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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.SS Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.SS Giorgia Cecchini Giudice relatore
-ADORNINO (CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberta Ferracuti e Pt_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Via Dei Cedri 5 63081 Porto Sant'Elpidio;
RECLAMANTE contro
- con il patrocinio dell'Avv. in proprio ex art. 86 Controparte_1 Controparte_1 cpc, domiciliato digitalmente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
- (cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Raffaela Polci e con CP_2 C.F._2 la steSS elettivamente domiciliata presso lo studio in Porto San Giorgio (FM) Via Pio Panfili n.98 e domicilio digitale su Pec: Email_2
- C (p.iva ), contumace Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 proponeva reclamo avverso l'ordinanza Parte_2 resa in data 28.10.2024, dal Presidente del Tribunale di Fermo con cui veniva rigettata la richiesta di accertamento tecnico preventivo nonché il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.
A fondamento del reclamo deduceva che:
- il DO. è un odontoiatra, che svolge la sua attività presso l'ambulatorio di sua Parte_2 proprietà, sito in Porto San Giorgio, alla Via Repubblica, 4/E scala B piano 1°, meglio identificato al NCEU, Porto San Giorgio, Foglio nr. 11, part. 1307, sub101;
- l'immobile è oggetto di ripetute, inceSSnti infiltrazioni di acqua provenienti da ambienti sovrastanti lo studio medico, appartenenti al medesimo condominio sia ai due proprietari dei piani soprastanti, Avvocati e Dr.SS ; Controparte_1 CP_2
- venivano eseguiti sopralluoghi nell'unità immobiliare intereSSta dalle infiltrazioni e nelle sovrastanti unità immobiliari da parte del Geom. incaricato parte ricorrente, e CP_4
pagina 1 di 4 dell'Ing. incaricato dal Condominio, a seguito dei quali emergeva che una Persona_1 situazione del lastrico solare molto compromeSS e venivano individuati i danni, le cause, e i lavori neceSSri per risolvere il problema e ripristinare lo studio dentistico, emendando i danni causati dalle infiltrazioni;
- a tutto Settembre 2024, il Condominio ed i due condomini intereSSti non avevano proceduto a stabilire i lavori di ripristino ed alla accettazione del preventivo, pertanto il DO. decideva Pt_1 di proporre il ricorso ex art. 669 e 669 bis c.p.c.;
- nel ricorso 696 e 696 bis, il DO. sottolineava la particolare urgenza, dovuta a quanto Pt_1 avvenuto in occasione delle forti piogge del 16/17 Settembre 2024, le quali avevano comportato un vero e proprio “gocciolamento” di acqua piovana, che ha impregnato le librerie dello studio odontoiatrico;
- veniva anche indicata la stima dei danni, quantificata con preventivo della ditta Massimo Grifi, per euro 3.233,00;
- rispetto alla data di emanazione dell'ordinanza presidenziale è sopravvenuta l'assemblea del 07
Novembre 2024, in cui si votava il riparto spese inerente i lastrici solari di proprietà CP_2
(int. 11) e (int. 12), per un importo pari ad Euro 94.710,61, ove votavano contro i CP_1
Sigg.ri e per un totale di millesimi 107,79 e tutti gli altri condomini Pt_3 Pt_4 Per_2 votavano a favore;
il chiedeva che i lavori deliberati in questo Controparte_5 punto, vista l'urgenza della situazione in cui versa la sua proprietà, venissero eseguiti immediatamente;
- sarebbe pertanto sopravvenuta la ceSSzione parziale della materia del contendere per quanto riguarda la risoluzione della causa degli allagamenti patiti dal Dr. residuerebbero tuttavia Pt_1 due altri ulteriori aspetti che necessiterebbero di accertamento:
a) determinare l'ammontare esatto dei danni subiti dall'ambulatorio medico-odontoiatrico, poiché il preventivo prodotto dal reclamante non è stato accettato dal e nei lavori CP_3 approvati all'ordine del giorno non sembrerebbe compresa la neceSSria attività di ripristino degli ambienti, e la suddivisione delle spese per la riduzione in pristino;
b) provvedere sulle spese di soccombenza previste nell'ordinanza reclamata vista la fondatezza del ricorso.
Tanto premesso il reclamante rinunciava, per ceSSzione dell'oggetto della materia del contendere, alla richiesta esperita in merito ai lavori da eseguire negli immobili dei resistenti, in quanto CP_5 nelle more del presente reclamo tali lavori sono stati deliberati dall'Assemblea il giorno 07/11/2024 e chiedeva la nomina di un CTU per la verifica e conferma dei danni patiti dal ricorrente/reclamante, con particolare riguardo alla valutazione e stima del danno subito dal ricorrente ed esperire il tentativo di conciliazione. In ogni caso, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i giudizi.
Si costituiva in sede di reclamo l'Avv. il quale avversava le opposte pretese e Controparte_1 deduceva che nel procedimento avanti al Presidente del Tribunale aveva contestato sia l'an che il quantum del danno asseritamente lamentato dal DO. e che la responsabilità delle Parte_2 opere riparatorie fosse riconducibile al condominio;
ribadiva che in data 24 settembre 2024 l'assemblea del Condomino “Il ” aveva approvato il preventivo dei lavori di ristrutturazione redatto Pt_5 dall'Ing. che ricomprendevano anche quelli che per rimuovere definitivamente le infiltrazioni Per_1 che subiva l'ambulatorio del DO. inoltre alla suddetta assemblea del 24 settembre 2024, Pt_1 seguivano altre due sedute condominiali: pagina 2 di 4 - la prima, in data 10 ottobre 2024, ove veniva scelta la ditta esecutrice dei lavori condominiali, tra cui anche quelli di specifico interesse dell'odierno Reclamante;
- la seconda, in data 7 novembre 2024, ove si deliberava in merito al riparto delle spese per i lavori straordinari riguardanti i due lastrici solari ad uso esclusivo dello scrivente e dell'altra resistente
DO.SS ; infine deduceva che non sussisterebbe uno specifico intento conciliativo e che CP_2 correttamente il Presidente del Tribunale aveva rilevato l'assenza del requisito dell'urgenza.
Si costituiva in sede di reclamo la dott.SS che avversava le opposte pretese anche ella CP_2 deducendo la correttezza dell'ordinanza del Presidente del Tribunale laddove aveva ravvisato l'assenza dell'intento conciliativo, l'assenza di fumus boni iuris e del periculum in mora e domandava di rigettare il reclamo, confermare integralmente l'ordinanza reclamata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
All'udienza del 5.04.2024 il Collegio rinviava per consentire la costituzione del e CP_3 all'udienza del 10.01.2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Collegio si riservava per la decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che non si è costituito Controparte_6 nonostante la regolare notifica del reclamo e del decreto di fiSSzione di udienza.
Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Parte reclamante ha rinunciato alla richiesta di ATP limitatamente alla individuazione di lavori da eseguire per la rimozione della causa delle infiltrazioni, ne consegue che in virtù della rinuncia, le spese relative al procedimento avanti al Tribunale rimangono a carico della parte rinunciante.
Quanto alla restante domanda, non sussistono i presupposti per l'ammissione di una ATP volta a valutare e stimare i danni subiti dal dott. in quanto è carente il requisito dell'urgenza ai sensi Pt_1 dell'art 696 c.p.c. consistente nell'“urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”.
Il periculum, contro cui si dirige la cautela dell'accertamento tecnico preventivo, consiste nel venir meno dell'oggetto della prova rilevante nel futuro giudizio di merito: il rimedio ha perciò come presupposto l'urgenza e come finalità l'acquisizione di prove prima che il trascorrere del tempo le renda impossibili o inutili.
Nessun rilievo assume la circostanza che la situazione di fatto in cui versa l'unità immobiliare del reclamante costringe il dott. ad intervenire “di tasca propria, perlomeno per la sistemazione delle Pt_1 parti danneggiate e della muffa”: il pericolo di dover anticipare i costi per i danni subiti all'interno dell'immobile non rientra nel tipo di pericolo di dispersione della prova che l'art 696 c.p.c. vuole evitare. Ed anzi, l'intervento “di tasca propria” del dott. di ripristino dei danni interni Pt_1 all'immobile consentirebbe nel giudizio di merito l'allegazione specifica e la prova documentale dei danni patrimoniali effettivamente subiti.
Quanto alla richiesta di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art 696 bis c.p.c., si rileva che il Presidente del Tribunale ha correttamente evidenziato che nella concreta fattispecie manca un preciso intento conciliativo. Ed invero tale intento genericamente espresso nel ricorso e in sede di reclamo non si è accompagnato all'enunciazione di specifiche ipotesi transattive circa la ripartizione dei costi o di altri tipi di apertura conciliativa nei confronti delle parti convenute.
Per tali motivi il reclamo va rigettato. pagina 3 di 4 Considerata la natura delle questioni trattate le spese di lite della presente fase vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA il reclamo;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice relatore dott.SS Giorgia Cecchini
Il Presidente dott.SS Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.SS Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.SS Giorgia Cecchini Giudice relatore
-ADORNINO (CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberta Ferracuti e Pt_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Via Dei Cedri 5 63081 Porto Sant'Elpidio;
RECLAMANTE contro
- con il patrocinio dell'Avv. in proprio ex art. 86 Controparte_1 Controparte_1 cpc, domiciliato digitalmente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
- (cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Raffaela Polci e con CP_2 C.F._2 la steSS elettivamente domiciliata presso lo studio in Porto San Giorgio (FM) Via Pio Panfili n.98 e domicilio digitale su Pec: Email_2
- C (p.iva ), contumace Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 proponeva reclamo avverso l'ordinanza Parte_2 resa in data 28.10.2024, dal Presidente del Tribunale di Fermo con cui veniva rigettata la richiesta di accertamento tecnico preventivo nonché il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi.
A fondamento del reclamo deduceva che:
- il DO. è un odontoiatra, che svolge la sua attività presso l'ambulatorio di sua Parte_2 proprietà, sito in Porto San Giorgio, alla Via Repubblica, 4/E scala B piano 1°, meglio identificato al NCEU, Porto San Giorgio, Foglio nr. 11, part. 1307, sub101;
- l'immobile è oggetto di ripetute, inceSSnti infiltrazioni di acqua provenienti da ambienti sovrastanti lo studio medico, appartenenti al medesimo condominio sia ai due proprietari dei piani soprastanti, Avvocati e Dr.SS ; Controparte_1 CP_2
- venivano eseguiti sopralluoghi nell'unità immobiliare intereSSta dalle infiltrazioni e nelle sovrastanti unità immobiliari da parte del Geom. incaricato parte ricorrente, e CP_4
pagina 1 di 4 dell'Ing. incaricato dal Condominio, a seguito dei quali emergeva che una Persona_1 situazione del lastrico solare molto compromeSS e venivano individuati i danni, le cause, e i lavori neceSSri per risolvere il problema e ripristinare lo studio dentistico, emendando i danni causati dalle infiltrazioni;
- a tutto Settembre 2024, il Condominio ed i due condomini intereSSti non avevano proceduto a stabilire i lavori di ripristino ed alla accettazione del preventivo, pertanto il DO. decideva Pt_1 di proporre il ricorso ex art. 669 e 669 bis c.p.c.;
- nel ricorso 696 e 696 bis, il DO. sottolineava la particolare urgenza, dovuta a quanto Pt_1 avvenuto in occasione delle forti piogge del 16/17 Settembre 2024, le quali avevano comportato un vero e proprio “gocciolamento” di acqua piovana, che ha impregnato le librerie dello studio odontoiatrico;
- veniva anche indicata la stima dei danni, quantificata con preventivo della ditta Massimo Grifi, per euro 3.233,00;
- rispetto alla data di emanazione dell'ordinanza presidenziale è sopravvenuta l'assemblea del 07
Novembre 2024, in cui si votava il riparto spese inerente i lastrici solari di proprietà CP_2
(int. 11) e (int. 12), per un importo pari ad Euro 94.710,61, ove votavano contro i CP_1
Sigg.ri e per un totale di millesimi 107,79 e tutti gli altri condomini Pt_3 Pt_4 Per_2 votavano a favore;
il chiedeva che i lavori deliberati in questo Controparte_5 punto, vista l'urgenza della situazione in cui versa la sua proprietà, venissero eseguiti immediatamente;
- sarebbe pertanto sopravvenuta la ceSSzione parziale della materia del contendere per quanto riguarda la risoluzione della causa degli allagamenti patiti dal Dr. residuerebbero tuttavia Pt_1 due altri ulteriori aspetti che necessiterebbero di accertamento:
a) determinare l'ammontare esatto dei danni subiti dall'ambulatorio medico-odontoiatrico, poiché il preventivo prodotto dal reclamante non è stato accettato dal e nei lavori CP_3 approvati all'ordine del giorno non sembrerebbe compresa la neceSSria attività di ripristino degli ambienti, e la suddivisione delle spese per la riduzione in pristino;
b) provvedere sulle spese di soccombenza previste nell'ordinanza reclamata vista la fondatezza del ricorso.
Tanto premesso il reclamante rinunciava, per ceSSzione dell'oggetto della materia del contendere, alla richiesta esperita in merito ai lavori da eseguire negli immobili dei resistenti, in quanto CP_5 nelle more del presente reclamo tali lavori sono stati deliberati dall'Assemblea il giorno 07/11/2024 e chiedeva la nomina di un CTU per la verifica e conferma dei danni patiti dal ricorrente/reclamante, con particolare riguardo alla valutazione e stima del danno subito dal ricorrente ed esperire il tentativo di conciliazione. In ogni caso, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i giudizi.
Si costituiva in sede di reclamo l'Avv. il quale avversava le opposte pretese e Controparte_1 deduceva che nel procedimento avanti al Presidente del Tribunale aveva contestato sia l'an che il quantum del danno asseritamente lamentato dal DO. e che la responsabilità delle Parte_2 opere riparatorie fosse riconducibile al condominio;
ribadiva che in data 24 settembre 2024 l'assemblea del Condomino “Il ” aveva approvato il preventivo dei lavori di ristrutturazione redatto Pt_5 dall'Ing. che ricomprendevano anche quelli che per rimuovere definitivamente le infiltrazioni Per_1 che subiva l'ambulatorio del DO. inoltre alla suddetta assemblea del 24 settembre 2024, Pt_1 seguivano altre due sedute condominiali: pagina 2 di 4 - la prima, in data 10 ottobre 2024, ove veniva scelta la ditta esecutrice dei lavori condominiali, tra cui anche quelli di specifico interesse dell'odierno Reclamante;
- la seconda, in data 7 novembre 2024, ove si deliberava in merito al riparto delle spese per i lavori straordinari riguardanti i due lastrici solari ad uso esclusivo dello scrivente e dell'altra resistente
DO.SS ; infine deduceva che non sussisterebbe uno specifico intento conciliativo e che CP_2 correttamente il Presidente del Tribunale aveva rilevato l'assenza del requisito dell'urgenza.
Si costituiva in sede di reclamo la dott.SS che avversava le opposte pretese anche ella CP_2 deducendo la correttezza dell'ordinanza del Presidente del Tribunale laddove aveva ravvisato l'assenza dell'intento conciliativo, l'assenza di fumus boni iuris e del periculum in mora e domandava di rigettare il reclamo, confermare integralmente l'ordinanza reclamata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
All'udienza del 5.04.2024 il Collegio rinviava per consentire la costituzione del e CP_3 all'udienza del 10.01.2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Collegio si riservava per la decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che non si è costituito Controparte_6 nonostante la regolare notifica del reclamo e del decreto di fiSSzione di udienza.
Nel merito il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Parte reclamante ha rinunciato alla richiesta di ATP limitatamente alla individuazione di lavori da eseguire per la rimozione della causa delle infiltrazioni, ne consegue che in virtù della rinuncia, le spese relative al procedimento avanti al Tribunale rimangono a carico della parte rinunciante.
Quanto alla restante domanda, non sussistono i presupposti per l'ammissione di una ATP volta a valutare e stimare i danni subiti dal dott. in quanto è carente il requisito dell'urgenza ai sensi Pt_1 dell'art 696 c.p.c. consistente nell'“urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”.
Il periculum, contro cui si dirige la cautela dell'accertamento tecnico preventivo, consiste nel venir meno dell'oggetto della prova rilevante nel futuro giudizio di merito: il rimedio ha perciò come presupposto l'urgenza e come finalità l'acquisizione di prove prima che il trascorrere del tempo le renda impossibili o inutili.
Nessun rilievo assume la circostanza che la situazione di fatto in cui versa l'unità immobiliare del reclamante costringe il dott. ad intervenire “di tasca propria, perlomeno per la sistemazione delle Pt_1 parti danneggiate e della muffa”: il pericolo di dover anticipare i costi per i danni subiti all'interno dell'immobile non rientra nel tipo di pericolo di dispersione della prova che l'art 696 c.p.c. vuole evitare. Ed anzi, l'intervento “di tasca propria” del dott. di ripristino dei danni interni Pt_1 all'immobile consentirebbe nel giudizio di merito l'allegazione specifica e la prova documentale dei danni patrimoniali effettivamente subiti.
Quanto alla richiesta di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art 696 bis c.p.c., si rileva che il Presidente del Tribunale ha correttamente evidenziato che nella concreta fattispecie manca un preciso intento conciliativo. Ed invero tale intento genericamente espresso nel ricorso e in sede di reclamo non si è accompagnato all'enunciazione di specifiche ipotesi transattive circa la ripartizione dei costi o di altri tipi di apertura conciliativa nei confronti delle parti convenute.
Per tali motivi il reclamo va rigettato. pagina 3 di 4 Considerata la natura delle questioni trattate le spese di lite della presente fase vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
RIGETTA il reclamo;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice relatore dott.SS Giorgia Cecchini
Il Presidente dott.SS Sara Marzialetti
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