Decreto presidenziale 17 novembre 2020
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Dispositivo di sentenza 10 maggio 2021
Sentenza 17 maggio 2021
Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2021
Dispositivo di sentenza 1 dicembre 2021
Sentenza 11 dicembre 2021
Decreto collegiale 7 febbraio 2022
Inammissibile
Sentenza 22 giugno 2022
Improcedibile
Sentenza 18 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01661/2025REG.PROV.COLL.
N. 04133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4133 del 2022, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
LO PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM OM (Sezione Seconda) n. 865/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LO PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Vergine in sostituzione dell’avvocato Cesare Tapparo e dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2020 il signor OL PI adiva il Tar per l’EM OM al fine di ottenere l’annullamento/opposizione avverso la cartella di pagamento n. 30020180000011507/000 emessa da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare quote latte per le annualità dal 1995 al 2000, per l’importo complessivo di € 452.532,70.
2. Originariamente il signor PI aveva proposto, avverso la stessa cartella di pagamento, opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ferrara eccependo: a) inesistenza/nullità della notifica della cartella ex art. 617 c.p.c in quanto eseguita da un soggetto non abilitato; b) inesistenza/nullità della notifica della cartella ex art. 617 c.p.c. per difetto di procedura di notificazione; c) nullità/annullabilità della cartella per difetto dei requisiti essenziali costituiti dall’indicazione dei responsabili del procedimento, dall’indicazione degli atti di accertamento presupposti e dalla data di notifica degli stessi all’opponente, dall’indicazione delle possibili procedure di rateizzazione e di accesso alla sospensione dell’esecuzione nonché per l’errata indicazione degli interessi di mora; d) la nullità/annullabilità della cartella e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti”; e) la nullità/annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per precedente iscrizione a ruolo, ossia l’illegittima duplicazione del ruolo, f) la nullità/annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’iscrizione a ruolo e per agire in esecuzione; g) intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di AGEA; h) decadenza di AGEA per il recupero delle somme tutte iscritte nel registro debitori in data antecedente al 31.12.2015; i) nullità/annullabilità della cartella dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi e per l’iscrizione a ruolo e la richiesta di pagamento di interessi non dovuti; l) nullità e/o annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti e per errata quantificazione del debito residuo iscritto a ruolo e indicato nella cartella; m) nullità/annullabilità della cartella, dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i pagamenti già eseguiti dagli acquirenti e per l’errata quantificazione del debito residuo indicato in cartella; n) errata iscrizione a ruolo, sia a titolo di capitale che di interessi, dei residui importi a suo tempo accertati a suo debito a titolo di prelievo sul latte, con contestazione in ordine al quantum della residua pretesa dell’AGEA e del diritto di quest’ultima di procedere ad esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo, risultanti nella cartella opposta.
2.1 Il Tribunale di Ferrara dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, per cui il signor PI riassumeva il giudizio dinanzi al Tar per l’EM OM riproponendo gli stessi motivi del ricorso introduttivo e deducendo inoltre: (i) Annullamento delle campagne lattiere compresa quella qui intimata - Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 27.06.2019 e Consiglio di Stato n. 7726/19 e 7734/19; (ii) Ordinanza Trib. Roma GIP dott.ssa Di Nicola rgnr 96592/16; (iii) Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – Mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati.
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva AGEA.
4. Con sentenza n. 865/2021 il Tar per l’EM OM ha accolto il ricorso annullando, per l’effetto, l’atto impugnato.
4.1 Il Tar, dopo aver affermato che, anche in assenza di repliche sui motivi dedotti, il ricorso dovesse essere accolto per come prospettato dall’interessato, ha ricapitolato i principi sanciti dalla giurisprudenza sulla materia oggetto del contenzioso:
a) il prelievo supplementare di cui trattasi non costituiva di per sé una sanzione, ma si iscriveva - anche con riguardo ai “considerando” del Reg. n. 1255 / 99 /CE, del 17 maggio 1999 - nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera, consentendo di controllare il prezzo del latte e di mantenerlo ad un livello sufficiente a garantire agli imprenditori e ai lavoratori agricoli interessati un tenore di vita equo senza l’onere di costi di intervento troppo elevati (cfr., Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Sez. VI, sentenza del 25 marzo 2004 in cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00);
b) è totale l’inattendibilità dei dati sui capi che producono latte e dei dati forniti da AGEA, dichiarando che "quello che certamente emerge è la cedevolezza della compagine amministrativa e politica dei soggetti pubblici coinvolti nella drammatica vicenda" (cfr., GIP di Roma Dott.ssa Paola Di Nicola con ordinanza 05/06/2019 - N. 96592/2016 R.G.N.R.; N.101551/2016 R.G.GIP);
c) la riassegnazione da parte dello Stato dei quantitativi inutilizzati deve essere effettuata "in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore" (cfr., Corte di Giustizia dell'U.E., Sez. VII, sentenza 27/06/2019, C-348/18 sull'interpretazione dell'articolo 2, par. 1, comma 2, Reg. CEE 3950/92);
d) "il meccanismo di compensazione-riassegnazione delle quote applicato dall'Amministrazione italiana risulta alterato dall'applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l'ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia" (cfr., Cons. di Stato, sent. nn.7726/2019 e n. 7734/2019).
4.2 Il Tar ha quindi raggiunto le seguenti conclusioni: « Con le predette sentenze il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti con cui AIMA comunicava alle aziende agricole appellanti i risultati delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996/1996-1997 e conseguentemente gli importi da pagare allo Stato a titolo di prelievo supplementare. Dunque, il ricorso è accolto sulla base dei principi generali già affermati e che il Collegio condivide integralmente e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato ».
5. Avverso la sentenza n. 865/2021 del Tar per l’EM OM ha proposto appello AGEA per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Si è costituito il signor OL PI chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: Violazione dell’art 59, co. 2, l. 69/2009 e dell’art. 29 c.p.a.
L’appellante ritiene che il Tar ha disposto l’annullamento dell’atto impugnato (la cartella di pagamento) sulla scorta di un vizio tardivamente eccepito da parte del ricorrente.
In particolare sostiene che:
- nel caso di specie, il ricorrente, nell’atto introduttivo del presente giudizio, ossia l’opposizione ex art. 615 c.p.c. spiegata innanzi al Tribunale di Ferrara non ha contestato l’illegittimità del prelievo supplementare sotto i profili posti dal Tar a fondamento della decisione;
- in tale ricorso, la controparte espressamente affermava quanto segue (pag. 3): « Ciò premesso, si sottolinea fin da subito che i motivi di opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. che vengono fatti valere con il presente atto non comportano la contestazione, in questa sede, del quantum a suo tempo accertato dall’Autorità amministrativa a titolo di prelievo supplementare, alla fine di ogni campagna di riferimento, a carico di ogni singola azienda attrice, e pertanto non “mettono in moto l’esercizio delle potestà pubblica della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A.”. Con i motivi di opposizione che vengono svolti con il presente atto, infatti, viene contestata la successiva fase di riscossione del (preteso) prelievo (ancora) dovuto, già a suo tempo accertato dall’amministrazione: - sia per vizi formali, che per vizi di notifica della cartella, del ruolo e degli atti di accertamento, ossia per motivi attinenti al “quomodo” dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c.; - sia per vizi derivanti dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e del ruolo su cui la cartella si fonda, anche per fatti sopravvenuti agli originari provvedimenti amministrativi con il quale è stato accertato, ogni periodo, il prelievo supplementare a carico dell’azienda attrice (…) con ciò contestandosi anche il quantum iscritto a ruolo – ma non, appunto, il quantum a suo tempo accertato a carico dell’azienda agricola attrice a titolo di prelievo supplementare »;
- nell’esposizione delle ragioni di censura, inoltre, la controparte non contestava l’illegittimità del prelievo supplementare operato da AGEA sotto il profilo della sua incompatibilità con il diritto dell’Unione: il riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e del successivo recepimento da parte del Consiglio di Stato è stato introdotto solo a mezzo dell’atto di riassunzione depositato innanzi al Tar nel quale, infatti, a pag. 5 “ulteriormente rispetto alle censure sollevate nel ricorso” veniva poi sollevato il profilo dell’illegittimità comunitaria del prelievo;
- tali censure avrebbero dovuto essere esposte, a pena di decadenza, a mezzo dell’originario atto introduttivo del giudizio, in mancanza del quale, al contrario, le stesse devono considerarsi inammissibili;
- né in senso contrario può farsi riferimento al fatto che le eccezioni trovino fondamento su giurisprudenza sopravvenuta, in quanto tali pronunce hanno, al più, confermato l’esistenza di un vizio che la parte avrebbe potuto e dovuto tempestivamente sollevare e proporre;
- sotto tale profilo, del tutto irrilevante è il richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato n. 7726/2019 e 7734/2019 (prodotte in atti dalla stessa controparte), in quanto non pronunciate nei confronti del ricorrente (che non risulta incluso tra le parti di tali giudizi), né è dimostrato o dedotto che le stesse abbiano ad oggetto l’annullamento di provvedimenti che lo riguardano, trattandosi, quindi, di semplici precedenti su vicenda affini;
- di conseguenza, il suddetto richiamo (come anche quello all’ordinanza del GIP di Roma del 5.6.2019 – il cui valore probatorio nel presente giudizio non è, invero, dato comprendere e relativa, peraltro, a procedimento penale oggetto di archiviazione) non vale in alcun modo a superare quanto precedentemente dedotto con riferimento all’intervenuta decadenza sui motivi di censura posti dal Tar a fondamento della decisione.
2. Parte appellata: (i) eccepisce l’inammissibilità del primo motivo di ricorso perché inerente una questione nuova sollevata per la prima volta in grado di appello; (ii) nel merito, sostiene che nell’atto originario di opposizione all’esecuzione proposto a mente della norma dell’art.615 c.p.c. si contestava la fondatezza e la legittimità del prelievo o dei prelievi supplementari in materia di quote latte (non sarebbe nemmeno plausibile scindere la formale contestazione del ruolo ovvero della cartella di pagamento ADER in materia di quote latte, senza contestare contemporaneamente ed anche in senso implicito e presupposto, la legittimità e/o la validità, nonché la fondatezza del prelievo supplementare esigibile che di quell’atto attuativo ed esecutivo costituisce l’atto necessariamente presupposto ed il cosiddetto titolo esecutivo imprescindibile); (iii) i ricorsi originari sono focalizzati sul tema specifico della inattendibilità e della infondatezza del prelievo supplementare contestato per la primigenia inattendibilità, infondatezza, falsità e cedevolezza del dato produttivo e del dato di consistenza di stalla mutuato dagli algoritmi delle BDN e del SIAN su basi del tutto confutate e ormai (asseritamente) revocate in dubbio dalla giurisprudenza.
3. Il primo motivo di appello è fondato.
3.1 Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata da parte appellata.
Conviene richiamare alcuni principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:
- sussiste il potere del giudice di appello di rilevare ex officio l’esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione (Cons. Stato, sez. IV, 17/07/2023, n. 6952);
- il divieto dei nova in appello non si applica né alle eccezione rilevabili d'ufficio, né alle mere difese rispetto agli altrui motivi di impugnazione, che non costituiscono eccezioni in senso tecnico, sicché, il divieto di cui all' art. 104, comma 1, c.p.a ., non può impedire all'appellante di confutare tutte le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata perché le mere difese sono sempre esaminabili per la prima volta in grado di appello, mentre è l'impugnazione proposta per la prima volta in appello di atti rimasti estranei alla cognizione dei giudici del primo grado che è inammissibile (Cons. Stato, sez. IV, 10/03/2020, n. 1715).
Nella specie c’è un evidente discrasia tra il contenuto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. e il contenuto dell’atto di riassunzione davanti al Tar nel quale erano per la prima volta proposti motivi non proposti nel ricorso originario (la stessa parte privata, nel ricorso di primo grado, affermava di proporre censure “in aggiunta”). Tale ampliamento delle doglianze è rilevabile d’ufficio e può essere censurato dalla parte appellante.
3.2 Nel merito il motivo è fondato.
Come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, 02/10/2023, n. 8599, la disciplina della cd. translatio iudicii comporta la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione. Tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza. Infatti, la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza. Invero, gli artt. 59, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69 e 11, comma 2, c.p.a. prevedono espressamente che, riproposta la domanda al giudice munito di giurisdizione, restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute.
Nella specie, l’odierna appellata non poteva proporre nel giudizio di riassunzione davanti al Tar censure che non erano state proposte nell’originario giudizio dinanzi al giudice ordinario perché rispetto a tali censure erano intervenute preclusioni e decadenze.
4. Con il secondo motivo di appello si solleva una eccezione di giudicato.
L’appellante sostiene che:
- la sentenza del Tar è, altresì, erronea per aver posto a fondamento della decisione la ritenuta illegittimità del prelievo supplementare operato dall’Agenzia nei confronti del ricorrente, sul quale, tuttavia, già si sono espresse altre pronunce definitive, le quali hanno, invece, accertato la legittimità della pretesa dell’Amministrazione, poi portata a riscossione a mezzo della cartella oggetto del presente giudizio;
- in particolare: (i) con sentenza n. 5895/12, pubblicata in data 27.06.12, il Tar per il Lazio rigettava il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento di compensazione nazionale relativo alle campagne 95/96 e 96/97, accogliendo soltanto il motivo relativo alla decorrenza degli interessi; (ii) con sentenza n. 8914/13, pubblicata in data 16.10.13, il Tar Lazio rigettava il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento di compensazione nazionale relativo alle campagne 97/98 e 98/99, accogliendo soltanto il motivo relativo alla decorrenza degli interessi; (iii) con sentenza n. 3138/13, pubblicata in data 26.03.13, il Tar per il Lazio rigettava il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso l’assegnazione dei Quantitativi Individuali di Riferimento (QRI) per le campagne 97/98 e 98/99; (iv) con sentenza n. 10342/13, pubblicata in data 02.12.13, il Tar per il Lazio rigettava il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso, tra l’altro, il provvedimento di compensazione nazionale relativo alla campagna 99/00, accogliendo soltanto il motivo relativo alla decorrenza degli interessi; (v) con la suddetta sentenza n. 10342/13, il Tar per il Lazio respingeva anche le motivazioni avverso la comunicazione dei QRI per la campagna 00/01; (vi) con sentenza n. 5162/13, pubblicata in data 22.05.13, il Tar per il Lazio rigettava il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso le comunicazioni dei QRI per la campagna 00/01; (vii) con sentenza n. 3377/14, pubblicata in data 27.03.14, il Tar per il Lazio rigettava il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso il provvedimento di compensazione nazionale relativo alla campagna 00/01;
- alla luce delle suddette circostanze è, invero, evidente come il Tar non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione le proprie valutazioni in ordine alla ritenuta illegittimità del prelievo supplementare, in quanto già oggetto di precedenti statuizioni giudiziali sulle quali si è formato il giudicato e non più ulteriormente contestabili.
5. Parte appellata eccepisce l’infondatezza del motivo richiamando pronunce di altri Tar che hanno accolto altri ricorsi proposti da soggetti in situazioni analoghe a quella della stessa parte appellata con riferimento particolare all’intervenuta prescrizione.
6. Il ragionamento è generico e privo di fondamento. La prescrizione è eccepita per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104 c.p.a.
Peraltro, la prescrizione (decennale) è rimasta interrotta e sospesa per effetto della pendenza dei giudizi amministrativi relativi ai provvedimenti presupposti (in ragione dei principi esposti nella sentenza del Consiglio di Stato n.4989/2024).
7. In conclusione l’appello è fondato e, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso proposto in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO