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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 540/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giuseppe Caceci giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ) CP_1 P.IVA_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 02/03/2018, a seguito di Parte_1 interruzione del procedimento iscritto al ruolo RG n° 5228/2016 presso il
Tribunale di Salerno - Sezione lavoro, dichiaratosi incompetente, riassumeva nei termini il giudizio innanzi al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, tanto al fine di sentire: “accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra
dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per Parte_1
l'erogazione delle somme a titolo di maternità obbligatoria, riconoscendosi altresì alla ricorrente – con decorrenza dalla presentazione della domanda anche con riferimento agli interessi ed alla rivalutazione – tutti i benefici economici e non, previsti dalla normativa di tali fattispecie, con ogni conseguenza di legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Dalla documentazione in atti emerge che in data 10/01/2014 la ricorrente presentava all' domanda di congedo di maternità obbligatoria dal CP_1
10/11/2014 al 11/01/2015. L' solo in data 31/03/2015 chiedeva integrazione CP_1 della documentazione, per quanto non risulti in atti la trasmissione di detta certificazione, risulta, invece, successiva comunicazione inviata all in data CP_1
19/10/2015 a mezzo di patronato e successiva del 08/04/2016.
La documentazione in esame risultava essere: 1) certificato di gravidanza;
2) ed il certificato di nascita della piccola , nata nelle more della Persona_1 richiesta.
Ebbene, anche in assenza di difese e di osservazioni da parte dell' , non si CP_1 manifestano circostanze ostative alla concessione dei benefici ai sensi del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, e pertanto la causa è meritevole di accoglimento.
2.3 Le spese seguono la soccombenza. In merito ai criteri di liquidazione, per quanto il ricorrente inquadri il valore di causa in nota di iscrizione a ruolo quale
“indeterminato”, il valore invece risulta di fatto determinabile attraverso l'importo dell'ultima retribuzione. In mancanza di indicazioni sull'ammontare dell'ultima retribuzione utile al computo dei benefici economici (assorbenti qualsiasi altro beneficio accessorio ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento), la mera omissione del valore non determina la indeterminabilità ma la non determinazione: si applica, pertanto, lo scaglione da Euro 1.101,00 a
5.200,00, grado di complessità minimo, con applicazione della maggiorazione del 33% per la rilevata manifesta fondatezza, con determinazione come da somma complessiva riportato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie il ricorso accerta la sussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per l'erogazione delle
Pag. 2 di 3 somme a titolo di maternità obbligatoria nella misura stabilita da legge a decorrere dall'11/01/2015, accertando, di conseguenza, il diritto di parte ricorrente da detta decorrenza al percepimento di detta indennità di detti benefici economici con applicazione di interessi e rivalutazione a partire dalle singole scadenze;
2) pone le spese di lite in capo all' , spese liquidate in Euro 1.000,00, oltre CP_1
15% forf., IVA e CA con distrazione all'avv. Giuseppe Caceci per dichiarato anticpo.
Vallo della Lucania, così deciso il 11/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 540/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giuseppe Caceci giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( ) CP_1 P.IVA_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 02/03/2018, a seguito di Parte_1 interruzione del procedimento iscritto al ruolo RG n° 5228/2016 presso il
Tribunale di Salerno - Sezione lavoro, dichiaratosi incompetente, riassumeva nei termini il giudizio innanzi al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, tanto al fine di sentire: “accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra
dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per Parte_1
l'erogazione delle somme a titolo di maternità obbligatoria, riconoscendosi altresì alla ricorrente – con decorrenza dalla presentazione della domanda anche con riferimento agli interessi ed alla rivalutazione – tutti i benefici economici e non, previsti dalla normativa di tali fattispecie, con ogni conseguenza di legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Dalla documentazione in atti emerge che in data 10/01/2014 la ricorrente presentava all' domanda di congedo di maternità obbligatoria dal CP_1
10/11/2014 al 11/01/2015. L' solo in data 31/03/2015 chiedeva integrazione CP_1 della documentazione, per quanto non risulti in atti la trasmissione di detta certificazione, risulta, invece, successiva comunicazione inviata all in data CP_1
19/10/2015 a mezzo di patronato e successiva del 08/04/2016.
La documentazione in esame risultava essere: 1) certificato di gravidanza;
2) ed il certificato di nascita della piccola , nata nelle more della Persona_1 richiesta.
Ebbene, anche in assenza di difese e di osservazioni da parte dell' , non si CP_1 manifestano circostanze ostative alla concessione dei benefici ai sensi del
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, e pertanto la causa è meritevole di accoglimento.
2.3 Le spese seguono la soccombenza. In merito ai criteri di liquidazione, per quanto il ricorrente inquadri il valore di causa in nota di iscrizione a ruolo quale
“indeterminato”, il valore invece risulta di fatto determinabile attraverso l'importo dell'ultima retribuzione. In mancanza di indicazioni sull'ammontare dell'ultima retribuzione utile al computo dei benefici economici (assorbenti qualsiasi altro beneficio accessorio ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento), la mera omissione del valore non determina la indeterminabilità ma la non determinazione: si applica, pertanto, lo scaglione da Euro 1.101,00 a
5.200,00, grado di complessità minimo, con applicazione della maggiorazione del 33% per la rilevata manifesta fondatezza, con determinazione come da somma complessiva riportato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie il ricorso accerta la sussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per l'erogazione delle
Pag. 2 di 3 somme a titolo di maternità obbligatoria nella misura stabilita da legge a decorrere dall'11/01/2015, accertando, di conseguenza, il diritto di parte ricorrente da detta decorrenza al percepimento di detta indennità di detti benefici economici con applicazione di interessi e rivalutazione a partire dalle singole scadenze;
2) pone le spese di lite in capo all' , spese liquidate in Euro 1.000,00, oltre CP_1
15% forf., IVA e CA con distrazione all'avv. Giuseppe Caceci per dichiarato anticpo.
Vallo della Lucania, così deciso il 11/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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