TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 228 dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via Maqueda n. 8, presso lo studio dell'Avv. Alessia Di Marco che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di sfratto per morosità
RICORRENTE
CONTRO
C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Palermo, Via Marchese Ugo n. 56, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Maggio che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in opposizione
Pag. 1 RESISTENTE
OGGETTO: sfratto per morosità immobile uso abitativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il GN , con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
intimato sfratto per morosità alla GNa , conduttrice Controparte_1
dell'unità abitativa sita in Casteldaccia, Contrada Ciandro-Passi n. 2, adducendo la mancata corresponsione dei canoni di locazione dal mese di settembre 2018 al mese di luglio 2019 per un totale di €. 4.300,00, oltre i successivi canoni, di cui chiedeva il pagamento, dovuti in relazione al contratto di locazione sottoscritto in data 06.06.2017 e registrato il 14.06.2017.
Si costituiva in giudizio la GNa che non negava la morosità CP_1
intimata, si opponeva allo sfratto e sollevava eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ. per non avere parte locatrice risolto la causa delle infiltrazioni d'acqua che avevano ammalorato l'immobile; concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Parte locatrice dichiarava la persistenza della morosità insistendo per la convalida dell'intimato sfratto.
Pag. 2 Con ordinanza riservata del 22.01.2020 il giudice ordinava il rilascio dell'immobile, disponendo il mutamento del rito e onerando le parti di avanzare istanza di mediazione ai sensi e agli effetti della normativa in materia.
Con memoria integrativa parte locatrice esponeva di aver depositato istanza di mediazione e che il relativo procedimento si era concluso negativamente;
contestava l'eccezione di inadempimento precisando che tra i contraenti era intervenuta una scrittura privata in data 15.01.2018, con la quale il GN Pt_1
acconsentiva alla GNa di sospendere il pagamento dei canoni di CP_1
locazione dal mese di gennaio 2018 e sino al 31 agosto 2018 al fine di provvedere ai lavori di manutenzione dell'immobile locato, per il complessivo importo di € 3.440,00; deduceva, inoltre, che non essendo stati eseguiti i predetti lavori e non essendo stati pagati i canoni dovuti, aveva iniziato il procedimento di sfratto per morosità.
Rilevava, in ogni caso, che il contratto di locazione doveva ritenersi risolto per scadenza naturale del termine contrattuale prevista per il 09.06.2020 e in ordine alla quale era stata inviata tempestiva comunicazione il 13/17.05.2019.
Concludeva chiedendo dichiararsi risolto il contratto di locazione con condanna della conduttrice al pagamento dei canoni intimati e dei successivi maturati.
La conduttrice con memoria integrativa, insistendo nelle già spiegate domande,
chiedeva in subordine di rideterminare il canone di locazione dovuto alla luce
Pag. 3 dei vizi che sarebbero stati riscontrati in corso di causa anche a mezzo CTU
della quale chiedeva l'ammissione.
Con ordinanza riservata del 28.02.2021 il giudice, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza ai fini del decidere, ammetteva la CTU nominando quale consulente l'Arch. . Persona_1
La causa, espletata la CTU, all'udienza del 29.06.2023, celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 127 ter c.p.c., veniva assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte e memorie conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento nei termini che seguono.
E' provato documentalmente che tra le parti è intervenuta una scrittura privata con la quale la conduttrice era stata autorizzata a sospendere i canoni relativi ai mesi da gennaio 2018 ad agosto 2018, nella quale, testualmente il locatore dava atto che gli stessi “si intendono incassati a copertura dei lavori eseguiti”.
Nella nota di disdetta del 13.05.2019 il GN si era limitato a richiedere le Pt_1
mensilità maturate successivamente a quelle menzionate nella scrittura privata,
ossia dal mese di settembre 2018 al mese di maggio 2019, nulla richiedendo in merito ai canoni pregressi e non contestando la mancata destinazione degli importi ai lavori oggetto dell'accordo e, quindi, la spettanza anche dei canoni a cui erano stati imputati.
Pag. 4 La morosità intimata è relativa ai canoni successivamente maturati (e non a quelli di cui parte locatrice ha autorizzato la sospensione) ossia da settembre
2018 a maggio 2019 e di quelli sino al luglio 2019 nelle more maturati;
se ne deduce che il GN , avendo intimato solo dette mensilità, non ha Pt_1
contestato alcuna illegittima sospensione delle precedenti mensilità delle quali,
infatti, non ha mai avanzato alcuna richiesta, riconoscendone implicitamente l'avvenuta destinazione ed impiego per i lavori indicati in seno alla scrittura privata.
Ed infatti, solo nel corso del presente giudizio di opposizione, a fronte della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. sollevata dalla conduttrice,
parte locatrice sostiene che la medesima conduttrice non ha eseguito i lavori di manutenzione dell'immobile come concordato e che non ha nemmeno corrisposto i canoni per il periodo previsto dall'accordo.
Tuttavia, questa affermazione è palesemente smentita dal fatto che i canoni relativi al periodo gennaio 2018 - agosto 2018 non sono stati inclusi negli importi oggetto dell'intimazione di sfratto.
Inoltre, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, si rileva che a seguito della precisazione di parte conduttrice, secondo cui i lamentati danni erano imputabili ad infiltrazioni successive al mese di settembre 2018 verificatesi
Pag. 5 nonostante i già eseguiti lavori in adempimento dell'accordo, il GN si Pt_1
era reso disponibile all'esecuzione delle ulteriori opere necessarie.
Le superiori precisazioni rilevano ai fini della determinazione dell'eventuale incidenza delle condotte dei contraenti sull'equilibrio sinallagmatico del contratto e, quindi, sulla legittimità e fondatezza, o meno, del mancato pagamento dei canoni e, correlativamente, della sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.-.
Ai fini del decidere giova precisare che nei contratti a prestazioni corrispettive –
come nel contratto di locazione - può infatti trovare applicazione anche l'art. 1460 cod. civ. ai sensi del quale “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere
la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati
stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Tale istituto – “exceptio non adimplenti contractus” – a parere della giurisprudenza di legittimità, rappresenta una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva del rapporto e consente al conduttore, in presenza di inadempimento del locatore, di sospendere la prestazione in base al principio
Pag. 6 secondo il quale ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte.
Esso ha la funzione diretta ed immediata di evitare la rottura del rapporto di corrispettività temporale degli adempimenti nonché di tipo indiretto ed immediato di rendere più efficaci i rimedi contro la rottura del rapporto di corrispettività tra gli arricchimenti e rendere più efficace la risoluzione per inadempimento.
Tale strumento, costituendo una forma di autotutela di portata generale ed applicabile a tutti i contratti, si configura come un'eccezione sostanziale di carattere “sospensivo”, la cui funzione è quella di produrre un effetto
“paralizzante” della corrispettività tra le prestazioni, con la conseguenza che il diritto dell'altro contraente di chiedere l'adempimento (o, in alternativa, la risoluzione) e il risarcimento del danno, viene temporaneamente fermato,
poiché si contrappongono due opposti diritti potestativi, dato che con l'eccezione di inadempimento il contraente fa valere un proprio controdiritto che, in quanto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore, lo paralizza.
Il principio inademplenti non est adimplendum trova infatti fondamento nel nesso di interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, lega le
Pag. 7 opposte prestazioni e risponde all'esigenza di simultaneità delle prestazioni delle reciproche obbligazioni.
Le obbligazioni dal cui inadempimento può trarsi ragione per l'esercizio dell'autotutela devono essere certe nella loro esistenza e nell'ammontare; esso trova applicazione anche nei contratti ad esecuzione continuata e periodica
(come la locazione) e prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto
è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza di controprestazione, per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima.
Il limite di esercizio del diritto potestativo dell'eccipiente è rinvenibile nel rispetto del principio di buona fede.
Invero, il secondo comma dell'art. 1460 cod. civ. prevede che “non può rifiutarsi
l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Tale rimedio, così come la risoluzione, si fonda sull'altrui inadempimento, ma se ne differenzia in quanto non produce lo scioglimento del contratto e non necessita, per il suo utilizzo, dei medesimi presupposti soggettivi e oggettivi.
L'art. 1460 cod. civ. applicato al contratto di locazione è soggetto a distinte letture giurisprudenziali, una più restrittiva e una più elastica.
Secondo il primo indirizzo il conduttore può spiegare l'eccezione di inadempimento solo innanzi a un contrapposto inadempimento assoluto, ossia
Pag. 8 alla totale mancanza del godimento locativo;
l'altro indirizzo, invece sostiene che l'eccezione può essere utilizzata anche in corrispondenza di una riduzione del godimento, purché nei limiti della proporzionalità.
Tale visione ha trovato un particolare risalto nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione la quale si è formata prevalentemente con riguardo al tema dell'inadempimento inesatto, piuttosto che a quello dell'inadempimento totale,
ed è orientata nel senso che la facoltà del debitore di rifiutare la propria prestazione sia subordinata alla gravità dell'inadempimento altrui, cioè che,
secondo la formula legislativa dettata dall'art. 1455 cod. civ. si tratti di un inadempimento di non “scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte”.
La nozione di buona fede consente di procedere alla valutazione di proporzionalità tra l'inadempimento e l'eccezione, consentendo di valutare la comparabilità delle prestazioni ineseguite e di quelle rifiutate in via di eccezione, dando luogo al c.d. “giudizio di proporzionalità
dell'inadempimento”.
Risulta determinante, in questo senso, l'intervento del giudice, che svolge una comparazione tra opposti inadempimenti tenuto conto non soltanto dell'elemento cronologico ma, soprattutto, del criterio di proporzionalità degli stessi rispetto alla causa in concreto e dell'incidenza di tali inadempimenti
Pag. 9 sull'equilibrio tra le contrapposte prestazioni e sulle posizioni delle parti contraenti.
All'esito del giudizio, qualora il giudice ritenga che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non sia grave, ovvero abbia scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455
cod. civ., ovvero debba ritenersi che il rifiuto non sia conforme a buona fede e,
quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 comma 2, cod. civ., la parte risulterà soccombente nel giudizio di risoluzione con le relative conseguenze.
In caso di locazione di immobili, l'exceptio non adimplenti contractus può essere sollevata non solo qualora la prestazione della controparte sia completamente assente, ma anche nel caso in cui derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché “la sospensione del pagamento del canone risulti giustificata
dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al
complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo
buona fede” (Cass. 25/06/2019 n. 16948).
Risulta essenziale, a tal fine, una valutazione sul grado di utilizzabilità
dell'immobile locato al fine di comprendere l'effettivo diritto alla riduzione e/o sospensione del pagamento del canone.
Nel caso in cui l'inutilizzabilità sia totale, il conduttore potrà sospendere il pagamento del canone con integrale applicazione dell'art. 1460 cod. civ.; tale
Pag. 10 principio dovrà tuttavia applicarsi anche a tutti i casi in cui l'inadempimento sia inesatto, con riduzione parziale del pagamento del canone.
Sul punto, la Cassazione ha affermato in maniera univoca che: “in tema di
locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi
dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della
controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi
una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del
pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi
inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del
contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede”(Cassazione, Sezione 3
Civile, Ordinanza 29 gennaio 2021 n. 2154).
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione ai fini della legittimità della sollevata eccezione ex art. 1460 cod. civ. deve compiersi un'indagine sulla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, ossia la mancata esecuzione dei lavori e la sospensione totale del pagamento dei canoni di locazione.
All'esito della CTU espletata in corso di causa è emerso che “l'immobile non
presenta i requisiti di abitabilità e salubrità” e che versa in una stato di degrado tale da risultare “sconsigliato utilizzare l'appartamento per l'uso pattuito se non dopo
un'opera di ripristino e messa in sicurezza delle parti ammalorate” atteso il rilevato
Pag. 11 “rischio di cedimento improvviso della tenuta del fondello delle pignatte o dell'intonaco
che potrebbe avvenire quasi in tutti gli ambienti, rende l'immobile momentaneamente
inservibile fino all'intervento di messa in sicurezza”.
La sussistenza della rilevata condizione di assoluto degrado ed inservibilità
dell'immobile, in considerazione delle risultanze documentali prodotte, risulta imputabile all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale gravante su parte locatrice ex artt. 1575 e 1576 cod. civ. a mente dei quali, rispettivamente, “Il
locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
3) garantirne il
pacifico godimento durante la locazione” e “Il locatore deve eseguire, durante la
locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che
sono a carico del conduttore”.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, la mancata esecuzione delle riparazioni e lavorazioni necessarie a consentire il pieno godimento ed utilizzo del bene come contrattualmente concordato, non può ritenersi imputabile esclusivamente alla determinazione del GN di ottenere le chiavi Pt_1
dell'immobile per effettuare le riparazioni necessarie;
risulta, pertanto,
invocabile il richiamo art. 1583 cod.civ.-.
E' innegabile che pur avendo il CTU riconosciuto che l'immobile locato versava in uno stato tale da renderlo momentaneamente inservibile, di fatto lo stesso è
Pag. 12 stato abitato dalla conduttrice e dalla di lei famiglia quanto meno,
ininterrottamente, sino al mese di ottobre 2022, come dalla stessa dichiarato in seno alle note conclusive del 31.10.2022, traendone un'innegabile utilità, pur non avendone goduto appieno.
Ciò equivale a ritenere che, pur non essendo stati effettuati i lavori di manutenzione dell'immobile per il rifiuto della conduttrice di consegnare le chiavi per fare accedere le maestranze, la controprestazione di parte locatrice non è venuta meno, essendo stata mantenuta la detenzione del bene nella disponibilità della GNa . CP_1
Ne consegue che la operata integrale sospensione dei canoni deve ritenersi non proporzionale all'effettivo inadempimento dell'altro contraente ciò in quanto "al
conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo
unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel
godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto
del locatore.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è,
difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione
da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale
che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio
inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima
Pag. 13 solo se conforme a lealtà e buona fede" (Cassazione, Sez. III, 26.7.2019, n. 20322;
Cassazione, Sez. III, 10.1.2008, n. 261).
Ed ancora, "qualora il conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur
in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del
canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del
locatore"(Tribunale di Roma, Sez. VI, 1.10.2019).
Inoltre, qualora l'immobile locato venga a versare in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale (come ad esempio, le infiltrazioni di umidità), anche se non per colpa del locatore, "il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero
canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque
diritto ad ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che
il conduttore consegue, a causa del limiti esistenti al pieno godimento del bene come
contrattualmente previsto" (Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 2004, n. 3991).
Per i vizi che attengono ad alterazioni strutturali o funzionali della cosa locata,
il rimedio per il conduttore è la riduzione del corrispettivo, la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni ex art. 1578 cod. civ.-.
Pertanto, l'integrale omissione dei pagamenti da parte della conduttrice ha costituito una illegittima alterazione del sinallagma contrattuale.
Pag. 14 Per quel che concerne la valutazione della gravità dell'inadempimento per le locazioni ad uso abitativo, va rilevato che trova applicazione l'art. 5 della Legge
n. 392/1978 che determina ex lege quale motivi di risoluzione il mancato pagamento del canone di locazione decorsi venti giorni dalla sua scadenza o il mancato pagamento degli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.
Nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo (ovvero oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone), dunque, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 cod. civ. non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, ma è predeterminata legalmente ex artt. 5 e 55 della
Legge 27.07.1978 n. 392 (v. Cass. del 21.6.2017 n. 15348).
La Legge 27.07.1978 n. 392 contiene due articoli 5 e 55 che incidono sull'applicabilità dell'art. 1455 cod. civ;
in realtà gli artt. 5 e 55, più che determinare l'inapplicabilità dell'art. 1455 cod. civ. offrono un criterio
(predisposto dal legislatore) relativo alla valutazione della gravità
dell'inadempimento.
Difatti, in base all'art. 5 il mancato pagamento di una o più rate del canone determina l'inadempimento del conduttore.
Pag. 15 Circa l'obbligazione del solvere praetium locationis, la valutazione della gravità
e della importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro
(quantitativo e temporale) predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento.
In conseguenza, sulla base di quanto sin qui motivato, sussistendo nel caso in esame, la morosità per canoni ed oneri superiore ai criteri predeterminati dalla
Legge n. 392/1978, avendo la resistente del tutto omesso ogni pagamento e risultando infondata, per le motivazioni innanzi rese l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cod. civ., sussiste l'assoluta importanza dell'inadempimento.
In conclusione, va accolta la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento proposta da parte ricorrente e confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio del 22.01.2020.
Tuttavia, per gli esposti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la
GNa ha comunque diritto ad ottenere una riduzione del canone, CP_1
proporzionale alla riduzione dell'utilità che ha potuto conseguire a causa delle problematiche dell'immobile e che appare equo determinare, in relazione all'estremo grado di degrado in cui lo stesso versava come accertato dal CTU, in
Pag. 16 €. 200,00 mensili decorrenti dalla mensilità di settembre 2018 e sino alla data di rilascio, oltre interessi legali maturati dalla costituzione in mora del 13.05.2019
fino al soddisfo.
Il credito per canoni contrattuali scaduti è credito pecuniario di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 cod. civ. non rivalutabile, e pertanto produce interessi solo dalla costituzione in mora ex art. 1282 comma 2 cod. civ.
trattandosi di credito per pigioni come più volte ribadito dalla Cassazione
“L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e,
come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo
inflattivo della moneta;
pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior
danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e
non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.”.
(Cassazione, Sezione 6-3, Civile, Ordinanza 8 luglio 2020 n. 14158).
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Casteldaccia, Contrada Ciandro-Passi n. 2 del 06.06.2017
registrato il 14.06.2017 per inadempimento di parte conduttrice, con condanna della stessa al pagamento dell'importo di €. 200,00 a titolo di canoni di locazione dovuti in misura ridotta per il periodo dal mese di settembre 2018 e sino alla data di rilascio, oltre interessi legali maturati dalla data di costituzione in mora del 13.05.2019 sino al soddisfo.
Pag. 17 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente Controparte_1
e si liquidano in favore di parte ricorrente in € 1.591,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
Restano definitivamente a carico della resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
In virtù dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato le spese processuali relative alla difesa di parte resistente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda del GN e dichiara risolto per Parte_1
inadempimento della conduttrice GNa il contratto di Controparte_1
locazione stipulato in data 06.06.2017 registrato il 14.06.2017 relativo all'immobile sito in Casteldaccia, Contrada Ciandro-Passi n. 2;
- conferma l'ordinanza di rilascio del 22.01.2020;
- condanna la resistente al pagamento dell'importo di €. Controparte_1
200,00 a titolo di canoni di locazione dovuti in misura ridotta per il periodo dal mese di settembre 2018 sino alla data del rilascio, oltre interessi legali maturati dalla data di costituzione in mora del 13.05.2019 sino al soddisfo;
Pag. 18 - condanna la resistente al pagamento delle spese di lite Controparte_1
liquidate in favore di parte ricorrente in € 1.591,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte resistente ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese il 6 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
Pag. 19