TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N°1126/2022 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 22/02/2024 tra:
( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 rappr. e dif. dall'avv. CARBOTTA ANTONIO;
appellante contro
( c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1 rappr. e dif. dall'avv. TARANTINI PAOLO NICOLA;
nonché
– C.F. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto in carica p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
appellati
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in materia di opposizione all'esecuzione ex art.615, comma 1, c.p.c.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 22/02/2024;
FATTO E DIRITTO ha interposto appello avverso la sentenza n. 1615/2021 del 28 ottobre 2021, con Parte_1
la quale il G.d.P. di Brindisi aveva dichiarato inammissibile “per mancanza d'interesse, concreto ed attuale, ad agire” l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'estratto di ruolo con riferimento alla cartella esattoriale n. 02420130004039943001 (di Euro 287,44), eccependo omessa notifica della cartella ed intervenuta prescrizione del credito ( sanzione amministrativa per violazione C.d.S.). Premesso che in primo grado si erano costituiti tanto l'Agente della Riscossione che la CP_3
, i quali avevano domandato il rigetto dell'avversa opposizione assumendo la regolarità e
[...]
tempestività degli atti del procedimento ed in particolare eccepiva l'inammissibilità del CP_4 ricorso per carenza dell'interesse ad agire.
A fondamento del proprio gravame con un unico ed articolato motivo, il ha addotto Parte_1
l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'opponente carente dell'interesse ad agire.
Ritualmente costituitisi la prefetture di Taranto ed hanno domandato il rigetto dell'avversa CP_4
impugnazione con conferma della sentenza gravata.
In difetto di alcuna esigenza istruttoria, all'udienza del 22 febbraio 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e all'esito la causa veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di ci all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Invero il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione, il principio giurisprudenziale
- peraltro risalente e tutt'altro che pacifico -, che escludeva l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., avverso la mera iscrizione a ruolo esattoriale di una entrata pubblica, in considerazione della mera valenza interna di tale atto, non rientrando pertanto l'estratto di ruolo fra gli atti autonomamente impugnabili ( fra le altre Cassazione nn. 6395/2014, 6610/2013, 6906/2013 e 139/2004).
La questione relativa alla ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo, aveva – come ricorda l'odierno appellante – ricevuto positiva soluzione dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione, che attraverso la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015, avevano affermato l'ammissibilità di una tale impugnativa – rectius la sussistenza di un “interesse concreto ed attuale a provocare un accertamento negativo” della pretesa contenuta nell'estratto di ruolo.
Va tuttavia rilevato che nelle more del giudizio, è intervenuta la legge n. 215/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, secondo cui: "Art.
3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo).
1. All'art. 12 Dpr 602/1973, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4 ... D.Lgs. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Mef 40/2018, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una p.a.". Sebbene debba escludersi che la disposizione de quo abbia natura di interpretazione autentica, non di meno la sua efficacia retroattiva o più precisamente, l'applicabilità ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della legge, dei limiti all'impugnabilità del ruolo esattoriale vivi previsti, deve essere riconosciuta dettando la legge dei criteri di individuazione in dell'interesse attuale e concreto ad agire.
A tale conclusione sono infatti giunte le SU della Cassazione con la nota pronuncia del 06/09/2022,
n.26283, al cui orientamento il giudicante non ritiene vi siano ragioni per discostarsene.
Attraverso il predetto arresto le SU hanno affermato l'ammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo pendenti alla data di entrata in vigore della legge, precisando, tuttavia, che alla luce della nuova norma – di cui ha esclusa la natura di norma di interpretazione autentica - i contribuenti debbano dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell'impugnazione.
In particolare attraverso la citata pronuncia le Sezioni Unite, hanno affermato che il legislatore con la norma ha qualificato l'estratto di ruolo quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella escludendone l'impugnabilità a condizione che sia stata omessa la notificazione della cartella di pagamento ed in presenza di precise e tassative ipotesi e applicabile ai processi pendenti, in quanto norma destinata ad incidere sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Sempre a detta della Suprema Coirte, la nuova disposizione non comporta l'automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l'estratto di ruolo, ma i contribuenti avranno l'onere di dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell'impugnazione “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3-bis del Dl 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3,24,101,104,113,117
Costituzione, quest'ultimo con riguardo all'articolo 6 della Cedu e all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Non avendo l'odierno appellante ed opponente addotto alcuna delle ragioni previste dall'art.12, comma 4-bis, Dpr 602/1973 in deroga alla inammissibilità dell'impugnazione del ruolo esattoriale, deve ritenersi che il fosse privo dell'interesse ad agire a norma dell'art. 100 c.p.c. Parte_1
Per tutte le considerazioni che precedono, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza impugnata confermata sia pur sulla base della differente motivazione innanzi esposta. Le incertezze interpretative riscontrate al momento della proposizione della presente impugnazione, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando in grado di appello sulla impugnazione proposta da nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rapp.te, nonché nei confronti di , in persona del Controparte_2
Prefetto, disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) spese del presente grado di giudizio interamente compensate fra le parti
Così deciso in Brindisi in data 03/05/2025 .
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI