione n. 303/03 dei;
Parte_5
- il contenuto dei due atti di cessione stipulati nel 2009 è identico: sono rimasti esclusi dalla cessione tutti gli oneri fiscali e di carattere analogo, an- che a titolo di sanzioni e interessi moratori, all'epoca ammontanti a oltre 6 milioni di euro, mentre sono stati inclusi nelle cessioni la quota di monte- premi accantonata al fondo premi speciali alla data del trasferimento della
4 titolarità della concessione e i debiti verso l'(allora) Amministrazione dei Mo- nopoli di Stato, autorità preposta al rilascio e alla revoca delle concessioni;
- il prezzo pattuito per le due cessioni – rispettivamente, € 30.796,20, da pagarsi in dodici rate mensili, per la cessione del 14.9.2009 ed € 20.000,00 per la cessione del 30.10.2009 – era irrisorio se rapportato al valore dei rami di azienda ceduti e al valore effettivo del capitale sociale della Gioca- bingo S.r.l., determinato in € 6.500.000,00 per solo 50% delle quote nell'anno 2006, e inoltre tale prezzo non risultava essere stato corrisposto dalle acquirenti;
- lo stretto collegamento tra le proprietà e gli apparati gestori delle società coinvolte nelle operazioni sopra indicate confermavano il carattere fraudo- lento delle cessioni effettuate, tese, da un lato, a sottrarre le aziende cedute alla garanzia patrimoniale dei creditori della Controparte_5
e, dall'altro, ad assicurare a e le Persona_4 Persona_3 rilevanti entrate provenienti dalla gestione delle due sale bingo;
in sostanza,
i due rami di azienda sono passati, per il tramite delle società di cui detene- vano le azioni, ai due soci della fallita, e Persona_4 Persona_3
, rispettivamente socio al 50% delle cessionarie il primo e proprie-
[...] tario della In.Im. S.r.l., socia a sua volta del 50% del capitale sociale delle cessionarie, il secondo;
- sussistevano, dunque, tanto il consilium fraudis della disponente quanto la partecipatio fraudis delle acquirenti, costituiti l'uno e le altre dagli stessi sog- getti;
- di avere successivamente appreso, all'esito di accertamenti svolti presso i
, che con atto del 25.3.2013 la ha ceduto a Parte_5 Parte_1 una società di nuova costituzione, la . (di cui CP_6 Pt_1 [...]
è stato nominato procuratore il 12.4.2013) - partecipata al 50% Per_4 dalla OL NV S.r.l. e al 50% dalla società Controparte_7 Pt_6 dalla fiduciaria Widar S.p.A., aventi sede presso lo studio del commer-
[...] cialista Mario Di Matteo, che curava anche la contabilità della fallita - l'attività di gestione relativa alla sala bingo di Via Caronda n. 454 in Catania;
- anche il contenuto di questo atto di cessione è identico ai due atti di ces- sione precedenti: i debiti erariali e previdenziali non sono stati trasferiti a differenza dei debiti nei confronti dei;
Parte_5
5 - stante lo stretto collegamento tra cedente e cessionaria e l'identità del con- tenuto negoziale delle cessioni, anche l'ultimo passaggio di proprietà ha avuto lo scopo di sottrarre alla garanzia dei creditori della fallita cespiti che facevano parte del suo patrimonio e che erano già stati trasferiti alla Parte_1
sicché anche quest'atto, al pari dei precedenti, è revocabile ai sensi
[...] degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., ricorrendone tutti i presupposti.
Si sono costituite la la e la che Parte_1 CP_1 Controparte_2 hanno contestato la sussistenza dei presupposti sia dell'azione di simula- zione, deducendo che le cessioni avevano avuto effettivamente esecuzione e che, pertanto, le parti non avevano voluto una mera intestazione delle aziende a soggetto diverso dalla ma un effettivo trasferi- Controparte_3 mento dei rami ceduti;
sia dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., deducendo come difettassero tutti i presupposti per il suo accoglimento, mancando tanto l'eventus damni che l'intento frodatorio delle ragioni dei creditori. Inoltre, le società convenute hanno negato che le cessioni fossero avvenute a prezzo irrisorio, precisando che il loro corrispettivo si era rivelato largamente superiore rispetto al valore delle aziende acquistate;
e hanno rappresentato come i trasferimenti dei rami di azienda disposti con gli atti oggetto di revocatoria fossero stati determinati dalla volontà di garantire la continuità aziendale, che la non aveva più, a causa delle Controparte_3 rilevanti perdite subite. Infine, le società convenute hanno dedotto che, per effetto delle cessioni e degli accolli di debito previsti nelle stesse, la situa- zione della cedente aveva avuto un netto miglioramento, cosa che consentiva di escludere che si fosse determinato un pregiudizio ai creditori.
2. Con decreto n. 6/2017 dell'8.2.2017 il Tribunale di Roma - Sezione Fal- limentare ha omologato la proposta di concordato fallimentare della Gioca- bingo S.r.l. presentata dalla e dalla quali CP_1 Controparte_2 assuntori, la quale prevedeva espressamente la rinuncia da parte della pro- cedura fallimentare al presente giudizio di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 l.fall.
All'udienza del 29.5.2017, e quindi alle successive udienze del 10.7.2017 e del 10.11.2017, le parti concordemente hanno chiesto un rinvio del giu- dizio di primo grado, rappresentando l'intenzione di abbandonarlo o di chie- derne l'interruzione. All'udienza da ultimo indicata la causa è stata trattenuta
6 in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza in data 15.5.2018, il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha sostanzialmente – anche se non espressamente – rimesso in istrut- toria la causa e, “rilevato che la proposta di concordato fallimentare preve- deva l'interruzione del presente giudizio 'con l'omologa del concordato fal- limentare' (…)”,ha dichiarato interrotto il giudizio di primo grado “a far data dal decorso del termine per proporre ricorso in Cassazione avverso il decreto di omologa delle proposta di concordato” (e, quindi, dall'8.2.2017), dichia- rando altresì espressamente “la nullità dell'attività processuale svolta suc- cessivamente a tale data”.
Con sentenza n. 20127/2018 del 22.10.2018 il Tribunale di Roma – Se- zione Fallimentare ha dichiarato la risoluzione del concordato fallimentare.
Con ricorso ex art. 300 c.p.c. depositato in data 24.10.2018, il
[...]
ha chiesto la fissazione dell'udienza Controparte_8 per la prosecuzione del giudizio di primo grado e il giudice designato, con decreto depositato in data 29.10.2018, ha fissato l'udienza del 21.12.2018 per il prosieguo. A tale udienza le società convenute hanno eccepito la tar- dività della riassunzione e, quindi, l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
3. Con sentenza n. 14508/2019 del 9.7.2019 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica:
- ha revocato l'ordinanza emessa il 15.5.2018, con cui il giudizio era stato dichiarato interrotto il giudizio di primo grado;
- ha dichiarato inefficace, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., nei confronti del l'atto di cessione stipu- Controparte_8 lato tra la e la a rogito del Controparte_5 Parte_1 notaio in Catania in data 14.9.2009 (rep. Persona_1
47275; racc. 12759), avente ad oggetto il ramo di azienda con cui la società fallita esercitava attività la gestione di una sala bingo situata in Catania, Via
Caronda, 454;
- ha dichiarato inefficace, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall, nei confronti del , l'atto di cessione stipu- Controparte_8 lato tra la e la a rogito del notaio in Parte_1 Controparte_2
7 del 25.3.2013 (rep. 838; racc. 543), avente ad og- Persona_5 getto il ramo di azienda con cui la gestiva la sala bingo cor- Parte_1 rente in Catania, Via Caronda nn. 454/460;
- ha dichiarato inefficace, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall, nei confronti del , l'atto di cessione stipu- Controparte_8 lato tra la e la a rogito del notaio Controparte_5 CP_1 in Catania del 30.10.2009 (rep. 47472; racc. Persona_1
12903), avente ad oggetto il ramo di azienda avente come attività la ge- stione di una sala bingo situata in Catania, Via Mulino Santa Lucia, 4;
- ha condannato: (a) la a pagare al attore la somma Parte_1 CP_8 di € 1.550.812,39, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo;
(b) la a pagare al Fallimento attore la Controparte_2 somma di € 875.896,67, oltre interessi al tasso legale dalla data della do- manda sino al saldo;
(c) la a pagare al attore la somma CP_1 CP_8 di € 1.534.655,23, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo determinati come per le altre due soccombenti;
- ha condannato le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in € 79.408,43 per compensi, oltre a rimborso for- fettario delle spese generali e dell'I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello la la Parte_1
la che hanno svolto i motivi riportati di se- CP_1 Controparte_2 guito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Controparte_8
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dalle società ap-
[...] pellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta da queste, proponendo a sua volta appello incidentale avverso la sentenza di primo grado laddove “Il Tribunale, forse per una ritenuta subordinazione delle esi- genze cautelari dettate da illeciti penali, ha ritenuto di non pronunciare la condanna alla restituzione delle aziende alla Curatela fallimentare, naturale successore della fallita nei rapporti con la massa dei creditori”. In particolare, la Curatela ritiene che questa Corte debba “dare atto della cessazione delle esigenze probatorie e cautelari e restituire le aziende alla Parte_7
, che le aveva già acquisite nella propria massa attiva” e, quindi, ha
[...] concluso come in epigrafe.
8 L'istanza di inibitoria ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. delle società ap- pellanti è stata rigettata con ordinanza depositata in data 16.6.2020.
Il presente giudizio di appello è stato dapprima trattenuto in decisione, as- segnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e, quindi, con ordinanza in data 18.5.2023, è stata disposta c.t.u. “affinché (…) [il consulente] verifichi
- sulla base dei documenti prodotti entro i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e di quelli di formazione sopravvenuta ai termini istruttori - l'effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori a seguito de- gli atti di cessione di azienda per cui è causa, anche tenuto conto della con- gruità dei prezzi di cessione e degli accolli dei debiti previsti negli atti di cessione stessi”.
4. Con il primo motivo di appello la la e la Parte_1 CP_1 [...] censurano la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di CP_2
Roma erroneamente disatteso l'eccezione delle odierne appellanti - “tempe- stivamente formulata dalla odierna [parte] appellante e diffusamente illu- strata nel suo scritto conclusivo (pag. 5 e ss. comp. concl., pagg. 3 e ss. memoria di replica)” - di estinzione del giudizio per mancata tempestiva rias- sunzione dello stesso dopo la sua interruzione.
Il motivo non è fondato.
4.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto, in primo luogo, che “se la proposta di concordato fallimentare della prevedeva Controparte_5
l'interruzione del presente giudizio con il passaggio in giudicato del decreto di omologa, è del tutto evidente che il termine interruzione è stato in quell'atto di autonomia privata, utilizzato in senso atecnico”, sia in quanto non si rientra in alcuna delle fattispecie tassative in cui il codice di rito, o comunque una disposizione processuale, prevede l'interruzione del giudizio;
sia in quanto, se nella proposta di concordato fallimentare presentata dalla e dalla si precisava che con il passaggio in CP_1 Controparte_9 giudicato del decreto di omologa del concordato il presente giudizio (così come quello ex art. 146 1.fall. promosso dalla Curatela nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita) sarebbe stato interrotto, nelle note integrative alla proposta di concordato fallimentare, presentata succes- sivamente dalle stesse proponenti, si indicava che queste ultime avrebbero dovuto ottenere dalle parti costituite nei due giudizi l'abbandono delle cause
9 con compensazione delle spese legali, delle quali avrebbero dovuto farsi ca- rico gli assuntori;
e si è precisato che, “con la presente proposta, (...) riguardo i due giudizi pendenti sopra citati innanzi al Tribunale di Roma (N.r.g. 51967/2014 e N.r.g. 51956/2014) dovrà avverarsi la rinuncia ed accetta- zione di tutte le parti chiamate in giudizio con compensazione delle spese legali”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, quindi, che “Il riferimento, più pertinente, alla rinuncia o all'abbandono della causa in conseguenza dell'omologa del concordato fallimentare conferma invero che le parti non abbiano inteso pro- priamente riferirsi a nessuna delle cause interruttive del giudizio civile codi- ficate dagli artt. 299 e 301 c.p.c., nemmeno alla perdita della legittimazione processuale del curatore”.
In verità, non assume alcuna rilevanza quale sia stata la volontà delle parti, espressa nell'ambito della procedura di concordato fallimentare come anche nel giudizio di primo grado, con riguardo all'interruzione dello stesso. E ciò sia in quanto le cause di interruzione del giudizio – come rilevato nella deci- sione appellata – sono tipiche, e quindi le parti non possono prevedere, an- che concordemente, un'ipotesi di interruzione che non sia tra quelle tassati- vamente previste;
sia in quanto, a prescindere da quale sia stata la volontà delle parti, con la suddetta ordinanza depositata in data 15.5.2018 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
In altri termini, una volta dichiarata dal giudice di prime cure l'interruzione del giudizio, al fine di ritenere non estinto il giudizio per tardiva riassunzione, non assume alcuna rilevanza che le parti non avessero fatto riferimento in senso tecnico all'interruzione, ma avessero piuttosto inteso abbandonare la causa (la quale, peraltro, non risulta essere stata abbandonata, tanto che all'udienza del 10.11.2017 è stata trattenuta in decisione). Ad assumere ri- levanza è, piuttosto, che erroneamente la causa è stata dichiarata interrotta, vale a dire che è stata dichiarata l'interruzione in mancanza dei presupposti, e segnatamente non vertendosi in alcuna delle fattispecie previste da una norma processuale.
4.2. Diversamente da quanto ha sostanzialmente ritenuto – senza però indi- carlo nella motivazione – il giudice nel pronunciare l'ordinanza in data 15.5.2018, a seguito dell'omologazione del concordato fallimentare il
10 curatore fallimentare non perde la propria legittimazione. Infatti, come ha osservato il giudice di primo grado, la Suprema Corte ha chiarito che “nel concordato fallimentare, con assuntore, la perdita della legittimazione pro- cessuale del curatore è riconducibile soltanto alla emanazione del decreto previsto dall'art. 136. l.fall., posto che, fino a quel momento, tutte le attività in essere, ivi comprese le cause attive, sono orientate alla, realizzazione dell'interesse dei creditori concorsuali al miglior soddisfacimento possibile, il che determina la permanenza in carica degli organi del fallimento, tenuti a controllare che il concordato omologato venga adempiuto correttamente” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 15.6.2018, n. 15793; cfr., successivamente, Cass. civ., Sez. I, ord. 31.5.2021, n 15171).
Invero, che la ritenuta perdita di legittimazione processuale del curatore sia la ragione per cui il giudice di primo grado ha dichiarato, erroneamente, l'interruzione del giudizio di primo grado, se non si rinviene nella motiva- zione dell'ordinanza in data 15.5.2015 (come si è detto), è affermata dallo stesso giudicante con la sentenza appellata. Ciò non solo laddove, nel “con- venirsi con la recentissima pronuncia resa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 15793 del 15.06.2018)”, si preoccupa di evidenziare come questa “non [fosse stata] ancora pubblicata alla data di emissione dell'ordinanza precedentemente richiamata” (ma, invero, nello stesso senso di tale pronuncia del Supremo Collegio, si era già sostanzial- mente – ma, in verità, non così chiaramente come nella successiva pronuncia del 2018 – espressa Cass. civ., Sez. I, 28.2.2007, n. 4766); ma anche, e soprattutto, quando afferma che “Sulla scorta delle argomentazioni che pre- cedono, deve quindi ritenersi che non si sia mai determinata la perdita della capacità o della legittimazione processuale della curatela del fallimento di nel presente giudizio tanto da dar luogo al Controparte_5 verificarsi di uno degli eventi interruttivi tassativamente indicati negli artt. 299 e 301 c.p.c.”.
4.3. Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto che, non es- sendosi verificata alcuna causa interruttiva del giudizio di primo grado, “non può trovare applicazione il disposto dell'art. 305 c.p.c., a norma del quale il processo interrotto deve essere riassunto o proseguito entro il termine pe- rentorio di tre mesi dall'interruzione né doveva propriamente essere dichia- rata l'interruzione del giudizio. Conseguentemente l'ordinanza del 11 15.05.2018 deve essere revocata”. In buona sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che, essendo stata ritenuta erroneamente la sussistenza di una causa di interruzione del giudizio, la dichiarazione operata con la sud- detta ordinanza doveva essere revocata, come ha appunto disposto con la sentenza impugnata.
Tale statuizione della sentenza di primo grado non merita censura, diversa- mente da quanto dedotto dalle società appellanti. In particolare, poiché cor- rettamente è stato ritenuto che l'omologazione del concordato fallimentare della non avesse determinato la perdita della Controparte_5 capacità processuale del curatore fallimentare, la dichiarazione di interru- zione del giudizio erroneamente assunta doveva essere revocata. Conse- guentemente, non vi pone questione di tempestività o meno della riassun- zione operata dalla Curatela con il ricorso ex art. 300 c.p.c. depositato in data 24.10.2018.
La dichiarazione di interruzione del processo, emessa erroneamente per di- fetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c., non comporta la nullità degli atti successivi del processo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.11.2009, n. 24546; Cass. civ., Sez. I, 7.6.2000, n. 7710) e, quindi, l'ordinanza che pure l'ha dichiarata ben può essere legittimamente revocata dal giudice che l'ha pronunciata, una volta valutata – correttamente, come si è detto sopra – come tale dichiarazione sia stata effettuata in mancanza dei presupposti.
Né si pone in contrasto con tale statuizione l'avvenuta riassunzione del giu- dizio da parte del con ricorso ex art. 302 c.p.c. CP_8
Il deposito del ricorso ai sensi di quest'ultima disposizione presuppone l'av- venuta dichiarazione di interruzione del giudizio, non anche la legittimità di tale dichiarazione. Una volta ritenuta la mancanza dei presupposti di tale dichiarazione, quella depositata dalla Curatela in data 24.10.2018 costituiva
– in buona sostanza, ma come ritiene la stessa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata – un'istanza volta a fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 289 c.p.c.
5. Con il secondo motivo di appello la la e la Parte_1 CP_1 [...] censurano la sentenza di primo grado per avere il Tribunale Controparte_2 di Roma fondato la propria decisione “Sull'utilizzo di prove acquisite fuori dal contraddittorio e versate in atti tardivamente”, e segnatamente “gli atti
12 (prodotti dalla curatela attrice) del processo penale n. 20268/12 RGNR tut- tora pendente a carico d ”. Persona_4 Persona_3
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. Il giudice di prime cure ha espressamente elencato quali siano le prove sulla scorta delle quali è pervenuto a ritenere sussistente soprattutto la scien- tia fraudis con riguardo alle due cessioni di rami di azienda della società fallita (oltre alla concessione su cui pendeva contenzioso amministrativo) og- getto della domanda ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. proposta dalla Curatela con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Infatti, nella de- cisione impugnata si legge che “sono posti a fondamento della presente de- cisione le risultanze di tutte le prove allegate dalle parti, compresi gli atti (prodotti dalla curatela attrice) del procedimento penale n. 20268/12 RGNR tuttora pendente a carico d , im- Persona_4 Persona_3 putati tra l'altro (unitamente ) del delitto di cui agli artt. Persona_6
"110 c.p., 216 n. 1, 219 e 223 del R.D. 16.3.1942 n. 267, perché, in con- corso tra loro quale presidente del CdA Persona_4 Parte_8
quale consigliere delegato dal 28/7/2009 al 15/4/2010 della
[...]
con sede legale in Roma, fallita con sentenza del Tribunale Controparte_3 di Roma n. 182 del 16/3/2012, distraevano il compendio aziendale della fallita, rappresentato dall'attività di gestione della Sala GO sita in Catania, via Caronda 454, titolare della concessione de n. 265/02, Pt_5 Pt_5 vendendolo alla FI GO S.r.l., con sede in Catania, viale Artale Aragona 27 (titolare del 50% delle quote della fallita e partecipata al 100% dalla In.Im. S.r.l., società riconducibile ad ed alla moglie, Parte_9
...), rappresentata d , con atto di ces- Controparte_10 Persona_6 sione del ramo di azienda rogato dal notaio di Persona_1
Catania in data 14/9/2009, indicante un corrispettivo dichiarato pari ad Euro 30.796,00 (prezzo del tutto incongruo, considerato che il 15/12/2005 il solo 50% delle azioni della comprendente i due rami di Controparte_11 azienda ceduti fu valutato - in sede di contratto di opzione ed acquisto delle azioni medesime da parte dell ... non inferiore ad Controparte_12
Euro 500.000,00 e per il solo acquisto del relativo diritto di opzione la Co- dere Internacional pagò alle controparti Promec S.p.A. e Operae S.p.A. la somma di Euro 900.000,00), non pagato ma imputato il 31.12.2010 al conto finanziamento di FI GO (conto n. 25/15/13), riducendo quindi un 13 debito verso la socia finanziatrice lo stesso compendio aziendale, per evitare l'aggressione patrimoniale da parte dei creditori e rendere definitiva la di- strazione, veniva ceduto in data 25/3/2013 dalla FI GO S.r.l.. alla
[...]
della quale dal 17/4/2013 è procura- Controparte_2 Persona_4 tore speciale ed il cui capitale sociale è detenuto da Controparte_7
(50%) e OL NV (50%) (società riconducibile al 100% a Persona_4
, fiduciante, attraverso la fiduciaria Widar Società Fiduciaria e di Re-
[...] visione S.p.A.). Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (deficit fallimentare) di Euro 12.004.935,99). In Roma, il 16/3/2012"; imputati altresì il e del delitto di cui agli Per_7 Per_3 artt. "110 c.p. 216 c. 1 n. 1, 219 e 223 del R.D. 16.3.1942 n. 267, perché, in concorso tra loro, quale presidente del CdA e Persona_4 [...]
quale consigliere delegato dal 28/7/2009 al Controparte_13
15/4/2010 della con sede legale in Roma, fallita con sen- Controparte_3 tenza del Tribunale di Roma n. 182 del 16/3/2012, distraevano il compen- dio aziendale della fallita, rappresentato dall'attività di gestione della Sala GO sita in Catania, via Mulino Santa Lucia 4 (Alcalà), titolare della conces- sione dei Monopoli di Stato n. 303/03, vendendolo all con sede CP_1 in Catania, viale Artale Aragona 27 (rappresentata d ...), Persona_4 con atto di cessione del ramo di azienda rogato dal notaio
[...]
di Catania in data 30/10/2009, indicante un corrispettivo Persona_8 dichiarato pari ad Euro 20.000,00 (prezzo del tutto incongruo, considerato che il 15/12/2005 il solo 50% delle azioni della Giocabingo S.p.A. com- prendente i due rami di azienda ceduti fu valutato - in sede di contratto di opzione ad acquisto delle azioni medesime da parte dell Parte_10
... non inferiore ad Euro 6.500.000,00 e per il solo acquisto del
[...] relativo diritto di opzione la DE pagò alle controparti CP_12 [...]
e Operae S.p.A. la somma di Euro 900.000,00), non pagato ma CP_14 imputato il 31.12.2010 a compensazione di un debito della fallita verso la società DE .... Per evitare l'aggressione patrimoniale al citato compendio aziendale da parte dei creditori e rendere definitiva la distrazione, le quote di partecipazione dell venivano cedute a società riconducibili, an- CP_1 che-per il tramite della Widar Soc. Fiduciaria S.p.A., a , Persona_4
ed ai loro familiari. Con l'aggravante di avere ca- Parte_9 gionato un danno - patrimoniale di rilevante gravità (deficit fallimentare) di
14 Euro 12.004.935,99). In Roma, il 16/3/2012" (cfr., decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prodotto all'udienza del' 08.06.2015)”.
5.2. Parte appellante deduce che il Tribunale di Roma ha posto a fondamento della propria decisione “produzioni delle quali, con ordinanza in data 15/5/2018, era stata addirittura dichiarata la nullità”. Sennonché, una volta ritenuta l'illegittimità della dichiarazione di interruzione del giudizio (e che, pertanto, il giudice di primo grado ne ha legittimamente disposta la revoca), non è possibile ritenere che l'attività processuale successiva all'evento inter- ruttivo “di diritto”, erroneamente ritenuto sussistente, in un primo momento, dal giudice di primo grado, sia nulla. Ne consegue che neanche è possibile dedurre che la documentazione prodotta da parte attrice successivamente a tale termine fosse inutilizzabile ai fini della decisione.
La la e la censurano, anche, l' Parte_1 CP_1 Controparte_2
“utilizzo di ulteriore copiosa documentazione depositata dal fallimento at- tore dopo la scadenza del termine per le richieste istruttorie”. Non indicano, tuttavia, quale sarebbe la documentazione in questione, vale a dire deposi- tata oltre il termine per la produzione di documentazione e posta dal giudice a fondamento della propria decisione.
Soprattutto, e in via assorbente, questa non è quella che lo stesso giudice di primo grado indica di avere posto a fondamento della propria decisione, vale a dire quella relativa al procedimento penale a carico di Persona_4
e SA , sopra indicata (ed elencata nella decisione impu- Per_3 gnata).
Infatti, la stessa parte appellante rileva che “I documenti prodotti con le II memorie ex art.183 comma VI c.p.c. dalla curatela, sono stati acquisiti nell'ambito di indagini preliminari, senza alcun contraddittorio delle parti e sono stati utilizzati dal PM ai fini della autorizzazione al sequestro preventivo concesso dal Giudice per le Indagini Preliminari il 9 gennaio 2015”. Dunque, gli atti del procedimento penale utilizzati ai fini della decisione impugnata non sono quelli prodotti dall'originaria parte attrice oltre il termine di pre- clusione di cui all'art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., come riconosce la stessa parte appellante
5.3. Infine, ma non da ultimo, parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove afferma la piena utilizzabilità, in questo giudizio, degli atti del
15 procedimento penale apertosi a carico di e Persona_4 Persona_3
. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente ri-
[...] tiene, però, che il giudice civile possa porre a fondamento del proprio con- vincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.10.2023, n. 30298; Cass. civ., Sez. III, ord. 28.2.2023, n. 5947).
Ad assumere rilevanza, dunque, è il rispetto dei termini di preclusione per le produzioni documentali previsti dal rito applicabile. Nel caso in esame – come si è detto sopra – la documentazione in questione è stata depositata in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c., nel rispetto del termine assegnato a tale fine dal giudice con l'ordinanza assunta all'udienza del 16.2.2015. Il rispetto di tale termine consente di affermare che è stato ga- rantito il rispetto del contraddittorio in ordine al materiale probatorio for- mato nel processo penale. Infatti, parte convenuta ha potuto (o, comunque, avrebbe potuto) dedurre al riguardo sia con la memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c. sia nelle difese conclusive, avendo avuto così la possibilità di contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (cfr. Cass. civ., Sez. L, 3.4.2017, n. 8603).
In altri termini, il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di in- troduzione della prova nel giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5.5.2020, n.
8459).
Neanche assume rilevanza che non vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del giudizio penale e quelle del presente giudizio. La Suprema Corte ha chia- rito, infatti, che la documentazione relativa a un altro giudizio entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al con- traddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato allo stesso, ed è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 24.3.2023, n. 8496).
Nel caso in esame, peraltro, il giudice di primo grado ha dato espressamente conto di quali siano gli ulteriori elementi di prova che riscontrano le risul- tanze del processo penale. Nella motivazione della sentenza appellata si
16 legge, infatti, che “nel caso di specie le risultanze ricavabili dagli atti del procedimento penale, e segnatamente dalla relazione del consulente tecnico del P.M. dott.ss dall'annotazione del Nucleo di Polizia Tri- Persona_9 butaria della Guardia di FIanza di Catania del 26.11.2014 relativa all'ese- cuzione del decreto di esibizione del P.M. del 07.10.2014 circa i mandati fiduciari conferiti alla per la Controparte_15 costituzione d hanno trovato pieno Controparte_16 riscontro tanto nelle risultanze documentali di parte attrice (ed in particolare, nella relazione di C.T. contabile della dott.ssa incaricata dal Testimone_1 curatore del ) quanto nelle dichiarazioni confessorie Controparte_8 rese dalle convenute e nelle mancate contestazioni sempre delle stesse con- venute alle allegazioni di controparte, ad es. in ordine all'identità dei fidu- cianti detentori delle quote di partecipazione di OL NV e Partecipa- zioni”.
5.4. La sentenza appellata neanche merita censura perché il giudice di prime cure, nella motivazione, “non richiama alcuno dei documenti versati in atti dalle convenute e, se ne richiama le difese, è solo per attribuire alle stesse valore confessorio o di mancata contestazione di circostanze sfavorevoli”.
La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.10.2009, n.
22801, Cass. civ., Sez. III, 27.7.2006, n. 17145; Cass. civ., Sez. I, 13.1.2005, n. 520). In particolare, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convin- cimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospetta- zioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni,
17 disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 12.4.2011, n. 8294).
Soprattutto, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dare conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in ma- niera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la solu- zione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 29.12.2020, n. 29730).
Peraltro, le odierne appellanti non deducono che l'esame delle prove in senso proprio offerte dalle stesse, e non esaminate dal giudice di primo grado, avrebbe condotto a una statuizione in ordine all'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di cessione diversa da quella assunta con la sentenza di primo grado. Senza considerare che, peraltro, il Tribunale di Roma ha espres- samente indicato, di contro, proprio le prove prodotte dalle società originarie convenute (odierne appellanti) quale riscontro delle prove acquisite in sede penale.
6. Con il terzo motivo di appello la la e la Parte_1 CP_1 [...] censurano la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussi- CP_2 stenti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, ai 2901 c.c., esercitata dalla Curatela ai sensi dell'art. 66 l.fall. (applicabile ratione temporis).
Il motivo non è fondato.
6.1. Con riguardo al presupposto dell'eventus damni, vale a dire una meno- mazione del patrimonio del debitore, così da rendere più difficile e più in- certa l'esazione dei crediti ammessi al passivo, parte appellante deduce che il trasferimento delle concessioni è stata determinata dalla volontà di garan- tire la continuità aziendale. E, in particolare, che, “per evitare che la crisi determinasse la cessazione dell'attività con conseguente impossibilità di pa- gare i debiti e assicurare il lavoro ai dipendenti, ha trasferito i rami di azienda
18 che gestivano le concessioni ottenute da , alle società FI- Parte_5 bingo Srl . CP_1
Non contesta, tuttavia, che nel fare ciò sono state sottratte le due aziende cedute alla garanzia patrimoniale dei creditori della società fallita, e segna- tamente che – come ha ritenuto il giudice di primo grado – “L'inattività e la devoluzione di tutti gli elementi attivi del patrimonio a terzi ha reso infatti impossibile l'adempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali as- sunte”. Non è dunque oggetto di censura – e, invero, non si vede invero come avrebbe potuto esserlo – che “le cessioni dei rami di azienda del 14.09.2009 e del 30.10.2009 abbiano recato pregiudizio alle ragioni dei creditori dell , in particolare dell'Erario e degli Enti previdenziali, CP_5 le cui pretese di fatto esauriscono il passivo fallimentare, avendo comportato lo svuotamento integrale dell'attivo societario”.
In altri termini, la circostanza per cui le aziende mediante le quali la Gioca- bingo S.r.l. in liquidazione gestiva due sale bingo in Catania sarebbero state preservate cedendo le stesse a terzi (riconducibili ai due soci della cedente, peraltro), non esclude che le stesse siano state così sottratte alla garanzia patrimoniale generica dei creditori della società fallita, e segnatamente – avendo esercitato l'azione la Curatela – di quelli ammessi al passivo del
[...]
, diversamente da quanto sarebbe accaduto qualora le stesse, per Pt_11 esempio, fossero state date in affitto, se proprio la gestione da parte della fallita era divenuta non più praticabile (circostanza che, invero, le appellanti adombrano, ma mai esplicitano nel proporre impugnazione).
Ne consegue che del tutto irrilevante sarebbe, qualora provato, che – come deducono le appellanti – a fronte delle cessioni eseguite la Controparte_5
avesse incassato il prezzo indicato negli atti di cessione e che
[...] nel corso del 2009 e 2010 le società cessionaria hanno pagato debiti della cedente per un ammontare complessivo superiore ad € 5.200.000,00, cir- costanza che sarebbe “documentata dalla stessa attrice nella perizia a firma della Dott.ss laddove a fronte di un passivo esposto nell'anno 2007 Tes_1 per € 14.464.439,00 al 2010/2011 espone un passivo di soli € 6.761.500,00”.
In altre parole, anche qualora vi fosse stato il pagamento di debiti nella mi- sura indicata da parte appellante, resta il dato – del tutto assorbente – della
19 sottrazione dei due principali asset del patrimonio della società fallita alla garanzia dei debitori.
6.2. Parte appellante censura anche la ritenuta sussistenza della scientia fraudis, e segnatamente laddove il giudice di primo grado ha statuito che
“La consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore viene fatta discendere, dal Tribunale dalla composizione delle com- pagini sociali delle società cessionarie” In particolare, le società appellanti deducono, anche in relazione a tale presupposto, che il Tribunale di Roma non ha considerato che “attraverso le cessioni, oltre a garantire quella con- tinuità aziendale che aveva perso, le società cessionarie si sono CP_5 assunte il gravoso onere di pagare i consistenti debiti accollati, nonché si sono assunte gli ulteriori rischi connessi al rilascio delle garanzie fideiussorie richieste dai per il trasferimento delle concessioni a suo Parte_5 tempo rilasciate alla società cessionaria”.
Così facendo, però, la la e la Parte_1 CP_1 Controparte_2 non censurano quanto statuito con la sentenza appellata in ordine al fatto che, al momento del compimento di tali atti, e trattandosi di atti a titolo oneroso, la disponente e le acquirenti fossero consapevoli del pregiudizio arrecato ai creditori mediante la sottrazione delle aziende alla loro garanzia patrimoniale, vale a dire la sussistenza del presupposto previsto, quale prima ipotesi, dall'art. 2901, co. 1, n. 2), c.c. La consapevolezza richiesta da tale disposizione, infatti, prescinde dalla specifica conoscenza di quel determi- nato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta (nella specie, dei crediti ammessi al passivo), essendo sufficiente che investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. I, 18.5.2005, n. 10340; Cass. civ., Sez. II, 20.11.1996, n. 10219; Cass. civ., Sez. III,
28.9.1996, n. 8581; Cass. civ., Sez. I, 12.2.1990, n. 1007; Cass. civ., Sez. III, 23.11.1985, n. 5824; Cass. civ., Sez. III, 21.1.1982, n. 398).
6.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto, al riguardo, che “Il collegamento tra cedenti e cessionarie, la comune proprietà e gestione delle stesse e la loro appartenenza ad un unico gruppo societario di fatto rendono invero non decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda di revoca individuare la na- tura onerosa o gratuita degli atti di cessione. È noto infatti che "l'azione
20 revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiano, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente, sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse po- sposto a quello del creditore" (Cass. n. 12045 del 17/05/2.010; conf. Cass. n. 5072/2009). Ora, il collegamento tra le società, la comunanza di proprietà e di apparati gestori e la stessa finalità acclarata e ammessa delle cessioni, quella di consentire la continuazione dell'attività d'impresa, "depurata" delle ingenti esposizioni debitorie nei confronti di Fisco e INPS, non lasciano adito a dubbi circa il fatto che le società che hanno acquisito i rami di azienda fossero consapevoli del pregiudizio che i trasferimenti degli asset arrecavano alla garanzia patrimoniale della cedente e alle ragioni dei creditori di que- st'ultima, che si è vista svuotata e interamente deprivata del suo attivo patri- moniale”.
In buona sostanza il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto che, essendo provato il presupposto della scientia fraudis richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 2) c.c. per le cessioni a titolo oneroso, non fosse necessario qualificare la cessione a titolo gratuito, come pure ha dedotto, nell'introdurre il giudizio, il Fallimento attore in ragione del fatto che “i corrispettivi pattuiti nelle due cessioni del settembre e, ottobre 2009 non sono mai stati versati dalle cessionarie e tale allegazione non è stata smentita né contraddetta dalle convenute (…)”.
Ad assumere rilevanza del tutto assorbente, ai fini della statuizione di ineffi- cacia ex art. 2901 c.c. degli atti di cessione dei rami di azienda della società fallita disposta con la sentenza appellata, è tuttavia la valutazione da parte del giudice di primo grado che, a prescindere da ogni considerazione sulla pure dedotta (dalla Curatela attrice) natura gratuita delle cessioni, “Resta ferma tuttavia la considerazione che essendosi le cessioni perfezionate in favore di società collegate alle cedenti le cessionarie avevano necessaria- mente coscienza del pregiudizio che gli atti di disposizione arrecavano alla garanzia patrimoniale della cedente e alle ragioni dei creditori di quest'ul- tima. Né può essere credibilmente sostenuta la buona fede della subacqui- rent La cessione operata in suo favore dalla FI GO Controparte_2 del ramo di azienda relativo alla sala bingo di via Caronda si è infatti perfe- zionata dopo che era stato dichiarato il fallimento della e la CP_5
21 cessionaria era, corde, visto, partecipata da due società le cui quote per il tramite della fiduciaria Widar erano interamente detenute dagli ex soci e am- ministratori della fallita , il meccanismo traslativo si è Per_4 Per_3 inoltre attuato negli stessi termini delle precedenti due cessioni: trasferi- mento, dell'attivo aziendale e di parte del passivo, quello necessario a man- tenere la titolarità delle, preziose, concessioni dei Monopoli di. Stato, con esclusione del passivo fiscale e previdenziale”
6.3. Il rigetto del motivo di appello con cui le società appellanti censurano la sussistenza del presupposto della scientia damni assorbe, allora, ogni con- siderazione in ordine alla ritenuta – invero, ad abundantiam e non quale ratio decidendi – gratuità delle cessioni effettuate, e quindi anche in ordine al valore delle aziende trasferite, come anche alla non congruità dei compensi corrisposti agli amministratori.
Parte appellante censura, in particolare, l'affermazione da parte del giudice di prime cure per cui le cessioni sarebbero da considerarsi non onerose, sia perché il prezzo pattuito era irrisorio rispetto al valore delle aziende trasfe- rite, sia perché le convenute non avrebbero “non solo provato ma (…) nem- meno allegato il versamento” di detti corrispettivi, peraltro del tutto irrisori”. E in ordine al valore delle aziende è anche stata disposta da questa Corte, con ordinanza del 18.5.2023, ed espletata, nel corso del presente giudizio di primo grado, una c.t.u. volta ad accertare lo stesso.
L'irrilevanza di tale questione ai fini della decisione del presente giudizio, e quindi di quale fosse il valore dei rami di azienda ceduti dalla società fallita alle società odierne appellanti, assorbe ogni valutazione delle censure svolte dalle appellanti in ordine alla stima effettuata dal c.t.u., nominato nel pre- sente grado di giudizio, ritenuta “tutt'altro che esaustiva” da parte appel- lante, la quale ista, con le memorie conclusionali depositate il 13.12.2024, per la rinnovazione della stessa.
7. Con il quarto motivo di appello la la e la Parte_1 CP_1 [...] censurano la sentenza di primo grado laddove, in accogli- Controparte_2 mento della domanda proposta dal attore, ha condannato le CP_8 odierne appellanti alla restituzione dei frutti. In particolare, le società appel- lanti deducono che, in ragione della natura dell'azione esercitata dalla Cura- tela, vale a dire l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., e
22 non una revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e segg. l.fall., poteva esclusivamente essere dichiarata l'inefficacia, non anche disposta la restitu- zione dei frutti. E, inoltre, deducono anche come “la quantificazione e i frutti pretesamente prodotti dai rami d'azienda ceduti dalla fallita è stata effettuata senza tenere minimamente conto delle risultanze dei bilanci di esercizio de- positati dalle convenute, peraltro mai contestati in alcuna sede”.
Il motivo è fondato.
7.1. Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto che “All'acco- glimento della domanda di revoca dei tre atti di cessione di rami di azienda fa seguito l'invocata condanna delle convenute alla restituzione dei frutti ri- cavati dalla gestione delle due sale bingo sino all'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal Se infatti i due rami di azienda non fossero CP_17 stati ceduti a terzi la gestione degli stessi avrebbe, determinato il consegui- mento di utili, sulla cui quantificazione non ci si può che rifare ai rendiconti della gestione finanziaria dell'amministratore giudiziario nominato da CP_18 prodotti dalla curatela attrice all'udienza del 10.11.2017. (…)”.
In verità, l'azione revocatoria ordinaria, quale è quella esercitata nella specie dal è un mezzo concesso dalla legge ai Controparte_8 creditori per conservare la garanzia sul patrimonio del debitore e si sostanzia nel diritto potestativo, a contenuto processuale, concesso a ciascun creditore di ottenere dal giudice la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio, o anche metta solo in pericolo, le sue ragioni di credito. In particolare, “l'acco- glimento della revocatoria non opera alcun ritorno del bene nel patrimonio del debitore” (così Cass. civ., Sez. I, 22.11.1996, n. 10359; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 11.3.1995, n. 2817), ma consente al creditore vit- torioso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la rea- lizzazione del credito.
Conseguentemente, l'atto revocato conserva la sua piena validità, tanto inter partes quanto erga omnes (nella specie, anche nei confronti della massa dei creditori), ma il bene oggetto della revocatoria può essere oggetto delle ese- cutive del creditore, nella specie del . Anche se è evidente come CP_8 la Curatela ha interesse, piuttosto, a recuperare all'attivo fallimentare le due aziende cedute, ma l'azione esercitata ed accolta è stata – come si è detto –
23 quella ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., non anche quella di simula- zione. Avverso il rigetto della stessa non è stato peraltro interposto gravame.
7.2. Tale natura dell'azione revocatoria, come soprattutto – e per quanto di interesse ai fini del motivo di appello in esame – i suoi effetti non subiscono significative modifiche nel caso in cui essa venga esercitata dal curatore fal- limentare, a ciò legittimato dall'art. 66 l.fall. (disposizione applicabile ratione temporis). In tale ipotesi, essa diventa una azione di massa e la legittimazione attiva non spetta più al singolo creditore, ma in via esclusiva al curatore, ma la disposizione suddetta dispone che questi deve agire “secondo le norme del codice civile”, le quali disciplinano anche gli effetti dell'azione stessa.
Non sono conferenti le pronunce di legittimità richiamate dal Fallimento ap- pellato (Cass. civ., Sez. I, ord. 18.2.2022, n. 5495 e Cass. civ., Sez. I,
22.3.2022, n. 6991), le quali affermano che, “in tema di fallimento l'obbli- gazione accessoria di rimborso dei frutti indebitamente percepito, che grava sull'accipiens rimasto soccombente rispetto alla domanda revocatoria svolta nei suoi confronti ha natura di debito di valuta e non di valore”. Queste riguardano ipotesi di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 l.fall., e non di revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela, ai sensi dell'art. 66 l.fall., qual è il caso in esame.
Pertanto, deve essere disatteso il motivo di appello proposto in via inciden- tale dal con cui si censura la decisione di Controparte_8 primo grado per avere rigettato la domanda attorea di condanna delle so- cietà cessionarie alla restituzione delle aziende. In particolare, la Curatela deduce che quello disposto in sede penale sarebbe un sequestro ai sensi del n. 1) dell'art. 321 c.p.p., e non del n. 2); e, in secondo luogo, che il sequestro in questione è stato disposto dopo la declaratoria di Fallimento della Gioca- bingo S.r.l. in liquidazione.
8. In conclusione, l'appello proposto dalla dalla e Parte_1 CP_1 dalla avverso la sentenza n. 14508/2019 emessa dal Controparte_2
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 9.7.2019 deve essere accolto limitatamente alla statuizione di condanna operata con la sentenza appellata, e quindi laddove ha disposto la “condanna [della] FI GO S.r.l. a pagare alla curatela attrice la somma di Euro 1.550.812,39, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo, condanna altresì
24 . a pagare alla curatela attrice la somma di Euro CP_2 Pt_1
875.896,67, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo, condanna infin a pagare alla curatela attrice la somma di CP_1
Euro 1.534.655,23, maggiorata degli interessi legali, dalla data della do- manda sino al saldo”; e deve essere disatteso l'appello incidentale proposto dalla Curatela avverso la sentenza di primo grado.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente com- pensate tra entrambe le parti in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla legge 18.6.2009, n. 69, in caso di accoglimento parziale della do- manda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, no- nostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della do- manda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 23.1.2018, n. 1572; Cass. civ., Sez. III, ord. 24.10.2018, n.
26918). Nella parte che rileva in questa sede riferita (anche) al parziale ac- coglimento di domanda unica articolata in più capi, non risulta espressa- mente contraddetto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte laddove hanno statuito che, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
25 pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pa- gamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (così Cass. civ., SS.UU., 31.10.2022, n. 32061).
La domanda proposta dal attore con l'atto introduttivo del pre- CP_8 sente grado di giudizio era articolata in più capi, sicché l'accoglimento par- ziale – all'esito della riforma disposta con la presente sentenza di appello – della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92, co.
2, c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vitto- riosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 15.5.2023, n. 13212).
Le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, già liquidare con decreto in data 26.2.2025, devono essere poste definitivamente a carico delle società appellanti, che hanno istato per l'espletamento della stessa.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto in via incidentale dal Controparte_8 avverso la sentenza n. 14508/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 9.7.2019; accoglie l'appello proposto dalla dalla e dalla Parte_1 CP_1 [...] avverso la sentenza n. 14508/2019 emessa dal Tribunale di Controparte_2
Roma, in composizione monocratica, il 9.7.2019 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
o rigetta la domanda del Controparte_8 volta a conseguire la condanna della della e della Parte_1 CP_1
a pagare i frutti prodotti dai rami di azienda ceduti alle Controparte_2 stesse dalla fallita Controparte_3 o revoca la “condanna [della] FI GO S.r.l. a pagare alla curatela attrice la somma di Euro 1.550.812,39, maggiorata degli interessi legali dalla data
26 della domanda sino al saldo, [la] condanna altresì [della] . CP_2
a pagare alla curatela attrice la somma di Euro 875.896,67, maggiorata Pt_1 degli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo, [la] condanna infine [della] a pagare alla curatela attrice la somma di Euro CP_1
1.534.655,23, maggiorata degli interessi legali, dalla data della domanda sino al saldo”;
o compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra le parti;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
pone definitivamente a carico della della e della Parte_1 CP_1 le spese di c.t.u. liquidate con decreto in data odierna;
Controparte_2
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 102002.
Roma, 24.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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