Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
>
Versione
4 giugno 1948
4 giugno 1948
>
Versione
1 gennaio 1951
1 gennaio 1951
Art. 289.
(( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). )) ((I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere))
(( (Integrazione dei provvedimenti istruttori). )) ((I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
L'integrazione e' disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che e' comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere))
Commentari • 62
- 1. FASE SOMMARIA DELLE OPPOSIZIONI - OMESSA FISSAZIONE TERMINE PER INTRODUZIONE GIUDIZIO DI MERITO - RIMEDI E CONSEGUENZEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 24 ottobre 2011 · 26.340927
La mancanza dell'istanza di integrazione nel termine di cui all'art.289 cpc, ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determinano l'estinzione del processo ai sensi dell'art.307, terzo comma, cpc, per mancata prosecuzione, con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese. […] Altrimenti il titolo esecutivo sulle spese si consoliderà nei termini di cui al provvedimento emesso a chiusura della fase sommaria, non integrato e seguito dall'inizio del giudizio a cognizione piena e nemmeno dall'iniziativa della parte – sempre nel termine di cui all'art. 289 cpc – di iscrizione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2026, n. 488Provvedimento: […] 06/01/2026, quale erede di nel Parte_1 Persona_1 frattempo deceduto, insistendo nell'accoglimento delle stesse domande del de cuius. Integrato il contraddittorio con le restanti eredi e non Controparte_1 CP_2 CP_3 costituitesi seppur regolarmente evocate in giudizio, il sottoscritto Giudicante invitava le parti a contraddire circa l'eventuale estinzione della procedura ex artt. 289 e 307 c.p.c. e fissava gli incombenti ex art. 281sexies c.p.c. alla data del […] 24/10/2011, n. 22033, Rv. 620286 – 01, chiare nell'indicare come l'inosservanza del termine di sei mesi ex art. 289 c.p.c. determini l'esito conclusivo predetto;Leggi di più...
- art. 307 c.p.c.·
- Tribunale di Bergamo·
- estinzione del giudizio·
- usucapione speciale·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- art. 153 c.p.c.·
- art. 289 c.p.c.·
- art. 3 L. n. 346/1976·
- art. 127-ter c.p.c.