Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1967, n. 1329
Articolo 2
Versione
4 febbraio 1968
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) di un contributo di lire 2.000 milioni, da ripartire in due quote di pari importo, destinate rispettivamente al reintegro di spese sostenute per il funzionamento dell'ente e al pagamento di somme da esso dovute all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasporto di merci e di materiali assistenziali.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1968