Articolo 289 del Codice di procedura civile
Articolo 283Articolo 268
Versione
21 aprile 1942
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Versione
4 giugno 1948
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Versione
1 gennaio 1951
Art. 289.
(( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). )) ((I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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