Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3666/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3666 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. ), nato in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 1.1.1947 e ivi residente, alla via Annarumma n.3;
(C.F. ), nata in [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 il 9.1.1952 e ivi residente, alla via Annarumma n.3; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Sergio Perrotta (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_3 studio sono elettivamente domiciliati in Avellino, alla via Fioretti n. 10;
OPPONENTI
CONTRO
(già - C.F. e P.IVA Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Milano, alla via Caldera n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Alessandro Barbaro (C.F.
[...]
e con questi elettivamente domiciliata in ZA (BN), alla via C.F._4
San Pietro n. 5, presso lo studio dell'Avv. Carmen Rosita Cecchetti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 04 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opposta ha concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 696/2022, con cui il
Tribunale di Avellino, in data 30 giugno 2022, ha ingiunto loro di pagare, in favore di ed in solido, la somma di € 32.775,40, oltre interessi Controparte_1 come richiesti in ricorso e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del finanziamento n. 16060610, stipulato in data 12.4.2016.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola recante la previsione degli interessi corrispettivi per usurarietà, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., in quanto il contratto di finanziamento n. 16060610 stipulato dagli opponenti prevedeva interessi corrispettivi per € 26.182,00 calcolati in violazione dell'art. 2 L. 108/1996 ed, in particolare, il tasso annuo nominale dell'8,99% superava il tasso soglia del
6,25% per l'anno 2016 in relazione ai finanziamenti alle famiglie.
Gli opponenti hanno, altresì, eccepito di aver corrisposto nel corso del rapporto finanziario la complessiva somma di € 38.220,00 a fronte dell'erogazione di un capitale pari ad € 49.837,00, con conseguente residuo di un debito pari ad €
11.617,00 ed hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 febbraio 2023, instando, in via preliminare, per la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ingiunzione monitoria, chiedendo, in via subordinata, di “ritenere e dichiarare comunque dovute le somme a qualsiasi titolo richieste nel ricorso per D.I. e, conseguentemente, condannare gli opponenti al pagamento delle stesse oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In particolare, quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interessi, l'opposta ne ha fatto rilevare la genericità, non avendo i debitori indicato specificamente la misura R.G. n. 3666/2022
del tasso effettivamente applicato, tale da determinare il superamento del tasso soglia e non essendo all'uopo sufficiente l'affermazione circa l'avvenuto superamento del tasso soglia.
3. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 15 marzo 2023, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. da e, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente Controparte_1 giudizio è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4. Passando ad esaminare il merito res controversa, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984).
In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo fosse “fondato su prova scritta” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito fosse effettivamente sussistente o meno e ciò in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; R.G. n. 3666/2022
Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n.
1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
5. Chiarita la natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ritiene il
Tribunale che, nel caso di specie, l'opposta abbia fornito la Controparte_1 prova dell'esistenza del credito mediante idonea produzione documentale.
In particolare, l'opposta ha versato in atti, sin dalla fase monitoria, il contratto di prestito personale n. 16060610, il le condizioni generali di prestito ed il Pt_3 relativo piano di ammortamento.
Con il contratto di prestito personale recante n. 16060610 Controparte_1 ha concesso, in data 18 aprile 2016, un finanziamento per l'importo di €
49.837,20, da restituirsi in 120 ratei mensili per € 634,85 cadauno, con un TAN pari al 8,99%, un TAEG pari al 9,60% ed ud un TEG del 12,29%.
Il contratto risulta sottoscritto da e da , in qualità di Parte_2 Parte_1 coobbligato.
Dal canto loro, gli opponenti hanno eccepito la nullità (parziale) del contratto per usurarietà degli interessi corrispettivi.
Orbene, preme osservare come gli opponenti abbiano prospettato l'usurarietà degli interessi corrispettivi applicati al finanziamento assumendo che il tasso soglia determinato con riferimento al momento della stipula, ossia il secondo trimestre dell'anno 2016, fosse pari al 6,25% e che il tasso applicato al finanziamento fosse pari all'8,99%.
E, tuttavia, gli opponenti hanno individuato quale tasso strumentale all'accertamento della soglia usura, non già il TEG, così come previsto dall'art. 2 L.
n. 108/1996 ed individuato contrattualmente nella misura del 12,29%, bensì il
TAN pari all'8,99% (cfr. pag. 4 del contratto di finanziamento).
A tanto aggiungasi che il tasso soglia indicato dagli opponenti in sede di atto introduttivo (e pari al 6,25%) neppure risulta correttamente individuato, atteso R.G. n. 3666/2022
che il decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia per il II trimestre 2016 per la categoria del “credito personale” prevede un tasso soglia pari al 17,3125 %.
Quand'anche, poi, volesse ricondursi il finanziamento in esame nell'alveo della categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, comunque l'eccepita usurarietà degli interessi corrispettivi non sussisterebbe, atteso che il tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento (II trimestre 2016) pari al 16,8750%.
Quanto, poi, all'eccepita parziale estinzione del debito per intervenuto pagamento della somma di € 38.220,00, la stessa, oltre a non trovare riscontro documentale, comunque non si appalesa fondata, sol che si consideri che l'importo totale dovuto, così come contrattualmente previsto, era pari ad € 76.401,04.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, essendo adeguatamente raggiunta la prova in ordine all'an ed al quantum della pretesa creditoria e non avendo gli opponenti offerto alcun valido elemento di segno contrario, idoneo a fondare un diverso convincimento, l'opposizione deve esser rigettata, con conferma nei confronti di e del decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 696/20222, emesso dal Tribunale di Avellino in data 30 giugno 2022, del quale va dichiarata la definitiva esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza degli opponenti e ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 Parte_2 dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione proposta da Parte_1
e e, per l'effetto, conferma nei confronti dei predetti
[...] Parte_2 opponenti il decreto ingiuntivo n. 696/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 30 giugno 2022, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.; R.G. n. 3666/2022
2) condanna gli opponenti e al pagamento, in solido Parte_1 Parte_2 tra loro ed in favore dell'opposta delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 6.713,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 27 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani