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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2215/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Michele Salvioni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del RO P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Ielo, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Pellini, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 537/2021 emessa il 27.05.2021 dal Tribunale di Lucca e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 06.02.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, Sez. Civ., n. 537/2021 (RGN. 4056/2017, rep. 1306/2021 del 27/05/2021) pubblicata in data 27/05/2021 - richiamate espressamente tutte le precedenti difese, eccezioni, deduzioni ed istanze istruttorie - anche formulate nel primo grado di giudizio - disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) IN VIA PRINCIPALE riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente le domande tutte formulate dal
[...]
nei confronti dell'Ing. RO Parte_1
B) IN VIA SUBORDINATA, in denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuta la responsabilità professionale dell'Ing. condannare la Parte_1 Controparte_2
in forza dei contratti di assicurazione esistenti e per i motivi esposti in narrativa, a
[...] tenere integralmente indenne il medesimo professionista da ogni e qualsivoglia esborso rientrante dovesse essere ritenuto dovuto da quest'ultimo al RO
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge (anche ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), per entrambi i gradi del Giudizio”.
Per l'appellato e appellante incidentale : RO
“Si richiede:
a) nel merito e in via principale, di respingere l'appello principale e, di conseguenza, confermare la sentenza appellata;
b) in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, accogliere
l'appello incidentale e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, riconoscere il diritto del ad essere risarcito del RO danno patrimoniale subito, come descritto e quantificato, pari a euro 830.815,00 oltre interessi e rivalutazione (trattandosi di debito di valore) o nella minore somma che
Codesta Spettabile Corte d'Appello dovesse determinare.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre compensi, IVA e CPA, come per legge”.
Per l'appellata : Controparte_2
“Allo stato, si conclude affinchè la Ecc.ma Corte di Appello rigetti l'appello nella parte afferente alla richiesta di riforma della statuizione relativa al rigetto della domanda di garanzia, con conferma della sentenza impugnata sul punto. Vinte le spese”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 537/2021 del Tribunale di Lucca in materia di responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 537/2021 emessa il 27.05.2021 e pubblicata in pari data con la quale il
Tribunale di Lucca lo aveva condannato a corrispondere al RO
la somma di euro 25.840,00 a titolo di risarcimento dei danni causati dal
[...] malfunzionamento dell'impianto di teleriscaldamento da lui progettato, realizzato nel territorio comunale per soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione locale, rigettando la domanda di garanzia formulata dal progettista nei confronti della terza chiamata in causa . Controparte_2
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda risarcitoria, l'attore esponeva che:
con determinazione n. 25 del 31/03/2008, il RO conferiva all'ing. l'incarico di progettista e direttore dei lavori per la Parte_1 realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a servizio della comunità locale e con successiva determinazione n. 44 del 11/05/2009 il professionista era incaricato della progettazione, del coordinamento e della direzione dei lavori per il completamento dell'impianto;
l'impianto, entrato in funzione nel gennaio 2010, da subito presentava gravi malfunzionamenti che, con nota del 17/10/2012, il Comune provvedeva a segnalare all'ing. richiedendo il suo pronto intervento;
Pt_1
in seguito ad una seconda segnalazione trasmessa dal Comune con nota del 13/02/2013,
l'ingegnere interveniva, predisponendo una perizia con la quale erano individuati i lavori necessari a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto;
anche in seguito alla conclusione dei lavori svolti su indicazione dell'ing. Pt_1 persistevano anomalie nel funzionamento dell'impianto, che risultava ancora inidoneo ad erogare un quantitativo energetico sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'utenza;
il Comune decideva, quindi, di affidare alla società Controparte_3
l'incarico di svolgere gli accertamenti necessari per individuare le cause del malfunzionamento dell'impianto e tale società rilevava molteplici criticità riconducibili a difetti di progettazione dell'impianto; alla luce di ciò, con nota del 30/10/2013, il contestava all'ing. P_ Pt_1
l'inadempimento dell'incarico ad esso conferito e nel 2014 proponeva ricorso ex art. 696
c.p.c. per verificare le cause dei malfunzionamenti dell'impianto e la configurabilità di una responsabilità del progettista;
la ctu espletata in sede di ATP individuava la causa del malfunzionamento dell'impianto nella “incapacità di distribuire il fluido ad alcune utenze più lontane o più alte …, presumibilmente perché le perdite di pressione, inerenti il funzionamento della rete di riscaldamento del Comune di RO non sono coperte da un'adeguata prevalenza che l'impianto dovrebbe garantire”;
nel 2016 la società Siram s.p.a. presentava al Comune una proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dell'impianto e, all'esito dell'approvazione del progetto e dell'aggiudicazione della gara alla predetta società, nel mese di marzo 2017 il Comune stipulava con Siram s.p.a. la relativa convenzione.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore affermava la responsabilità contrattuale dell'ing.
deducendo che nella progettazione dell'impianto di teleriscaldamento il Pt_1 professionista non si era attenuto alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento attuativo, né aveva osservato il dovere di diligenza imposto dall'art. 1176 c.c. Sosteneva che proprio le carenze e gli errori progettuali imputabili al convenuto avevano causato i gravi malfunzionamenti dell'impianto, inidoneo a far fronte all'effettivo fabbisogno energetico della comunità locale. Allegava che a causa dell'inadempimento del progettista esso Ente aveva subito un significativo danno patrimoniale, costituito dai costi che aveva dovuto sostenere per la progettazione e la realizzazione dell'impianto, per gli interventi necessari a porre rimedio ai malfunzionamenti e ai guasti, per le verifiche volte ad individuare le cause dei malfunzionamenti, per il ricorso ex art. 696 c.p.c. e, infine, per la realizzazione delle opere necessarie alla riqualificazione energetica dell'impianto affidata alla società Siram.
Il chiedeva, pertanto, la condanna dell'ing. RO Pt_1
a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento dei suindicati danni patrimoniali, quantificati in euro 830.815,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda attorea in quanto infondata. In particolare, il convenuto contestava la sussistenza di carenze o errori nella progettazione dell'impianto di teleriscaldamento e sosteneva che il malfunzionamento dell'opera era stato causato dall'inadeguata manutenzione e gestione dell'impianto da parte del Infine, chiamava in causa P_
, sua compagnia assicuratrice per la responsabilità Controparte_2 professionale, chiedendo di essere dalla stessa manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Autorizzata la chiamata in causa dal Tribunale, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto tanto della domanda attorea quanto della domanda Controparte_2 di garanzia formulata dal convenuto, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa per reticenza informativa dell'assicurato, il quale aveva sottoscritto il contratto quando era già a conoscenza delle contestazioni del in ordine alla progettazione P_ dell'impianto e, nonostante ciò, non aveva informato la compagnia assicurativa al riguardo. La terza chiamata aggiungeva che l'operatività della polizza doveva essere esclusa anche in ragione della sua natura claims made, considerato che la richiesta risarcitoria era pervenuta all'assicurato prima della data di sottoscrizione della polizza estesa al rischio della mancata conformità e idoneità all'uso delle opere progettate dal professionista.
Il Tribunale di Lucca, acquisito il fascicolo di ATP (RG 3179/2014) ed istruita la causa mediante espletamento di CTU per l'accertamento delle cause del malfunzionamento dell'impianto, affermava la responsabilità contrattuale dell'ing. per i danni patiti dal Pt_1 in conseguenza del difettoso funzionamento RO dell'impianto di teleriscaldamento, ritenendo il malfunzionamento causalmente riconducibile a vizi progettuali dell'opera.
In particolare, il Giudice di prime cure, rilevato che la ctu aveva individuato una molteplicità di cause concorrenti potenzialmente idonee a determinare il malfunzionamento dell'impianto, affermava che doveva attribuirsi incidenza decisiva al sottodimensionamento della potenza termica dell'impianto progettata dal convenuto, rivelatasi inidonea al momento dell'allacciamento di tutte le utenze da servire. In ordine al quantum debeatur, il Tribunale riconosceva il risarcimento per le spese sostenute dal per la realizzazione degli interventi di ripristino indicati da in quanto P_ Pt_1 ritenuti inutili (pari ad euro 11.340,00) e per i costi delle verifiche sulla funzionalità dell'impianto affidate alla società (pari ad euro 14.500,00), Controparte_3 condannando pertanto il professionista al pagamento in favore del della somma P_ di euro 25.840,00 (oltre interessi e rivalutazione).
Infine, il primo Giudice rigettava la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di in forza di quanto previsto dall'art. 1892, co. 1 Controparte_2
c.c., affermando che l'ing. al momento della sottoscrizione in data 27/10/2013 Pt_1 della nuova polizza estesa anche ai difetti di conformità delle opere, aveva consapevolmente omesso di informare la compagnia assicurativa di aver già ricevuto contestazioni in ordine alla progettazione dell'impianto, con missiva inviata dal Comune datata 05/12/2012. Il Tribunale, quindi, condannava il convenuto a rifondere le spese di lite (sia per la fase di
ATP sia per il giudizio di merito) in favore della terza chiamata, mentre compensava integralmente le spese tra attore e convenuto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi di Parte_1 gravame:
1. errore del primo Giudice nell'affermare la responsabilità di esso professionista con riferimento ai lavori di ripristino dell'impianto, da lui indicati al Comune con relazione del 16/01/2013, ritenuti inutili dal Tribunale nonostante la loro realizzazione fosse giustificata dal carattere eccezionale ed emergenziale dell'intervento necessario al ripristino del corretto funzionamento dell'impianto, come rilevato dalla stessa ctu espletata in primo grado;
2. errore del Tribunale nel ritenere il convenuto responsabile del malfunzionamento dell'impianto per averne sottodimensionato la potenza termica, sebbene la ctu avesse rilevato la correttezza del progetto in ordine al dimensionamento della potenza termica dell'impianto, avendo individuato quale causa più probabile del lamentato malfunzionamento l'utilizzo da parte del Comune di combustibile non appropriato;
3. erroneo rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti di
[...]
atteso che egli al momento della sottoscrizione della polizza del Controparte_2
27/10/2013 non era ancora a conoscenza di contestazioni da parte del in ordine P_ al suo operato di progettista dell'impianto, non risultando affatto provata la ricezione della missiva del 5/12/2012; l'appellante ha dedotto che soltanto con raccomandata del
30/10/2013, ricevuta nel mese di novembre 2013, era venuto per la prima volta a conoscenza della denuncia da parte del Comune di vizi nella progettazione dell'impianto.
ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le Pt_1 conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame in ordine alla domanda di garanzia proposta dall'ing.
e la conferma della sentenza impugnata sul punto. In particolare, l'appellata ha Pt_1 ribadito l'inoperatività della polizza sottoscritta dal professionista il 27/10/2013, atteso che l'assicurato, pur essendo già a conoscenza delle contestazioni del in ordine P_ alla progettazione dell'impianto, aveva omesso di informare la compagnia assicurativa al riguardo.
Si è costituito in giudizio anche il , chiedendo il RO rigetto del gravame in quanto infondato e proponendo a sua volta appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, formulando i seguenti motivi:
a) errore del Tribunale nel qualificare il rapporto tra il e l'ingegnere P_ come contratto d'opera intellettuale, anziché come appalto pubblico di servizi, omettendo così di accertare la responsabilità del professionista alla stregua dei parametri desumibili dalla pertinente normativa pubblicistica;
b) errore del primo Giudice per aver escluso dai danni risarcibili i costi di progettazione e realizzazione dell'impianto, assumendo erroneamente che tali voci sarebbero risarcibili solo nell'ipotesi di assoluta irrealizzabilità del progetto o di totale inservibilità dell'opera; il ha quindi ribadito che il danno P_ risarcibile nella specie era costituito da tutte le voci di costo allegate nell'atto introduttivo, per un totale di euro 830.815,00.
Il ha poi riproposto le domande e le difese svolte in primo grado in merito agli P_ errori e alle lacune progettuali imputabili all'ing. e ha chiesto, quindi, Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni richiamate in epigrafe.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 25.10.2023 ed è stata rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di sezione del 18.12.2024, stante l'impedimento per prolungata malattia del Consigliere Relatore. La causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19.02.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione.
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno evidenziare che risulta pacifico che nel 2008 il ha conferito a RO Pt_1
l'incarico di progettista per i lavori di realizzazione e, poi, di completamento di un
[...] impianto di teleriscaldamento per soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione locale. Del pari non contestato è che, a fronte di alcune anomalie nel funzionamento del predetto impianto segnalate dagli utenti e riscontrate dal l'ing. ha P_ Pt_1 predisposto, su richiesta dell'Amministrazione, una relazione tecnica datata 16/01/2013 con cui ha proposto, quale misura utile per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto, la realizzazione di un intervento di interconnessione tra l'impianto medesimo e le caldaie a GPL situate presso la palestra comunale.
Risulta parimenti pacifico che il ritenuto non risolutivo tale intervento, ha P_ dapprima conferito alla società l'incarico di svolgere gli Controparte_3 accertamenti necessari per individuare le cause del malfunzionamento dell'impianto e, successivamente, ha approvato la proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dell'impianto presentata dalla società Siram s.p.a., stipulando con quest'ultima la relativa convenzione nel mese di marzo 2017.
Infine, non è contestato che ha stipulato il 27/10/2013 con Pt_1 Controparte_2
la polizza per la responsabilità civile professionale verso terzi con copertura
[...] assicurativa estesa, rispetto alla precedente polizza del 27/10/2012, anche al rischio della mancata conformità e idoneità all'uso delle opere progettate, dichiarando di non essere a conoscenza di circostanze idonee a determinare richieste risarcitorie indennizzabili in forza della polizza assicurativa sottoscritta.
La controversia si incentra, quindi, sulla configurabilità della responsabilità professionale dell'ingegnere in ordine alla progettazione dell'impianto e, in particolare, sulla Pt_1 riconducibilità del malfunzionamento dell'opera ad errori o carenze progettuali imputabili al professionista, nonché sull'operatività della copertura assicurativa prevista dalla suddetta polizza del 27/10/2013 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1892 c.c.
3. I primi due motivi di appello sull'an della responsabilità dell'ing. Pt_1
I primi due motivi dell'appello principale, in quanto entrambi attinenti alla sussistenza di una responsabilità dell'ingegnere convenuto per il difettoso funzionamento dell'impianto, possono essere trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante dalla ctu espletata in primo grado non fossero emersi errori o carenze progettuali imputabili al professionista, ha affermato la responsabilità dell'ing. per i Pt_1 costi sostenuti dal pari ad euro 11.340,00, per realizzare l'intervento indicato P_ dal professionista nella relazione tecnica del 16/01/2013, nonché per aver sottodimensionato la potenza termica dell'impianto in sede di progettazione dell'opera.
Entrambi i motivi sono infondati.
In ordine all'an della responsabilità dell'ing. il Tribunale ha così argomentato (pp. Pt_1
20-23 della sentenza impugnata):
“§6. – Esaurita l'esposizione delle evidenze processuali disponibili, occorre procedere ad una sintesi globale ed unitaria onde verificare, in primo luogo, se, in base al criterio dell'evidenza preponderante, vi sia un rapporto di causa effetto tra il malfunzionamento dell'impianto di teleriscaldamento e possibili vizi progettuali;
in secondo luogo, se i danni- conseguenza allegati configurino in concreto un pregiudizio effettivo al patrimonio del danneggiato e rappresentino una conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso, in base ai parametri più sopra evidenziati.
§6.1 – In ordine al primo profilo, le conclusioni del C.T.U., in linea di massima condivisibili, devono essere in parte emendate. E' in primo luogo innegabile che l'uso di un cippato di legno inadeguato, almeno nei primi anni, abbia contribuito in percentuale considerevole al malfunzionamento dell'impianto di teleriscaldamento. La riferita non infrequente discesa della temperatura dell'acqua di riscaldamento a 60°, anziché agli 80° gradi previsti, con risalite a 68% solo attraverso la disattivazione delle utenze più grandi, avuto riguardo ai possibili fattori causali enumerati dal consulente, non può non trovare in un'inadeguata alimentazione del processo di combustione l'antecedente più prossimo, posto che tutte le altre possibili spiegazioni del fenomeno non sembrano trovare una sufficiente copertura probabilistica in leggi scientifiche e, in concreto, neppure nelle altre evidenze processuali disponibili.
D'altro canto, resta però parimenti inconfutabile che sull'inappropriata operatività dell'impianto non può non aver esplicato un'incidenza decisiva la (sottodimensionata) potenza termica progettata che, per quanto ribattezzata dal consulente dell'Ufficio come “appena sufficiente”, tale non si è rivelata nel momento cruciale in cui l'impianto avrebbe dovuto funzionare a pieno regime, una volta ultimato l'allacciamento di tutte le utenze.
Ed infatti, è vero che il numero delle utenze finali si è trasformato dalle 68 unità progettate alle 71 effettive;
è parimenti vero che ciò ha comportato un incremento della volumetria servita del 20%, da 30000 m3 a 36.000 m3, per quanto il progetto del dovesse essere idoneo a sorreggere fino a 40.000 m3 di volumetria riscaldata;
tuttavia, è anche Pt_1 vero che non constano denunce formali di malfunzionamento fino al 2012-2013, quando la rete non inizia a funzionare a pieno regime, il che evidenzia che, se fino ad allora non aveva destato particolare allarme, l'impianto non si reggeva su una progettazione funzionale a servire quel numero di utenze e quella volumetria riscaldata.
A ben guardare, se gli altri antecedenti individuati avessero spiegato una qualche influenza nel dinamismo causale dei malfunzionamenti dell'impianto è altamente probabile che se ne sarebbero manifestate, sin da subito, le ripercussioni.
E' poi decisivo il rilievo che con la sostituzione delle caldaie ad opera di Siram s.p.a. le problematiche riscontrate sono state superate, di tal che poco importa che la potenza installata sia aumentata di soli 90-100 kW e quindi di poco più che un 10%, poiché è del tutto evidente che tanto è quel che occorreva - sia pur fiancheggiato dall'utilizzo di un combustibile appropriato - per un regolare approvvigionamento di calore di tutte le utenze.
§6.2 – Anche in ordine al secondo profilo, le conclusioni del consulente devono essere parzialmente corrette.
§6.2.1 – E' condivisibile non aver imputato al professionista a titolo risarcitorio i costi della progettazione ed i costi di realizzazione dell'impianto (v. voci a), b) pag. 23 atto di citazione).
Siffatta imputazione avrebbe potuto giustificarsi sul piano teorico nell'ipotesi remota di un progetto del tutto irrealizzabile o di un impianto ab origine - o divenuto nel tempo - integralmente inservibile, il che - lo si è appurato - così non è, poiché ad oggi il sistema di riscaldamento, sia pur (anche) mercé lavorazioni successive, funziona regolarmente. §6.2.2 – Viceversa, pienamente condivisibile è la valutazione del C.T.U. sull'addebitabilità al professionista dei costi - pari ad euro 11.340,00 - per gli interventi di ripristino, rivelatisi inutili, suggeriti dal A questa voce vanno però Pt_1 sommati anche euro 14.500,00, pari ai costi - non oggetto di specifica contestazione - sostenuti dal per le P_ verifiche sulla funzionalità dell'impianto affidata a , conseguenza immediata e diretta del Controparte_3 sottodimensionamento della potenza termica di quest'ultimo e del correlativo malfunzionamento.”
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente imputato all'ing. di Pt_1 aver errato nella progettazione dell'impianto per averne sottodimensionato la potenza termica, sebbene la stessa fosse stata ritenuta corretta dal ctu, avendo quest'ultimo individuato la causa più probabile del malfunzionamento dell'impianto nell'utilizzo di combustibile non idoneo.
Tale tesi non può essere condivisa.
Ad avviso del Collegio, il primo Giudice ha correttamente ritenuto il progettista responsabile per aver previsto una potenza termica dell'impianto rivelatasi insufficiente a garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la stessa ctu ha rilevato che la soluzione tecnica ottimale sarebbe stata la previsione di una potenza termica maggiore, tenuto conto anche della possibilità (poi, in effetti, concretizzatasi) di un aumento delle utenze allacciate all'impianto.
In effetti, come rilevato dalla ctu, “Si e' partiti da un progetto per 35 utenze private per un totale di poco meno di 10000 m3 riscaldati per arrivare, con il secondo stralcio a 64 utenze oltre due scuole e il municipio per un totale di circa 30000 m3. Subito dopo il termine dei lavori (nel 2010) furono allacciate dal altre utenze e fu portata la P_ volumetria riscaldata a 36700 m3 con un aumento di oltre il 20% rispetto alla volumetria di progetto” (p. 11 dell'elaborato peritale).
Prendendo atto dell'aumento di volumetria allacciata all'impianto, in ordine al dimensionamento dell'opera progettata da il Consulente d'ufficio ha rilevato che Pt_1
“La potenza termica prevista (due caldaie per un totale di 850 kW lordi) è da ritenersi sostanzialmente corretta, per quella che era la volumetria prevista in fase di progetto, anche se forse un po' più bassa rispetto a quello che avrebbe suggerito un principio di precauzione” (p. 26 della relazione peritale), mentre ha osservato che “Certamente, considerando le volumetrie attualmente allacciate all'impianto (oltre 36000 m3), la potenza termica prevista da sarebbe da considerarsi appena sufficiente per Pt_1 soddisfare le esigenze termiche” (p. 51 della relazione).
A ben vedere, quindi, dalle risultanze della ctu si evince che soltanto in base alla volumetria iniziale la potenza termica prevista da può considerarsi Pt_1
“sostanzialmente corretta”, ma che in un'ottica prudenziale sarebbe stato preferibile comunque prevedere una potenza superiore, dovendo tale tipo di impianto soddisfare le esigenze anche potenziali della comunità, ed essendo del tutto prevedibile l'aumento del fabbisogno.
D'altro canto, di ciò si ha conferma nel fatto che nelle intenzioni dello stesso appellante l'impianto avrebbe dovuto avere una resa maggiore;
come evidenziato dal ctu: “Al termine dell'iter progettuale si arrivò alla progettazione di un impianto con una potenza termica lorda di 850 kW (820 kW netti), che comunque sulla base del criterio progettuale definito dall'Ing. avrebbe potuto servire una volumetria fino a circa 40000 m3” (p. Pt_1
11 della perizia). Dunque, è vero che c'è stato un aumento del numero di utenze allacciate all'impianto, ma è anche vero che secondo le stime di l'impianto da lui Pt_1 progettato avrebbe dovuto avere la capacità di servire anche quella volumetria incrementata. Di talché le valutazioni effettuate dall'ingegnere in fase di progettazione si sono rivelate errate, essendosi reso necessario un successivo incremento della potenzialità dell'impianto al fine di soddisfare il fabbisogno energetico del numero finale di utenze allacciate.
Del resto, posto che in sede di progettazione deve sempre essere messa in conto la possibilità di uno scostamento dalle condizioni di progetto, il Consulente d'ufficio ha altresì rilevato che “Ad opinione dello scrivente, ci sono certamente molte osservazioni da fare sull'operato del progettista. Questi avrebbe potuto certamente fare un progetto migliore, prevedendo una potenza termica un po' più grande, che avrebbe permesso anche un possibile futuro ampliamento della rete, o comunque un aumento delle volumetrie collegate rispetto a quanto previsto a specifica” (p. 29 della relazione).
In definitiva, deve ritenersi che il dimensionamento dell'impianto progettato dall'ing.
è risultato carente e inadeguato ad assicurare il regolare funzionamento del Pt_1 servizio di riscaldamento.
Né in senso contrario può rilevare quanto sostenuto dall'appellante secondo cui nell'accertamento della genesi eziologica del malfunzionamento dell'impianto dovrebbe riconoscersi rilevanza decisiva non alla ridotta potenza termica prevista dall'ing. Pt_1 bensì all'utilizzo di combustibile non idoneo, avendo la ctu attribuito a quest'ultimo fattore il maggior peso nella causazione dei problemi di funzionamento dell'impianto.
Invero, con riferimento alle possibili cause del malfunzionamento lamentato dal P_ il Consulente d'ufficio ha rilevato quanto segue (pp. 56-57 della relazione peritale):
“I malfunzionamenti osservati nei primi anni di esercizio dell'impianto di P_ sono sicuramente derivati da una serie di concause che singolarmente o in contemporanea possono aver contribuito a determinarli: 1) dimensionamento dell'impianto che per vari motivi, quali anche l'aumento della volumetria servita, si era di fatto portato ad un “limite inferiore” della potenzialità: un impianto di taglia appena sufficiente a garantire il funzionamento nelle condizioni nominali di progetto, può essere più facilmente soggetto a problemi in fase di esercizio;
2) utilizzazione di biomasse non sempre “idonee” e con tasso di umidità superiore
a quanto previsto dalle specifiche della caldaia (30%): questo è da ritenersi un elemento di criticità di questo tipo di impianti;
l'elevato tasso di umidità, oltre a determinare riduzione del potere calorifico del combustibile (rispetto a 11-12 MJ/kg convenzionali) e quindi della potenza termica del generatore termico (caldaia), ha effetti anche sul rendimento della caldaia. È ipotizzabile che proprio questo possa essere uno dei motivi per cui, la potenza utile e quindi la temperatura di uscita dell'acqua di mandata era spesso inferiore a quanto previsto dalle specifiche (80 °C), determinando anche problemi anche di altro tipo, come un maggiore “sporcamento” della caldaia;
3) sottovalutazione di problematiche di bilanciamento idraulico della rete di teleriscaldamento;
il progettista si è limitato ad effettuare una progettazione di tipo
“statico”; questo è un approccio che può andare bene nel caso di alimentazione con combustibili fossili tipo gas naturale, ma un po' meno nel caso di impianti come questo, che per vari motivi possono essere soggetti ad operare in transitori, anche a causa delle caratteristiche variabili della biomassa di alimentazione;
4) ridotta esperienza iniziale del personale che ha svolto le operazioni almeno in una fase iniziale: la disponibilità di personale più qualificato, sia di quello che opera sia di quello che offre supporto è molto importante per la gestione di questi impianti;
5) insorgenza di problemi di alimentazione elettrica della rete: il fatto di non avere previsto una alimentazione elettrica dedicata alla centrale termica, può aver determinato, in varie occasioni problemi di arresto improvviso delle stesse con successiva difficoltà di riattivazione (gli impianti a biomasse sono più sensibili agli on-off di quelli a gas);
6) problemi legati alla non sempre consona manutenzione ordinaria dell'impianto: sembra che alcuni problemi avrebbero potuto essere prevenuti con la rapida sostituzione di componenti guasti (che sono stati guasti per molto tempo, come uno dei vasi di espansione);
7) scarsa collaborazione tra e il progettista nella fase in cui si sono P_ manifestati i primi problemi: il carattere innovativo dell'impianto avrebbe certamente richiesto una maggiore collaborazione tra i soggetti, il tutto per l'interesse comune di vedere il buon funzionamento dell'impianto”.
Il Consulente d'ufficio ha, quindi, aggiunto che “E' chiaro come gli elementi citati ai precedenti punti, se singolarmente presi, potrebbero essere marginali, manifestandosi insieme possono avere amplificato i problemi che si sono riscontrati, favoriti anche da una progettazione che per motivi vari era stata condotta comunque ad un “limite inferiore” (p. 58 della relazione).
In sostanza, dalle risultanze della ctu si evince che il dimensionamento dell'impianto “ad un limite inferiore della potenzialità” non è solo uno dei fattori che possono aver determinato l'insorgenza delle anomalie di funzionamento lamentate dal ma è P_ piuttosto l'elemento decisivo sul piano causale.
Si deve pertanto concludere che la mancata previsione di una potenza termica superiore, da ritenere – sulla scorta dei rilievi della ctu – la scelta progettuale ottimale anche in un'ottica prudenziale, ha compromesso la regolare funzionalità dell'impianto.
D'altra parte, oltre all'errore progettuale appaiono addebitabili al professionista appellante anche la sottovalutazione delle problematiche di bilanciamento idraulico della rete di teleriscaldamento e la mancanza di accorgimenti volti a prevenire problemi di alimentazione elettrica della rete.
Parimenti infondata risulta, poi, l'ulteriore censura avanzata dall'appellante avverso la sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata la responsabilità del professionista per i costi sostenuti dal per la realizzazione dell'intervento oggetto P_ della relazione tecnica del 16/01/2013, consistito nella “messa in opera di una pompa singola nella centrale termica a cippato in grado di spingere l'acqua in uno scambiatore di calore, posto nella centrale termica della palestra interconnesso con l'impianto a gpl”.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inutile tale intervento, deducendo che il collegamento dell'impianto alle caldaie a gpl situate nella palestra comunale si era rivelato idoneo a risolvere i problemi determinati dall'interruzione della fornitura di energia elettrica necessaria ad alimentare la caldaia dell'impianto, avendo neutralizzato il rischio di una interruzione del servizio di riscaldamento fornito dall'impianto, peraltro nel periodo di maggiore richiesta, ovvero in pieno inverno.
Tale ricostruzione, secondo l'appellante, troverebbe riscontro nelle risultanze della ctu espletata in primo grado, da cui si evincerebbe che l'intervento realizzato su indicazione dell'ing. risultava giustificato dal suo carattere eccezionale ed emergenziale, in Pt_1 quanto finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto impedito dall'interruzione della fornitura di energia elettrica.
Così non è: il Tribunale, nell'affermare l'inutilità dell'intervento indicato dal professionista con la predetta relazione del 16/01/2013, non si è discostato dalle risultanze della ctu, da cui anzi si desume che la soluzione proposta da non è stata risolutiva. Pt_1
Nello specifico, il Consulente d'ufficio ha rilevato quanto segue: “A parere dello scrivente quindi, l'unico possibile elemento di contestazione con implicazione economica che può essere mossa al progettista è quella relativa agli interventi di revisione Pt_1 dell'impianto, deliberati a seguito della sua consulenza professionale (nei documenti ufficiali richiamata come “perizia”), alla quale il Comune di San Romano di San Romano in Garganiana deliberò di dare corso nel gennaio 2013 per un importo dei lavori di
11.340 Euro (documento n. 14 allegato al fascicolo processuale), stipulato in seguito delle prime segnalazioni, ma certamente abbastanza discutibile sia nella sostanza sia nella forma.
In sostanza l'ing. si limitò a segnalare la possibilità di interconnettere l'impianto Pt_1 con caldaie a GPL preesistenti, di fatto alterando il funzionamento dello stesso e di fatto reintroducendo consumi addizionali di GPL, forse non in linea con l'operazione originaria.
Da un punto di vista formale, in effetti, il fatto di aver suggerito di risolvere un problema che si stava manifestando, senza analizzarne con attenzione quelle che potevano essere le motivazioni reali dei problemi che si stavano manifestando, potrebbe essere visto, da parte di un occhio esterno, come una parziale ammissione di una ridotta potenza termica dell'impianto” (p. 60 dell'elaborato peritale).
Dunque, il Consulente d'ufficio ha negato la correttezza della soluzione proposta dall'ing.
e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha riconosciuto la natura Pt_1 emergenziale di siffatto intervento né lo ha ritenuto per tale ragione giustificabile.
Del resto, la sussistenza di una vera e propria emergenza va esclusa in ragione del fatto che l'impianto comunque funzionava, ancorché non adeguatamente, e pertanto non lasciava gli utenti del tutto sguarniti di riscaldamento. A ciò si aggiunga che l'ing. Pt_1 avrebbe dovuto prevedere la possibilità che l'impianto non fornisse un adeguato livello di riscaldamento in considerazione della ridotta potenza termica progettata e, quindi, essere preparato all'adozione di idonee misure per l'implementazione della potenza dell'impianto.
In definitiva, questa Corte ritiene di condividere l'affermazione del Tribunale – peraltro coerente con le risultanze della ctu – secondo cui l'intervento proposto dall'ing. con Pt_1 la relazione del 16/01/2013 si è rilevato inutile, non avendo risolto i problemi di malfunzionamento dell'impianto.
Per tutte le ragioni sinora esposte, i primi due motivi di appello vanno, dunque, respinti.
4. L'appello incidentale del P_
Poiché l'appello incidentale del era condizionato all'accoglimento dell'appello P_ principale, che è stato rigettato, non dev'essere esaminato.
5. Il terzo motivo di appello principale sull'operatività della polizza assicurativa
Con il terzo motivo di gravame censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha Pt_1 rigettato la domanda di garanzia da lui proposta nei confronti della sua compagnia assicurativa , escludendo l'operatività della polizza sottoscritta Controparte_2 il 27/10/2013, in forza di quanto previsto dall'art. 1892, co. 1 c.c. Nello specifico, l'appellante sostiene che alcuna dolosa reticenza informativa era a lui imputabile, non risultando provata la ricezione della missiva datata 5/12/2012 con la quale il aveva addebitato ad esso professionista la responsabilità per vizi nella P_ progettazione dell'impianto, e conseguentemente afferma che al momento della sottoscrizione della polizza in data 27/10/2013 non era ancora a conoscenza delle contestazioni del in ordine alla progettazione dell'impianto, avendone avuto P_ contezza soltanto in seguito, dopo aver ricevuto nel mese di novembre 2013 la raccomandata del Comune datata 30/10/2013.
Anche tale motivo è infondato.
Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda di garanzia e l'esclusione dell'operatività della polizza sottoscritta il 27/10/2013:
“Dev'essere ora esaminata la domanda di garanzia rivolta dal ei confronti di Pt_1 Controparte_2
Essa è infondata e va rigettata, poiché è integrata una dolosa dichiarazione reticente dell'assicurato intorno a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso all'assicurazione se avesse conosciuto il reale stato delle cose, secondo lo schematismo definitorio di cui all'art. 1892 c.c.
§7.1 – L'art. 1892, primo comma, c.c. stabilisce che «le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave».
L'art. 1893, prima comma, c.c. dispone viceversa che «se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza».
Premesso che la linea di demarcazione tra gli artt. 1892 e 1893 c.c. è sostanziata dallo stato soggettivo del dichiarante, mette conto sottolineare che l'applicazione del più rigoroso regime configurato dall'art. 1892 c.c. fa leva sui seguenti presupposti, l'onere di dimostrazione dei quali incombe sull'assicuratore: 1) una dichiarazione inesatta o reticente dell'assicurato; 2) l'influenza di tale inesattezza o reticenza ai fini della reale rappresentazione (e valutazione) delle circostanze di rischio;
3) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto di dolo o colpa grave dell'assicurato
(cfr. Cass. sent. n. 25582/2011; n. 23742/2009; 16769/2006).
In particolare, la rilevanza costituisce misura dell'incidenza della dichiarazione inesatta o reticente sulla reale rappresentazione del rischio, occorrendo che essa sia causalmente idonea ad incidere sulla manifestazione della volontà contrattuale dell'assicuratore, ovvero tale che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatta e completa verità (Cass. sent. n. 23742/2009; n. 7245/2006). Tanto il dolo quanto la colpa grave sottendono non solo la conoscenza, quanto la consapevolezza della loro efficacia determinante del consenso dell'assicuratore (Cass. sent. n. 23504/2004; n. 6039/97). In particolare, per la configurabilità del dolo non sono necessari veri e propri artifizi o raggiri o altri mezzi fraudolenti, bastando la coscienza e volontà del falso o della reticenza e della loro attitudine ad influenzare la manifestazione del consenso dell'assicuratore (Cass. sent. n. 29894/2008; n. 3165/2003; n. 4682/1999; n. 2185/1999; n. 11206/1990).
Il secondo comma dell'art. 1892 c.c. sottopone l'azione di impugnativa del contratto di assicurazione ad un termine trimestrale di decadenza, decorrente dal giorno in cui l'assicuratore ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza. Tale disposizione, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è però inapplicabile nel caso in cui - come nella specie - il sinistro si verifichi prima ancora che l'assicuratore venga a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione, nel qual caso l'assicuratore è abilitato a rifiutare il pagamento del premio anche in via di eccezione (Cass. ord. n. 1166 del 2020; sent. n. 16406 del 2010; n. 10194 del 2010; n.
27728 del 2005; n. 2815 del 1999; n. 8373 del 1990), tale essendo la condotta che l'assicuratore ha sperimentato nell'odierna controversia, nella quale, in via di eccezione, è stato rifiutato il pagamento del premio a seguito di un sinistro verificatosi senza che prima avesse preso cognizione della dichiarazione inesatta o reticente. CP_2
§7.2 – Precipuamente, nel caso di specie, in data 27/10/2013 il estese la copertura assicurativa pregressa per Pt_1 responsabilità professionale anche per il caso di mancata rispondenza delle opere, ovvero per l'inidoneità all'uso cui sono destinate, dicitura ampia suscettibile di ricomprendere fattispecie di responsabilità relative a difetti progettuali che si riflettono sulla funzionalità dell'opera progettata.
Nella polizza, oltre alla dicitura di cui al punto 1.1, sostanzialmente riproduttiva della normativa codicistica, al punto 3.6,
è stabilito che «la dichiarazione resa al momento della stipulazione del contratto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presenta assicurazione, si considera essenziale per l'efficacia del contratto». […]. Va poi da sé che con riguardo alla particolare struttura dell'assicurazione contro i danni che viene in rilievo - conformata secondo lo schema di una clausola claims made pura, destinata a coprire tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell'assicurato nel periodo di vigenza della polizza (sulla riconducibilità della clausole claims made allo schema dell'assicurazione contro i danni, cfr. Cass. sez. un. sent. n. 22437 del 2018) - non possono non assumere un rilievo determinante sull'adesione dell'impresa di assicurazione tutte quelle circostanze suscettibili di costituire fonte di una richiesta risarcitoria di terzi danneggiati che, se formulate durante il periodo di copertura dell'assicurazione, determinano l'insorgenza dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo.
E' quindi in questo contesto che va decodificato il significato prescrittivo della clausola di cui al punto 3.6, poiché le circostanze o le situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con l'assicurazione null'altro lasciano inferire se non l'illazione che l'assicurato ha lo specifico obbligo di dichiarare quei fatti suscettibili di elevarsi a scaturigine di una richiesta risarcitoria.
Nell'ambito che viene in considerazione, si rivela allora di valore pregnante il contenuto della missiva datata 5.12.2012
(doc. 12 fasc. attoreo) ed indirizzata dal Comune attore all'ing. nella quale si rappresenta icasticamente che «... a Pt_1 far data dal 26 novembre u.s., a causa ed a conferma dei già denunciati vizi, l'impianto di teleriscaldamento in oggetto non è più riuscito a garantire la produzione di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'utenza... in particolare,
è stato accertato che la temperatura di andata dell'acqua non riesce più a superare i 60°, pur a fronte di una temperatura in camera di combustione compresa tra gli 800° e i 900°... con salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e ragione a noi spettante».
Di là dalle precedenti contestazioni - nonché dalla loro fondatezza o meno nel merito - è innegabile che quella sopra evidenziata, pacificamente taciuta con dolo all'assicurazione - non avendo mai negato il di averla ricevuta e di Pt_1 esserne stato a conoscenza alla data del 27 ottobre 2013 - era idonea ad incidere negativamente sulla prestazione al consenso dell'assicuratore, che mai - è evidente a chiunque - avrebbe acconsentito alla prestazione della garanzia assicurativa ove fosse stato debitamente informato di contestazioni di inadempimento professionale prodromiche ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti del progettista - poi effettivamente inoltrata di lì ad un momento - riguardanti peraltro lo specifico ambito dell'estensione dell'oggetto del rischio assicurato.
Da ciò discende l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. ed il rigetto della domanda proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata” (p. 28 e 29 della sentenza impugnata).
Premesso che è pacifico che al momento della sottoscrizione della polizza del Pt_1
27/10/2013 non ha informato la compagnia assicurativa dell'esistenza di contestazioni del in ordine al malfunzionamento dell'impianto, secondo l'appellante non P_ ricorrerebbero nella specie i presupposti per escludere l'operatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. perché, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, egli aveva negato di aver ricevuto la missiva del datata 5/12/2012 con la quale P_
l'Amministrazione aveva contestato al professionista la presenza di vizi nel funzionamento dell'impianto.
Tuttavia, questa Corte condivide quanto diffusamente argomentato dal tribunale, secondo cui andava esclusa l'operatività della polizza sottoscritta il 27/10/2013 in virtù di quanto previsto dall'art. 1892 c.c., perché al momento della conclusione del Pt_1 contratto era già a conoscenza delle contestazioni mosse dal al suo operato in P_ qualità di progettista.
Intanto, si deve confermare che in effetti non ha tempestivamente contestato di Pt_1 aver ricevuto dal la missiva datata 5/12/2012. P_ Dagli atti di causa risulta, infatti, che l'odierno appellante ha negato di aver ricevuto la predetta missiva per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado. Tale documento, però, era stato depositato col proprio atto introduttivo dal che aveva contestualmente allegato di aver contestato a i vizi di P_ Pt_1 funzionamento dell'impianto, mediante plurime missive depositate in atti, tra le quali anche la nota del 5/12/2012 (doc. 12 allegato all'atto di citazione). Tuttavia, nel costituirsi il professionista si era limitato a contestare la mancata ricezione della nota del datata 17/2/2012, senza invece nulla eccepire con riferimento alla nota del P_
5/12/2012, e, anzi, a p. 7 della propria comparsa di costituzione e risposta aveva lasciato intendere proprio di avere ricevuto una prima doglianza da parte del nel P_ dicembre del 2012.
Quando, poi, nella propria comparsa di costituzione e risposta la compagnia assicurativa aveva eccepito l'inoperatività della polizza del 27/10/2013, deducendo che al momento della sua sottoscrizione aveva già ricevuto contestazioni da parte del in Pt_1 P_ merito all'inefficiente funzionamento dell'impianto, questi nulla aveva puntualmente rilevato, continuando a non contestare la ricezione della suddetta contestazione. Anche nell'appendice scritta ex art. 183 comma sesto c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), infine, aveva omesso di contestare tale ricezione. Pt_1
Dunque, ex art. 115 c.p.c., si deve affermare che, stante l'omessa contestazione entro la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - con la quale si fissa il thema decidendum - l'avvenuta ricezione della contestazione del 5 dicembre 2012 è divenuta fin da tale momento incontroversa e non più contestabile.
Ad abundantiam, si rileva che l'avvenuta ricezione da parte di della predetta nota Pt_1 comunale appare anche confermata dal fatto che, dopo poco più di un mese, in data
16/01/2013, l'ingegnere ha predisposto una relazione tecnica avente ad oggetto proprio la proposta di intervento per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto, dunque la risoluzione delle problematiche di funzionamento dell'impianto segnalate dal P_ con la suddetta missiva.
Quindi, la sentenza appellata dev'essere integralmente confermata.
6. Le spese di lite
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse agli appellati dall'appellante.
Esse vanno liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), ed in applicazione lo scaglione 26.001/52.000, posto che la condanna di cui l'appellante ha chiesto la riforma (o comunque la manleva verso l'assicuratore) ammontava ad euro 25.840,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal gennaio 2010 al maggio 2021, quindi a complessivi circa
32.000,00 euro.
Deve dunque essere riconosciuta in favore di ciascuno dei due appellati (
[...]
e , secondo i valori medi, stante la RO Controparte_2 complessità media della controversia, la somma di euro 6.946,00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 537/2021 del Tribunale di Parte_1
Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere al RO
e a le spese di lite del presente grado, che liquida Controparte_2 nella somma di euro 6.946,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2215/2021 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'Avv. Michele Salvioni, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del RO P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Ielo, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pier Luigi Pellini, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 537/2021 emessa il 27.05.2021 dal Tribunale di Lucca e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 06.02.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze - in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, Sez. Civ., n. 537/2021 (RGN. 4056/2017, rep. 1306/2021 del 27/05/2021) pubblicata in data 27/05/2021 - richiamate espressamente tutte le precedenti difese, eccezioni, deduzioni ed istanze istruttorie - anche formulate nel primo grado di giudizio - disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A) IN VIA PRINCIPALE riformare la sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente le domande tutte formulate dal
[...]
nei confronti dell'Ing. RO Parte_1
B) IN VIA SUBORDINATA, in denegata e non creduta ipotesi venisse riconosciuta la responsabilità professionale dell'Ing. condannare la Parte_1 Controparte_2
in forza dei contratti di assicurazione esistenti e per i motivi esposti in narrativa, a
[...] tenere integralmente indenne il medesimo professionista da ogni e qualsivoglia esborso rientrante dovesse essere ritenuto dovuto da quest'ultimo al RO
.
[...]
Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge (anche ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), per entrambi i gradi del Giudizio”.
Per l'appellato e appellante incidentale : RO
“Si richiede:
a) nel merito e in via principale, di respingere l'appello principale e, di conseguenza, confermare la sentenza appellata;
b) in via subordinata e condizionata all'accoglimento dell'appello principale, accogliere
l'appello incidentale e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, riconoscere il diritto del ad essere risarcito del RO danno patrimoniale subito, come descritto e quantificato, pari a euro 830.815,00 oltre interessi e rivalutazione (trattandosi di debito di valore) o nella minore somma che
Codesta Spettabile Corte d'Appello dovesse determinare.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre compensi, IVA e CPA, come per legge”.
Per l'appellata : Controparte_2
“Allo stato, si conclude affinchè la Ecc.ma Corte di Appello rigetti l'appello nella parte afferente alla richiesta di riforma della statuizione relativa al rigetto della domanda di garanzia, con conferma della sentenza impugnata sul punto. Vinte le spese”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 537/2021 del Tribunale di Lucca in materia di responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 537/2021 emessa il 27.05.2021 e pubblicata in pari data con la quale il
Tribunale di Lucca lo aveva condannato a corrispondere al RO
la somma di euro 25.840,00 a titolo di risarcimento dei danni causati dal
[...] malfunzionamento dell'impianto di teleriscaldamento da lui progettato, realizzato nel territorio comunale per soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione locale, rigettando la domanda di garanzia formulata dal progettista nei confronti della terza chiamata in causa . Controparte_2
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria domanda risarcitoria, l'attore esponeva che:
con determinazione n. 25 del 31/03/2008, il RO conferiva all'ing. l'incarico di progettista e direttore dei lavori per la Parte_1 realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a servizio della comunità locale e con successiva determinazione n. 44 del 11/05/2009 il professionista era incaricato della progettazione, del coordinamento e della direzione dei lavori per il completamento dell'impianto;
l'impianto, entrato in funzione nel gennaio 2010, da subito presentava gravi malfunzionamenti che, con nota del 17/10/2012, il Comune provvedeva a segnalare all'ing. richiedendo il suo pronto intervento;
Pt_1
in seguito ad una seconda segnalazione trasmessa dal Comune con nota del 13/02/2013,
l'ingegnere interveniva, predisponendo una perizia con la quale erano individuati i lavori necessari a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto;
anche in seguito alla conclusione dei lavori svolti su indicazione dell'ing. Pt_1 persistevano anomalie nel funzionamento dell'impianto, che risultava ancora inidoneo ad erogare un quantitativo energetico sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'utenza;
il Comune decideva, quindi, di affidare alla società Controparte_3
l'incarico di svolgere gli accertamenti necessari per individuare le cause del malfunzionamento dell'impianto e tale società rilevava molteplici criticità riconducibili a difetti di progettazione dell'impianto; alla luce di ciò, con nota del 30/10/2013, il contestava all'ing. P_ Pt_1
l'inadempimento dell'incarico ad esso conferito e nel 2014 proponeva ricorso ex art. 696
c.p.c. per verificare le cause dei malfunzionamenti dell'impianto e la configurabilità di una responsabilità del progettista;
la ctu espletata in sede di ATP individuava la causa del malfunzionamento dell'impianto nella “incapacità di distribuire il fluido ad alcune utenze più lontane o più alte …, presumibilmente perché le perdite di pressione, inerenti il funzionamento della rete di riscaldamento del Comune di RO non sono coperte da un'adeguata prevalenza che l'impianto dovrebbe garantire”;
nel 2016 la società Siram s.p.a. presentava al Comune una proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dell'impianto e, all'esito dell'approvazione del progetto e dell'aggiudicazione della gara alla predetta società, nel mese di marzo 2017 il Comune stipulava con Siram s.p.a. la relativa convenzione.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attore affermava la responsabilità contrattuale dell'ing.
deducendo che nella progettazione dell'impianto di teleriscaldamento il Pt_1 professionista non si era attenuto alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento attuativo, né aveva osservato il dovere di diligenza imposto dall'art. 1176 c.c. Sosteneva che proprio le carenze e gli errori progettuali imputabili al convenuto avevano causato i gravi malfunzionamenti dell'impianto, inidoneo a far fronte all'effettivo fabbisogno energetico della comunità locale. Allegava che a causa dell'inadempimento del progettista esso Ente aveva subito un significativo danno patrimoniale, costituito dai costi che aveva dovuto sostenere per la progettazione e la realizzazione dell'impianto, per gli interventi necessari a porre rimedio ai malfunzionamenti e ai guasti, per le verifiche volte ad individuare le cause dei malfunzionamenti, per il ricorso ex art. 696 c.p.c. e, infine, per la realizzazione delle opere necessarie alla riqualificazione energetica dell'impianto affidata alla società Siram.
Il chiedeva, pertanto, la condanna dell'ing. RO Pt_1
a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento dei suindicati danni patrimoniali, quantificati in euro 830.815,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda attorea in quanto infondata. In particolare, il convenuto contestava la sussistenza di carenze o errori nella progettazione dell'impianto di teleriscaldamento e sosteneva che il malfunzionamento dell'opera era stato causato dall'inadeguata manutenzione e gestione dell'impianto da parte del Infine, chiamava in causa P_
, sua compagnia assicuratrice per la responsabilità Controparte_2 professionale, chiedendo di essere dalla stessa manlevato in ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Autorizzata la chiamata in causa dal Tribunale, si costituiva in giudizio
[...]
, chiedendo il rigetto tanto della domanda attorea quanto della domanda Controparte_2 di garanzia formulata dal convenuto, eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa per reticenza informativa dell'assicurato, il quale aveva sottoscritto il contratto quando era già a conoscenza delle contestazioni del in ordine alla progettazione P_ dell'impianto e, nonostante ciò, non aveva informato la compagnia assicurativa al riguardo. La terza chiamata aggiungeva che l'operatività della polizza doveva essere esclusa anche in ragione della sua natura claims made, considerato che la richiesta risarcitoria era pervenuta all'assicurato prima della data di sottoscrizione della polizza estesa al rischio della mancata conformità e idoneità all'uso delle opere progettate dal professionista.
Il Tribunale di Lucca, acquisito il fascicolo di ATP (RG 3179/2014) ed istruita la causa mediante espletamento di CTU per l'accertamento delle cause del malfunzionamento dell'impianto, affermava la responsabilità contrattuale dell'ing. per i danni patiti dal Pt_1 in conseguenza del difettoso funzionamento RO dell'impianto di teleriscaldamento, ritenendo il malfunzionamento causalmente riconducibile a vizi progettuali dell'opera.
In particolare, il Giudice di prime cure, rilevato che la ctu aveva individuato una molteplicità di cause concorrenti potenzialmente idonee a determinare il malfunzionamento dell'impianto, affermava che doveva attribuirsi incidenza decisiva al sottodimensionamento della potenza termica dell'impianto progettata dal convenuto, rivelatasi inidonea al momento dell'allacciamento di tutte le utenze da servire. In ordine al quantum debeatur, il Tribunale riconosceva il risarcimento per le spese sostenute dal per la realizzazione degli interventi di ripristino indicati da in quanto P_ Pt_1 ritenuti inutili (pari ad euro 11.340,00) e per i costi delle verifiche sulla funzionalità dell'impianto affidate alla società (pari ad euro 14.500,00), Controparte_3 condannando pertanto il professionista al pagamento in favore del della somma P_ di euro 25.840,00 (oltre interessi e rivalutazione).
Infine, il primo Giudice rigettava la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di in forza di quanto previsto dall'art. 1892, co. 1 Controparte_2
c.c., affermando che l'ing. al momento della sottoscrizione in data 27/10/2013 Pt_1 della nuova polizza estesa anche ai difetti di conformità delle opere, aveva consapevolmente omesso di informare la compagnia assicurativa di aver già ricevuto contestazioni in ordine alla progettazione dell'impianto, con missiva inviata dal Comune datata 05/12/2012. Il Tribunale, quindi, condannava il convenuto a rifondere le spese di lite (sia per la fase di
ATP sia per il giudizio di merito) in favore della terza chiamata, mentre compensava integralmente le spese tra attore e convenuto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi di Parte_1 gravame:
1. errore del primo Giudice nell'affermare la responsabilità di esso professionista con riferimento ai lavori di ripristino dell'impianto, da lui indicati al Comune con relazione del 16/01/2013, ritenuti inutili dal Tribunale nonostante la loro realizzazione fosse giustificata dal carattere eccezionale ed emergenziale dell'intervento necessario al ripristino del corretto funzionamento dell'impianto, come rilevato dalla stessa ctu espletata in primo grado;
2. errore del Tribunale nel ritenere il convenuto responsabile del malfunzionamento dell'impianto per averne sottodimensionato la potenza termica, sebbene la ctu avesse rilevato la correttezza del progetto in ordine al dimensionamento della potenza termica dell'impianto, avendo individuato quale causa più probabile del lamentato malfunzionamento l'utilizzo da parte del Comune di combustibile non appropriato;
3. erroneo rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti di
[...]
atteso che egli al momento della sottoscrizione della polizza del Controparte_2
27/10/2013 non era ancora a conoscenza di contestazioni da parte del in ordine P_ al suo operato di progettista dell'impianto, non risultando affatto provata la ricezione della missiva del 5/12/2012; l'appellante ha dedotto che soltanto con raccomandata del
30/10/2013, ricevuta nel mese di novembre 2013, era venuto per la prima volta a conoscenza della denuncia da parte del Comune di vizi nella progettazione dell'impianto.
ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le Pt_1 conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , Controparte_2 chiedendo il rigetto del gravame in ordine alla domanda di garanzia proposta dall'ing.
e la conferma della sentenza impugnata sul punto. In particolare, l'appellata ha Pt_1 ribadito l'inoperatività della polizza sottoscritta dal professionista il 27/10/2013, atteso che l'assicurato, pur essendo già a conoscenza delle contestazioni del in ordine P_ alla progettazione dell'impianto, aveva omesso di informare la compagnia assicurativa al riguardo.
Si è costituito in giudizio anche il , chiedendo il RO rigetto del gravame in quanto infondato e proponendo a sua volta appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, formulando i seguenti motivi:
a) errore del Tribunale nel qualificare il rapporto tra il e l'ingegnere P_ come contratto d'opera intellettuale, anziché come appalto pubblico di servizi, omettendo così di accertare la responsabilità del professionista alla stregua dei parametri desumibili dalla pertinente normativa pubblicistica;
b) errore del primo Giudice per aver escluso dai danni risarcibili i costi di progettazione e realizzazione dell'impianto, assumendo erroneamente che tali voci sarebbero risarcibili solo nell'ipotesi di assoluta irrealizzabilità del progetto o di totale inservibilità dell'opera; il ha quindi ribadito che il danno P_ risarcibile nella specie era costituito da tutte le voci di costo allegate nell'atto introduttivo, per un totale di euro 830.815,00.
Il ha poi riproposto le domande e le difese svolte in primo grado in merito agli P_ errori e alle lacune progettuali imputabili all'ing. e ha chiesto, quindi, Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni richiamate in epigrafe.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 25.10.2023 ed è stata rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di sezione del 18.12.2024, stante l'impedimento per prolungata malattia del Consigliere Relatore. La causa è stata, quindi, nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19.02.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione.
Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno evidenziare che risulta pacifico che nel 2008 il ha conferito a RO Pt_1
l'incarico di progettista per i lavori di realizzazione e, poi, di completamento di un
[...] impianto di teleriscaldamento per soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione locale. Del pari non contestato è che, a fronte di alcune anomalie nel funzionamento del predetto impianto segnalate dagli utenti e riscontrate dal l'ing. ha P_ Pt_1 predisposto, su richiesta dell'Amministrazione, una relazione tecnica datata 16/01/2013 con cui ha proposto, quale misura utile per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto, la realizzazione di un intervento di interconnessione tra l'impianto medesimo e le caldaie a GPL situate presso la palestra comunale.
Risulta parimenti pacifico che il ritenuto non risolutivo tale intervento, ha P_ dapprima conferito alla società l'incarico di svolgere gli Controparte_3 accertamenti necessari per individuare le cause del malfunzionamento dell'impianto e, successivamente, ha approvato la proposta di finanza di progetto per la riqualificazione dell'impianto presentata dalla società Siram s.p.a., stipulando con quest'ultima la relativa convenzione nel mese di marzo 2017.
Infine, non è contestato che ha stipulato il 27/10/2013 con Pt_1 Controparte_2
la polizza per la responsabilità civile professionale verso terzi con copertura
[...] assicurativa estesa, rispetto alla precedente polizza del 27/10/2012, anche al rischio della mancata conformità e idoneità all'uso delle opere progettate, dichiarando di non essere a conoscenza di circostanze idonee a determinare richieste risarcitorie indennizzabili in forza della polizza assicurativa sottoscritta.
La controversia si incentra, quindi, sulla configurabilità della responsabilità professionale dell'ingegnere in ordine alla progettazione dell'impianto e, in particolare, sulla Pt_1 riconducibilità del malfunzionamento dell'opera ad errori o carenze progettuali imputabili al professionista, nonché sull'operatività della copertura assicurativa prevista dalla suddetta polizza del 27/10/2013 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1892 c.c.
3. I primi due motivi di appello sull'an della responsabilità dell'ing. Pt_1
I primi due motivi dell'appello principale, in quanto entrambi attinenti alla sussistenza di una responsabilità dell'ingegnere convenuto per il difettoso funzionamento dell'impianto, possono essere trattati congiuntamente.
Con essi l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante dalla ctu espletata in primo grado non fossero emersi errori o carenze progettuali imputabili al professionista, ha affermato la responsabilità dell'ing. per i Pt_1 costi sostenuti dal pari ad euro 11.340,00, per realizzare l'intervento indicato P_ dal professionista nella relazione tecnica del 16/01/2013, nonché per aver sottodimensionato la potenza termica dell'impianto in sede di progettazione dell'opera.
Entrambi i motivi sono infondati.
In ordine all'an della responsabilità dell'ing. il Tribunale ha così argomentato (pp. Pt_1
20-23 della sentenza impugnata):
“§6. – Esaurita l'esposizione delle evidenze processuali disponibili, occorre procedere ad una sintesi globale ed unitaria onde verificare, in primo luogo, se, in base al criterio dell'evidenza preponderante, vi sia un rapporto di causa effetto tra il malfunzionamento dell'impianto di teleriscaldamento e possibili vizi progettuali;
in secondo luogo, se i danni- conseguenza allegati configurino in concreto un pregiudizio effettivo al patrimonio del danneggiato e rappresentino una conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso, in base ai parametri più sopra evidenziati.
§6.1 – In ordine al primo profilo, le conclusioni del C.T.U., in linea di massima condivisibili, devono essere in parte emendate. E' in primo luogo innegabile che l'uso di un cippato di legno inadeguato, almeno nei primi anni, abbia contribuito in percentuale considerevole al malfunzionamento dell'impianto di teleriscaldamento. La riferita non infrequente discesa della temperatura dell'acqua di riscaldamento a 60°, anziché agli 80° gradi previsti, con risalite a 68% solo attraverso la disattivazione delle utenze più grandi, avuto riguardo ai possibili fattori causali enumerati dal consulente, non può non trovare in un'inadeguata alimentazione del processo di combustione l'antecedente più prossimo, posto che tutte le altre possibili spiegazioni del fenomeno non sembrano trovare una sufficiente copertura probabilistica in leggi scientifiche e, in concreto, neppure nelle altre evidenze processuali disponibili.
D'altro canto, resta però parimenti inconfutabile che sull'inappropriata operatività dell'impianto non può non aver esplicato un'incidenza decisiva la (sottodimensionata) potenza termica progettata che, per quanto ribattezzata dal consulente dell'Ufficio come “appena sufficiente”, tale non si è rivelata nel momento cruciale in cui l'impianto avrebbe dovuto funzionare a pieno regime, una volta ultimato l'allacciamento di tutte le utenze.
Ed infatti, è vero che il numero delle utenze finali si è trasformato dalle 68 unità progettate alle 71 effettive;
è parimenti vero che ciò ha comportato un incremento della volumetria servita del 20%, da 30000 m3 a 36.000 m3, per quanto il progetto del dovesse essere idoneo a sorreggere fino a 40.000 m3 di volumetria riscaldata;
tuttavia, è anche Pt_1 vero che non constano denunce formali di malfunzionamento fino al 2012-2013, quando la rete non inizia a funzionare a pieno regime, il che evidenzia che, se fino ad allora non aveva destato particolare allarme, l'impianto non si reggeva su una progettazione funzionale a servire quel numero di utenze e quella volumetria riscaldata.
A ben guardare, se gli altri antecedenti individuati avessero spiegato una qualche influenza nel dinamismo causale dei malfunzionamenti dell'impianto è altamente probabile che se ne sarebbero manifestate, sin da subito, le ripercussioni.
E' poi decisivo il rilievo che con la sostituzione delle caldaie ad opera di Siram s.p.a. le problematiche riscontrate sono state superate, di tal che poco importa che la potenza installata sia aumentata di soli 90-100 kW e quindi di poco più che un 10%, poiché è del tutto evidente che tanto è quel che occorreva - sia pur fiancheggiato dall'utilizzo di un combustibile appropriato - per un regolare approvvigionamento di calore di tutte le utenze.
§6.2 – Anche in ordine al secondo profilo, le conclusioni del consulente devono essere parzialmente corrette.
§6.2.1 – E' condivisibile non aver imputato al professionista a titolo risarcitorio i costi della progettazione ed i costi di realizzazione dell'impianto (v. voci a), b) pag. 23 atto di citazione).
Siffatta imputazione avrebbe potuto giustificarsi sul piano teorico nell'ipotesi remota di un progetto del tutto irrealizzabile o di un impianto ab origine - o divenuto nel tempo - integralmente inservibile, il che - lo si è appurato - così non è, poiché ad oggi il sistema di riscaldamento, sia pur (anche) mercé lavorazioni successive, funziona regolarmente. §6.2.2 – Viceversa, pienamente condivisibile è la valutazione del C.T.U. sull'addebitabilità al professionista dei costi - pari ad euro 11.340,00 - per gli interventi di ripristino, rivelatisi inutili, suggeriti dal A questa voce vanno però Pt_1 sommati anche euro 14.500,00, pari ai costi - non oggetto di specifica contestazione - sostenuti dal per le P_ verifiche sulla funzionalità dell'impianto affidata a , conseguenza immediata e diretta del Controparte_3 sottodimensionamento della potenza termica di quest'ultimo e del correlativo malfunzionamento.”
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente imputato all'ing. di Pt_1 aver errato nella progettazione dell'impianto per averne sottodimensionato la potenza termica, sebbene la stessa fosse stata ritenuta corretta dal ctu, avendo quest'ultimo individuato la causa più probabile del malfunzionamento dell'impianto nell'utilizzo di combustibile non idoneo.
Tale tesi non può essere condivisa.
Ad avviso del Collegio, il primo Giudice ha correttamente ritenuto il progettista responsabile per aver previsto una potenza termica dell'impianto rivelatasi insufficiente a garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza, considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la stessa ctu ha rilevato che la soluzione tecnica ottimale sarebbe stata la previsione di una potenza termica maggiore, tenuto conto anche della possibilità (poi, in effetti, concretizzatasi) di un aumento delle utenze allacciate all'impianto.
In effetti, come rilevato dalla ctu, “Si e' partiti da un progetto per 35 utenze private per un totale di poco meno di 10000 m3 riscaldati per arrivare, con il secondo stralcio a 64 utenze oltre due scuole e il municipio per un totale di circa 30000 m3. Subito dopo il termine dei lavori (nel 2010) furono allacciate dal altre utenze e fu portata la P_ volumetria riscaldata a 36700 m3 con un aumento di oltre il 20% rispetto alla volumetria di progetto” (p. 11 dell'elaborato peritale).
Prendendo atto dell'aumento di volumetria allacciata all'impianto, in ordine al dimensionamento dell'opera progettata da il Consulente d'ufficio ha rilevato che Pt_1
“La potenza termica prevista (due caldaie per un totale di 850 kW lordi) è da ritenersi sostanzialmente corretta, per quella che era la volumetria prevista in fase di progetto, anche se forse un po' più bassa rispetto a quello che avrebbe suggerito un principio di precauzione” (p. 26 della relazione peritale), mentre ha osservato che “Certamente, considerando le volumetrie attualmente allacciate all'impianto (oltre 36000 m3), la potenza termica prevista da sarebbe da considerarsi appena sufficiente per Pt_1 soddisfare le esigenze termiche” (p. 51 della relazione).
A ben vedere, quindi, dalle risultanze della ctu si evince che soltanto in base alla volumetria iniziale la potenza termica prevista da può considerarsi Pt_1
“sostanzialmente corretta”, ma che in un'ottica prudenziale sarebbe stato preferibile comunque prevedere una potenza superiore, dovendo tale tipo di impianto soddisfare le esigenze anche potenziali della comunità, ed essendo del tutto prevedibile l'aumento del fabbisogno.
D'altro canto, di ciò si ha conferma nel fatto che nelle intenzioni dello stesso appellante l'impianto avrebbe dovuto avere una resa maggiore;
come evidenziato dal ctu: “Al termine dell'iter progettuale si arrivò alla progettazione di un impianto con una potenza termica lorda di 850 kW (820 kW netti), che comunque sulla base del criterio progettuale definito dall'Ing. avrebbe potuto servire una volumetria fino a circa 40000 m3” (p. Pt_1
11 della perizia). Dunque, è vero che c'è stato un aumento del numero di utenze allacciate all'impianto, ma è anche vero che secondo le stime di l'impianto da lui Pt_1 progettato avrebbe dovuto avere la capacità di servire anche quella volumetria incrementata. Di talché le valutazioni effettuate dall'ingegnere in fase di progettazione si sono rivelate errate, essendosi reso necessario un successivo incremento della potenzialità dell'impianto al fine di soddisfare il fabbisogno energetico del numero finale di utenze allacciate.
Del resto, posto che in sede di progettazione deve sempre essere messa in conto la possibilità di uno scostamento dalle condizioni di progetto, il Consulente d'ufficio ha altresì rilevato che “Ad opinione dello scrivente, ci sono certamente molte osservazioni da fare sull'operato del progettista. Questi avrebbe potuto certamente fare un progetto migliore, prevedendo una potenza termica un po' più grande, che avrebbe permesso anche un possibile futuro ampliamento della rete, o comunque un aumento delle volumetrie collegate rispetto a quanto previsto a specifica” (p. 29 della relazione).
In definitiva, deve ritenersi che il dimensionamento dell'impianto progettato dall'ing.
è risultato carente e inadeguato ad assicurare il regolare funzionamento del Pt_1 servizio di riscaldamento.
Né in senso contrario può rilevare quanto sostenuto dall'appellante secondo cui nell'accertamento della genesi eziologica del malfunzionamento dell'impianto dovrebbe riconoscersi rilevanza decisiva non alla ridotta potenza termica prevista dall'ing. Pt_1 bensì all'utilizzo di combustibile non idoneo, avendo la ctu attribuito a quest'ultimo fattore il maggior peso nella causazione dei problemi di funzionamento dell'impianto.
Invero, con riferimento alle possibili cause del malfunzionamento lamentato dal P_ il Consulente d'ufficio ha rilevato quanto segue (pp. 56-57 della relazione peritale):
“I malfunzionamenti osservati nei primi anni di esercizio dell'impianto di P_ sono sicuramente derivati da una serie di concause che singolarmente o in contemporanea possono aver contribuito a determinarli: 1) dimensionamento dell'impianto che per vari motivi, quali anche l'aumento della volumetria servita, si era di fatto portato ad un “limite inferiore” della potenzialità: un impianto di taglia appena sufficiente a garantire il funzionamento nelle condizioni nominali di progetto, può essere più facilmente soggetto a problemi in fase di esercizio;
2) utilizzazione di biomasse non sempre “idonee” e con tasso di umidità superiore
a quanto previsto dalle specifiche della caldaia (30%): questo è da ritenersi un elemento di criticità di questo tipo di impianti;
l'elevato tasso di umidità, oltre a determinare riduzione del potere calorifico del combustibile (rispetto a 11-12 MJ/kg convenzionali) e quindi della potenza termica del generatore termico (caldaia), ha effetti anche sul rendimento della caldaia. È ipotizzabile che proprio questo possa essere uno dei motivi per cui, la potenza utile e quindi la temperatura di uscita dell'acqua di mandata era spesso inferiore a quanto previsto dalle specifiche (80 °C), determinando anche problemi anche di altro tipo, come un maggiore “sporcamento” della caldaia;
3) sottovalutazione di problematiche di bilanciamento idraulico della rete di teleriscaldamento;
il progettista si è limitato ad effettuare una progettazione di tipo
“statico”; questo è un approccio che può andare bene nel caso di alimentazione con combustibili fossili tipo gas naturale, ma un po' meno nel caso di impianti come questo, che per vari motivi possono essere soggetti ad operare in transitori, anche a causa delle caratteristiche variabili della biomassa di alimentazione;
4) ridotta esperienza iniziale del personale che ha svolto le operazioni almeno in una fase iniziale: la disponibilità di personale più qualificato, sia di quello che opera sia di quello che offre supporto è molto importante per la gestione di questi impianti;
5) insorgenza di problemi di alimentazione elettrica della rete: il fatto di non avere previsto una alimentazione elettrica dedicata alla centrale termica, può aver determinato, in varie occasioni problemi di arresto improvviso delle stesse con successiva difficoltà di riattivazione (gli impianti a biomasse sono più sensibili agli on-off di quelli a gas);
6) problemi legati alla non sempre consona manutenzione ordinaria dell'impianto: sembra che alcuni problemi avrebbero potuto essere prevenuti con la rapida sostituzione di componenti guasti (che sono stati guasti per molto tempo, come uno dei vasi di espansione);
7) scarsa collaborazione tra e il progettista nella fase in cui si sono P_ manifestati i primi problemi: il carattere innovativo dell'impianto avrebbe certamente richiesto una maggiore collaborazione tra i soggetti, il tutto per l'interesse comune di vedere il buon funzionamento dell'impianto”.
Il Consulente d'ufficio ha, quindi, aggiunto che “E' chiaro come gli elementi citati ai precedenti punti, se singolarmente presi, potrebbero essere marginali, manifestandosi insieme possono avere amplificato i problemi che si sono riscontrati, favoriti anche da una progettazione che per motivi vari era stata condotta comunque ad un “limite inferiore” (p. 58 della relazione).
In sostanza, dalle risultanze della ctu si evince che il dimensionamento dell'impianto “ad un limite inferiore della potenzialità” non è solo uno dei fattori che possono aver determinato l'insorgenza delle anomalie di funzionamento lamentate dal ma è P_ piuttosto l'elemento decisivo sul piano causale.
Si deve pertanto concludere che la mancata previsione di una potenza termica superiore, da ritenere – sulla scorta dei rilievi della ctu – la scelta progettuale ottimale anche in un'ottica prudenziale, ha compromesso la regolare funzionalità dell'impianto.
D'altra parte, oltre all'errore progettuale appaiono addebitabili al professionista appellante anche la sottovalutazione delle problematiche di bilanciamento idraulico della rete di teleriscaldamento e la mancanza di accorgimenti volti a prevenire problemi di alimentazione elettrica della rete.
Parimenti infondata risulta, poi, l'ulteriore censura avanzata dall'appellante avverso la sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata la responsabilità del professionista per i costi sostenuti dal per la realizzazione dell'intervento oggetto P_ della relazione tecnica del 16/01/2013, consistito nella “messa in opera di una pompa singola nella centrale termica a cippato in grado di spingere l'acqua in uno scambiatore di calore, posto nella centrale termica della palestra interconnesso con l'impianto a gpl”.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inutile tale intervento, deducendo che il collegamento dell'impianto alle caldaie a gpl situate nella palestra comunale si era rivelato idoneo a risolvere i problemi determinati dall'interruzione della fornitura di energia elettrica necessaria ad alimentare la caldaia dell'impianto, avendo neutralizzato il rischio di una interruzione del servizio di riscaldamento fornito dall'impianto, peraltro nel periodo di maggiore richiesta, ovvero in pieno inverno.
Tale ricostruzione, secondo l'appellante, troverebbe riscontro nelle risultanze della ctu espletata in primo grado, da cui si evincerebbe che l'intervento realizzato su indicazione dell'ing. risultava giustificato dal suo carattere eccezionale ed emergenziale, in Pt_1 quanto finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto impedito dall'interruzione della fornitura di energia elettrica.
Così non è: il Tribunale, nell'affermare l'inutilità dell'intervento indicato dal professionista con la predetta relazione del 16/01/2013, non si è discostato dalle risultanze della ctu, da cui anzi si desume che la soluzione proposta da non è stata risolutiva. Pt_1
Nello specifico, il Consulente d'ufficio ha rilevato quanto segue: “A parere dello scrivente quindi, l'unico possibile elemento di contestazione con implicazione economica che può essere mossa al progettista è quella relativa agli interventi di revisione Pt_1 dell'impianto, deliberati a seguito della sua consulenza professionale (nei documenti ufficiali richiamata come “perizia”), alla quale il Comune di San Romano di San Romano in Garganiana deliberò di dare corso nel gennaio 2013 per un importo dei lavori di
11.340 Euro (documento n. 14 allegato al fascicolo processuale), stipulato in seguito delle prime segnalazioni, ma certamente abbastanza discutibile sia nella sostanza sia nella forma.
In sostanza l'ing. si limitò a segnalare la possibilità di interconnettere l'impianto Pt_1 con caldaie a GPL preesistenti, di fatto alterando il funzionamento dello stesso e di fatto reintroducendo consumi addizionali di GPL, forse non in linea con l'operazione originaria.
Da un punto di vista formale, in effetti, il fatto di aver suggerito di risolvere un problema che si stava manifestando, senza analizzarne con attenzione quelle che potevano essere le motivazioni reali dei problemi che si stavano manifestando, potrebbe essere visto, da parte di un occhio esterno, come una parziale ammissione di una ridotta potenza termica dell'impianto” (p. 60 dell'elaborato peritale).
Dunque, il Consulente d'ufficio ha negato la correttezza della soluzione proposta dall'ing.
e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non ha riconosciuto la natura Pt_1 emergenziale di siffatto intervento né lo ha ritenuto per tale ragione giustificabile.
Del resto, la sussistenza di una vera e propria emergenza va esclusa in ragione del fatto che l'impianto comunque funzionava, ancorché non adeguatamente, e pertanto non lasciava gli utenti del tutto sguarniti di riscaldamento. A ciò si aggiunga che l'ing. Pt_1 avrebbe dovuto prevedere la possibilità che l'impianto non fornisse un adeguato livello di riscaldamento in considerazione della ridotta potenza termica progettata e, quindi, essere preparato all'adozione di idonee misure per l'implementazione della potenza dell'impianto.
In definitiva, questa Corte ritiene di condividere l'affermazione del Tribunale – peraltro coerente con le risultanze della ctu – secondo cui l'intervento proposto dall'ing. con Pt_1 la relazione del 16/01/2013 si è rilevato inutile, non avendo risolto i problemi di malfunzionamento dell'impianto.
Per tutte le ragioni sinora esposte, i primi due motivi di appello vanno, dunque, respinti.
4. L'appello incidentale del P_
Poiché l'appello incidentale del era condizionato all'accoglimento dell'appello P_ principale, che è stato rigettato, non dev'essere esaminato.
5. Il terzo motivo di appello principale sull'operatività della polizza assicurativa
Con il terzo motivo di gravame censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha Pt_1 rigettato la domanda di garanzia da lui proposta nei confronti della sua compagnia assicurativa , escludendo l'operatività della polizza sottoscritta Controparte_2 il 27/10/2013, in forza di quanto previsto dall'art. 1892, co. 1 c.c. Nello specifico, l'appellante sostiene che alcuna dolosa reticenza informativa era a lui imputabile, non risultando provata la ricezione della missiva datata 5/12/2012 con la quale il aveva addebitato ad esso professionista la responsabilità per vizi nella P_ progettazione dell'impianto, e conseguentemente afferma che al momento della sottoscrizione della polizza in data 27/10/2013 non era ancora a conoscenza delle contestazioni del in ordine alla progettazione dell'impianto, avendone avuto P_ contezza soltanto in seguito, dopo aver ricevuto nel mese di novembre 2013 la raccomandata del Comune datata 30/10/2013.
Anche tale motivo è infondato.
Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda di garanzia e l'esclusione dell'operatività della polizza sottoscritta il 27/10/2013:
“Dev'essere ora esaminata la domanda di garanzia rivolta dal ei confronti di Pt_1 Controparte_2
Essa è infondata e va rigettata, poiché è integrata una dolosa dichiarazione reticente dell'assicurato intorno a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso all'assicurazione se avesse conosciuto il reale stato delle cose, secondo lo schematismo definitorio di cui all'art. 1892 c.c.
§7.1 – L'art. 1892, primo comma, c.c. stabilisce che «le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave».
L'art. 1893, prima comma, c.c. dispone viceversa che «se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza».
Premesso che la linea di demarcazione tra gli artt. 1892 e 1893 c.c. è sostanziata dallo stato soggettivo del dichiarante, mette conto sottolineare che l'applicazione del più rigoroso regime configurato dall'art. 1892 c.c. fa leva sui seguenti presupposti, l'onere di dimostrazione dei quali incombe sull'assicuratore: 1) una dichiarazione inesatta o reticente dell'assicurato; 2) l'influenza di tale inesattezza o reticenza ai fini della reale rappresentazione (e valutazione) delle circostanze di rischio;
3) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto di dolo o colpa grave dell'assicurato
(cfr. Cass. sent. n. 25582/2011; n. 23742/2009; 16769/2006).
In particolare, la rilevanza costituisce misura dell'incidenza della dichiarazione inesatta o reticente sulla reale rappresentazione del rischio, occorrendo che essa sia causalmente idonea ad incidere sulla manifestazione della volontà contrattuale dell'assicuratore, ovvero tale che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatta e completa verità (Cass. sent. n. 23742/2009; n. 7245/2006). Tanto il dolo quanto la colpa grave sottendono non solo la conoscenza, quanto la consapevolezza della loro efficacia determinante del consenso dell'assicuratore (Cass. sent. n. 23504/2004; n. 6039/97). In particolare, per la configurabilità del dolo non sono necessari veri e propri artifizi o raggiri o altri mezzi fraudolenti, bastando la coscienza e volontà del falso o della reticenza e della loro attitudine ad influenzare la manifestazione del consenso dell'assicuratore (Cass. sent. n. 29894/2008; n. 3165/2003; n. 4682/1999; n. 2185/1999; n. 11206/1990).
Il secondo comma dell'art. 1892 c.c. sottopone l'azione di impugnativa del contratto di assicurazione ad un termine trimestrale di decadenza, decorrente dal giorno in cui l'assicuratore ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza. Tale disposizione, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è però inapplicabile nel caso in cui - come nella specie - il sinistro si verifichi prima ancora che l'assicuratore venga a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione, nel qual caso l'assicuratore è abilitato a rifiutare il pagamento del premio anche in via di eccezione (Cass. ord. n. 1166 del 2020; sent. n. 16406 del 2010; n. 10194 del 2010; n.
27728 del 2005; n. 2815 del 1999; n. 8373 del 1990), tale essendo la condotta che l'assicuratore ha sperimentato nell'odierna controversia, nella quale, in via di eccezione, è stato rifiutato il pagamento del premio a seguito di un sinistro verificatosi senza che prima avesse preso cognizione della dichiarazione inesatta o reticente. CP_2
§7.2 – Precipuamente, nel caso di specie, in data 27/10/2013 il estese la copertura assicurativa pregressa per Pt_1 responsabilità professionale anche per il caso di mancata rispondenza delle opere, ovvero per l'inidoneità all'uso cui sono destinate, dicitura ampia suscettibile di ricomprendere fattispecie di responsabilità relative a difetti progettuali che si riflettono sulla funzionalità dell'opera progettata.
Nella polizza, oltre alla dicitura di cui al punto 1.1, sostanzialmente riproduttiva della normativa codicistica, al punto 3.6,
è stabilito che «la dichiarazione resa al momento della stipulazione del contratto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presenta assicurazione, si considera essenziale per l'efficacia del contratto». […]. Va poi da sé che con riguardo alla particolare struttura dell'assicurazione contro i danni che viene in rilievo - conformata secondo lo schema di una clausola claims made pura, destinata a coprire tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell'assicurato nel periodo di vigenza della polizza (sulla riconducibilità della clausole claims made allo schema dell'assicurazione contro i danni, cfr. Cass. sez. un. sent. n. 22437 del 2018) - non possono non assumere un rilievo determinante sull'adesione dell'impresa di assicurazione tutte quelle circostanze suscettibili di costituire fonte di una richiesta risarcitoria di terzi danneggiati che, se formulate durante il periodo di copertura dell'assicurazione, determinano l'insorgenza dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo.
E' quindi in questo contesto che va decodificato il significato prescrittivo della clausola di cui al punto 3.6, poiché le circostanze o le situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con l'assicurazione null'altro lasciano inferire se non l'illazione che l'assicurato ha lo specifico obbligo di dichiarare quei fatti suscettibili di elevarsi a scaturigine di una richiesta risarcitoria.
Nell'ambito che viene in considerazione, si rivela allora di valore pregnante il contenuto della missiva datata 5.12.2012
(doc. 12 fasc. attoreo) ed indirizzata dal Comune attore all'ing. nella quale si rappresenta icasticamente che «... a Pt_1 far data dal 26 novembre u.s., a causa ed a conferma dei già denunciati vizi, l'impianto di teleriscaldamento in oggetto non è più riuscito a garantire la produzione di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'utenza... in particolare,
è stato accertato che la temperatura di andata dell'acqua non riesce più a superare i 60°, pur a fronte di una temperatura in camera di combustione compresa tra gli 800° e i 900°... con salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e ragione a noi spettante».
Di là dalle precedenti contestazioni - nonché dalla loro fondatezza o meno nel merito - è innegabile che quella sopra evidenziata, pacificamente taciuta con dolo all'assicurazione - non avendo mai negato il di averla ricevuta e di Pt_1 esserne stato a conoscenza alla data del 27 ottobre 2013 - era idonea ad incidere negativamente sulla prestazione al consenso dell'assicuratore, che mai - è evidente a chiunque - avrebbe acconsentito alla prestazione della garanzia assicurativa ove fosse stato debitamente informato di contestazioni di inadempimento professionale prodromiche ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti del progettista - poi effettivamente inoltrata di lì ad un momento - riguardanti peraltro lo specifico ambito dell'estensione dell'oggetto del rischio assicurato.
Da ciò discende l'integrazione dei presupposti di cui all'art. 1892 c.c. ed il rigetto della domanda proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata” (p. 28 e 29 della sentenza impugnata).
Premesso che è pacifico che al momento della sottoscrizione della polizza del Pt_1
27/10/2013 non ha informato la compagnia assicurativa dell'esistenza di contestazioni del in ordine al malfunzionamento dell'impianto, secondo l'appellante non P_ ricorrerebbero nella specie i presupposti per escludere l'operatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. perché, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, egli aveva negato di aver ricevuto la missiva del datata 5/12/2012 con la quale P_
l'Amministrazione aveva contestato al professionista la presenza di vizi nel funzionamento dell'impianto.
Tuttavia, questa Corte condivide quanto diffusamente argomentato dal tribunale, secondo cui andava esclusa l'operatività della polizza sottoscritta il 27/10/2013 in virtù di quanto previsto dall'art. 1892 c.c., perché al momento della conclusione del Pt_1 contratto era già a conoscenza delle contestazioni mosse dal al suo operato in P_ qualità di progettista.
Intanto, si deve confermare che in effetti non ha tempestivamente contestato di Pt_1 aver ricevuto dal la missiva datata 5/12/2012. P_ Dagli atti di causa risulta, infatti, che l'odierno appellante ha negato di aver ricevuto la predetta missiva per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado. Tale documento, però, era stato depositato col proprio atto introduttivo dal che aveva contestualmente allegato di aver contestato a i vizi di P_ Pt_1 funzionamento dell'impianto, mediante plurime missive depositate in atti, tra le quali anche la nota del 5/12/2012 (doc. 12 allegato all'atto di citazione). Tuttavia, nel costituirsi il professionista si era limitato a contestare la mancata ricezione della nota del datata 17/2/2012, senza invece nulla eccepire con riferimento alla nota del P_
5/12/2012, e, anzi, a p. 7 della propria comparsa di costituzione e risposta aveva lasciato intendere proprio di avere ricevuto una prima doglianza da parte del nel P_ dicembre del 2012.
Quando, poi, nella propria comparsa di costituzione e risposta la compagnia assicurativa aveva eccepito l'inoperatività della polizza del 27/10/2013, deducendo che al momento della sua sottoscrizione aveva già ricevuto contestazioni da parte del in Pt_1 P_ merito all'inefficiente funzionamento dell'impianto, questi nulla aveva puntualmente rilevato, continuando a non contestare la ricezione della suddetta contestazione. Anche nell'appendice scritta ex art. 183 comma sesto c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), infine, aveva omesso di contestare tale ricezione. Pt_1
Dunque, ex art. 115 c.p.c., si deve affermare che, stante l'omessa contestazione entro la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - con la quale si fissa il thema decidendum - l'avvenuta ricezione della contestazione del 5 dicembre 2012 è divenuta fin da tale momento incontroversa e non più contestabile.
Ad abundantiam, si rileva che l'avvenuta ricezione da parte di della predetta nota Pt_1 comunale appare anche confermata dal fatto che, dopo poco più di un mese, in data
16/01/2013, l'ingegnere ha predisposto una relazione tecnica avente ad oggetto proprio la proposta di intervento per il ripristino del corretto funzionamento dell'impianto, dunque la risoluzione delle problematiche di funzionamento dell'impianto segnalate dal P_ con la suddetta missiva.
Quindi, la sentenza appellata dev'essere integralmente confermata.
6. Le spese di lite
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse agli appellati dall'appellante.
Esse vanno liquidate sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), ed in applicazione lo scaglione 26.001/52.000, posto che la condanna di cui l'appellante ha chiesto la riforma (o comunque la manleva verso l'assicuratore) ammontava ad euro 25.840,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal gennaio 2010 al maggio 2021, quindi a complessivi circa
32.000,00 euro.
Deve dunque essere riconosciuta in favore di ciascuno dei due appellati (
[...]
e , secondo i valori medi, stante la RO Controparte_2 complessità media della controversia, la somma di euro 6.946,00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 537/2021 del Tribunale di Parte_1
Lucca, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere al RO
e a le spese di lite del presente grado, che liquida Controparte_2 nella somma di euro 6.946,00 ciascuno, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.