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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2278 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
IN PERSONA DEL Parte_1
LIQUIDATORE rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_2
NATALE DANIELA
Reclamante
CONTRO
IN PERSONA Controparte_1
DEL CURATORE Parte_3
Reclamata
OGGETTO: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La ha proposto reclamo avverso la sentenza n. Parte_1
26/2023 del Tribunale di Agrigento pubblicata il 14/11/2023 dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
.
[...]
La reclamante ha formulato le seguenti conclusioni: l'adita Corte voglia revocare la sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Agrigento, dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Parte_1
.IVA ), con sede in Favara (AG), via J. F. Kennedy n. 24; P.IVA_1 P.IVA_2 porre a carico della (Società incorporata in Controparte_2 [...]
le spese della procedura concorsuale ed il compenso che sarà liquidato al Controparte_3 nominato Curatore;
condannare la medesima Società alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.
Non si sono costituite le parti resistenti.
La reclamante, con il primo motivo di impugnazione, contesta la validità della notifica del ricorso introduttivo. Sostiene che dopo un primo tentativo infruttuoso presso la sede legale, la notifica è stata eseguita su richiesta della ricorrente (società Controparte_2
incorporata in , in conformità con l'art. 40, comma VIII, Controparte_3 del Codice della Crisi d'Impresa, nonostante la società fosse già in liquidazione. Inoltre, a partire dal 16 marzo 2023, la società risultava cancellata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2490 c.c. Di conseguenza, secondo la ricorrente, la notifica effettuata presso la sede di una società ormai estinta non poteva ritenersi valida non avrebbe potuto essere eseguita dalla banca mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Il motivo è infondato.
2 La cancellazione della società al registro delle imprese non preclude l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, né rende invalida la notifica del ricorso. Secondo giurisprudenza consolidata (Cass. civ. sez. I, 21/10/2020, n. 22834; Cass. SS.UU. n. 6070/2013),
l'estinzione della società non equivale a estinzione sostanziale se residuano rapporti giuridici, come nel caso di debiti verso i creditori.
Il procedimento può essere quindi validamente promosso e definito nei confronti della società cancellata.
Inoltre, la notifica eseguita presso la sede risultante dal Registro delle Imprese è avvenuta validamente. Come ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità, «nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, - nel testo novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede» (Cass. 17946/2016).
Pertanto, l'iter seguito dalla banca – con notifica presso la sede legale e, in seguito all'esito negativo, con deposito presso la casa comunale – è pienamente conforme alle disposizioni normative.
Non sussiste pertanto alcuna violazione del diritto di difesa in quanto la notifica è stata effettuata secondo le forme consentite dalla legge. La conoscenza effettiva del procedimento non è condizione di validità della notifica in quanto la stessa si è perfezionata correttamente.
Con il secondo motivo la reclamante lamenta l'inesistenza del credito posto a fondamento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Anche questo motivo è infondato.
3 La legittimazione a proporre istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) non richiede che il credito dell'istante sia previamente accertato con sentenza passata in giudicato né assistito da titolo esecutivo. È sufficiente un accertamento incidentale e sommario da parte del giudice adito, purché fondato su elementi documentali idonei (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite
n. 1521 del 23.01.2013; Cass. Civ., Sez. I, Ord., del 02/10/2020, n. 21144).
Quindi, come precisato dalla S.C., l'accertamento in sede prefallimentare non si fonda sull'esistenza del credito, ma sulla sussistenza dei presupposti del fallimento, tant'e' che il creditore istante ha comunque l'onere di presentare domanda di ammissione al passivo, sicché la domanda di fallimento integra un'azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l'accertamento del credito si pone, appunto, come incidentale, ai fini della legittimazione al ricorso (Cass. 23420/2016).
Pertanto, il credito ai fini della legittimazione può anche non risultare da un titolo esecutivo o da un provvedimento monitorio del giudice, ed essere perfino oggetto di contestazione da parte del debitore, atteso che la verifica che deve essere compiuta dal Tribunale ha lo scopo di accertare la ricorrenza dello stato di insolvenza senza alcuna idoneità all'efficacia di giudicato, quanto all'esistenza e titolarità del credito.
Nel caso di specie, la ha allegato contratti firmati di conto corrente e apertura di CP_4 credito, estratti conto e documenti attestanti la revoca degli affidamenti. Questi elementi, considerati nel loro insieme, sono idonei a costituire una base documentale sufficiente per l'accertamento sommario della pretesa, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata.
Il credito inoltre non può ritenersi prescritto, in quanto i diritti derivanti da rapporti obbligatori, come i crediti bancari da conto corrente, si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni dalla data in cui il diritto può essere fatto valere. Inoltre, il decorso della prescrizione può essere interrotto da atti idonei, quali solleciti scritti, riconoscimenti del debito, o condotte concludenti ex artt. 2943 e 2944 c.c.
Parte Nel caso in esame, la Banca ha documentato l'esistenza di rapporti contrattuali con risalenti agli anni 1999 e 2005. La ha inoltre comunicato la lettera Parte_1 CP_4
4 di revoca degli affidamenti e quindi esistono circostanze sufficienti a escludere la maturazione della prescrizione, anche solo in base a una valutazione prudenziale degli effetti interruttivi.
L'eccezione sollevata dalla reclamante risulta quindi infondata.
In merito poi alla doglianza che la banca avrebbe applicato clausole nulle o contrarie alla legge al rapporto di conto corrente è sufficiente osservare che non ha Parte_1 prodotto perizia o analisi tecnica che dimostri l'applicazione illegittima di interessi o costi non pattuiti. I contratti bancari depositati dalla Banca sono formalmente validi e firmati.
La società reclamante ha mosso sul punto eccezioni generiche e prive di riscontro probatorio, non fornendo alcuna prova della nullità delle clausole.
Con il terzo motivo la reclamante sostiene che non sussiste lo stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Anche questo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza
(CCII), lo stato di insolvenza (decozione) consiste nella "manifesta incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". La giurisprudenza ha chiarito che tale condizione può emergere anche da un isolato inadempimento grave, specie se non giustificato, ed è valutabile con criteri anche indiziari, tenendo conto della prolungata inerzia nel pagamento dei debiti.
Nel caso in esame, risulta da tempo inattiva, ha una posizione Parte_1 debitoria emergente dagli atti pari ad almeno € 231.730,32. Il credito vantato dalla CP_4
non è stato soddisfatto, e dunque la società si trova in stato di insolvenza. L'immobile menzionato dalla reclamante non esclude lo stato di insolvenza se non è stato utilizzato per soddisfare i creditori.
Con il quarto motivo la società reclamante sostiene che sulla base della documentazione contabile prodotta non sussisterebbero i requisiti per la dichiarazione di insolvenza.
5 Anche questo motivo è infondato
E' fuori di dubbio che, in tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. ord. 9.11.2020, n. 25025).
Nel caso di specie i bilanci relativi agli ultimi tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento non risultino essere stati né formati, né approvati, né depositati al Registro delle
Imprese.
La società fallita avrebbe pertanto dovuto, in mancanza dei bilanci regolarmente approvati
(costituenti, come si è rilevato, mezzo di prova privilegiato), dimostrare l'insussistenza dei requisiti di fallibilità con idonei strumenti probatori alternativi.
Tali non possono considerarsi i documenti prodotti, segnatamente:
- i registri IVA relativi agli anni 2019 -2023;
- i bilanci non approvati né pubblicati;
- le dichiarazioni dei redditi
La documentazione prodotta non può ritenersi rappresentativa della reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società fallita, in considerazione del fatto che la documentazione frammentaria prodotta non consente una compiuta ricostruzione della contabilità proprio a causa delle gravi lacune documentali.
Di conseguenza, in mancanza di adeguato riscontro contabile, non è possibile in alcun modo verificare la effettiva situazione patrimoniale ed economica della società reclamante.
Per le ragioni esposte il reclamo deve essere rigettato.
6 Nulla sulle spese stante la mancata costituzione delle parti reclamate.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la reclamante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando: rigetta il reclamo contro la Sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Agrigento del 14.11.2023; nulla sulle spese;
dà atto dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 19.06.2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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